Cooperative sociali
Relatore: Dottor Paolo Ceruzzi
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Indice:
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Definizione;
Tipologia soci;
Consorzi di cooperative;
Agevolazioni fiscali IRES;
Agevolazioni fiscali IRAP;
Vigilanza;
Informativa di bilancio;
Fonti normative.
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Art. 1 Legge 381 dell’ 8/11/1991
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
• la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi
(cooperative sociali di tipo A);
• lo svolgimento di attività diverse (agricole commerciali o di
servizi ) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate (cooperative sociali di tipo B).
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Art. 2 Legge 381 dell’ 8/11/1991
SOCI PRESTATORI: coloro che traggono dalla
partecipazione alla cooperativa sociale un’utilità economica
correlata alla prestazione da loro fornita e si distinguono in:
• i soci lavoratori ordinari: apportano il loro lavoro ottenendo
in cambio una retribuzione;
• i soci collaboratori retribuiti: sono prestatori d’opera
professionale che ricevono, per la loro attività, corrispettivi;
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Art. 2 Legge 381 dell’ 8/11/1991
• le persone che prestano gratuitamente la loro attività
lavorativa e che dichiarano apertamente la loro speranza di
ottenere dalla cooperativa un’opportunità di lavoro;
• le persone che ricevono in cambio della loro attività
lavorativa, prestazioni in natura (es. vitto e alloggio);
• i soci fruitori ( cooperative socio-assistenziali);
• i soci lavoratori svantaggiati (solo nelle cooperative di tipo
“B”).
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Art. 2 Legge 381 dell’ 8/11/1991
SOCI VOLONTARI: non sono destinatari del servizio o
dell’attività lavorativa della cooperativa.
Particolarità:
• prestano la loro attività lavorativa nella cooperativa
gratuitamente;
• non possono superare la metà del numero complessivo dei
soci della cooperativa;
• hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate in base ai parametri stabiliti dalla
cooperativa;
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Art. 2 Legge 381 dell’ 8/11/1991
SOCI VOLONTARI:
• non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di
legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad
eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Circolare Inail
66/2008);
• vanno iscritti in un’apposita sezione del libro soci.
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Art. 4 Legge 381 dell’ 8/11/1991
PERSONE SVANTAGGIATE:
• Invalidi fisici, psichici e sensoriali;
• Ex degenti di istituti psichiatrici;
• Soggetti in trattamento psichiatrico;
• Tossicodipendenti;
• Alcolisti;
• Minori in età lavorativa in situazioni familiari difficili;
• Condannati ammessi ad alcuni tipi di pene alternative
• Soggetti indicati con apposito Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
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Art. 4 Legge 381 dell’ 8/11/1991
PERSONE SVANTAGGIATE:
Nelle cooperative di tipo B le persone svantaggiate devono
costituire almeno il 30% dei lavoratori (con esclusione nel
calcolo dei soci volontari) ed essere, compatibilmente con il
loro stato soggettivo, soci della cooperativa.
Fiscalizzazione di oneri sociali e contributi: per i soci lavoratori
svantaggiati, con grado di invalidità superiore al 45% la legge prevede la
totale fiscalizzazione degli oneri sociali e pone pari a zero le aliquota
percentuali contributive da applicare alle retribuzioni corrisposte.
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Art. 11 Legge 381 dell’ 8/11/1991
SOCI PERSONE GIURIDICHE:
È possibile ammettere nelle cooperative sociali persone
giuridiche pubbliche o private a condizione che nel loro
statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività
di tali cooperative.
Non vi sono limiti quantitativi a tali partecipazioni anche se
non è ammissibile una cooperativa sociale in cui la totalità dei
soci siano persone giuridiche.
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Art. 8 Legge 381 dell’ 8/11/1991
CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI
È possibile costituire consorzi di cooperative sociali aventi la
base sociale formata in misura non inferiore al 70% da
cooperative sociali.
I consorzi di cooperative sociali costituiti al 100% da
cooperative sociali sono ONLUS di DIRITTO ex. D.Lgs.
460/97.
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Albo Nazionale
Le cooperative sociali con l’iscrizione nell’Albo delle società
cooperative ricevono automaticamente la qualifica di ONLUS
di cui all’art. 10, comma 8 D.Lgs. N.460 del 4.12.1997.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali la cooperativa sociale
deve essere iscritta nell’ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI
COOPERATIVI.
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Art. 111 - septies
Indipendentemente dai requisiti previsti dall’art. 2513 del
Codice Civile sono considerate cooperative a mutualità
prevalente quelle che rispettano i disposti previsti dalla
Legge 381 dell’ 8/11/1991.
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Agevolazioni fiscali – IRES (art. 1 c.463 L.311/2004)
Cooperativa a mutualità prevalente :
detassazione piena degli utili netti annuali se viene destinato
a riserva indivisibile ex. Art.12 Legge 904/1977 il
differenziale residuo dopo l’accantonamento del 3% ai
fondi mutualistici e del 30% a riserva legale ex. Art.2545
quater C.C., fermo restando le eventuali variazioni in
aumento relative a costi non deducibili.
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Agevolazioni fiscali – IRES (art. 11 D.P.R. 601/73)
Cooperativa sociale di produzione lavoro:
 esenzione da IRES 100% se l’ammontare delle
retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci è almeno il
50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi
(esclusi quelli relativi a materie prime e sussidiarie);
 esenzione da IRES 50% se l’ammontare delle retribuzioni
è tra il 25% e il 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli
altri costi (esclusi quelli relativi a materie prime e
sussidiarie).
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Agevolazioni fiscali – IRAP
La natura del tributo conferisce ad ogni regione a statuto
ordinario o speciale la facoltà di individuare forme di
agevolazioni rispetto all’aliquota ordinaria stabilita a livello
nazionale.
In funzione del tipo di cooperativa sociale e della
discrezionalità regionale è possibile inquadrare seguenti
situazioni:
 regioni con esenzione totale;
 regioni con applicazione di aliquote ridotte;
 regioni che condizionano le agevolazioni all’iscrizione
all’Albo Regionale delle cooperative sociali.
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Agevolazioni fiscali – IRAP
Indipendentemente dall’aliquota IRAP applicabile si possono
utilizzare tutte le agevolazioni IRAP previste per qualunque
altra società (cuneo fiscale, incremento occupazionale …)
Se la cooperativa sociale è di tipo B ai sensi dell’art. 17
comma 5 D.Lgs. 15.12.1997 n.446 potrà portare in deduzione
dalla base imponibile tutto il costo del lavoro svantaggiato.
L’Irap ha la piena deducibilità stanziata in Bilancio ai fini
IRES per le cooperative sociali.
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Vigilanza cooperative sociali
• Ispezioni ordinarie annuali (convenzione Ministero/Centrali);
• specifica “scheda di settore”;
• controllo denominazione (società cooperativa sociale);
• controllo oggetto dell’attività “sociale” (tipo a) o b) o misto);
• verifica previsione statutaria “socio volontario” (Libro Soci/
< 50% / iscrizione assicurativa INAIL/ rimborsi).
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Vigilanza cooperative sociali
• presenza “svantaggiati” nelle coop. soc. tipo b) (verifica %
minima);
• verifica Convenzioni con enti pubblici e privati;
• iscrizione nell’Albo Nazionale e in quello Regionale ex art.
9/381;
• presenza di soci persone giuridiche (private o pubbliche);
• sussistenza requisiti art. 8/381 per Consorzi di coop. Sociali.
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Informativa di Bilancio
• Nota integrativa (art. 2513 C.C.): informativa relativa al tipo
di cooperativa, al tipo di scambio mutualistico, ai dati
contabili utilizzati per il calcolo e all’ indicazione del
rapporto di prevalenza;
• Relazione sulla gestione ( Art. 2545 C.C. e Art. 2 L.
59/1992): descrizione dell’attività esercitata dalla cooperativa
con particolare riferimento agli scambi mutualistici correlati
a quanto prescritto nello statuto sociale. Gli amministratori
devono indicare i criteri seguiti per il conseguimento degli
scopi statutari.
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Informativa di Bilancio
• Relazione del Collegio sindacale ( Art. 2545 C.C. e Art. 2 L.
59/1992): il collegio sindacale deve indicare l’attività
mutualistica della cooperativa dando atto dei controlli e delle
verifiche effettuate al fine di accertare la correttezza di
quanto esposto dagli amministratori.
La relazione dei sindaci deve riferire su quanto indicato dagli
amministratori nella Relazione sulla gestione sui criteri
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi
statutari.
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Informativa di Bilancio
Ai sensi dell’art. 2513 C.C. i sindaci devono documentare che
venga rispettata le prevalenza di cui all’art 2512 tenendo conto
che ai sensi dell’art. 111 septies, la cooperativa sociale è
considerata di diritto cooperativa a mutualità prevalente.
Ai sensi dell’ art. 2512 sono società a mutualità prevalente, in
ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
• svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci,
consumatori o utenti di beni o servizi;
• si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro
attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
•si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro
attività, di beni o servizi da parte dei soci.
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Fonti normative
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L. 381 del 8.11.1991
D. Lgs. 460 del 4.12.1997 (ONLUS)
L. 59/92
L. 142/01 (e altre norme su coop. prod. e lavoro)
Art. 111-septies Disposizioni per l’attuazione C.C. (coop. sociali
a mutualità prevalente “di diritto”)
• Art. 223- sexiesdecies Disposizioni per l’attuazione C.C.
(Istituzione Albo nazionale Cooperative – Sottosezione Coop. a
mutualità prevalente)
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Cooperative sociali, 27 maggio 2010