Associazione di volontariato
“LA GIARA INCRINATA”
STATUTO
I. Costituzione, riferimenti legislativi, sede, durata.
Art. 1 Costituzione
E' costituita la associazione di volontariato denominata “La Giara
Incrinata” organizzazione non lucrativa di utilità sociale e con le
caratteristiche della organizzazione non governativa, di seguito detta
associazione.
Art. 2 Riferimenti legislativi
L’associazione è costituita secondo i limiti e le condizioni previste
dalla Legge Regione Sardegna n° 39 del 13/09/93, dal Decreto Legislativo
n° 460 del 4/12/97, dalla Legge n° 266 del 11/08/91 e dalla Legge n° 49
del 26/02/87, e rispettive loro modificazioni.
Art. 3 Sede
L’associazione ha sede in Cagliari Viale Poetto, 114 (ang. Via dei
Tritoni) e, con delibere del consiglio direttivo, potrà istituire altre sedi
secondarie sia in Italia che all’estero.
Art. 4 Durata
L’associazione ha durata illimitata.
II. Scopo, oggetto sociale (attività)
Art. 5 Scopo
L’Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività di volontariato
nel campo della promozione umana, assistenza sociale ed economica a
favore di iniziative, enti ed organismi operanti in Italia e nei paesi in via di
sviluppo, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, dei benefattori e
attraverso fondi pubblici e privati.
L'associazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale che abbiano,
in particolare, un impatto significativo nelle politiche di cooperazione allo
sviluppo e di aiuto umanitario, nazionali ed internazionali;
- si impegna a lavorare per la promozione di uno sviluppo umano e
sostenibile, ispirandosi ai principi e alle direttrici delle Nazioni Unite e dei
suoi organismi (UNICEF,FAO,ecc.), nonché agli orientamenti e alle
politiche dell’Unione Europea sulla cooperazione internazionale e sul
fenomeno migratorio;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad
esse direttamente connesse;
- non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed
unitaria struttura di appartenenza o di derivazione;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o
all’incremento dei propri fondi;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il
patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre
onlus ad altre ong o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 6 Oggetto sociale: attività
L'associazione, con particolare riguardo alle aree del mondo
considerate in via di sviluppo, svolge le seguenti attività:
- realizzazione di qualsiasi iniziativa atta a favorire trasformazioni
sociali, economiche e culturali nell’ambito di propri progetti o di programmi
e progetti nazionali, europei e internazionali, di cooperazione allo sviluppo,
di aiuto umanitario, di salvaguardia della pace e di cooperazione
decentrata;
- attuazione di progetti tesi allo sviluppo autonomo delle economie
dei paesi in via di sviluppo, nonché programmi settoriali, plurisettoriali od
integrati, aventi il fine di contribuire al potenziamento delle relazioni di
cooperazione inter-nazionale;
- realizzazione di attività di Educazione allo Sviluppo per far crescere
nell’opinione pubblica la comprensione dei problemi della aree in via di
sviluppo e della globalità dello sviluppo;
- promozione di iniziative di Educazione Interculturale per orientare in
senso positivo le dinamiche di mutamento della società civile, indotte dal
fenomeno migratorio;
- realizzazione
di
attività
di
formazione
professionale,
aggiornamento, perfezionamento e informazione rivolte tanto al personale
docente e non docente della scuola, quanto ad un più vasto arco di
soggetti beneficiari, in particolare di giovani, donne, immigrati, nell’ambito
di progetti comunitari, nazionali o locali;
- promozione, organizzazione e realizzazione di servizi che possano
contribuire all’inserimento nella società civile della popolazione immigrata;
- produzione e diffusione di propri studi e ricerche, nonché materiali
didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, cd, e quanto riterrà utile agli
scopi dell’Associazione stessa;
- assistenza sociale, socio-sanitaria, e sanitaria a favore delle
popolazioni e delle persone che vivono in aree caratterizzate da carenze
sociali e sanitarie;
- raccolta, indirizzata alla esclusiva beneficenza, di fondi per la
realizzazione di specifici progetti finalizzati alla promozione umana e
sociale;
- realizzazione,
organizzazione
e
gestione
di
iniziative
per
l’istruzione, formazione, anche di tipo professionale di giovani e persone in
particolare condizioni di disagio sociale;
- organizzazione
di
attività
sportive
dilettantistiche
per
la
valorizzazione e promozione delle risorse umane;
- tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico
delle iniziative locali, comprese la istituzione e gestione di biblioteche ed
altri beni con particolare riferimento agli archivi di Stato;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili.
Per realizzare quanto sopra indicato l’associazione può costituire,
promuovere altre associazioni, consorzi, federazioni, ed aderire ad esse
partecipando anche finanziariamente alla loro costituzione, di esse potrà
assumere il coordinamento e la direzione.
La Associazione può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari
o utili alla realizzazione delle proprie finalità e per questo potrà:
1.stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
2.costituire ed essere socia di altre associazioni con simili finalità
sociali:
3.dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici,
consortili e federativi diretti a consolidare e sviluppare il Movimento della
cooperazione decentrata e della cooperazione Internazionale allo sviluppo
ed agevolare gli scambi;
4.affittare o acquistare sedi e immobili finalizzati alla realizzazione di
quanto stabilito nello scopo sociale, da destinare alle attività di sviluppo
nelle aree di intervento dell’associazione;
5.curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche,
ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con
partecipazione ad organismi ed Enti idonei.
III. Soci: ammissione, diritti e obblighi, perdita della qualifica di
socio.
Art. 7 Ammissione.
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche o
giuridiche, che:
- intendono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali
dell’Associazione prendendo parte alla vita attiva della stessa;
- manifestano specifica richiesta, previa presentazione di formale
domanda di adesione;
- siano in regola con gli adempimenti societari secondo le prescritte
modalità di cui al successivo art. 8, e la rispettiva domanda sia accolta
dall’organo competente.
Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consiglio
Direttivo domanda di adesione indicando nome, cognome, luogo e data di
nascita, luogo di residenza e codice fiscale, ed esplicito impegno al
rispetto del presente Statuto ed delle deliberazioni degli organi sociali; le
persone giuridiche indicheranno la Ragione Sociale, la sede legale, il
codice fiscale/partita Iva e il nome del Rappresentante Legale.
Sulla domanda di adesione il Consiglio Direttivo delibererà
all’unanimità entro trenta giorni dalla sua presentazione.
In caso contrario la domanda deve intendersi respinta, senza
possibilità di ricorso alcuno.
Art. 8 Diritti e obblighi
I soci hanno diritto a partecipare e beneficiare di tutti i servizi, attività,
prestazioni dell’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle
Assemblee, di candidarsi ed essere eletti nelle cariche sociali in maniera
equanime.
I soci svolgono attività non retribuita.
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione,
stabilita dal Consiglio Direttivo ed al pagamento di eventuali quote
straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare
direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente
concordato e a recedere dall’appartenenza all'associazione.
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare
le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a
prestare il lavoro preventivamente concordato.
L’Associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività
di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 9 Perdita della qualifica di socio
Lo status di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per
causa di morte.
I soci sono soci esclusi quando non ottemperino alle disposizioni del
presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni
prese dagli organi sociali, quando si rendano morosi del pagamento delle
quote sociali e degli adempimenti societari, quando, in qualunque modo,
arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
L’esclusione dei soci viene deliberata all’unanimità dal Consiglio
Direttivo.
In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale
decide in via definitiva.
IV. Organi dell’associazione
Art.10 Organi sociali
- Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei Soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
– Il Segretario.
Art. 11 L’assemblea dei soci.
L’Assemblea dei soci è la riunione dei soci, convocata secondo le
indicazioni statutarie, per deliberare sui punti all’ordine del giorno, può
essere ordinaria o straordinaria.
La comunicazione della convocazione è effettuata per iscritto (lettera
espresso o raccomandata, telegramma, fax) o con avviso affisso nei locali
dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione; la convocazione
dovrà contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo
dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea
di seconda convocazione.
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo che stabilirà gli
argomenti da trattare il giorno, l’ora e il luogo.
Essa si riunisce:
- in via ordinaria, una volta all'anno entro i due mesi successivi alla
chiusura
dell’esercizio
finanziario,
salvo
eventuale
proroga
della
scadenza, quando particolari esigenze lo richiedano;
- in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo
dei soci ed inoltrata al Presidente; in tal caso egli dovrà provvedere, con le
modalità previste per la convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della
richiesta e l'assemblea dovrà essere tenuta entro trenta giorni dalla
convocazione.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la
presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da
conferirsi ad altro socio .
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni
poste all’ordine del giorno.
La seconda convocazione può avere luogo solo dopo ventiquattro
ore dopo la prima convocazione.
Ciascun socio non può essere portatore di più di ulteriori tre deleghe.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei
presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal
membro anziano.
La stessa Assemblea nomina fra i soci un segretario verbalizzante,
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio
segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.
Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di
cui all’art. 2352, secondo comma, del Codice Civile.
Le Persone Giuridiche intervengono con diritto di voto alle
assemblee nella persona del rappresentante legale o suo delegato.
Art. 12 Compiti dell’assemblea
L'assemblea ha i seguenti compiti:
- elegge e revoca gli organi sociali
- elegge i membri del consiglio direttivo;
- elegge i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approva il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale
- approva il bilancio preventivo;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alle gestione sociale.
- approva o respinge le richieste di modifica dello statuto di cui al
successivo articolo 24;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a
carico dei soci.
Art. 13 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette componenti, eletti
dall’Assemblea dei soci e resta in carica per tre anni.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e l’incarico è
gratuito.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri
il Presidente Rappresentante legale.
Esso può cooptare altri componenti, in qualità di esperti; questi ultimi
possono esprimersi con solo voto consultivo.
Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione
dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni
prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o
raccomandata, telegramma, fax).
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo
dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità
previste, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione
deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
In prima convocazione il consiglio direttivo è regolarmente costituito
con la presenza della metà più uno dei componenti.
In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza
di almeno un terzo dei suoi componenti.
l Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario e comunque entro il secondo mese successivo alla chiusura
dell’esercizio finanziario, salvo eventuale proroga della scadenza, per
predisporre il bilancio dell’esercizio trascorso e per la convocazione della
Assemblea per la relativa approvazione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Rappresentante legale o, in sua
assenza, dal membro anziano.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti.
Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, tra l’altro, ha i seguenti compiti:
- elegge il presidente;
- assume il personale;
- nomina il segretario;- fissa le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e
consuntivo annuali;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo
contenute
nel
programma
generale
approvato
dall'assemblea,
promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria
competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nomina
il
componente
del
collegio
arbitrale
di
spettanza
dell'associazione.
- approva regolamenti, procedure e mansionari;
– stabilisce strategia ed indirizzi dell’Associazione ed approva il
programma annuale di attività;
– decide l’apertura di eventuali sedi secondarie e/o operative;
– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– stipula atti e contratti di ogni genere, inerenti all’attività sociale;
– redige
i
rendiconti
economici
finanziari
da
sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
– delibera circa l’ammissione, la sospensione, la decadenza e
l’esclusione dei soci;
– determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità
di versamento;
– firma e sottoscrive accordi, contratti, convenzioni anche con governi
e stati esteri;
– assume e licenzia il personale dipendente, nonché decide gli
incarichi ai collaboratori con prestazione continuativa;
– svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione
sociale.
Art 15 Il Presidente
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la rappresentanza
dell’Associazione, incarico è gratuito
In caso di sua assenza o di impedimento, tutte le mansioni spettano
al componente anziano del Consiglio Direttivo.
Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio
direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri
componenti.
Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo e
qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli.
Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di
terzi e in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio
direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di
competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima
riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative
funzioni sono svolte dal componente del consiglio direttivo più anziano di
età.
Art. 16 Il Segretario
Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali
delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che
sottopone al consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio
consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione
nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese
in conformità alle decisioni del consiglio direttivo;
- è a capo del personale.
Art. 17 Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere
riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio
decadono allo scadere del triennio medesimo.
V. Il patrimonio sociale e le risorse
Art. 18 Patrimonio dell’associazione
Il Fondo Patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a)
dal
patrimonio
mobiliare
ed
immobiliare
di
proprietà
dell’Associazione;
b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d) da tutti i proventi conseguiti dall’Associazione per il perseguimento
o il supporto dall’attività istituzionale.
La somma versata per la quota annuale di adesione all’Associazione
non è rimborsabile in nessun caso ed è, insieme a tutti gli altri contributi
associativi, intrasmissibile.
Art. 19 Risorse economiche
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo
svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a
qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio
direttivo.
Art. 20 Quota sociale
La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea.
Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o
di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono
partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività
dell'associazione; in tal caso essi non sono elettori e non possono essere
eletti alle cariche sociali.
VI. Bilancio e rendiconto
Art. 21 Rendiconto economico finanziario
Il Rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale
dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno e deve essere
presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione entro la fine di
Febbraio dell’anno successivo, o quando particolari esigenze lo richiedano
entro il trenta di Aprile, e da questa approvato in sede di riunione
ordinaria.
Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se
non sussiste l’effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.
Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le
spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di
volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l’acquisizione di beni
mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine
dell’Associazione.
Art. 22 Bilancio o rendiconto
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di formare il Bilancio dal quale
devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché
tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.
Il Bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31
dicembre, deve essere presentato, entro la fine del mese di febbraio
dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Assemblea dei Soci che lo
approva a maggioranza.
Il Consiglio Direttivo predispone, altresì, il Bilancio preventivo che
deve essere presentato, entro la fine del mese successivo a quello di
approvazione del bilancio consuntivo, all’Assemblea dei Soci che lo
approva a maggioranza.
Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i
contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
VII. Disposizioni finali
Art. 23 Libri e scritture contabili
E’ obbligatoria la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti
disposizioni tra cui il libro degli inventari ed il libro giornale.
Art. 24 Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative
deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei soci.
Art. 25 Scioglimento dell’associazione
Lo
scioglimento
dell’associazione
deve
essere
deliberato
dell’assemblea dei soci con voto favorevole di almeno quattro quinti dei
soci aventi diritto ed in regola con tutti gli adempimenti associativi.
In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o
più liquidatori, anche non soci determinandone eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per
fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23
Dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26 Perdita della qualifica di ONLUS
L’associazione perde la qualifica di ONLUS nei seguenti casi:
- non intenda perseguire almeno uno degli scopi indicati negli scopi
sociali di cui all’art.5;
- eserciti prevalentemente attività commerciali per un intero anno
d’imposta;
- distribuisca anche in maniera indiretta utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo
diversa imposizione di legge.
- disciplini in maniera non uniforme il rapporto associativo e le
modalità associative per l’espressione equanime del diritto di voto in
materia di approvazione delle deliberazioni, delle modificazioni statutarie,
dei
regolamenti
e
della
nomina
degli
organi
sociali
e
direttivi
dell’associazione;
- non rediga ed approvi annualmente un rendiconto economico
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- non elegga liberamente gli organi amministrativi, tutelando il
principio del voto singolo, della sovranità dell’assemblea dei soci, associati
o partecipanti, stabilendo idonei criteri per la pubblicità delle convocazioni
dell’assemblea, per le deliberazioni relative ai bilanci o rendiconti;
- non adempia all’obbligo delle intrasmissibilità della quota o
contributo associativo ad eccezione dei casi previsti dalla legge.
Art. 27 Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso
riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni
ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla Legge n° 49 del
26/02/87, dalla Legge n° 266 del 11/08/91, dalla Legge Regione Sardegna
n° 39 del 13/09/93 e dal Decreto Legislativo n° 460 del 4/12/97, e
rispettive loro modificazioni.
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Statuto dell`associazione