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Impresa
Associazione in partecipazione
Consorzi
Azienda
Scrittura contabili
Dott.ssa Laura Mastrangelo
[email protected]
Impresa familiare
• E’ IMPRESA FAMILIARE L’IMPRESA NELLA QUALE COLLABORANO:
- CONIUGE E PARENTI ENTRO IL 3° GRADO (SINO AI NIPOTI)
- AFFINI ENTRO IL 2° GRADO (FINO AI COGNATI)
SI COSTITUISCE MEDIANTE ATTOPUBLICOO SCRITTURA PRIVATA
AUTENTICATA, E CONFERISCI DIRITTI PATRIMONIALI ED
AMMNISTRATIVI AI FAMILIARI.
DIRITTI PATRIMONIALI:
- DIRITTO AL MANTENIMENTO
- DIRITTOALLA PARTECIPAZIONE DEGLI UTILI
- DIRITTI SUI BENI ACQUISTATI CON GLI UTILI
- DIRITTO DI PRELAZIONE IN CASO DI CESSIONE
DIRITTI AMMINSTRATIVI:
-I FAMILIARI HANNO DIRITTO GESTORIO SOLO INRELAZIONE AD ATTI
DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
La fine dell’impresa
La qualità di imprenditore si perde con l’effettiva cessazione dell’attività
•Avvisi al pubblico
•Cancellazione da albi e registri
•Cancellazione dal Registro Impresa
Non sono elementi sufficienti a far
perdere la qualità di imprenditori
L’esatta determinazione del GIORNO DI CESSAZIONE dell’attività di impresa ha
particolare rilevanza per un imprenditore commerciale, questo perché la legge
fallimentare stabilisce che la dichiarazione di fallimento può essere dichiarata entro un
anno dalla cessazione dell’attività imprenditoriale.
La fine dell’impresa è preceduta da una fase di liquidazione che consiste nel
completare i cicli produttivi iniziati, vendere le giacenze di magazzino e gli impianti,
licenziare i dipendenti e liquidare il TFR, e definire i rapporti pendenti
La qualità di imprenditore si perde solo con la chiusura della liquidazione. La fase di
liquidazione si considera chiusa solo con la definitiva disgregazione del complesso
aziendale che rende definitiva e irrevocabile la cessazione.
È essenziale soddisfare
tutti i creditori sociali
Aspetti pratici di una cessazione di impresa:
•Controllo delle attività e passività
•Calcolo dell’ammontare dei debiti sia verso i terzi che verso
l’Erario
•Vendita dei beni dell’imprenditori relativi all’impresa nel caso il
capitale investito dallo stesso non fosse sufficiente ad estinguere i
debiti
•Riscossione di eventuali crediti
•Chiusura della Partita Iva (prima è necessario richiedere
l’eventuale rimborso qual’ora l’imprenditore godesse di crediti di
imposta)
•Cancellazione dal Registro imprese e da eventuali albi e ruoli
•controllo delle scritture contabili per accertare l’estinzione di
ogni debito. Da questo momento è considerata cessata
un’azienda
Caso di impresa in Crisi
Se un imprenditore dovesse trovarsi in grosse difficoltà economiche, prima di essere
assoggettato ad una eventuale dichiarazione di fallimento, può seguire due strade:
Conferimento
d’azienda
Cessione dell’azienda
ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONI (art. 2549 c.c)
L’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili
della sua impresa o di uno o più affari verso corrispettivo di un
determinato apporto.
Tale contratto si può ritenere un contratto consensuale (che si
perfeziona con il consenso delle parti) a titolo oneroso
(all’apporto dell’associato corrisponde un corrispettivo anche se
incerto) di scambio e non associativo per mancanza dell’aspetto
organizzativo.
l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o più affari in ragione di un determinato apporto, che può
essere costituito da capitale (beni o denaro), apporto esclusivo di lavoro,
apporto misto lavoro capitale (beni e denaro).
L'associazione in partecipazione non realizza alcuna autonoma forma
societaria non determinando altresì la nascita di un patrimonio sociale.
All'associante spetta la gestione dell'impresa o dell'affare e i terzi acquistano
diritti e assumono obbligazioni soltanto verso quest'ultimo. L'associato può a
sua volta esercitare il controllo sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per
cui l'impresa è stata contratta e le modalità con le quali viene concretamente
svolto tale controllo sono stabilite contrattualmente. In ogni caso, l'associato
ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione,
se questa si protrae per più di un anno
Rischio per l’associato
L’associato partecipa, salvo patto contrario, alle perdite nella medesima
misura in cui partecipa agli utili, male perdite che colpiscono l’associato
non possono mai superare il valore del suo apporto
Se l’associato i n partecipazione apporta solo lavoro rischia di lavorare senza
alcun tipo di remunerazione per tutto l’esercizio, e se il risultato finale non
riporta utili non ha diritto a percepire alcun ammontare.
È possibile proprio per questo motivo inserire nel contratto tra le parti la
possibilità per l’associato di partecipare innanzi tutto solo agli utili e non alle
perdite,e si consiglia prima di concludere il contratto di analizzare
l’andamento degli utili aziendali degli ultimi 3 anni, e pattuire una percentuale
sugli utili d’esercizio tale da garantire, pur nell’ambito aleatorio del contratto,
una possibilità di reddito nella misura prospettata
Pluralità di associati
Salvo patto contrario l’associante non può attribuire
partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso
affare ad altre persone senza il consenso dei
precedenti associati
N.B. i terzi acquistano diritti e assumono obblighi solo verso
l’associante
CONSORZI
ART. 2602: Con il contratto do consorzio 2 o più imprenditori
istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o o
per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Consorzi
anticoncorrenziali
Consorzi di
coordinamento
Strumento di cooperazione
interaziendale finalizzato alla
riduzione dei costi di gestione delle
singole imprese consorziate
Consorzio con attività interna:si da luogo ad una creazione di
un’organizzazione comune finalizzata alla regolazione dei rapporti
reciproci fra i consorziati e nel controllare il rispetto di quanto
convenuto
Consorzi con attività esterna: le parti prevedono in più, la
creazione di un “ufficio comune” destinato a svolgere attività con
terzi nell’interesse delle imprese consorziate (art. 2612 c.c)
Contratto di consorzio(art. 2603)
Deve essere stipulato per atto scritto a pena di nullità
Deve contenere una serie di indicazioni specifiche quali:
oggetto / durata
sede dell’ufficio
Obblighi assunti dai consorziati
Contributi versati dai consorziati
Attribuzione dei poteri degli organi consortili anche in ordine alla
rappresentanza in giudizio.
Condizioni di accesso di altri consorziati
Sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi consorziati
Recesso od esclusione dei consorziati
Contratto di consorzio(art. 2603)
AMMISSIONE NUOVI SOCI: Il contratto consortile è un contratto aperto e da la
possibilità ai nuovi imprenditori di partecipare al consorzio senza il consenso degli altri consorziati. Però le
condizioni di ingresso devono essere PREFEDETERMINATE nel contratto. Se il contratto non prevede
nulla si deve considerare CHIUSO in questo caso l’ingresso dei nuovi consorziati deve ricevere il IL VOTO
FAVOREVOLE DI TUTTI I CONORZIATI.
TRASFERIMENTO AZIENDA DEL CONSORIZATO: Comporta
l’automatico subingresso dell’acquirente nel contratto di consorzio. Se però sussiste una GIUSTA CAUSA e
solo se il trasferimento dell’azienda è avvenuto per atto tra vivi. Gli altri consorziati potranno deliberare
l’esclusione dell’acquirente dal consorzio, entro 1 MESE dalla data di cessione d’azienda.
RECESSO ED ESCLUSIONE: il contratto di consorzio può sciogliersi limitatamente
ad
un consorziato, per volontà di questi (recesso) o per decisione degli altri consorziati (esclusione). Le cause
di esclusione e di recesso devono essere inseriti nel contratto.
Contratto di consorzio(art. 2603)
ASSEMBLEA: tutti i consorziati. E le delibere sono prese con il voto della maggioranza dei
consorziati. Il contratto può prevedere maggioranze diverse.. Per le MODIFICHE DEL CONTRATTO è
previsto il voto favorevole di TUTTI i consorziati. Per le delibere assunte a maggioranza è prevista
l’IMPUGNAZIONE da parte dei consorziati ASSENTI O DISSENZIENTI, entro 30 giorni, davanti
all’AUTORITA? GIUDIZIARIA. Solo se si dimostra che non ono prese in conformità della laegge o del
contratto.
ORGANO DIRETTIVO: la funzione è quella di controllare l’attività dei consorziati al fine di
accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
Contratto di consorzio(art. 2603)
CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA: PREVEDE ATTIVITA’ CON I
TERZI. Per questi consorzi è prevista la pubblicità legale, destinato a portare a conoscenza dei terzi i dati
essenziali della struttura consortile.. Un estratto del contratto deve essere depositato presso il Registro delle
Imprese entro 30 giorni dalla costituzione.
ORGANO DIRETTIVO: deve redigere ogni anno il bilancio annuale secondo le disposizioni
previste per le società di capitali. Deve essere depositato presso il Registro Imprese. Nel contratto deve
essere specificato a chi è attribuita la PRESIDENZA, a chi la DIREZIONE e la RAPPRESENTANZA.
Dati da iscrivere presso il R.I.
FONDO CONSORTILE: FONDO PATRIMONIALE OBBLIGATORIO costituito dai
contributi iniziali e successivi dei consorziati e dei beni acquistati con tali contributi. Il fondo è autonomo
rispetto al patrimonio di ogni singolo imprenditore consorziato. Per la durata del consorzio i consorziati
NON POSSONO CHIEDERE LA DIVISIONE DEL FONDO.
Contratto di consorzio(art. 2603)
Obbligazioni consortili:
1.
2.
obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti;
Obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto del singolo consorziato (acquisto di materie
prime per conto di una delle imprese consorziate).
1. Obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti
Risponde ESCLUSIVAMENTE il consorzio , ed i creditori possono far valere i loro diritti solo sul Fondo
Consortile. (Maggiore rischio per i terzi, dato che non c’è nessun controllo sulla capienza del fondo e non è
previsto un valore minimo legale).
2. Obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto del singolo
consorziato.
Rispondono IN SOLIDO il fondo consortile e i consorziati interessati.. Inoltre è previsto che in caso di
insolvenza del consorziato interessato, rispondono pro quota tutti i consorziati. Per tali obbligazioni il Fondo
Consortile funge da GARANTE.
AZIENDA E SUO
TRASFERIEMENTO
AZIENDA
AVVIAMENTO
CESSIONE
Mastrangelo Dott. Laura
AZIENDA (ART.2555 C.C)
COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI
DALL’IMPRENDITORE
PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA.
•BENI MATERIALI E IMMATERIALI
•CREDITI E CONTRATTI
•AVVIAMENTO
•VALUTAZIONE
DALLA DEFINIZIONE SUDDETTA SI DESUME CHE
L’AZIENDA
E’ E RESTA UN COMPLESSO DI BENI, INTESI COME
COSE ,
NON UN INSIEME DI BENI E DI RAPPORTI
GIURIDICI.
ELEMENTI COSTITUTIVI:
LE SOLE COSE IN SENSO PROPRIO DI CUI
L’IMPRENDITORE SI AVVALE
PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA.
AVVIAMENTO
L’AVVIAMENTO E’ RAPPRESENTATO DALLA SUA CAPACITA’
DI REALIZZARE PROFITTO (RICAVI > COSTI) E DIPENDE SIA
DA FATTORI OGGETTIVI CHE DA FATTORI SOGGETTIVI
AVVIAMENTO OGGETTIVO
AVVIAMENTO SOGGETTIVO
FATTORI INDIPENDENTI
DALLA CAPACITA’
IMPRENDITORIALE
ABILITA’ E CAPACITA’
DELL’IMPRENDITORE
(ex. Rapporti clienti/fornitori)
ISCRIZIONE A BILANCIO
ART. 2426 C.C.
L’AVVIAMENTO è SOGGETTO A VALUTAZIONE.
UNA VOLTA VALUTATO ED OGGETTO DI CESSIONE, DOVRA’
ESSERE ISCRITTO NELL’ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE.
L’ISCRIZIONE AVVIENE SOLO SE L’ACQUISTO è STATO
EFFETTUATO A TITOLO ONEROSO.
E’ soggetto ad ammortamento per un periodo di 5 anni.
E’ consentito anche un termine superiore a 5 anni
purché tale periodo non supera la durata dell’utilizzazione dell’azienda.
LA CIRCOLAZIONE DELL’AZIENDA
L’AZIENDA PUO’ ESSERE OGGETTO DI :
VENDITA
CONFERIMENTO IN SOCIETA’
DONAZIONE
DIRITTI REALI (USUFRUTTO)
DIRITTI PERSONALI (AFFITTO)
ATTENZIONE !!!
PER PARLARE DI CESSIONE DI AZIENDA è NECESSARIO CHE:
SIA TRASFERITO UIN INSIEME DI BENI DI PER SE’
POTENZIALEMNTE IDONEO AD ESSERE UTILIZZATO
PER L’ESERCIZIO DI UNA DETERMINATA ATTIVITA’ DI
IMPRESA.
FORME DEL TRASFERIMENTO
ART. 2556 C.C.
TRASFERIMENTO
DELLA PROPRIETA’
CONCESSIONE IN
GODIMENTO
SONO VALIDI SE:
Stipulate con l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il
trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la
particolare natura del contratto.
Ex:
Passaggio di proprietà degli immobili aziendali in capo all’
acquirente è necessaria la forma scritta a pena di nullità.
PROVA:
solo per le IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE nel Registro
delle Imprese, è previsto che ogni atto di disposizione dell’azienda sia
provato per iscritto
La forma scritta è richiesta ai soli fini probatori.
L’unico effetto della mancata forma scrittasi si avrà nel caso in cui le
parti vogliano avvalersene come prova per dimostrare l’esistenza del
contratto.
Quindi non sarebbe ammessa la prova per testimoni (art. 2725 c.c.)
Art. 2556 2°comma: stabilisce che i contratti inerenti a imprese
soggette ad iscrizione devono a loro volta essere registrati presso il
Registro Imprese.
La legge n.310 del 12.08.1993 ha stabilito che il soggetto preposto all’
iscrizione del trasferimento dell’azienda, che abbia forma pubblica o
scrittura privata autenticata, nel Registro Imprese sia il NOTAIO nei
termini stabiliti dalla legge (30 gg dalla data dell’atto) non più le parti.
Tale disposizione persegue finalità di ordine pubblico, per evitare
operazioni di riciclaggio di denaro da parte della criminalità
organizzata
DIVIETO DI CONCORRENZA
(art. 2557 c.c.)
L’alienante deve astenersi, per un periodo non superiore a 5 ANNI,
dall’iniziare una nuova attività che per l’OGGETTO, l’UBICAZIONE,
o ALTRE CIRCOSTANZE possa sviare la clientela dell’azienda ceduta.
N.B.
LE PARTI POSSONO STABILIRE ANCHE TERMINI
INFERIORI A 5 ANNI, (ex 1 anno, due mesi…)
MA MAI UN TERMINE MAGGIORE.
in quest’ultimo caso la durata verrebbe automaticamente riportata a 5 anni
Nel caso in cui nel contratto non sia specificato il periodo di durata del
Patto di non concorrenza, si considererà pari a 5 anni dal trasferimento.
L’art. 2557 c.c contempera due e opposte esigenze:
ACQUIRENTE
MANTENERE LA CLEINTELA DELL’AZIENDA ACQUISTATA (
AVVIAMENTO SOGGETTIVO)
ALIENANTE
NON VEDERE COMPRESSA LA LIBERTA’ DI INIZIATIVA
ECONOMICA OLTRE UN DETERMINATO ARCO TEMPORALE
Il divieto di concorrenza dovrà ritenersi violato ogni volta che vi sia
stato sviamento della clientela dell’azienda ceduta, per fatto
concorrenziale direttamente o indirettamente* imputabile all’alienante.
* Esempi:
1)si aliena l’azienda e si inizia un’attività concorrente avvalendosi
di un prestanome…
2) Si aliena l’azienda e si diventa amministratore unico di una società
concorrente….
Data la difficoltà probatoria è bene che l’atto di alienazione contenga
specifiche e ben congegnate clausole al riguardo. In modo tale da
chiarire in modo inequivocabile quando l’alienante verrebbe meno al
suddetto patto.
SUCCESSIONE NEI CONTRATTI
ART.2558 C.C
L’ART. 2558 C.C. AGEVOLA L’ACQUIRENTE NEL SUBINGRESSO
DEI RAPPORTI CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE
CHE L’ALEINANTE HA CONCLUSO CON FORNITORI,
FINANZIATORI, DIPENDENTI, CLIENTI… NECESSARI PER LO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA.
SE NON E’ PATTUITO DIVERSAMENTE L’ALIENANTE
SUBENTRA NEI CONTRATTI STIPULATI PER L’ESERCIZIO
DELL’AZIENDA, SEMPRE CHE NON ABBIANO CARATTERE
PERSONALE.
Sono quelli per cui identità e qualità personale dell’alienante sono state
determinanti per il consenso del contraente. (ex. immobile locato al cedente)
Diritto di recesso
Il terzo contraente può recedere dal contratto solo se sussiste
giusta causa, ed
entro tre mesi dalla notizia del trasferimento dell’azienda.
Spetta al terzo provare che l’acquirente si trova in una
situazione oggettiva (personale, patrimoniale o aziendale) tale
da non dare regolare esecuzione al contratto.
Il recesso determina una definitiva estinzione del rapporto.
Responsabilità dell’alienante
Il terzo contraente può chiedere il risarcimento del danno
all’alienante, apportando la prova che quest’ultimo non ha
osservato la normale cautela nella scelta dell’acquirente.
Successione nei crediti
art. 2559c.c.
Le disposizioni inerenti la cessione di debiti e crediti, introduce deroghe
ai principi di diritto comune in tema di cessione dei crediti e di
successione nei contratti (artt.1260 .c.).
La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di
notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi,
dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel Registro Imprese.
Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.
Acquirente: Tizio
Alienante: Caio
Terzo, debitore: Sempronio
Se Sempronio paga il suo debito a Caio,successivamente al
trasferimento, e dimostra la sua buona fede, è liberato dal suo
debito.
SUCCESSIONE NEI DEBITI
ART. 2560 c.c.
L’alienante non è liberato dei debiti aziendali, anteriori alla
data del trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito.
Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei
debiti aziendali anche l’acquirente se essi RISULTANO
DAI LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI.
ATTENZIONE !!!
I DEBITI E I CREDITI non passano in capo all’acquirente
automaticamente, mediante il contratto di cessione.
È necessaria, a tal fine, una espressa pattuizione
In mancanza di pattuizione scritta, l’acquirente riceverà il pagamento dei
crediti anteriori come “legittimato” a riscuotere per conto dell’alienante;
e sarà tenuto a a trasferirgli quanto riscosso.
Al contrario se si tratta di debito, pagherà i debiti anteriori alla cessione,
quale garante ex lege dell’alienante stesso, e avrà diritto di rivalsa per
l’intero importo nei confronti di questi
Usufrutto e affitto di azienda
L’azienda può essere oggetto sia di diritto reale sia personale di
godimento.
Costituita in
usufrutto
Concessa in affitto
USUFRUTTO
art. 2561 c.c.
All’usufruttuario sono concessi particolari poteri doveri
Ciò consente all’usufruttuario la libertà operativa necessaria, per
gestire proficuamente l’azienda;
tutela l’interesse del concedente affinché non sia menomata
l’efficienza del complesso aziendale, dato che tornerà a lui alla scadenza
del contratto.
L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la
contraddistingue.
L’usufruttuario deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione
e in modo da conservare l’efficacia dell’organizzazione e degli impianti,
e le normali dotazioni di scorte.
Art. 1015 c.c.
Se non adempie a tale obblighi si arriva alla cessazione
dell’usufrutto
L’usufruttuario può godere dei beni aziendali, ma ne
può anche disporre, secondo le esigenze gestionali.
L’affittuario può acquistare e immettere in azienda nuovi beni,i quli
diventano di proprietà del nudo proprietario, e sui quali l’usufruttuario
avrà potere di godimento e di disposizione.
INVENTARIO
Viene redatto all’inizio e alla fine dell’usufrutto e la differenza tra i due
viene regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine del
contratto.
Le stesse disposizioni sull’usufrutto si applicano per l’
AFFITTO
ALL’AFFITTO E ALL’USUFRUTTO SI
APPLICANO LE DISPOSIZIONI IN TEMA DI
DIVIETO DI CONCORRENZA E DI
SUCCESSIONE NEI CONTRATTI
LE SCRITTURE CONTABILI
•L’OBBLIGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI
•REGOLARITA’ E CONTROLLO DELLE SCRITTURE
OBBLIGATORIE
•LA RILEVANZA ESTERNA DELLE SCRITTURE CONTABILI
Artt. 2214 c.c. / 2220 c.c.
L’andamento economico patrimoniale e finanziario è in continuo
“MOVIMENTO”, e per questa sua dinamicità è necessaria una continua e
costante INFORMAZIOE e CONTROLLO a livello sia quantitativo che
economico.
È necessario accertare periodicamente, almeno 1 volta all’anno la
consistenza patrimoniale (passività e attività) ed economica ( costi e ricavi)
Conseguimento di
UTILI O PERDITE
La tenuta delle scritture contabili è obbligatoria solo per gli
imprenditori che esercitano attività commerciale
Vi sono delle eccezione, in quanto l’obbligo della tenuta delle scritture
contabili non si applica al PICCOLO IMPRENDITORE art. 2083 c.c.
Tutte le attività imprenditoriali organizzate in forma
societaria hanno l’obbligo delle scritture contabili
indipendentemente che siano attività commerciali
REGOLARITÀ E CONTROLLO art. 2214 c.c.
Le scritture necessarie per un’ordinata contabilità variano a
seconda:
 Dell’ attività
 Delle dimensioni (contabilità semplificata)
La corrispondenza di ogni affare,telegrammi, fatture ricevute e
copie dei documenti inviati e ricevuti devono essere conservati
per 10 anni
Libri obbligatori secondo la normativa civilistica:
Libro giornale
Cronologico analitico
Libro inventari
Periodico sistematico
Indicazione analitica degli elementi patrimoniali attivi e passivi
relativi all’impresa e la loro valutazione (redazione entro 3 mesi
dal termine della presentazione della dichiarazione dei redditi)
Altre scritture:
• LIBRO MASTRO
• LIBRO CASSA
• LIBRO MAGAZZINO
Veridicità delle scritture contabili:
Regole formali e sostanziali:
FORMALITA’ INTRINSECHE
NO SPAZI IN BIANCO
NO INTERLINEE
NO ABRASIONI
LEGGIBILITA’ DEI DATI CANCELLATI
L’INOSSERVANZA DI TALI REGOLE RENDE LE
SCRITTURE CONTABILI IRREGOLARI E QUINDI
GIURIDICAMENTE IRRILEVANTI
FORMALITA’ ESTRINSECHE
•NUMERAZIONE
•BOLLATI
Per il libro mastro e giornale è stato abolito
l’obbligo della vidimazione.
Le scritture contabili e la corrispondenza
commerciale deve essere conservata per
10 ANNI
La conservazione può avvenire anche mediante riproduzioni
fotografiche
L’irregolarità nella tenuta delle scritture contabili
comporta:
impossibilità di utilizzo come mezzo di prova
impossibilità di ammissione al concordato preventivo
impossibilità di ammissione all’amministrazione controllata
è assoggettabile a sanzioni penali per reati di banca rotta semplice o
fraudolenta in caso di fallimento.
LA RILEVANZA INTERNA
Le informazioni desumibili dalle scritture contabili non sono accessibili
a terzi
Segreto
contabile
Eccezione fatta per i bilanci delle società di capitali
Efficacia probatoria
Le scritture contabili hanno efficacia processuale, essendo
utilizzabili come prova sia a favore, sia contro l’imprenditore.
Affinché un imprenditore possa utilizzarle come mezzo processuale contro i terzi è
necessario la presenza di tre condizioni
1.
2.
3.
Scritture regolarmente tenute
La controparte deve essere un imprenditore
La controversia deve riguardare l’esercizio dell’impresa
È sempre rimesso all’apprezzamento del giudice riconoscere valore
probatorio alle scritture contabili.
Modalità di acquisizione delle scritture contabili
Il giudice può chiedere solo l’esibizione di singole scritture contabili, o
di tutti i libri ma potendo estrarre solo le registrazioni inerenti alla
controversia.
Comunicazione di tutte le scritture in soli 3 casi :
1) Scioglimento della società
2) Successione per causa di morte
3) Comunione dei beni
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AZIENDA (ART.2555 C.C)