REGOLAMENTO
SUI CONTROLLI INTERNI
Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213
Approvato con deliberazione del C.C. n. 002 del 28/02/2013
Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 3 del 16/01/2015
Articolo 1
OGGETTO DEL CONTROLLO
1. Il presente regolamento sui controlli interni è disciplinato dagli articoli 147, 147 bis e
147 quinques, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.
2. Il presente regolamento ha ad oggetto:
a. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa
al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
b. La valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei
piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico,
in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c. c. La costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della
gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica;
d. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'azione amministrativa.
Articolo 2
SOGGETTI DEL CONTROLLO
1. Sono soggetti dei controlli interni:
a. Il Segretario/Direttore che si avvale di dipendenti appositamente individuati;
b. Il Responsabile del Servizio Finanziario;
c. I Responsabili di Servizio;
d. Il Revisore dei Conti.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal
presente Regolamento, dallo Statuto dell'Ente, dal Regolamento di contabilità vigente,
dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.
Articolo 3
TIPOLOGIE DEI CONTROLLI
1. Sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti tipologie di controllo:
a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b. Controllo di gestione;
c. Controllo sugli equilibri finanziari.
Articolo 4
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE NELLA FASE
PREVENTIVA
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero
atto d’indirizzo politico, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità
tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Unione, del
Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase preventiva di formazione
dell’atto è esercitato da ogni Responsabile di Servizio mediante il rilascio del parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario
ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria.
3. I due pareri di cui al comma precedente sono riportati nel contesto degli atti.
Articolo 5
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, sotto la
direzione del Segretario/Direttore seguenti atti:
- determinazioni di impegno di spesa
- contratti
- ogni altro atto amministrativo
Il controllo è effettuato dal Segretario/Direttore, eventualmente coadiuvato dal
personale del Servizio Amministrativo, di norma con cadenza trimestrale e verte:
- sulla regolarità e correttezza delle procedure seguite
- sulla legittimità
- sull’adeguatezza della motivazione.
Gli atti da sottoporre a controllo successivo vengono individuati a campione, anche con
strumenti di tipo informatico, entro i primi dieci giorni successivi ad ogni trimestre ed è
pari ad almeno il 5% del complesso dei documenti di cui al comma 1. Il
Segretario/Direttore può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’anno.
Il Segretario/Direttore effettua i controlli entro i successivi venti giorni.
Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l’indicazione sintetica delle
verifiche effettuate e dell’esito delle stesse.
Nel caso in cui l’atto sottoposto a controllo risulti affetto da vizi di legittimità, nonché
nei casi di irregolarità gravi, il Segretario/Direttore procede alla tempestiva
segnalazione al soggetto che ha adottato l’atto affinché il medesimo, in sede di
autotutela, provveda a rimuovere i vizi e le irregolarità riscontrati.
Le risultanze del controllo effettuate sono trasmesse, con cadenza semestrale, a cura
del Segretario/Direttore, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti, al Nucleo di
Valutazione, al Consiglio dell’Unione.
Articolo 6
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI
1.
Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dall’art. 45 del vigente Regolamento di
Contabilità.
Articolo 7
CONTROLLO DI GESTIONE
1. In relazione all’obiettivo di consolidamento del sistema integrato dei controlli interni di
cui al presente regolamento e nel rispetto dei principi dal medesimo espressi,
l’organizzazione del controllo di gestione si articola nei seguenti passaggi operativi:
a) Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, accorpato con il Piano della
performance, secondo le indicazioni operative per garantire il perseguimento degli
equilibri finanziari nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
b) Costante monitoraggio degli obiettivi, delle risorse assegnate e delle indicazioni
per il perseguimento degli equilibri finanziari da parte di ciascun Responsabile di
servizio, con conseguente obbligo di segnalazione di eventuali accadimenti imprevisti al
Servizio Finanziario;
c) Predisposizione di report periodici infrannuali relativi alla situazione degli obiettivi
e risorse assegnati e delle indicazioni operative fornite per garantire il perseguimento
degli equilibri finanziari ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
d) Predisposizione della relazione finale di gestione contenente la presentazione
dei risultati operativi, gestionali e finanziari conseguiti.
2. Il controllo di gestione è condotto e coordinato dal Servizio Finanziario.
3. Partecipano attivamente alle procedure impiegate per il controllo di gestione il
Segretario e tutti i Responsabili di servizio.
Articolo 8
CONTROLLO STRATEGICO
1. Il controllo strategico supporta il processo decisionale di definizione e quantificazione
degli obiettivi derivanti da piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell’indirizzo politico, ne monitora la capacità ed il livello di conseguimento, ne misura i
risultati.
2. Il controllo strategico si articola nelle fasi di:
a) Pianificazione: rappresenta il momento in cui si definiscono/aggiornano gli obiettivi
strategici di medio lungo periodo, riferiti ad un orizzonte temporale indicativo di due
anni;
b) Programmazione: rappresenta il momento in cui si definiscono/ aggiornano gli
obiettivi gestionali correlati agli obiettivi strategici; questa fase è riferita ad un orizzonte
temporale di un anno;
c) Monitoraggio: rappresenta il momento di riscontro intermedio della capacità di
conseguire gli obiettivi strategici attraverso la verifica dei risultati intermedi e la
valutazione della coerenza e del livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali;
d) Controllo: rappresenta il momento di misurazione del livello di conseguimento degli
obiettivi strategici, finalizzato alla predisposizione della relazione di fine mandato, ed al
supporto per la pianificazione strategica di un nuovo mandato amministrativo.
3. Il controllo strategico si fonda sulla definizione e pianificazione degli obiettivi strategici
indicati nelle Linee Programmatiche del Presidente dell'Unione; tali obiettivi vengono
articolati ed aggiornati attraverso specifiche direttive dell’Organo esecutivo, recepite
nell’ambito della Relazione Previsionale e Programmatica.
4. Il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi secondo le Linee
Programmatiche del Presidente dell'Unione e le indicazioni contenute nella Relazione
Previsionale e Programmatica è effettuato annualmente in occasione della delibera
consiliare relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
5. Il controllo strategico è altresì garantito attraverso la misurazione e valutazione della
performance organizzativa dell’ente.
Articolo 9
CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE NON QUOTATE
1. Il controllo sulle società partecipate non quotate è coordinato dal Servizio finanziario,
coadiuvato dal supporto attivo dei Responsabili di settore interessati dall’attività svolta
dalla specifica società partecipata.
2. Il controllo sulle società partecipate non quotate comporta la predisposizione di
prospetto ricognitorio da allegare annualmente al bilancio di previsione in cui sono
riportate, per ogni singola società, le seguenti informazioni:
a) Richiamo della funzionalità della partecipazione al perseguimento delle finalità
istituzionali dell'Unione;
b) Ultimi risultati di bilancio disponibili;
c) Sintesi dei rapporti operativi e di servizio intercorsi nell’anno precedente a quello
oggetto di previsione;
d) Indicazione dei rapporti operativi e di servizio che si svilupperanno nell’esercizio
oggetto di previsione;
e) Tipologia ed entità dei rapporti finanziari in essere con l'Unione, riferiti al bilancio di
previsione cui è allegato il prospetto ricognitorio ed al bilancio riferito all’esercizio
immediatamente precedente;
f) Indirizzi e/o obiettivi che la società partecipata è tenuta a seguire o rispettare, da
articolarsi in relazione alla tipologia dei rapporti operativi e di servizio in essere con
l'Unione;
g) Riepilogo delle ripercussioni in termini di limiti operativi ed economico finanziari e di
vincoli di finanza pubblica, sia sull’ente che sulla società, derivanti dal rapporto di
partecipazione in essere; in particolare devono essere presentate le ricadute in termini
di gestione del personale, patto di stabilità ed indebitamento.
3. Laddove nel corso dell’esercizio intervenissero accadimenti tali da impattare in modo
significativo sui punti che compongono il quadro ricognitorio allegato al bilancio di
previsione, il Servizio finanziario, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai vari
Responsabili di settore per gli aspetti di loro competenza, segnala con apposita nota alla
Giunta i riflessi che ne derivano per l’Ente. Con propria deliberazione, la Giunta
acquisisce la suddetta nota e formalizza i propri indirizzi in merito all’accadimento
intervenuto.
Articolo 10
CONTROLLO SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI
1. L'Unione organizza ed eroga, direttamente o indirettamente, i servizi alla propria
collettività di riferimento e nell’ambito del territorio di competenza, nel rispetto dei
principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione,
efficienza ed efficacia.
2. Il controllo della qualità è condotto e sviluppato compatibilmente con la sua sostenibilità
finanziaria ed organizzativa da parte dell’Ente.
3. Al fine di garantire il presidio ed il controllo della qualità dei servizi, l'Unione può
definire, per i servizi erogati direttamente, specifici parametri e fattori standard di
produzione ed erogazione da cui dipende la misurazione della qualità degli stessi
servizi.
4. I parametri ed i fattori standard di produzione ed erogazione dei servizi dell’ente sono
diffusi e portati a conoscenza dell’utente attraverso la predisposizione di carte dei
servizi o di specifici opuscoli informativi, l'affissione presso i locali di erogazione dei
servizi e la predisposizione di specifiche sezioni informative pubblicate sul sito
istituzionale dell’Ente.
5. Il controllo della qualità dei servizi erogati può essere effettuato attraverso interviste e
riscontri individuali dei singoli utenti, questionari e incontri collettivi di verifica e
riscontro con gli utenti.
6. La misurazione ed il controllo della qualità avviene previa definizione degli strumenti,
delle procedure e dei criteri di raccolta ed analisi delle informazioni derivanti dagli utenti
dei servizi.
7. L'Unione presiede il controllo della qualità dei servizi erogati attraverso soggetti terzi
prevedendo specifiche clausole negli strumenti di regolazione dei rapporti reciproci.
8. Il controllo sulla qualità dei servizi è condotto da ciascun Responsabile nel servizio di
propria competenza, con il coordinamento del Segretario.
Art. 11
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione di
approvazione.
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