Giorgio Esposito ARCHITETTO Via Buozzi 23, S. Giorgio a Cremano
Servizi di architettura - progettazione edilizia - sicurezza sul lavoro
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Formazione Professionale
I NUOVI OBBLIGHI DELLA SICUREZZA
Il nuovo Testo Unico della Sicurezza – D. Lgs. 81/08 – sostituisce il D. Lgs 626/94 e introduce
nuovi obblighi per il datore di lavoro fissando le nuove scadenze per gli adempimenti.
Il datore di lavoro è obbligato a:
a) elaborare la VALUTAZIONE DEI RISCHI di cui all'articolo 26, comma 3 del D. Lgs.
81/08 e consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
b) comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e,
a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
c) comunicare all'INAIL il nome del dipendente che svolge in azienda le funzioni di
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
Il nominativo del Rappresentante dei lavoratori và comunicato annualmente entro il 31
marzo con riferimento ai compiti ricoperti al 31 dicembre dell’anno precedente.
La comunicazione deve essere effettuata per via telematica utilizzando il modulo "Dichiarazione
RLS" presente sul sito internet dell'INAIL.
In caso di inadempimento la legge prevede una sanzione amministrativa di 500 euro per
ogni singola violazione.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVR) è la relazione obbligatoria che il datore di
lavoro deve redigere o deve far redigere per l’individuazione e la valutazione di tutti i fattori di
rischio esistenti in azienda, alcuni dei quali oggetto di specifica normativa:
•
rischio incendio
•
rischio rumore
•
rischio stress
•
rischio vibrazioni
•
rischio chimico
•
rischio cancerogeno
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Ciascuno dei rischi elencati rimanda, se previsto, ad apposita valutazione strumentale.
La valutazione è obbligatoria al fine di programmare le misure necessarie a conservare e/o
migliorare le condizioni di sicurezza dell’azienda; il documento deve essere rielaborato in
occasione di modifiche significative del ciclo produttivo ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori.
Con riferimento al nuovo Testo Unico della Sicurezza – D. Lgs. 81/08, la valutazione deve essere
effettuata e/o aggiornata, con riferimento alla valutazione del rischio da stress correlato alle
mansioni svolte dai lavoratori; inoltre, deve avere data certa. (in sostituzione di tale adempimento
può bastare la firma contestuale, nella stessa data, di tutte le figure che concorrono alla
valutazione del rischio)
Tutte le aziende devono pertanto provvedere alla nuova valutazione dei rischi.
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il nuovo Testo Unico della Sicurezza, riafferma l’obbligo di formazione delle figure interne e/o
esterne all’azienda che ricoprono un ruolo nella valutazione dei rischi.
1. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, deve frequentare un corso di formazione di 16 ore, nell’attesa
dell’emanazione di regolamenti specifici che stabiliranno le ore minime di frequenza ad
appositi corsi differenziati per attività. All’emanazione di tali regolamenti, frequenterà un
numero di ore eventualmente integrativo;
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato dai lavoratori, ha
diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;
per lo svolgimento del compito deve frequentare un corso di formazione di 32 ore con
aggiornamento annuale di almeno 4 ore;
3. L’addetto antincendio, designato dal datore di lavoro, deve frequentare un corso di
formazione di 4 - 8 - 16 ore a seconda dell’appartenenza dell’azienda ad un rischio di
incendio basso, medio o alto;
4. l’addetto al Pronto Soccorso, designato dal datore di lavoro, deve frequentare un corso
di formazione di 12 ore specifico per le operazioni di gestione delle emergenze.
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Nei casi di obbligo di sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve designare il medico
competente, specializzato in medicina del lavoro o medicina legale, il quale assume la
responsabilità della definizione dei giudizi di idoneità alla mansione dei singoli lavoratori, alla
tipologia e scadenza delle visite mediche periodiche alle quali i lavoratori dovranno essere
sottoposti al fine di tali giudizi.
Il medico competente visita i luoghi di lavoro e collabora col datore di lavoro o con il suo
consulente nell’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
LE SANZIONI
Il datore di lavoro, che non redige la valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal Testo
Unico, è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro.
La mancata elezione e/o designazione del rappresentante dei lavoratori, dell’addetto antincendio,
dell’addetto al Pronto Soccorso, è punita con ulteriori ammende da 3.000 a 9.000 euro.
La mancata designazione del medico competente è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro
CONCLUSIONI
1. Adeguarsi al Testo Unico della Sicurezza è obbligatorio;
2. Adeguarsi al Testo Unico della Sicurezza è meno oneroso di non adeguarsi; le sanzioni
amministrative infatti sono state inasprite rispetto al D. Lgs. 626/94 e non sono sostenibili
per le piccole e medie imprese;
3. Adeguarsi al Testo Unico della Sicurezza conviene per migliorare le condizioni lavorative
dell’azienda, per risparmiare in termini di malattie professionali ed infortuni, per
ottimizzare i processi di lavorazione.
Vogliate valutare, in allegato, la nostra proposta professionale completa per adeguamento
tipo, altamente specialistica e concorrenziale.
Dieci anni di esperienza sul campo ci consentono di stabilire con certezza che ciascuno degli oltre
600 interventi di adeguamento eseguiti ha dato risultati migliorativi delle condizioni di partenza
delle aziende, con numerose punte di eccellenza che costituiscono il nostro quotidiano riferimento.
Arch. Giorgio Esposito
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ADEGUAMENTO TIPO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE
a) Corso per datore di lavoro che ricopre direttamente il compito di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione – attestato da 16 ore
€
250,00
b) Corso per Rappresentante dei lavoratori – attestato da 32 ore
€
300,00
c) Corso per Addetto Antincendio rischio medio – attestato da 8 ore
€
100,00
d) Corso per Addetto al Primo Soccorso – attestato da 12 ore
€
150,00
Per aziende che accedono contemporaneamente ai corsi a) e b)
Per aziende che accedono contemporaneamente ai corsi a) b) c) d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Valutazione del rischio senza indagini strumentali
Nomina Medico Competente
Visita medica per lavoratore
Valutazione rischio rumore, luminosità, microclima, umidità
Valutazione del rischio chimico
Valutazione stress da lavoro
Formazione continua del personale – annue
€
€
500,00
700,00
€
€
€
€
€
€
€
400,00
200,00
80,00
600,00
400,00
200,00
250,00
Per aziende che richiedono l’adeguamento con conferimento all’esterno dell’incarico di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione
l) Ricoprimento del compito di RSPP, valutazione del rischio aziendale con data certa, valutazioni
strumentali e/o del rischio chimico, formazione del rappresentante dei lavoratori e formazione
continua di tutto il personale – annue
€
2500,00
Per aziende del settore edilizio
m) Corso per preposto e/o addetto al ponteggio – attestato da 28 ore
n) Corso per operatore di gru edili - attestato da 16 ore
o) Corso per Addetto mulettista e carrellista – attestato da 8 ore
€
€
€
300,00
250,00
150,00
Nell’augurarci di aver almeno fornito un prospetto illustrativo esauriente degli adempimenti
introdotti dalla vigente normativa, auspichiamo un vostro contatto al fine di instaurare, ove non
avessimo già collaborato, proficui rapporti professionali.
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