Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Parma - Aut. Tribunale di Parma n. 61 - Anno 57
Supplemento al n. 6/2008
Speciale Sicurezza
Testo unico sulla sicurezza
Editoriale
3
Calendario incontri
4
Decreto Legislativo 81/08
5
Definizioni - Campo di applicazione
Vigilanza
6
Sospensione attività
imprenditoriale
7
Obblighi del datore di lavoro
8
Sanzioni per il datore di lavoro
9
Svolgimento dei compiti
di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione
Valutazione dei rischi
10
Modalità di effettuazione VdR
Sanzioni per il datore di lavoro
11
Consultazione e partecipazione
dei rappresentanti dei lavoratori
12
Informazione dei lavoratori
Formazione dei lavoratori
13
Obblighi connessi ai contratti
Infortuni sul lavoro
Rischi e garanzie
14
Informazioni da Apla
15-16-17
Un’occasione perduta?
Dal 15 maggio scorso è entrato in vigore il Testo unico della sicurezza.
Confartigianato ha sempre auspicato
un riordino della normativa di questa
delicata materia che puntasse a migliorare le tutele nei confronti dei lavoratori sia dipendenti che autonomi, attraverso la semplificazione e
l’adozione di misure che favoriscano
la piena affermazione della «cultura»
della sicurezza.
Il provvedimento che ritroviamo oggi
non ci soddisfa e non va in questa
direzione.
Poteva essere una buona occasione
per realizzare un intervento normativo realmente efficace per una seria prevenzione e un miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per noi questa occasione è stata sprecata.
Va bene razionalizzare gli adempimenti accorpandoli in un testo unico, ma
non approviamo affatto l’inasprimento delle sanzioni a carico delle aziende, l’attenzione ancora focalizzata sugli adempimenti formali e burocratici, un’insieme di obblighi e misure che oggettivamente sono di difficile,
se non impossibile applicazione e costituiscono un peso eccessivamente
penalizzante per i datori di lavoro. Per non parlare poi dei tempi di attuazione che costringeranno migliaia di imprese all’aggiornamento della valutazione dei rischi entro la metà di agosto.
Certo, siamo tutti consapevoli che qualcosa deve cambiare, non solo nella tecnica, non solo nelle regole o nelle norme ma nella concezione stessa di lavoro, di impresa, di persone che lavorano. L’introduzione di nuove
tecnologie, nuove leggi o l’applicazione di quelle esistenti, possono indirizzare o costringere i comportamenti, ma quello che realmente può fare
la differenza è il fatto che tutti dobbiamo modificare qualcosa nel nostro
modo di lavorare e produrre.
E’ il percorso della formazione di imprenditori e dipendenti e della prevenzione.
Dispiace constatare che questa sfida sia stata colta solo in parte e si sia
voluto fare e far in fretta, magari sull’onda emotiva di tragici episodi avvenuti negli ultimi tempi, senza meglio ponderare la portata di alcune scelte
o dimenticandone altre.
Chiediamo che si possano rivedere, nei termini previsti dalla legge, alcuni
articoli e che realmente funzioni il sistema istituzionale della prevenzione
e di supporto alla piccola impresa. Così come crediamo che il sistema
previsto dal testo unico degli organismi paritetici e della prevenzione e vigilanza affidata alle Ausl, sull’esperienza positiva nella nostra provincia,
possano essere fattori positivi di confronto e costruzione.
Marco Granelli
Presidente Confartigianato Imprese
Supplemento al n. 6/2008 parmartigiana 3
Speciale Sicurezza
Il calendario delle riunioni
LANGHIRANO
Martedì
24 Giugno alle 20,30
Sala polifunzionale della Comunità Montana est, p.zza Ferrari 5
FORNOVO
Lunedì
30 Giugno alle 18
Foro 2000, via Di Vittorio
FIDENZA
2 Luglio alle 20,30
Mercoledì
Sede Confartigianato di Via Musini 5, Sala Cassani
PARMA
Giovedì
3 Luglio alle 20,30
Sede Confartigianato, ingresso da via Muggia 3
BORGOTARO
Martedì
8 Luglio alle 18
Biblioteca Manara, p.zza Manara
INTERVERRANNO I RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE
AMBIENTI DI LAVORO DELLE AUSL TERRITORIALI
Sarete avvisati solo nel caso di variazioni rispetto al calendario sopra scritto
SCHEDA DI PRENOTAZIONE (da rispedire entro il 16/06/2008)
Fax 0521.283310 - [email protected]; [email protected]
Azienda
Indirizzo
Tel.
Fax
Mail
Attività
Luogo e data prescelto
Per info e prenotazioni Fax 0521.283310 - [email protected]
4 parmartigiana Supplemento al n. 6/2008
Speciale Sicurezza
Testo unico sulla Sicurezza del Lavoro
Decreto Legislativo n. 81/08
Iniziamo l’illustrazione del D. Lgs. 81/08 che ha riformato e raggruppato tutto il corpo legislativo della sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro.
A distanza di 14 anni dal D. Lgs 626/94 e di 53 anni dal DPR 547/55 ci troviamo oggi con un unico testo legislativo di riferimento che dovrebbe meglio uniformare e organizzare qualsiasi intervento in questo campo.
In questo numero di Parma Artigiana ci soffermiamo in modo particolare sul Titolo I che è quello che maggiormente
introduce modifiche e nel quale sono definiti i principi cardine di riferimento.
E’ una illustrazione sintetica, esistono naturalmente dei nodi interpretativi che dovranno essere almeno affrontati se
non sciolti e vi è la necessità di un confronto serio e costruttivo con gli organi preposti alla prevenzione e vigilanza
per comprendere meglio alcuni meccanismi normativi in fase di applicazione e quindi ci scusiamo anticipatamente
se alcune cose risulteranno non chiare o permarrà il dubbio.
Stefano Dondi
Responsabile
Ufficio Ambiente & Sicurezza
“Decreto legislativo in attuazione dell’art. 1 della L. 123/07 per il Testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
• Contiene 13 titoli suddivisi in 306 articoli, 51 allegati tecnici
• Entrata in vigore 15 giorni dalla data della pubblicazione in G.U.
(15 maggio 2008)
Titolo I - Disposizioni generali
Titolo II - Luoghi di lavoro
Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Titolo V - Segnaletica di sicurezza
Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII - Videoterminali
Titolo VIII - Agenti fisici
Titolo IX - Sostanze pericolose
Titolo X - Agenti biologici
Titolo XI - Atmosfere esplosive
Titolo XII - Disposizioni penali
Titolo XIII - Disposizioni finali
Supplemento al n. 6/2008 parmartigiana 5
Speciale Sicurezza
Iniziamo da alcune definizioni, non solo perchè sono all’inizio del decreto, ma perchè essendosi modificate rispetto i precedenti provvedimenti legislativi, comportano differenti responsabilità ed azioni.
Definizioni
(art. 2)
Lavoratore (Lav):
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa, <...> con o
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un’arte o una professione.
E’ equiparato:
* il socio lavoratore di società, anche di fatto, che
presta la sua attività per conto della società
* il socio lavoratore di coop.
* l’associato in partecipazione
* tirocinante in formazione o orientamento
* l’allievo di istituti di istruzione o formativi
* il volontario
Datore di lavoro (DL):
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o ha la responsabilità dell’organizzazione o
dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Campo di applicazione
• A tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte
le tipologie di rischio
• A tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, e ad essi equiparati
- per i prestatori di lavoro con contratto di somministrazione di lavoro
tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico dell’utilizzatore
- per i lavoratori a progetto e i collaboratori coordinati e continuativi
se nei luoghi di lavoro del committente
- per prestazioni di occasionali di tipo accessorio
esclusione dal decreto solo dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario
- lavoratori domicilio
solamente obbligo di informazione e formazione,
DPI, e, se fornite attrezzature, conformi al Titolo III
• Per i lavoratori autonomi (art. 2222 C.C. “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordi-
Vigilanza
Valutazione dei rischi (VdR):
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori <...> finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Formazione
Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti (...)
Prevenzione
Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno.
(art. 3)
nazione nei confronti del committente”)
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera
o di somministrazione (art.26) e quelli di (art.21):
- utilizzo di attrezzature conformi
- munirsi di DPI
- munirsi di Tessera di riconoscimento
Facoltà di:
- sorveglianza sanitaria
- partecipare corsi di formazione
• Per i componenti l’impresa familiare e i piccoli imprenditori (art. 2083 C.C. “Sono piccoli imprenditori i coltivatori
diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che
esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente
con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”)
Obbligo di:
- utilizzo di attrezzature conformi
- munirsi di DPI
- munirsi di Tessera di riconoscimento
Facoltà di:
- sorveglianza sanitaria
- partecipare corsi di formazione
(art. 13)
➣ AUSL per tutta la materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
➣ VV.FF. per quanto di competenza
➣ Ispettori del Ministero del lavoro, previa informazione alle Ausl, limitatamente alle
6 parmartigiana Supplemento al n. 6/2008
- attività nel settore edile o genio civile <...>,
- lavori subacquei o mediante cassoni in aria
compressa
- ulteriori attività da individuare con DPCM
Speciale Sicurezza
Sospensione dell’attività imprenditoriale
(art. 14)
Riportiamo, sotto forma di tabella, l’art. 14, che riguarda la sospensione dell’attività imprenditoriale per
gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza del lavoro (competenza Ausl + Ispettorato del Lavoro
limitatamente settore edile) e per il lavoro irregolare (competenza Ispettorato del Lavoro)
LAVORO
IRREGOLARE
Condizioni per
la revoca
VIOLAZIONI SALUTE
E SICUREZZA
Condizioni per
la revoca
Allegato I
Gravi e reiterate violazioni di:
Ispettorato
del
Ministero
del lavoro
• impiego di personale non a libretto
= o > 20% del totale
• reiterazione nei casi di:
- superamento
tempi di lavoro
- riposo giornaliero
e settimanale
a) regolarizzazione
dei lavoratori
b) ripristino regolari
condizioni di lavoro
c) pagamento euro
2500
d) applicazione sanzioni penali, civili
e amministrative
vigenti
- Carattere generale
mancata:
• elaborazione documento di VR
• formazione ed addestramento
• nomina RSPP e Servizio
• elaborazione PSC
• elaborazione POS
• nomina coordinatore per progettazione
• nomina coordinatore per esecuzione
- rischio caduta dall’alto
mancato/a:
• utilizzo cintura di sicurezza
• protezioni verso il vuoto
• applicazione armature di sostegno
a) ripristino regolari
condizioni di sicurezza e salute
b) pagamento euro
2500
c) applicazione sanzioni penali,civili e
amministrative vigenti
- rischio da elettrocuzione
• lavori in prossimità di linee elettriche
• presenza di conduttori nudi in tensione
• mancanza impianto di terra, interruttore magnetotermico, differenziale
- rischio incendio
• mancanza C P I
• mancanza mezzi estinguenti
- rischio amianto
• mancata notifica organo di vigilanza
dell’inizio lavori con rischio di esposizione amianto
Allegato I
Gravi e reiterate violazioni di:
AUSL
- Carattere generale
mancata:
• elaborazione documento di VR
• formazione ed addestramento
• nomina RSPP e Servizio
• elaborazione PSC
• elaborazione POS
• nomina coordinatore per progettazione
• nomina coordinatore per esecuzione
- rischio caduta dall’alto
mancato/a:
• utilizzo cintura di sicurezza
• protezioni verso il vuoto
• applicazione armature di sostegno
a) ripristino regolari
condizioni di sicurezza e salute
b) pagamento euro
2500
c) applicazione sanzioni penali,civili e
amministrative vigenti
- rischio da elettrocuzione
• lavori in prossimità di linee elettriche
• presenza di conduttori nudi in tensione
• mancanza impianto di terra, interruttore magnetotermico, differenziale
- rischio incendio
• mancanza C P I
• mancanza mezzi estinguenti
- rischio amianto
• mancata notifica organo di vigilanza
dell’inizio lavori con rischio di esposizione amianto
Supplemento al n. 6/2008 parmartigiana 7
Speciale Sicurezza
Obblighi del Datore di Lavoro (art. 18)
• Non delegabili
Nelle strutture aziendali di piccole e medie dimensioni (dove la delega non è
applicata) tali obblighi si sommano
• Delegabili
Delega di funzioni (art.16)
a. Atto scritto recante data certa
b. Delegato possegga requisiti di professionalità
c. Attribuzione di tutti i poteri di organizzazione,gestione e controllo relativi alle funzioni delegate
d. Autonomia di spesa
e. Accettata per iscritto dal delegato.
N.B. La delega non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del DL nel corretto espletamento da parte del delegato
delle funzioni trasferite.
Obbighi
Datore
lavoro
Non delegabili
a) la valutazione di
tutti i rischi ed
elaborazione del
documento
b) la designazione
del RSPP
Delegabili
a) nomina del Medico Competente
b) designare addetti incendio,soccorso emergenze
c) nell’affidare i compiti ai lav. tiene conto delle capacità e delle condizioni in rapporto alla loro salute e
sicurezza
d) fornire i DPI
e) specifico e adeguato addestramento per chi accede a zone con rischio grave e specifico
f) vigilanza sull’uso dei DPI e sull’osservanza delle disposizioni
g) richiedere al MC l’osservanza degli obblighi previsti
h) adottare le misure per le emergenze
i) informare subito i lav. esposti a rischio grave e immediato
l) informazione, formazione e addestramento dei lav.
m) astenersi dalla ripresa attività se persiste pericolo
grave e immediato
n) consentire verifica applicazione misure di sicurezza
e protezione a RLS
o) consegnare, se richiesto, al RLS il documento di VR
p) elaborare nel caso di contratti d’appalto o d’opera
o di somministrazione il documento di VR per le interferenze
q) evitare che le misure tecniche adottate possono
causare rischi alla popolazione
r) comunicare all’INAIL gli infortuni
s) consultare RLS
t) misure necessarie per la gestione delle emergenze
u) munire di tessera di riconoscimento se ambito di
appalto o subappalto
v) per aziende > 15 lav. riunione periodica annuale
z) aggiornare misure di prev. secondo mutamenti organizzativi e evoluzione tecnica
aa) comunicazione annuale all’INAIL nominativo RLS
bb) vigilanza che a mansione lavorativa sia adibito lav.
con giudizio di idoneità
8 parmartigiana Supplemento al n. 6/2008
Che comportino assenza almeno
1g., escluso quello dell’evento
Nomina RSPP, adetti emergenze,
incendi e PS, MC, nella formazione, per la VR e le misure di prevenzione
1 volta all’anno con il RSPP, il MC,
il RLS
Speciale Sicurezza
Gli obblighi collegati alle sanzioni
per il Datore di Lavoro
Obblighi
Sanzioni
a. nomina del Medico Competente
b. designare addetti incendio,soccorso emergenze
c. nell’affidare i compiti ai lav. tiene conto delle
capacità e delle condizioni in rapporto alla loro
salute e sicurezza
d. fornire i DPI
e. specifico e adeguato addestramento per chi
accede a zone con rischio grave e specifico
f. vigilanza sull’uso dei DPI e sull’osservanza delle disposizioni
g. richiedere al MC l’osservanza degli obblighi
previsti
h. adottare le misure per le emergenze
i. informare subito i lav. esposti a rischio grave e
immediato
l. informazione, formazione e addestramento dei
lav.
m. astenersi dalla ripresa attività se persiste pericolo grave e immediato
n. consentire verifica applicazione misure di sicurezza e protezione a RLS
o. consegnare, se richiesto, al RLS il documento
di VR
p. elaborare nel caso di contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione il documento di
VR per le interferenze
q. evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi alla popolazione
r. comunicare all’INAIL gli infortuni
s. consultare RLS
t. misure necessarie per la gestione delle emergenze
u. munire di tessera di riconoscimento se ambito
di appalto o subappalto
v. per aziende >15 lav. riunione periodica annuale
z. aggiornare misure di prev. secondo mutamenti
organizzativi e evoluzione tecnica
aa comunicazione annuale all’INAIL nominativo
RLS
bb vigilanza che a mansione lavorativa sia adibito
lav. con giudizio di idoneità
arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 3000 a 10000 euro
arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 800 a 3000 euro
arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 2000 a 5000 euro
arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 2000 a 5000 euro
arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 800 a 3000 euro
arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 800 a 3000 euro
arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 2000 a 5000 euro
arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 800 a 3000 euro
arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda da 2000 a 4000 euro
arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 800 a 3000 euro
arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 800 a 3000 euro
arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 800 a 3000 euro
arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 800 a 3000 euro
arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda da 5000 a 15000 euro
sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro(*)
sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro
sanzione amministrativa pecuniaria da 2500 a 10000 euro
arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 2000 a 5000 euro
arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda da 5000 a 15000 euro
sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro
sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 a 4500 euro
(*) Aumento nel caso di infortuni > 3 gg
a.) la valutazione di tutti i rischi ed elaborazione
del documento
arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda
da 5000 a 15000 euro (*)
b. la designazione del RSPP
arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda
da 5000 a 15000 euro salvo il caso di svolgimento diretto da
parte DL
(*) Arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi per le attività rientranti nei cantieri
temporanei e mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini giorno
Come si è visto, uno degli obblighi, addirittura non delegabili, del DL è la nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione. Anche nel nuovo decreto viene riconosciuta la possibilità dello svolgimento diretto da
parte del DL dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi.
Supplemento al n. 6/2008 parmartigiana 9
Speciale Sicurezza
Svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro (DL) dei compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) (Art. 34)
• Nelle imprese fino a 30 addetti
• Corso di formazione da 16 a 48 ore i cui contenuti saranno definiti dalla Conferenza permanente
Stato-Regione
• Aggiornamento della formazione per tutti, anche per quelli già in possesso dell’attestato e per quelli che erano esonerati.
• Diversamente da prima non va comunicato a nessun ente questo svolgimento diretto ma dovrà risultare dal documento di valutazione dei rischi.
La valutazione dei rischi viene posta dal decreto al centro di tutto il sistema di prevenzione aziendale e
viene a modificarsi rispetto il precedente decreto 626/94.
Valutazione dei rischi
(art. 28)
La VR deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
• anche nella scelta delle attrezzature di lavoro
• delle sostanze o preparati chimici impiegati
• nella sistemazione dei luoghi di lavoro
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui:
• quelli da stress lavoro-correlato
• lavoratrici in stato di gravidanza
• quelli connessi a differenze di età
a conclusione della VR deve essere redatto
il documento
deve avere data certa
e deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi ed i criteri adottati per valutarli
b) le misure di prevenzione e protezione attuate ed i DPI adottati
c) il programma di miglioramento
d) le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e identificazione dei ruoli aziendali che vi devono provvedere
e) il nominativo RSPP. RLS o RLST, il MC
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Se mancano punti a) b) d) ed f) arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda da 5000 a 15000 euro
Se mancano i punti c) ed e) ammenda da 3000 a 9000 euro
ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
90 GIORNI DOPO LA PUBBLICAZIONE E QUINDI ENTRO IL 29 LUGLIO 2008
DOVRANNO ESSERE AGGIORNATE ANCHE QUELLE ESISTENTI
10 parmartigiana Supplemento al n. 6/2008
Speciale Sicurezza
Modalità di effettuazione della VdR
(collaborano)
RSPP
(art. 29)
Fattori di rielaborazione
MC
modifiche proc. prod.
DL
VdR
Doc.
evoluzione tecnica
infortuni significativi
risultati sorveglianza sanit.
RLS
(consultato)
Oppure per le imprese fino a 10 lavoratori
DL
VdR
autocertificazione*
fino al 30/06/2012
(*) Per questa tipologia d’impresa possono essere applicate procedure standardizzate di valutazione che verranno definite con decreto e dalla
scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto e comunque non oltre il 30 giugno 2012, l’autocertificazione cesserà.
Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente
legate alla valutazione dei rischi (Art. 55)
comma 1
Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da Euro 5.000 a Euro 15.000
per il DL che:
• ometta la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di val. rischi, ovvero che lo adotti in
assenza di elementi essenziali.
• non provvede alla nomina del r.s.p.p., salvo il caso in cui svolga direttamente i suoi compiti,
• non eviti ricadute delle misure tecniche per l’ambiente/salute della popolazione
• non aggiorni le misure stesse all’evoluzione organizzativa e produttiva.
comma 2
Si applica, invece,
la sola pena dell’arresto, da 6 mesi a 18 mesi
Tre tipologie di aziende
a) quelle con obbligo ex lege di s.p.p. interno
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici; atmosfere, esplosive; cancerogeni mutageni, attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) attività disciplinate dal Titolo IV del decreto (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
È, comunque, possibile per il magistrato effettuare la conversione in sanzioni pecuniarie, ancorché molto pesanti.
Supplemento al n. 6/2008 parmartigiana 11
Speciale Sicurezza
Consultazione e partecipazione
dei rappresentanti dei lavoratori
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.47)
• In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato dai lavoratori il RLS
• Nelle aziende > 15 lavoratori
RLS aziendale
• Nelle aziende < 15 lavoratori
può essere RLS Territoriale
Il RLST viene comunicato alle aziende dagli Organismi Paritetici.
Attribuzioni e
competenze
Aziende
>15 lav.
RLS
Aziende
<15 lav.
RLST
a) accede luoghi di lavoro
b) consultato preventivamente per la VR e (...)
c) consultato sulla nomina
RSPP, adetti emergenze, incendi e PS, MC
d) consultato per la formazione
e) riceve inform. e documentazione su VR, misure di prevenzione su
macchine,impianti, organizzazionee ambienti
e (...)
f) informazione da AUSL
g) riceve formazione per
svolgimento compito
h) promuove elaborazione
(...) misure di prevenzione idonee
i) formula osservazione
l) partecipa riunione
periodica
m)propone su attività di
prevenzione
n) avverte dei rischi
o) può ricorrere autorità
competenti
Formazione
Deve disporre del tempo Durata minima corso. 32
per lo svolgimento inca- ore di cui 12 su rischi
specifici aziendali + agrico
giornamento di 4 ore annue a carico dell’azienda
Non può subire pregiudizio
Comunicazione annuale
del nominativo RLS a
cura del DL (*)
(*) La mancata comunicazione
annuale è sanzionata
Mezzi e spazi per esercizio funzione
Tutele identiche a quelle
delle rappresentanze sindacali
Su richiesta riceve copia
del documento di valutazione
a) accede luoghi di lavoro Stabilito da accordi col- Soggetto,ente formativo
e modalità stabilite in
b) consultato preventiva- lettivi
sede di contrattazione
mente per la VR (...)
collettiva.
c) consultato sulla nomina
RSPP, adetti emergenze, incendi e PS, MC
d) consultato per la formazione
e) riceve inform. e documentazione su VR, misure di prevenzione su
macchine,impianti, organizzazionee ambienti
e (...)
f) informazione da AUSL
g) riceve formazione per
svolgimento compito
h) promuove elaborazione
(...) misure di prevenzione idonee
i) formula osservazione
l) partecipa riunione
periodica
m) propone su attività di
prevenzione
n) avverte dei rischi
o) può ricorrere autorità
competenti
12 parmartigiana Supplemento al n. 6/2008
INAIL
Contributo annuale in
misura pari a due ore
lavorative annue per
ogni lavoratore occupato al Fondo Sostegno
PMI istituito all’INAIL
Speciale Sicurezza
L’informazione e la formazione dei lavoratori sono dei punti centrali e cruciali del decreto sui quali
occorre porre particolare attenzione in azienda.
Informazione dei lavoratori
(art. 36)
adeguata informazione
a) rischi salute e sicurezza in generale
dell’azienda (*)
Opuscolo
b) procedure per primo soccorso, antincendio ed evacuazione
Estratto
c) nominativi addetti primo soccorso e antincendio
Cartello aziendale e/o scheda
d) nominativo RSPP e MC
Cartello aziendale e/o scheda
a) sui rischi specifici cui è esposto (*)
Estratto da documento VR
b) sui pericoli connessi uso sostanze e preparati pericolosi (*)
Scheda di sicurezza
c) misure e attività di protezione e prevenzione adottate (*)
Estratto
(*) Anche lavoratori a domicilio
Sanzioni previste per mancata informazione:
arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 800 a 3000 euro
Formazione dei lavoratori
(art. 37)
sufficiente e adeguata
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e possibili danni e misure di prevenzione caratteristici
del settore di appartenenza aziendale.
c) rischi specifici successivi al Titolo I
in occasione di
1. inizio del rapporto di lavoro o di somministrazione
2. trasferimento o cambio mansioni
3. introduzione nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie o sotanze pericolose
anche
addestramento (da persona esperta e sul luogo di lavoro)
periodicamente ripetuta per evoluzione o insorgenza nuovi rischi
I contenuti devono comprendere:
➢ soggetti coinvolti e relativi obblighi ➢ definizione e individuazione dei fattori di rischio
➢ valutazione dei rischi ➢ individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali
inoltre deve
➢ essere facilmente comprensibile ➢ consentire acquisire conoscenze e competenze in materia
➢ previa comprensione e conoscenza, da parte di lavoratori immigrati, della lingua veicolare utilizzata.
La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione
con gli organismi paritetici
Registrata nel libretto formativo del cittadino
Interessante novità è quella che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino. Il cui contenuto, anche nei casi dei neo assunti, è considerato dal
DL ai fini della programmazione della formazione e di esso tengono conto anche dagli organi di vigilanza ai fini della
verifica degli obblighi.
Sanzioni previste per mancata informazione e formazione
arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda da 2000 a 4000 euro
Supplemento al n. 6/2008 parmartigiana 13
Speciale Sicurezza
Obblighi connessi ai contratti di appalto
o d’opera o di somministrazione (art. 26)
Il DL nei casi di:
➢ affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice
➢ a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o unità produttiva
➢ nell’ambito del ciclo produttivo dell’azienda stessa
a) verifica
➢ l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
in relazione ➢ ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
con le seguenti modalità:
1. acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA
2. acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneità tecnico professionale (ai sensi art.47 DPR n.445 del28/12/2000)
b) fornisce
➢ informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
I Datori di Lavoro, compresi i subappaltatori
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sull’attività oggetto dell’appalto
b) coordinano gli interventi di protezione (...) al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze
Il Datore di Lavoro committente
elabora
Documento di V.R .delle interferenze
(allegare al contratto di appalto o di opera)
➢ indicare da subito, nei contratti di appalto, subappalto e di somministrazione i costi relativi alla sicurezza del lavoro
➢ personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento.
Infortuni sul lavoro: rischi e garanzie
In materia di sicurezza sul lavoro (occupandoci da oltre 20
anni della gestione delle problematiche assicurative degli associati) ci sembra doverosa una premessa: saltuariamente
ci siamo trovati a dover affrontare incidenti che abbiano coinvolto dipendenti delle nostre aziende e l’aggettivo “grave” e’
raro nelle casistiche interne.
Ciò a significare che i livelli di sicurezza raggiunti dalle nostre
imprese sono elevati e,azzardiamo,eccellenti. E’ comunque
impossibile eliminare in toto l’eventualità di accadimenti dannosi nel mondo del lavoro. Il “rischio zero” è pura utopia e il
reperimento di altre risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento di un obiettivo,ribadiamo,utopico sarebbe gravosissimo in un momento in cui è di per sé difficile far quadrare i
conti.
La positiva esperienza del passato non è però sufficiente garanzia per il futuro,poiché il rischio è sempre insito nell’attività lavorativa. E’ quindi importante,anzi,vitale il ricorso alla
tutela assicurativa per il trasferimento,del margine residuale
di rischio che non può essere eliminato.
Senza entrare nel dettaglio dell’impianto normativo dei contratti (per l’approfondimento del quale siamo a disposizione)
ci limitiamo a ricordare agli associati che abbiamo predisposto polizze RCT/O ad ampio spettro nelle quali sono state recepite tutte le varianti contrattuali previste dalla L. 30 del 14
febbraio 2003 (Legge Biagi), con il riferimento ai parametri
14 parmartigiana Supplemento al n. 6/2008
più adeguati per la determinazione del premio assicurativo,in
modo che ogni figura professionale impiegata ed ogni risvolto operativo risultino contemplati e tutelati in caso di sinistro.
Se già da ora possiamo salvaguardare l’imprenditore dalle ricadute economiche dell’evento dannoso (risarcimento del
danno fisico/biologico,differenziale,rivalsa INAIL ecc.) siamo
impegnati da qualche tempo a diffondere fra gli associati
una nuova sensibilità assicurativa:quella per la TUTELA LEGALE.
Un sinistro con gravi danni alla persona comporta,in genere,
pesanti implicazioni di natura penale che la polizza RCT/O
non recepisce. Sorge cosi’ la necessità di ricorrere a figure
professionali (avvocati,medici legali,periti di parte…) che,a
fronte di costi elevatissimi,possono scagionare l’imprenditore o alleggerirne la posizione su responsabilita’ che,frettolosamente o oggettivamente,gli vengono attribuite:la ”difesa
legale” fornisce gratuitamente questa assistenza.
Dunque la sinergia tra una buona polizza di responsabilità civile e di tutela legale,consente al datore di lavoro,nella maggioranza dei casi,di uscire indenne dal sinistro,sotto l’aspetto economico e da ripercussioni di carattere amministrativo,normativo e penale.
(Info: Dr. Luigi Menozzi,Ufficio Assicurativo Apla PR,
tel 0521-219200)
Speciale Sicurezza
Confartigianato
al fianco delle imprese
Una consulenza a misura d’azienda
Confartigianato Imprese vuole offrire agli associati un servizio
di VERIFICA e CONSULENZA in riferimento ai nuovi adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tramite questo modulo la ditta può fare richiesta di:
❏ Ricevere informazioni
❏ Prendere un appuntamento presso i ns. uffici
❏ Richiedere una verifica presso la propria azienda
(servizio a pagamento)
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Da spedire via fax al n. 0521.283310
Per informazioni: ufficio Ambiente & Sicurezza, tel. 0521.219275 - 287
e-mail: [email protected]; e-mail: [email protected]
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L’ufficio Ambiente & Sicurezza di Confartigianato Imprese Parma
è in grado di fornire un servizio in abbonamento per i soci
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I vantaggi:
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Ditta
Titolare/Legale Rapp.
N. addetti
Indirizzo
Tel.
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Attività
è interessata all’abbonamento al servizio ambiente e sicurezza e chiede
di essere contattata
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I nostri servizi
Ambiente & Sicurezza
Consulenza generica e specifica ed interventi su:
Verifica situazione aziendale
• conformità del luogo di lavoro • conformità attrezzature e macchine
• impianti el messa a terra
Individuazione figure della sicurezza
Valutazione dei Rischi aziendali
• generale • rischio chimico • rischio polveri da legno duro • rumore
• vibrazioni • quelle previste per legge
Certificato Prevenzione Incendi
• Verifica obbligatorietà • Stesura progetto • Valutazione rischio incendio
Macchine e attrezzature
• Certificazione CE • Perizie tecniche
• Consulenze acquisto/vendita macchine nuove ed usate
Direttiva P.E.D. apparecchi a pressione
• Stesura della pratica • Corso saldatori • Certificazione saldatura
Servizio Medicia del Lavoro
Medico del Lavor per le aziende
Visite e prelievi
• presso la sede aziendale
• presso la sede Confartigianato di Parma e Fidenza
Informazioni e Formazione obbligatoria dei lavoratori
Opuscoli e materiale informativo
Corsi di formazione (anche presso la sede aziendale)
• neo assunti • anticendio • pronto soccorso
• uso attrezzature di lavoro (carrelli, carri ponte, ecc.)
Riunione periodica annuale sicurezza
Riunione di coordinamento (Rspp, Rls, Mc)
Sicurezza alimentare
HACCP
Analisi e manuali autocontrolli
Supplemento al n. 6/2008 parmartigiana 17
Le nostre sedi
PARMA viale Mentana, 139/a - tel. 0521.2191 - fax 0521.283310 - e-mail: [email protected] aperto tutti i giorni
BARDI via Antoniazzi, 4 - tel. e fax 0525.71193 aperto lunedì mattina, martedì, mercoledì e giovedì
BEDONIA via Garibaldi, 37 - tel. 0525.826418 aperto lunedì, mercoledì, venerdì mattina
BERCETO via Seminario, 3 - tel. e fax 0525.64618 aperto tutte le mattine
BORGO VAL DI TARO piazza Mons. Squeri, 2 - tel. 0525.96415 - 0525.99515 aperto tutti i giorni
BUSSETO via Maccolini, 1 - tel. 0524.92358 aperto le mattine di lunedì, martedì, giovedì e venerdì
COLLECCHIO via Berlino, 1/A - tel. e fax 0521.800698 aperto tutti i giorni
FIDENZA via Musini, 5 - tel. 0524.522700 (4 Linee r.a.) - fax 0524.84646 aperto tutti i giorni
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FORNOVO TARO via Solferino, 3 - tel. 0525.2962 aperto nelle mattine di martedì e venerdì
LANGHIRANO via Roma, 37/D - tel. e fax 0521.852391 aperto tutti i giorni
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NOCETO piazza Risorgimento, 3 - tel. 0521.628408 aperto le mattine di lunedì e giovedì
PONTETARO via Emilia, 16 - tel. 0521.617170 - 0521.617235 aperto tutti i giorni
SALSOMAGGIORE T. via Pascoli, 18/A-B - tel. 0524.576810 aperto le mattine di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
SAN SECONDO piazza Corridoni, 4 - tel. 0521.873744 aperto le mattine di martedì e giovedì
SORAGNA piazza Garibaldi, 19 - tel. 0524.597118 aperto le mattine di lunedì e giovedì
SORBOLO via Gramsci, 5 aperto mercoledì mattina
TRAVERSETOLO via Cantini, 77 - tel. 0521.842854 - fax 0521.844168 aperto tutti i giorni
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Parma Artigiana
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