D.D. 1° Circolo - Domodossola
Corso di formazione ed informazione
sulla
SICUREZZA
D. Lgs. 81/2008 - art. 36 art 37
Domodossola, giugno - settembre 2013
Formatore: arch. Ferdinando Scarfa
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Intervento
• SICUREZZA, FORMAZIONE, INFORMAZIONE
• INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
particolare riferimento all’attività scolastica, definizioni,
obblighi dei diversi soggetti
• DEFINIZIONE DI RISCHIO
• DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI - DVR
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sicurezza
dal latino “sine cura”
“senza preoccupazione”
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sicurezza
"conoscenza che l'evoluzione di un sistema non
produrrà stati indesiderati".
In termini più semplici è: sapere che quello che
faremo non provocherà dei danni.
Il presupposto della conoscenza è fondamentale
da un punto di vista epistemologico poiché un
sistema può evolversi senza dar luogo a stati
indesiderati, ma non per questo esso può essere
ritenuto sicuro.
Solo una conoscenza di tipo scientifico,
basata quindi su osservazioni ripetibili, può
garantire una valutazione sensata della
sicurezza. Wikipedia ferdinando scarfa architetto
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sicurezza
La sicurezza totale si ha in assenza di
pericoli.
In senso assoluto, si tratta di un concetto
difficilmente traducibile nella vita reale
anche se l'applicazione delle norme di
sicurezza rende più difficile il verificarsi
di eventi dannosi e di incidenti e si
traduce sempre in una migliore qualità
della vita.
Wikipedia
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Decreto Legislativo n°81/2008
(Testo Unico sulla Sicurezza)
Riguarda la
TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
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D. Lgs. n°81/08
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Identificazione delle figure / strutture
Datore di lavoro
Dirigente / Preposto
Lavoratori
Medico competente
Servizio di Prevenzione e Protezione
(Responsabile e Addetti)
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS)
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D. Lgs. n°81/08
Struttura del testo – Titoli
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Titolo I – Principi comuni
Titolo II – Luoghi di lavoro
Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dpi
Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili
Titolo V – segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminali
Titolo VIII – Agenti fisici
Titolo IX – Sostanze pericolose
Titolo X – Esposizione ad agenti biologici
Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive
Titolo XII – Disposizioni diverse in materia penale e di proc. Penale
Titolo XIII – Disposizioni finali
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Formazione ed Informazione dei lavoratori
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
DEI LAVORATORI
OBBLIGO
DEL DATORE DI LAVORO
(Dirigente Scolastico)
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
ENTI PROPRIETARI
ENTI LOCALI (COMUNI, PROVINCE)
• Messa a norma degli edifici scolastici
• Esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria
“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, […] la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla
loro fornitura e manutenzione.”
“In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei
dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del
loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico. “
Art. 18 comma 3
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
DIRIGENTE SCOLASTICO
DATORE DI LAVORO
• VALUTA tutti i rischi ed elabora il Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR).
• INDIVIDUA le misure di prevenzione ed il programma
degli interventi
• DESIGNA il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi (RSPP) ed il Medico competente
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
DIRIGENTE SCOLASTICO
Ulteriori obblighi:
• Adotta le necessarie misure di sicurezza
di natura tecnica, organizzativa, procedurale
per eliminare o ridurre i rischi
• Designa gli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)
• Individuare i preposti
• Designa gli addetti alle misure di : gestione delle emergenze
primo soccorso
prevenzione incendi
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
DIRIGENTE SCOLASTICO
FORMA ed INFORMA i lavoratori e le lavoratrici:
• Sui rischi presenti nel luogo di lavoro
• Sulle misure attuate per ridurre i rischi
richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
DIRIGENTE SCOLASTICO
SE NON EFFETTUATA AUTOMATICAMENTE DALL’ENTE
PROPRIETARIO
E’ OBBLIGO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:
• VERIFICARE E RICHIEDERE i lavori necessari all’Ente Proprietario
• L’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti
Art. 18 comma 3
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
LAVORATORE
DEFINIZIONE
«lavoratore»: persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari.
Art. 2 comma 1
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
LAVORATORE
DEFINIZIONE
Al lavoratore così definito è equiparato:
[…]
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente
ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato
alle strumentazioni o ai laboratori in questione
Art. 2 comma 1
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
LAVORATORE
OBBLIGHI
•contribuire, insieme al datore di lavoro,ai dirigenti ed ai
preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
•osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva e individuale;
•utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le
sostanze e i preparati pericolosi, […], nonché i dispositivi
di sicurezza;
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
LAVORATORE
OBBLIGHI
•Segnalare immediatamente, al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle
proprie competenze e possibilità […] per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza (R.L.S.)
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
LAVORATORE
OBBLIGHI
•non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
•non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
•partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
•sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto
legislativo o comunque disposti dal medico competente.
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
ALTRE DEFINIZIONI:
«servizio di prevenzione e protezione dai
rischi (SPP)»:
insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i lavoratori;
Art. 2 comma 1
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
ALTRE DEFINIZIONI:
«responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP)»:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 32 designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Art. 2 comma 1
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
ALTRE DEFINIZIONI:
«addetto al servizio di prevenzione e
protezione (ASPP)»:
persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 32,
facente parte del servizio prevenzione e
protezione;
Art. 2 comma 1
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
ALTRE DEFINIZIONI:
«rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS)»:
persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro;
Art. 2 comma 1
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
ALTRE DEFINIZIONI:
«Riunione Periodica»:
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15
lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite
il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una
volta all’anno una riunione cui partecipano:
a)il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Art. 35 comma 1
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DEFINIZIONI E COMPETENZE IN AMBITO SCOLASTICO
ALTRE DEFINIZIONI:
«Riunione Periodica»:
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali
e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia
dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti,
dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e
della protezione della loro salute.
Art. 35 comma 2
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RISCHIO
Il rischio è la probabilità che si verifichino
eventi che producano danni a persone o
cose per effetto di una fonte (pericolo).
Esso è definito dal prodotto della
frequenza di accadimento e della
gravità delle conseguenze (magnitudo).
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RISCHIO
Quello del rischio è un concetto connesso
con le aspettative umane e le capacità
umane di predizione/intervento in
situazioni non note od incerte.
Indica un potenziale effetto negativo su un bene
che può derivare da determinati processi in corso
o da determinati eventi futuri.
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La Valutazione del Rischio
SCALA DEL RISCHIO
P
4
4
8
12
16
3
3
6
9
12
2
1
2
4
6
Formula di calcolo del livello di rischio
R = Rischio
P = Probabilità
D = Danno
K = Fattore di correzione
8
1
2
3
4
1
2
3
4
D
R=
DEFINIZIONE
VALORE
LIVELLO
R>8
Alto
4<R<8
Medio
2<R<4
Basso
Azioni correttive da programmare nel breve/medio termine
1<R<2
Non Signif.
Azioni migliorative da valutare
Azione correttiva
indilazionabile
Azioni correttive da programmare
con urgenza
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PxD
K
Il fattore “P” indica la scala delle PROBABILITA’
Si fa riferimento:
•all’esistenza di una correlazione tra la carenza riscontrata
ed il danno ipotizzato
•all’esistenza di dati statistici noti a riguardo
•al giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto
nella realtà lavorativa (es. misurazione indiretta del livello di
sorpresa che l’evento provocherebbe)
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La scala delle Probabilità
Valore
4
3
2
1
Livello
Definizioni / Criteri
ALTAMENTE
PROBABILE
•Correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno.
•Si sono già verificati danni per la stessa mancanza nella stessa azienda o
in aziende simili.
•Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore.
PROBABILE
•La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo
automatico o diretto
•È noto qualche caso in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.
•Il verificarsi del danno susciterebbe moderata sorpresa.
POCO
PROBABILE
•La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi.
•Sono noti rarissimi episodi già verificati.
•Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
IMPROBABILE
•La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più
eventi poco probabili indipendenti.
•Non sono noti episodi già verificatisi.
•Il verificarsi del danno provocherebbe incredulità.
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Il fattore “D” indica la scala del DANNO
Si fa riferimento:
•a competenze di tipo sanitario
•alla reversibilità del danno distinguendo tra INFORTUNIO,
ESPOSIZIONE ACUTA o CRONICA
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La scala dell’entità del Danno
Valore
4
3
2
1
Livello
GRAVISSIMO
GRAVE
MEDIO
LIEVE
Definizioni / Criteri
•Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità
totale
•Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
•Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità
parziale
•Esposizione cronica con effetti letali e/o parzialmente invalidanti
•Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile
•Esposizione cronica con effetti reversibili
•Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente
reversibile
•Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
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Il fattore di correzione “K”
Tiene in considerazione la possibile implementazione di
•Attenti programmi informativi, formativi e di
miglioramento
il valore è definito dal professionista che effettua la
valutazione con criteri oggettivi
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Il fattore di correzione “K”
Valore
1.5
1.25
Livello
ECCELLENTI
AZIONI
AZIONI VALIDE
Definizioni / Criteri
Azioni di miglioramento svolte da specialisti che contribuiscono ad
abbassare il rischio in modo rilevante
Azioni di miglioramento dettate da specifico programma preventivo
facente parte di un progetto a carattere continuativo
Azioni di miglioramento dettate da specifico programma preventivo
1
0.75
AZIONI
RICORRENTI
QUALCHE
AZIONE
Azioni di miglioramento sporadiche e non dettate da specifico
programma preventivo
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Tabella indici di rischio
Tabella Indici di Rischio
FATTORE DI RISCHIO
ID
INDICE DI R.
Dic. 2008
R1
Aree di Transito
X
R2
Spazi di Lavoro
X
R3
Scale
X
R4
Macchine
X
R5
Attrezzi Manuali
X
R6
Manipolazione Manuale di Oggetti
X
R7
Immagazzinamento di oggetti
X
R8
Impianti elettrici
X
R9
Apparecchi a pressione
X
R10
Reti e apparecchi distribuzione gas
X
R11
Apparecchi di sollevamento
X
R12
R13
Mezzi di transito
Rischio d’incendio e di esplosione
X
X
R14
Rischio per la presenza di esplosivi
X
R15
Rischi Chimici
X
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Tabella indici di rischio
Tabella Indici di Rischio
ID
FATTORE DI RISCHIO
INDICE DI R.
Dic. 2008
R16
Esposizione ad agenti chimici
X
R17
Esposizione ad agenti cancerogeni
X
R18
Esposizione ad agenti biologici
X
R19
Ventilazione industriale
X
R20
Climatizzazione locali di lavoro
X
R21
Esposizione a rumore
X
R22
Esposizione a vibrazione
X
R23
Microclima termico
X
R24
Esposizione a radiazioni ionizzanti
X
R25
Esposizione a radiazioni non ionizzanti
X
R26
Illuminazione
X
R27
Carico di lavoro fisico
X
R28
Carico di lavoro mentale
X
R29
Lavoro al videoterminale
X
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Tabella indici di rischio
Tabella Indici di Rischio
ID
FATTORE DI RISCHIO
INDICE
DI R.
Dic. 2008
R30
Organizzazione del lavoro
X
R31
Compiti, funzioni e Responsabilità
X
R32
Analisi Pianificazione e controllo
X
R33
Formazione
X
R34
Informazione
X
R35
Partecipazione
X
R36
Norme e procedimenti di lavoro
X
R37
Manutenzione
X
R38
Dispositivi di protezione individuali
X
R39
Emergenza e pronto soccorso
X
R40
Sorveglianza Sanitaria
X
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R1
R40
R39
R2
8
R3
R38
R4
7
R37
R5
6
R36
R6
5
R35
R7
4
R34
R8
3
R33
R9
2
R32
R10
1
0
R31
R11
R30
R12
R29
R13
R28
R14
R27
R15
R26
R16
R25
R17
R24
R18
R23
R19
R22
R20
R21
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La valutazione del rischio
Ogni specifico rischio viene valutato
attraverso domande mirate,
aventi la funzione di accertare possibili
situazioni di incertezza rispetto agli
adempimenti ed agli obblighi in materia
di sicurezza
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La valutazione del rischio
Le risposte possibili sono:
•SI’
•NO
•NA (non applicabile – non è una
risposta negativa)
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La valutazione del rischio
Ogni rischio viene indicizzato secondo
le regole unicamente se viene data a
TUTTE le domande risposta
AFFERMATIVA
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La valutazione del rischio
In caso si riscontri anche
UNA SOLA RISPOSTA NEGATIVA
l’analisi si blocca e viene
automaticamente assegnato al rischio il
valore 20 = “intervento immediato”
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La valutazione del rischio
I 40 rischi normati non risultano tutti
valutabili in ambito scolastico
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La valutazione del rischio
I fattori di rischio per i quali è stata espressa la necessità di
INTERVENTO IMMEDIATO CON PRIORITA’ ASSOLUTA
(RR)
sono risultati i seguenti:
•Formazione e informazione del personale
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La valutazione del rischio
All’analisi segue un’azione di
pianificazione e controllo attraverso
ATTIVITA’
PROCEDURE
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
REGOLAMENTI
tesa a ridurre i fattori con alti indice di
rischio
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ILLUMINAZIONE
Una corretta illuminazione assume un ruolo
importante sia nella prevenzione degli infortuni che
nella produttività, agendo positivamente sullo
stato di benessere generale dell’individuo.
Un’illuminazione inadeguata può provocare
irritazioni dell’apparato visivo e malessere,
aumentando il rischio di errori nel lavoro e di
infortuni
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ILLUMINAZIONE
La luce naturale, meglio se diffusa, è da preferirsi
a quella artificiale quando possibile, in quanto
meglio tollerata dall’occhio e più gradita
psicologicamente.
Può essere aumentata tinteggiando di bianco o
con tinte chiare (purché opache) le superfici del
locale
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ILLUMINAZIONE
I valori di illuminotecnici consigliati per le attività di
ufficio sono normalmente compresi tra i 200 e i
500 lux.
Nel caso di ambienti con attività al VDT
(videoterminale) è opportuno mantenere
l’illuminamento medio intorno ai valori minimi del
range indicato (200 – 250 lux) utilizzando sistemi
di illuminazione localizzata per la lettura di
documenti cartacei
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ILLUMINAZIONE
Alla realizzazione di una buona illuminazione
concorrono altri parametri:
•Presenza o assenza di abbagliamento
•Colore della luce
•Distribuzione delle ombre
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ILLUMINAZIONE
I rischi connessi sono i seguenti:
•Affaticamento visivo
•Affaticamento generale
•Infortunio per scarsa illuminazione
•Abbagliamento solare o da lampade
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sicurezza - Direzione Didattica 1° CIRCOLO di Domodossola