Diritto di accesso ai documenti
amministrativi
È
attuazione del principio di imparzialità e di trasparenza
Consiste nel diritto degli interessati di prendere visione e
di estrarre copia di documenti amministrativi
Sono "interessati”: “tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso” (art. 22, legge
241/90)
Oggetto del diritto di accesso (art. 22,
comma 1, legge 241/1990)
È documento amministrativo:
ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento,
detenuti da una PA
e
concernenti
attività
di
pubblico
interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale;
Soggetti in relazione ai quali il diritto
di accesso si esercita (art. 22, comma
1, legge 241/1990)
 tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto
privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario
Il diritto di accesso è escluso (art. 24
legge 241/1990)
 per i documenti coperti da segreto di Stato o considerati
altrimenti segreti;
nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano;
nei confronti dell'attività della PA diretta all'emanazione di
atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere
 Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.
 Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad
un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
Con regolamento il Governo può prevedere
casi di sottrazione all’accesso
 A tutela della sicurezza e della difesa nazionale, nonchè delle
relazioni internazionali;
 A tutela della politica monetaria e valutaria;
 A tutela dell'ordine pubblico, della prevenzione e della repressione
della criminalità;
 A tutela della vita privata o della riservatezza di persone fisiche,
persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni.
 Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i propri interessi giuridici
Modalità per l’esercizio del diritto di
accesso e relativa tutela (art. 25, legge n.
241/90):
 Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta
 In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di
differimento, il richiedente può presentare ricorso al Tar
 Il Tar può ordinare l’esibizione del documento
 E’ facoltà dell’interessato esercitare previamente un
ricorso amministrativo al difensore civico o, per gli atti
statali, alla Commissione nazionale per l’accesso
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Art. 11 della legge n. 241/90