Metodologia di controllo
AGENZIE DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE (III edizione)
Codice attività : 70.31.0
Indice
1. PREMESSA ........................................................................................................................... 2
1.1 Caratteristiche del settore ............................................................................................. 2
1.2 Modalità operative di esercizio dell’attività .................................................................. 2
1.2.1 - Le borse immobiliari............................................................................................... 2
1.2.2 - Il franchising .......................................................................................................... 3
1.2.3 - Altre modalità operative ......................................................................................... 3
1.3 Canali tipici di evasione ................................................................................................. 4
2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO...................................................................... 5
3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO..................................................................................... 6
3.1 L’accesso ........................................................................................................................ 6
3.2 Il controllo del volume d’affari....................................................................................... 7
3.3 Altri controlli e riscontri ................................................................................................. 9
3.4 Le indagini bancarie ....................................................................................................... 9
3.4.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti ............................... 10
3.4.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari............................ 10
CHECK LIST............................................................................................................................ 11
Aggiornamento: Dicembre 1998
Agenzie di mediazione immobiliare
70.31.0
1. PREMESSA
1.1 Caratteristiche del settore
L’attività degli agenti immobiliari, quali intermediari di commercio, è regolata, in generale, dagli articoli
1754 - 1765 del codice civile e, in particolare, dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 e dal relativo regolamento di
attuazione emanato con decreto del 21 dicembre 1990 n. 452, pubblicato nella G.U. n. 54 del 5 marzo 1991.
Il settore ha avuto uno sviluppo eccezionale negli ultimi quindici anni a seguito della vertiginosa
espansione del mercato degli immobili dovuta, come è noto, ad un insieme di cause economico-sociali, tra le
quali in primo luogo la difficoltà di reperimento di alloggi in locazione nei grandi centri urbani e la elevata
affidabilità dell’investimento immobiliare.
Negli ultimi anni, tuttavia, il mercato ha mostrato qualche segno di saturazione soprattutto nel comparto
residenziale mentre un maggiore dinamismo caratterizza il settore degli uffici, quello degli immobili industriali,
soprattutto nelle regioni a maggiore densità imprenditoriale, e quello delle locazioni.
Secondo recenti stime del CENSIS e della società di consulenze “Scenari Immobiliari” il settore
residenziale ha sviluppato nel 1996 un volume d’affari di circa 97 mila miliardi (342 milioni di mq.).
Sempre secondo la stessa fonte informativa, però, soltanto il 34% delle transazioni si è concluso tramite
agenzie, con punte del 50% nei capoluoghi e le eccezioni di Roma e Milano dove le percentuali sono
decisamente al di sopra della media (intorno al 65 - 70%).
La quota di mercato di pertinenza delle agenzie si aggirerebbe quindi sui 32 mila miliardi di lire ed i relativi
proventi intorno ai 1.600 miliardi, tenendo conto di un compenso di mediazione del 5% circa.
Il 37% di tale importo viene fatturato dalle agenzie aperte in franchising (2.200 in tutto di cui un terzo
concentrato a Roma e Milano).
Gli agenti immobiliari iscritti nell’apposito ruolo tenuto presso le locali C.C.I.A.A. sono attualmente circa
24.000; il numero è un po' superiore a quello delle imprese ufficialmente attive. Si calcola, tuttavia, che quasi
altrettanti soggetti opererebbero nel settore in modo irregolare.
Sul piano tributario va rilevato che, secondo quanto emerge dai dati delle dichiarazioni IVA presentate per
l’anno 1993, gli operatori del settore (cod. attività 70.31.0) sono 18.008 con un volume di affari complessivo
di circa 1.997 miliardi; tale ultimo dato comprende tuttavia anche 5.712 soggetti operanti nel settore delle
attività immobiliari per conto terzi (cod. attività 70.32.0).
1.2 Modalità operative di esercizio dell’attività
1.2.1 - Le borse immobiliari
Si tratta di organismi di recente istituzione, nati su iniziativa delle Camere di Commercio, che si vanno
progressivamente diffondendo sul territorio nazionale con lo scopo di fornire una più ampia e capillare
conoscenza tra le parti delle offerte sul mercato e di rendere più trasparente il rapporto tra gli agenti ed il
pubblico. Le condizioni praticate alla clientela sono, infatti, preventivamente approvate dall’ente camerale.
La partecipazione ad una Borsa immobiliare, da parte di un agente immobiliare che risponda ai requisiti
richiesti (anzianità di iscrizione ai ruoli della C.d.C. a norma della legge n. 39/1989), comporta l'accettazione
del suo regolamento i cui punti principali sono:
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impegno a inserire nella banca dati, a disposizione per la consultazione del pubblico, un determinato
numero minimo di offerte relative ad immobili su piazza;
2.
obbligo di inserire nella banca dati le offerte di immobili da parte di agenti terzi fuori piazza, derivanti da
rapporti di corrispondenza e rappresentanza, con assunzione di ogni responsabilità da parte dell'agente
accreditato alla Borsa;
3.
obbligo di rispettare determinate regole per la descrizione fisica degli immobili;
4.
obbligo di assicurazione contro i danni da errori professionali; raccolta delle domande o proposte di
acquisto.
1.2.2 - Il franchising
L'iniziativa di varare una rete di franchising è una caratteristica delle grandi organizzazioni di
intermediazione che offrono agli agenti immobiliari aderenti:
a) l'uso del proprio nome o marchio, in esclusiva per un determinato ambito territoriale;
b) corsi e materiale informativo di specializzazione in materia;
c) tutta la modulistica necessaria per intermediazioni immobiliari di qualunque natura;
d) l'uso di una banca dati in cui appaiono tutte le offerte dell'intera rete di operatori;
e) eventuale supporto finanziario per la concessione di mutui;
f) partecipazione automatica ai benefici della pubblicità effettuata dal gruppo.
In cambio, l'organizzatore della rete di franchising chiede agli aderenti:
a) il pagamento di una somma di alcune decine di milioni a titolo di “ingresso” con utilizzo di parte di tale
somma per inserti pubblicitari sui giornali locali;
b) il pagamento, per tutta la durata del contratto, di una royalty mensile più una percentuale (dal 5% al 10%)
sul fatturato annuale, talvolta con un minimo garantito obbligatorio;
c) l’obbligo di acquisto presso l'azienda affiliante di stampati, moduli e quant'altro necessario all'attività.
Attualmente il marchio più diffuso è Tecnocasa che con le sue 1.502 agenzie possiede più della metà del
mercato del franchising immobiliare. Le altre principali società sono:
Gabetti (240 agenzie) - Grimaldi (130 agenzie) - Piersanti e Professione casa (90 agenzie) - Gruppo IP
Immobiliare (70 agenzie) - Punto Edilnord (60 agenzie).
Tra i vantaggi offerti dal franchising quello certamente più rilevante è la banca dati, cioè la possibilità di
interscambio degli affari che consente all'agente immobiliare che opera individualmente, un orizzonte assai
più ampio di quello che normalmente può conoscere.
1.2.3 - Altre modalità operative
Tra le altre modalità operative che caratterizzano l’attività di intermediazione immobiliare, un rilievo
particolare ha da tempo assunto - soprattutto per le agenzie operanti nelle grandi aree urbane - la
pubblicazione di inserzioni su giornali quotidiani e su altri periodici locali, parte dei quali sorti per iniziativa
delle stesse associazioni degli intermediari.
Vanno, peraltro, diffondendosi anche altre forme di comunicazione e di annuncio al pubblico, quali la
distribuzione a domicilio di opuscoli illustrativi, la diffusione di messaggi su pannelli elettronici montati su
autoveicoli e, soprattutto, il collegamento telematico realizzabile via Internet. Attraverso quest’ultimo è
possibile accedere alla banca dati “Home” alla quale aderisce un numero crescente di operatori.
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Il costo annuo, per gli agenti, è di circa 1 milione di lire mentre la consultazione è gratuita. E’ facile prevedere
un rapido sviluppo di tale forma di comunicazione.
1.3 Canali tipici di evasione
Le caratteristiche proprie dell’attività di intermediazione immobiliare e le analisi effettuate fanno ritenere
che le più gravi evasioni all’IVA
e all’imposizione sui redditi nel settore si realizzino prevalentemente
attraverso un rilevante occultamento dei ricavi conseguiti.
L’indagine tributaria, pertanto, senza trascurare del tutto gli ordinari controlli documentali di merito in
ordine ai componenti positivi e negativi di reddito, dovrà essere specificamente indirizzata verso
l’individuazione di possibili ricavi sottratti all’imposizione. Al riguardo, tenuto conto dei campi in cui
comunemente operano gli intermediari considerati (compravendite e locazioni immobiliari; cessione ed affitto
di aziende commerciali) possono ipotizzarsi le seguenti irregolarità:
¨ radicale occultamento degli affari trattati e dei conseguenti corrispettivi conseguiti (omessa fatturazione);
¨ parziale contabilizzazione dei corrispettivi conseguiti per singoli affari (sottofatturazione);
¨ realizzazione occulta di compravendite speculative in conto proprio attuate in vario modo (attività questa,
peraltro, espressamente incompatibile con la professione di mediatore, giusta quanto previsto dall’art. 5,
comma 3, della legge n. 39/1989). Si va dall’acquisto diretto dell’immobile da parte dell’agenzia,
eventualmente attraverso l’interposizione fittizia di una società immobiliare o sulla base di semplici
scritture private, magari approfittando dello stato di necessità in cui versa il venditore, all’inserimento nella
nota di incarico della clausola del così detto “supero”.
Con tale formula gli operatori più spregiudicati incamerano tutta la parte del corrispettivo pagato dal
compratore che “supera” il prezzo al quale era stato conferito il mandato a vendere.
Da tutto quanto sopra esposto consegue che l’indagine dovrà avere carattere prevalentemente
extracontabile ed indiretto, dovendo mirare all’individuazione dei proventi sottratti all’imposizione attraverso
controlli interni ed esterni all’azienda.
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2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO
Prima ancora di procedere all’accesso si dovranno acquisire, mediante interrogazioni al sistema
informativo dell’Anagrafe Tributaria, le seguenti informazioni:
¨ posizione fiscale, dati relativi alle ultime dichiarazioni;
¨ luogo di conservazione delle scritture ed eventuale soggetto depositario;
¨ ubicazione della sede dell’impresa e dei locali utilizzati per l’esercizio dell’attività;
¨ precedenti fiscali: controlli già effettuati a qualunque titolo, inclusione in liste selettive di anni precedenti;
¨ elementi indicatori di capacità contributiva (possesso di auto, imbarcazioni, residenze secondarie,
acquisto di immobili etc.);
¨ eventuali altri atti registrati;
¨ partecipazione, a titolo personale o attraverso i propri familiari, a società operanti nel settore immobiliare;
¨ eventuale presenza di protesti a carico dell’impresa (del titolare oppure dei soci) ovvero altre informazioni
camerali tramite la linea di interrogazione “collegamenti telematici”, a disposizione di tutti gli uffici finanziari
dall’8 luglio 1998 (comunicazione C.I. n. 13/9810386).
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3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO
3.1 L’accesso
Presso la sede dell’impresa, le eventuali sedi secondarie, gli archivi di cui risulti l’esistenza, etc. dovrà
essere effettuata un’accurata ricerca di tutta la documentazione avente possibile rilievo tributario (ad
esempio, schedari, contratti di incarico a procacciare la vendita, eventuali scritture private recanti mandati a
vendere o contratti per persona da nominare, estratti-conto bancari, matrici di assegni, ricevute di
versamento, quietanze, etc.) utilizzando compiutamente i poteri di ricerca previsti dall’art. 52 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633.
In quanto ciò sia tecnicamente possibile saranno acquisiti agli atti di verifica anche i supporti magnetici
(floppy disk) reperiti, onde procedere alla loro successiva lettura, eventualmente a norma dell’art. 52, comma
9, D.P.R. n. 633/73. A tal fine si suggerisce, nell’ipotesi in cui l’impresa si avvalga di personal computer, di
acquisire anche i dati presenti nell’hard-disk dell’elaboratore, mediante back-up su dischetti precedentemente
formattati (tale procedura potrebbe essere particolarmente proficua qualora si individui l’esistenza di personal
ad uso diretto del titolare dell’impresa, dell’amministratore della società o di altri soggetti investiti di particolari
responsabilità gestionali e direttive).
Il software utilizzato può essere indicativo del tipo di prestazioni fornite dall’agenzia.
Al riguardo si precisa che nel settore sono maggiormente utilizzati i seguenti programmi:
-
“PIM”
utilizzato per la gestione degli affitti e spese condominiali, con
riguardo a tutte le problematiche annesse al supporto delle
locazioni, alla preparazione dei contratti ed alla conduzione
delle locazioni;
-
“SIPI”
(sistema
informativo
per
il
patrimonio
immobiliare)
di
particolare interesse per il modulo “Archivio storico costi lavori
per
manutenzione
inquilini,
manutenzione
ordinaria,
ristrutturazione, etc.” che può consentire ai verificatori la
ricostruzione dei fatti riferiti ad annualità antecedenti;
-
“WINDOMINO”
specifico per la gestione di uno studio immobiliare disponendo
di banca dati, anagrafiche clienti e fornitori, gestione
appuntamenti,
rapporti
di
corrispondenza,
agenda
dell’amministratore, etc.;
-
“IM BASE”
utilizzato per la gestione dell’attività di compra- vendita e
locazione, con schede degli immobili particolarmente curate.
Consente la pianificazione dell’attività di agenzia riguardo ad
appuntamenti, visite, trattative etc.;
-
“ESTATE per Windows
3.X e per Windows 95”
gestisce
l’attività
di
intermediazione
immobiliare
e
commerciale, con numerose utilità per l’operatore. Dispone, in
particolare, di specifiche funzioni per la valutazione degli
immobili.
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Si dovrà inoltre provvedere:
¨ alla rilevazione del personale, dipendente e non, che opera nell’impresa, con l’indicazione dei dati
anagrafici, delle mansioni svolte e della data in cui ha iniziato a prestare la propria attività;
¨ all’inventariazione delle attrezzature e degli arredi posseduti;
¨ all’acquisizione della documentazione relativa alle inserzioni effettuate sui giornali.
3.2 Il controllo del volume d’affari
Tenuto conto delle diverse irregolarità sostanziali illustrate al precedente punto 1.3, la metodologia di
controllo indiretto dovrà in primo luogo tendere alla ricostruzione dell’intero “portafoglio incarichi” posseduto
dall’impresa.
A tale proposito, un primo esame dovrà essere condotto sui contratti di incarico stipulati con la clientela
(generalmente redatti su moduli prestampati) esibiti o reperiti presso la sede dell’impresa (la conservazione
di tali documenti deve ritenersi pacificamente obbligatoria a norma dell’art. 2220 c. civ.).
Relativamente agli incarichi che non risultino essere andati a buon fine (o che non abbiano, comunque,
dato luogo all’insorgenza del diritto alla provvigione, come spesso previsto in caso di revoca anticipata),
saranno effettuate interrogazioni via terminale sulla posizione dei clienti, allo scopo di individuare eventuali
negozi giuridici che possano essere connessi per natura e per epoca all’incarico a suo tempo conferito
all’agenzia immobiliare. Qualora detto riscontro dia esito positivo, saranno avviati i necessari approfondimenti
presso i clienti, allo scopo di stabilire l’eventuale conseguimento della provvigione (o della penale) da parte
dell’agenzia.
Peraltro, essendo possibile che l’impresa abbia occultato all’esame dei verificatori proprio i contratti che
hanno dato luogo a ricavi non fatturati, sarà necessario procedere ad una ricostruzione indiretta del
portafoglio prestazioni sulla base delle inserzioni pubblicitarie effettuate sui quotidiani o periodici locali,
ovvero attraverso altri mezzi di comunicazione (TV, radio, Internet etc.).
Si provvederà, pertanto, ad acquisire presso i concessionari di pubblicità operanti nell’ambito territoriale
dell’agenzia gli estremi delle prestazioni rese a quest’ultima e l’elenco delle inserzioni pubblicitarie effettuate,
controllando successivamente la corrispondenza tra le inserzioni stesse e gli incarichi documentati.
Le inserzioni possono essere rilevate anche direttamente dai giornali, ancorché effettuate in forma
anonima, attraverso il numero telefonico pubblicato appartenente ad una delle utenze dell’agenzia.
Si suggerisce di procedere nel modo seguente.
Una volta individuata una serie di inserzioni, magari relativamente ad un periodo limitato, se ne segue
l’evoluzione nel tempo per accertarne l’esito, eventualmente anche in contraddittorio con la parte.
L’interruzione repentina dell’inserzione in epoca di molto anteriore alla scadenza dell’incarico (la cui
durata, solitamente di tre mesi, dovrà essere riscontrata in base agli usi della ditta) può trovare plausibile
spiegazione o nella conclusione positiva dell’incarico medesimo o nella sua revoca anticipata da parte del
cliente, con conseguente obbligo di corresponsione della provvigione pattuita, secondo quanto generalmente
stabilito nelle clausole contrattuali.
Individuati gli immobili presumibilmente venduti dovranno essere richiesti i mandati relativi ovvero, in
mancanza, si procederà alla identificazione dei mandanti in contraddittorio con la parte.
Qualora i dati vengano forniti si passerà a riscontrare se gli immobili pubblicizzati siano stati
effettivamente venduti e, in caso positivo, se è stata contabilizzata la provvigione pattuita.
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Diversamente l’interruzione improvvisa dell’inserzione, di molto anteriore alla scadenza dell’incarico, lascia
ragionevolmente presumere, unitamente ad altri indizi, la positiva conclusione dell’affare.
Per quanto concerne la congruità dei corrispettivi fatturati, sarà opportuno porre questi ultimi a raffronto
con il prezzo di vendita (o di acquisto) definito nell’incarico contrattuale e, soprattutto, con il reale valore di
mercato dell’immobile, tenendo ovviamente presente che quest’ultimo si discosta quasi sempre, e in misura
sensibile, dal prezzo indicato nell’atto di compravendita. Ove ritenuto necessario, potrà essere richiesta una
valutazione del bene al competente Ufficio tecnico erariale.
Analogamente, per quanto attiene alle transazioni relative ad aziende, sarà opportuno esaminare
criticamente l’entità delle provvigioni fatturate, tenendo conto della frequente sottostima dei prezzi dichiarati in
atti di cessione o di affitto di aziende stipulati tra piccoli e medi operatori economici.
L’indagine non deve esaurirsi soltanto nella rideterminazione degli affari conclusi per la vendita di
immobili, ma deve essere estesa all’attività di mediazione delle locazioni nonché alla gestione diretta di locali
affidati dalla clientela per affitti temporanei. Sarà utile, in proposito, acquisire presso le aziende o enti
competenti gli eventuali contratti accesi dall’agenzia in nome proprio e per conto del cliente per il consumo di
luce, acqua e gas.
Per quanto riguarda la misura delle provvigioni praticate, in caso di ricostruzione induttiva dei ricavi, dovrà
essere determinata sulla base di quanto fatturato per prestazioni similari, ove non risulti da altra
documentazione (lettere di incarico, appunti etc.), tenendo presente che molte agenzie pretendono il
compenso da entrambe le parti.
Diversamente ci si dovrà riferire alle tariffe eventualmente indicate, a livello provinciale, dalle
organizzazioni sindacali di categoria.
Per le agenzie che partecipano alle Borse Immobiliari si provvederà a richiedere all’Ente pubblico l’elenco
degli affari conclusi dall’agenzia con l’indicazione degli importi relativi, al fine di operare i necessari riscontri
contabili.
Nei casi in cui l’agente, pur ammettendo la sussistenza di un rapporto con un determinato soggetto,
sostenga di non essere stato da questi pagato, si potrà riscontrare presso il Tribunale se vi siano o vi siano
state cause intentate contro il cliente. L’eventuale riscontro negativo può essere considerato un ulteriore
elemento di prova dell’occultamento dei ricavi.
Le prestazioni fatturate in misura incongrua potranno essere verificate attraverso questionari inviati ai
clienti con la richiesta di segnalare, oltre agli importi corrisposti, anche le modalità del pagamento, compresa
la Banca presso cui è stato tratto l’assegno eventualmente rilasciato. Lo stesso strumento di indagine può
essere usato per accertare compensi interamente sottratti a tassazione qualora si riesca ad individuare i
soggetti che hanno conferito l’incarico a vendere.
Per le imprese che operano in franchising particolare attenzione sarà riservata all’analisi dei costi,
considerato che il rapporto casa madre - affiliati comporta una serie di controlli interni tali da garantire,
almeno in parte, la veridicità delle risultanze del fatturato attivo.
In particolare non va trascurata l’analisi delle spese telefoniche, delle spese di pubblicità, spese per
carburante e le spese per collaborazioni esterne. Tali costi infatti sono particolarmente significativi del volume
degli affari trattati ed ad esso strettamente correlati.
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3.3 Altri controlli e riscontri
L’acquisizione presso la Commissione Provinciale per la tenuta del ruolo della modulistica depositata può
essere utile ad inquadrare meglio il profilo commerciale dell’agente.
Nel caso il contribuente sia iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti in stima e valutazione di immobili
oppure all’albo dei consulenti tecnici, si procederà a rilevare gli incarichi eventualmente affidati dal Tribunale.
Un’ultima serie di indizi può essere considerata al solo fine di valutare l’attendibilità della dichiarazione
ovvero la congruità minima di quanto accertato con gli elementi in precedenza descritti.
Le caratteristiche reddituali della clientela costituiscono un primo elemento che può assumere rilevanza in
via sussidiaria.
Un altro elemento può essere costituito dall’appartenenza a circoli esclusivi di carattere sportivo e non,
nonché da manifestazioni di capacità contributiva (possesso d’auto di alta cilindrata, di imbarcazioni, acquisti
di immobili, etc.) particolarmente stridenti con l’ammontare del reddito dichiarato.
In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile addivenire ad una soddisfacente ricostruzione del
volume d’affari, si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del
reddito complessivo, secondo la procedura di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, nei confronti del
titolare dell’impresa e/o dei soci.
Occorre tenere conto, infine, che il reddito dichiarato non dovrebbe mai collocarsi (quanto meno in modo
ricorrente) al di sotto di quello figurativo costituito dalla somma:
¨ dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito nell’attività professionale (arredi,
attrezzature, etc.);
¨ del fitto figurativo dei locali (qualora siano di proprietà) ove l’attività viene svolta;
¨ della retribuzione conseguibile da una attività similare di lavoro dipendente nello stesso settore di attività.
Tale reddito minimo, ad esempio, per un contribuente con locali di proprietà di 100 mq. posti in zona
centrale ed adibiti a sede dell’impresa, attrezzature ed arredi del valore di Lit. 80 milioni, potrebbe essere
così calcolato:
Lire 12 milioni (fitto figurativo) + 7% di Lire 80 milioni + Lire 36 milioni (retribuzione figurativa lorda di un
impiegato di medio livello) = Lire 53.600.000.
3.4 Le indagini bancarie
Gli accertamenti bancari costituiscono uno strumento molto incisivo per l’esame della posizione fiscale del
contribuente, in particolare delle persone fisiche, delle associazioni tra professionisti, delle società di persone
e delle società di capitale a ristretta base azionaria.
Il loro impiego comporta tuttavia un notevole assorbimento di capacità operativa e deve quindi rispondere
a principi di economicità e di prevedibile proficuità dell’azione di controllo.
L’indagine bancaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora
permanga un significativo divario tra il volume d’affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza
descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell’attività,
della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di
valutazione.
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Peraltro, la legge 28 dicembre 1995, n. 549 consente di graduare l’indagine in relazione sia all’entità degli
indizi di evasione riscontrati che alle esigenze di progressivo approfondimento del controllo eventualmente
scaturite dall’analisi degli elementi acquisiti nel corso della verifica.
Sono quindi delineabili diversificati percorsi d’indagine, che potranno essere seguiti anche in via
alternativa.
3.4.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti
(artt. 32, 1° comma n. 6-bis del D.P.R. 600/73 e 51,2° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 633/72)
In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la
dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende di
credito, con l’amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario.
Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal
contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti con lui intrattenuti.
3.4.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari
(artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)
Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere,
sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la copia dei conti direttamente agli istituti
di credito ed agli intermediari finanziari.
Tale modalità d’indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli all’azione
dei verificatori o dell’ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni contabili siano
così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli imponibili fiscali.
Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che
restringano la forbice costi-benefici dell’azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove
operano il contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella località
ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l’esistenza di conti).
L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti (familiari e non) motivatamente sospettati di essere
intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente o di cui il medesimo abbia la disponibilità.
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