Provincia di Grosseto
PIANO FAUNISTICO VENATORIO
2012-2017
(L.R.T. 3/94 art. 8)
Il Presidente della Provincia
Assessore alla Conservazione della Natura
(Leonardo Marras)
Gruppo Interno:
Il Coordinatore – Dirigente Area Ambiente e Conservazione della Natura Giampiero Sammuri
Progettisti: Giorgia Romeo, Massimo Machetti
Collaboratori:
U.P. Attività Faunistico Venatorie: Sonia Longhi, Stefano Maccherini, Nadia Rosati, Simonetta Brizzi
U.P. Attività Ittiche Simona Piccini, Debora Biliotti
U.P. Aree Protette e Biodiversità: Stefanini Paolo, Giovacchini Pietro, Natali Cristiana, Paolo Caldelli
U.P. Forestazione e AIB: Fralassi Umberto, Biagi Filippo
Roberto Panfi
Si ringrazia per il loro contributo i collaboratori esterni: Anna Bocci, Luca Cimino, , Galletti Monica,
Dell’Omodarme Anna, Zaccherotti Maurizio, Giannelli Ferdinando, Spagnoli Federico e Lozzi Samuele
NORME
Provincia di Grosseto 20 dicembre 2012
Cartografia:
Dai dati cartografici forniti dalla Regione Toscana
(Autorizzazione N° 4622 del 09-07-1997)
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INDICE
TITOLO I - COMPRENSORI ED AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA
Articolo 1. Definizione degli Ambiti Territoriali di Caccia
Articolo 2. Quota di iscrizione dei cacciatori agli ATC
Articolo 3. Prevenzione e risarcimento dei danni alle colture agricole
TITOLO II – GESTIONE DEGLI UNGULATI: AREE VOCATE E GESTIONE FAUNISTICA
VENATORIA
CAPO I - CINGHIALE
Articolo 4. Gestione del cinghiale
Articolo 5. I distretti di caccia
Articolo 6. I piani annuali di gestione
Articolo 7. l'organizzazione della squadra di caccia al cinghiale
Articolo 8. Azioni per la diffusione della cultura della sicurezza
Articolo 9. Azioni di controllo della specie
CAPO II – CERVIDI E BOVIDI
Articolo 10. I selecontrollori
Articolo 11. Controllo, monitoraggio e ricerca per il miglioramento delle specie
Articolo 12. Organizzazione della caccia di selezione
Articolo 13. Indirizzi per i piani di gestione di cervidi e bovidi
Articolo 14. Indirizzi per i censimenti di cervidi e bovidi
TITOLO III - LE STRUTTURE E GLI ISTITUTI FAUNISTICI
CAPO I - ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (ZRC)
Articolo 15. Ruolo delle ZRC
Articolo 15. Istituzione e modifica delle ZRC
Articolo 16. Indirizzi per il ripopolamento, la cattura e il miglioramento delle specie
Articolo 17. indirizzi per il miglioramento ambientale delle ZRC
Articolo 18. Indirizzi per i piani di gestione annuale
Articolo 19. Finanziamento e organizzazione delle ZRC
Articolo 20. Le gare cinofile
CAPO II - ZONE DI RISPETTO VENATORIO (ZRV)
Articolo 21. Ruolo delle ZRV
Articolo 22. Istituzione, modifica e funzionamento delle ZRV
Articolo 23. Indirizzi per il ripopolamento, la cattura e il miglioramento delle specie
Articolo 24. Zona di Ripopolamento della Lepre (ZRL)
CAPO III - AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AFV)
Articolo 25. Ruolo delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV)
Articolo 26. Funzionamento e autorizzazione delle AFV
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Articolo 27. Specie di fauna selvatica in indirizzo per le AFV
Articolo 28. Parametri territoriali per il rilascio di autorizzazione delle AFV
Articolo 29. Densità minime per il rilascio dell'autorizzazione per le AFV
Articolo 30. Limite comprensoriale
CAPO IV - AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE (ATV)
Articolo 31. Ruolo delle ATV
Articolo 32. Funzionamento e autorizzazione delle ATV
Articolo 33. Piani di abbattimento del cinghiale nelle ATV
CAPO V - AREE ADDESTRAMENTO CANI (AAC)
Articolo 34. Ruolo delle AAC
Articolo 35. Funzionamento e autorizzazione delle AAC
Articolo 36. Immissione di fauna selvatica nelle AAC
CAPO VI - APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA
Articolo 37. Tipologie degli appostamenti fissi di caccia
Articolo 38. indirizzi per il rilascio di nuove autorizzazioni di appostamenti fissi di
caccia
Articolo 39. appostamenti fissi per osservatorio ornitologico
CAPO VII - AREE A DIVIETO DI CACCIA
Articolo 40. Ruolo delle aree a divieto di caccia
Articolo 41. Controllo delle popolazioni di ungulati all'interno delle aree protette
Articolo 42. Modifiche alle aree protette per la tutela della fauna selvatica
Articolo 43. Indirizzi per la gestione delle aree protette per la tutela della fauna
selvatica
CAPO VIII - CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DI SELVAGGINA
Articolo 44. Ruolo dei centri pubblici di riproduzione di selvaggina
Articolo 45. Indirizzi per la gestione dei ripopolamenti
Articolo 46. Indirizzi per la gestione del CPP di lepri “Montalto”
Articolo 48. Indirizzi per la gestione del CPP di pernici rosse e fagiani “Casolino”
CAPO IX - FONDI CHIUSI E AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA
Articolo 49. Norme per l’istituzione di fondi chiusi
Articolo 50. Controlli dei fondi chiusi
Articolo 51. Norme per l'istituzione delle aree sottratte alla caccia programmata
TITOLO IV – CALENDARIO VENATORIO
CAPO I – CALENDARIO VENATORIO
Art. 52 Caccia delle specie in deroga
Art. 53 Pre apertura
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TITOLO I - COMPRENSORI ED AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA
Articolo 1. Definizione degli Ambiti Territoriali di Caccia
Il territorio agro silvo-pastorale della Provincia di Grosseto è suddiviso in tre comprensori
omogenei:
a. Comprensorio Grosseto Nord con superficie complessiva pari a ha 127.943 e SAF
di ha 122.225 comprendente 8 comuni (Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Massa
Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada e Scarlino).
b. Comprensorio Grosseto Centro con superficie totale pari a ha 192.943 e SAF di ha
182.455 comprendente 11 comuni (Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano,
Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Grosseto, Magliano in Toscana, Roccalbegna,
Santa Fiora, Scansano e Seggiano).
c. Comprensorio Grosseto Sud con superficie totale pari a 129.475 e SAF di ha
122.960 comprendente 9 comuni (Capalbio, Castell’Azzara, Isola del Giglio, Manciano,
Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Semproniano e Sorano).
La delimitazione a mezzo di tabelle del confine dei comprensori, così come di tutti gli altri
istituti e strutture, può essere messa in opera anche sulle strade pubbliche.
La gestione del territorio agro silvo-pastorale risultante dalla differenza tra la superficie
agro silvo pastorale e i vari istituti e strutture è affidata agli Ambiti Territoriali di Caccia: per
il comprensorio Grosseto nord l’ATC GR 6, per il Comprensorio Grosseto centro l’ATC GR
7 e per il Comprensorio Grosseto sud l’ATC GR 8.
Agli ATC la Provincia affida, mediante convenzione, la gestione delle ZRC e la stima dei
danni alle colture agro forestali.
Gli ATC collaborano con la Provincia nel promuovere attività ed eventi di divulgazione
della cultura venatoria locale in stretta collaborazione con le associazioni venatorie locali.
Il fine di tali iniziative sarà quello di valorizzare gli aspetti etici, culturali e tradizionali
dell’attività venatoria e soprattutto la diffusione della conoscenza delle attività che gli ATC
e il mondo venatorio attuano al fine della gestione dell’ambiente.
I comitati di Gestione degli ATC dovranno adoperarsi per addivenire ad un’organizzazione
che maggiormente razionalizzi i costi di gestione e renda uniformi le soluzioni operative
pur nella distinzione e nella specificità dei territori.
Articolo 2. Quota di iscrizione dei cacciatori agli ATC
La Provincia sentita la consulta può prevedere una differenziazione delle quote d‘iscrizione
all’Ambito. In particolare si definiscono quote differenziate:
- stabilendo il massimo per i cacciatori residenti fuori provincia
- definendo la possibilità per i residenti anagrafici nell’ATC di poter “pagare” una parte
della quota di iscrizione con la partecipazione fattiva alle operazioni e attività del
Comitato (ad esempio la partecipazione alle catture di fauna selvatica).
- attribuendo ai cacciatori residenti fuori dal territorio provinciale un aumento della
quota annuale per i maggiori oneri di corrispondenza.
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-
attribuendo ai cacciatori residenti fuori dalla Provincia un maggior onere per il
risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano di
gestione degli ungulati.
La Provincia stabilisce annualmente il contributo a carico dei cacciatori iscritti alle squadre
di caccia al cinghiale o alla caccia di selezione a cervidi e bovidi attribuendo un maggior
onere ai residenti fuori provincia o fuori regione.
Articolo 3. Prevenzione e risarcimento dei danni alle colture agricole
Come espresso in relazione relativamente ai Criteri e modalità per la prevenzione e per il
risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna
selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi definiti dal PRAF è
istituito il tavolo tecnico “prezzi” composto dagli uffici della Provincia, dagli ATC e dalle
associazioni agricole per la definizione del prezziario annuale dei prodotti e delle
lavorazioni per il risarcimento dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica alle colture
agricole. Tale prezziario ha valenza per tutto il territorio provinciale e allo stesso si
attengono gli ATC, gli istituti pubblici e quelli privati. La Provincia provvede, almeno una
volta all'anno, a convocarlo e ne cura il funzionamento.
È di norma preso a riferimento il prezziario della CCIAA di Grosseto. Qualora la CCIAA
non avesse definito il prezzo delle colture danneggiate o se questo prezzo venisse ritenuto
dal Tavolo tecnico non rispondente al prezzo reale del mercato locale, si provvede a
definire il prezzo con un'indagine di mercato prendendo a riferimento le principali strutture
locali di conferimento delle produzioni agricole o in alternativa il prezziario della CCIAA di
Bologna così come previsto dal PRAF.
Gli ATC possono individuare aziende agricole, a partire da quelle con colture ad alto
reddito, oggetto di danni nel corso della/e precedente/i stagione/i, sulle quali programmare
interventi di prevenzione in tutte le forme consentite, ivi compresa l’attuazione di interventi
di contenimento. Nel caso cui il proprietario o conduttore dell'azienda non rispetti i piani di
prevenzione, il risarcimento sarà liquidato decurtando il 40% di quanto stabilito dalle
operazioni peritali.
La Provincia con la collaborazione degli ATC provvede annualmente all’aggiornamento
della banca dati georeferenziata relativa ai danni alle colture agricole.
Relativamente al “controllo faunistico sul territorio” la Provincia di Grosseto ha stipulato
con ISPRA un protocollo tecnico per la gestione faunistico venatoria e le azioni di controllo
(art.19 Legge n.157/92 ed art.37 L.R.T. n.3/94) delle popolazioni di Cinghiale, Volpe,
Corvidi, Nutria, Tortora dal collare, Silvilago, Storno e Colombo di città. Tale protocollo che
comprende una premessa che indica in modo chiaro tutte quelle che sono le azioni
“ecologiche” detta in modo chiaro le azioni che la Provincia mette in campo relativamente
alla gestione e al controllo ai sensi dell’art. 37 della LRT 3/1994. Il suddetto protocollo che
costituisce uno degli allegati del piano sarà cambiato previo parere dell’ISPRA.
TITOLO II – GESTIONE DEGLI UNGULATI: AREE VOCATE E GESTIONE FAUNISTICA
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VENATORIA
CAPO I - CINGHIALE
Articolo 4. Gestione del cinghiale
La Provincia di Grosseto fissa le linee guida di gestione della specie per il territorio
destinato alla gestione programmata, oltre che per tutti gli istituti e strutture individuate nel
PFVP 2012–2017 e ne verifica il rispetto.
Le strategie gestionali variano in relazione alla suddivisione del territorio in area vocata (a
prevalenza boschiva) e area non vocata (a prevalenza agricola) alla presenza del
cinghiale. Nel territorio individuato come area vocata il cinghiale viene gestito come una
risorsa rinnovabile, mentre nel territorio individuato come area non vocata si tende alla sua
eradicazione.
La Provincia può provvedere annualmente all’aggiornamento delle carte di vocazione per
la specie cinghiale, approvate con il presente Piano, mediante specifico atto della Giunta
Provinciale e ad effettuare pertanto modifiche e correzioni a seguito di possibili variazioni
nell’uso del suolo e/o situazioni puntuali che necessitano di una migliore definizione.
Ai sensi dell’art. 87 del Regolamento regionale di attuazione della LRT 3/1994 si
individuano per il cinghiale 12 unità di gestione nel territorio provinciale:
• ATC GR 6 Unità di gestione 1
• ATC GR 6 Unità di gestione 2
• ATC GR 6 Unità di gestione 3
• ATC GR 6 Unità di gestione 4
• ATC GR 6 Unità di gestione 5
• ATC GR 7 Unità di gestione 1
• ATC GR 7 Unità di gestione 2
• ATC GR 7 Unità di gestione 3
• ATC GR 8 Unità di gestione 1
• ATC GR 8 Unità di gestione 2
• ATC GR 8 Unità di gestione 3
• ATC GR 8 Unità di gestione 4
Articolo 5. I distretti di caccia
Nelle aree vocate che ricadono al di fuori di istituti faunistici e faunistico-venatori o delle
altre strutture, gli ATC definiscono i distretti di caccia: unità gestionali composte da almeno
due squadre.
Gli ATC, ai soli fini della sicurezza durante l’esercizio della caccia al cinghiale, potranno
individuare per alcune aree di battuta una fascia esterna all’area boscata, inferiore a 100
metri, entro cui il responsabile della battuta potrà posizionare le “poste”.
Le aree non vocate possono essere gestite dagli ATC con la collaborazione fattiva dei
distretti confinanti.
Ogni distretto e ogni squadra di caccia sono tenuti a partecipare alla raccolta dei dati
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biometrici della specie, per implementare le informazioni sulla struttura di popolazione e
per valutare lo stato riproduttivo delle femmine (analisi tratto riproduttivo, conteggi feti,
corpi lutei gravidici e non) nei modi e tempi stabiliti dalla Provincia.
Articolo 6. I piani annuali di gestione
Gli ATC individuano, nei piani di gestione annuali tenendo conto delle condizioni locali, per
ogni distretto di caccia, le densità ottimali per un razionale utilizzo venatorio delle
popolazioni che garantiscano un buon equilibrio con le altre componenti dell’ecosistema e
con le attività agricole. Questi valori, da definirsi come densità obiettivo, sono definiti in
base agli abbattimenti negli anni precedenti ed espressi come numero di capi per 100 ha
di territorio.
Analogamente agli ATC, la Provincia approva, ogni anno, per le sole Aziende Faunistico
Venatorie, i piani di gestione dove vengono definite le densità ottimali, da considerarsi
come obiettivo. Ciò verrà fatto tenendo conto delle caratteristiche delle AFV (in primis aree
boscate e non boscate) oltre che degli abbattimenti degli anni precedenti.
I piani annuali di gestione devono definire gli obiettivi del distretto o delle aziende
faunistico-venatorie, indicare le densità ottimali della specie, individuare sistemi di
monitoraggio e di previsione in grado di consentire anno per anno una giusta calibratura
dei prelievi di caccia, alla luce degli obiettivi di densità prefissati, al fine di limitare il ricorso
alle operazioni di controllo del cinghiale.
I piani annuali di gestione sono determinati utilizzando dati derivanti dalle operazioni di
monitoraggio della densità di popolazione, dai registri di braccata, dai danni interni ed
esterni al distretto/istituto, dai risultati delle azioni di controllo, dalle informazioni derivanti
dai capi abbattuti (soprattutto dall’esame della struttura di popolazione tramite le
mandibole degli animali abbattuti e gli uteri delle femmine per verificarne la produttività
annuale), dalle opere di prevenzione realizzate e da tutti quegli altri dati che consentono di
stimare la popolazione all'inizio della stagione venatoria.
Articolo 7. l'organizzazione della squadra di caccia al cinghiale
Il numero minimo di partecipanti ad una battuta di caccia al cinghiale dovrà essere pari a:
a.
18 cacciatori per la stagione venatoria 2012-2013;
b.
20 cacciatori per la stagione venatoria 2013-2014;
c.
23 cacciatori per la stagione venatoria 2014-2015;
Al termine della stagione venatoria 2014-2015 si provvederà ad una valutazione degli
effetti della nuova organizzazione.
La penalizzazione a carico delle squadre che effettuino battute con numero inferiore al
minimo è di 1 mese di sospensione dall’attività e la revoca dell’assegnazione nel caso di
recidiva.
Gli ATC e la Provincia incentiveranno tutte le azioni tese a facilitare un graduale processo
di aggregazione delle squadre.
Per tutta la durata del PFVP non è ammessa la costituzione di nuove squadre.
Nell’assegnazione dei territori sono favorite le squadre che si originano dalla fusione di
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squadre esistenti.
Articolo 8. Azioni per la diffusione della cultura della sicurezza
Oltre a quanto previsto espressamente dalla normativa vigente in materia, è fatto obbligo
di provvedere alla segnalazione temporanea dell'area dove viene svolta la “girata”,
secondo le metodologie previste ed utilizzate durante le battute di caccia al cinghiale.
La Provincia provvede all’organizzazione di corsi di approfondimento per aumentare le
norme di sicurezza durante le battute di caccia al cinghiale e per il corretto trattamento
delle carni di selvaggina, in osservanza di quanto previsto dalla normativa europea.
La Provincia insieme agli ATC ed in collaborazione con le associazioni venatorie si
impegna a promuovere iniziative (seminari, opuscoli, taratura delle armi e prove di tiro) per
sensibilizzare i cacciatori all’adozione di misure per la sicurezza nonché per far conoscere
la tradizioni venatorie locali.
Articolo 9. Azioni di controllo della specie
La Provincia o l’eventuale soggetto gestore provvedono, in collaborazione o avvalendosi
degli ATC, ad adottare piani specifici di controllo per le Riserve Naturali, mediante una
strategia di contenimento basata su catture con recinti, gabbie e abbattimenti.
È fatto divieto assoluto di foraggiamento, tranne casi particolari da autorizzarsi da parte
della Provincia. Gli ATC inoltre, per diminuire le densità di popolazioni ungulate all’interno
di aree a divieto di caccia, possono richiedere alla Provincia l’autorizzazione di
foraggiamenti a fini venatori da realizzarsi durante la stagione di caccia al di fuori di detti
istituti o strutture. Sempre a tal fine sono consentiti gli impedimenti di rientro nell’area a
divieto (“parate”).
Il controllo ai sensi dell’art. 37 della LRT 3/1994, ovvero art. 19 della l. 157/1992, avviene
con i tempi e le modalità definiti in uno specifico protocollo tecnico approvato dall’ISPRA o
secondo specifici pareri richiesti e approvati dallo stesso Istituto. Gli abbattimenti,
accertata l’inefficacia degli interventi ecologici adottati, saranno realizzati previa
teleprenotazione ed effettuati da proprietari o conduttori dei fondi, GGVV, GAV, cacciatori
abilitati art. 37 (LRT 3/94) e iscritti al Registro Provinciale della caccia al cinghiale.
CAPO II – CERVIDI E BOVIDI
Articolo 10. I selecontrollori
La caccia di selezione è l’unico strumento di gestione venatoria per le popolazioni di
cervidi e bovidi (capriolo, cervo, daino, muflone). Per un maggiore efficacia della gestione
faunistico-venatoria di queste specie si incentiva il legame dei selecontrollori con la zona
di censimento e prelievo assegnata.
I selecontrollori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva agli ungulati sono
tenuti a svolgere le operazioni di censimento, al pari degli altri selecontrollori, in ogni
distretto in cui esercitano l’attività venatoria. Questi possono iscriversi ad un massimo di 3
distretti nel territorio provinciale, comunque non in più di due ATC, e la priorità per
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l’iscrizione al distretto e l’assegnazione dei capi non deve comportare l’esclusione degli
altri cacciatori.
Articolo 11. Controllo, monitoraggio e ricerca per il miglioramento delle specie
Nel periodo di vigenza del presente PFVP si estendono le procedure di gestione finora
applicate nei 3 ATC agli altri istituti faunistici. Si provvede pertanto ad approfondire le
conoscenze di base, a raccogliere con omogeneità e sistematicità le informazioni su
consistenza e struttura di popolazione delle specie presenti, archiviando metodicamente e
analizzando i dati e promuovendo indagini scientifiche secondo i programmi della
Provincia.
La Provincia in collaborazione con gli ATC e le associazioni promuove un progressivo
miglioramento della gestione attraverso la formazione del personale coinvolto, tramite
seminari, conferenze, corsi di specializzazione e di aggiornamento.
Articolo 12. Organizzazione della caccia di selezione
Per ogni specie si individuano specifiche strategie gestionali che variano in relazione
all’uso del territorio e alla suddivisione dello stesso in aree vocate e non vocate alla
presenza del capriolo, del cervo, del daino e del muflone. Per ogni singola specie, nel
territorio individuato come area non vocata, la gestione deve tendere alla sua
eradicazione.
Annualmente la Provincia provvede all’aggiornamento di carte di vocazione e ad effettuare
modifiche e correzioni a seguito di possibili variazioni nell’uso del suolo e/o locali situazioni
ritenute problematiche che necessitano una migliore definizione.
Nelle aree vocate che ricadono al di fuori di istituti faunistici e faunistico-venatori o delle
altre strutture, gli ATC individuano per ogni specie i distretti di caccia.
Gli ATC individuano per ogni distretto di caccia, tenuto conto delle condizioni locali, le
densità ottimali per un razionale utilizzo venatorio delle popolazioni e garantiscano un
buon equilibrio con le altre componenti dell’ecosistema e con le attività agricole. Questi
valori da definirsi come densità obbiettivo sono espresse come numero di capi per 100 ha
di territorio.
Analogamente agli ATC, la Provincia approva, ogni anno, per le sole Aziende Faunistico
Venatorie, i piani di gestione dove vengono definite le densità ottimali, da considerarsi
come obbiettivo, espresse in numero di capi/100 ha.
Per determinare con precisione ed in modo uniforme in tutta la Provincia il livello di
capienza dei distretti per il capriolo, ovvero individuare il massimo numero di cacciatori
assegnabili al singolo distretto, si definisce che:
a. un distretto è considerato saturo quando il rapporto cacciatore/SAF di territorio
cacciabile sia uguale o inferiore a 1/100 ha;
b. in considerazione di quanto al punto precedente, un distretto viene considerato saturo
quando il rapporto tra la media negli ultimi 3 anni del piano di prelievo e il numero dei
cacciatori sia uguale o inferiore a 2 capi/cacciatore;
c. un distretto così definito saturo non lo è più qualora la densità di caprioli nel distretto
superi quella sostenibile per più di due anni consecutivi.
d. nel caso di richieste di assegnazione a un distretto superiori alla sua capacità
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massima, verrà effettuata la rotazione tra i cacciatori di selezioni che abbiano la
residenza anagrafica al di fuori della provincia di Grosseto.
Ai sensi dell’art. 87 del Regolamento regionale di attuazione della LRT 3/1994 si
individuano per il capriolo 6 unità di gestione nel territorio provinciale:
• ATC GR 6 Unità di gestione EST
• ATC GR 6 Unità di gestione OVEST
• ATC GR 7 Unità di gestione EST
• ATC GR 7 Unità di gestione OVEST
• ATC GR 8 Unità di gestione EST
• ATC GR 8 Unità di gestione OVEST
Articolo 13. Indirizzi per i piani di gestione di cervidi e bovidi
Per le popolazioni di daino e muflone si applica una gestione non conservativa delle
specie, ovvero tendente ad una sostanziale diminuzione. Per il cervo si tende alla sua
eradicazione.
Per il territorio dell’isola del Giglio, in considerazione della particolarità del territorio e delle
attività ivi svolte, si dovrà provvedere all’eradicazione della popolazione di muflone.
Qualsiasi intervento di introduzione nel territorio provinciale di Cervidi e Bovidi è vietato.
La gestione faunistico venatoria delle popolazioni di Cervidi presenti negli ATC e negli
Istituti faunistici pubblici e privati della Provincia di Grosseto, deve consentire un prelievo
venatorio, nel rispetto della struttura delle popolazioni, per sesso e classi d'età, secondo le
seguenti priorità:
a) la conservazione delle popolazioni di capriolo ed il mantenimento delle caratteristiche di
struttura di popolazione, con particolare riguardo al capriolo italico;
b) l’adozione per le singole specie/popolazioni di interventi di contenimento numerico e di
limitazione degli areali di distribuzione nelle aree dove si verificassero danni alle colture
agro-forestali;
c) la definizione ed il monitoraggio nel tempo, con metodi omogenei e comparabili, dei
parametri di popolazione delle specie presenti, oltre che negli ATC, nelle diverse tipologie
di istituti e strutture individuate nel PFVP;
d) la definizione, il raggiungimento e/o il mantenimento di densità locali di popolazione
compatibili con le attività agro-silvo-pastorali;
e) la redazione, l’organizzazione ed il completamento di appropriati piani di gestione
definiti per ogni specie, per ogni distretto o istituto, nel quale debbono essere definiti:
1) percentuali di prelievo finalizzate al raggiungimento di densità compatibili con il territorio
agro-silvo-pastorale;
2) piano di prelievo, ed eventuale piano di controllo. Il piano di prelievo dovrà essere
articolato inoltre per sesso e classe di età con indicazione numerica e percentuale di
ciascuna categoria rispetto al totale dei prelievi previsti, con indicazione del rapporto tra
maschi e femmine (piccoli esclusi) e del rapporto di prelievo piccoli/femmine.
3) piano di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni con relative modalità di
attuazione ed eventuale impegno economico.
Per il raggiungimento delle finalità del presente PFVP i responsabili della gestione
faunistica delle diverse unità territoriali di gestione (ATC, Istituti faunistici pubblici e privati),
dovranno procedere, con i metodi indicati dalla Provincia, alla definizione delle densità di
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ciascuna specie e basare su questa la percentuale di prelievo secondo le indicazioni
dell’ISPRA.
Le percentuali di prelievo rispetto alle densità dovranno essere definite per ciascuna
specie (l’ATC per i distretti di caccia e la Provincia per gli Istituti) e rappresentare l’obiettivo
da raggiungere per assolvere alle finalità di gestione e per rendere compatibile l’attività
venatoria.
Nell’ambito della gestione dei cervidi e bovidi, il PFVP si pone l’obbiettivo di salvaguardare
la popolazione di capriolo italico (Capreolus capreolus italicus). Per questa sottospecie si
adotta una gestione più contenitiva in quei distretti di caccia ospitanti nuclei residui di
capriolo europeo (Capreolus capreolus capreolus), attuando una gestione più conservativa
sul resto della popolazione.
Articolo 14. Indirizzi per i censimenti di cervidi e bovidi
I metodi di calcolo della densità (effettiva o stimata) di popolazione si distinguono in:
1. censimenti esaustivi che riguardano il conteggio completo degli animali presenti in una
determinata superficie in un dato momento;
2. censimenti per aree campione, che riguardano il conteggio completo degli animali
presenti in una porzione (fissa) di una data superficie in un dato momento;
3. stima del numero minimo di capi complessivamente avvistati, da punti favorevoli di
avvistamento o su percorso, per una stima della densità minima di popolazione nel caso di
piccoli nuclei di cervo, daino e muflone.
4. Nel caso la Provincia individuasse metodi di stima ancora più rispondenti alla realtà
locale si adotteranno previa sperimentazione in specifiche aree campione.
I principali metodi di conteggio impiegabili per ciascuna specie sono:
1. capriolo: battute per aree campione in aree con prevalenza di bosco e/o i conteggi da
punti fissi in aree a ridotta superficie boscata (< 50 %);
2. daino, muflone e cervo: conteggio da punti fissi nel periodo primaverile;
Nel caso la Provincia individuasse metodiche di conteggio ancora più rispondenti alla
realtà locale queste potranno essere adottate previa sperimentazione in specifiche aree
campione.
TITOLO III - LE STRUTTURE E GLI ISTITUTI FAUNISTICI
CAPO I - ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (ZRC)
Articolo 15. Ruolo delle ZRC
La Zona di Ripopolamento e Cattura rappresenta l’istituto di primaria importanza nella
gestione faunistico venatoria, sia per la fauna selvatica cosiddetta “di qualità”, sia per
quella non oggetto di caccia.
Il presente PFVP si pone il fine di incrementare ulteriormente il ruolo delle ZRC
nell’aumento della consistenza delle popolazioni naturali con particolare riferimento alla
lepre, al fagiano e alla pernice rossa.
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La Provincia in collaborazione con gli ATC, cui se ne affida la gestione, incentiva tutte le
attività, le azioni e le iniziative e le modifiche territoriali che facciano proseguire il processo
di riqualificazione generale delle ZRC.
La Giunta Provinciale approva, sentita la Consulta per la Caccia, uno specifico
regolamento tecnico per il funzionamento e controllo delle ZRC nel rispetto delle linee
tecniche del presente PFVP oltre che della normativa vigente. La durata delle
autorizzazioni per le ZRC non può essere superiore alla durata del PFVP
Articolo 16. Istituzione e modifica delle ZRC
La Provincia, anche tramite proposta dell’ATC, istituisce, modifica e revoca le ZRC. Le
modifiche così come le nuove istituzioni devono rispettare le finalità dell’istituto e le
indicazioni del presente PFVP.
La Provincia promuove la riduzione delle aree boscate interne al perimetro di ZRC, lo
scorporo delle superficie forestali di maggiori dimensioni e, quando possibile, anche
l’aumento della distanza da zone boscate o altre ZRC o altre zone a divieto di caccia.
Le modifiche da apportarsi ai confini nel corso della vigenza del PFVP dovranno tenere in
considerazione: la diversità ambientale, la presenza e le estensioni delle colture, la
disponibilità idrica, la forma complessiva dell’istituto (preferibilmente forma compatta, con
un basso rapporto tra perimetro e superficie, con confini ben individuabili e facilmente
sorvegliabili), la presenza di strade troppo trafficate o altre forme di rilevante disturbo
antropico (aree fortemente urbanizzate, allevamenti), la disponibilità della risorsa idrica e
le forme di agricoltura diversificate e poco impattanti.
La Provincia provvede ad approvare modifiche alle ZRC, anche su proposta degli ATC,
tenuto conto delle finalità e dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia, degli
obiettivi e delle indicazioni del presente Piano.
Articolo 17. Indirizzi per il ripopolamento, la cattura e il miglioramento delle specie
Per i ripopolamenti nelle ZRC è possibile utilizzare esclusivamente fauna selvatica di
cattura o proveniente solo dal centro pubblico provinciale e nata o allevata “a terra”.
La Provincia e gli ATC mettono in campo tutte le azioni e le attività utili all’aumento dei
soggetti catturati da destinare al ripopolamento di altre ZRC, di ZRV o dei territori destinati
alla caccia programmata.
La Provincia programma insieme agli ATC e coordina sessioni di cattura, coinvolge e
stimola proprietari e conduttori oltre ad altri operatori volontari per la migliore efficienza
delle ZRC. Gli ATC possono riconoscere una decurtazione sul contributo di iscrizione
all’Ambito ad ogni cacciatore che collabora alle operazioni di cattura.
La Provincia organizza e sovrintende alle operazioni di monitoraggio sanitario dei soggetti
catturati, per evidenziare la presenza di patologie e la necessità di porre in essere azioni
tempestive di gestione nelle ZRC.
Articolo 18. indirizzi per il miglioramento ambientale delle ZRC
La Provincia individua, tramite specifiche progettualità, le tipologie di miglioramento
ambientale per l’area di bassa, media e alta collina di riferimento per tutte le medesime
tipologie di territorio in ogni istituto o struttura, privilegiando soprattutto gli aspetti forestali.
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La Provincia e gli ATC collaborano e mettono in campo tutte le attività per la diminuzione
dei danneggiamenti delle popolazioni selvatiche alle colture agro forestali nelle ZRC.
Analogamente collaborano e mettono in campo tutte le attività per favorire ulteriormente il
ruolo delle ZRC quale ambito di tutela e sviluppo di tutte le popolazioni selvatiche da
salvaguardare e/o incrementare, e quale strumento ulteriore di tutela e salvaguardia delle
specie endemiche, con particolare riguardo alla lepre italica.
È favorita la collaborazione tra Provincia, ATC, Commissioni di Verifica e Controllo e
proprietari e conduttori dei fondi inclusi.
Articolo 19. Indirizzi per i piani di gestione annuale
Gli ATC redigono i piani di gestione annuale, sentite la Commissione di Verifica e Controllo
(CVC), e la Provincia in ordine alla fattibilità tecnica ed economica, sulla base della
modulistica predisposta dalla stessa Provincia.
Il Piano annuale di gestione dovrà prevedere per ogni ZRC:
1. almeno il 4% della superficie destinato a miglioramenti ambientali, di cui al massimo
un terzo ai “ristoppi”(ritardo della lavorazione dei terreni o della raccolta), senza
considerare il ripristino e/o manutenzione dei punti d’acqua.
2. piani di cattura da calendarizzare entro il 31 novembre di ogni anno e approvati
dalla Provincia e comunque solo con densità stimate superiori a 10 capi/100Ha per
la lepre e 15 capi/100Ha per il fagiano .
3. eventuale piano di immissione di fauna selvatica della specie in indirizzo solo se di
cattura in altri istituti o proveniente dal CPPS provinciale e nata o allevata allo stato
naturale
4. Il piano di controllo, ai sensi dell’art. 37 della LRT 3/1994, da attuarsi con tutte le
forme previste dalla normativa
Articolo 20. Finanziamento e organizzazione delle ZRC
Il 25% delle risorse economiche specificamente destinate, ai sensi della LRT 3/1994, alla
realizzazione di miglioramenti ambientali è destinato alle ZRC. Tale quota può essere
destinata solo a favore proprietari o conduttori dei fondi inclusi nelle ZRC; nel caso ciò non
dovesse accadere gli ATC provvederanno a mettere a disposizione della Provincia i fondi
non utilizzati.
Gli ATC, la Provincia e le CVC attivano progetti e ricercano fonti di finanziamento, oltre a
quelle annuali regionali, per il funzionamento delle ZRC.
Ogni ZRC dovrà essere dotata di almeno due Guardie Volontarie a disposizione dell’ATC
e/o della CVC.
Le CVC, l’ATC od anche la Provincia, limitatamente ad attività sperimentali, possono
avvalersi di personale specializzato per la gestione delle ZRC.
Articolo 21. Le gare cinofile
Il consenso dei proprietari ricadenti nelle ZRC per il rilascio di autorizzazioni
all’espletamento di gare cinofile deve essere dichiarato e sottoscritto al momento del
consenso all’istituzione della ZRC.
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Al fine di non creare eccessivo disturbo alla selvaggina, peraltro nel periodo interessato
dalla riproduzione, le gare cinofile potranno essere svolte annualmente fino ad un
massimo di 5 giorni complessivi per ogni ZRC.
Le gare cinofile all’interno delle ZRC saranno autorizzate solo se riconosciute a livello
nazionale o internazionale o solo se riconosciute dall’ENCI. Le domande degli interessati
dovranno pervenire presso gli ATC competenti in tempo utile affinché il Comitato possa
presentare alla Provincia entro il 15 gennaio di ogni anno il programma per lo stesso anno.
CAPO II - ZONE DI RISPETTO VENATORIO (ZRV)
Articolo 22. Ruolo delle ZRV
Le Zone di Rispetto Venatorio rappresentano lo strumento principale di valorizzazione di
fagiano, lepre e pernice rossa riprodotti nei Centri Pubblici Provinciali (CPPS).
Il presente PFV si pone il fine di incrementare ulteriormente il ruolo delle ZRV sia per
l’aumento della consistenza delle popolazioni selvatiche, sia per il ruolo di vero e proprio
istituto faunistico destinato alla tutela e riproduzione della fauna selvatica in genere oltre
che per la cattura di soggetti selvatici destinati al ripopolamento.
La Giunta Provinciale approva, sentita la Consulta per la Caccia, uno specifico
regolamento tecnico per il funzionamento e controllo delle ZRV nel rispetto delle linee
tecniche del presente PFVP oltre che della normativa vigente. La gestione di tali zone è
affidata agli ATC e la durata delle autorizzazioni non può essere superiore alla durata del
PFVP
Articolo 23. Istituzione, modifica e funzionamento delle ZRV
La Provincia, tramite proposta dell’ATC, istituisce, modifica e revoca le ZRV. Le modifiche
così come le nuove istituzioni devono rispettare le finalità dell’istituto e le indicazioni del
presente PFVP. Le modifiche e le nuove istituzioni dovranno prioritariamente escludere le
aree boscate per facilitare la gestione da parte dell’ATC delle popolazioni ungulate. Il
limite massimo di superficie destinabile a ZRV è di 400 ettari.
Gli ATC utilizzano i fondi a disposizione per i miglioramenti ambientali non utilizzati per le
ZRC prioritariamente per i territori inclusi nelle ZRV.
Articolo 24. Indirizzi per il ripopolamento, la cattura e il miglioramento delle specie
Per i ripopolamenti nelle ZRV si utilizza esclusivamente fauna selvatica di cattura o
proveniente solo dal centro pubblico provinciale. È consentito al gestore del centro di
produzione pubblica della selvaggina di convenzionarsi con strutture private che offrano
elevati standard di qualità per supportare i ripopolamenti nei casi di blocco sanitario o di
interruzione della produzione legata a fattori non prevedibili.
Sono raccomandate le tecniche di immissione che per tempi, densità, tipologia di strutture,
modalità siano utili a favorire un ambientamento della fauna selvatica teso a sviluppare in
breve tempo le caratteristiche di rusticità, evitando di ricercare ricerca di fonti trofiche e
adeguato rifugio dalla predazione. Per il ripopolamento del territorio non incluso nelle ZRC
e ZRV gli ATC potranno utilizzare fauna selvatica di cattura o proveniente dai CPPS
provinciali o da allevamenti e strutture soccidarie o convenzionate con i CPPS o che
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rispettino standard di produzione approvati dalla Provincia.
La Provincia e gli ATC promuovono specifici progetti di ripopolamento delle ZRV al fine di
disporre di soggetti idonei al ripopolamento. A tal fine gli ATC e/o la Provincia possono
stipulare specifiche convenzioni con le aziende agricole.
Articolo 25. Zona di Ripopolamento della Lepre (ZRL)
Si individua una particolare tipologia di Zona di Rispetto Venatorio denominata Zona di
Ripopolamento della Lepre (ZRL) specificatamente destinata ad ospitare soggetti di lepre
provenienti dai CPPS provinciali in grado di restituire dopo almeno due anni selvaggina
destinata al ripopolamento di altre ZRV, di ZRC.
A date condizioni ambientali e densità elevate (indice di una elevata potenzialità di
ricezione faunistica), la ZRL può essere trasformata, previa modifica dei confini, in una
Zona di Ripopolamento e Cattura.
CAPO III - AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AFV)
Articolo 26. Ruolo delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV)
L’Azienda Faunistico Venatoria è un istituto privato gestito secondo piani di gestione
approvati dalla Provincia.
Il presente PFVP intende promuovere le finalità delle AFV: mantenimento organizzazione
e miglioramento degli ambienti naturali ai fini dell’incremento delle popolazioni di fauna
selvatica e dell’irradiamento della stessa nel territorio circostante. Le AFV hanno prevalenti
finalità naturalistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di
elevata potenzialità faunistica.
Articolo 27. Funzionamento e autorizzazione delle AFV
La Giunta Provinciale approva, sentita la Consulta per la Caccia, uno specifico
regolamento tecnico per il funzionamento e controllo delle AFV nel rispetto delle linee
tecniche del presente PFVP oltre che della normativa vigente. La durata delle
autorizzazioni per le AFV non può essere superiore alla durata del PFVP.
La Provincia stipula, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, con il richiedente
apposita convenzione in cui definire ulteriori specifiche tecniche ed attività da
intraprendersi per lo sviluppo della funzionalità della AFV e per definire gli eventuali
progetti di pubblico interesse.
Tutte le autorizzazioni di AFV che saranno rilasciate, anche quelle nei territori ad oggi
destinati ad AFV, saranno considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni e
dovranno rispettare le indicazioni del presente PFV e delle norme regionali e nazionali.
Articolo 28. Specie di fauna selvatica in indirizzo per le AFV
Definizione delle specie di fauna selvatica in indirizzo: Tutte le AFV che fino ad oggi hanno
avuto il capriolo come specie di indirizzo e che intendono mantenere la destinazione del
territorio ad azienda faunistico venatoria debbono a tal fine adeguarsi. Anche secondo gli
indirizzi del PRAF si individua un limite minimo di densità della specie in indirizzo da
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individuarsi tra lepre e fagiano.
L’immissione di fasianidi sarà consentita secondo specifici piani e comunque solo tramite
recinti di ambientamento a cielo aperto. Tali disciplinari dovranno prevedere criteri di
premialità pur nell’ambito delle linee programmatiche dettate dal presente Piano.
La Provincia potrà provvedere alla verifica nelle AFV delle densità della specie selvatiche
tramite censimenti affidati a tecnici esperti o agli ATC. Quest’ultimi, sempre tramite proprio
personale tecnico, potranno essere incaricati anche della verifica e del controllo dei piani
di abbattimento e di immissione nonché di gestione ambientale.
Articolo 29. Parametri territoriali per il rilascio di autorizzazione delle AFV
Per le AFV si individua il 50 % massimo di area boscata rispetto alla superficie superficie
aziendale .
Il limite massimo di superficie per ogni AFV è definito in 1000 ha. Le AFV che verranno
autorizzate su territori attualmente già destinati a tale tipologia di istituto e che sono
superiori a tale limite massimo devono escludere della superficie boscata per la parte
eccedente. Le AFV possono richiedere una superficie superiore esclusivamente se si
impegnano, in convenzione di cui al precedente articolo 26, a realizzare specifici progetti
di interesse pubblico approvati dalla Provincia, di interesse conservazionistico.
La superfice dell’AFV Marsiliana che eccede quella massima autorizzabile sarà gestita in
accordo con il concessionario sotto la forma dell’Area a Particolare Gestione o della Zona
di Ripopolamento della Lepre Italica. In ogni caso si dovrà provvedere a definire forme di
gestione tese a salvaguardare le suddette specie selvatiche di valore conservazionistico e
a gestire la popolazione di cinghiali.
Per l’esigenza di far coincidere i perimetri su confini naturali le superfici di cui sopra
potranno essere autorizzate considerando una tolleranza del 10%. In ognuno dei due casi
di cui al punto che precede le AFV non potranno essere autorizzate per una superficie
superiore al doppio del limite massimo stabilito.
Articolo 30. Densità minime per il rilascio dell'autorizzazione per le AFV
Le densità minime da raggiungersi al 3° anno dall’istituzione, da stimarsi al termine della
stagione venatoria, sono di 40 capi x 100 ha per il fagiano e di 10 capi x 100 ha per la
lepre.
Se si individua la lepre italica quale specie in indirizzo, in considerazione della difficoltà di
stimare la densità in modo scientificamente attendibile, oltre che delle scarse conoscenze
della specie, la Provincia individua specifici transetti di verifica e l’AFV è tenuta ad
adoperarsi affinché la densità di popolazione sia stabile o aumenti in modo continuo
(indice chilometrico di abbondanza) di una quota percentuale da stabilirsi in dipendenza
delle tipologie ambientali del’AFV.
Si potranno individuare, per l'intera provincia di Grosseto, al massimo due AFV
sperimentali con specie di indirizzo pernice rossa oppure starna, la cui percentuale di area
boscata sarà definita dalla Provincia sulla base delle caratteristiche del territorio. Nel caso
della pernice rossa, densità da verificarsi al terzo anno dall'autorizzazione è di 15 capi x
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100 ha, nel caso starna la densità obbiettivo al terzo anno dall'autorizzazione è di 15 capi
x 100 ha.
Per le AFV che dopo il terzo anno dall’autorizzazione non evidenzino una densità della
specie in indirizzo, così come stabilito ai punti precedenti, si prevede un periodo di
sospensione dell’attività venatoria di 15 giorni. Se tale situazione si dovesse verificare
anche l’anno successivo tale periodo di sospensione verrà applicato per due mesi. Se le
densità della specie di indirizzo non dovessero essere nei parametri anche dopo il terzo
anno dall’autorizzazione, si procederà alla revoca definitiva.
Le AFV che richiedono l’autorizzazione su territori attualmente destinati ad AFV e che
hanno manifestato condizioni “critiche” (es. densità della specie di indirizzo poco sopra il
limite minimo) potranno essere autorizzate per una durata inferiore al PFVP.
Nel caso di AFV che hanno già richiesto il rinnovo, si riserva loro la priorità, nel caso di
richieste per i medesimi territori, solo nel caso che abbiano evidenziato una densità della
specie di indirizzo pari almeno ai parametri stabiliti dalla normativa prima dell’approvazione
del presente Piano.
Saranno favorite nel rilascio di autorizzazioni per appostamenti fissi quelle AFV che
manterranno per almeno tre anni la densità della specie in indirizzo sopra il doppio delle
densità minima. Tale premialità andrà a variare la % degli appostamenti destinati alle AFV.
Articolo 31 Limite comprensoriale
Non si possono autorizzare nuove AFV o ATV in un comprensorio qualora gli istituti
autorizzati raggiungano il 13% della SAF di quel comprensorio. Ampliamenti di modeste
dimensioni potranno essere autorizzati solo nel caso di mutate realtà territoriali.
CAPO IV - AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE (ATV)
Articolo 32. Ruolo delle ATV
Il PFVP promuove e valorizza le Aziende Agrituristico Venatorie per la loro funzione di
recupero e valorizzazione di aree montane e/o svantaggiate dal punto di vista agricolo e/o
faunistico. La Provincia promuove l'allargamento delle opportunità di iniziativa economica
e l'incremento dei livelli occupazionali nel territorio rurale.
Articolo 33. Funzionamento e autorizzazione delle ATV
La Giunta Provinciale approva, sentita la Consulta per la Caccia, uno specifico
regolamento tecnico per il funzionamento e controllo delle AFV nel rispetto delle linee
tecniche del presente PFVP oltre che della normativa vigente. La durata delle
autorizzazioni per le AFV non può essere superiore alla durata del PFVP
Il limite massimo di superficie per ogni ATV è stabilito in 500 ha. L’autorizzazione nel caso
di territori già oggi destinati ad ATV sarà rilasciata per superfici superiori a tale limite solo
se prevede l’esclusione di aree boscate pari almeno alla superficie che eccede i 500 ha.
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Le ATV che collaborano con la Provincia per specifici progetti di interesse pubblico o di
gestione faunistica e che sono comunque in grado di dimostrare un adeguato piano
occupazionale o di investimenti rilevanti e comunque si trovino in territori svantaggiati e/o
montani, potranno essere autorizzate per una superficie comunque non superiore al
doppio del limite massimo stabilito. Per l’esigenza di far coincidere i perimetri su confini
naturali le superfici di cui sopra potranno essere autorizzate considerando una tolleranza
del 10%.
Al fine di una miglior gestione, in particolar modo delle popolazioni ungulate, nell’ambito
della generale gestione faunistica si individua nel 20% il limite massimo di superficie
aziendale di aree boscate. Per coloro che richiedono l’autorizzazione nei territori già
attualmente destinati ad ATV, in ragione degli investimenti effettuati e della forza lavoro
occupata, tale percentuale è elevata al 50 %. Le aree boscate eventualmente eccedenti
tali percentuali devono essere recintate.
La Provincia stipula, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, con il richiedente
apposita convenzione in cui definire ulteriori specifiche tecniche ed attività da
intraprendersi per lo sviluppo della funzionalità della ATV e per definire l'ulteriore
valorizzazione delle ATV. Si stabilisce un minimo di attività da svolgersi annualmente pari
ad almeno 1 capo di selvaggina stanziale immessa per ettaro di superficie non recintata
ovvero 0,2 capi di selvaggina ungulata abbattuta per ettaro di superficie aziendale
recintata. Tali disciplinari dovranno prevedere criteri di premialità pur nell’ambito delle linee
programmatiche dettate dal presente PFVP.
Tutte le autorizzazioni di ATV sono considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni
e dovranno rispettare le indicazioni e parametri del presente PFVP e della normativa
vigente.
Qualora in casi del tutto eccezionali, ad esempio come eventi naturali straordinari o atti
dolosi denunciati, si verifichi l’uscita di selvatici da recinti destinati alla caccia o
all’allevamento di ungulati la Provincia può autorizzare il proprietario e/o il concessionario
ad effettuare tentativi di “ricattura” degli stessi ed interdire la caccia in un’area circostante
la rottura per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni.
Articolo 34. Piani di abbattimento del cinghiale nelle ATV
La Provincia può autorizzare piani di abbattimento del cinghiale al di fuori dei recinti di
caccia considerando quanto definito dall’ATC per i distretti confinanti e i danni nell’area
circostante ed interna all’ATV, oltre a tutti gli altri fattori che incidono nella gestione
faunistico venatoria degli ungulati nel territorio.
CAPO V - AREE ADDESTRAMENTO CANI (AAC)
Articolo 35. Ruolo delle AAC
Le Aree Addestramento Cani sono finalizzate allo sviluppo della cinofilia venatoria, per il
consolidamento del legame tra cacciatore ed ausiliare, per il miglioramento e la
specializzazione dell’attività di caccia, per la selezione delle razze canine, per l’incremento
di attività imprenditoriali agricole e la conseguente valorizzazione dei territori più
svantaggiati oltre che per favorire occasioni di socializzazione, di incontro e di scambio
culturale.
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La Giunta Provinciale approva, sentita la Consulta per la Caccia, uno specifico
regolamento tecnico per il funzionamento e controllo delle AAC nel rispetto delle linee
tecniche del presente PFVP oltre che della normativa vigente. La durata delle
autorizzazioni per le AAC non può essere superiore alla durata del PFVP
Articolo 36. Funzionamento e autorizzazione delle AAC
Le AAC possono essere autorizzate sull’intero territorio provinciale fino al limite massimo
del 2% del territorio agro-silvo-pastorale. La Provincia valuta, sul piano tecnico faunistico,
l'effettiva idoneità, agli scopi della cinofilia indicata, dei terreni inseriti nella richiesta di
autorizzazione
La durata delle autorizzazioni per le AAC non può essere superiore alla durata del PFVP.
Anche in considerazione della programmazione definita dal PFVP tutte le AAC che
chiedono l’autorizzazione su territori attualmente destinati ad AAC sono considerate come
nuove autorizzazioni anche per quanto concerne le dimensioni.
Si individuano le seguenti tipologie di AAC:
1. Aree ove le attività cinofile sono consentite senza possibilità di abbattimento:
a. per cani da caccia su selvaggina naturale estensione da 50 a 100 ettari;
b. per cani da seguita su soggetti di lepre, provenienti da allevamento e
appositamente immessi in aree di estensione da 10 a 50 ettari;
c. per cani da seguita su soggetti di cinghiale, provenienti da allevamento e
appositamente immessi in aree opportunamente recintate con estensione da 10 a
50 ettari;
d. Le aree addestramento su lepre o cinghiale per soli cani di età non superiore a 18
mesi possono essere autorizzate con superfici minime di 6 ettari
2. Aree ove le attività cinofile sono consentite anche con possibilità di abbattimento di
selvaggina immessa proveniente da allevamenti nazionali, appartenenti alle specie
fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e anatra germanata, e aventi estensione
compresa fra 10 e 100 ettari. Non si autorizza la possibilità di abbattimento nel caso di
AAC che ricadono in aree SIC/SIR e ZPS che siano state istituite anche per la
presenza di rapaci nidificanti.
3. Aree addestramento e gare dei cani sperimentali su beccaccia le cui attività si
svolgono da novembre a marzo
4. l’Aree addestramento cani da tana (volpe) e da traccia (recupero capi feriti), alle quali
non si applicano le superfici minime delle altre Aree. Queste potranno occupare anche
porzioni di altre AAC. Nel provvedimento autorizzativo sono stabilite le modalità di
svolgimento delle prove e dell’uso delle stesse AAC “da tana” o “da traccia”.
5. Aree addestramento rapaci finalizzate all’addestramento, allenamento, gare e
manifestazioni di rapaci diurni o notturni. Nel provvedimento autorizzativo sono stabilite
le modalità di svolgimento delle prove e dell’uso delle stesse AAC.
Le nuove AAC richieste su terreni ad oggi non destinati ad AAC, al pari delle AFV e ATV,
dovranno rispettare la distanza minima pari a 500 metri sia tra di loro che nel confronto di
altri istituti e strutture già istituite. Nel caso di cambio di titolarità le AAC non vengono
considerate come nuove.
Per la durata del presente PFVP non saranno autorizzate nuove AAC nei comuni dove la
percentuale di SAF su base comunale destinata a strutture, istituti pubblici e privati è
superiore al 40%. Nel caso di richieste di autorizzazioni all’interno o nelle vicinanze di siti
SIC/SIR/ZPS si dovrà tener conto delle specifiche prescrizioni stabilite dalla DGRT
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644/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
I gestori titolari delle autorizzazione sono tenuti a presentare annualmente il rendiconto
delle attività svolte all'interno della AAC secondo le disposizioni dell'autorizzazione stessa.
Nella richiesta di autorizzazione di un'AAC già autorizzata nella vigenza del PFVP
precedente, deve essere inclusa una relazione sintetica sull'attività di valorizzazione della
cinofilia venatoria svolta nella gestione precedente. In caso di attività non svolta,
l'autorizzazione deve essere negata.
Articolo 37. Immissione di fauna selvatica nelle AAC
È consentita l’immissione di fauna selvatica nelle AAC dove sia previsto l’abbattimento
limitatamente alle specie fagiano, quaglia, starna e anatra germanata. Soggetti di pernice
rossa potranno essere immessi solo in specifici casi autorizzati dalla Provincia e solo di
pernici rosse in purezza genetica (Alectoris rufa) provenienti dal CPPS di Scarlino.
CAPO VI - APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA
Articolo 38. Tipologie degli appostamenti fissi di caccia
La Provincia autorizza appostamenti fissi di caccia delle seguenti tipologie:
a) appostamento fisso alla minuta selvaggina;
b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra
o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri;
c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in
acqua, in prossimità dell'acqua, sul margine di uno specchio d'acqua o terreno soggetto ad
allagamento;
d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante
idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l'allagamento artificiale
di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali
individuate dalla provincia e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali.
Articolo 39. indirizzi per il rilascio di nuove autorizzazioni di appostamenti fissi di
caccia
La Giunta Provinciale approva, sentita la Consulta per la Caccia, uno specifico
regolamento tecnico per il funzionamento e controllo degli appostamenti fissi nel rispetto
delle linee tecniche del presente PFVP oltre che della normativa vigente. Il rilascio di
nuove autorizzazioni dovrà considerare la distribuzione delle popolazioni faunistiche e il
numero delle richieste avanzate. Per le nuove autorizzazioni sono privilegiati i cacciatori
più giovani e le AFV che hanno superato gli obiettivi di densità previsti dai piani di
gestione. In base a tali criteri viene redatta annualmente una graduatoria specifica e data
pubblicità nel sito internet della Provincia.
Tutte le richieste di autorizzazione sia di nuovo appostamento fisso che di nuova
collocazione devono essere precedute dal rilievo a mezzo tecnologia GPS per la verifica
del rispetto delle distanze da tutti gli altri appostamenti fissi di caccia già autorizzati oltre
che da tutte le altre strutture o istituti così come previsto dalla normativa vigente. La
Provincia si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, la situazione aggiornata della
disponibilità di nuove autorizzazioni.
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Al fine di evitare alte concentrazioni di appostamenti fissi oltre che di creare una fascia di
protezione lungo la costa per una migliore gestione delle popolazioni migratorie non
possono essere autorizzati nuovi appostamenti fissi e nuove collocazioni nei comuni che
hanno autorizzati più di 5 appostamenti fissi per 1000 ha di SAF.
Per esigenze conservazionistiche dell'avifauna, ed in particolare per garantire idonei siti di
riposo, rifugio e nidificazione si confermano con il presente PFVP i perimetri già individuati
nella gestione del PFPV precedente, delle aree in cui è vietata l'autorizzazione di
appostamenti fissi. Eventuali correzioni sono approvate dalla Giunta Provinciale previa
valutazione tecnica della fattibilità e con conseguente restrizione e/o ampliamento
compensativo.
Articolo 40. appostamenti fissi per osservatorio ornitologico
La Provincia può autorizzare l’utilizzo di appostamenti fissi, per la particolare posizione e
morfologia del territorio, anche come osservatorio ornitologico per un monitoraggio
dell'avifauna.
Nell’area esterna alla nuova ZPM Punta Ala l’ATC istituirà un’Area a Particolare Gestione
di caccia in cui sia prevista la caccia agli ungulati e, fatti salvi gli attuali appostamenti fissi,
si preveda una serie di appostamenti temporanei di cui, tramite l’ATC, potranno usufruire
per la caccia da appostamento temporaneo, secondo turnazione
CAPO VII - AREE A DIVIETO DI CACCIA
Articolo 41. Ruolo delle aree a divieto di caccia
La Provincia promuove la gestione e l’autorizzazione delle aree specificatamente destinate
alla tutela della fauna selvatica, delle zone umide e paludose, e di tutte le peculiarità del
territorio con la collaborazione delle popolazioni locali, oltre che del mondo venatorio,
agricolo, ambientalista. Tale promozione ha il fine di migliorare la qualità dell’ambiente,
della vita dei cittadini e dello sviluppo socio-economico del territorio.
Articolo 42. Controllo delle popolazioni di ungulati all'interno delle aree protette
Al fine di una migliore gestione generale delle popolazioni ungulate la Provincia, gli ATC e i
soggetti gestori operano, coinvolgendo proprietari e conduttori dei fondi con la
collaborazione dei cacciatori, per riportare le popolazioni ungulate a livelli di compatibilità
all'interno dell'area protetta. Devono essere messi in campo tutti i possibili sistemi di
controllo a disposizione, per la prevenzione da una parte e per il contenimento numerico
dall’altra.
Il controllo ai sensi dell’art.37 della LRT 3/94, si attua in tutte le forme previste
privilegiando gli interventi attuati in periodo di caccia aperta consentendo di utilizzare
governi a scopo venatorio così come indicato all’art. 9.
La Provincia organizza, avvalendosi degli ATC, catture sistematiche degli ungulati nelle
Riserve Naturali provinciali partendo da una fase sperimentale in alcune riserve naturali
individuate di concerto tra gli uffici della Provincia e gli ATC.
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Articolo 43. Modifiche alle aree protette per la tutela della fauna selvatica
Al fine di completare senza soluzione di continuità l'istituzione di una fascia costiera
destinata alla tutela dell’avifauna migratoria, si introducono, con il presente PFVP, le
seguenti modifiche a quei tratti di ZPM fascia costiera individuati nei precedenti PFVP:
modifica della ZPM “Enaoli Fonteblanda” da denominarsi d’ora in avanti “Rispescia”nel
comune di Grosseto, modifica della ZPM “Poggio Canaloni” nel comune di Monte
Argentario, istituzione di una nuova ZPM Punta Ala nella zona costiera omonima che
colleghi le attuali ZPM “Roccamare” e “Punta Ala”.
Per i motivi meglio espressi in relazione si individua nel territorio che il precedente PFVP
aveva destinato a ZRV, una nuova Oasi da denominarsi “Grosseto” e una nuova Oasi da
denominarsi “Castel Spineto” nel comune di Magliano in Toscana . Le modifiche e le nuove
istituzioni delle ZPM e delle Oasi sono meglio definite nella terza parte del presente PFVP
con la relativa perimetrazione cartografica.
Ai sensi delle normativa regionale, l’istituzione, rinnovo, modifica dei confini secondo i
confini approvati con il presente PFVP delle Oasi e ZPM è stabilita da apposita
determinazione dirigenziale. Per la definizione puntuale dei confini, si possono apportare
modifiche fino ad un massimo del 10% della superficie.
Articolo 44. Indirizzi per la gestione delle aree protette per la tutela della fauna
selvatica
La Provincia provvede ad attuare nelle ZPM e nelle Oasi tutti gli interventi finalizzati al
miglioramento ambientale (colture a perdere, ripristino di punti d’acqua, etc.), in
collaborazione con i proprietari o i conduttori dei fondi.
La Provincia può affidare ai proprietari ivi ricadenti, ad associazioni venatorie, agricole o
ambientaliste la gestione delle Oasi e delle ZPM.
In applicazione del PTC, scheda 7 E 3, viene definito il divieto dell’esercizio venatorio ad
esclusione del cinghiale in una fascia di 300 m di media dal perimetro delle riserve naturali
qualora ricada nelle aree contigue alle Riserve Naturali laddove esistenti, appoggiandosi a
confini fisici ben definiti. Tale norma potrà rappresentare elemento di direttiva per la
gestione dell’area contigua. Nelle aree contigue alla Riserve Naturali Diaccia Botrona e
Laguna di Orbetello tale fascia è estesa a 500 m nella quale anche la caccia al cinghiale è
vietata, salvo il verificarsi di comprovati danni alla biocenosi e/o alle colture agricole.
Qualora in suddetta fascia sia istituita dall’ATC un’area a particolare gestione, ai sensi
della LRT 3/1994 art. 12 comma 1 lettera c), nella stessa verrà esercitata l’attività
venatoria secondo quanto definito dall’ATC stesso.
CAPO VIII - CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DI SELVAGGINA
Articolo 45. Ruolo dei Centri Pubblici di Produzione di Selvaggina
La Provincia di Grosseto gestisce due Centri Pubblici di Produzione di Selvaggina (CPPS):
“Casolino” sito nell’omonima località del Comune di Scarlino che produce soggetti di
fagiano e pernice rossa e “Montalto” sito nell’omonima località del comune di Civitella
Paganico che produce lepri. La gestione di entrambi è affidata mediante convezione ai
rispettivi comuni. I due CPPS rivestono il ruolo centrale dell’intera gestione provinciale dei
ripopolamenti.
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Articolo 46. Indirizzi per la gestione dei ripopolamenti
La Provincia e gli ATC collaborano nella realizzazione di tutti i siti destinati ad ospitare i
soggetti allevati nei CPPS e strutture agli stessi collegate. Le metodologie e le strutture di
ambientamento devono garantire gli stimoli naturali necessari ad uno sviluppo dei selvatici
quanto più naturale possibile.
Possono essere immessi soggetti di pernice rossa solo se provenienti dal CPPS Casolino.
Nel processo di ambientamento si prevede di continuare ad utilizzare le voliere realizzate
presso lo stesso Centro nel territorio delle Bandite di Scarlino.
Per il ripopolamento delle ZRV, gli ATC devono utilizzare esclusivamente soggetti di
fagiano e di lepre provenienti dai CPPS provinciali o dalle strutture convenzionate con i
centri. Nel territorio aperto, gli eventuali ripopolamenti di fagiano o lepre possono essere
effettuati anche con soggetti non provenienti dai CPPS, purché nel caso della lepre
rispondano ad elevati standard qualitativi e nel caso del fagiano rispettino il disciplinare di
qualità riconosciuto e approvato dalla Commissione consultiva regionale . Non si possono
immettere soggetti di fagiano pernice rossa di età superiore ai 70 giorni.
Nel caso di ripopolamenti con lepri e fagiani non derivanti dai CPPS provinciali questi
dovranno essere effettuati in specifiche definite aree dove non sono immessi animali
derivanti dai due centri. Entro il 2016 le immissioni sul territorio grossetano saranno
effettuate solo con lepri, fagiani e pernici rosse nati e allevati nei CPPS e nelle relative
strutture decentrate soccidarie o convenzionate con i CPPS o che rispettino standard di
produzione approvati dalla Provincia e, salvo deroga della Provincia, ricadenti nel territorio
provinciale.
Gli ATC partecipano alla gestione dei CPPS.
Ricapitolando circa i ripopolamenti:
A parte la pernice rossa, i cui soggetti immessi sono solo quelli che provengono dal CPPS
provinciale (per i motivi di purezza genetica meglio specificati nello specifico capitolo),
relativamente alle immissioni di lepre e fagiano il presente PFVP in sintesi definisce che:
- nelle ZRC si immette solo fauna catturata o nata o allevata a terra proveniente
dai CPPS
- nelle ZRV, istituto che per le sua finalità e le conseguenti strutture è destinato ad
ospitare fauna da immettere che proviene da allevamenti, si potrà immettere
fauna selvatica proveniente dai due CPPS o strutture private che si
convenzionino con i due CPPS
- nel resto del territorio gli ATC potranno utilizzare fauna selvatica di cattura o
proveniente dai CPPS provinciali o da allevamenti e strutture soccidarie o
convenzionate con i CPPS o che rispettino, per la lepre, standard di produzione
approvati dalla Provincia. La Provincia e gli ATC promuovono specifici progetti di
ripopolamento delle ZRV al fine di disporre di soggetti idonei al ripopolamento. A
tal fine gli ATC e/o la Provincia possono stipulare specifiche convenzioni con le
aziende agricole.
- Nelle AFV, relativamente alle immissioni, con il PFVP si è definito che i fasianidi
dovranno essere immessi in recinti di ambientamento a cielo aperto
Nel corso della vigenza del presente PFV nel territorio provinciale si dovrà raggiungere
l’obbiettivo di non immettere soggetti di quaglia (Coturnix coturnix) a meno che non si tratti
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di soggetti provenienti da allevamenti locali e non ibridati con quaglie alloctone.
Articolo 47. Indirizzi per la gestione del Centro Pubblico di Produzione di lepri
“Montalto”
Si individuano per il CPP di lepri “Montalto” (Comune di Civitella Paganico), le seguenti
attività da attuarsi per la durata del PFVP:
1) Proseguire nell’ambientamento direttamente nelle aree di immissione a mezzo di
recinti, recinti elettrici o altre strutture similari
2) sperimentare e progettare nuovi tipi di gabbie
3) sperimentare nuovi mangimi
4) continuare la raccolta e elaborazione dei dati
5) individuare insieme agli ATC le zone vocate per l’immissione di lepri, grazie anche
alla Carta delle Vocazioni Faunistiche
6) individuare insieme agli ATC nuove ulteriori forme di decentramento della
produzione in ambienti idonei e sempre con fasi ulteriori di ambientamento allo
stato naturale. Nel caso di aziende agricole interessate, la Provincia e/o gli ATC
stipulano specifiche convenzioni per la gestione
7) instaurare rapporti di collaborazione con altri enti, anche europei, per miglioramento
delle tecniche riproduttive e scambio di materiale anche genetico al fine di evitare il
problema della consanguineità
8) continuare i rapporti già avviati con gli con gli Enti universitari e con l’ISPRA
Articolo 48. Indirizzi per la gestione del Centro Pubblico di Produzione di pernici
rosse e fagiani “Casolino”
Nel CPP di pernici rosse e fagiani “Casolino” (Comune di Scarlino) si deve consolidare
l’allevamento della pernice rossa (Alectoris rufa) mantenendo linee di riproduttori in grado
di scongiurare la perdita di identità genetica e di inquinare la purezza raggiunta.
Relativamente al fagiano, la Provincia propone di sottoscrivere uno specifico protocollo
tecnico da seguire per la immissione: periodi, età idonea della selvaggina, strutture di
ambientamento, tecniche e metodologie si individuerà pertanto tutta quella filiera (fagiano
DOC) in grado di garantire il massimo successo delle operazioni di ripopolamento del
fagiano sul territorio.
Si individuano per il CPP di pernici rosse e lepri (Comune di Civitella Paganico), le
seguenti attività da attuarsi per la durata del PFVP:
1) incrementare l’ambientamento delle pernici rosse nelle voliere in bosco realizzate
presso il CPPS e tendere nel periodo di vigenza del PFV ad “ambientare” tutte le
pernici rosse nelle strutture del centro
2) sperimentare e progettare nuove tipologie di produzione
3) sperimentare nuovi mangimi
4) continuare la raccolta e elaborazione dei dati
5) individuare insieme agli ATC le strutture e comunque le zone vocate per
l’immissione di pernici rosse e fagiani, grazie anche alla Carta delle Vocazioni
Faunistiche,
6) instaurare rapporti di collaborazione con altri enti, anche europei, per miglioramento
delle tecniche riproduttive e scambio di materiale anche genetico al fine di evitare il
problema della consanguineità
7) continuare i rapporti già avviati con gli con gli Enti universitari e con l’ISPRA
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8) dalla stagione 2014/2015 i capi saranno allevati secondo disciplinari di qualità
riconosciuti e approvati dalla Commissione consultiva regionale.
CAPO IX - FONDI CHIUSI E AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA
Articolo 49. Norme per l’istituzione di fondi chiusi
I fondi chiusi sono aree in cui, in applicazione del codice civile e delle normative in materia
di gestione faunistico venatoria, è impedito lo svolgimento dell’attività venatoria. La nuova
istituzione di fondi chiusi deve essere notificata al Comune entro il cui territorio ricadono,
qualora la superficie dei fondi chiusi di nuova istituzione sia superiore a 3 ettari la notifica
deve essere fatta anche alla Provincia
I fondi chiusi sono delimitati da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza
non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di
almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno mt. 3.
Si intende chiusura effettiva del fondo qualsiasi barriera alta non meno di 120 cm. In
questo senso possono appunto considerarsi effettiva chiusura, in luogo della recinzione o
del muro, anche, ad esempio, una siepe molto folta che impedisce concretamente il
passaggio, purché comunque si sviluppi lungo tutto il perimetro con un‘altezza non
inferiore a 120 cm .
La Provincia prende atto della notifica, ai sensi dell’art. 25 della LRT 3/1994, da parte di un
proprietario o conduttore di un fondo del divieto di accesso ai cacciatori.
La Provincia e gli ATC favoriscono, previo accordo coi proprietari e conduttori interessati,
altre forme di utilizzazione faunistico venatoria alternativa ai fondi chiusi.
I proprietari e i conduttori di terreni inclusi nei fondi chiusi, in particolare se comprendono
aree boscate, sono tenuti a collaborare con la Provincia e gli ATC per la gestione degli
ungulati.
Articolo 50. Controlli dei fondi chiusi
La Provincia, mediante il Corpo di Polizia Provinciale, provvede al controllo e alla verifica
della rispondenza ai requisiti di legge dei fondi chiusi appena istituiti.
La Polizia Provinciale, in stretta collaborazione con gli ATC, coordina e sovrintende le
attività di controllo degli ungulati all'interno dei fondi chiusi, avvalendosi della vigilanza
venatoria ex art. 51 legge regionale, 12 gennaio 1994, n. 3 od anche dei cacciatori abilitati
ex art. 37 legge regionale, 12 gennaio 1994, n. 3.
Articolo 51. Norme per l'istituzione delle aree sottratte alla caccia programmata
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFV Provinciale il proprietario o conduttore di un
fondo può richiedere al Presidente della Provincia di essere escluso dalla caccia
programmata. Tali richieste sono accoglibili, qualora non contrastino con l'attuazione del
piano faunistico venatorio provinciale, in soli 3 casi:
a) superfici di terreno di ampiezza e caratteristiche ambientali tali da consentire
l'effettivo svolgimento di un'azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica e non
inferiori a 100 ettari. Tale estensione può essere raggiunta col concorso di fondi
appartenenti a proprietari e conduttori confinanti: è ammessa la deroga a tale limite
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solo per territori interessati da ecosistemi di particolare pregio faunistico e naturale,
che non siano sostanzialmente alterati dalla presenza o dall'attività dell'uomo;
b) superfici di terreno nelle quali vengano condotti programmi sperimentali di
allevamento e coltivazione attuati con finanziamenti pubblici finalizzati alla ricerca
scientifica ed all'innovazione tecnologica;
c) luoghi nei quali vengono svolte attività di rilevante interesse economico e sociale. I
motivi della richiesta devono essere adeguatamente documentati in ordine all'entità,
frequenza e periodicità del danno e del disturbo dichiarati.
Relativamente alla valutazione delle istanze di cui trattasi sulla base della lettera a) sono
considerati territori su cui si svolge un’ azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica
quelli che presentano almeno tre dei seguenti requisiti:
1. dove non si eserciti il controllo dei fitopatogeni o dei fitoparassiti con metodi chimici
o che vi si fa ricorso con metodologie compatibili con l’ambiente
2. dove sia frequente osservare varie specie di elevato interesse faunistico o sono
presenti rare specie botaniche
3. dove non venga esercitata attività di allevamento intensivo o estensivo oppure
condotta con densità compatibili con la tutela dell’ambiente e comunque estesa per
una ridotta frazione di superficie che si chiede di escludere dall’attività programmata
4. con ridotta attività antropica e scarsa presenza di viabilità pubblica
5. in cui la conduzione delle attività agricole è caratterizzata da rotazioni colturali che
determinino una buona differenziazione delle specie coltivate e da operazioni
agronomicamente compatibili con l’ambiente (es. ripulitura meccanica delle fosse,
manutenzione e ripristino delle siepi e dei frangivento, interramento dei residui di
coltivazione etcO)
Relativamente alla valutazione delle istanze di cui trattasi sulla base della lettera c) sono
considerati luoghi su cui si svolge un’attività di rilevante interesse economico e sociale
quelli in cui vi è una oggettiva rilevanza nella realtà locale in base ad affluenza di pubblico
o di utenti, occupazione in termini di personale impiegato, investimento e ritorno
economico.
Per ogni richiesta di esclusione del fondo dalla caccia programmata gli uffici devono
svolgere le necessarie verifiche sul posto ed eventualmente acquisire presso gli interessati
tutta la documentazione utile. Il tecnico incaricato dovrà redarre apposito verbale sulla
base del quale il Dirigente competente, verificata la rispondenza ai requisiti, rilascia
l’autorizzazione o comunica il diniego all’interessato.
TITOLO IV - CALENDARIO VENATORIO
CAPO I – CALENDARIO VENATORIO
Articolo 52. Caccia delle specie in deroga
La Provincia valuterà anno per anno al momento della definizione del calendario
venatorio, sentita la Consulta per la caccia, anche sulla base delle richieste pervenute
dalle associazioni e/o dagli ATC, la possibilità di richiedere alla Regione Toscana
l’applicazione della caccia in deroga per le specie previste dalla normativa.
Articolo 53. Pre apertura
La Provincia valuterà annualmente, al momento della definizione del calendario venatorio,
sentita la Consulta per la caccia, la possibilità di richiedere alla Regione Toscana l’attività
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venatoria nei giorni di preapertura così come previsto dalla normativa. Tale eventuale
richiesta deve tenere in considerazione per le specie previste tutte le valutazioni circa la
distribuzione delle popolazioni nel territorio provinciale e lo stadio fenologico in cui anno
per anno, anche in dipendenza dell’andamento stagionale, le stesse si vengono a trovare.
TITOLO V – MONITORAGGIO DELLA SELVAGGINA STANZIALE
CAPO I – MONITORAGGIO DELLA SELVAGGINA STANZIALE
Articolo 53. Criteri per il monitoraggio della selvaggina stanziale
La Provincia per il monitoraggio della selvaggina stanziale adotterà i criteri previsti dal
PRAF.
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NORME PFVP 2013 finale - caccia.logomatica.it