COMUNE DI LUINO
TASI 2014 - AVVISO
TASI 2014 – CHI DEVE PAGARE
Il versamento deve essere effettuato:
- Dai proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazioni principali incluse
le relative pertinenze (C2, C6 e C7 solo una per ogni abitazioni principale) che
non siano classate nelle categorie A1, A8 e A9;
- Dai proprietari (o usufruttuari) anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, con riferimento alla loro abitazione principale, a condizione che la
stessa non risulti locata;
- Dai proprietari di abitazioni concesse in comodato gratuito dal soggetto
passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano
come abitazione principale;
- Dagli assegnatari di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- Dai proprietari di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- Dall’assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
- Per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia
ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica.
La TASI non deve invece essere versata per tutti gli altri immobili non
rientranti nel precedente elenco in quanto rimangono soggetti all'IMU.
TASI 2014 – QUANTO PAGARE
Per calcolare la TASI si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore
dell’immobile determinato con gli stessi criteri adottati per l’IMU e, poi, su tale
valore si applica l’aliquota e le detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale in data
05/09/2014 con atto n. 30. Le aliquote e le detrazioni sono state approvate nelle
seguenti misure:
3,3 per mille con detrazione pari a euro 90,00 maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio
convivente che non abbia compiuto nell’anno di imposta di riferimento, i 26 anni di
età.
La TASI è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di
possesso. Il possesso per almeno 15 giorni equivale al possesso per l'intero mese.
Sul sito istituzionale del Comune di Luino www.comune.luino.va.it è attivo un motore
di calcolo della TASI (inserito all’interno del link IMU) che consente di calcolare il
dovuto inserendo le informazioni relative all’immobile e alla situazione familiare e di
stampare il modulo F24 per il pagamento presso qualsiasi sportello bancario o postale
in esenzione di spese.
Il Comune di Luino ha attivato altresì uno sportello di assistenza al calcolo e alla
stampa del modulo F24 anzidetto, nel periodo dal 16 settembre al 15 ottobre
2014 all’interno del palazzo comunale al secondo piano (Sala Consiglio) presso il quale
ci si può presentare muniti dei documenti necessari per il calcolo nei seguenti orari:
DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 9 ALLE 13
IL SABATO DALLE 9 ALLE 12
TASI 2014 – QUANDO E COME PAGARE
Il pagamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione dai contribuenti
utilizzando il modello F24 inserendo il codice tributo 3958 (per TASI abitazione
principale e assimilati) e il codice ente E734 (per Comune di Luino).
L’acconto, pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, deve
essere versato entro il 16 ottobre 2014 mentre il saldo ha scadenza il 16
dicembre 2014.
E’ facoltà dei contribuenti versare l’importo totale dovuto entro la data della
prima scadenza (16 ottobre). Non è richiesto il versamento del tributo
qualora l’importo annuale è inferiore a euro 10,00.
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