STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN BEACH
Art. 1 – Denominazione e sede
1. E’ costituita una associazione sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile
denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN BEACH” in breve “A.S.D. SAN BEACH” con sede in - SAN
BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Art. 2 – Scopi
1. L’associazione non persegue fini di lucro, non ha pregiudizi politici e/o sociali.
2. L’associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive
dilettantistiche, si propone i seguenti scopi:
a. la promozione, diffusione, lo sviluppo, l'organizzazione e la pratica di ogni attività sportiva dilettantistica e di ogni attività motoria
sportiva compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dell’attività sportiva nel territorio dello Stato
Italiano ed a livello internazionale, l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi
manifestazioni ed esibizioni di diverse specialità sportive, disciplinate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di
Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
b. la promozione, diffusione e la pratica, per proprio conto e/o di terzi di ogni attività culturale, ambientale, turistica, ricreativa e del
tempo libero, assistenziale e di prevenzione sanitaria;la gestione in proprio e/o per conto terzi di servizi di assistenza forniti alle
categorie protette (diversamente abili, anziani, bambini), a coloro che vivono in una situazione di disagio sociale, asili nido, centri per
anziani, centri ricreativi dopo scuola, case famiglia, servizi di tutoraggio per disabili, invalidi, cechi, sordi etc.); la gestione in proprio
e/o per conto terzi di servizi di assistenza psicologica;
c. l’organizzazione, la gestione e la rappresentazione sia in proprio che per conto di terzi di manifestazioni sportive, spettacoli
teatrali,musicali, di danza, di animazione e cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto, presso
scuole ed enti pubblici e privati, anche attraverso specifiche convenzioni;
d. favorire contatti fra associati aventi specifici interessi culturali o sportivi, costituendo sezioni per le attività di maggior rilievo;
e. l’istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative,di animazione, turistiche e del tempo libero, anche
attraverso la convenzione con operatori turistici del settore;
f. la gestione sia in proprio che per conto di terzi di palestre ed impianti sportivi polivalenti, pubblici e/o privati, anche attraverso la
sottoscrizione di convenzioni, l'associazione potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che
fosse ritenuta utile,necessaria e pertinente allo scopo sociale e in particolare quelle relative alla costruzione, l’ampliamento,
l’attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da
destinare ad attività sportive;
g. l’attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero,quali sala di lettura, sala giochi, bar interno,
spaccio, mense, intrattenimento musicali,videoteca, ludoteca,somministrazione di alimenti pronti e bevande ecc.;
h. l’adesione, in Italia ed all’estero, a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
i. l’organizzazione, la gestione e la promozione, per proprio conto e/o di terzi di convegni, congressi, tavole rotonde,
fiere,meeting,viaggi,attività di animazione, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo,educativo e ricreativo.
j. la edizione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione anche multimediale connessa
all’attività sportiva, educativa e ricreativa;
k. lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, la danza, il teatro, la musica, il tempo
libero, ecc.;
l. l’organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per educatori, operatori sociali, psicologi, operatori sportivi, tecnici e
dirigenti;
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m. l’assistenza, mediante personale specializzato, di tutte le pratiche concernenti l’attività sportiva, educativa e ricreativa, la
concessione di mutui, l’assistenza legale, fiscale e tecnico organizzativa;
n. assolvere la funzione sociale di promuovere il Diritto allo Studio in ogni sua forma, promuovendo e sostenendo attività scolastiche
integrative sportive, dopo scuola didattico, attività di Pre-Scuola e Post-Scuola, pensati e strutturati per coprire fasce orarie
normalmente non gestite dalle scuole, in favore degli alunni della scuola di ogni ordine e grado, secondo le norme vigenti;
o. l’esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all’Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle
competenti autorità o per deliberazione della Associazione.
p. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo
terzi;
3. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, proventi,utili, avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale.
4. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle
prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o
professionisti se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture ed il raggiungimento dello scopo sociale o qualificare e
specializzare le sue attività, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.
5. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO e del CONI, nonché alla statuto e ai
regolamenti delle Federazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI a cui intende affiliarsi e s’impegna ad accettare
eventuali provvedimenti disciplinari adottati da questi ultimi a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero
prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all’attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa
all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
7. L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro
rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali delle discipline sportive di cui la stessa intenderà promuovere.
9. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3 – Durata
1. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli
associati.
Art. 4 – Domanda di ammissione
1. Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:a)Ordinari; b)Onorari; c) Atleti e Tecnici. Sono associati Ordinari, coloro che
pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardato pagamento il Consiglio Direttivo potrà
applicare una tassa di mora. Gli Associati Onorari (Persone fisiche o Enti), sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente
e solleva l’associato dal pagamento della quota annuale. Sono associati Atleti, coloro che svolgono attività sportiva per
l’Associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati Atleti possono essere esonerati in tutto o in parte al pagamento della
quota sociale. Sono associati Tecnici, coloro che per conto dell’Associazione svolgono l’attività di maestro nell’ambito delle specialità
sportive praticate nell’Associazione stessa.
Tutti i associati sono tenuti all’osservanza dei regolamenti sociali in vigore. Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno
atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall’Associazione. Sono altresì informati circa i rischi
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connessi all’esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza,
per gli specifici impieghi ai quali sono destinate.
2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti che ne derivano .
3. Possono far parte dell’associazione, in qualità di associati solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di
una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
4. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi
della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni
forma d’illecito sportivo e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione,
delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI a cui intende affiliarsi.
5. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo , nel quale si dichiara
di condividere le finalità dell’Associazione, di accettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento sociale.
6. La validità della qualità di associato efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è
subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Presidente il cui giudizio deve sempre essere motivato, ratificato dal
consiglio direttivo alla prima seduta utile e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. Entro 15 giorni dalla
data delle prima ammissione ad associato, si è tenuti al versamento della quota associativa annuale, stabilita dal consiglio direttivo
7. In caso di domanda di ammissione a associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la
potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e
risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
8. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 5 – Diritti degli associati
1. Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell’elettorato attivo e passivo, in base alle categorie di cui all'Art. 4 del presente statuto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito
dal associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno della associazione nel rispetto
tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità
stabilite nell’apposito regolamento.
Art. 6 – Decadenza degli associati
1. Gli associati cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
• dimissione volontaria;
• morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa di adesione e/o annuale;
• radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che
commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon
andamento del sodalizio.
• Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale
assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una
disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
3. L’associato radiato non può essere più ammesso.
4. L'associato che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'associazione non può richiedere la restituzione delle quote
versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
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5. chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere
dal numero dei partecipanti all’associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell’anno in cui è stato notificato,
Art. 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
• l’Assemblea generale degli associati
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente
Art. 8 – Funzionamento dell’Assemblea
1. L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa
legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo, da almeno la metà più uno degli associati aventi
diritto al voto ed in regola con il pagamento delle quote associative e che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno. In
tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. La convocazione dell’assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
4. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima
partecipazione degli associati.
5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone
legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
6. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
7. Nell’assemblea con funzione elettiva - nomina per elezione – a scrutinio segreto e con due distinti votazioni – Il Presidente
dell’Associazione ed il Consiglio Direttivo.
8. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con
funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
9. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
10. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
11. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due
scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio
Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 9 – Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli associati aventi diritto al voto di cui
all'art. 4 del presente statuto, in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di
esecuzione.
2. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
3. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 10 – Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati
aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi
diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.
3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei
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soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Sarà possibile convocare l'assemblea in seconda convocazione ad 1 (uno) ora di distanza successiva a quella prima convocazione.
Art. 11 – Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 15 (quindici) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede
dell’associazione se presente. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo del sito
internet se realizzato e funzionante, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano), posta ordinaria. Nella
convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno entro
due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio
preventivo.
3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei
regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non
rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o
da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
Art. 12 – Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante
affissione di avviso nella sede dell’associazione se presente. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta
agli associati a mezzo del sito internet se realizzato e funzionante, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a
mano), posta ordinaria. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco
delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; scioglimento
dell’associazione e modalità di liquidazione; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi
sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione,
scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
3. L’assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica in società sportiva qualora ciò si rendesse opportuno
per l’ampliamento delle attività statutarie.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall’assemblea. Il
Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito,
tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico,
organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo
rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità
prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non
ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva
dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del
CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno, anche a mezzo e.mail.
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4. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio Direttivo ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno,
quando ne sie richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la
riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 14 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la
metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di
votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo
consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi
componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino
alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del
nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a
perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.
4. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del
nuovo Consiglio Direttivo.
5. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione,
le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno.
3. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio Direttivo ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno,
quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.
Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Sono compiti del Consiglio
Direttivo:
a) ratificare le domande di ammissione degli associati;
b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all’assemblea;
c) convocare le assemblee degli associati;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea degli associati;
g) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in
caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati.
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Art. 17 – Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma legale. Come tale è investito di ogni più
ampio potere per la gestione ordinaria dell’Associazione, mentre per la gestione straordinaria dell’Associazione, ivi compreso il
potere di stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, nonché ad acquisti sia di beni mobili che immobili è necessaria la delibera
del Consiglio Direttivo. Firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali e/o libretti di risparmio in nome e per conto
dell’Associazione.
2. In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal vicepresidente o dal consigliere più anziano.
3. Il Presidente ha facoltà di nominare con delega un Tesoriere tra gli associati.
Art. 18 – Il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali
venga espressamente delegato.
Art. 19 – Il Segretario
1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni.
Art. 20 – Il rendiconto economico-finanziario
1. Il Consiglio Direttivo redige bilanci della associazione da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve
informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione con separata indicazione dell’eventuale attività
commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere
messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Art. 21 – Anno sociale
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.
Art. 22 – Patrimonio
1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo,
dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni degli associati, privati od enti, entrate
commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni Sportive, degli Enti di
Promozione Sportiva o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
Art. 23 – Sezioni
1. L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 24 – Clausola compromissoria
1. Gli associati si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi.
2. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all’esclusiva
competenza di un Collegio arbitrale costituto secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva a
cui è affiliata l’associazione.
3. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazione delle
Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva a cui è affiliato l’associazione, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali
nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di
competenza.
4. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi
entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di
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aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
5. L’arbitrato avrà luogo nella sede sociale e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi
considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Art. 25 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale degli associati,convocata in seduta straordinaria, con
l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 degli associati esprimenti il solo voto personale, con
esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo
scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 degli associati con diritto di voto, con l’esclusione delle
deleghe.
2. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le eventuali residue attività saranno devolute ai fini sportivi o ad altra Associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre
1966, n, 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 26 – Obblighi di comunicazione
La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alle Federazioni Sportive e Enti di
Promozione Sportiva a cui l’associazione è affiliata unitamente a copia del verbale.
Art. 27 – Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei
Regolamenti del CONI o dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.
2. Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare
dell’associazione in contrasto con esso.
Associazione Sportiva Dilettantistica SAN BEACH Via del Laureati, 85 – 63074 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
C.f. 91039370449 - P.IVA 02149180446 - [email protected] – www.asdsanbeach.altervista.org
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Statuto Asd San Beach