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seminario:
LA TUTELA DEI MARCHI ALL’ESTERO
LA REPRESSIONE DELLA
CONTRAFFAZIONE
A LIVELLO INTERNAZIONALE
Relatore: Alberto Ghelfi
Avvocato e Doganalista
Ancona, 26 Giugno 2012
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SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003 relativo
all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci
sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale
Il regolamento 1383/2003 stabilisce le condizioni d'intervento
dell'autorità doganale qualora le merci sospettate di violare
un diritto di proprietà intellettuale:
a)
siano dichiarate per l'immissione
l'esportazione o la riesportazione;
in
libera
pratica,
b) siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su
merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in
uscita, vincolate ad un regime sospensivo, in procinto di
essere riesportate o poste in zona franca o deposito franco.
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SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003
DEFINIZIONI
Ai fini del regolamento, per "merci che violano un diritto
di proprietà intellettuale", si intendono:
a) le "merci contraffatte", vale a dire:
i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato
apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica
o di commercio identico a quello validamente
registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa
essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale
marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i
diritti del titolare del marchio;
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SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003
DEFINIZIONI
ii) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta,
autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento
di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato
separatamente, che si trovi nella stessa situazione
delle merci di cui al punto i);
iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte
presentati separatamente, che si trovino nella stessa
situazione delle merci di cui al punto i);
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SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003
DEFINIZIONI
b) le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che
contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto
d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o
modello;
c) le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per
l'intervento delle autorità doganali, ledono i diritti relativi:
i) ad un brevetto a norma della legislazione di tale Stato membro;
ii) ad un certificato protettivo complementare;
iii) alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione di
tale Stato membro o alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali;
iv) alle denominazioni d'origine o alle indicazioni geografiche;
v) alle denominazioni geografiche.
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SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INTERVENTO
In ogni Stato membro il titolare del diritto può presentare al servizio
doganale competente una domanda scritta per ottenere
l'intervento delle autorità doganali.
Quando il richiedente è titolare di un marchio comunitario o di un
disegno o modello comunitario, di una privativa comunitaria per
ritrovati vegetali, di una protezione comunitaria di una
denominazione d'origine o di una indicazione geografica, o di una
denominazione geografica, la domanda d'intervento può essere
finalizzata ad ottenere, oltre all'intervento delle autorità
doganali dello Stato membro in cui essa è presentata,
l'intervento delle autorità doganali di uno o più altri Stati
membri.
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SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INTERVENTO
La domanda d'intervento deve essere presentata su un modello
prestabilito e deve contenere tutte le informazioni necessarie per
consentire alle autorità doganali di riconoscere facilmente le merci in
questione, in particolare:
• i) una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci;
• ii) informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, se
conosciuti dal titolare del diritto;
• iii) il nome e l'indirizzo dell'operatore da contattare designato dal
titolare del diritto.
La domanda d'intervento deve altresì contenere:
•
una dichiarazione del titolare del diritto con cui questi riconosce la sua responsabilità nei confronti delle persone
interessate qualora una procedura avviata non sia proseguita a causa di un atto o di un'omissione del titolare del
diritto o si accerti successivamente che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale.
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SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003
ELABORAZIONE DELLA DOMANDA DI INTERVENTO
Il servizio doganale competente che riceve una domanda d'intervento
si pronuncia e informa per iscritto il richiedente della sua decisione
entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione.
Al titolare del diritto non è richiesto alcun contributo per coprire le spese
amministrative occasionate dall'espletamento della domanda.
In caso di accoglimento della domanda d'intervento, il servizio
doganale competente fissa il periodo durante il quale devono
intervenire le autorità doganali.
Tale periodo è fissato al massimo ad un anno.
Alla scadenza di detto periodo e previo scarico degli eventuali importi a
carico del titolare ai sensi del presente regolamento, il servizio che
ha preso la decisione originaria può, su richiesta del titolare del
diritto, prorogare tale periodo.
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SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003
MODALITÀ D’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI
Quando un ufficio doganale cui è stata trasmessa la decisione che accoglie la richiesta
del titolare del diritto accerta che le merci sono sospettate di violare un diritto di
proprietà intellettuale, cui si riferisce tale decisione, esso sospende lo svincolo o
procede al blocco delle merci.
L'ufficio doganale informa immediatamente il servizio doganale competente che ha
esaminato la domanda d'intervento.
Il servizio doganale competente o l'ufficio doganale informa il titolare del diritto
nonché il dichiarante o il detentore delle merci del suo intervento.
L'ufficio doganale offre al richiedente e alle persone coinvolte la possibilità di
ispezionare le merci per le quali lo svincolo è sospeso o che sono state bloccate.
Lo svincolo è concesso, purché siano state espletate tutte le formalità doganali o, se del
caso, il blocco è revocato se, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della
notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, l'ufficio doganale non è stato
informato che è stata avviata una procedura intesa a determinare se vi sia stata
violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione nazionale.
In casi giustificati tale termine può essere prorogato al massimo di dieci giorni
lavorativi.
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SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003
DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE MERCI RICONOSCIUTE COME MERCI
CHE VIOLANO UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Sono vietati:
- l'ingresso nel territorio doganale della Comunità,
- l'immissione in libera pratica,
- il trasferimento dal territorio doganale della Comunità,
- l'esportazione,
- la riesportazione,
- il vincolo ad un regime sospensivo, o
- il collocamento in zona franca o in deposito franco
di merci che al termine della procedura di intervento doganale sono
riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà
intellettuale.
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SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003
RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ DOGANALI E DEL TITOLARE DEL
DIRITTO
• L'accoglimento della domanda conferisce al titolare del diritto un diritto al
risarcimento nel caso in cui merci che violano un diritto di proprietà
intellettuale sfuggano al controllo di un ufficio doganale per la concessione
dello svincolo o per l'assenza di un provvedimento di blocco
MISURE ANTERIORI AD UNA DOMANDA DI INTERVENTO
• Quando, durante un intervento effettuato prima che sia stata depositata o
accolta una domanda del titolare del diritto, esistono motivi sufficienti per
sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale, le autorità
doganali possono sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci
per un periodo di tre giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della
notifica da parte del titolare del diritto e del dichiarante o del detentore delle
merci laddove essi siano conosciuti, al fine di consentire al titolare del diritto
di depositare una domanda di intervento.
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ART.4, COMMA 49, DELLA LEGGE 350 / 2003 (e successive modifiche)
PRIMA PARTE
L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco
alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di
provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo
517 del codice penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e
merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;
costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la
provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o
quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la
merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi
aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali
ingannevoli (V. CODICE DEL CONSUMO) , fatto salvo quanto previsto dal
comma 49-bis.
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ART.4, COMMA 49, DELLA LEGGE 350 / 2003 (e successive modifiche)
SECONDA PARTE
49-bis
- Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio,
da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da
indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine
italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi
siano
accompagnati
da
indicazioni
precise
ed
evidenti
sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare
qualsiasi
fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del
prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da
parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le
informazioni
che,
a
sua
cura,
verranno
rese in fase di
commercializzazione
sulla
effettiva origine estera del prodotto. Il
contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 ad euro 250.000.
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L’ART. 4 C.49-BIS:
APPROFONDIMENTO
L’Agenzia delle Dogane ha fino ad oggi applicato in modo restrittivo l’art. 4 commi 49 e
49-bis appena citati.
L’art. 4 c.49-bis è stato applicato dall’Agenzia delle Dogane anche nel caso di prodotti
importati e recanti unicamente un marchio di cui l’importatore o altra impresa italiana
è proprietario o licenziatario; anche in questo caso l’Agenzia delle Dogane pretende
la coesistenza, a fianco del marchio, di un’APPENDICE INFORMATIVA (che può
essere contenuta anche all’interno della stessa etichetta che ospita il marchio)
contenente almeno una delle seguenti precisazioni alternative:
•
•
•
•
•
•
Prodotto fabbricato in … oppure Made in.... ;
Prodotto fabbricato in Paesi extra Ue;
Prodotto di provenienza extra Ue;
Prodotto importato da Paesi extra Ue;
Prodotto non fabbricato in Italia.
Importato da: [nome e sede dell’impresa]”
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Articolo 517 del Codice Penale
Nuovo art. 517 Codice Penale (Vendita di prodotti
industriali con segni mendaci), come modificato
dalla Legge 99 / 2009.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione
opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi,
marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza
o qualità dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto
non e' preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino due anni e con la multa fino
a ventimila euro
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CODICE DEL CONSUMO
Articolo 21. Azioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi
modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad
indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti
elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i
rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita
al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di
fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi,
la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati
che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
•
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CODICE DEL CONSUMO
Articolo 6 - Contenuto minimo delle informazioni (etichettatura/marcatura)
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore,
commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e
leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o
di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; (manca norma
attuazione)
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno
all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano
determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai
fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
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CODICE CONSUMO
Articolo 104 - Obblighi del produttore e del distributore
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle
caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di
essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere
le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del
prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed
efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio,
dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di
prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte,
salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
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seminario
LA TUTELA DEI MARCHI ALL’ESTERO
Ancona, 26 Giugno 2012
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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La repressione della contraffazione a livello internazionale