a cura di Massimo Cassarotto
FILO
RISPONDE
L’Esperto
Risponde
I gruppi di acquisto solidale
FILO RISPONDE
L’ESPERTO RISPONDE
La Legge Finanziaria 2008 ha regolamentato per la prima volta nella legislazione italiana i G.A.S. (Gruppi di
Acquisto Solidale) nati, nel passato, come gruppi spontanei, senza alcun livello di struttura giuridica e con
un sistema di rapporti interni ed esterni gestito in via
informale.
La finalità di tali gruppi sorti spontaneamente è stata quella di contattare direttamente i produttori, sulla
base di requisiti ritenuti importanti dal gruppo (solidarietà, sobrietà, sostenibilità, ecc.), acquistarne i prodotti per distribuirli successivamente al proprio interno.
I G.A.S. funzionano su base volontaria ed i partecipanti si dividono i diversi compiti (esame dei diversi fornitori/ordini della merce/ritiro della merce/stoccaggio/
distribuzione) in funzione delle competenze e della disponibilità di tempo e spazio. Molto spesso tali gruppi si
sono avvalsi dell’opera di altre realtà del Terzo Settore
come associazioni e cooperative che operano nel mondo del commercio alternativo e/o equo solidale.
La Legge Finanziaria 2008 ha definito i G.A.S. come:
• soggetti associativi senza scopo di lucro
• costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi
• senza applicazione di alcun ricarico
• esclusivamente agli aderenti
• con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale
• in diretta attuazione agli scopi istituzionali e con
esclusione di attività di somministrazione e di
vendita.
Si tratta di associazioni senza scopo di lucro non riconosciute necessariamente in quanto non è richiesto l’atto pubblico in sede di costituzione.
Le cessioni dei beni acquistati devono essere effettuate
senza praticare alcun ricarico, pena la decadenza degli
effetti agevolativi previsti con tutte le ricadute in termini di commercialità dell’ente sia ai fini contabili sia delle imposte dirette e indirette.
Le cessioni devono avvenire esclusivamente nei confronti degli aderenti e non devono configurarsi come vendita: sembra quindi indispensabile che, in ogni momento,
sia riscontrabile la lista degli aderenti al G.A.S. al pari
di quanto previsto dalla normativa sull’associazionismo
di promozione sociale dal quale si differenza per il divieto di svolgimento dell’attività di somministrazione.
Il richiamo alle finalità etiche, di solidarietà sociale e
di sostenibilità ambientale è espressamente previsto dal
dettato normativo.
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il filo di arianna
Le agevolazioni fiscali previste in Finanziaria si concretizzano nella decommercializzazione delle attività svolte dai G.A.S. limitatamente a quelle rivolte agli aderenti sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini I.V.A.
Quanto sopra nel contesto del concreto rispetto di
una serie di obblighi essenziali da applicarsi per le
associazioni:
• divieto assoluto di distribuzione di utili e riserve durante la vita dell’ente
• obbligo di devoluzione del patrimonio sociale ad
altra associazione con finalità analoghe in caso di
scioglimento
• obbligo di redazione annuale del rendiconto economico e finanziario
• intrasmissibilità della quota sociale e non rivalutabilità della quota stessa
• precisa disciplina delle attività associative volta a
garantire l’effettività del rapporto associativo
• diritto di voto a tutti gli associati per l’elezione degli
organi direttivi e per le modifiche statutarie nonché
libera eleggibilità per gli organi amministrativi
• principio del voto singolo ed esplicitazione dei criteri di ammissione per i soci.
Registro delle imprese.
Repertorio delle notizie
amministrative
economiche
ed
Tutti i soggetti che svolgono un’attività economica sono
tenuti all’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese o ad essere annotati in sue apposite sezione
speciali sempre sulla base del principio della competenza territoriale. Per alcuni soggetti (ad esempio società
di capitali) l’iscrizione ha finalità di pubblicità costitutiva, per altri pubblicità dichiarativa, per coloro che sono
iscritti nelle sezioni speciali l’iscrizione riveste carattere
di pubblicità notizia.
Presso l’ufficio del Registro delle Imprese è istituito il R.E.A. (Repertorio delle Notizie Economiche ed
Amministrative) ove confluiscono le notizie di carattere
economico, statistico ed amministrativo che non rientrano tra quelle contenute nel Registro delle Imprese
Nel R.E.A. si iscrivono, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività economica ( e non dalla costituzione dell’ente)
anche le associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti
non societari che, pur esercitando un’attività economica commerciale, non hanno tuttavia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di impresa.
Nel caso in cui il soggetto collettivo abbia, invece, per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa dovrà procedere alle iscrizioni presso il Registro
delle Imprese.
a cura del C.S.V.S.S.
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FAQ RISPONDE
Quando una ONLUS riceve un contributo in denaro da una persona fisica titolare di azienda
deve emettere ricevuta o fattura?
Tutte le Onlus possono ricevere da privati o aziende erogazioni liberali. Esse sono deducibili da chi dona solo se
effettuate attraverso i canali bancari o postali (bonifico, accredito su conto corrente postale, ecc.). Quanto
alla ricevuta (non fattura) la Onlus può emetterla, in
regime di esenzione di bollo, completandola con i riferimenti di data e di conto corrente; tuttavia essa non
ha valore fiscale. Chi effettua l’erogazione liberale infatti può dedurre la somma donata non in forza della
ricevuta, ma del passaggio attraverso i canali bancari.
La deduzione infine può essere della misura del 2% del
reddito dichiarato nel caso la Onlus tenga una contabilità non in partita doppia; secondo le norme della legge
+Dai-Versi se ha la partita doppia.
Cos’è il registro dei volontari e a cosa serve?
Il registro dei volontari è il documento ufficiale che
identifica i volontari che devono essere assicurati.
La copertura assicurativa, a termini di legge (Legge
n.266/1991, art.4) riguarda, infatti, solamente i volontari che svolgono effettivamente attività di volontariato
(c.d. volontari attivi) e non altre persone, come i sostenitori o i simpatizzanti dell’associazione, che non svolgono alcuna attività presso l’organizzazione. In merito,
il D.M. 14/02/1992 (modificato con D.M. 16/11/1992)
ha disciplinato le modalità di costituzione del Registro.
Quali sono le principali caratteristiche dell’assicurazione da stipulare a favore dei volontari?
Il Decreto Ministeriale del 16 novembre 1992 detta le
regole riguardanti gli obblighi di assicurazione degli
Una associazione non riconosciuta ma iscritta
al registro del volontariato paga alcuni compensi per prestazioni occasionali. Cosa succede ai fini IRAP? C’è l’obbligo della dichiarazione dei redditi?
Gli enti non commerciali, comprese le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla Legge
n.266/91, anche se non svolgono attività commerciali
sono soggetti passivi Irap. In questo caso la base imponibile è rappresentata e determinata secondo il criterio
“retributivo”. Si ricorda che, tuttavia, si applicano anche le franchigie previste per tutti i soggetti passivi.
Per la distribuzione di opuscoli in negozi, uffici, scuole, aziende, ci sono particolari adempimenti legali, amministrativi, fiscali da dover
assolvere?
Se la distribuzione del materiale cui si fa riferimento è gratuita, sarà sufficiente attenersi ai seguenti
comportamenti:
• ottenere il consenso esplicito da parte del proprietario o responsabile dei locali all’interno dei quali distribuire tale materiale e concordare tempi e modalità della distribuzione del materiale
• verificare eventuali obblighi con l’ufficio tributi del
Comune per la distribuzione all’interno di esercizi commerciali (alcuni comuni richiedono adempimenti da parte del titolare anche se il depliant non
contiene pubblicità o reclami commerciali).
Se gli opuscoli fanno riferimento all’attività associativa e l’associazione risulta essere lo stampatore di detto
materiale, il regolamento comunale dovrebbe prevedere la gratuità o la riduzione della tariffa per l’eventuale ottemperanza all’imposta sulle affissioni e diffusione
pubblica di materiali stampati.
Invia i tuoi quesiti a:
[email protected]
oppure
via fax al n° 0324-227764
Uno scatto per
la libertà
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FAQ
FAQ
aderenti. Il provvedimento dispone che le organizzazioni di volontariato devono stipulare contratti di assicurazione concernenti il rischio dei propri aderenti, in forma collettiva o numerica . La legge e i decreti
non prevedono schemi di polizza tipo e non indicano
un massimale o le somme che devono essere assicurate. Molte compagnie assicurative, tuttavia, hanno predisposto uno specifico tipo di polizza adatto alle necessità delle organizzazioni di volontariato.
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Nel R.E.A. viene comunicata non l’attività istituzionale
(ad es. promozione della cultura) ma l’attività economica di servizi, di commercio o produzione che è strumentale alla prima (ad es. gestione di una libreria).
I dati da fornire al R.E.A., aventi carattere puramente
informativo, sono relativi a:
• attività economica
• unità locali ed addetti
• iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri; licenze ed
autorizzazioni
• persone con qualifiche e responsabilità tecniche.
La persona obbligata alle comunicazioni di cui sopra è individuata nel legale rappresentante dell’ente
collettivo.
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