Cassa Pensioni PANVICA
PANVICAplus Fondazione di previdenza
Accesso alla proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Accesso alla proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
La casa di proprietà è una forma di previdenza per la vecchiaia. Pertanto, la legge federale prevede l’accesso alla proprietà d’abitazioni mediante i fondi della
previdenza professionale.
Di conseguenza, a determinate condizioni ed entro i tre anni precedenti al raggiungimento dell’età di pensionamento, tutte le domande di cassa pensioni possono essere utilizzate per il finanziamento di una proprietà abitativa ad uso proprio.
L’assicurato ha due opzioni:
• il prelievo anticipato
• la costituzione in pegno
e può utilizzarle per finanziare l’acquisto di un’abitazione ad uso proprio. Le possibilità sono:
• l’acquisto o la costruzione di una proprietà d’abitazione
• l’ammortizzazione di un prestito ipotecario
• l’acquisizione di partecipazioni di una cooperativa di costruzione
La casa di proprietà deve essere l’abitazione principale dell’assicurato. Il finanziamento di una residenza secondaria o di una casa di vacanza è escluso.
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Prelievo anticipato
Fino a 50 anni d’età si può utilizzare interamente l‘avere di vecchiaia per il prelievo anticipato. Dopodiché, è possibile prelevare la metà dell’avere di vecchiaia
disponibile oppure l’avere di vecchiaia a cui si avrebbe avuto diritto all’età di 50
anni.
L’importo minimo del prelievo anticipato ammonta a CHF 20‘000.
Il prelievo anticipato può essere richiesto solo ogni 5 anni.
I versamenti effettuati nei tre anni che precedono la richiesta di prelievo anticipato non possono essere utilizzati per il prelievo anticipato.
Per gli assicurati coniugati è necessario il consenso scritto del coniuge.
Impatto sulle prestazioni di previdenza
Il prelievo anticipato comporta una riduzione delle prestazioni di previdenza. In
alcuni casi può essere utile stipulare un’assicurazione complementare. Noi vi
mostriamo la perdita di prestazione per ogni caso particolare e vi proponiamo la
soluzione adeguata.
I prelievi nella previdenza professionale sono nuovamente possibili solo dopo la
restituzione del prelievo anticipato.
Effetti fiscali
Un prelievo anticipato è soggetto a imposizione fiscale. Sia la Confederazione
che i Cantoni richiedono una tassa a cadenza annuale. Ciò significa che tutta
l’imposta viene riscossa in una sola volta.
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Rimborso
La persona assicurata ha il diritto di restituire alla cassa pensioni l’importo prelevato in anticipo, il che influisce positivamente sull’ammontare delle future prestazioni di previdenza. Il rimborso può essere effettuato in un solo importo o a
rate per un importo minimo di CHF 20'000. I rimborsi sono possibili:
•
•
•
•
fino a 3 anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia
fino all’insorgere di un altro caso previdenziale
fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio
il rimborso del prelievo anticipato alla cassa pensioni è obbligatorio in caso
di alienazione dell’abitazione di proprietà oppure se quest’ultima non viene
più utilizzata dall’assicurato.
Il rimborso del prelievo anticipato o di parti di esso dà il diritto al recupero
dell’imposta pagata al momento del prelievo anticipato. La richiesta deve essere
presentata dalla persona assicurata entro tre anni presso l’autorità fiscale competente. Trascorso tale termine, il diritto al recupero fiscale decade.
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Costituzione in pegno
Le condizioni che regolano la costituzione in pegno sono simili a quelle del prelievo anticipato. Il capitale previdenziale ceduto in pegno vale come garanzia per
la banca. Con la costituzione in pegno dei fondi di previdenza è possibile ottenere un abbassamento del tasso d’interesse per il secondo prestito ipotecario, oppure un rinvio degli obblighi di ammortamento. Le prestazioni di previdenza non
sono pregiudicate dalla costituzione in pegno (eccetto la realizzazione del pegno).
Dal momento che, in caso di costituzione in pegno, non vengono pagati gli averi
di vecchiaia, l’ammontare delle prestazioni di previdenza rimane inalterato.
Non ci sono imposte dovute, a eccezione di un’eventuale realizzazione del pegno.
Per gli assicurati coniugati è necessario il consenso scritto del coniuge.
In determinate circostanze (ad esempio il mancato adempimento dell’obbligo di
pagamento degli interessi oppure la diminuzione del valore dell’abitazione di
proprietà) la banca può accedere al deposito, ossia la banca può richiedere alla
cassa pensioni il pagamento degli averi di vecchiaia necessari
all’ammortamento degli interessi.
Contrariamente a quanto avviene per il prelievo anticipato, è possibile effettuare
prelievi per tutta la durata della costituzione in pegno.
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Come procedere
La domanda per il prelievo anticipato o per la costituzione in pegno deve essere
presentata presso i nostri uffici utilizzando il modulo ufficiale corredato da tutti i
documenti necessari.
Il modulo è scaricabile all’indirizzo:
• Cassa Pensioni PANVICA: www.panvica.ch > Cassa Pensioni > Moduli >
Accesso alla proprietà d’abitazioni
• PANVICAplus Istituto di previdenza: www.panvica.ch > PANVICAplus >
Downloads > Accesso alla proprietà d’abitazioni
Per l’elaborazione delle domande richiediamo il pagamento di una commissione.
Con il versamento del prelievo anticipato, tramite l’Ufficio del registro fondiario
inviamo una notifica per la restrizione del diritto d’alienazione.
Restiamo volentieri a vostra disposizione per qualsiasi domanda all’indirizzo
[email protected] oppure telefonicamente al 031 388 14 88.
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Il presente opuscolo ha il solo scopo informativo e non comporta alcun vincolo
legale. Si applicano le leggi, i regolamenti e i conteggi in vigore al momento del
prelievo anticipato o della costituzione in pegno dell’abitazione di proprietà.
Cassa di Compensazione PANVICA
Talstrasse 7
Postfach 514
3053 Münchenbuchsee
Telefono: 031 388 14 88
[email protected]
e-mail:
www.panvica.ch
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