Trieste,
15 giugno 2007
ETICA E DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE
Relatore dott. ing. Alberto Guglia
dott. ing. Alberto Guglia
A
1
La libera professione
Il lavoro nelle aziende
(pubbliche o private)
dott. ing. Alberto Guglia
2
L’ORDINE PROFESSIONALE
L’Ordine Professionale
Istituito con Legge 24 giugno 1923 n. 1395
Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli
ingegneri e architetti
Art. 4
Le perizie e gli incarichi relativi alla professione di ingegnere
e architetto sono conferiti dall’autorità giudiziaria agli iscritti
all’albo.
Le pubbliche amministrazioni, quando devono avvalersi
dell’opera di ingegneri e architetti esercenti la professione
libera, devono affidare gli incarichi agli iscritti nell’albo.
dott. ing. Alberto Guglia
3
L’ORDINE PROFESSIONALE
L’Ordine Provinciale
Le Federazioni Regionali (non ancora formalizzate)
Il Consiglio Nazionale Ingegneri CNI
In dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia
dott. ing. Alberto Guglia
4
L’ALBO
L’Albo Professionale
Dopo la riforma del 2001 con il DPR 328, l’Albo
professionale è suddiviso in due sezioni e tre settori:
• Sezione A: per la laurea specialistica
• Sezione B: per la laurea (triennale)
tre settori relativi alla specializzazione
• Civile e ambientale
• Industriale
• Dell’informazione
dott. ing. Alberto Guglia
5
L’ESAME DI STATO
L’esame di stato
L’esercizio della libera professione è autorizzato solamente dopo
il superamento dell’esame di stato e l’iscrizione all’Albo
Professionale nella sezione e nel settore di competenza.
Gli ingegneri abilitati con il vecchio ordinamento, se lo scelgono,
possono operare in ogni settore di specializzazione.
Il DPR 328/2001 prevede “una prova orale nelle materie oggetto
delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale”
dott. ing. Alberto Guglia
6
L’ETICA
E
LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
dott. ing. Alberto Guglia
7
L’ETICA
Con l’illuminismo, che pervade tutto il 1700, matura una nuova
presa di coscienza sociale (in Francia sfocia nella Rivoluzione
e più tardi in Italia porta al Risorgimento, in Slovenia alla
coscienza nazionale); nel campo scientifico trovano spazio
personaggi fondamentali per lo sviluppo delle scienze, e
soprattutto della tecnologia moderna, quali Papin, Watt,
Faraday, Röegent, Laplace e Volta, solo per citarne alcuni,
anche grazie alle nuove tecniche matematiche, chimiche e
soprattutto quelle relative alla trasformazione dell’energia.
dott. ing. Alberto Guglia
8
L’ETICA
Si intravede l’intreccio tra la maturazione umanistica della
persona con la presa di coscienza delle realtà tecniche: un
insieme di correlazioni tra la scienza, la scienza applicata e
la tecnica ed il campo sociale, a volte ancora lacunose ma
coscienti di una necessità di crescita.
dott. ing. Alberto Guglia
9
L’ETICA
Questo stato rende necessaria ed urgente l’interazione tra
l’ambito tecnico e quello filosofico per due ordini di ragioni:
 Il primo è quello della conquista: la tecnica spinge l’uomo
ad esplorare nuovi scenari ai limiti della conoscenza praticata.
 Il secondo è quello filosofico: rappresenta il contrappeso
capace di esprimere le proprie perplessità per il configurarsi di
uno scenario in cui le azioni dell’uomo sono divenute più
pericolose di quanto un tempo la natura in se fosse per l’uomo
stesso.
dott. ing. Alberto Guglia
10
L’ETICA
Se la scienza è indirizzata a conoscere le cose senza
intervenire sulle stesse per modificarle (scienza pura),
La tecnica, nell’ideale baconiano, è volta a considerare il
sapere in termini di servizio del progresso e del controllo della
natura in vista di precise finalità socialmente utili.
Questa è una funzione creativa che permette, passo passo,
di aprire nuovi orizzonti:
Ciò è stato
è tuttora
e sarà sempre.
dott. ing. Alberto Guglia
11
L’ETICA
Ma lo sviluppo non può prescindere dalle conseguenze che
certe nuove applicazioni comportano sulla vita umana oppure
dall’evidenza che scelte o tecnologie, anche di largo uso, vanno
a rivelare nel tempo.
A puro titolo d’esempio: le radiazioni nucleari, l’uso di farmaci
che possono creare effetti collaterali dannosi, l’uso dell’amianto,
l’impatto ecologico di certe strutture, dighe, insediamenti urbani,
elettrodotti, o nel campo finanziario azioni che portano al
dissesto di patrimoni e perdita di ricchezza.
(alcuni nomi: Cernobil, il DDT, il Vajont, il mesotelioma, il
talidomide, enron, …)
dott. ing. Alberto Guglia
12
L’ETICA
L’etica è quella parte della filosofia che studia la morale, e
cioè quanto attiene ai costumi, agli atti ed ai pensieri umani
correlati al bene ed al male;
l’etica di frontiera è quella che attiene alla scienza quando
essa si avvicina ai confini della vita per influenzarne i
meccanismi naturali, ma attiene anche alle responsabilità nei
confronti delle future generazioni per lasciare agli eredi un
ecosistema vivibile.
[etica (greco hJich), mos moris (latino), costume (italiano)]
dott. ing. Alberto Guglia
13
L’ETICA
Nasce da ciò la necessità di individuare paradigmi, sempre
più articolati, utili a definire il modo delle nostre azioni nei
confronti degli altri, siano essi i singoli o le collettività.
Questo concetto è l’etica che interviene a qualificare
un’azione in rapporto ai valori da salvaguardare nel compiere
l’azione stessa.
Tale etica non può essere mono-direzionale, ma piuttosto bidirezionale in quanto deve coinvolgere entrambe le parti attiva
e passiva che sono oggetto dell’azione.
dott. ing. Alberto Guglia
14
LA SINDROME DI KWAY
dott. ing. Alberto Guglia
15
LA SINDROME DI KWAY
Lasciarsi sopraffare
dal proprio lavoro o dal proprio ingegno,
dalle mire ristrette o immediate.
Dimenticare o trascurare la
visione generale degli interessi primari
della Collettività.
dott. ing. Alberto Guglia
16
LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
La deontologia traduce l’etica, nella teoria dei doveri, dal valore
morale di un’azione al valore effettivo che l’azione stessa ha di
promuovere il bene o la felicità.
Il filosofo inglese Jeremy Bentham (1748 – 1836) è colui che
tese a trasformare l’etica in una scienza esatta (aritmetica
morale) attraverso il calcolo delle conseguenze di ogni azione.
Egli definì la deontologia come un “sistema etico in cui prevale
l’idea di dovere su quelle di diritto o di utilità” essendo le regole
rivolte alla parte delle nostre azioni in cui il diritto lascia campo
alla libertà.
[deon – dovere; logoz discorso, studio]
dott. ing. Alberto Guglia
17
LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
È chiaro che tutto ciò deve tradursi in indicazioni, regole che
esprimano tali concetti.
Il primo esempio riconosciuto di norme deontologiche risale
al 4° sec a.C.: è il giuramento di Ipocrate che stabilisce la
competenza tecnica e l’adesione a comportamenti
moralmente elevati e peculiari della professione medica.
Ma perché non i 10 Comandamenti ? (1350 a.C. circa)
L’aggiornamento e la formazione permanente sono parti
rilevanti della deontologia.
La dignità professionale si basa anche sull’adeguamento
delle norme deontologiche in funzione dell’evoluzione del
mondo tecnico e scientifico.
dott. ing. Alberto Guglia
18
LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Costantemente la giurisprudenza ha lasciato agli Ordini
professionali ampia facoltà nel definire le regole deontologiche,
e la relativa valutazione degli atti lesivi della dignità
professionale, il che comporta anche libertà nel definire ed
applicare le relative sanzioni.
Ciò deriva dal potere autonomo che gli Ordini hanno per
prevenire e reprimere le azioni contrarie all’etica della
professione.
Il Codice Deontologico degli Ingegneri è stato aggiornato in
data 1° dicembre 2006 per uniformarlo ai dettami della C.E.
dott. ing. Alberto Guglia
19
LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
È doveroso fare presente che le prestazioni intellettuali si
basano su un rapporto di fiducia tra chi offre il proprio lavoro
e il committente.
Questo concetto non si limita al campo della libera
professione, ma per vari gradi è presente anche nelle aziende
in cui il rapporto di lavoro è di tipo subordinato.
dott. ing. Alberto Guglia
20
IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI
Premessa
1.1. La professione dell'Ingegnere deve essere esercitata nel
rispetto delle Leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico
interesse. L'ingegnere è personalmente responsabile della
propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi
della collettività.
1.2. Chiunque eserciti la professione di Ingegnere in Italia,
anche se cittadino di altro stato, è impegnato a rispettare e far
rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela
della dignità e del decoro della professione.
1.3. Le presenti norme si applicano per le prestazioni
professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.
dott. ing. Alberto Guglia
21
IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI
Il Codice Deontologico si sviluppa in più direttrici:
 I rapporti verso se stesso
 I rapporti con la struttura Ordine
 I rapporti con i colleghi
 I rapporti con la committenza
 I rapporti con la comunità e territorio
dott. ing. Alberto Guglia
22
VERSO SE STESSI
Nei confronti di se stesso
 Diligenza
 Compatibilità con il proprio stato giuridico in coerenza con i
doveri professionali
 Rifiuto di assumere incarichi quando non si ha la
conoscenza specifica o la potenzialità
 Sottoscrivere solamente quanto si è prodotto personalmente o in forma collegiale avendone definito
preventivamente i limiti
 Obbligatorietà dell’aggiornamento professionale
dott. ing. Alberto Guglia
23
VERSO L’ORDINE
Nei confronti dell’Ordine
L'appartenenza dell'Ingegnere all'Ordine professionale
comporta per l’iscritto il dovere di:
 collaborare con il Consiglio dell'Ordine: ogni Ingegnere ha
pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal
suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che
gli venissero richiesti.
 adeguarsi alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se
assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.
dott. ing. Alberto Guglia
24
VERSO L’ORDINE
Nei confronti dell’Ordine (segue)
 di osservare le indicazioni di comportamento sopra descritte e
di dare ragione, qualora richiamato, delle proprie azioni:
l’Ordine infatti deve tutelare sia il singolo, ma soprattutto
l’immagine della categoria.
La violazione di tali norme comporta una serie di sanzioni* che
vengono comminate dall’Ordine, ma che possono essere
perseguite parallelamente anche sul piano giudiziale.
[* Capo III del R.D. 23 ottobre 1925, n° 2537]
dott. ing. Alberto Guglia
25
VERSO I COLLEGHI
Nei confronti dei Colleghi
 I rapporti professionali con i colleghi devono essere improntati
alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una
comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori
in cui si articola la professione.
 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e
pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le
professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno
connessioni con la professione di Ingegnere.
 L'Ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi
di colleghi; se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.
dott. ing. Alberto Guglia
26
VERSO I COLLEGHI
Nei confronti dei Colleghi (segue)
 Dovendo subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà
accettarlo solo dopo che la Committenza abbia comunicato ai
primi incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre informare per
iscritto il o i professionisti a cui subentra, e in situazioni
controverse il Consiglio dell'Ordine, relazionando a
quest'ultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile la
sostituzione.
 Si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la
propria dignità per ottenere incarichi professionali come
l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o
fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto
professionale.
dott. ing. Alberto Guglia
27
VERSO LA COMMITTENZA
Nei confronti della committenza
 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve
essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.
 È tenuto al segreto professionale; non può quindi senza
esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia
venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni
professionali. Privacy
 Deve definire preventivamente e chiaramente con il
committente i contenuti e termini degli incarichi professionali
conferitigli, nel rispetto del presente codice.
dott. ing. Alberto Guglia
28
VERSO LA COMMITTENZA
Nei confronti della committenza (segue)
 È compensato per le proprie prestazioni professionali a
norme delle vigenti tariffe che costituiscono valori minimi
correlati alla garanzia di qualità della prestazione, la cui
osservanza è preciso dovere professionale, salvo per le sole
eccezioni previste dalla Legge *.
 Non può accettare compensi diretti o indiretti da terzi
oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a
questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto
autorizzazione alla riscossione.
(* La materia è stata aggiornata a fronte di quanto disposto
dal decreto del C.d.M. 1.07.2006 – decreto Bersani)
dott. ing. Alberto Guglia
29
VERSO LA COMMITTENZA
Nei confronti della committenza (segue)
 È inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso sia
interessato, in merito a materiali o procedimenti costruttivi
proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la
presenza di tali rapporti possono ingenerare sospetto di
parzialità professionale o violazione di norme di etica.
dott. ing. Alberto Guglia
30
VERSO LA COMUNITÀ E TERRITORIO
Nei confronti della comunità e territorio
 Le prestazioni professionali dell'Ingegnere saranno svolte
tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della
salvaguardia della salute fisica dell'uomo.
 L'Ingegnere e' tenuto ad una corretta partecipazione alla vita
della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli
ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
 Nella propria attività l'Ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue
funzioni, ad evitare che vengano arrecate alterazioni
all'ambiente nel quale opera, alterazioni che possano influire
negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei
beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
dott. ing. Alberto Guglia
31
VERSO LA COMUNITÀ E TERRITORIO
Nei confronti della comunità e territorio (segue)
 Nella propria attività l'Ingegnere deve mirare alla massima
valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle
fonti energetiche.
dott. ing. Alberto Guglia
32
1. LA LIBERA PROFESSIONE
2. LE TARIFFE PROFESSIONALI
3. I LAVORI PUBBLICI
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
33
LA LIBERA PROFESSIONE
PROFESSIONE  PROFESSIONE INTELLETTUALE
PROFESSIONISTA:
IL LIBERO PROFESSIONISTA
E IL PROFESSIONISTA DIPENDENTE
LIBERO PROFESSIONISTA:
COLUI CHE ESERCITA LA PROFESSIONE AI SENSI DEL CODICE
CIVILE
PROFESSIONISTA DIPENDENTE:
COLUI CHE ESERCITA IL SUO LAVORO IN DIPENDENZA DI UN
“DATORE DI LAVORO” IN ACCORDO AD UN CONTRATTO DI
CATEGORIA
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
34
LA LIBERA PROFESSIONE
Codice Civile
Libro Quinto: Del lavoro
Titolo III: Del lavoro autonomo
Capo I: Disposizioni generali
Art. 2222
Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
(1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una
disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
35
LA LIBERA PROFESSIONE
Art. 2224
Esecuzione dell'opera
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera
secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il
committente può fissare un congruo termine, entro il quale il
prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere
dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662).
Art. 2225
Corrispettivo
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal
giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente
necessario per ottenerlo (1657).
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
36
LA LIBERA PROFESSIONE
Art. 2226
Difformità e vizi dell'opera
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera
dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto
dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente
riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente
occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i
vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964) dalla scoperta.
L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna
(att. 201).
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono
regolati dall'art. 1668.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
37
LA LIBERA PROFESSIONE
Art. 2227
Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata
l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle
spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671).
Art. 2228
Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile
ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per
il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera compiuta
(1672).
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
38
LA LIBERA PROFESSIONE
Capo II: Delle professioni intellettuali
Art. 2229
Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali
è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la
tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono
demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato,
salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e
contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la
sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso
ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi
speciali.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
39
LA LIBERA PROFESSIONE
Art. 2230
Prestazione d'opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è
regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con
queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo
precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231
Mancanza d'iscrizione
Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato
all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è
iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034).
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il
diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un
compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
40
LA LIBERA PROFESSIONE
Art. 2232
Esecuzione dell'opera
Il prestatore d'opera deve (1176) eseguire personalmente l'incarico
assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e
responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è
consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto
della prestazione.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
41
LA LIBERA PROFESSIONE
Art. 2233
Compenso
Il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice,
sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio
dell'Ordine) a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e al decoro della professione (2956).
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per
interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai
beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio,
sotto pena di nullità (1418 e seguenti) e dei danni.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
42
LA LIBERA PROFESSIONE
Art. 2234
Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di
opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere,
secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235
Divieto di ritenzione
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se
non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti
secondo le leggi professionali (2961).
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
43
LA LIBERA PROFESSIONE
Art. 2236
Responsabilità del prestatore d'opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso
di dolo o di colpa grave (1176).
Art. 2237
Recesso
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera
le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal
caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per
l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia
derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da
evitare pregiudizio al cliente.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
44
LA LIBERA PROFESSIONE
Art. 2238
Rinvio
Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività
organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del
Titolo II (2082 e seguenti).
In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega
sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II, III e IV
del Capo I del Titolo II (2094 e seguenti).
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
45
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
AFFIDAMENTO INCARICO → DISCIPLINARE DI INCARICO
1.
Oggetto dell’incarico
2.
Specifica delle prestazioni svolte
3.
Tempi di espletamento incarico, tempi e modalità di
consegna
4.
Quantificazione dei compensi per prestazioni e delle spese
5.
Modalità di pagamento (acconti, saldo)
6.
Penali per ritardata consegna
7.
Clausole di recesso
8.
Altre condizioni particolari
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
46
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
ESERCIZIO PROFESSIONE
REQUISITI
STABILITI DAGLI ORDINAMENTI DI CATEGORIA
(ORDINI, COLLEGI, ECC.)
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
47
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
FORMA
1. INDIVIDUALE
2. ASSOCIATA
3. SOCIETARIA
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
48
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
ESERCIZIO PROFESSIONE
FORMA INDIVIDUALE
sotto la responsabilità e direzione del professionista
STUDIO TECNICO PROFESSIONALE
L’esercizio della libera professione
è disciplinata principalmente dal codice civile
(artt. 2229-2238) e dalla L. 1815 del 1939.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
49
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
FORMA ASSOCIATA
sotto la responsabilità e direzione di uno o più professionisti
STUDI ASSOCIATI DI LIBERI PROFESSIONISTI
L’esercizio in forma associata è disciplinato dalla L. 1815/1939
secondo cui i soggetti muniti di necessari titoli di abilitazione professionale
che intendono associarsi per l’esercizio della professione,
devono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con terzi,
la dizione studio tecnico, legale, commerciale, contabile,
amministrativo o tributario, seguito dal nome e cognome,
con i titoli professionali dei singoli associati (art. 1).
Si tratta di contratto associativo atipico che,
fino alla L. 266/1997 (la prima Legge Bersani),
ha costituito l’unico strumento per l’esercizio in forma aggregata
delle professioni intellettuali.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
50
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
FORMA SOCIETARIA
• SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI
• SOCIETA’ DI INGEGNERIA
• RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
51
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI
Sono società create da professionisti per esercitare congiuntamente (al
fine di ripartirsi i rischi, gli oneri e gli utili) un’attività professionale.
L’art. 2 della L. 1815/1939 ha a lungo vietato la costituzione, l’esercizio e
la direzione di società, istituti, uffici, agenzie o enti, che avessero lo
scopo di fornire ai propri consociati e a terzi prestazioni di assistenza o
consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa,
contabile e tributaria. Prima la giurisprudenza e poi diverse leggi speciali
avevano già previsto deroghe a tale divieto assoluto, divieto poi
espressamente abrogato dall’art. 24 della L. 266/1997 (nota come
"Legge Bersani").
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
52
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI segue
L'art. 90, comma 2 lett. a) del Codice Contratti Pubblici pone a carico delle
società professionali, alcuni vincoli per quanto riguarda i partecipanti, la
forma societaria e l’oggetto dell’attività:
— essere costituita da soli professionisti iscritti nei relativi albi professionali
(ingegneri, architetti, geometri, geologi, periti industriali etc.);
— essere costituite nella sola forma delle società di persone (società
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) e di cooperative;
— eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale.
I soci sono equiparati, ai fini previdenziali, ai professionisti che esercitano in
forma associata e ai corrispettivi delle società si applica il contributo
integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di
previdenza.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
53
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
SOCIETA’ DI INGEGNERIA
Le società di ingegneria rientrano (come le società di professionisti) nella
più ampia tipologia di società di engineering: si tratta di società di capitali
(società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni)
ovvero società cooperative che non siano in possesso dei requisiti previsti
per le cooperative di professionisti (quest'ultima possibilità è stata introdotta
dalla Legge Comunitaria 2004) il cui ambito di operatività coincide con
quello delle società di professionisti (studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o
studi di impatto ambientale). Come per le società di professionisti, la
disciplina è costituita (oltre a quanto previsto dal Codice Appalti e dal
Regolamento) dal codice civile.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
54
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Ulteriori elementi che accomunano le società di ingegneria a quelle di
professionisti sono:
— la necessità che l’incarico sia espletato da un soggetto iscritto all’apposito
albo;
— la presenza di un soggetto incaricato di integrare le diverse prestazioni
specialistiche.
La differenza con le società di professionisti consiste innanzi tutto nella
diversa forma societaria (si tratta di società di capitali o di cooperative), nella
possibilità che ad esse partecipino anche soci non professionisti in qualità di
soci meramente capitalisti.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
55
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
Costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d) - liberi professionisti,
e) – società di professionisti ed
f) – società di ingegneria,
ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto
compatibili.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
56
LE TARIFFE PROFESSIONALI
• L. 143/1949 e successivi aggiornamenti
• D.M. 4.4.2001 Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai
sensi dell’art. 17, comma 14-bis, L. 11.02.1994 n. 109, e successive modifiche
• Tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche Circ. Min. LL.PP. 1 dicembre
1969 n. 6679 successivi adeguamenti
• Onorari per i collaudi relativi all’edilizia residenziale pubblica
• Tariffa per i consulenti giudiziari ovvero D. Min. Giustizia 30.05.2002
Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e
traduttori per le disposizioni eseguite su disposizioni dell’autorità giudiziaria in
materia civile e penale
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
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57
LE TARIFFE PROFESSIONALI
Gli onorari per le opere progettate sono determinati
a percentuale in base alle classi e categorie descritte nell’elenco.
Classe
I
Cat.
Oggetto
Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative.
a)
Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze
tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi
per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
b)
Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari,
caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza, organismi costruttivi in
metallo.
c)
Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni
di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
d)
Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi,
edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed
architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e
piani regolatori parziali.
e)
Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi,
costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere
artistiche in metallo, in vetro, ecc.
f)
Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.
g)
Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.
dott.
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ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Gli onorari per le opere progettate sono determinati
a percentuale in base alle classi e categorie descritte nell’elenco.
II
Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi, necessari
allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del
macchinario e dei dispositivi industriali.
a)
Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e
simili
b)
Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti
siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e
ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentare, tintorie.
c)
Impianti dell'industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia
(esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la
sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.
dott.
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dott.
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ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Gli onorari per le opere progettate sono determinati
a percentuale in base alle classi e categorie descritte nell’elenco.
III
Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni
civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non
facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.
a)
Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e della forza motrice, per
l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi
industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere di rifiuto.
b)
Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto impianti di
riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.
c)
Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.
dott.
Alberto
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ing.ing.
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ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Gli onorari per le opere progettate sono determinati
a percentuale in base alle classi e categorie descritte nell’elenco.
IV
Impianti elettrici.
a)
Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.
b)
Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica.
c)
Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia,
radiotelegrafia e radiotelefonia.
dott.
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ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Gli onorari per le opere progettate sono determinati
a percentuale in base alle classi e categorie descritte nell’elenco.
V
Macchine isolate e loro parti.
VI
Ferrovie e strade.
a)
Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di
importanza da compensarsi a parte.
b)
Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie di montagna comunque con particolari difficoltà di studio,
escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti
teleferici e funicolari.
dott.
Alberto
Guglia
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ing.ing.
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62
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Gli onorari per le opere progettate sono determinati
a percentuale in base alle classi e categorie descritte nell’elenco.
VII
VIII
IX
Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere
portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe,
escluse le opere d'arte di importanza, da computarsi a parte.
a)
Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.
b)
Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per
forza e produzione di energia elettrica.
c)
Opere di navigazione interna e portuali.
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane.
Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.
a)
Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. strutture in legno o metallo dei
tipi ordinari.
b)
Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva
e richiedenti calcolazioni particolari.
c)
Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.
dott.
Alberto
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ing.ing.
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63
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Derogabilità dei minimi
Legge Bersani 4 agosto 2006, n. 248
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 Supplemento Ordinario n. 183
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
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Palusa
64
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel
settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello
di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di
assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei
propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento
alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire
compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
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Palusa
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ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli
e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,
nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di
trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato
dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare
da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo
restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve
essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a
più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno
o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilità.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
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Palusa
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ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni
reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale
con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale
a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di
giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di
gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad
evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove
motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la
determinazione dei compensi per attività professionali.
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal
seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati
ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi
professionali».
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
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Palusa
67
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che
contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con
l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali,
entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere
dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma
1 sono in ogni caso nulle.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
68
LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 - La nuova legge quadro in materia di lavori
pubblici (abrogata dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 004/17/CE e
2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
Legge Regionale 31/05/2002 n. 014 Disciplina organica dei Lavori Pubblici
Legge Regionale 25/05/2006 n. 9 Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi della Regione FVG derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità Europee
dott.
Alberto
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dott.
ing.ing.
Marina
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69
LAVORI PUBBLICI
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 004/17/CE e
2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
Capo IV - Progettazione e concorsi di progettazione
Sezione I - Progettazione interna ed esterna - livelli della progettazione
Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n.
109/1994)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di
supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale dei lavori pubblici sono espletate:
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
70
LAVORI PUBBLICI
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende
unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
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LAVORI PUBBLICI
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d),
e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto
compatibili;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria,
anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile.
(omissis)
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
72
LAVORI PUBBLICI
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di
attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui
al comma 1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in organico di
personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso
di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o
in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal
regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi
che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
73
LAVORI PUBBLICI
Art. 91. Procedure di affidamento (art. 17, legge n. 109/1994)
1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 90 di
importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui
alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei
settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al
comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e),
f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
74
LAVORI PUBBLICI
Art. 92. Corrispettivi e incentivi per la progettazione
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione
e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento
del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra
amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento
a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il
conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei
lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
75
LAVORI PUBBLICI
Art. 92. Corrispettivi e incentivi per la progettazione
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture,
determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che
possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90,
tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali
interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario
è nullo.
(il periodi secondo e terzo devono intendersi abrogati dall’articolo 2,
comma 1, lettera a), legge n. 248 del 2006 Legge Bersani)
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
76
LAVORI PUBBLICI
Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni
di lavori (art. 16, legge n. 109/1994)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei
vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal
documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
77
LAVORI PUBBLICI
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni
della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle
eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e
all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della
sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare
in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per
l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto
preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
78
LAVORI PUBBLICI
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.
Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto
ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale
descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni
architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli
per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini
preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche
dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un
disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici
previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
79
LAVORI PUBBLICI
Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi,
sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme
delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari
costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo,
dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
80
LAVORI PUBBLICI
Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di
verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di
rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete
dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì
corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
81
LAVORI PUBBLICI
Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti
(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)
1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione
esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione
rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto
esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta
la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
82
LAVORI PUBBLICI
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove
spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante
deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e),
resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un
massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati,
con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di
cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale
non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite
di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla
soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata
presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
dott.
Alberto
Guglia
dott.
ing.ing.
Marina
Palusa
83
L’EUROPA
L’unificazione europea ha introdotto numerose questioni sulla
reciprocità della valenza del titolo professionale per chi vuole
operare in uno stato diverso da quello d’origine.
Molto c’è ancora da fare per raggiungere un riconoscimento
automatico della formazione acquisita nei diversi stati.
Anche le normative relative ai materiali o alle procedure non
sono mutuamente riconosciute: ad esempio, la Slovenia
impone il riconoscimento di proprie norme più restrittive; nel
campo navale nonostante l’istituzione dell’IACS, non tutte le
Società di Classificazione sono aderenti a tale associazione
pur avendo regolamenti molto simili.
dott. ing. Alberto Guglia
84
L’EUROPA
Le altre organizzazioni europee in merito all’etica:
FEANI (Fédération Européenne des Associations nationales d’
Ingégnieurs)
NSPE (National Society of Professional Engineers – USA)
ASCE (American Society of Civil Engineers)
ENGINEERING COUNCIL (Inghilterra)
THE INSTITUTION OF ENGINEERS OF IRELAND (Irlanda)
dott. ing. Alberto Guglia
85
L’EUROPA
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 21 dicembre 1988.
Stralcio delle disposizioni europee - Finalità
• l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone
e dei servizi
• la facoltà di esercitare una professione, a titolo indipendente o
dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale gli
stessi hanno acquisito le loro qualifiche professionali;
è opportuno istituire anche un altro metodo di riconoscimento di
detti diplomi per la formazione post-secondaria, e l'istituzione di
un sistema di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
(durata minima di tre anni)
dott. ing. Alberto Guglia
86
L’EUROPA
Gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire detto livello
allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro
territorio.
Ogni Stato è pertanto tenuto a prendere in considerazione le
qualifiche acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare
se esse corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni
nazionali.
È quindi opportuno disciplinarne le modalità ed è opportuno
definire in particolare la nozione di attività professionale
regolamentata
dott. ing. Alberto Guglia
87
L’EUROPA
È necessario determinare le caratteristiche dell'esperienza
professionale o del tirocinio di adattamento o prova attitudinale
che lo Stato membro ospitante può esigere dall'interessato,
specialmente per alcune professioni, oltre al diploma di
istruzione superiore, qualora le qualifiche di quest'ultimo non
corrispondano a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali o
giustificato dai differenti ordinamenti giuridici.
Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione
superiore non è destinato né a modificare le norme
professionali, comprese quelle deontologiche, di uno Stato
membro né a sottrarre i migranti all'applicazione di tali norme; il
migrante si conformi alle norme professionali dello Stato
membro ospitante.
dott. ing. Alberto Guglia
88
L’EUROPA (indagine conoscitiva del dic. 2005 - Lubiana)
4.01: Le tariffe professionali sono regolate per legge o sono libere?
4.02: Le tariffe sono dei prezzi bloccati per tutti i servizi?
5.01: Pubblicità e marketing sono proibite per gli ingegneri liberi professionisti?
5.02: Ci sono norme speciali per pubblicità e marketing?
6.01: Ci sono restrizioni per collaborazioni tra professionisti?
7.01: Il vostro Ordine professionale dispone di un codice deontologico?
7.02: Il codice deontologico è stabilito per legge?
dott. ing. Alberto Guglia
89
LA FORMAZIONE CONTINUA
È un obbligo etico già formalizzato in alcuni paesi (ad esempio
Irlanda e Inghilterra) e dovrà essere formalizzato anche per gli
ingegneri italiani, così come previsto dal codice deontologico.
Tale obbligo è già in atto per la professione medica e per altre
professioni quali commercialisti e periti industriali.
Pertanto è estremamente importante promuovere e monitorare
il processo di formazione continua individuale: gli Ordini
provinciali si stanno muovendo in questa direzione e questa è
una delle strade perseguite dall’Ordine di Trieste.
dott. ing. Alberto Guglia
90
LA FORMAZIONE CONTINUA
Un primo lineamento e quello di prevedere un numero di corsi
suddivisi per settore e ad ogni corso assegnare un numero di
crediti.
L’ingegnere dovrà dimostrare di aver partecipato a corsi di
formazione o ad altre attività quali pubblicazioni, docenze,
collaborazioni scientifiche o altro e aver accumulato nell’anno
(o nel triennio) un numero di crediti pari o superiore al minimo
previsto.
Il percorso è lungo, ma si deve partire e fare in fretta.
dott. ing. Alberto Guglia
91
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
LA PAROLA A VOI
PER LE DOMANDE
dott. ing. Alberto Guglia
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esercizio della professione - Università degli Studi di Trieste