Anno 0
n. 1
Mese Giugno 2012
Coordinamento Femminile
Sanità – Roma
PERIODICO INFORMAZIONE
BIMESTRALE
INFORMARE
AL FEMMINILE
Non daremo niente per scontato, ma, in maniera semplice,
cercheremo di informarVi.
Il Coordinamento Femminile CISL Sanità Roma
Perché un Coordinamento Femminile?
Il Coordinamento Femminile CISL Sanità Roma nasce dall’esigenza di rafforzare la tutela dei diritti
delle donne nel mondo del lavoro in ambito sanitario.
Dove siamo?
Il Coordinamento Femminile è presente in tutte le Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere
di Roma e Provincia.
Attività
Si occupa delle politiche di conciliazione e delle pari opportunità.
Favorisce la formazione e l’informazione delle donne su argomenti inerenti l’attività lavorativa e si
allarga ad esplorare tutta la sfera femminile garantendo, in questo modo, la tutela delle donne.
Quali obiettivi?
Creare una rete di comunicazione fra donne a sostegno delle donne.
Come contattarci e come partecipare alle nostre iniziative
- Consultare il sito della CISL FP Roma/Sanità – www.fproma.cisl.it
- Contatti: Marisa Bloise Coordinatrice Femminile CISL Fp Roma
e.mail: [email protected] – tel. 3206192839
Marisa Bloise
Patrizia Proietti
Norma Carapellotti
Vanessa Tagliaferri
Eleonora Bittoni
Elisa Susini
Debora Gislao
Valentina Cuomo
Buracchini Luisa
Stefania Perrocchi
Sabrina Pierini
Andreina Petruccioli
Cinzia Vanzo
Simona Rinaudo
Lorena Usai
Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/A
Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/B
Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/C
Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/D
Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/E
Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/G
Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/H
Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. Sant’Andrea
Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. San Camillo Forlanini
Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. San Filippo Neri
Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. San Giovanni Addolorata
Coordinatrice Femminile CISL Sanità Policlinico Umberto I°
Coordinatrice Femminile CISL Sanità ARES 118
Coordinatrice Femminile CISL Sanità Privata (ADM)
Coordinatrice Femminile CISL Sanità Policlinico A. Gemelli
A partire da questo mese, saranno distribuiti, a mesi alterni, in tutte le aziende sanitarie locali ed
aziende ospedaliere del circuito sanità di roma e provincia, dei mini opuscoli informativi.
MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI
“Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e
della paternità” approvato con il D. Lgs 151/2001 coordina in un unico provvedimento non solo
tutte le norme nuove e vecchie relative alla tutela della maternità, ma anche tutte le disposizioni
relative al lavoro notturno, agli oneri contributivi e previdenziali. Un’importante novità, rispetto al
T.U., è stata introdotta dal D. Lgs 119/2011, che ha modificato l’art. 33 del T.U., prevedendo un
prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo
massimo di tre anni – comprensivo dei periodi di astensione facoltativa per congedo parentale – in
favore della madre o, in alternativa del padre di minore con disabilità grave fino al compimento
dell’ottavo anno di vita del bambino.
La legislazione vigente stabilisce che:
a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in
alternativa al congedo di maternità;
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della
lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i
dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati
datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
Divieto di licenziamento:La lavoratrice madre non può essere licenziata dall’inizio della
gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino. E’ obbligatorio tuttavia, per le donne
comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato. Le dimissioni
presentate durante il primo anno di vita del bambino devono essere convalidate presso la Direzione
Provinciale del lavoro. (Sono escluse da tale norma le colf. Il divieto, inoltre non si applica nei casi
di licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, di ultimazione della
prestazione a cui era addetta la lavoratrice e di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del
termine).
Controlli pre-natali: Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di
esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi
debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.Per la fruizione dei permessi le lavoratrici
presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa
documentazione giustificativa, attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Congedo Maternità/Paternità (Astensione Obbligatoria)
La maternità obbligatoria spetta per un massimo di 5 mesi da
usufruire:
Retribuzione
•
•
2 mesi prima e 3 dopo il parto
oppure 1 mese prima e 4 dopo il parto a condizione
che il medico specialista del SSN attesti che non ci
siano rischi alla gestante e al nascituro
Madre
Indennità economica
all’80% della retribuzione
Parto Prematuro: i giorni non goduti di astensione
obbligatoria prima del parto si aggiungono al periodo postpartum
Padre
Adozione: diritto all’astensione obbligatoria nei primi 3 mesi
successivi all’entrata in famiglia del bambino di età non
superiore a 6 anni
3 mesi dopo il parto o per la parte residua che sarebbe spettata
alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della
madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre
Copertura previdenziale
100%
Congedo Parentale (Astensione Facoltativa)
Genitore
•
•
•
•
•
•
Normativa
6 mesi continuativi o frazionati dopo l’astensione obbligatoria
Madre
fino a 8 anni di vita del bambino
6 mesi continuativi o frazionati elevabili a 7 nel caso in cui
abbia effettuato 3 mesi di astensione dal lavoro, fino a 8 anni di
Padre
vita del bambino
Il diritto all’astensione spetta a ciascun genitore;
Il congedo può essere fruito contemporaneamente dai genitori e il padre può goderne
durante l’astensione obbligatoria della madre;
Il limite massimo di durata del congedo in caso di un unico genitore e di 10 mesi;
Il limite massimo del congedo in caso di utilizzo da parte di ambedue genitori è di 10
mesi elevabili a 11 mesi;
Possibilità di recuperare i periodi di congedo non utilizzati sino al compimento degli 8
anni di vita del bambino;
I genitori adottivi o affidatari hanno diritto di assentarsi nei primi 3 anni dall’ingresso
nella famiglia del minore di età compresa tra i 6 e i 12 anni.
Trattamento Economico
Indennità economica pari al
30% della retribuzione fino
al 3° anno di vita del
bambino e per un periodo
complessivo di 6 mesi
Per i periodo successivi e
fino agli 8 anni di vita del
bambino spetta l’indennità
del 30% della retribuzione
SOLO se il reddito del
singolo genitore interessato
all’astensione, sia inferiore a
2,5 volte il trattamento
minimo di pensione ( per il
2006 pari a € 11.117,08)
Copertura previdenziale:
•
•
Fino al 3° anno di
vista del bambino è
del 100%;
Fra i 3-8 anni la
copertura è ridotta
Malattia del Bambino
Genitore
Madre/Padre
Normativa
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad assentarsi
dal lavoro per malattia del bambino:
•
•
Trattamento economico
Retribuzione: nessuna
Copertura previdenziale:
Fino ai 3 anni di vita: senza limiti temporali;
Da 3-8 anni di vita: 5 giorni lavorativi per ciascun
genitore
•
•
Fino ai 3 anni
100%;
Da 3-8 anni la
copertura è ridotta
Riposi Giornalieri per Allattamento
Genitore
Normativa
Durante il 1° anno di vita del bambino spettano:
•
Madre
•
2 ore di riposo giornaliero ( un’ora se l’orario di lavoro
è inferiore alle 6 ore);
In caso di parto plurimo le ore si raddoppiano
•
La madre lavoratrice non ne usufruisce
- Novità:
al padre lavoratore anche se la mamma è casalinga
Padre
•
•
•
La madre lavoratrice, ma non con qualifica di
lavoratrice dipendente
Padre affidatario esclusivo dei figli
In caso di parto plurimo il padre può utilizzare le ore
aggiuntive
Trattamento economico
Retribuzione: 100%
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
Trattamento economico:
•
•
•
Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di
gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica
l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di
riposo giornaliero retribuito;
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in
situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno
diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese;
Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in
situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno
diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche
in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista
convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia
continuativa ed esclusiva
Retribuzione: 100%
Copertura previdenziale:
Per i 3 giorni mensili spetta
la contribuzione figurativa
Per i restanti casi è ridotta
Riferimenti normativi: Legge 53/2000 - Decreto Legislativo n. 151 del 26/3/01 -
Novità: Decreto Legislativo n. 119/2011: dal 1° aprile 2012 la richiesta d’interdizione per gravidanza a rischio per gravi
complicanze o preesistenti forme morbose che si presume possono essere aggravate dallo stato di gravidanza debbono essere
presentate alla ASL di appartenenza fino a nuove modalità che saranno definite con Accardo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
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