IL NUOVO APPRENDISTATO
Decreto Legislativo 167/2011 – Testo Unico per l’apprendistato
A cura del
GRUPPO SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Torino
Torino, 3, 11 e 17 ottobre 2012
SOMMARIO
 EVOLUZIONE NORMATIVA
 IL NUOVO TESTO UNICO
 I RUOLI IN GIOCO
2
EVOLUZIONE NORMATIVA
3
UN PO’ DI STORIA
 Legge 25/55: “Disciplina dell’Apprendistato”
Art. 2. L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore
è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista
assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire
la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera
nell'impresa medesima.
Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la
autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà
precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di
addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al
termine del rapporto.
Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda
non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio
presso l'azienda stessa.
4
UN PO’ DI STORIA
 Legge 56/87: “Norme sull’organizzazione del mercato del
lavoro” - Art. 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPRENDISTATO

…..

PUO’ ESSERE TRASFORMATO IN QUALSIASI MOMENTO IN RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO INDETERMINATO
 Legge
196/97:
dell’occupazione” 


“Norme
in
materia
di
promozione
Art. 16 – APPRENDISTATO
ETA’ DA 16 A 24 ANNI
DURATA => CCNL – 18 MESI – 4 ANNI
OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI FORMAZIONE ESTERNA
5
LA CONFLUENZA DI DUE PERCORSI
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
OCCUPAZIONE
E MERCATO
DEL LAVORO
- Legge 30/2003 : Delega al Governo
in materia di occupazione e mercato
del lavoro
- Legge 53/2003 : Delega al Governo
per la definizione delle norme
generali sull’istruzione
D. Lgs. 276/2003,
artt. 47 - 54
6
IL PERCORSO EDUCAZIONE – ISTRUZIONE – FORMAZIONE
 L. 53/2003: "Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale“.
 D. Lgs. 226/2005: “Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.”
Riferimenti normativi per la definizione della qualifica o diploma
professionale e standard minimi formativi ai fini dell’apprendistato
per la qualifica o per il diploma professionale.
7
IL PERCORSO DELLA DISCIPLINA SUL LAVORO
 L. 30/2003: "Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro“
 D. Lgs. 276/2003: “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30"
 D. Lgs 167/2011: “Testo unico dell’apprendistato, a norma
dell’art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247”
 L. 92/2012: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita”.
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IL D. LGS. 276/2003
 CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL
DIRITTO/DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER IL
CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICAZIONE
 CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI NUN
DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
L’operatività del nuovo apprendistato è condizionata da una serie di
provvedimenti attuativi.
Legge 80/2005: fino all’approvazione della legge regionale la
disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai CCNL
PASSAGGI SUCCESSIVI
 L. 183/2010 – Collegato al lavoro – Deleghe al Governo in
materia di […] apprendistato, […]
 5/5/2011 – Il Consiglio dei Ministri approva lo schema di
decreto legislativo
 7/7/2011 – la Conferenza Stato Regioni approva con modifiche
il testo governativo
 11/7/2011- Le Parti Sociali approvano il documento della
Conferenza Stato Regioni, dichiarando di condividere i
contenuti essenziali del TU, riservandosi di avanzare proposte
di modifica e interventi tecnici in sede di dibattito
parlamentare.
 27/7/2011 – Pareri favorevoli delle Commissioni Camera e
Senato.
IL NUOVO TESTO UNICO
11
FINALITA’
 Utilizzo dell’apprendistato
qualificato.
come
veicolo
di
occupazione
 La riforma dell’apprendistato, i cui vantaggi sono stati rafforzati
dalla L. 92/2012, ha voluto renderlo più conveniente, sul piano
dei costi, rispetto ai contratti di collaborazione esterna a
progetto o con partita iva, fortemente penalizzati dalla l. 92 la
quale, inoltre:


ha anche abrogato il contratto di inserimento.
ha previsto una durata minima di 6 mesi
12
BENEFICI PER L’IMPRESA
 Esclusione dal computo ai fini dei limiti numerici previsti da
leggi e ccnl per l’applicazione di specifiche norme e istituti;
 Sono confermati i benefici economici relativi al sistema
retributivo e al trattamento contributivo agevolato, che sussiste
fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato
come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato.
 Legge di stabilità 2012 (l. 183/2011):


Art. 22 – per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio
2012 al 31 dicembre 2016 è riconosciuto ai datori di lavoro che
occupano fino a 9 addetti uno sgravio contributivo del 100% nei
primi tre anni di contratto.
A decorrere dall’anno 2012, il Ministero del lavoro destina
annualmente una quota non superiore a 200 milioni di euro per le
attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui il 50%
destinato prioritariamente alla tipologia s.
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DEFINIZIONE – ART. 1 Co 1
L’apprendistato è un contratto di lavoro a TEMPO INDETERMINATO
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
 Conferma dell’orientamento del Ministero del Lavoro (risposta a interpello
79/2009), secondo la quale il contratto di apprendistato è da ritenersi
contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro
può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche
anteriormente al termine per il completamento dell’addestramento, senza
incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus
per il contratto a tempo determinato”.
 E’ prevista una deroga per l’apprendistato professionalizzante per i datori
di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali
14
TIPOLOGIE – Art. 1 Co 2
 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA
PROFESSIONALE per gli under 25 con la possibilità di conseguire
un titolo di studio in ambiente di lavoro
 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI
MESTIERE per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere
un mestiere o una professione in ambiente di lavoro
 APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA per
conseguire titoli di studio specialistici,universitari e post
universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore
privato
 (APPRENDISTATO - FORMAZIONE RIQUALIFICANTE - PER I
LAVORATORI IN MOBILITA’) – ART . 7 Co 4
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DISCIPLINA GENERALE – Art. 2 c.1
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi
accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
UNIFORMITA’ A LIVELLO NAZIONALE
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PRINCIPI GENERALI – Art. 2 c.1
a) Forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo
individuale da stipulare, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
a bis) durata minima non inferiore a 6 mesi
b) Divieto di retribuzione a cottimo.
c) Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori alla categoria
spettante secondo il CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il
contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura
percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio.
d) Presenza di un tutore o referente aziendale (non più competenza delle regioni)
e) Possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite
dei fondi paritetici interprofessionali anche attraverso accordi con le Regioni.
f) Possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del
percorso di formazione, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle
competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di
istruzione degli adulti.
17
PRINCIPI GENERALI – Art. 2 c.1
g. registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini
contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui
all’articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
h. Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o
altra causa di sospensione involontaria del rapporto,superiore a trenta giorni,
secondo quanto previsto dai contratti collettivi.
i. Possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori
assunzioni in apprendistato.
l. Divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
m. Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine
del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice
civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del
contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al
termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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GARANZIE PER GLI APPRENDISTI – Art. 2 c.2
 Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
 Assicurazione contro le malattie.
 Assicurazione contro invalidità e vecchiaia.
 Maternità.
 Assegno familiare.
 Mancano strumenti in deroga per la copertura della disoccupazione
involontaria
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LIMITI – Art. 2 c.3
 Numero di apprendisti al massimo pari a quello delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio. => l. 92/2012: tre apprendisti
ogni due qualificati o specializzati (rimane il rapporto 1:1 per i
datori di lavoro con meno di dieci dipendenti)
MA … =>
 E’ in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in
somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a
tempo determinato.
 Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero
inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a
tre.
 La disposizione non si applica alle imprese artigiane (legge 443/85,
art. 4).
20
LIMITI – Art. 2 c.3bis (L. 92/2012)
 L’Assunzione di nuovi apprendisti (dal 1° gennaio 2013) è
subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova
assunzione, di almeno il 50% (30% nella fase transitoria) degli
apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
 Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il
periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.
 In caso contrario è consentita l’assunzione di un ulteriore
apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un
apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti
pregressi.
 Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati
lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto.
 Il limite non si applica ai datori di lavoro con meno di 10 dipendenti.
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APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
 SOGGETTI: dai 15 anni compiuti e fino al compimento del venticinquesimo
anno di età (anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione).
 FINALITA’: contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento
tra la domanda e l'offerta di lavoro: l’apprendistato di primo livello diviene
ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la
possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello
duale tedesco, una qualifica triennale o un diploma professionale
quadriennale.
 DURATA: è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da
conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua
componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma
quadriennale regionale.
22
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI FORMATIVI
E’ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo
accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
 a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla
azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma
professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226;
 c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro per la determinazione, anche
all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della
formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle
regioni.
23
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
 SOGGETTI: Età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 per i soggetti in
possesso di una qualifica professionale ai sensi del D lgs 226/2005).
 FINALITA’: Acquisizione delle competenza tecnico – professionali e
specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei
sistemi di classificazione e inquadramento del personale.
Acquisizione della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
 DISCIPLINA: Rinvio agli accordi interconfederali e ai contratti
collettivi per la definizione della durata e delle modalità di
erogazione della formazione e la durata, del contratto, che nella sua
componente formativa non può essere superiore a 3 anni ovvero 5
per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano
individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
24
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE O TRASVERSALI
 La formazione di tipo personalizzante o di mestiere svolta sotto la
responsabilità dell’azienda è integrata, nei limiti delle risorse
disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna
all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base o
trasversali
 Monte ore massimo complessivo: 120 ore per la durata del triennio
 Disciplina: attribuita alle regioni sentite la parti sociali e tenuto
conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze
dell’apprendista
25
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
 SOGGETTI: Età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 per i soggetti in
possesso di una qualifica professionale ai sensi del D lgs 226/2005).
 FINALITA’: Attività di ricerca, conseguimento di un diploma di
istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della
formazione post universitaria (dottorati di ricerca, specializzazione
tecnica superiore, praticantato per l’accesso alle professioni
ordinistiche) o per esperienze professionali.
 DISCIPLINA: La regolamentazione è demandata, per i soli profili che
attengono la formazione, alle Regioni in accordo con le parti sociali
e le istituzioni formative e di ricerca. In assenza di regolamentazione
regionale l’attivazione dell’apprendistato è rimessa ad apposite
convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro
associazioni con le istituzioni formative e di ricerca senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26
GLI STANDARD Art. 6
•
STANDARD PROFESSIONALI: requisiti minimi delle competenze
necessarie per svolgere una professione
•
STANDARD FORMATIVI: specifiche degli insegnamenti e delle
qualifiche: obiettivi di apprendimento, contenuto dei programmi,
articolazione dei percorsi formativi .
•
STANDARD DI CERTIFICAZIONE: regole per l’ottenimento di un
certifivcato o di un diploma e relativi diritti acquisiti .
27
STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6
Standard formativi per la verifica dei percorsi formativi
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Accordo in
Conferenza Stato regioni del 15/3/2012
Competenze di base:
• Primo biennio => Regolamento sull’obbligo dell’istruzione, DM 139/07
allegati 1 e 2
• Terzo e quarto anno => Decreto Interministeriale 11/11/2011 che accoglie
gli accordi triangolari del 27/07/2011
Competenze tecnico professionali:
• Comuni (qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale) => All. 3 del
DM 15/6/2010 che recepisce gli accordi del 29/3/2010;
• Per figura professionale => Accordo del 27/7/2011 che istituisce Il
Repertorio dell’offerta nazionale di istruzione e formazione professionale
28
STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6
Altri contenuti dell’accordo del 15/3/2012
• I percorsi formativi in apprendistato devono prevedere la frequenza di
attività di formazione, interna o esterna, per un numero di ore non inferiore
a 400 annue, tenuto conto della possibilità, per gli apprendisti di età
superiore a 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso.
• Le modalità di erogazione dell’ulteriore formazione aziendale sono
stabilite dalla contrattazione collettiva.
• L’erogazione dell’ulteriore formazione aziendale deve avvenire nel rispetto
del Piano formativo ed essere tracciabile secondo le modalità definite
dalle regioni e dalle province autonome.
29
STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6
Altri contenuti dell’accordo del 15/3/2012
• Nei percorsi formativi rivolti agli apprendisti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, in
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, dovrà essere posta particolare
attenzione allo sviluppo delle competenze di base.
• I percorsi rivolti agli apprendisti di età compresa tra i 18 e i 25 anni non devono
fare necessariamente riferimento ai livelli essenziali dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, fermi restando i riferimenti agli standard formativi del
medesimo decreto legislativo.
• La durata, l’articolazione e l’organizzazione dei percorsi formativi può essere
differenziata in relazione alle competenze possedute dall’apprendista (crediti
formativi in ingresso).
• Le modalità e i modelli di rilascio degli attestati di qualifica e diploma professionale
e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono
quelli previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 226/05.
30
STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6
Standard formativi per la verifica dei percorsi formativi
Apprendistato professionalizzante e di ricerca- Art. 6 Co 2 TUA
Gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nel CCNL di
categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a
livello nazionale o interconfederale anche nel corso della vigenza
contrattuale.
La registrazione nel libretto formativo del cittadino è di competenza del
datore di lavoro.
31
STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6
Repertorio delle professioni – Art. 6 Co 3 TUA
• Istituito allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali
acquisite con le diverse tipologie di apprendistato e consentire una
correlazione tra standard formativi e standard professionali
• Predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti
nei ccnl (in coerenza con le intese triangolari del 17/2/2010)
• Curato da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca , le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro e i rappresentanti della Conferenza Stato – Regioni.
32
STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6
Certificazione delle competenze – Art. 6 Co 4 TUA
• Le competenze acquisite dall’apprendista potranno essere certificate
secondo le modalità definite dalle Regioni sulla base del Repertorio delle
professioni.
• Nelle more della definizione del repertorio delle professioni si fa
riferimento ai sistemi standard regionali esistenti.
• 19/4/2012: Accordo Stato – Regioni per la definizione di un sistema
nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in
apprendistato.
33
STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6
Principali contenuti dell’accordo del 19/4/2012
• Al centro del processo di certificazione sta la persona, di cui le competenze
sono un attributo.
• La certificazione è un atto pubblico
• Il carattere pubblico è garantito dall’ente titolare (Stato, Regione, Provincia
autonoma)
• Un sistema nazionale di certificazione si fonda su standard minimi
omogenei su tutto il territorio nazionale e pubblicamente conosciuti a
livello nazionale e accessibili in rete.
• Non si certificano i percorsi, gli ambiti, le modalità di acquisizione delle
competenze, bensì competenze o aggregati di competenze.
34
SANZIONI – ART 7
Inadempimento della formazione di cui sia unicamente
responsabile il datore di lavoro
• Differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il livello di
inquadramento da raggiungere, maggiorata del 100%
• Assegnazione di un congruo termine per adempiere
Altre violazioni (forma scritta del contratto, retribuzione a cottimo,
inquadramento):
• Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro
• In caso di recidiva: da 300 a 1500 euro
• La sanzione è comminata con la procedura della diffida ex D. Lgs. 124/04.
35
LAVORATORI IN MOBILITA’– ART 7
Possibilità di assumere in apprendistato lavoratori in mobilità:
• Se il contratto è stipulato ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale.
• Per essi trovano applicazione, in deroga al divieto di cui all’art. 2 Co 1
lettera l, le norme sui licenziamenti individuali.
• Si applicano gli incentivi di cui alla legge 223/91 sul collocamento dei
lavoratori in mobilità (contributo mensile e contribuzione agevolata).
36
PERIODO TRANSITORIO – ART 7
• Per le regioni e i settori ove la disciplina del TU non sia immediatamente
operativa, potevano applicazione, fino al 24/3/2012, le regolazioni
previgenti.
• Ai contratti già in essere al momento dell’entrata in vigore del TU
(25/9/2011) si applica la normativa vigente al momento dell’assunzione.
37
SETTORE PUBBLICO – ART 7
• E’ prevista la possibilità di applicare il contratto di apprendistato (escluso
quello per la qualifica e per il diploma professionale) ai settori di attività
pubblici.
• La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché le modalità
applicative del contratto, sono definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri entro 12 mesi dall’entrata in vigore del TU.
38
SETTORE PUBBLICO – ART 7
• E’ prevista la possibilità di applicare il contratto di apprendistato (escluso
quello per la qualifica e per il diploma professionale) ai settori di attività
pubblici.
• La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché le modalità
applicative del contratto, sono definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri entro 12 mesi dall’entrata in vigore del TU.
39
I RUOLI IN GIOCO
40
I RUOLI IN GIOCO
 STATO
 REGIONI
 RAPPRESENTANZE DI CATEGORIA - ENTI BILATERALI
 DATORI DI LAVORO
 APPRENDISTI
ATTRIBUZIONI DI STATO E REGIONI
SENTENZA DELLA C. COSTITUZIONALE 50/2005
 La competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e
formazione professionale riguarda l’istruzione e la formazione che
possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati,
sia mediante strutture regionali, sia mediante accordi tra privati.
 La formazione aziendale rientra nel sinallagma contrattuale e quindi
nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile
 Poiché per i contratti a contenuto formativo si verifica un intreccio
tra competenze esclusive statali e competenze concorrenti e
residuali delle Regioni, soltanto una procedura che preveda intese
tra Stato e Regioni può tutelare sia l’autonomia regionale sia la
garanzia da parte dello Stato dei livelli essenziali del diritto
all’istruzione.
INERZIA DELLE REGIONI
DL 235 del 14 marzo 2005 => INTRODUZIONE DEL Co 5bis all’ART. 49
DEL D. Lgs. 276/2003
 Fino all’approvazione della legge regionale che dovrebbe
regolamentare i profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante, tale disciplina è rimessa ai contratti collettivi
nazionali di categoria
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 30/2005
• Il legislatore, al fine di accelerare il processo di messa a regime
dell’istituto, affida la disciplina agli stessi soggetti che stipulano i CCNL, i
quali potranno concordarla in qualsiasi momento.
• Rappresentatività dei.
• Sperimentazioni regionali in corso
PARERE DEGLI ENTI BILATERALI
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 30/2005
•
•
•
Ai contratti collettivi nazionali di lavoro e agli enti bilaterali è assegnato, in via
sussidiaria alla regolamentazione regionale, il compito di determinare le modalità
di erogazione e l’articolazione della formazione.
Sono legittime le clausole dei contratti collettivi che prevedono, per l’applicazione
del contratto di apprendistato professionalizzante e con riferimento ai soli profili
formativi dell’istituto, il necessario parere di conformità da parte dell’ente
bilaterale.
Non sono da considerarsi legittime le clausole dei contratti collettivi e/o le
previsioni che subordinino la stipula del contratto di apprendistato, o il parere di
conformità per quanto attiene i profili formativi del contratto, all’iscrizione all’ente
bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore
nazionale.
PARERE DEGLI ENTI BILATERALI
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 30/2005 (segue)
•
E’ tuttavia ipotizzabile un obbligo per tutti i soggetti di sottoporre i contratti
apprendistato al parere di conformità degli enti bilaterali, per quanto attiene i
profili formativi, là dove tale obbligo sia previsto da una legge regionale e
non si ponga in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale
Tale orientamento è stato confermato da una risposta del Ministero del 2007
(interpello 4/2007), che aggiunge però, a ulteriore chiarimento:
Qualora detto obbligo non sia stato previsto dal legislatore regionale ma sia
comunque introdotto dalla contrattazione collettiva quale fonte regolatrice in
via sussidiaria, lo stesso no può comunque rivestire carattere autorizzatorio.
PARERE DEGLI ENTI BILATERALI
LA POSIZIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
•
Il rilascio del parere di conformità previsto dai CCNL non può ritenersi
vincolante per le aziende ai fini della legittima costituzione del rapporto di
lavoro. Non esiste alcun riferimento in tale senso nel Testo Unico.
ART. 23 DL 112/2008
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Aggiunta del Co 5 ter all’art. 49 del D. Lgs. 276/2003
•
FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE : in questo caso la
regolamentazione dei profili formativi non è rimessa alle regioni,
ma integralmente ai CCNL o agli enti bilaterali, i quali:
• definiscono la nozione di formazione aziendale
• determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di
erogazione della formazione, le modalità del riconoscimento della
qualifica professionale, ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo
DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ – Corte Costituzionale, sentenza 176/2010
ART 49, Co 5 ter D. Lgs. 276/2003
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In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto
previsto dal comma 5 [la regolamentazione dei profili formativi
dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni …].
In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero
agli enti bilaterali.
I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione
aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le
modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento
della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel
libretto formativo
SENTENZA CC 176/2000
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“Proiezione esterna” dell’apprendistato professionalizzante quanto
all’acquisizione da parte dell’apprendista dei crediti formativi, utilizzabili
nel sistema dell’istruzione – la cui disciplina è competenza concorrente –
per l’eventuale conseguimento di titoli di studio.
La definizione della nozione di formazione aziendale costituisce il
presupposto dell’applicazione della normativa di cui si tratta e il fatto che
lo Stato abbia stabilito come tale definizione debba avvenire e quindi,
implicitamente, come vada definita la formazione esterna (di competenza
regionale) denota che esso si è attribuito una “competenza sulle
competenze” estranea al nostro ordinamento.
Anche nell’ipotesi di apprendistato con formazione rappresentata come
esclusivamente aziendale, deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo
rilevante, di stimolo e di controllo dell’attività formativa.
SENTENZA CC 176/2000
ART 49, Co 5 ter D. Lgs. 276/2003
In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto
dal comma 5 [la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante è rimessa alle regioni …]. In questa ipotesi i profili
formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti
collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e
determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di
erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica
professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo
GRAZIE
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IN SINTESI
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Contratto stipulabile anche dalla PA
Apertura anche a percorsi misti di lavoro e ricerca (alta formazione)
Possibilità di apprendistato per i praticanti di professioni ordinistiche
Forte rimando alla contrattazione collettiva e responsabilizzazione delle
parti sociali.
 Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire la durata
e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle
competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche
minima, del contratto.
 per le attività stagionali i contratti collettivi potranno prevedere specifiche
modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo
determinato, comprese le durate minime.
 verrà istituito il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei
sistemi di classificazione e inquadramento del personale previsti nei
contratti collettivi di lavoro.
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