Ministero della Giustizia
Corte d’Appello di Roma
Formazione intervento in materia di “Gestione delle spese
di giustizia”: dal foglio delle notizie alle ipotesi
particolari
A cura di Maria Maddalena e Renata Pennucci
Il testo unico: principi generali
T.U. Spese
Le Finalita’ del Testo Unico:
 Riordino normativo
 Armonizzazione della materia
 Semplificazione delle procedure ed organizzativa
 Semplificazione del linguaggio
Informatizzazione
Disposizioni normative
 T.U. sulle spese di giustizia;
 D.m. 28.05.2003 istitutivo dei registri ex art. 161 T.u. spese di
giustizia;
 Circolare ministeriale n. 9 del 26.06.2003 relativa alla tenuta
dei registri obbligatori istituiti ex art.161;
Foglio delle notizie ex art. 280 T.U.
innovazioni del Testo Unico
 Organizzazione del lavoro, avendo presente la rappresentazione
del processo di accertamento e di recupero delle spese di giustizia;
Unificazione della spesa , in quanto pur prevedendo distinti registri
(spese anticipate dall’erario e spese prenotate a debito) sul foglio
notizie vengono iscritte entrambe le tipologie di spesa;
 Coerenza economico - organizzativa per una amministrazione
chiamata a disporre, gestire e controllare la spesa;
segue:
innovazioni del Testo Unico
Riconsiderazione di moduli e processi operativi pur con i vincoli
normativi che determinano contenuto e tempi di operatività non si
può prescindere dal considerare la spesa pubblica in un rapporto
inscindibile tra “ budget” e controllo della spesa nel limite;
 Monitoraggio della spesa ;
 Consentire, alla fine del procedimento, il recupero dei crediti
maturati dall’amministrazione.
segue:
innovazioni del Testo Unico
 Controllabilità della spesa, infatti, l’idea che la spesa di giustizia sia
incontrollabile e legata esclusivamente ad eventi causali viene soppiantata
dall’idea che, come tutto ciò che ha un costo, anche le spese di giustizia debbono
rispondere a criteri di economicità , efficacia ed efficienza;
Il primo passo verso l’economicità è la semplificazione ed uniformità
del processo del lavoro del personale delle cancellerie in materia di
annotazione delle spese ripetibili e non.
I registri
dal cartaceo
all’informatizzazione
Sistemi
Informativi
Amministrazione
Dec. Interministeriale 28.5.2003:
Registri di cui all’art. 161 T.U. – in vigore dal 1° luglio 2003
 L’istituzione dei registri è l’esempio della semplificazione delle
Procedure “imposta” dal T.U.: tre soli registri per tutte le attività
relative alla gestione della spesa ;
 I registri sono individuati sulla base delle funzioni da annotare;
 Tassativamente individuati gli Uffici presso cui devono essere
tenuti i registri in base all’attività di annotazione (art. 162 T.U.);
 Annotazioni del Registro (Secondo le Avvertenze e le Istruzioni)
@ Informatizzazione delle procedure
Segue:
Precedenti:
 Spese anticipate (mod. 12)
 Campione civile (mod. 20)
 Campione fallimentare
 Campione penale (mod. 29)
 Tavola alfabetica (mod. 18)
 Registro dei ruoli
Eventuali registri di comodo
i registri
Attuali:
 Pagamento da parte
dell’erario –Mod. 1A/SG
(registro delle spese pagate)
 Prenotazione a debito Mod. 2A/SG (registro delle
spese prenotate)
Riscossione - Mod.
3A/SG (registro dei crediti e
delle successive vicende
Registro delle Spese Pagate dall’erario
Modelli (1/A/SG e 1/B/SG)
Uffici: giudicanti e requirenti tutti compreso gli
uffici di sorveglianza ma con esclusione della Corte di
Cassazione;
 Ufficio N.E.P..
 I registri devono essere “tenuti” nel rispetto delle Avvertenze e
le Istruzioni (allegate al registro)
Registro delle Spese Prenotate a Debito
Modelli (2/A/SG e 2/B/SG)
Uffici: giudicanti e requirenti tutti compresa la
Corte di Cassazione;
 Ufficio N.E.P..
 I registri devono essere “tenuti” nel rispetto delle Avvertenze e le
Istruzioni (allegate al registro)
Registro dei Crediti da Recuperare e
delle Vicende Successive del Credito
Modelli (3/A/SG)
 Uffici: giudicanti tutti con esclusione della Corte di Cassazione;
Uffici penitenziari;
I registri devono essere “tenuti” nel rispetto delle Avvertenze e le
Istruzioni (allegate al registro)
La circolare n. 9 del 2003
Principi generali
La Circolare Ministeriale n. 9/03 del
26.6.2003 - Istituzione dei Registri previsti dall’art. 161 T.U.
Finalità: Agevolare l’attivita’ degli
Uffici durante la Fase Transitoria in attesa del
“nuovo” regime “unico” che sarà attuato con la
completa informatizzazione degli uffici (progetto
S.I.A.M.).
Circolare n. 9\03: principi per la tenuta del Foglio Notizie
 Redazione (e Chiusura) in ogni fase e grado del processo (
consigliabile formare apposito sottofascicolo);
 Annotazione dell’imposta di registro (se ricorrono i presupposti
della prenotazione a debito);
 Individuazione (dirigente: deve) di uno o più responsabili della tenuta
del foglio (fase dell’annotazione);
Individuazione (dirigente: deve) di uno o più responsabili della
chiusura del foglio (fase della sottoscrizione);
il dirigente
Vista la
circolare;
Ritenuto che;
dispone
Segue:
Circolare n. 9\03: principi per la tenuta del Foglio Notizie
Individuazione di uno o più responsabili della tenuta e della
chiusura del foglio (fase dell’annotazione e della sottoscrizione) per le spese
sostenute dagli uffici N.E.P. (in caso di ammissione al patrocinio o quando è
parte una P.A., al momento del deposito dell’atto notificato e per le sole spese
ripetibili);
 La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità (in caso di
mancato recupero la responsabilità ricade su colui che aveva l’obbligo di
annotare la spesa e non su che ha il compito di recuperare).
Il foglio delle notizie
☆☆☆ principi generali ☆☆☆
‫ ح ثع ح‬Le spese ‫ح ثع ح‬
Il Foglio delle Notizie (Art. 280 T.U.)
In attesa del completamento del processo di Informatizzazione:
 Unifica le voci di spesa maturate nel corso del procedimento;
 Strumento per il recupero delle spese del procedimento;
Strumento per il controllo della spesa;
Strumento per la presa in carico della spesa nel Registro dei Crediti
da recuperare
Spese da Annotare nel Foglio Notizie
Quelle iscritte nel registro
Quelle iscritte nel registro
delle spese pagate dall’erario
delle spese prenotate a
solo se ripetibili (art. 280 co. 2 T.U.)
debito tutte (art. 280 co. 2 T.U.)
Spesa e servizio
Spesa: costo per un servizio;
Servizio: espressione di una funzione di rilevanza
pubblica.
Spesa e servizio = Costo del procedimento
Spesa e processo penale
 la regola generale è sancita nell’art. 4: “ le spese del
processo penale sono anticipate dall’erario……”
 eccezioni: a)le spese relative agli atti chiesti dalle parti
private (es. perizia di parte) salvo l’ipotesi in cui la parte è
ammessa al patrocinio;
b) la pubblicazione della sentenza di condanna, ai sensi dell’art.694
primo comma c.p.p..
Spese ripetibile e non
 Ripetibile lo Stato recupera il costo del servizio prestato o
meglio pone in essere le procedure per recuperare quanto
anticipato;
 Non ripetibile lo Stato sopporta il costo del servizio e
non attua alcuna procedura per recuperare quanto anticipato.
 La non ripetibilità è prevista dalla legge.
Spese ripetibili
 Notifiche: spedizione, diritti;
 Trasferta degli ufficiali giudiziari (Art. 44 T.U. spetta
come trasferta il trattamento di missione quando assiste il Magistrato
e in aggiunta un indennità pari a 0,52 per ogni ora o frazione di ora
quale riconoscimento per il tempo impiegato per la redazioni degli
atti);
 Processo: trasferte per il compimento di atti che si svolgono
fuori sede;
Testimonianza: spese e trasferta;
 Custodi: indennità di custodia;
Segue:
Spese ripetibili
 Ausiliari del giudice: spese e trasferta, onorario e quelle per il
compimento di atti specifici (es. analisi tossicologica);
 Provvedimento magistrato: importo pagato per la pubblicazione;
 Demolizione di opere e ripristino dei luoghi: ciò che è stato
anticipato per demolire l’opera o per ripristinare la situazione precedente;
 Detenuti: mantenimento in carcere;
 Spese straordinarie.
Spese straordinarie
 Sono quelle non esplicitamente previste nel testo unico e
ritenute indispensabili dal magistrato;
 Pagamento: il magistrato applicherà, se compatibili, gli
articoli 61, 62 e 63 e l'articolo 277 e per la liquidazione utilizzerà i
prezzari analoghi;
 Il titolo di pagamento è costituito dal decreto.
Spese non ripetibili
 Magistrati onorari, giudici popolari, esperti: quanto pagato come
indennità (art. 41 T.U.);
 Magistrati ordinari: trasferte pagate quando il dibattimento si svolge in
luogo diverso da quello di normale convocazione della Corte (art. 42 T.U.);
 Rogatorie all’estero: costi per attuare la procedura;
 Estradizione da e per l’estero: quanto necessario per estradare il
soggetto.
Per la liquidazione delle spese di cui all’art. 41 e 42 del T.U. si
applicano le disposizioni previste per il trattamento di missione dei
dipendenti statali
Conclusioni
il progetto S.I.A.M.M.
Conclusioni:
Il foglio delle notizie è uno strumento contabile rilevante .
In questa ottica l’approccio lavorativo non può essere di semplice
adempimento ma alla sua compilazione deve darsi un valore
aggiunto, cioè: fase di un procedimento per obiettivi.
Obiettivo: controllo e monitoraggio della spesa.
Segue:
conclusioni
Interazione tra i Registri
Interazione tra gli uffici
controllo – monitoraggio
S.I.A.M.M.
Progetto S.I.A.M.M.
Il progetto SIAMM, informatizzando il processo operativo, permetterà:

l’acquisizione di flussi informativi che consentiranno una diminuzione del debito
Erariale;
 il monitoraggio della spesa sostenuta dal sistema giustizia per perizie,
consulenze, per la magistratura onoraria, per le spese straordinarie, per i costi
sostenuti in materia di custodia dei beni in sequestro affidati ai terzi;
La lettura, in termini statistici, delle informazioni sulla spesa di giustizia,
permetterà di meglio comprendere i fenomeni per correggerli secondo logiche di
gestione (in quest’ottica pare che vada l’intendo espresso con la circolare n. 1303/DS della Direzione
Generale di Statistica).
Ordine e decreto di pagamento
 decreto 
Spese €
1000,00;
onorari €
3000,00;
Oltre accessori
e c.a.p. 2%
Manda alla segreteria
per gli adempimenti di
competenza
Il P.M.
Tizio e caio
 Ordine 
Vista la
certificazione
che precede
liquida la somma
complessiva di €
6500,00
Il cancelliere C2
Tizio e caio
Ordine e decreto di pagamento
 Ordine (cancelliere) e decreto (magistrato): modello di pagamento
che costituiscono lo strumento per portare a conoscenza dell’ufficio
pagatore l’ammontare della spesa;
 All’ordine o al decreto di pagamento, sono collegati
adempimenti successivi, anche di natura fiscale, di competenza del
funzionario addetto al servizio (art. 177 T.U.).
Segue:
Ordine di pagamento e decreto
 Ordine è emesso dal funzionario addetto all’Ufficio in tutti
quei casi in cui la legge non demanda espressamente al magistrato
la quantificazione della spesa, quindi, in tutti i casi in cui non
presenta alcun elemento di discrezionalità;
 Novità del T.U.: è “funzionario-addetto” anche quello
dell’Ufficio N.E.P. che è competente ai sensi dell’art.167 per la
liquidazione mensile delle indennità di trasferta per le notificazioni
pagate dall’erario agli ufficiali giudiziari;
ordine - decreto
Segue:
Ordine di pagamento e decreto
decreto di pagamento: emesso dal magistrato per ausiliari
o custodi; per la demolizione e riduzione in pristino e in tutti i
casi in cui è necessario effettuare delle valutazioni e deve
essere motivato (valutazione/discrezionalità = motivazione)
 Il provvedimento deve essere comunicato: al
beneficiario, all’imputato e al P.M..
decreto
 Perché il titolo sia esecutivo, nel processo penale (no
provvisoria esecuzione) devono decorrere i termini per presentare
opposizione (venti giorni dalla comunicazione);
 Eccezione all’obbligo di comunicazione è il segreto
istruttorio (es. intercettazioni)
Segue:
Ordine di pagamento e decreto Responsabilità
 Magistrati e funzionari sono responsabili delle liquidazioni e
dei pagamenti da loro ordinati;
Magistrato - cancelliere
 Responsabilità che ha come conseguenza il risarcimento del
danno subito dall’erario a causa di errori e irregolarità (art. 172).
La chiusura del foglio notizie
Settore penale
Appello
Chiusura del foglio notizie - Settore penale
Provvedimento Irrevocabile e titolo per il Recupero
invio all’ufficio riscossione:
a) del foglio notizie;
b) del sottofascicolo delle spese e del provvedimento
Chiusura del foglio notizie
Appello
- Settore penale -
dell’unico imputato o di tutti gli imputati
A
invio al giudice del gravame del fascicolo contenente il foglio
notizie, che sara’ chiuso definitivamente
Chiusura - Settore penale- Appello
Appello di alcuni imputati
Per gli imputati non appellanti procede l’ufficio riscossione di
primo grado, che tratterrà copia della documentazione relativa al foglio
notizie, sul quale sarà evidenziato per quali imputati sta procedendo.
Il fascicolo con il foglio notizie in originale verrà inviato al giudice del
gravame che procederà al recupero per gli imputati appellanti.
La chiusura del foglio notizie
Settore
civile
Chiusura del foglio notizie - Settore civile
Provvedimento Irrevocabile e titolo per il Recupero
invio all’ufficio riscossione:
a) del foglio notizie;
b) del sottofascicolo delle spese e del provvedimento
Chiusura del foglio notizie - Settore civile impugnazione
se appello, chiusura del foglio
notizie ed invio del fascicolo al
giudice del gravame
se ricorso per cassazione,
attendere la restituzione del
fascicolo dalla corte (art. 208 t.u.)
Chiusura del foglio notizie - Settore civile –
P.A. parte nel processo - (art. 158 t.u.)
 ufficio giudiziario, al termine della fase processuale di
propria competenza, senza attendere il passaggio in giudicato
della sentenza, trasmettera’ copia del foglio notizie alla P.A.
interessata che procederà al recupero
Chiusura del foglio notizie - Settore civile –
procedura fallimentare - (art. 146 t.u.)
 Spese della procedura, annotate nel foglio notizie, gravano sul
fallimento e vengono recuperate dalla massa attiva e non nei confronti
del fallito persona fisica.
 se la procedura si chiude per mancanza di attivo, si procede alla chiusura
del foglio notizie ed all’archiviazione del fascicolo senza alcuna iscrizione nel
registro dei crediti.
La chiusura del foglio notizie
Settore civile e penale
il patrocinio
Chiusura del foglio notizie - Settore civile e penale –
patrocinio
 1° luglio 2002 abrogato l’istituto del gratuito patrocinio, per
cui istituto unico:“patrocinio a spese dello stato” per processo
penale; civile, fallimentare, amministrativo e contabile .
 Il gratuito patrocinio prevedeva: apposita commissione
presso ogni ufficio giudiziario e l’operatività gratuita del difensore.
 Prima innovazione, solo per processo penale L. 217/90
(patrocinio dei non abbienti) il soggetto, con un reddito inferiore a, poteva
scegliersi il difensore;
dal gratuito al
patrocinio
segue
- Settore
civile e penale –patrocinio
 Ora ammissione da parte del giudice/Consiglio dell’Ordine e il
difensore viene regolarmente pagato allo Stato per l’attività prestata.
 il T.u. ha : Uniformato l’istituto; ha raccordato le voci di
spesa; esteso l’istituto al processo contabile e tributario, semplificato
la procedura.
 I requisiti: Reddito non superiore a (dato variabile: attualmente €
10.000 circa); istanza in carta libera.
 Scopo: garantire la difesa del cittadino non abbiente
 Ambito: ogni grado e fase del processo ed eventuali procedure
derivate, accidentali e connesse.
segue
- Settore
civile e penale –patrocinio
Beneficiario 
※ (materia penale): cittadino italiano ; cittadino comunitario;
straniero; apolide.
※ (materia civile): cittadino italiano;straniero in regola ; apolide; enti
e associazioni senza fine di lucro:
 Limiti 
 (materia penale): reati connessi con l’evasione fiscale; nomina del
2° difensore di fiducia (escluso eventuali atti a distanza – art. 100 t.u.)
 (materia civile): istanza motivata in fatto e in diritto; non manifesta
infondatezza; devono essere indicate le prove
segue
- Settore
civile e penale – patrocinio
 giudice competente 
※ (materia penale): magistrato innanzi al quale pende il processo che
deve decidere entro 10 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza.
※ (materia civile):consiglio dell’ordine che deve decidere entro 10
giorni dalla presentazione dell’istanza.
 impugnazione 
※ (materia penale): ricorso entro 20 giorni al presidente del tribunale
o della corte.
※ (materia civile): magistrato competente per il giudizio
segue
- Settore
civile e penale –patrocinio
 obblighi della cancelleria 
※ (materia penale e civile): comunicare l’istanza di ammissione in copia
all’ufficio finanziario al fine di consentire gli accertamenti fiscali.
 Effetti 
※ (materia penale e civile) ammissione: prenotazione a debito delle
spese di giustizia e anticipate dallo stato onorari (consulenti, difensore
ecc.) ed indennita’ (trasferta ecc).
※ (materia penale e civile) revoca: recupero di tutte le spese sostenute
dallo stato.
In materia civile recupero anche:sentenza di condanna della parte
non beneficiaria; beneficiario ricava un sestuplo delle spese;
transazione; estinzione e cancellazione del processo.
patrocinio - nomina difensore per gli stranieri e
codice fiscale (art. 79 t.u.)
 Problema: art. 79 t.u che prevedeva obbligo di allegare il
codice fiscale alla domanda quale condizione, per tutti, per essere
ammessi al patrocinio.
 fatto: sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dal
tribunale di Roma, perché depositata istanza di ammissione al
patrocinio e nomina difensore senza codice fiscale per un cittadino
straniero non in regola con il permesso di soggiorno;
segue:
patrocinio e nomina difensore per gli stranieri
   Decisione: la corte costituzionale, con ordinanza n. 144 del 14
maggio 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 79 del
d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, nella parte in cui prevede l’obbligo del
codice fiscale quale conditio sine qua non per l’ammissione al
patrocinio dando prevalenza al diritto di difesa rispetto all’aspetto
formale del codice fiscale.
 conclusione: per avere diritto alla nomina del difensore è quindi
sufficiente indicare le proprie generalità e il domicilio all’estero.
abc12t999c21c
La chiusura del foglio notizie
Corte di cassazione;
Eredità giacenti;
Ipotesi particolari
Recupero spese: procedimento davanti alla corte di
cassazione
 contributo unificato:se non pagato o pagato parziale,
procede al recupero l’Ufficio che ha emesso il provvedimento
impugnato;
 Redigere foglio delle notizie;
 trasmettere tutti i dati concernenti gli importi da recuperare
ed i debitori all’Ufficio procedente;
Chiusura del foglio notizie - Settore civile –
eredità giacente - (art. 148 t.u.)
Spese della procedura, annotate nel foglio notizie, gravano sull’eredità e
vengono recuperate dalla massa attiva;
Sono poste dal magistrato : a carico dell’erede, solo in caso di accettazione
successiva;
a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che
intervenga accettazione.
se la procedura si chiude per mancanza di attivo e senza accetazione, si
procede alla chiusura del foglio notizie ed all’archiviazione del fascicolo senza
alcuna iscrizione nel registro dei crediti.
Erede sempre: lo Stato
Chiusura del foglio notizie - Settore civile –
interdizione richiesta dal p.m. - (art. 145 t.u.)
Spese della procedura, annotate nel foglio notizie, gravano sui beni
dell’interdicendo e vengono recuperate richiedendole al tutore solo se il
patrimonio è attivo.
 se la procedura si chiude per mancanza di attivo, si procede alla chiusura
del foglio notizie ed all’archiviazione del fascicolo senza alcuna iscrizione nel
registro dei crediti.
beni sequestrati e confiscati
Settore penale – vendita beni sequestrati e confiscati - (art.
155 156 t.u.)
 Il provvedimento di restituzione del bene deve essere notificato
anzi comunicato anche al custode.
 Non costituisce condizione necessaria per la restituzione, il
pagamento del compenso al custode, in quanto si tratta di una spesa
anticipata dall’erario che viene recuperata solo in caso di condanna
dell’imputato.
 decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che il bene
venga ritirato, il bene stesso viene venduto (art. 151 t.u. e successive modifiche).
segue –
vendita beni sequestrati e confiscati (art. 155 156 t.u.)
   scopo   
  Consentire, in tempi rapidi, la vendita evitando l’ulteriore
deterioramento del bene (cfr. legge 168/2005 art. 151 e 152);
  decorsi tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di
vendita, la somma ricavata, dedotta le spese della relativa procedura,
viene versata alla Cassa Ammende.

segue –
vendita beni sequestrati e confiscati (art. 155 156 t.u.)
   irreperibile/latitante   
  il fascicolo viene sottoposto al giudice o al p.m. perché venga
disposta la vendita; il ricavato, dedotte le spese di giustizia, viene
versato alla cassa delle ammende;
 vendita impossibile 
 il fascicolo viene sottoposto al giudice o al p.m. perché venga
disposta la distruzione del bene (cfr. L. 168/2005).
segue – vendita
beni sequestrati e confiscati - (art. 155 156 t.u.)
 Spese 
 della procedura di vendita del bene, sono annotate nel foglio
notizie;
   Vendita dal concessionario   
 se la procedura di vendita è attivata dal concessionario lo
stesso procede anche al recupero delle spese (art. 157 t.u.)
segue – vendita
beni sequestrati e confiscati -
Legge finanziaria 2005 e D.M. 3 ottobre 2005
 Commissione 
 obbligo per ogni ufficio/giudice unico di nominare apposita
commissione per la vendita dei beni giacenti presso i custodi
   composizione   
   un magistrato con funzioni di presidente;
un pubblico ministero;
un funzionario del tribunale;
un funzionario della procura
Settore penale – intercettazioni - (art. 5 t.u.)
 Le intercettazioni (telefoniche, ambientali, strumentali ecc.)
quali spese non sono esplicitamente previste dal testo unico;
 inserite con circolare interpretativa nelle spese straordinarie
(art. 5 e 70 t.u.) quali spese necessari per il procedimento e
recuperabili secondo le regole delle spese ripetibili;
 recupero 
 secondo le regole generali: a carico del soggetto per cui viene
disposta (è l’autorità giudiziaria che stabilisce l’eventuale debitore).
 Se disposta nei confronti di più soggetti : spesa solidale.
segue:
Settore penale – intercettazioni - (art. 5 t.u.)
 attualmente la liquidazione avviene con il sistema delle
convenzioni locali secondo tariffari prestabiliti (x € per ogni giorno di
attività svolta);
  futuro con il sistema della forfettizzazione (attesa emanazione
regolamento).
 problema: è corretto recuperare le spese sostenute per le
intercettazioni? Sono uno strumento ordinario di indagine.
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a) del foglio notizie - Corte di Appello di Roma