APPROFONDIMENTO:
LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE
Egregio Collega,
siamo in piena crisi , e le famiglie da tempo stringono i denti per arrivare alla fine del mese; c’è chi ha
“striminzito” persino il periodo feriale portandolo a pochi giorni e preferibilmente non lontano da casa.
E poi, c’è chi le ferie non può proprio permettersele. Priorità più importanti allontanano dallo
svago, la rata del mutuo da pagare è un dei tanti esempi. Ma c’è anche chi un prestito non può
neanche permetterselo. Il governo, per aiutare le famiglie e le imprese e per fronteggiare la crisi
generale che ha colpito tutti i settori e non da ultimo il mercato immobiliare, ha concluso in questi giorni
l'iter procedurale per il concreto avvio del Piano Casa, che si prefigge l'obiettivo di realizzare centomila
alloggi in 5 anni. Si tratterebbe di un insieme di interventi per l'edilizia pubblica, agevolazioni alle
cooperative edilizie e un sistema integrato di fondi immobiliari, cui è devoluto uno stanziamento di 150
milioni di euro, che a regime si stima attrarrà investimenti per tre miliardi di euro. Secondo il rapporto sulla
congiuntura immobiliare italiana relativo al primo semestre 2009 realizzato dall'Osservatorio sul Mercato
Immobiliare di Nomisma, è proseguita, nel primo semestre 2009, la fase negativa del settore immobiliare
amplificando i toni rispetto agli ultimi mesi dello scorso anno. Il rapporto segnala, che alla base della
fase negativa del mercato immobiliare vi è la stretta del credito, che colpisce le imprese più che le
famiglie. Anche il Mercato Immobiliare delle case-Vacanze è in flessione. La contrazione più sensibile
viene registrata nelle località turistiche del Centro (-5,1%), seguite da quelle del Sud Italia con -3,8% ed
infine le località del Nord Italia con un calo del 3,3%.
La ricerca della seconda casa è molto più attenta e votata al risparmio e si orienta soprattutto
sui bilocali e sui piccoli tri-locali dotati di vista mare, giardino o terrazzo e possibilmente situati in prossimità
di spiagge e servizi.
Gli operatori immobiliari stimano però che il punto più basso del mercato abitativo quanto a
numero di compravendite di abitazioni sia stato ormai quasi raggiunto: nel 2009 dovrebbero attestarsi a
circa 600.000, con un calo del 12,5% rispetto al 2008.
Per il 2010 i prezzi delle case potrebbero subire un'ulteriore flessione del 2-3%, mentre dal 2011 il
mercato immobiliare dovrebbe tornare a crescere.
L’ ottimismo, che da sempre contraddistingue noi Italiani oltre alla ferma convinzione che
l’investimento più sicuro sia sempre il mattone in occasione della crisi economica e finanziaria che ha
investito tutto il mondo, ha riacceso l'interesse nei confronti dell'acquisto immobiliare: il 14,6% di famiglie si
dice interessata ad acquistare un'abitazione nel prossimo biennio.
Grandi risparmiatori lo siamo stati da sempre e considerate le disavventure finanziarie che hanno
investito la borsa e coloro che in essa ci avevano creduto , a partire dal 2010 forse è meglio seguire le
orme dei nostri nonni e dei nostri padri che per la casa hanno lavorato e risparmiato una vita lasciando a
noi un solido quanto visibile investimento “IL MATTONE “.
L’approfondimento di questo mese in tono con l’editoriale è rivolto alla Valutazione Immobiliare.
La crescente esigenza da parte degli istituti di credito di applicare oggettivi e rigorosi criteri valutativi,
che consentano di calcolare il reale valore di mercato degli immobili dati a garanzia secondo standard
internazionali e attraverso processi uniformi e certificati, ha reso la valutazione degli immobili un tema di
assoluta rilevanza. Questo anche per via di alcuni eventi che hanno fortemente caratterizzato il mercato
immobiliare degli ultimi anni, quali le disposizioni della cosiddetta normativa Basilea II, le opportunità di
cartolarizzazioni oltre, ovviamente, alla crescita del mercato dei mutui.
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Noi della redazione di “Professione Geometra”
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.2
I N D I C E - professione geometra n. 07/09
editoriale…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
Pg.2
cassa italiana geometri : il modello 17………………………………….………………………..…………………………………………..…..….
Pg.4
i servizi della cassa nazionale di previdenza per gli iscritti……………..…………………………………..…………………………..………...
Pg.5
presentata la proposta di legge per l’albo unico….…………………………….…………………………………………………………….….
Pg.5
abruzzo: accordo tra protezione civile e ordini professionali locali..…………...……………………………………..………….………..…..
Pg.5
il decreto anticrisi è legge ………………………………………………………………………………………………….…………………..………
Pg.5
piano nazionale di edilizia abitativa: firmato il decreto …………………………………………………………………………………..……..
Pg.6
durc: problematiche relative al distacco e alle attività di trasporto………………………………………………………..…….…..…........
Pg.6
vigili del fuoco: circolare n.3060 del 10/04/2009 :apparecchi termici in luoghi a rischio esplosione……………….……………….…..
Pg.7
le modifiche al testo unico della sicurezza sul lavoro: dalla legge comunitaria alle anticipazioni sul decreto correttivo………….
Pg.7
la sicurezza elettrica nei canieri edili….………….………………………………………………………………………………………………..…
Pg.8
guida inail sulla sicurezza degli operatori degli impianti di depurazione delle acque reflue…………………..…….………………......
Pg.8
i costi della sicurezza: individuazione, analisi, computo, e pagamento……..………………………………………………………………
Pg.9
manuale multilingue per la sicurezza in cantiere ......................................................................................................................................
Pg.9
Infortuni: come varia la percezione del rischio nei lavoratori………….……………………………………………………………….……….
Pg.9
la sicurezza sul lavoro arriva sui banchi di scuola………………………………………….…………………………………………………..….
Pg.10
acustica: le modifiche apportate dalla legge comunitaria - chi non rispetta i requisiti acustici nella progettazione e nella
costruzione non dovrà più risarcire i compratori……………………………………………………………………………………………………
Pg.10
opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del codice dei contratti……………..……….….
Pg.10
dalle uni le regole per la progettazione del tetto verde……..…..………………………………………………..………………..……..…….
Pg.11
ue fissa nuove regole su efficienza energetica tv, frigo, motori…………………………………………………..……….……………………
Pg.11
certificazione energetica degli edifici: le linee guida nazionali …..…………………..….........................................................................
Pg.11
area euro, banche più liquide : si allenta la stretta al credito……………………………………………………….………………………….
Pg.15
le città più care nel mondo, Milano 11°, Tokio 1°…………………………………………………………………………………….……………
Pg.15
ancora in calo il prezzo delle case…………………………………………………………………………………………………………………...
Pg.16
detrazione fiscale 55% : I chiarimenti dell’Enea dopo la pubblicazione delle linee guida sulla certificazione energetica..…....…
Pg.16
bonus 55% : aggiornata la guida ance………………………………………………………………………………………………………….......
Pg.17
chiarimenti del ministero sui limiti fiscali delle aree edificabili …………………………………………………………………………….……
Pg.17
bonus arredi per ogni abitazione oggetti di ristrutturazione edilizia: agenzia delle entrate circolare n. 35/E del 16 luglio 2009…..
Pg.18
compravendite immobiliari al valore catastale: agenzia delle entrate risoluzione n. 176/E del 09 luglio 2009
Pg.18
usufrutto acquisto a pagamento, doppio calcolo per la plusvalenza: agenzia delle entrate risoluzione n.188/E del 20 luglio
2009………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pg.19
studi di settore è l’ora dell’addio………………………………………………………………………………………………..………………….…
Pg.20
in arrivo 900mila rimborsi fiscali. L’agenzia delle entrate raccomanda attenzione alle truffe………….……………………………..….
Pg.21
detrazione spese dei medicinali. Lo scontrino parla in codice: agenzia delle entrate circolare n.40/E del 30 luglio 2009………..
Pg.21
proroghe degli adempimenti fiscali, senza extra fino al 20 agosto…………………………………………………………………….….…..
Pg.21
marche e foglietti per cambiali: fuori corso dal 7 dicembre 2009……………………………………………………………………………..
Pg.22
istat – indice prezzi al consumo giugno 2009……………………………………………………………………………………………………….
Pg.22
sentenze……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pg.22
notizie, curiosita’, suggerimenti (computer, viaggi, salute): in questo numero SPECIALE VACANZE……………………………………
Pg.29
approfondimento : LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE A VANTAGGIO DELLA SOCIETÀ, articolo di Francesca Rindinella……………..
Pg.40
Associazione Nazionale “Donne Geometra”
sede operativia :
Via Barberini n. 68 – 00187 Roma
C.f. 91113430408
_____________________________
Tutti i numeri precedenti, possono essere scaricati direttamente dal sito: www.donnegeometra.it
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.3
IL MODELLO 17/2009
Anche quest'anno dovrà essere inviata telematicamente alla Cassa la dichiarazione dei redditi
professionali, mod. 17/2009, entro la data del 15 settembre 2009, collegandosi al sito internet
www.cassageometri.it , dove sono disponibili le istruzioni per la compilazione del modello 17 on line e per
l'eventuale autoliquidazione da effettuare. Anche nel caso in cui si è parte di una società o associazione
di professionisti e similari, occorrerà inoltrare la comunicazione dei dati reddituali con la citata modalità
telematica. La procedura informatica per la dichiarazione on line, o tramite i Collegi, è già operativa
dall'8 luglio scorso. Per accedere all'area riservata del sito della Cassa Geometri ed effettuare la
comunicazione on line, si dovranno utilizzare i codici (matricola, password e pin) che, se non posseduti
dall'interessato, possono essere richiesti al numero verde della Cassa 800 655 873 oppure via fax al
numero 06/32686464 con l'apposito modulo.
Il versamento delle eventuali autoliquidazioni in eccedenza, potrà avvenire tramite M.Av. autogenerato
dal sistema, Rid o Carta Speciale Geometri con le seguenti modalità:
• in unica soluzione entro il 15 settembre 2009;
• rateizzazione, previo versamento del saldo entro il 15 settembre 2009 dell'intero contributo integrativo,
come segue:
•
versamento della prima rata del contributo soggettivo entro il 15 dicembre 2009*;
•
versamento della seconda rata del contributo soggettivo entro il 15 febbraio 2010*;
(*con l'aggiunta dei soli interessi al 6% su base annua.)
Un'importante novità di quest'anno è inoltre costituita dall'introduzione di una sezione dedicata alle
dichiarazioni reddituali dei cosiddetti "contribuenti minimi", coloro cioè che hanno optato per il regime
fiscale agevolato di esenzione dall'IVA (per tassazione forfettaria al 20%) di cui alla L. 244/08, cosiddetto
"forfettone", previsto in caso di ricavi o compensi 2008 non superiori a 30.000,00 euro.
Gli iscritti interessati dovranno, infatti, segnalare espressamente di essere "contribuenti minimi" e dovranno
indicare il reddito professionale ai fini IRPEF risultante dal Quadro CM rigo 6 del modello Unico 2009 ed il
"volume d'affari" risultante dal Quadro CM rigo 2 (al riguardo pregasi far riferimento alle istruzioni a pag.
13 del vademecum per gli iscritti).
Il sistema, per quest'ultimo dato, che normalmente viene dichiarato al lordo del contributo integrativo
del 4%, calcolerà automaticamente l'imponibile lordo ai fini della determinazione del contributo
integrativo dovuto.
Altra importante novità è riferita ai cancellati nel corso del 2008 che abbiano presentato il mod. 18/C, i
quali , come è noto, sono esonerati dall'invio del Mod. 17/2009.
L'applicativo informatico Mod. 17/2009, qualora si rendesse necessario modificare gli importi già
dichiarati con il mod. 18/C renderà visibili agli interessati i dati già presenti, che potranno essere rettificati
entro il 15 settembre 2009 (istruzioni a pag. 6 e 26 del vademecum per gli iscritti). Eventuali conguagli
contributivi conseguenti, in tal caso, saranno accertati e richiesti con M.Av. previo contatto da parte del
personale della Cassa.
Rimane invece fermo l'obbligo per i cancellati nel 2008 che non abbiano provveduto all'invio del mod.
18/C, nonostante le richieste della Cassa, di ottemperare nei termini del 15 settembre prossimo, all'invio
del Mod. 17/2009.
La Cassa acquisirà comunque, anche in sede di incrocio dei dati con l'Agenzia delle Entrate, il dato
dell'eventuale reddito prodotto nell'anno di cancellazione, sul quale permane l'obbligo di contribuzione
soggettiva introdotto dalle recenti modifiche regolamentari, a partire dal 2008.
Infine, sul sito della Cassa sarà disponibile, come di consueto, anche il Mod. 17/2009 cartaceo, da
utilizzare, eccezionalmente, se ci si trova nella impossibilità di collegamento ad internet e da inviare alla
Cassa, anche in assenza di reddito, con raccomandata semplice, tenendo comunque presente che la
dichiarazione sarà considerata irregolare e soggetta all'applicazione della relativa sanzione fino ad un
massimo di 40 euro.
Anche per gli eredi sarà possibile l'invio della dichiarazione reddituale a mezzo modelli cartacei (in
questo caso senza sanzioni), da restituire con le stesse modalità.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.4
I SERVIZI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA GEOMETRI PER GLI ISCRITTI:
POLIZZA SANITARIA PER I GEOMETRI:
La Cassa Geometri, dal 16 aprile 2007, ha assicurato gli iscritti e pensionati attivi con una polizza sanitaria
integrativa, stipulata per il tramite di Emapi, con le Assicurazioni Generali, finalizzata alla copertura di
garanzia per "Grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi". Inoltre è prevista una copertura che
consentirà di godere di un'indennità, nell'ipotesi di infortunio che comporti una invalidità permanente
parziale di grado superiore al 66%. Il premio per le coperture assicurative indicate è a totale carico della
Cassa. Nulla, quindi, è dovuto dai singoli iscritti, salvo eventuali estensioni della polizza ai propri familiari o
all'ampliamento delle garanzie richieste. Consulta la brochure informativa
CONVENZIONE MUTUO IPOTECARIO :
Stipulata la convenzione con la Banca Popolare di Sondrio per contrarre mutui ipotecari fino ad un
importo di 400.000,00 Euro,nei limiti dell’80% del valore dell’immobile che si intende acquistare.
PRESTITI AGEVOLATI PER GIOVANI ISCRITTI :
Per i giovani geometri, fino a 35 anni di età, che intendano acquistare attrezzature, strumenti, arredi, per
la propria attività professionale, diritto di accedere alla concessione di un prestito agevolato di durata
quinquennale e importo fino a 25.000,00 euro.
Per ogni informazione www.cassageometri.it
PRESENTATA LA PROPOSTA DI LEGGE PER L’ALBO UNICO
I rappresentanti degli Ordini Professionali dei Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali hanno messo a
punto la proposta di legge per l’unificazione degli Ordini comprendente anche i laureati triennali in
Ingegneria. La proposta è stata presentata il 27 luglio al ministro della Giustizia Angelino Alfano e il 29
Luglio ai parlamentari Luigi Vitali del Pdl, Cinzia Capano del Pd, e alla relatrice per riforma delle
professioni in commissione Giustizia Maria Grazia Siliquini. Il 30 luglio la proposta è stata presentata al
sottosegretario alla Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. Se andasse in porto “L’ALBO DEI TECNICI
LAUREATI IN INGEGNERIA” conterebbe 180mila iscritti eliminando la possibilità (prevista dal Dpr 328/2000)
per i laureti triennali di scegliere se iscriversi ad uno degli Albi o alla sezione B dell’Ordine degli Ingegneri.
Un albo unico, quindi, pronto ad ospitare i laureati di domani e i diplomati di ieri. (fonte: Il Sole24Ore)
ABRUZZO: RIPRISTINO, RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI:
L'ACCORDO TRA PROTEZIONE CIVILE E ORDINI PROFESSIONALI LOCALI
Il 21 luglio è stato firmato il Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento della Protezione
Civile e gli Ordini Professionali della Regione Abruzzo per i lavori di ripristino,
ricostruzione e recupero delle case e degli edifici pubblici danneggiati dal
terremoto del 6 aprile scorso. Nel dettaglio, i sottoscrittori dell'accordo sono: il
Consiglio Nazionale Ingegneri, la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri
d'Abruzzo, gli Ordini degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, il Consiglio
Nazionale Architetti, la Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti d’Abruzzo, gli Ordini degli
Architetti della Provincia di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo. Due gli allegati al Protocollo d’intesa: lo
schema di perizia che attesta il nesso di causalità fra il danno subito e il terremoto, e lo schema di
convenzione professionale, da compilare nel caso di prestazioni professionali accessorie.
Il Protocollo d'intesa
Allegato A - Schema di perizia
Allegato B - Schema di convenzione
IL DECRETO ANTI-CRISI È LEGGE
Il primo agosto il Senato ha votato la fiducia al governo e il decreto anti-crisi è legge.
Il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato il decreto legge correttivo al dl anticrisi. Le correzioni
introdotte dal Consiglio dei Ministri al dl anticrisi intervengono soprattutto per chiarire le norme relative
alla Corte dei Conti, alle competenze del ministero dell'Ambiente e allo scudo fiscale. NEL PROSSIMO
NUMERO UNA ANALISI APPROFONDITA DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL TESTO UFFICIALE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.5
PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA: FIRMATO IL DECRETO
Firmato il decreto recante il «Piano nazionale di edilizia abitativa», anche conosciuto come «Piano
Casa», previsto dall'art.11 del decreto legge n.112 convertito nella legge 133/2008 e oggetto
dell'Accordo con le Regioni siglato lo scorso 13 marzo 2009.
Il Piano per l'edilizia residenziale pubblica, non deve essere confuso con l'omonimo piano riguardante
l'edilizia privata, finalizzato al rilancio del settore edile mediante interventi di ampliamento degli edifici
volti alla riqualificazione degli stessi dal punto di vista architettonico, della sicurezza ed energetico, ed
autorizzati con iter burocratici semplificati, ed in merito al quale le Regioni stanno emanando proprie
disposizioni, prevede interventi diversificati a seconda delle categorie interessate, disponibilità di
finanziamenti pubblici e privati da utilizzare con procedure snelle, incentivi e agevolazioni fiscali.
Gli alloggi saranno destinati sia in proprietà quali prima casa, sia in locazione a canone sostenibile e a
canone sociale.
Parte così la realizzazione di un ambizioso Piano di alloggi che avrà positive ripercussioni sociali e che
amplierà l’offerta di lavoro nel settore delle imprese edilizie su tutto il territorio del Paese.
Previsti centomila alloggi in 5 anni destinati alle famiglie a basso
reddito, giovani coppie, anziani in condizioni sociali
svantaggiate, studenti fuori sede, sfrattati, immigrati regolari a
basso reddito, residenti da almeno 10 anni in Italia o da 5 nella
stessa Regione.
Previsti inoltre un insieme di interventi di edilizia residenziale
pubblica, project financing, agevolazioni alle cooperative
edilizie e un sistema integrato di fondi immobiliari, cui è devoluto
uno stanziamento di 150 milioni di euro, che a regime si stima
attrarrà investimenti per 3 miliardi di euro.
Il tutto da attivare con la collaborazione anche finanziaria di Regioni ed Enti locali. Prevista inoltre la
valorizzazione di aree demaniali con la loro riqualificazione urbana.
DURC, PROBLEMATICHE RELATIVE AL DISTACCO E ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO
Ministero del lavoro: Interpello n.58/2009 del 10 luglio 2009
Con l'interpello n. 58/2009 del 10 luglio 2009 il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali fornisce
importanti chiarimenti sull'obbligo di possesso del DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva,
nell'ambito degli appalti edili pubblici e privati.
In particolare il Ministero risponde in merito all'obbligatorietà del possesso del DURC per l'impresa
distaccante nel caso di lavoratori distaccati, e per le imprese o lavoratori autonomi che svolgono attività
di consegna e scarico di materiale edile all'interno di un cantiere, argomentando quanto segue.
Riprendendo sostanzialmente i contenuti dell'art. 3, comma 8, D. Leg.vo 494/1996, il D. Leg.vo 81/2008
prevede, all'art. 90, comma 9, che le «imprese affidatarie» e le «imprese esecutrici» di appalti pubblici e
privati in edilizia, nonché i «lavoratori autonomi», che partecipano alla realizzazione dell'opera o del
servizio, sono obbligati a presentare il DURC al committente o al responsabile dei lavori, ai fini della
verifica della loro idoneità tecnico professionale.
In caso di distacco lecito, il lavoratore inviato presso l'impresa distaccataria è inserito, nei limiti
dell'accordo di distacco, nell'organizzazione dell'impresa distaccattaria, ma il suo rapporto di lavoro
prosegue alle dipendenze dell'originario datore di lavoro (distaccante). Rimanendo l'impresa
distaccante sotto ogni profilo estranea all'appalto, deve conseguentemente escludersi la legittimità di
una richiesta del DURC ad essa relativo, sia se formulata nei suoi confronti e sia se nei confronti del
distaccatario appaltatore.
Inoltre le attività di consegna e scarico di materiale edile all'interno di un cantiere non rientrano tra
quelle elencate nell'Allegato X del D. Leg.vo 81/2008 (che in sostanza riporta quanto indicato
nell'Allegato I del D. Leg.vo 494/1996), aventi l'obbligo di certificare la propria posizione di regolarità
contributiva, a prescindere dal settore in cui sono inquadrate. In più, secondo la Circolare 4/2007,
concernente la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), non possono considerarsi imprese
esecutrici quelle che, pur presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta alla realizzazione delle
lavorazioni indicate nel citato Allegato X, ovvero si limitano a svolgere attività di mera fornitura di
materiale a piè d'opera, non accompagnata dalla messa in opera. Pertanto anche per le imprese e i
lavoratori autonomi svolgenti attività di trasporto di materiale edile non sussiste l'obbligo di certificazione
della regolarità contributiva mediante DURC.
CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO DELL’INTERPELLO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.6
APPARECCHI TERMICI IN LUOGHI A RISCHIO ESPLOSIONE
Con la lettera-circolare n. 3060 del 10.4.2009 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce chiarimenti sulla
corretta interpretazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi con riferimento
all'installazione di apparecchi termici in ambienti con pericolo di esplosione. In particolare, ai sensi dei
DD.M. 12.4.1996 e 28.4.2005 è vietata l'installazione di apparecchi generatori di aria calda a scambio
diretto, di moduli a tubi radianti e di nastri radianti, all'interno di locali in cui le lavorazioni o le
concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas,
vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni. Detti decreti tuttavia non forniscono
indicazioni per la valutazione del rischio, ed inoltre la sola presenza di lavorazioni o di sostanze
potenzialmente suscettibili di dare luogo ad esplosioni non implica la formazione di atmosfere pericolose,
essendo questa legata ad altri fattori. Il documento chiarisce che considerazioni ed analisi sopracitate
devono essere contenute del Documento sulla valutazione del rischio di esplosione, che per gli ambienti
di lavoro rientra tra le misure previste dal D. Leg.vo 81/2008 e la valutazione del rischio, effettuata in
considerazione degli elementi di cui all'art. 290 del decreto 81/2008, può essere considerata come parte
integrante della più generale valutazione del rischio incendio.
Di conseguenza, per impianti termici con potenzialità superiore a 116 kW, e dunque soggetti al rilascio
del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), la valutazione del rischio di esplosione deve essere
effettuata nell'ambito della più generale valutazione qualitativa del rischio di cui al D.M. 4.5.1998. Per
aziende con rischio di esplosione residuale, il documento può consistere in una semplice dichiarazione di
insussistenza del rischio e possono essere installati gli apparecchi in esame. Negli ambienti a rischio
rilevante, indipendentemente dalla destinazione d'uso e dalla presenza di lavoratori, la valutazione può
essere effettuata secondo i criteri di cui al D. Leg.vo 233/2003 e potranno essere installati solo
apparecchi idonei ai sensi del D.P.R. 126/1998. All'esterno di tali aree, in presenza di depositi di materiali
combustibili, saranno previste opportune distanza di sicurezza tra gli apparecchi termici e le superfici
esterne dei volumi in cui si prevede la formazione di atmosfere potenzialmente pericolose. Per impianti
termici con potenzialità tra 35 e 116 kW la possibilità di installazione degli apparecchi è subordinata alla
individuazione di aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, secondo i criteri richiamati nella
lettera-circolare in commento, ed alle eventuali restrizioni imposte dal fabbricante.
Per ulteriori approfondimenti SCARICA LA LETTERA CIRCOLARE
LE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - DALLA LEGGE
COMUNITARIA ALLE ANTICIPAZIONI SUL DECRETO CORRETTIVO
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2009, n. 161 - Supplemento Ordinario n.110, è stata
pubblicata la Legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria
2008.
L’art. 90, comma 11 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro viene sostituito con il seguente:
“La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in
base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del
coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori“.
Va Ricordato che il comma 3 dell’art. 90 prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa
esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione.
All’articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera b-bis che prevede che durante la
progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione tra le altre cose deve coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
90, comma 1.
Va Ricordato che l’art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei
e mobili) al comma 1 recita: “Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione
dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e
nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all’articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o
delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o
il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro".
LA LEGGE
COMUNITARIA
Ö
IL DECRETO
CORRETTIVO
Ö
E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 58 del 31 luglio 2009 il nuovo decreto
legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.7
il decreto legislativo che modifica ed integra in maniera incisiva la normativa vigente in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro. Come riporta il comunicato da parte del Governo: il provvedimento
recepisce le criticità e le lacune emerse nei primi mesi di applicazione del testo unico, migliorando le
regole sulla sicurezza nell'ottica di favorire la chiarezza del dato normativo quale presupposto per
favorirne un'applicazione corretta ed efficace. Il decreto prosegue il processo di complessiva rivisitazione
e ammodernamento delle regole sulla sicurezza iniziato con la legge delega n. 123 del 2007 e culminato
nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro).
Il provvedimento apporta alla normativa in vigore alcune significative modifiche che recepiscono le
criticità e le lacune emerse nei primi mesi di applicazione del testo unico, migliorando le regole sulla
sicurezza nell'ottica di favorire la chiarezza del dato normativo quale presupposto per favorirne
un'applicazione corretta ed efficace. Le novità introdotte dal correttivo riguardano principalmente:
„ la semplificazione formale di alcuni documenti fondamentali (quali ad esempio la valutazione dei
rischi);
„ la razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi
da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale preposto, sulla base dell'effettività dei compiti
rispettivamente svolti, proporzionando le sanzioni alle realtà lavorative connotate da rischi particolari;
una migliore definizione del ruolo degli organismi paritetici e nel potenziamento del ruolo degli enti
bilaterali che, in quanto espressione di competenze tecniche adeguate, certificano i modelli di
organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti di tutela della
salute e dei livelli di sicurezza. NEL PROSSIMO NUMERO UNA ANALISI PIU’ APPROFONDITA DOPO LA
PUBBLICAZIONE DEL TESTO UFFICIALE
LA SICUREZZA ELETTRICA NEI CANTIERI EDILI
Gli effetti della corrente sul corpo umano, con particolare riferimento agli incidenti che hanno maggiore
probabilità di accadere in un cantiere edile, sono oggetto di un approfondimento curato dal Collegio
dei Periti Industriali della provincia di Udine dal titolo "La Sicurezza elettrica nei cantieri edili". In presenza
di un incidente di natura elettrica, si è abituati a far riferimento alla tensione quale causa dei danni; in
realtà, anche se è la tensione è l'origine, chi produce direttamente i danni è la corrente. Quando la
corrente elettrica attraversa il corpo umano infatti, i danni conseguenti dipendono dal suo valore e dalla
durata del fenomeno. In letteratura tecnica è reperibile un grafico con una serie di curve (tempo di
esposizione - corrente circolante) che delimita zone di pericolosità differenziata, in caso di contatto
mano sinistra-piedi (percorso tra i più frequenti e pericolosi). In base agli effetti sul corpo umano è
possibile individuare dei livelli di intensità della corrente:
ƒ Livello 1: al di sotto di 0,5 mA la corrente elettrica non viene percepita (si tenga presente che una
piccola lampada da 15 watt assorbe circa 70 mA);
ƒ Livello 2: la corrente elettrica viene percepita senza effetti dannosi;
ƒ Livello 3: si possono avere tetanizzazione e disturbi reversibili al cuore, aumento della pressione
sanguigna, difficoltà di respirazione;
ƒ Livello 4: si può arrivare alla fibrillazione ventricolare e alle ustioni.
Gli effetti della corrente sul corpo umano:
ƒ Tetanizzazione: i muscoli rimangono contratti fino al cessare del passaggio della corrente elettrica. Il
soggetto sembra attaccato alla parte in tensione, in quanto incapace di eseguire movimenti.
Paradossalmente può accadere che valori più elevati di tensione provochino una violenta reazione del
muscolo, tale da allontanare la persona dalla parte in tensione
ƒ Arresto della respirazione: subentra per valori di corrente più elevati
ƒ Fibrillazione ventricolare: il cuore funziona grazie a stimoli elettrici, pertanto una corrente elettrica
esterna può alterare il suo funzionamento
ƒ Ustioni: la corrente elettrica riscalda le parti da lei attraversate
Clicca qui per scaricare il testo La sicurezza elettrica nei cantieri"
LA SICUREZZA PER GLI OPERATORI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE
ACQUE REFLUE CIVILI : NUOVA GIDA DELL’INAIL
L'opuscolo, destinato principalmente agli operatori del settore e ai soggetti coinvolti nella
gestione della salute e sicurezza sul lavoro, analizza i rischi presenti nell'attività di esercizio e
manutenzione degli impianti di depurazione dei reflui civili, per poi illustrare i sistemi di
prevenzione e protezione e fornire indicazioni sugli interventi per migliorare i luoghi e le
condizioni di lavoro. All'interno sono riportate schede informative di sintesi, rivolte
principalmente ai lavoratori, che rimandano ai contenuti del testo con differenti richiami cromatici.
Clicca QUI per scaricare la guida
Informazioni e richieste: [email protected]
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.8
I COSTI DELLA SICUREZZA: INDIVIDUAZIONE, ANALISI, COMPUTO E
PAGAMENTO
il Decreto legislativo 81/2008, in coerenza con alcune normative precedenti,
stabilisce diverse misure per la programmazione della sicurezza riguardo ai
contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione: tra queste l’indicazione del
costo della sicurezza.
Il tema dei costi della sicurezza è un tema delicato e non esente da alcuni dubbi
interpretativi in merito all’adempimento di quanto richiesto dalla normativa.
Il Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine (CISC Udine) ha curato la
redazione di un documento dal titolo "Criteri di individuazione, analisi, computo e pagamento dei costi
della sicurezza" con l’intenzione di fornire un supporto nella individuazione, computazione e calcolo dei
costi della sicurezza nei cantieri pubblici e privati sottolineando la necessità di un'attività integrata tra
coordinatore in fase di progettazione, progettista e normativa vigente. (fonte www.puntosicuro.it).
CISC Udine:
“Criteri di individuazione, analisi, computo e pagamento dei costi della sicurezza”
MANUALE MULTILINGUE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE
La Regione Veneto, in collaborazione con Confartigianato del Veneto, CNA Veneto ed Ance Veneto,
ha realizzato un manuale multilingue (italiano, inglese, rumeno, albanese e arabo) in materia di sicurezza
sul lavoro nei cantieri edili, un manuale destinato in particolare ai lavoratori migranti che sono
generalmente più esposti ai rischi lavorativi dei colleghi italiani. Il manuale, dal titolo "La sicurezza non è
un hobby, è la vita. Il cantiere edile", è stato realizzato dall'ing. Nicola Canal con un linguaggio semplice
e accattivante, reso ancor più gradevole dall'uso di vignette, e si propone di mettere in guardia i
lavoratori nei cantieri dai possibili rischi della professione edile. Dalla caduta dall'alto, che riguarda la
maggior parte degli incidenti gravi o mortali, fino al problema degli incidenti stradali, in cantiere o in
itinere. L'obiettivo del manuale, pubblicato sul sito della Prefettura di Belluno, é quello di "far parlare le
immagini, nella speranza di contribuire, per quanto poco, a una corretta fase d'informazione-formazione"
che aiuti i lavoratori a percepire idoneamente i rischi e a mettere in atto tutte le strategie possibili per
evitarli o ridurli.
Clicca qui per scaricare il manuale
INFORTUNI: COME
LAVORATORI
VARIA
LA
PERCEZIONE
DEL
RISCHIO
NEI
Secondo una ricerca condotta da INAIL e Istat, sono dieci milioni i lavoratori italiani
che percepiscono, nello svolgimento del proprio lavoro, almeno una fattore di
rischio per la propria salute. Nell'indagine condotta nel secondo trimestre del 2007 sul totale di tutti gli
occupati in Italia, pari a 23 milioni e 298mila persone, il 44% dei lavoratori individua nel proprio impiego
una minaccia di tipo fisico o psicologico. E di questi più dell'80% avverte nell'ambiente di lavoro la
presenza di rischi che possono compromettere la salute fisica, mentre il 40% ritiene di essere sottoposto a
rischi che potrebbero pregiudicare l'equilibrio psicologico. Sono gli uomini, in particolare, a temere di più
i pericoli di natura fisica (se ne preoccupa il 44% contro il 26,7% delle donne), mentre per quanto
riguarda i fattori di natura psicologica i due sessi si attestano entrambi al 17,4%. A preoccuparsi di più
per i fattori di rischio relativi alla salute fisica sono soprattutto gli operai e (52,4%) e i lavoratori in proprio
(42,2%), che rappresentano le categorie più coinvolte nei lavori di tipo manuale. In particolare il rischio
fisico è avvertito dal 59,2% degli uomini e dal 38,4% delle donne per quanto riguarda gli operai e dal
47,7% dei maschi e dal 26,2% delle femmine per quanto riguarda i lavoratori autonomi. Sul fronte dei
rischi che impattano sull'equilibrio psicologico, invece, quelli maggiormente esposti sono i dirigenti con il
26,4% del totale. La maggiore concentrazione delle persone che si sentono esposte a rischi di salute
fisica si registra nei settori delle costruzioni (63,4%), dell'agricoltura (54,3%), dei trasporti (46,3%), della
sanità (45,5%) e delle attività manifatturiere (44,7%). Al contrario, i fattori di rischio di tipo psicologico sono
avvertiti di più tra le persone che lavorano nella sanità (26%), nei trasporti (24,6%) e nella Pubblica
amministrazione (23%). In particolare in questi settori sono le donne a risentire di più di questi problemi
con una percentuale pari rispettivamente al 26,3% e al 25,6%.
Per altre informazioni, consultare il sito http://www.inail.it
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.9
LA SICUREZZA SUL LAVORO ARRIVA SUI BANCHI DI SCUOLA
I ministri Maurizio Sacconi (Welfare) e Mariastella Gelmini (Istruzione) e l'Anmil hanno siglato il 31 luglio un
accordo grazie al quale la sicurezza sul lavoro diventa materia di studio alle medie e alle superiori.
Sono previste, tra l'altro, simulazioni e ricostruzioni del posto di lavoro per far comprendere meglio ai
ragazzi come avvengono gli incidenti. Particolare attenzione sarà posta agli istituti
tecnici e professionali. Il ministero dell'Istruzione sta lavorando, così, con le Regioni
perchè la materia diventi serio oggetto di studio in questi indirizzi.
Il ministro del Lavoro Sacconi ha confermato l'impegno del dicastero attraverso
"specifiche risorse sul progetto". L’accordo sottoscritto è un progetto pilota che potrà
anche essere esteso. (fonte INAIL)
EDIFICI RUMOROSI: CHI NON RISPETTA I REQUISITI ACUSTICI NELLA PROGETTAZIONE E
NELLA COSTRUZIONE NON DOVRÀ PIÙ RISARCIRE I COMPRATORI
La legge Comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio
2009, n.161 - Supplemento Ordinario n.11) interviene anche nel riordino della normativa sull'inquinamento
acustico.
L'art. 11 prevede infatti che il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e quindi
entro gennaio 2010, emani uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti
in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di
requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale. Lo stesso art. 11,
tuttavia, fornisce alcune disposizioni applicabili nel "periodo transitorio", cioè fino all'emanazione dei
nuovi provvedimenti. In particolare il comma 5 del provvedimento stabilisce una temporanea
sospensione della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti nei
rapporti tra costruttore o venditore ed acquirente dell'immobile. Ne consegue che il privato non potrà
più far valere le norme contenute nella legge 447/1995 e nel Dpcm 5 dicembre 1997, che impongono di
tenere conto, al momento della progettazione e della costruzione di un nuovo edificio, di determinati
limiti di rumorosità interna ed esterna. Di fatto, la norma elimina il diritto al risarcimento del 20% del
valore dell'immobile che l'acquirente poteva far valere in presenza di forti rumori molesti, confermati da
una perizia successiva all'acquisto dell'immobile che dimostrava il mancato rispetto nella progettazione
e nell'impiego dei materiali dei requisiti acustici previsti dal Dpcm '97. L'innovazione non opera su tutti i
rapporti, ma solo su quelli che sorgeranno dopo l'entrata in vigore della legge comunitaria. Inoltre, non
opera nei rapporti tra costruttore e pubbliche amministrazioni (Comune, Arpa, Asl), ma solo tra venditore
e acquirente. Quindi chi ha già contestazioni in corso con il venditore, può continuare a invocare
l'applicazione dei limiti posti dal Dpcm 5 dicembre 1997.
OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DOPO IL TERZO DECRETO CORRETTIVO DEL
CODICE DEI CONTRATTI
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici : Determinazione n.7 del 16 luglio 2009
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha emanato una determinazione a carattere
generale che affronta i molteplici problemi connessi alla realizzazione delle così dette opere a scomputo
degli oneri di urbanizzazione. In particolare, nella determinazione si afferma che l’articolo 32, comma 1,
lett. g), primo periodo, del Codice dei contratti, attribuisce al privato, titolare del permesso di costruire, la
funzione di stazione appaltante per la realizzazione delle opere a scomputo dei relativi oneri di
urbanizzazione; il privato è, dunque, esclusivo responsabile dell’attività di progettazione, affidamento ed
esecuzione delle opere di urbanizzazione, ferma restando la vigilanza da parte dell’amministrazione
consistente, tra l’altro, nell’approvazione del progetto e del collaudo. Nel caso previsto, invece, dal
secondo periodo della medesima disposizione, in cui la gara viene bandita dall’amministrazione, il
privato titolare del permesso di costruire conserva la possibilità di partecipare alla stessa, se qualificato,
purché non abbia direttamente curato la redazione della progettazione preliminare. In ogni caso,
l’affidamento e l’esecuzione delle opere di urbanizzazione sono sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, e le
relative informazioni sono da ritenersi obbligatorie e, di conseguenza, devono essere comunicate
all’Osservatorio dei contratti pubblici.
Scarica la determinazione
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.10
DALL'UNI LE REGOLE PER LA PROGETTAZIONE DEL TETTO VERDE
Il tetto verde, pur restando molto diffuso nei paesi del nord soprattutto in
Germania , Austria e Svizzera, è una realtà che comincia a prendere piede
anche in Italia. Il verde pensile, infatti,viene riconosciuto da un numero sempre
crescente di comuni ed enti pubblici come strumento di mitigazione e
compensazione ambientale in ambiente urbano.Accanto alle funzioni primarie di protezione dall'acqua,
dal rumore e di protezione termica, la soluzione di tetto verde offre grandi vantaggi estetici, di
miglioramento del clima e soprattutto ecologici, perché restituisce all'ambiente preziosi spazi verdi. Le
regole di progettazione di queste coperture, che finora erano state lasciate alle singole aziende, sono
state ora discusse, confrontate, raccolte e messe "nero su bianco" in un'unica norma nazionale: la UNI
11235, che definisce appunto le regole di progettazione, esecuzione, manutenzione e controllo di
coperture a verde, con elemento di tenuta realizzato con membrane bituminose, in poliolefine o in
polivinilcloruro, in funzione delle particolari situazioni di destinazione d'uso, di contesto climatico e di
contesto edilizio.
Clicca qui per scaricare un approfondimento tratto dal sito dell'UNI su Tetto Verde e UNI 11235
UE FISSA NUOVE REGOLE SU EFFICIENZA ENERGETICA TV, FRIGO, MOTORI
La Commissione europea ha varato una nuova serie di norme sull'eco-design che
puntano a migliorare l'efficienza energetica di motori industriali, tv, refrigeratori e altri
apparecchi. Le quattro disposizioni sull'eco-design che si applicano anche a
propagatori, boiler o sistemi di riscaldamento e ai congelatori consentiranno il
risparmio di circa 190 terrawatt-ore (TWh) di elettricità ogni anno entro il 2020, se applicate pienamente:
una quantità di energia paragonabile al consumo annuale di Svezia e Austria. La normativa consentirà
di risparmiare una quantità impressionante di elettricità, di CO2 e di costi legati all'elettricità, creando al
tempo stesso posti di lavoro. L'Unione si è impegnata a ridurre le emissioni di anidride carbonica di un
quinto rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, risprmiando 135 TWh di elettricità ogni anno grazie ai requisiti
sulle prestazioni energetiche per la maggior parte dei motori elettrici utilizzati in applicazioni industriali. Le
nuove regole incoraggeranno l'uso di "trasmissione a velocità variabile" adattando la potenza del
motore alle necessità, invece di lasciarlo operare sempre a pieno ritmo. La UE ha pensato anche ai
sistemi di riscaldamento degli ambienti con l'introduzione di alcune norme per rendere maggiormente
efficienti i circolatori delle caldaie. Le nuove tecnologie consentono, infatti, di realizzare circolatori in
grado di regolare le loro prestazioni alle effettive necessità dell'intero impianto di riscaldamento per
raggiungere una data temperatura. Questo provvedimento dovrebbe consentire di raggiungere entro il
2020 un risparmio su base annua pari a 30 TWh circa. Sul fronte di alcuni elettrodomestici, come frigoriferi
e congelatori, e di sistemi per l'intrattenimento come i televisori, l'UE ha introdotto alcune regole di ecodesign per ridurre i consumi energetici, puntando su una migliore gestione dei sistemi e su una minore
dispersione dell'energia. Salvo cambiamenti di programma, a partire dal 2014 sarà vietato all'interno
dell'Unione il commercio dei televisori e di altri elettrodomestici ad alto consumo, provvedimento che
consentirà di risparmiare 30 TWh su base annua.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: LE LINEE GUIDA NAZIONALI
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009 il Decreto 26 giugno 2009 contenente
le linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, entrato in vigore il 25 luglio.
Si tratta di uno degli attesi decreti di attuazione del D.lgs 192/05 sul rendimento energetico in edilizia.
Recentemente è stato pubblicato il DPR 59/2009 che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e
per le ristrutturazioni di quelli esistenti, ed è atteso a breve il DPR che fissa i requisiti professionali ed i criteri
di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione.
Per quanto riguarda i Soggetti abilitati alla certificazione energetica, in attesa del DPR di cui sopra, il D.lgs
115/2008, in via transitoria, all’allegato III, ne fissa i requisiti di competenza ed indipendenza.
Il decreto, oltre a definire gli strumenti che rendono uniforme e confrontabile la qualità energetica degli
immobili, definisce gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni,
alcune delle quali hanno già definito proprie procedure di certificazione che, però, si dovranno integrare
alla normativa nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.11
Pertanto, le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome che
non abbiano ancora provveduto ad adottare dei propri strumenti di certificazione energetica degli
edifici e perderanno la loro efficacia nel momento in cui entreranno in vigore gli strumenti attuativi
regionali di certificazione energetica.
Tutte le Regioni e le Province autonome che hanno già provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE, devono comunque assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di
certificazione alle Linee guida nazionali.
A tal fine gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica, validi anche per i sistemi
regionali, sono i seguenti:
• i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, le classi
prestazionali. Tali elementi consentiranno agli utenti di valutare e raffrontare la prestazione energetica
dell’edificio, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più efficaci ed
economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
• le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
• le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati
finalizzati a minimizzare gli oneri a carico degli utenti, tenuto conto delle norme di riferimento;
• i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti
alla certificazione energetica;
• la validità temporale massima dell’attestato;
• le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la
prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della
prestazione medesima, purché di entità significativa.
La validità temporale massima dell’attestato di certificazione energetica, fissata in dieci anni, non viene
inficiata dall’emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della
certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e
l’illuminazione, ad oggi non ancora completamente disciplinati.
La validità massima dell’attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le
prescrizioni normative che riguardano le operazioni di controllo di efficienza energetica, degli impianti di
climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni l’attestato di
certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza
non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
A tal fine, i libretti di impianto o di centrale di cui all’art. 11, comma 9, del DPR 412/93, devono essere
allegati, in originale o in copia, all’attestato di certificazione energetica.
L’aggiornamento dell’attestato di certificazione energetica è previsto a seguito di ogni intervento di
ristrutturazione, sia edilizia che impiantistica, che modifica la prestazione energetica dell’edificio nei
seguenti casi:
• ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione
che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
• ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione
degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di
sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
• ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che,
fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;
• facoltativo in tutti gli altri casi.
Tra i principali contenuti che le Linee guida definiscono, si segnalano:
• Prestazione energetica degli edifici;
• La metodologia di classificazione degli edifici;
• Metodi di calcolo;
• Rappresentazione grafica delle prestazioni e modello di attestato energetico;
• Autodichiarazione del proprietario e categorie di edifici interessate;
• Classificazione energetica per singoli appartamenti.
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Ai fini della certificazione energetica, nella fase di avvio, la determinazione dell’indice di prestazione
considera solamente la climatizzazione invernale e la preparazione dell’acqua calda sanitaria.
Per la climatizzazione estiva si fa riferimento ad una valutazione qualitativa dell’involucro. Con successivi
provvedimenti la certificazione verrà estesa anche alla determinazione dell’indice di prestazione
energetica per l’illuminazione degli ambienti.
METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.12
Le Linee guida considerano due differenti metodologie:
• Metodo calcolato di progetto, di riferimento per gli edifici di nuova costruzione e quelli
completamente ristrutturati;
• Metodo di calcolo da rilievo o standard, di riferimento per gli edifici esistenti, che prevede tre diverse
modalità di approccio.
METODI DI CALCOLO
Le linee guida prevedono la possibilità di utilizzare diverse metodologie, differenti per utilizzo e
complessità, e utilizzabili a seconda che si tratti di edifici di nuova costruzione (o completamente
ristrutturati) e edifici esistenti ed in particolare:
1. il Metodo calcolato di progetto, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire
dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a
servizio dell’edificio come realizzati. Metodo di riferimento per gli edifici di nuova costruzione e per quelli
completamente ristrutturati.
2. il Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard, che prevede la valutazione della prestazione
energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente. In
questo caso le modalità di approccio possono essere:
o mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull’edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate
secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi normativi nazionali, europei e
internazionali, o, in mancanza di tali norme dalla letteratura tecnico-scientifica;
o per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o
abachi nazionali, regionali o locali;
o sulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici ed impiantistici.
La determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici richiede metodi di calcolo per:
1. il fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento ambiente;
2. il fabbisogno di energia per acqua calda sanitaria;
3. il rendimento e il fabbisogno di energia primaria degli impianti di climatizzazione invernale;
4. il rendimento e il fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria;
5. il risparmio di energia primaria ottenibile utilizzando energie rinnovabili ed altri metodi di generazione
per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria;
6. il rendimento e il fabbisogno di energia primaria degli impianti di climatizzazione estiva.
I suddetti metodi di calcolo sono descritti nelle seguenti specifiche tecniche:
UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia
termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale - La norma definisce il metodo di calcolo
della prestazione energetica dell’involucro edilizio per il riscaldamento ed il raffrescamento.
UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria La norma, a partire dalla prestazione dell’involucro edilizio, permette di calcolare la prestazione del
sistema edificio-impianti in relazione allo specifico impianto termico installato.
UNI/TS 11300-3 (in fase di elaborazione) Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva
UNI/TS 11300-4 (in fase di elaborazione) Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie
rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda
sanitaria. Di seguito la tabella riepilogativa (riportata nell’Allegato 3 alle linee guida) sull’utilizzo delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi
energetici da valutare ai fini della certificazione energetica.
Metodo di
calcolo di
progetto
Edifici interessati
Metodo di calcolo
da rilievo
sull’edificio
Metodo di calcolo da
rilievo sull’edificio
Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio
Tutte le tipologie
Edifici residenziali esistenti
Tutte le tipologie di
Edifici residenziali esistenti con superficie
di edifici nuovi ed
con superficie utile inferiore
edifici esistenti
utile inferiore o uguale a 1000 m2
esistenti
o uguale a 3000 m2
Prestazione invernale
involucro edilizio
Norme UNI/TS
11300
Norme UNI/TS
11300
DOCET (CNR-ENEA)
Metodo semplificato (all. 2 - dm
26/06/2009)
Energia primaria
prestazione invernale
Norme UNI/TS
11300
Norme UNI/TS
11300
DOCET (CNR-ENEA)
Metodo semplificato (all. 2 - DM
26/06/2009)
Energia primaria
prestazione acqua
calda sanitaria
Norme UNI/TS
11300
Norme UNI/TS
11300
DOCET (CNR-ENEA)
Norme UNI/TS 11300 (esistenti)
Prestazione estiva
involucro edilizio
Norme UNI/TS
11300
Norme UNI/TS
11300
DOCET (CNR-ENEA)
Norme UNI/TS 11300 o Metodo basato
sulla determinazione di parametri
qualitativi (par. 6.2 - DM 26/06/2009)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.13
La determinazione della prestazione energetica estiva dell’involucro edilizio è facoltativa nella
certificazione di singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile inferiore o uguale a 200 m2
per le quali il calcolo dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale avvenga con il
metodo semplificato (all. 2 - DM 26/06/2009). In assenza della predetta valutazione, all’edificio viene
attribuita una qualità prestazionale energetica estiva dell’involucro edilizio corrispondente al livello “V”
delle tabelle di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 (Prestazioni MEDIOCRI)
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PRESTAZIONI
L’attestato di certificazione energetica (vedi Allegato 6 al decreto) deve contenere l’informazione
sintetica in termine di classe energetica globale definita secondo le modalità riportate nell’Allegato 4
per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale allegato definisce le
classi in base alla situazione climatica del luogo dove l’edificio è realizzato ed al suo rapporto di forma
(S/V) parametrandoli ai valori limite definiti dal D.lgs 192/05 a far data dal gennaio 2010.
Per l’acqua calda sanitaria invece la classe limite di riferimento è definita sulla base dei valori delle
norme tecniche nazionali. Le classi migliori (A, B e C) sono legate ad una riduzione di fabbisogno di
energia dovuta all’uso di fonti rinnovabili. La rappresentazione grafica globale delle prestazioni
energetiche (tachimetro) e della classificazione energetica è identificata come sommatoria delle
prestazioni parziali relative alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria.
AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO E CATEGORIE DI EDIFICI INTERESSATI
Per gli edifici esistenti di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell’intero immobile, l’attestato di certificazione energetica può essere sostituito da una
autodichiarazione del proprietario dell’edificio in cui si afferma che l’edificio è di classe energetica G e
che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti. Una copia di tale dichiarazione deve
essere trasmessa dal proprietario alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio entro
quindici giorni dalla data del rilascio. Le categorie di edifici interessate, sono le seguenti:
Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
• abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi,
conventi, case di pena, caserme
• abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e
simili
• edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche
ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento
termico
Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura
di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di
altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.
Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
• quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi
• quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto
• quali bar, ristoranti, sale da ballo
Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al
minuto, supermercati, esposizioni
Edifici adibiti ad attività sportive:
• piscine, saune e assimilabili
• palestre e assimilabili
• servizi di supporto alle attività sportive
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Va inoltre osservato che:
• nelle categorie sopra enunciate non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano,
depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni
eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico
• nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale
ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche,
l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume
riscaldato.
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA PER SINGOLI APPARTAMENTI
Le Linee guida stabiliscono che per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo
appartamento, indipendentemente dal fatto che l’impianto sia centralizzato o individuale, con casi
specifici in funzione della tipologia di impianto termico e della presenza o meno della regolazione e
contabilizzazione del calore. (fonte: ANCE)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.14
AREA EURO, BANCHE PIÙ LIQUIDE: SI ALLENTA LA STRETTA AL CREDITO
Si allenta la morsa della stretta creditizia nell'area dell'euro. Lo riporta la
Banca centrale europea con la sua indagine trimestrale sulla dinamica delle
concessioni di prestiti, la «bank lending survey». In particolare per i prestiti
alle imprese, nel secondo trimestre, si è più che dimezzata la quota netta di
banche che ha riferito inasprimenti sui termini di concessione di credito - a
fronte di quelle che all'opposto hanno riportato manovre di allentamento al 21 per cento contro il 43 per cento rilevato nei primi tre mesi dell'anno,
livello a sua volta più ridotto rispetto ai picchi che erano stati registrati nella
seconda metà del 2008. Si allenta la dinamica della stretta anche sui prestiti
alle famiglie, in maniera meno accentuata ma tenendo presente che in questo caso si partiva da livelli
di inasprimenti più contenuti. Secondo i dati della Bce, nel secondo trimestre la quota netta di banche
che ha riferito inasprimenti è scesa al 22 % sui mutui e al 21% sul credito al consumo. Per il terzo trimestre
le banche monitorate prevedono ulteriori allentamenti sulle condizioni per la concessione di prestiti, sia
alle imprese, prosegue lo studio della Bce, sia in maniera più moderata sul credito alle famiglie. Sono
diversi i fattori che hanno contribuito a questa attenuazione. Per i prestiti alle famiglie l'allentamento è
stato favorito da una riduzione della percezione di rischio da parte delle banche, e dal miglioramento
delle prospettive del mercato immobiliare. (fonte: Il sole 24 ore)
L'indagine della Banca centrale europea
(in lingua inglese)
LE CITTÀ PIÙ CARE NEL MONDO: MILANO
11°, TOKIO 1°
Nell'indagine condotta da Mercer su 143 città in
sei continenti, è Tokyo la città più cara per chi
vive in un paese
diverso dal proprio,
contro Johannesburg
la più economica. In
Italia, Milano si attesta
11° e Roma scende al
18° posto.
Utilizzata per aiutare le
multinazionali e i governi a determinare le
indennità per i propri dipendenti all'estero,
l'indagine di Mercer " mette a confronto il costo
di oltre 200 articoli in ogni città, compresi alloggi,
trasporti, cibo, abbigliamento, prodotti per la
casa e il tempo libero", come spiega la nota che
la presenta.
A seguire, le prime dieci città della classifica del
2009:
1- Tokyo, 2- Osaka, 3- Mosca, 4- Ginevra, 5- Hong
Kong, 6- Zurigo, 7- Copenhagen, 8- New York, 9 Pechino, 10- Singapore.
Una classifica - continua la nota - stilata
assegnando 100 punti a New York, che funge da
riferimento per calcolare la posizione di tutte le
altre città e che quest'anno presenta notevoli
variazioni nelle posizioni delle città, dovute
principalmente alle oscillazioni dei cambi a
livello mondiale.
La maggior parte delle città europee ha perso
posti in classifica. Il cambiamento più
significativo a Varsavia, che ha perso ben 78
posti (dal 35° al 113°).
Oslo e Londra, entrambe tra le prime 10 nella
classifica dello scorso anno, ora occupano
rispettivamente il 14° e il 16° posto. "Il calo dei
prezzi degli affitti a Oslo e a Londra, abbinato
alla svalutazione della sterlina inglese e della
corona norvegese rispetto al dollaro, hanno
prodotto una discesa vertiginosa di queste città
nella classifica" afferma Constantin-Métral.
A salire nella classifica delle città in cui il costo
della vita è più elevato sono invece le città Usa,
quelle cinesi, giapponesi e del Medio Oriente.
New York, in particolare, entra tra le prime 10,
passando dal 22° all'8° posto, Pechino si attesta
al 9° posto contro il
20°
del
2008.
Il
Giappone ha ora due
città tra le prime 10. la
maggior parte delle
città
del
Medio
Oriente ha subito la
tendenza contraria.
Dubai e Abu Dhabi
hanno conquistato diverse posizioni, passando
rispettivamente dal 52° al 20° e dal 65° al 26°
posto. Un'evoluzione dovuta soprattutto al fatto
che il Dirham degli Emirati Arabi è ancorato al
dollaro. Tel Aviv resta la città più cara del Medio
Oriente, anche se è l'unica città della regione a
perdere posti in classifica (dal 14° al 17° posto).
La maggior parte delle città africane è salita
nella classifica di quest'anno, seppur con una
riduzione dei punteggi. Il Cairo sale di ben 44
posti e si attesta in 57° posizione grazie
all'andamento positivo della Lira egiziana
rispetto al dollaro. La forte svalutazione del Rand
sudafricano rispetto al dollaro ha invece spinto
Johannesburg all'ultimo posto.
Per altre informazioni, consultare il sito
www.mercer.it
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.15
ANCORA IN CALO IL PREZZO DELLE CASE
Ancora una flessione nel prezzo delle case: - 2,5% (che fa seguito alla riduzione
dell’1% della fine del 2008) e che si traduce in -3,5% su base annua (-4,4% al
netto dell’inflazione), vale a dire il dato peggiore dall’anno 1997. A scattare
questa fotografia dalle tinte chiaro-scure è Nomisma nel II Rapporto
dell’Osservatorio sul mercato immobiliare.
Emerge così che, oltre ai prezzi, scende anche il numero delle compravendite.
Nel primo trimestre del 2009 le abitazioni passate di mano sono state infatti
135.872 con un calo del 18,7% rispetto lo stesso periodo del 2008. ma, secondo
le previsioni dell’istituto di ricerca bolognese, alla fine dell’anno le
compravendite saranno pari a 600mila, il 12,5% in meno rispetto al 2008, che
già aveva chiuso con 686mila compravendite, il 14,9% in meno rispetto il 2007.
Un calo che proseguirà per il resto dell’anno e che porterà il valore medio degli appartamenti in Italia in
ribasso, a dicembre di quest’anno, del 6%-8% rispetto all’intero 2008. E nel 2010, se verranno confermate
le previsioni macroeconomiche, i prezzi potrebbero subire un’ulteriore flessione del 2%-3%. Dal 2011,
invece, l’intero mercato immobiliare potrà tornare a crescere, accompagnando la crescita prevista per
l’economia. Spulciando tra le pagine del rapporto, che ha analizzato come di consueto 13 grandi aree
urbane, quella dove si paga il prezzo medio più alto a metro quadro è Venezia città (3.837 euro), seguita
da Roma (3.635) e Milano (3.551). Ma alla capitale spetta il primato del prezzo medio più alto per
immobile di pregio (7.075), seguita dal capoluogo lombardo (6.977) e da Venezia città (5.865).
Per vendere una casa (nuova o usata) si aspettano in genere 6,1 mesi, 7,6 per un ufficio, e 6,8 per un
negozio. Per affittare una casa passano 3 mesi se è nuova, 3,2 se usata; 5,2 mesi per un ufficio, 4,8 per un
negozio. Lo sconto è in media del 7,3% per un casa nuova, del 13% per una usata, del 12,5% per un
negozio e del 13,4% per un ufficio. Chi acquista una abitazione, negli ultimi mesi, lo fa sempre più
attraverso mezzi propri e non attingendo da risorse a debito: il 20% degli acquirenti pagava con mezzi
propri ancora uno o due anni fa, mentre oggi la percentuale sale a circa il 30%. Si tratta quindi, di risorse
finanziarie che vengono distolte dall’investimento azionario, obbligazionario e del risparmio gestito, per
venire ad alimentare il settore immobiliare, complice, oltre che il desiderio di “mettere al sicuro nel
mattone i propri risparmi”, anche la politica di restrizione del credito operata dagli istituti.
La percentuale di famiglie che si dichiara interessata ad acquistare un’abitazione nel prossimo biennio si
attesta sul 14,6 per cento (circa 3,5 milioni di famiglie che salgono a oltre 7 se si aggiungono anche
quelle “poco interessate”), a fronte delle 700mila compravendite stipulate nell’ultimo anno. Infine, va
osservato che per una casa a risparmio energetico o in bioedilizia un acquirente è sempre più disposto a
spendere. Così, che si tratti di pannelli solari, fotovoltaico, isolamento termoacustico per migliorare
l’efficienza energetica della propria abitazione, gli italiani mettono in conto anche un 10-15% in più sul
totale dell’immobile.
Un dato confermato dalle imprese di costruzione, che accertano una crescita della domanda se
vengono costruiti immobili con criteri legati al rispetto ambientale e al risparmio energetico. Ciò
soprattutto grazie agli incentivi statali e agli sgravi fiscali”.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA E DETRAZIONI FISCALI DEL 55 PER CENTO. I CHIARIMENTI
DALL’ENEA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
Con l'entrata in vigore delle Linee Guida sulla Certificazione energetica degli Edifici è stata
indirettamente toccata anche l'agevolazione fiscale del 55%.
Per una serie di interventi Infatti (isolamento muri o tetti, sostituzione caldaie ,ecc), le modalità di accesso
alla detrazione d’imposta del 55% per le spese sostenute in interventi finalizzati al risparmio energetico,
indicate dalle leggi finanziarie, prevedevano la redazione dell’attestato di
qualificazione energetica (AQE).
Con l’entrata in vigore dell’attestato di
certificazione energetica (ACE) disposto dalle Linee Guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, come comportarsi ? Il 22 luglio 2009 l’ENEA
che si occupa della detrazione fiscale, ha precisato:
In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato
in materia, si ritiene che, ove necessario, si debba produrre e conservare
l'attestato di certificazione eneregetica ma, ai soli fini delle detrazioni fiscali del
55%, si debba trasmettere all'ENEA solo l'attestato di qualificazione energetica
attraverso il sito. http://finanziaria2009.acs.enea.it
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.16
BONUS DEL 55%, AGGIORNATA LA GUIDA ANCE
L'Ance ha provveduto ad aggiornare la "Guida alle agevolazioni fiscali per gli interventi di
riqualificazione energetica", che tiene conto delle disposizioni contenute nell`art 29, comma 6, del
Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 (cd. Decreto anticrisi), convertito, con modificazioni, nella
Legge 28 gennaio 2009, n.2. In particolare, il DL 185/2008 prevede:
• che per le spese sostenute a partire dall'1/01/09, i contribuenti interessati ad usufruire della detrazione
devono inviare all'Agenzia delle Entrate apposito Modello di Comunicazione, secondo i termini e le
modalità previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009,
Protocollo n.57639/2009;
• l'obbligo, in capo al contribuente, di ripartire la detrazione in cinque rate annuali di pari importo (resta
ferma la possibilità per il contribuente, relativamente alle spese sostenute nel 2008, di ripartire la
detrazione in un numero da 3 a 10 quote di pari importo);
• la modifica del DM 19 febbraio 2007, al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti
amministrativi a carico dei contribuenti.
La Guida redatta dall'ANCE è aggiornata, altresì, con i chiarimenti forniti in materia dall'Agenzia delle
Entrate nel corso dell`ultimo anno, tra cui:
• la R.M. n.303/E del 15 luglio 2008, che chiarisce l'inapplicabilità dell'agevolazione nell'ipotesi di
interventi di riqualificazione energetica su beni merce;
• la R.M. n.340/E del 1 agosto 2008, riferita all'esclusione dell'agevolazione per gli immobili locati a terzi e
a quelli locati da società immobiliari.
L'Appendice alla Guida raccoglie, invece, tutte le disposizioni normative ed i documenti di prassi
emanati, in materia, dall'Agenzia delle Entrate.
Scarica la Guida Ance aggiornata
IL MINISTERO CHIARISCE I LIMITI FISCALI DELLE AREE EDIFICABILI
Risoluzione Ministeriale n. 170/E del 03 luglio 2009
Ai fini fiscali, un’ area si considera edificabile se utilizzabile a scopo
edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal
Comune, indipendentemente dall`approvazione della Regione e
dall’adozione di strumenti attuativi. Questo quanto confermato
dall’Agenzia delle Entrate, attraverso la Risoluzione Ministeriale n.170/E
del 3 luglio 2009.
Relativamente ad un`area adibita ad impianti ed attrezzature
pubbliche, di regola classificate come non edificabili, viene richiesta
all`Agenzia delle Entrate la corretta interpretazione del concetto di
edificabilità, ai fini dell’ applicazione dell’ imposta sulle successioni,
mediante l’utilizzo del criterio di valutazione automatica, introdotto dall’ art.34, comma 5, del Decreto
Legislativo 31 ottobre 1990, n.346.
Tali aree, come specificato dall`Agenzia delle Entrate, “pur non risultando di regola edificatorie, possono
essere qualificate tali, qualora sia consentita la costruzione di parcheggi e infrastrutture. A tal fine, e`
pero` necessario che la zona non sia concretamente destinata ad un utilizzo meramente pubblicistico, in
quanto tale vincolo non tolleri la realizzazione delle opere di iniziativa privata, neppure con apposite
convenzioni”.
In sostanza, qualora gli strumenti urbanistici non prevedano un uso prettamente pubblicistico dell`area e,
di conseguenza, venga prevista su di essa la realizzazione di opere ad iniziativa privata o promiscua,
l`area puo` essere considerata edificabile.
A tal fine, l`inquadramento come edificabile impedisce l`applicazione del criterio di valutazione
automatica della base imponibile (pari a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto)
e assume rilevanza, non soltanto ai fini dell`imposta di successione, ma anche ai fini delle altre imposte
(quali, ad esempio, l’ Ici).
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.17
BONUS ARREDI PER OGNI ABITAZIONE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Agenzia delle Entrate: Circolare n. 35/E del 16 luglio 2009
Con la circolare n. 35/E del 16 luglio, l'agenzia delle Entrate illustra l'agevolazione
introdotta dal decreto legge 5/2009 a favore di chi acquista mobili ed
elettrodomestici per arredare immobili oggetto di ristrutturazione e consistente in
una detrazione Irpef del 20% della spesa sostenuta.
Chi può accedere alla detrazione : Il bonus riguarda i contribuenti che hanno
sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possono beneficiare della detrazione
del 36%. Gli interventi devono essere stati avviati dopo il 1° luglio 2008, così come
indicato nella comunicazione preventiva di inizio lavori inviata al Centro operativo
di Pescara. Gli interventi edilizi agevolati con il bonus ristrutturazioni che consentono l'accesso all'ulteriore
bonus arredi sono esclusivamente quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia (articolo 31 della legge 457/1978, lettere b, c e d), effettuati su unità immobiliari
residenziali. Pertanto, la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta in caso di lavori
condominiali, di interventi di manutenzione ordinaria, di realizzazione di garage e posti auto pertinenziali, e di
acquisto o assegnazione di immobile facente parte di un edificio ristrutturato da un'impresa di costruzione o
ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia.
I beni che danno diritto al bonus : La detrazione spetta per le spese, sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre
2009, finalizzate all'arredo dell'immobile in ristrutturazione. I beni agevolabili sono i mobili, gli elettrodomestici di
classe energetica non inferiore ad A+, i televisori e i computer. Il loro acquisto deve avvenire necessariamente
tramite bonifico bancario o postale riportante causale del versamento, codice fiscale di chi paga e codice
fiscale (o partita Iva) del beneficiario del pagamento. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la norma
specifica che non vi rientrano frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, per i quali, fino a tutto il 2010, un'altra
disposizione normativa già riconosce - in caso di acquisto di un nuovo apparecchio di classe energetica non
inferiore ad A+ e contestuale "rottamazione" dell'usato - la detrazione del 20%, fino a un valore massimo della
stessa di 200 euro per ciascun apparecchio. I due benefici (bonus arredi e detrazione del 20%) sono
comunque cumulabili.
Consistenza del beneficio: L'agevolazione per chi arreda l'immobile ristrutturato consiste in una detrazione
Irpef del 20% delle spese sostenute. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 10mila euro e
ripartita in cinque quote annuali; pertanto, la detrazione annua non potrà essere superiore a 400 euro. Il tetto
di 10mila euro - sottolinea la circolare - deve essere riferito alla singola unità immobiliare. Pertanto:
• se la spesa è sostenuta da più contribuenti, l'agevolazione è comunque calcolata su un importo massimo
complessivo non superiore a 10mila euro;
• se il contribuente ha effettuato lavori che danno diritto al 36% su più appartamenti, il bonus arredi spetta
per ciascuno di essi (in pratica, per ogni unità abitativa, saranno agevolabili le relative spese sostenute fino
all'importo massimo di 10mila euro), sempre che ovviamente siano stati rispettati tutti gli adempimenti richiesti
per la fruizione del bonus ristrutturazioni.
Bonus anche senza i provvedimenti per il monitoraggio: La circolare precisa infine che il riconoscimento del
beneficio non è subordinato ai provvedimenti che il ministero per lo Sviluppo economico è chiamato ad
adottare per monitorare gli effetti economici derivanti dall'applicazione dell'agevolazione. Pertanto, anche in
assenza di tali provvedimenti, il bonus spetta comunque per gli acquisti effettuati dal 7 febbraio scorso.
COMPRAVENDITE IMMOBILIARI AL VALORE CATASTALE
Agenzia delle Entrate: Risoluzione n. 176/E del 09 luglio 2009
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cosiddetto sistema del «prezzo-valore» può essere applicato
anche nel caso in cui nell'atto di compravendita venga indicato un valore catastale inferiore a quello
derivante dalla corretta applicazione dei coefficienti di legge. Il meccanismo del «prezzo-valore»,
introdotto con decorrenza dall'1.1.2006 dal comma 497 della L. 266/2005 come modificata dalla L.
248/2006 e dalla L. 296/2006, prevede che, su richiesta della parte acquirente, la base imponibile delle
cessioni nei confronti di persone fisiche che non svolgono attività commerciali, artistiche o professionali,
aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, venga individuata nel «valore
catastale» anziché nel «valore venale in comune commercio». Nella concreta fattispecie presa in
esame dall'Agenzia, una errata applicazione dei cosiddetti moltiplicatori catastali ha portato come
detto all'indicazione in atto di un valore non corretto. Peraltro in presenza di tutti i requisiti soggettivi
(cessioni poste in essere nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività
commerciali, artistiche o professionali) e oggettivi (immobili a uso abitativo e relative pertinenze), e della
formulazione da parte dell'acquirente di apposita richiesta al notaio con relativa indicazione in atto del
corrispettivo totale pattuito, l'errore sopra citato non compromette l'applicazione della tassazione sul
valore catastale, ovviamente corretto.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.18
USUFRUTTO ACQUISITO A PAGAMENTO,
DOPPIO CALCOLO PER LA PLUSVALENZA
Agenzia delle Entrate : Risoluzione 188/E del 20
luglio 2009
Per
determinare
l'eventuale
plusvalenza
generata dalla vendita dell'immobile per il quale
nuda proprietà e usufrutto sono stati acquistati in
momenti
distinti,
occorre
valutare
separatamente i due diritti. In particolare, il
valore della nuda proprietà e dell'usufrutto sarà
calcolato applicando al prezzo di vendita gli
appositi coefficienti, mentre il giorno a partire da
cui scatta la decorrenza dei cinque anni tra la
data di acquisto e la data di rivendita - prevista
a fini anti-speculativi dall'articolo 67 del Tuir sarà
individuato
tenendo
conto,
rispettivamente, della data di acquisto della
nuda proprietà e dell'usufrutto.
E', in sintesi, la risposta fornita dall'agenzia delle
Entrate, con la risoluzione 188/E del 20 luglio, a
un contribuente che ha comprato dal coniuge
la nuda proprietà di un fabbricato avvalendosi
dei benefici "prima casa" e, l'anno successivo,
ha acquistato l'usufrutto, senza aspettare il
"naturale ricongiungimento" dei due diritti reali
nella
piena
proprietà,
eleggendo
successivamente l'immobile a sua residenza
principale. Dato che adesso vuole rivenderlo,
chiede chiarimenti sull'eventuale formazione di
una plusvalenza tassabile e su come individuare
il giorno cui fare riferimento per il calcolo della
decorrenza dei cinque anni.
Dettagliata la risposta dell'Agenzia che, dopo
aver ricordato il dettato dell'articolo 67
(comma1, lettera b) del Testo unico, entra nel
merito chiarendo che, in caso di vendita di un
immobile per cui la nuda proprietà e l'usufrutto
sono stati acquistati in due momenti diversi, per
capire
se
effettivamente
emerge
una
plusvalenza
imponibile
occorre
prima
individuare il momento in cui il bene si considera
acquistato. Essendo infatti la norma finalizzata a
"colpire" le operazioni caratterizzate da un
intento speculativo, la fattispecie imponibile si
realizza solo se l'acquisto e la rivendita
dell'immobile
si
verificano
nell'arco
del
quinquennio.
"Ai fini reddituali - spiegano i tecnici delle Entrate
- nell'operazione di riacquisto dell'usufrutto e
successiva rivendita entro i cinque anni della
piena proprietà del bene è ravvisabile l'intento
speculativo (…) che configura l'ipotesi di
plusvalenza tassabile". Posto che lo stesso Tuir
(articolo 9, comma 5) stabilisce che ai fini delle
imposte sui redditi le disposizioni relative alle
cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli
atti a titolo oneroso che comportano
costituzione o trasferimento di diritti reali di
godimento, nel caso in questione, al momento
della vendita dell'immobile, per determinare
l'eventuale plusvalenza tassabile, devono essere
valutate separatamente la nuda proprietà e il
diritto di usufrutto, dato che si tratta di diritti
acquistati separatamente e, di conseguenza,
oggetto di distinta valutazione economica.
Nel calcolo della plusvalenza, dunque, per
individuare il valore della nuda proprietà e
dell'usufrutto si applicheranno al prezzo di
vendita i coefficienti per la determinazione del
diritto di usufrutto indicati nel prospetto dei
coefficienti allegato al Tur (Dpr 131/1986),
mentre per individuare il giorno a partire da cui
scattano i cinque anni si deve tener conto del
periodo di tempo che intercorre tra la data di
acquisto e la data di rivendita in riferimento alla
nuda proprietà e all'usufrutto separatamente.
Stesso criterio per verificare se l'immobile è stato
adibito ad abitazione principale (del cedente o
dei suoi familiari) per la maggior parte del
tempo trascorso tra l'acquisto e la cessione,
condizione, questa, il cui verificarsi esclude
comunque la realizzazione di plusvalenza
tassabile. Quanto alle modalità di tassazione
dell'eventuale plusvalenza, concludono le
Entrate, su richiesta del venditore resa al notaio
può essere applicata l'imposta sostitutiva del 20
per cento.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.19
STUDI DI SETTORE È L’ORA DELL’ADDIO
La Cassazione dopo dieci anni di pareri ha tirato le somme. Gli studi di settore non
bastano per accertare quante tasse un lavoratore autonomo debba pagare. Lo
strumento fiscale creato nel 1998 da Vincenzo Visco per dimostrare a priori e
statisticamente il fatturato teorico di una Partita Iva tornano così all’idea embrionale
che li aveva generati: ovvero un mero strumento statistico. Solo in caso di non
congruità, il Fisco farà partire l’accertamento o avviare il processo tributario
dimostrando con prove concrete la colpevolezza del contribuente. La Cassazione
ha così messo la parola fine a quell’aberrazione che ha contraddistinto il 2006 e il 2007, diventata
celebre come inversione dell’onere della prova. La partita Iva presunta colpevole doveva dimostrare la
propria innocenza. È come se in un Paese di 5 mila anime avvenisse un omicidio e tutti i cittadini
venissero accusati per il semplice fatto di abitare lì. E a loro spetti dimostrare la propria innocenza. Invece
che ai magistrati raccogliere le prove per inchiodare il colpevole. Già dal 2008 la pessima abitudine era
stata abbandonata dal Fisco su impulso del ministro Tremonti e delle commissioni finanze di Camera e
Senato. Ma ora è tutto nero su bianco grazie agli Ermellini della Suprema Corte. E non è la prima volta
che la Cassazione scende in pista per difendere i cittadini contro il fisco. Un anno e mezzo fa sentenziò in
materia di Iva. La controversia nacque per una detrazione ritenuta indebita.
I precedenti
«Se l'Amministrazione è parte attrice del rapporto tributario dedotto in giudizio, spetta al Fisco dimostrare
la falsità delle fatture come documenti contabili che attestano la realizzazione dell'operazione
commerciale fra soggetti corrispondenti a quelli indicati dalle carte», disse la Cassazione con la sentenza
24201/08. Gli Ermellini smontarono la tesi riportando la causa alla prima fase del giudizio:
«all’Amministrazione spetta allegare elementi significativi e indizi idonei a confutare la veridicità
(oggettiva e soggettiva) dei documenti contabili».
Le partite Iva
Senza entrare in ulteriori dettagli di merito la sostanza della sentenza dimostra come la letteratura
tributaria si stia sempre più orientando alla tutela del contribuente creando un panel di leggi strutturate
in grado di contrastare filosofie fiscali che vedono le tasse come un modo per raccogliere denaro. «La
recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di studi di settore ribadisce un concetto già
emerso in questo ultimo anno con una serie di circolari pubblicate dall’Amministrazione finanziaria»,
sottolinea Giuseppe Bortolussi segretario della Cgia di Mestre. «Già a partire dal 2009 l’Agenzia delle
Entrate ha ribadito con forza come gli studi di settore siano solo uno dei parametri sui quali si baserà il
lavoro di accertamento fiscale. Se negli anni scorsi la non congruità poteva potenzialmente far scattare
un accertamento da parte del fisco, oggi è stato chiarito che il mancato adeguamento non è più
l'unico elemento sufficiente a sostenere le ulteriori pretese Erariali in sede di contenzioso». Ma le riflessioni
del segretario degli artigiani di Mestre non si fermano qui. «Nel caso il contenzioso finisca presso la
Commissione tributaria», conclude Bortolussi, «sarà l’Agenzia delle Entrate, e non più il contribuente, a
dover dimostrare l’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati. Per questo, anche alla luce dell’ultima
sentenza della Corte di Cassazione, stiamo invitando quegli operatori economici che sono vittime della
crisi a non adeguarsi a quegli studi di settore che hanno pretese non giustificabili». Spetta ora alle
numerose associazioni di categoria dal commercio all’artigianato dare indicazioni ai propri associati.
Le conseguenze
A tutti coloro che scelgono di non adeguarsi ai valori imposti dagli studi di settore (ed è il consiglio più
diffuso nel Nordest) si apre la strada del contraddittorio. Al contribuente conviene partecipare per
smontare le tesi del Fisco e dimostrare i mancati ricavi dovuti alla crisi economica. A quel punto gli uffici
dell’Erario saranno costretti a “investigare” attivamente e dimostrare l’eventuale evasione lavorando al
bilancio e spulciando le fatture. Se il fisco non è in grado di fornire una relazione concreta frutto di una
investigazione attenta l’accusa decade. E con essa i costi del dibattimento tributario. Nel caso il
contribuente che non voglia partecipare al contradditorio, potrà presentare le stesse eccezioni in sede
di giudizio. A questo punto bisogna distinguere tra passato e futuro. Per le cause in corso ci sono più
certezze perchè finalmente la Cassazione renderà nulle tutte le sentenze contrarie alla recente norma.
Per il futuro tutto dipende da come si muoveranno le partite Iva. Il parere degli ermellini apre la strada a
una valanga di contenziosi con il Fisco.
Le scelte politiche
Un milione e mezzo di contribuenti (tanti sono quelli non in regola secondo gli studi di settore) potrebbe
chiedere giustizia tutti insieme bloccando le commissioni tributarie. E imponendo un intervento politico. A
quel punto il governo dovrebbe dire addio una volta per tutte agli studi di settore e trovare un nuovo
strumento per far pagare le tasse ai lavoratori autonomi. E sentite le recenti dichiarazioni di guerra
lanciate da chi rappresenta il popolo delle partite Iva forse sarebbe il caso di non aspettare che la
bomba esploda.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.20
IN ARRIVO 900MILA RIMBORSI FISCALI. L’AGENZIA DELLE ENTRATE RACCOMANDA
ATTENZIONE ALLE TRUFFE.
L’agenzia delle Entrate informa che stanno per essere erogati oltre 900mila rimborsi a persone fisiche per
un importo di circa 600 milioni di euro. I rimborsi sono relativi per la maggior parte all’Irpef e sono stati
chiesti nelle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 2007.Quest’ultima tornata porta quasi a quota 9
miliardi le somme restituite a famiglie e imprese nel solo primo semestre del 2009.
Come ricevere i rimborsi e evitare le truffe: I rimborsi saranno accreditati sul conto corrente comunicato
dall’interessato, o in contanti presso un qualsiasi ufficio postale, tramite esibizione del modulo in corso di
spedizione al domicilio dei beneficiari, oppure con vaglia cambiario della Banca d’Italia. Si consiglia, per
una più rapida e sicura erogazione dei rimborsi fiscali, la modalità di accredito sul conto corrente,
comunicando all’Agenzia delle Entrate le proprie coordinate Iban esclusivamente presso un ufficio o in
via telematica. Si ricorda, infatti, che in nessun caso l’Agenzia richiede ai contribuentile coordinate
bancarie o altri dati sensibili via e-mail e invita a prestare particolare attenzione ai tentativi di truffe. Si
sono verificati, infatti, diversi tentativi di frode attraverso l’invio ai contribuenti di messaggi e-mail
falsamente attribuiti all’Agenzia delle Entrate (contraffazione del logo e del dominio) con i quali si
chiedono le coordinate bancarie al fine di erogare presunti rimborsi. L’Agenzia a tutela dei cittadini ha
già avviato tutte le iniziative per individuare e perseguire i responsabili dei tentativi di frode.
DETRAZIONE SPESE DEI MEDICINALI. LO SCONTRINO PARLA IN CODICE
Agenzia delle Entrate: Circolare n. 40/E del 30 luglio 2009
Per la detrazione, o la deduzione, della spesa d’acquisto dei medicinali, lo scontrino non dovrà più
indicarne la denominazione commerciale, bensì il numero di autorizzazione all’immissione in commercio
(codice AIC). E’ quanto contenuto nella circolare 40/E dell’agenzia delle Entrate che fa seguito al
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, emesso lo scorso 29 aprile. Proprio la
necessità di menzionare nel documento il nome del farmaco, con la conseguente idoneità a rivelare, in
sede di dichiarazione dei redditi, le patologie degli utilizzatori ai Caf o ai professionisti, è stata alla base di
numerose segnalazioni fatte al Garante che, accogliendole, ha disposto (contemperando la tutela della
riservatezza dei cittadini e l’interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite deduzioni e detrazioni
fiscali) che la specificazione sullo scontrino della qualità del prodotto acquistato è soddisfatta attraverso
l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura
ottica del codice a barre di ciascun farmaco. Per poter fruire delle previste agevolazioni fiscali legate
all’acquisto di farmaci, gli scontrini dovranno, quindi, indicare natura e quantità dei medicinali
acquistati, codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e codice fiscale del
destinatario. Il Garante ha fissato al 1° gennaio 2010 la data-limite entro la quale “adeguare” lo scontrino
alle nuove indicazioni. Conseguentemente, fino al 31 dicembre 2009, daranno comunque diritto alla
deduzione/detrazione anche quelli emessi con il vecchio sistema, vale a dire con la denominazione del
farmaco in luogo del codice AIC.
PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI, SENZA EXTRA FINO AL 20 AGOSTO
Slittano al 20 agosto gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme in scadenza a partire dal 1°
Agosto. il Dpcm, del 24 luglio 2009, che dispone tale differimento è in corso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale . Il sito del Dipartimento delle Finanze riporta il testo del decreto e la scheda illustrativa, in cui è
evidenziato che la proroga è stata disposta per consentire ai contribuenti, in corrispondenza delle
vacanze estive, un periodo di tempo più lungo per effettuare i versamenti senza alcuna maggiorazione.
Nessuna proroga, invece, per quei versamenti dovuti dai contribuenti che svolgono attività economiche
per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi non superiori al limite stabilito per ciascuno
studio dal relativo decreto Mef. In questo caso resta fermo, come termine ultimo, il 5 agosto 2009, previa
applicazione di una maggiorazione pari allo 0.40%, a titolo di interesse corrispettivo. Per questi specifici
adempimenti fiscali, infatti, rimangono invariati i termini fissati dal Dpcm del 4 giugno 2009, per effetto del
quale nessuna maggiorazione è dovuta se i versamenti sono effettuati entro il 6 luglio, mentre è previsto il
citato incremento dello 0,40% per quelli corrisposti dal 7 luglio al 5 agosto
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.21
MARCHE E FOGLIETTI PER CAMBIALI: FUORI CORSO DAL 7 DICEMBRE 2009
Stop a marche e foglietti di carta bollata per cambiali: le amministrazioni, gli enti e i privati in possesso di
questi valori sono invitati a utilizzarli prima del prossimo 6 dicembre. A partire da questa data, infatti,
come previsto dal DM 26 maggio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 giugno, le marche per
cambiali in lire, lire-euro ed euro e i foglietti per cambiali in lire-euro e in euro andranno definitivamente
in soffitta - e non potranno essere rimborsati - lasciando il posto ai contrassegni telematici emessi dai
tabaccai, da utilizzare sugli appositi foglietti privi di valore, in distribuzione sempre presso le tabaccherie.
Sono invece già partite le operazioni di distruzione dei valori bollati non ancora distribuiti ai rivenditori. Si
completa così il processo di semplificazione avviato dall’Amministrazione finanziaria, che ha visto
l’istituzione di un nuovo foglietto senza l’indicazione dell’imposta assolta al posto dei 51 diversi tagli di
foglietti bollati per cambiali (Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 29 novembre 2006) e, a partire
dal 1° gennaio 2007, l’uscita di scena dei valori bollati per il pagamento dell’imposta di bollo, stabilita
con la Finanziaria 2007 (L 296/2006).
ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO GIUGNO 2009
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati di giugno pari a 135,3.
L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di
giugno 2009. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per
il mese di maggio 2009 sul valore di 135,3.
SENTENZE
INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI ALLA NORMATIVA ANTISISMICA
CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 3706 DEL 12 GIUGNO 2009
Qualsiasi opera la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità in zona sismica, e
non solo le nuove costruzioni, è soggetta alle specifiche norme tecniche previste dall’art. 3 l. 2-2-1974, n.
64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”. Il legislatore ha
applicato un concetto trasversale, indifferente ed autonomo rispetto ad altre classificazioni valevoli nella
disciplina edilizia, e tale da essere tendenzialmente omnicomprensivo di tutte le vicende in cui venga in
questione la realizzazione di una costruzione.
Le previsioni della normativa antisismica non sono soggette ad una considerazione di compatibilità con
la disciplina urbanistica, ma si sommano a questa, venendo a determinare, complessivamente intese, il
quadro della regolamentazione degli interventi edilizi sul territorio.
TRASLAZIONE DELL’AREA DI SEDIME
T.A.R. PER LA LOMBARDIA, SENTENZA N. 1450 DEL 08 LUGLIO 2009
La realizzazione di un edificio traslato, in maniera rilevante, rispetto al progetto approvato, integra, ai
sensi dell’art. 8 lett. c) l. 28-2-1985 n. 47, un’ipotesi di variazione essenziale.
Il mero decorso del tempo non è sufficiente a far insorgere un affidamento sulla legittimità dell’opera o
comunque sul consolidamento dell’interesse del privato alla sua conservazione, né, per conseguenza, a
imporre la necessità di una specifica motivazione in ordine all’esistenza di un interesse pubblico
prevalente (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 08 novembre 2007 , n. 6200).
L’usucapione dei beni demaniali è possibile solo dopo la sdemanializzazione, che consiste nel
procedimento di passaggio dei beni del demanio pubblico al patrimonio dello Stato. Questa può essere
sia espressa, ovvero attraverso un formale provvedimento di sclassificazione, sia tacita, risultante cioè
dati univoci inconcludenti, incompatibile con la volontà di conservare la destinazione del bene all’uso
pubblico.
Il prolungato disuso di un bene demaniale da parte dell’ente pubblico proprietario, ovvero la tolleranza
osservato da quest’ultimo rispetto a un’occupazione da parte di privati, non costituiscono elementi
sufficienti, sul piano logico giuridico, a comprovare inequivocabilmente la cessazione della destinazione
del bene - anche solo potenziale- all’uso pubblico (cosiddetta sdemanializzazione tacita), essendo
ulteriormente necessario, al riguardo, che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti
e da circostanze così significative da non lasciare adito ad altre ipotesi se non a quella che
l’amministrazione abbia definitivamente rinunciato al ripristino dell’uso pubblico.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.22
ABUSO EDILIZIO. RESPONSABILITÀ DESUNTA DAL COMPORTAMENTO DELL’INDAGATO
CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 27960 DEL 8 LUGLIO 2009
Il coinvolgimento di un soggetto nell’abuso edilizio può essere validamente desunto dalla presenza sul
luogo del reato e dalla richiesta, all’atto del sequestro, di ottenere la facoltà d’uso del manufatto in
quanto tale comportamento evidenzia la piena disponibilità giuridica e/o materiale della costruzione,
eretta per conto dell’imputato o, quantomeno, con il suo consenso.
INEFFICACIA DELLA SANATORIA ILLEGITTIMA
CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 27948 DEL 8 LUGLIO 2009
Compete al giudice penale il potere d’accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva, fra i
quali vi è l’osservanza del presupposto legale di riferimento. Il controllo sulla loro ricorrenza non
costituisce esercizio di una potestà riservata alla PA, cui competono tutti gli accertamenti relativi alla
sanatoria amministrativa, spettando al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento
per stabilire l’operatività della causa d’estinzione del reato, sicché, quando risulti che il richiesto
presupposto non sussiste, l’imputato non può beneficiare della sanatoria con la conseguente estinzione
del reato.
OPERA ABUSIVA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 27962 DEL 8 LUGLIO 2009
La circostanza che il proprietario dell'area ove è realizzato un abuso risieda all’estero non è ostativa della
commissione del reato di cui egli risponde quale committente e non quale materiale esecutore e la sua
veste di proprietario del fondo rustico, risultante dalla visura catastale, pur non avendo valore di piena
prova a fini fiscali, è elemento gravemente indiziante a fini penali ove si consideri che, per accessione, il
soggetto che si assume estraneo, diventa comunque proprietario anche del manufatto abusivamente
realizzato.
PERSONA OFFESA DAL REATO (PERSONA FISICA)
CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 26918 DEL 1 LUGLIO 2009
Nel caso di abusi edilizi anche la singola persona fisica può, ricorrendone le condizioni, essere qualificata
come persona offesa dal reato e titolare del diritto di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del
danno o la rimessione in pristino sicché anche ad essa, quando ne abbia fatto richiesta nella denunzia,
deve essere inviato l’avviso della richiesta di archiviazione.
RESTITUZIONE DELLA COSA SEQUESTRATA, IL P.M. PUÒ OPPORSI
CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 26699 DEL 01 LUGLIO 2009
La restituzione della cosa sequestrata, previa estrazione di copia, non esclude l'interesse del pubblico
ministero ad impugnare l'annullamento del sequestro.
SILENZIO E NORMATIVA REGIONALE
CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N.26126 DEL 23 GIUGNO 2009
L’art.20 dpr 380/01, che disciplina il silenzio rifiuto e non il silenzio-assenso, è una norma regolamentare
che non può prevalere sulla norma regionale (nel caso di specie l’art.2 LR. Sicilia n.17 del 31.5.1994). Tale
norma regionale, nel disciplinare la procedura per il rilascio delle concessioni edilizie, prevede al comma
5 che ‘la domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro centoventi giorni dal
ricevimento dell’istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non venga comunicato
all’interessato il provvedimento motivato di diniego”.
INFORTUNI SUL LAVORO: RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE NELL'APPALTO
CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 28197 DEL 09 LUGLIO 2009
In tema di infortuni sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di profili di responsabilità del committente nel
contratto di appalto per inosservanze alle misure di prevenzioni che riguardino i soli dipendenti
dell'appaltatore, e non attengano invece ai rischi comuni dei lavoratori dipendenti del committente
stesso e dell'appaltatore.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.23
APPALTI, L'"ESPERIENZA" DI SETTORE NON È UN CRITERIO DI VALUTAZIONE LEGITTIMO
CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 2716/2009
In una gara a evidenza pubblica con procedura aperta, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, è illegittimo l'inserimento, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, il
requisito delle "esperienze simili già maturate nello stesso specifico settore", in quanto lo stesso è da
considerarsi criterio soggettivo, per l'individuazione della capacità tecnica richiesta ai concorrenti, in
sede di prequalificazione, proprio per l'accertamento soggettivo della loro capacità a poter partecipare
alla gara. Nella sentenza viene anche ribadito che è irrilevante, ai fini della legittimazione, il fatto che "le
caratteristiche specifiche dell'attività oggetto della procedura avrebbero giustificato e legittimato il
riferimento a dette esperienze ai fini della valutazione dell'offerta, stante la chiara ratio della normativa
richiamata, che non consente alcuna deroga teorico-concettuale, né alcuna conseguente
commistione tra i due gruppi di criteri, tra loro incompatibili. Tale principio vale sia per gare precedute da
prequalificazione, sia per quelle a procedura aperta, ossia di pubblico incanto non preceduto dalla fase
di prequalificazione (com'è nella specie), giacché in entrambi i casi si verte sempre in tema di requisiti di
partecipazione utilizzati anche ai fini dell'assegnazione dei punteggi tecnici, con conseguente
commistione illegittima dei medesimi e, in ultima analisi, violazione della par condicio tra i concorrenti.
LOCAZIONI: LA MANCATA REGOLARIZZAZIONE URBANISTICA NON RENDE INVALIDO IL
CONTRATTO
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 14772 /2009
La Corte di Cassazione richiamando un principio consolidato nella giurisprudenza della stessa Corte ha
ricordato che "il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla
destinazione d’uso di beni immobili non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto di locazione
sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la
destinazione d’uso convenuta". Al contrario il proprietario è responsabile della mancata regolarizzazione
urbanistica nel caso in cui la destinazione particolare dell’immobile costituisca il contenuto "dell’obbligo
specifico dello stesso locatore di garantire il pacifico godimento dell’immobile in rapporto all’uso
convenuto" La Corte si è occupata del caso di un conduttore che aveva stipulato un contratto di
locazione per uso laboratorio odontotecnico. In realtà il bene aveva come destinazione d’uso quella di
“magazzino”. Il conduttore aveva dedotto di non aver potuto utilizzare l'immobile perché altrimenti
sarebbe andato incontro a sanzioni amministrative. Il Proprietario al contrario aveva evidenziato che il
conduttore aveva comunque utilizzato il bene ed era a conoscenza dei problemi inerenti la
regolarizzazione sotto il profilo urbanistico sin dala sottoscrizione del contratto.
DDITO DEI FABBRICATI
L’ACQUISTO DI UN’AUTO COSTOSA NON COSTITUISE DI PER SÉ INDICE DI UN MAGGIOR
REDDITO PERCEPITO RISPETTO AL DICHIARATO
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V TRIBUTARIA, SENETENZA N. 17200 DEL 23 LUGLIO 2009
Per espresso disposto del quarto comma dell’art. 38 del DPR 600/1973 l’amministrazione finanziaria può
procedere a determinare sinteticamente il reddito complessivo netto di un contribuente in relazione ad
elementi indicativi della sua capacita contributiva individuati con appositi decreti ministeriali “quando il
reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta”.
Orbene nel caso di specie l’acquisto di un’autovettura Mercedes non è stato ritenuto giustificativo
dell’accertamento sintetico da parte del fisco. L’essere proprietari di un’auto costosa - che il ricorrente
sosteneva essere stata acquistata impiegando dei risparmi - non è, da solo, un indice di maggior reddito
e, soprattutto, l’incongruenza del reddito si era verificata solo per un periodo d’imposta e non già per il
biennio richiesto quale periodo minimo dalla norma succitata.
TASSAZIONE SOSTITUTIVA PER L’IMMOBILE STORICO ANCHE SE NON È AD USO ABITATIVO
CASSAZIONE, SENTENZA N.14149/09
La modalità di tassazione degli immobili storico artistici si applicano anche nel caso in cui siano
catastalmente classificati nella categoria C/1 e siano locati a terzi. Lo ha espressamente stabilito la
Cassazione, che si è pronunciata a favore di un contribuente che chiedeva il rimborso delle imposte
derivanti da un immobile storico, pagate sulla base del canone di locazione.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.24
LO STUDIO IN CASA NON LEGITTIMA IL PRELIEVO DELL’IRAP
CASSAZIONE, SENTENZA N.15110/09
Non paga l'Irap il professionista che lavora da casa. Si deve escludere che un pc, un fax e una libreria
siano elementi idonei a configurare i presupposti impostivi.
PROFESSIONISTA HA LA SEGRETARIA? PAGA L’IRAP
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 16220/2009
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che l’Irap è dovuta da tutti quei professionisti
che, nell’esercizio della loro attività, si avvalgano della prestazione lavorativa anche di una sola
segretaria. Nel caso di specie, gli Ermellini hanno infatti evidenziato che “il ricorso è manifestamente
fondato, poiché la ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo la quale i ‘servizi di segretaria
resi dalla dipendente escludono la sussistenza di significativi elementi di organizzazione, atteso che il
conseguimento dei ricavi nella fattispecie è strettamente e necessariamente collegato all’attività svolta
dal professionista’ – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, a
norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma primo, del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di
attività non autonomamente organizzata: il requisito della ‘autonoma organizzazione’, il cui
accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente
motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione,
e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi
beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;
costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle
condizioni anzidette”.
CASSAZIONE: AMMINISTRATORE
CONDOMINO
NON
PUÒ
NEGARE
CHIAVI
DEL
PORTONE
AL
CORTE DI CASSAZIONE,SENTENZA 13626/2009
L'art. 1102 del Codice Civile dispone, al primo comma, che "Ciascun partecipante può servirsi della cosa
comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti
uso secondo il loro diritto" Raccordando questa norma con l'art. 1130 che definisce le attribuzioni
dell'amministratore del condominio e che comprende tra i suoi poteri anche quello di disciplinare l'uso
delle cose comuni, la Corte di Cassazione ha chiarito che "Il potere dell'amministratore di disciplinare
l'uso delle cose comuni, di cui all'art. 1130 c.c., comma 1, n. 2, è finalizzato ad assicurare il pari uso di tutti
i condomini". Tale potere però non può estendersi fino al punto di riconoscere all'amministratore la
possibilità di negare ad un solo condomino ciò che è invece consentito a tutti gli altri. Nella fattispecie si
discuteva in merito a una servitù di passaggio. Uno dei condomini sosteneva di avere diritto di accesso
alla propria proprietà esclusiva attraverso le aree comuni ma tale diritto gli veniva contestato dal
condominio. IN relazione a tali contestazioni l'amministratore aveva quindi rifiutato di consegnargli le
chiavi del portone. La Corte ha evidenziato che ove si riconoscessse tale potere all'amministratore, si
verrebbe a menomare il diritto che deriva al singolo condomino dal suo titolo di acquisto in contrasto
con il disposto dell'art. 1138 c.c., comma 3.
MINACCIA DI ROVINA DI PARTE DELL'EDIFICIO, RESPONSABILITÀ DEI CONDOMINI E
DELL'AMMINISTRATORE
CASSAZIONE PENALE , SEZ. I, SENTENZA N. 21401 DEL 21MAGGIO 2009
Allorchè un edificio condominiale minacci (in tutto o in parte) rovina, l'obbligo di rimuovere la situazione
pericolosa incombe sui proprietari ovvero a chi per loro è obbligato alla conservazione dell'edificio, e
cioe', in virtu' del mandato conferitogli dai condomini, all'amministratore. Tuttavia è principio consolidato
che la mancata formazione della volontà assembleare e l'omesso stanziamento dei fondi necessari a
porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo non può ipotizzarsi alcuna responsabilità
dell'amministratore per non avere attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per
la realizzazione dei quali non aveva, nella veste, le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la
responsabilità in capo ai proprietari e a ciascun singolo condomino, indipendentemente dall'
attribuibilità ai medesimi dell'origine della situazione di pericolo.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.25
AGIRE IN GIUDIZIO IN NOME DEL
AMMINISTRATORE, AUTORIZZAZIONE
CONDOMINIO,
PROVA
DELLA
VESTE
DI
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II,SENTENZA N. 13164 DEL 25 OTTOBRE 2001
In tema di condominio di edifici, colui che agisce in giudizio in nome del condominio deve dare la
prova, in caso di contestazione, della veste di amministratore e, quando la causa esorbita dai limiti di
attribuzione stabiliti dall'art. 1130 c.c., di essere autorizzato a promuovere l'azione contro i singoli
condomini o terzi. Tale onere probatorio è da ritenersi assolto con la produzione della delibera
dell'assemblea condominiale dalla quale risulti che egli è l'amministratore e che gli è stato conferito
mandato a promuovere l'azione giudiziaria, mentre in caso di mancata contestazione, la persona fisica
costituita in giudizio che rilasci il mandato al difensore nella qualità di legale rappresentente dell'ente di
gestione, non ha l'onere di dimostrare tale veste.
L'IMPRESA APPALTATRICE È RESPONSABILE SE IL FURTO È COMMESSO ATTRAVERSO
L'UTILIZZO DEI PONTEGGI
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 12274 DEL 27 MAGGIO 2009
L’appaltatore è responsabile delle cose che ha in custodia (id est i ponteggi) e deve assicurarne la
messa in sicurezza. Una volta che l’assemblea condominiale ha deliberato l’effettuazione e
l’assegnazione dei lavori, la ditta aggiudicatrice, che abbia firmato il contratto d’appalto, risulterà
responsabile nei confronti del condominio, nonché dei singoli condomini, per i danni occorsi durante
l’esecuzione dei lavori stessi. A parte la responsabilità contrattuale, che la ditta assume in relazione al
corretto svolgimento dei lavori, l’aggiudicatrice sarà responsabile anche in virtù dell’art. 2051 c.c. quale
custode dei beni presenti sul cantiere.
COSTRUZIONE DI BALCONI PENSILI SUL CORTILE COMUNE, COMPROMISSIONE DELLA
NATURALE DESTINAZIONE D'USO
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 12569 DEL 27 AGOSTO 2002
In tema di condominio negli edifici, la costruzione di balconi pensili sul cortile comune è consentita al
singolo condomino, purché, ai sensi dell'art. 1102 c.c., non risulti alterata la destinazione del bene
comune e non sia impedito agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. (Nella
specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui il giudice di merito aveva
ritenuto che l'edificazione, nel cortile comune, di due balconi alterasse la destinazione del cortile
medesimo, diminuendo l'utilizzazione dell'aria e della luce che il bene era destinato ad assicurare).
SOPRAELEVAZIONE DEL LASTRICO SOLARE O DELL'ULTIMO PIANO, DIRITTO DI OPPORSI
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 15504 DEL 06 DICEMBRE 2000
Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o
dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi e con le limitazioni previste dall'art. 1127 c.c., senza
necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale
diritto, assimilabili ad una servitus altius non tollendi, possono essere costituiti soltanto con espressa
pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale, di tipo contrattuale.
I condomini possono opporsi, ai sensi dell'art. 1127, comma terzo, c.c., alla sopraelevazione del
proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale, se il nuovo piano
o la nuova fabbrica non soltanto ne alteri il decoro architettonico, come previsto per il divieto di
innovazioni della cosa comune dall'art. 1120, comma secondo, c.c., ma ne determini un pregiudizio
economico, e cioè ne derivi una diminuzione del valore dell'immobile.
COMPENSI EXTRA ALL'AMMINISTRATORE PER INTERVENTI STRAORDINARI ALLO STABILE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 28734 DEL 3 DICEMBRE 2008
Il diritto dell'amministratore a percepire un compenso extra per l'attività prestata per effettuare gli
adempimenti prescritti dalla legge, allorché si debbano eseguire interventi straordinari allo stabile
condominiale, sussiste solo quando sia stato deliberato dall'assemblea; in tal caso l'autorità giudiziaria
può intervenire solo in ordine alla legittimità della delibera in relazione alla violazione di norme di legge e
del regolamento condominiale. Il giudice, quindi, non può controllare la convenienza della scelta
effettuata dall'assemblea, ma deve solo stabilire se sia o meno il risultato del legittimo esercizio del
potere discrezionale dell'organo deliberante. È necessario, pertanto, che il condomino, che impugni la
delibera, sollevi eccezioni che attengano alla legittimità della medesima e non al merito di questa.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.26
TITOLO CONTRARIO ALLA PRESUNZIONE DI COMUNIONE, ATTO COSTITUTIVO DEL
CONDOMINIO
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 11877 DEL 7 AGOSTO 2002
Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c.,
occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di una
unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, atto dal quale, peraltro, devono risultare in
modo chiaro ed inequivocabile elementi rivelatori della esclusione della condominiabilità del cortile.
(Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la Suprema Corte ha cassato la decisione
di merito che aveva tratto il convincimento della riserva di proprietà dei cortili da parte degli originari
proprietari dell'intero fabbricato non già all'esito di una valutazione completa ed esauriente del
contratto di vendita costitutivo del condominio, ma sulla base di una singola espressione in esso
contenuta, riferita al «restante terreno» di cui i venditori si erano riservata la proprietà, senza chiarire se
detto terreno si identificasse o meno con l'area cortilizia oggetto della controversia).
CASSAZIONE: CANE CHE ABBAIA DISTURBA ANCHE IN CAMPAGNA. I VICINI VANNO
RISARCITI
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.29375/2009
Si dice che "can che abbaia non morde", e forse è vero, ma di certo disturba la quiete e il riposo delle
persone. Proprio per questo la Corte di Cassazione invita a mettere la sordina agli amici a quattro zampe
che si dimostrano troppo vivaci e il loro abbaiare va oltre la normale tollerabilità Secondo la Corte il
disturbo c'è sempre e non solo inn un contesto cittadino, ma anche se il cane è tenuto in aperta
campagna. E' stato così riconosciuto il "danno da latrato" dalla Prima sezione penale della Corte (che
ha confermato una multa di 200 euro per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone con
tanto di risarcimento del danno ai vicini che per lungo tempo avevano dovuto sopportare il continuo
abbaiare dei cani accuditi da una cinofila. Nella parte motiva della sentenza si legge che gli animali
sperro abbaiavano anche di notte disturbando due famiglie che vivevano nella zona. Gli ululati si
sentivano anche a distanza di 100 metri. La difesa di chi accudiva gli animali aveva sostenuto che i vicini
non potevano lamentarsi dato che gli animali si trovavano in aperta campagna ed aveva anche
evidenziato il proprio amore per gli animali che accudiva gratuitamente. Piazza Cavour però non ha
sentito ragione evidenziando che l'amore per gli animali "non discrimina la condotta". Il fatto poi che ci si
trovasse in campagna "resta irrilevante poiche' anche le persone che abitano in campagna hanno
diritto al rispetto del riposo e chi vuole tenere dei cani nei pressi di altre abitazioni, sia in citta' che in
campagna, deve usare gli accorgimenti necessari per evitare il disturbo dei vicini, come ha esattamente
rilevato la sentenza impugnata". Quanto al criterio della "normale tollerabilita" la corte scrive che "Il
criterio va riferito alla media sensibilita' delle persone che vivono nell'ambiente ove i rumori fastidiosi
vengono percepiti, mentre e' irrilevante la eventuale assuefazione di altre persone che abbiano
giudicato non molesti i rumori".
COMMETTE REATO IL CONIUGE AFFIDATARIO CHE IMPEDISCE ALL’ALTRO DI TRASCORRERE
IL PERIODO DI VACANZA PREVISTO CON IL FIGLIO
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 27995DEL 8 LUGLIO 2009
Compie reato, segnatamente “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” (art. 388
c.p.), il coniuge affidatario del minore che impedisce all’altro di tenere con sé il figlio durante il periodo
di vacanza stabilito dal magistrato. Ed infatti soggiace alla pena prevista dalla norma anche chi “elude
l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre
persone incapaci”, intendendosi con il termine “eludere” la condotta di colui che frustri ovvero renda
vane le legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione, che, nella specie, è consistita
nel rifiuto della madre, alla quale era affidato bambino, di far si che lo stesso trascorresse col padre il
periodo di vacanza prestabilito. Ricorda in ogni caso la Corte che “rientra nei doveri del genitore
affidatario quello di favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto
del figlio con l’altro genitore e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e
determinanti per la crescita equilibrata del minore”.
DOPPIA CITTADINANZA? DIVORZIO A SCELTA NEI PAESI UE
CORTE GIUST. CE SENTENZA N. C-168/08 DEL 16 LUGLIO 2009
La competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri non può essere esclusa per il fatto
che il ricorrente non presenti, oltre alla cittadinanza, altri elementi di collegamento con questo Stato.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.27
IL PROPOSITO NASCOSTO DI NON ESSERE FEDELI PUÒ ESSERE CAUSA DI ANNULLAMENTO
DEL VINCOLO MATRIMONIALE
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 14906 DEL 25 GIUGNO 2009
Il vincolo del matrimonio civile può essere sciolto a causa dell’inconfessata intenzione di tradire che un
coniuge aveva in serbo dentro di sé all’insaputa dell’altro. Il diritto all’annullamento del matrimonio civile,
mediante la delibazione della sentenza di nullità dell’unione religiosa, spetta tuttavia solamente al
coniuge che non era a conoscenza della riserva mentale dell’altro. La delibazione della sentenza
ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno dei
coniugi, di uno dei “bona matrimonii” (nella fattispecie l’esclusione dell’obbligo della fedeltà), può
trovare ostacolo nell’ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera
psichica del suo autore senza manifestarsi (né comunque essere stata conosciuta o conoscibile) all’altro
coniuge, in quanto, in tal caso, si pone in contrasto con l’inderogabile principio della tutela della buona
fede e dell’affidamento incolpevole. Tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore
individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è preordinato a tutelare questo
valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale va riconosciuto il
diritto di scegliere la non conservazione del rapporto viziato per fatto dell’altra parte. Ne consegue che
la delibazione della sentenza ecclesiastica della nullità del matrimonio per l’esclusione da parte di uno
soltanto dei coniugi di uno del “bona matrimonii”, non può trovare ostacolo nell’ordine pubblico, ove
detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza essere conosciuta o
conoscibile all’altro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del
consenso dell’altro coniuge a chiedere la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da
parte della Corte d’Appello.
È REATO DISINTERESSARSI DELL'EDUCAZIONE DEI FIGLI
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 30747/2009
Anche l'educazione dei figli deve essere considerata uno degli obblighi di assistenza a cui è tenuto un
genitore. Rischia pertanto una condanna penale il padre separato che si disinteressa degli aspetti
educativi del figlio e delle vicende relative alla sua vita. Sulla scorta di questo principio i giudici della
Cassazione hanno convalidato una sentenza di condanna a due mesi di reclusione inflitta ad un padre
proprio per il suo accertato disinteresse nei confronti del figlio minore. La denuncia era partita dalla ex
moglie che tra l'altro aveva anche lamentato il fatto che il suo ex marito aveva omesso di versargli 200
Euro di mantenimento. Dopo la condanna dei giudici di merito il caso è finito in Cassazione dove il padre
ha sostenuto di non aver avuto modo di difendersi giacché gli si era contestato il fatto di essersi sottratto
agli obblighi di assistenza (reato punito dall'articolo 570 del codice penale) mentre la condanna era
stata inflitta per il fatto di essersi disinteressato dell'educazione e delle vicende relative a vita del figlio. La
Suprema Corte (sentenza 30747/2009) ha respinto il ricorso evidenziando che il padre è stato
correttamente condannato a norma dell'articolo 570 sia perchè è venuto meno agli obblighi di
assistenza nei confronti del minore sia perchè si è "disinteressato completamente a tutte le vicende
riguardanti il figlio, venendo anche meno al dovere di educazione, che rientra tra gli obblighi di
assistenza cui si riferisce l'art. 570 c.p.". In considerazione della gravità della condotta del è stata respinta
anche la richiesta di concessione delle attenuanti.
CASSAZIONE: NO AL MANTENIMENTO FAI DA TE. LA PAGHETTA NON SOSTITUISCE
ASSEGNO
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 29459/2009
Un padre non può sottrarsi all'obbligo del mantenimento nei confronti dei figli dimostrando di aver
corrisposto loro la paghetta settimanale e provveduto direttamente ad altre spese regalando beni
voluttuari e motorini. Queste elargizioni infatti, spiega la Cassazione, non sostituiscono in alcun modo
l'obbligo del mantenimento. I giudici del Palazzaccio sono stati categorici, questo modo di manifestare
interesse per i figli non basta a salvarsi da una condanna penale per il reato di omissione dei mezzi di
sussistenza se non si versa regolarmente l'assegno. L'avvertimento arriva dalla Sesta sezione penale della
Corte che ha confermato la condanna a tre mesi di reclusione e 300 euro di multa resa nei confronti di
un padre separato che di sua iniziativa aveva "sostituito il mantenimento" con la paghetta settimanale e
con il pagamento diretto di altre spese per l'acquisto di un motorino e di altri beni voluttuari. L'uomo
aveva anche provveduto direttamente al pagamento di spese mediche e delle spese per la scuola.
Questa sorta di "mantenimento fai da te" non la salvato dalla condanna da parte dei giudici di merito.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.28
GUIDA AL RISPARMIO DI CARBURANTE ED ALLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA DELLE
AUTOMOBILI
E’ stata pubblicatala guida annuale 2009 al risparmio di carburante ed alle emissioni di anidride
carbonica delle automobili. La guida, prevista da una direttiva europea, è stata approvata con
decreto interministeriale 1 luglio 2009, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture e
Trasporti. Essa riporta i dati dei consumi nei vari cicli (urbano, extraurbano e misto) e delle emissioni di tutti
i modelli di automobile in vendita al 30 aprile 2009, nonché una lista dei modelli che emettono meno
anidride carbonica, divisi per alimentazione a benzina o a gasolio. Una menzione speciale viene
riservata ad alcuni modelli che ottengono gli stessi risultati mediante alimentazione “bifuel” (con utilizzo
di GPL o metano), oppure con propulsione ibrida (motore a benzina più motore elettrico). Vengono poi
forniti consigli agli automobilisti per una guida ecocompatibile, con suggerimenti utili anche dal punto di
vista della sicurezza stradale e dell'economicità. I consigli sono utili anche per limitare l'inquinamento da
gas di scarico, problema diverso ma collegato a quello delle emissioni di anidride carbonica
(un'automobile più efficiente produce minori emissioni di entrambi i tipi). In tal modo il Ministero dello
Sviluppo Economico cerca di contribuire ad un comportamento più virtuoso da parte degli automobilisti,
con effetti positivi sull'ambiente, sulla sicurezza, ed anche sull'economia, data la necessità di ridurre le
importazioni di petrolio per mantenere in attivo la bilancia commerciale. (Fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it)
Scarica la guida al risparmio
PIÙ SEMPLICE E VELOCE CAMBIARE OPERATORE DI TELEFONIA FISSA: L’AGCOM
REVISIONA LE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO
La Commissione Infrastrutture e Reti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deliberato una
revisione delle procedure di trasferimento dei clienti tra Operatori di rete fissa, allo scopo di ridurre i tempi
e semplificare le modalità nell’interesse dell’utenza. La delibera adottata dalla Commissione ha
introdotto significativi miglioramenti delle attuali procedure di migrazione degli utenti tra operatori di rete
fissa fra cui, in particolare:
La riduzione graduale dei tempi di migrazione delle utenze che scenderanno dagli attuali 20 giorni a 10
giorni dal prossimo 1° novembre e a 5 giorni dal 1° marzo 2010.
Il ripristino a proprie spese, da parte degli operatori che attivano utenze senza il consenso dei clienti,
della situazione iniziale. Secondo modalità che saranno stabilite entro il prossimo 30 settembre, i
consumatori avranno a disposizione, a partire dal 1°marzo 2010, un codice personale per richiedere in
maniera semplice e sicura il cambio di operatore.
PREPARA SUBITO I DOCUMENTI PER IL GAS. A SETTEMBRE PARTONO
GLI SCONTI
L’Autorità per l’energia elettrica e il Gas, insieme al ministero per lo Sviluppo
economico, ha deciso di attivare il nuovo “bonus gas”, che permette un
risparmio medio sulla bolletta del 15 % almeno. I requisiti per ottenerlo sono gli
stessi richiesti per il vecchio contributo sull’elettricità. Possono fare domanda le
famiglie che hanno l’indicatore Isee non superiore a 7.500 euro, e quelle
numerose (con più di tre figli a carico e l’Isee non superiore a 20.000 Euro). Il bonus va da un minimo di 40
a un massimo di 230 euro ed è cumulabile con l’agevolazione elettrica e le altre iniziative del Governo
(come il bonus fiscale). La richiesta và presentata al proprio Comune di residenza. Per saperne di più
visitate i seguenti siti :
www.autorita.energia.it - www.sviluppoeconomico.gov.it - www.sgate.anci.it
oppure chiamare il call center al numero verde 800166654 (dal lunedi al venerdi, dalle 8 alle 18)
DEBUTTA I SITO GRATIS PER INVESTIRE TRASPARENTE
Un sito web non può bastare a riempiere deficit informativo e formativo su alcuni strumenti finanziari, ma
il fatto che ora ce ne sia uno gratuito è una buona notizia. E lo è due volte se a promuoverlo è Patti
Chiari, cioè l’organismo che ha come obiettivo l’educazione finanziaria in Italia. “Investimenti informati”,
così si chiama il servizio, le cui linee guida sono state condivise con tredici associazioni dei consumatori, è
diviso in due sezioni : la prima affronta alcuni temi come il rapporto rischio-rendimenti, la diversificazione
e la spiegazione delle caratteristiche di azioni, bond, fondi,derivati; il secondo comprende una sorta di
anagrafe del rischio delle circa duemila obbligazioni quotate sui mercati ufficiali. Vale la pena
comunque cliccare su www.pattichiari.it e provare. Per informazioni cè pure il call center telefonico :
800002266.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.29
TUTTOFAMIGLIA: SERVIZIO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA A SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE.
“Tuttofamiglia” è un nuovo servizio di informazione e consulenza a sostegno delle famiglie, realizzato dal
Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
Il servizio riguarda tutte le tematiche tradizionalmente collegate alla maternità e paternità, all’assegno
del nucleo familiare ed anche alle novità legislative. Attivato un call center, al numero 803.164, ed una
sezione dedicata all’interno del portale dell’Inps
Il sito internet www.tuttofamiglia.info fornisce, oltre ad informazioni di carattere generale raccolte in
schede distinte per tipologia di lavoratore e per le diverse forme di tutela, anche riferimenti normativi,
una serie di risposte alle domande più frequenti (FAQ) ed un glossario, contenente la spiegazione per
esteso di alcune parole contenute nelle informazioni generali e le istruzioni per tutte
le agevolazioni economiche di sostegno alla famglia (carta acquisti, bonus consumi
energia elettrica, bonus famiglia, fondo di credito per i nuovi nati ecc..)
È possibile chiedere informazioni al servizio “Chiama Ora”, da un pc dotato di cuffia e
microfono, con cui si attiverà una chiamata telefonica via internet. Richieste
specifiche possono essere inoltrate al servizio “Inps risponde”.
ALIMENTI PER L'INFANZIA: NUOVE REGOLE
A partire dal 22 luglio 2009 gli alimenti per lattanti e quelli di proseguimento
destinati alla prima infanzia possono essere messi in commercio solo se conformi
alle disposizioni fissate nel decreto 82/2009 emanato dal ministero del Lavoro,
Salute e Politiche sociali, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, in
attuazione della direttiva 2006/141/CE. Il regolamento, pubblicato nella G.U. n.155 del 7 luglio scorso,
stabilisce le prescrizioni relative non solo alla commercializzazione ma anche alla produzione,
composizione, etichettatura e pubblicità di tali alimenti. È prevista un'attività di monitoraggio sui prezzi di
vendita degli alimenti per lattanti e una campagna sulla corretta alimentazione dei più piccoli, tesa a
valorizzare l'allattamento al seno, favorendo una corretta informazione al riguardo e l'adozione di corsi
preparatori. Prevista, infine, un'attenta vigilanza affinché, al momento della dimissione dai reparti
maternità, non vengano forniti in omaggio prodotti e materiali in grado di interferire con l'allattamento al
seno, e sarà contrastata ogni forma di pubblicità, anche occulta, di comportamenti che sconsigliano il
ricorso al latte materno.
Dossier "Alimenti per l'infanzia: nuove regole"
UN TEST DELLA SALIVA IN GRAVIDANZA SVELA I RISCHI DI PARTO
PREMATURO
Un semplice test della saliva potrebbe aiutare a capire se una futura mamma rischia
di incappare in un parto prematuro. Uno studio britannico ha, infatti, scoperto che le
donne che vanno in travaglio troppo presto, prima delle 34 settimane di gestazione,
hanno livelli molto bassi di progesterone nella saliva. Identificare presto le donne più
esposte a questo pericolo può consentire ai medici di trattarle in modo da prevenire il
rischio di disabilità e morte per il piccolo nato troppo presto. Gli esperti sospettano
che l'ormone 'nel mirino' giochi un ruolo nelle nascite premature, e secondo i
ricercatori londinesi dell'University College e del King's College il monitoraggio dei livelli
di progesterone nella saliva può offrire un sistema semplice ed econonomico per riconoscere le future
mamme più esposte a un parto prematuro. E trattarle in modo da tutelare la salute del piccolo. Non è
chiaro in che modo l'ormone influenzi la data del parto, ma di sa che il progesterone ha delle proprietà
antinfiammatorie, dunque può aiutare le future mamme a combattere le infezioni batteriche, nota
causa di nascite pretermine.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.30
LATTE MATERNO: PORTE APERTE ALLA DONAZIONE AL BAMBIN GESÙ
La cassaforte della Banca del latte Umano del Bambin Gesù è generosa: dona
da oltre vent'anni un gioiello unico e insostituibile per molti neonati romani, e
non solo.
Lo elargisce grazie alla collaborazione di molte mamme fortunate, che di latte
ne hanno in abbondanza. Un alimento "terapia" indispensabile per piccoli
affetti da malattie rare o nati sottopeso, sostanza salvavita, non riproducibile
sinteticamente, in grado di risolvere molti casi gravi.
Il "bottino"della Blud, fa fronte a numerosissime richieste che giungono da ogni
parte della città, della provincia e, non di rado, altre regioni d'Italia. Una
assidua domanda, che ha trasformato la Banca in un vero e proprio centro di
stoccaggio e distribuzione dell'alimento materno.
Ora, un progetto unico in Italia nuovo di zecca, rilancia la raccolta del latte naturale con il
coinvolgimento delle istituzioni: "La Via Lattea", vede infatti la collaborazione fra Provincia, polizia
provinciale e protezione civile, per triplicare la raccolta mensile della Blud: obiettivo, passare da 130 a
390 litri in 30 giorni.
La comunicazione di disponibilità delle mamme a donare, darà il via alla visita a domicilio di un agente
provinciale che fornirà alle donatrici un tiralatte artificiale e contenitori sterili. A certificare la qualità del
latte donato, opportune analisi pre donazione, verifica dello stato di salute e stile di vita della mamma
donatrice: Successivamente, l'alimento, non appena giunto al Lactarium, viene pastorizzato, congelato
e/o liofilizzato".
Un'iniziativa a sfondo fortemente socio umanitario, che mira, secondo quanto sottolineato dai promotori,
a stimolare la donazione in un'ottica di aiuto alla sopravvivenza di quei piccoli, le cui madri sono
impossibilitate ad allattarli.
Parallelamente alla sensibilizzazione di raccolta del latte, corre anche quella sulla sicurezza dei bambini
in auto: a tutte le mamme disponibili alla donazione, la Provincia di Roma regalerà anche un seggiolino
per i viaggi dei loro piccoli, ricordando loro come per imprudenza e non conoscenza ogni anno sono
muoiano 130-150 i bambini ogni anno in incidenti stradali.
INFORMAZIONI PER DONARE
Banca del Latte Umano . Tel. 06.68592812 e-mail: [email protected].
LINK - Ospedale Bambino Gesù
ITALIANI E PROBLEMI DI UDITO
Sette milioni di italiani hanno difetti uditivi. Persone anziane , ma anche adulti e giovani le cui funzioni
uditive rallentano per le ragioni più varie.
Fino ad ottobre è in corso una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei disturbi dell’udito
promossa da Terme di Sirmione e Cliniche specialistiche universitarie di Milano, Brescia e Verona. Info al
numero verde 800802125
REFERTI MEDICI ON LINE
Il Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti, ha approvato, con deliberazione del 25
giugno 2009, specifiche "Linee guida in tema di referti on-line". I risultati di analisi, radiografie e referti
medici potranno arrivare direttamente (nel più totale rispetto delle misure a protezione dei dati sanitari)
sulla casella di posta elettronica o essere consultati sul computer, a patto che l'assistito abbia dato il
proprio consenso. Per consentire all'interessato di esprimere una scelta consapevole, il titolare del
trattamento deve fornirgli una informativa chiara e trasparente sulle caratteristiche del servizio di
refertazione on line ed acquisirne il consenso a trattare i suoi dati personali, anche sanitari. I dati
personali devono essere resi noti all'interessato solo accompagnati da un giudizio scritto di un medico,
designato dallo stesso, disposto a fornire ulteriori chiarimenti qualora l'interessato ne faccia richiesta.
L'adozione di specifici accorgimenti dovrà assicurare idonei livelli di sicurezza, ad es.: la convalida degli
indirizzi di posta elettronica con verifica on line, l'uso di password per l'apertura del file, il ricorso alla
cifratura. Sulle Linee guida è stata avviata il 15 luglio una procedura di consultazione pubblica (che si
concluderà il 30 settembre), per acquisire i pareri di organismi e professionisti sanitari, pubblici e privati.
Dossier "Linee guida sui referti on-line"
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.31
MICROSOFT OFFRIRÀ VERSIONE GRATUITA ONLINE DEI PROGRAMMI OFFICE
Microsoft pubblicherà una versione gratuita del suo software Office, a cui gli utenti potranno accedere
tramite Internet. Il più grande produttore mondiale di software offrirà applicativi per l'elaborazione dei
testi, fogli elettronici, presentazioni e blocco note, con lo stesso aspetto e le stesse funzioni dei software
per pc venduti nel pacchetto Office: Word, Excel, Power Point e OneNote. L'offerta online di Microsoft
sarà disponibile quando partiranno le vendite di Office 2010, nella prima metà dell'anno prossimo. La
versione attuale è uscita a gennaio 2007. (Fonte: Reuters)
UN GIORNO IL VESTITO FARÀ CLIC GRAZIE AL TESSUTO FOTOSENSIBILE
Ottenere immagini dai propri vestiti? Fotografare ciò che ci circonda senza una
macchinetta fotografica? Per adesso è fantascienza, ma presto potrebbe
essere realtà. Alcuni ricercatori statunitensi hanno creato un tessuto in grado di rilevare la lunghezza
d'onda e la direzione della luce che lo colpisce. Il team di ricerca ha trovato un modo per posizionare
con precisione sensori in fibra ottica per coordinare i segnali elettrici che inviano quando vengono
illuminati. Per gli studiosi, questo è un primo passo verso la creazione di tessuti in grado di "fotografare"
l'ambiente. Ora, gli scienziati sono riusciti a tendere un tratto di 25 millimetri di polimero, una
macromolecola plastica di origine sintetica consentendo, così, un impiego per sensori foto-sensibili. SI è
COSì RIUSCITI a realizzare 0,1mq di tessuto. Attravero l'impiego di questo materiale fotosensibile e di
sensori, è stato possibile ottenere l'immagine, anche se ancora grezza, proiettata sul piccolo quadrato di
tessuto. Un buon inizio. (Fonte: la Repubblica.it)
STUDIO, LE DONNE SEMPRE PIU' BELLE
Le donne sono sempre piu' belle e le brutte restano in minoranza, quasi una 'specie' in
via di estinzione. E' quanto dimostra uno studio dell'Universita' di Helsinki, riportato dal
Daily Mail. Le belle fanno piu' figli e fanno piu' figlie femmine, belle come loro, cosi'la
bellezza si perpetua, generazione dopo generazione. Gli uomini, invece, restano brutti
come gli antenati cavernicoli: lo stesso gioco dell'evoluzione non funziona al maschile. (Fonte: Ansa)
GLOBAL CAMPUS PER TUO FIGLIO
Si chiama “Global Village Campus” e vuole aiutare i ragazzi di talento a trovare lavoro. Dal 7 settembre
al 10 Ottobre, a Pomezia (Roma), 600 neolaureati incontreranno importanti aziende italiane e straniere.
Per iscriversi alla selezione andate al sito www.globalvillagecampus.it
L’AQUILA : UN SOS DA ACCOGLIERE SUBITO
Abbiamo raccolto la richiesta di una mamma la cui bambina soffre di una grave malattia
genetica (la sindrome di Louis-Bar), che l’ha costretta sulla sedia a rotelle. A questo dolore si
è aggiunto quello del terremoto, che ha lesionato la casa in cui vivevano in affitto. La bambina è
rimasta terrorizzata e non desidera rientrare nell’abitazione. Visto che il papà lavora a Roma e i medici
che la seguono sono tutti nella Capitale, desiderano trovare un appartamento a prezzi modici al piano
terra, per trasferirsi a Roma. Aiutiamoli a superare ogni barriera di difficoltà e indifferenza. Scrivete a :
[email protected]
VUOI IMPARARE L’INGLESE?
Partenza last minute per imparare l’inglese a Malta. Chi prenota subito con Studio all’estero due
settimane di soggiorno e corso, in agosto o settembre, spende solo 650 euro. Bisogna affrettarsi, però i
posti liberi sono limitati. www.studioallestero.it
TUO FIGLIO PUO’ DIVENTARE CAMPIONE DI MOTO
Esiste una scuola che insegna ai ragazzi dai 9 ai 14 anni ad andare….veloci in
moto. La Honda Italia con la Hcr, la Fmi e la Gresini Racing promuove questo
progetto per scovare giovani talenti. L’èquipe di professionisti, tecnici e preparatori
atletici qualificati e certificati dalla Scuola dello Sport del Coni e dalla Federazione
motociclistica italiana, sforna ogni anno 24 piloti. Per info e iscrizioni : tel
3474613166,
oppure
3479333750,
fax
06.233243417
oppure
mail
:
[email protected]. Sito : www.hondaitalia.com
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.32
SPECIALE VACANZE
ANIMALI DOMESTICI: REGOLE E CONSIGLI PER UNA VACANZA A 4 ZAMPE
In spiaggia, sui sentieri di montagna o anche, perché no, all'estero: andare in vacanza in compagnia
degli animali domestici può essere una buona occasione per rafforzare il legame con il proprio amico a
quattro zampe. Ecco alcune informazioni indispensabili per chi non vuole separarsi dal proprio fedele
amico neppure durante le vacanze estive.
PER VIAGGIARE IN ITALIA CON IL PROPRIO ANIMALE :
Il ministero del Turismo ha realizzato un progetto, dal titolo "Turista a 4 zampe", per combattere il
fenomeno dell'abbandono dei cani e valorizzare le imprese turistiche che accolgono gli animali.
Sul Sito www.turistia4zampe.it è disponibile una guida on-line che raccoglie migliaia di esercizi pubblici,
alberghi, ristoranti, agriturismi, campeggi, Bed & Breakfast e spiagge che accettano cani, gatti e altri
animali e offrono loro servizi. Il sito fornisce utili informazioni su come organizzare il viaggio, nonché i testi
delle normative vigenti. Le strutture sono state divise in tre categorie: dove è possibile dormire, dove è
possibile mangiare e le spiagge. Gli esercizi che hanno aderito all'iniziativa saranno riconoscibili
attraverso una vetrofania che riporta lo slogan "Welcome turista a 4 zampe" che verrà posta all'ingresso
della struttura. Questa vetrofania contraddistinguerà il sistema dell'ospitalità italiana che dà il benvenuto
agli animali.
PER VIAGGIARE ALL’ESTERO
Prima di partire occorre informarsi bene sulle regole da rispettare, alcune
delle quali sono spesso dettate dal semplice buon senso, e sulle
normative in vigore.
Per oltrepassare i confini nazionali, ma restando sempre in Europa, ad
esempio, dal primo ottobre 2004 i proprietari di cani, gatti e furetti
devono esibire alle dogane il passaporto europeo, documento di
riconoscimento degli animali previsto dal regolamento 998 del
Parlamento Europeo.
Le nuove norme si applicano ai movimenti degli animali da compagnia
tra gli Stati europei o in ingresso da Paesi non appartenenti all'Unione
europea. Nel documento sono indicate tutte le pratiche veterinarie
effettuate, il numero identificativo del microchip e altre informazioni
come, per esempio, il nome, la razza, il sesso e la specie.
Nel caso in cui i microchip non fossero conformi agli standard Iso 11784 o Iso 11785, i proprietari
dovranno portare con sé il documento di lettura. L'uso del microchip al posto del tatuaggio diventerà
obbligatorio in tutti i Paesi europei fra otto anni. Il passaporto europeo deve contenere anche i dati
identificativi del proprietario.
Se la propria meta di viaggio è il Regno Unito, l'Irlanda, la Svezia o Malta, bisogna tenere presente che i
passaporti devono riportare la trascrizione delle analisi per gli anticorpi della rabbia. L'animale dovrà
essere sottoposto a questo esame clinico almeno sei mesi prima della partenza per il Regno Unito, per
l’Irlanda e per Malta e almeno quattro mesi prima della partenza per la Svezia.
A rilasciare il passaporto europeo sono i veterinari autorizzati che devono possedere determinati requisiti
e i cui elenchi vengono aggiornati dai veterinari delle Asl che provvedono anche al loro invio annuale al
servizio veterinario delle Regioni. L'ordinanza del 3 marzo 2009 emanata dal ministero del Welfare impone
che i cani debbano portare guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici. Per maggiori informazioni
consulta il
Regolamento europeo movimentazione animali domestici
Leggi a parte, esistono poi elementari di regola di "convivenza civile" che non vanno mai in vacanza e
che, quindi, vanno sempre osservate per evitare che voi e il vostro amico a quattro zampe veniate
bollati come "disturbatori della quiete pubblica".
Se Fido non è molto socievole con gli estranei, è il caso di adottare tutti gli accorgimenti necessari per
non incorrere nelle sanzioni previste dal codice civile che sancisce la responsabilità civile dei proprietari.
Un consiglio utile, quindi, potrebbe essere stipulare una polizza di assicurazione per eventuali danni
arrecati a terzi da un cane un po' troppo esuberante.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
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PASSAPORTO ELETTRONICO
A disposizione il Modello per la domanda del Passaporto elettronico e la regolamentazione del nuovo
passaporto. Pubblicato nella GU n. 147 del 27 giugno il decreto del 23 giugno 2009 recante “Disposizioni
relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico”
La domanda di rilascio del passaporto è presentata:
in Italia: alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza del luogo dove il richiedente ha
la residenza, il domicilio o la dimora, ovvero, in mancanza di questi uffici, al comando locale dei
carabinieri o al comune; all'estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari. Insieme con la
domanda l'interessato deve indicare ed autocertificare secondo legge il nome, il cognome, il luogo e la
data di nascita; la cittadinanza italiana e la residenza anagrafica; la statura e il colore degli occhi; lo
stato civile in relazione al matrimonio; lo stato di famiglia;
l'eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, di multe o ammende non pagate
relative a procedimenti penali, l’eventuale esistenza di misure di sicurezza detentiva o di prevenzione;
l'eventuale esistenza di obblighi alimentari.
Alla domanda devono essere allegate due foto identiche frontali a volto scoperto, delle quali una
autenticata (se la domanda non è presentata personalmente dall'interessato).
Gli uffici competenti al rilascio dei passaporti, una volta verificata l'identità dell'interessato, acquisiscono
l'impronta del dito indice di ciascuna mano dell'interessato, mediante scansione elettronica.
Tuttavia:
qualora, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile, si utilizza per la stessa mano,
procedendo in successione, la prima impronta disponibile del dito medio, anulare e pollice; 2) qualora
non possano essere acquisite le impronte digitali, per malattia o altro impedimento non superabile,
certificato
nei
modi
di
legge,
il
passaporto
viene
rilasciato
senza
le
impronte.
I minori di 12 anni sono esentati dalla deposizione delle impronte.
Circa le caratteristiche del supporto informatico di memorizzazione:
il chip contenuto nel passaporto è conforme alla normativa europea concernente le specifiche
tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e
dei documenti di viaggio e in particolare a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea
409 del 28 febbraio 2005 e dalla Decisione 2909 del 28 giugno 2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
il chip contiene l'immagine del volto e le impronte digitali ed è dotato della capacità di garantire
l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati;
le caratteristiche relative al tipo, formato, qualità e disposizioni di memorizzazione degli elementi
biometrici, sono conformi alle decisioni della Commissione europea riguardanti le specifiche tecniche
relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei
documenti di viaggio.
Modello domanda per il Passaporto:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/passaporto_elettronico/domanda.pdf
Decreto del 23 giugno 2009
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/passaporto_elettronico/decreto_230709.pdf
NUOVE REGOLE PER SUB E DIPORTISTI. PIÙ CONTROLLI CON IL BARCA VELOX
tragico ripetersi delle tragedie in mare nei periodi estivi ha portato a un giro di vite contro gli 'spericolati'
del mare. D'ora in avanti bisognerà prestare molta attenzione a velocità, alcol e distanze di sicurezza.
Proprio nell'ottica di prevenire incidenti è stata emanata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
una nuova direttiva sulla sicurezza in mare. Ecco le regole a cui ci si dovrà attenere quest'estate:
BARCA-VELOX Le capitanerie di porto intensificheranno il controllo sulla velocità con il 'barca velox', e
faranno anche verifiche del tasso alcolico di chi si mette al timone (è allo studio l'utilizzo di un etilometro).
Saranno sanzionati i diportisti che superano la velocità di 10 nodi entro mille metri dalle spiagge e 500
metri dai litorali con rocce a picco. Vicino ai porti poi il limite scende a 3 nodi. Si prevedono multe per chi
sgarra fino a 8mila euro.
ACQUASCOOTER E WINDSURF Niente più moto d'acqua se non si ha la patente. In più bisogna essere
maggiorenni per poterle guidare. Diventa anche obbligatorio l'obbligo delle cinture di sicurezza, un
obbligo che interessa anche chi utilizza windsurf o kitesurf.
SUB Anche per i sub ci sono novità: è ora inftti obbligatorio l'uso di una luce gialla lampeggante per le
immersioni notturne e del pallone di superficie gonfiabile (pedagno) utilizzabile in caso di distacco di
emergenza dal gruppo.
Gli utenti hanno in ogni caso la possiblità di contattare il numero d'emergenza 1530
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
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CARTE DI CREDITO: DIECI REGOLE D'ORO PER PROTEGGERLE
IN VACANZA
Piccole, comode e pratiche, le "tessere elettroncihe" si dimostrano un
utile sostituto del denaro contante. Dall'ADICO il decalogo per utilizzarle
in sicurezza, anche in villeggiatura.
Al mare, in montagna, all'estero o nelle città d'arte; sono sempre di più
gli italiani che, soprattutto in vacanza, scelgono di viaggiare con meno
denaro contante in tasca per effettuare pagamenti comodi e sicuri con
Bancomat e carte di credito.
Proprio perché è uno dei mezzi di saldo più utilizzati, è necessario fare
attenzione a non subire frodi. E dal momento che, come sottolinea
Carlo Garofolini, presidente dell'Associazione Difesa Consumatori
(ADICO), "i sistemi di truffa sono in continua evoluzione", ecco alcuni consigli per rendere i pagamenti
sicuri.
1.Quando si preleva, e' buona norma coprirsi la mano mentre si digita il codice segreto per evitare che
occhi indiscreti o microtelecamere catturino il movimento delle dita.
2.Verificare la presenza di dispositivi incollati, dando l'impressione d'essere fissati allo sportello.
3.Se il sistema trattiene il Bancomat nell’Atm fare attenzione che il truffatore e' la persona che ci presta
soccorso: all'invito di ridigitare il Pin la carta non viene rilasciata e l'impostore, simpatico e di bell'aspetto
ha avuto modo di veder digitato il codice e quando lo sventurato si allontanerà dallo sportello, il
malvivente procederà a prelevare.
4.Fare attenzione anche a chi si trova in coda.
5.Recarsi allo sportello magari nell'rario di apertura della banca; in questi casi e' più difficile per i truffatori
manomettere lo sportello bancomat senza dare nell'occhio e in caso di malfunzionamento si può
sempre entrare in banca e chiedere al personale bancario una verifica dello sportello.
6.La clonazione della carta di credito o del Bancomat può avvenire anche negli esercizi commerciali: il
truffatore d'accordo con un esercente o con il personale del punto di vendita manipolando i dispositivi
di pagamento può carpire i dati sensibili della carta e il codice segreto Pin.
7.Controllare l'estratto conto ogni settimana per verificare i movimenti della carta Bancomat.
8.Molto utile il servizio "Alert sms" offerto da molte banche per avvisare il proprietario della carta di ogni
movimento.
9.Se non si hanno particolari esigenze e' consigliabile fissare un plafond di spesa mensile della carta; cosi
facendo si possono contenere eventuali danni economici della clonazione.
10.Per quanto riguarda poi il risarcimento dei danni subiti, il correntista può rivalersi sulla banca emittente;
ricordarsi però che il presupposto indispensabile per ottenere l'indennizzo e' la dimostrazione, ad opera
dell'utilizzatore, di avere tenuto la dovuta diligenza nell'uso o nella conservazione della carta.
(Fonte: Associazione Difesa Consumatori)
INFLUENZA A/H1N1: I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER I CITTADINI ITALIANI IN
VIAGGIO ALL’ESTERO
Gli organismi sanitari internazionali non sconsigliano l’effettuazione di viaggi all’estero anche verso le
aree maggiormente colpite dall’infezione. Prima di mettersi in viaggio però, oltre a premunirsi della
Tessera Europea di Assicurazione Malattia TEAM, è consigliabile verificare con il proprio medico/pediatra
l’esistenza di condizioni che possono comportare un maggior rischio di complicazioni in caso di infezione
da virus influenzali; in questo momento, infatti, le caratteristiche cliniche della nuova influenza A/H1N1
sono di modesta gravità e del tutto simili a quelle dell’influenza stagionale. L’influenza da virus A/H1N1 si
trasmette in maniera diretta attraverso le goccioline di saliva e le secrezioni respiratorie veicolate con
tosse, starnuti, colloquio a distanza molto ravvicinata, ma anche indirettamente attraverso la dispersione
delle goccioline e delle secrezioni su oggetti e superfici. Per questa ragione è fortemente raccomandato
seguire le precauzioni generali, quali:
- evitare luoghi affollati e manifestazioni di massa lavare regolarmente e frequentemente le mani con
acqua e sapone; in alternativa possono essere usate soluzioni detergenti a base di alcol o salviettine
disinfettanti - evitare di portare le mani non pulite a contatto con occhi, naso e bocca
- coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta quando si tossisce e starnutisce e gettare il
fazzoletto usato nella spazzatura
- areare regolarmente le stanze di soggiorno.
Una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie è infatti essenziale nel limitare la diffusione
dell’influenza.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
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Dall’andamento della diffusione di questa influenza è evidente che essa si diffonde più facilmente nelle
collettività, quali quelle scolastiche, frequentate da ragazzi e giovani. In caso di manifestazione di
sintomatologia influenzale (febbre superiore a 38° C; tosse, mal di gola, malessere) possono essere assunti
i farmaci sintomatici (antipiretici, antinfiammatori, balsamici, già assunti di solito) e andrebbero rispettati il
riposo e le misure di distanziamento nei confronti di soggetti sani.
In questi casi, gli accompagnatori/responsabili dei ragazzi avranno cura nel chiamare un medico che li
visiterà e, se effettivamente necessario, prescriverà e assicurerà il trattamento con farmaci antivirali (in
caso di necessità è possibile contattare l’Ambasciata o il Consolato).
A tale proposito si ribadisce che un uso non appropriato degli antivirali e non prescritto da un’attenta
valutazione medica, può rendere inefficace la loro azione in caso di reale necessità di trattamento.
È possibile che in linea con principi di prudenza e buona prassi medica i soggetti malati siano trattenuti
fino a completa guarigione per evitare che si mettano in viaggio ancora sintomatici sia per prevenire
possibili complicazioni favorite dallo stress del viaggio che per evitare ulteriore diffusione dell’infezione.
AL VIA PARCHICARD, LA CARTA CHE AGEVOLA IL TURISMO NEI PARCHI
Era attesa da tempo ed arriva oltre il termine ufficiosamente annunciato per gennaio 2009, ma ancora in
tempo per tornare utile agli eco-turisti in questa estate in corso. Si tratta della nuova carta servizi
lanciata dal Cts in collaborazione con l'associazione Carta Giovani e con il supporto di Federparchi e
Federculture. In particolare, ''Parchicard'' è la prima carta di sconti ed agevolazioni per le 22 aree
protette d'Italia, laddove già ne esistono alcune valide specificatamente valide per i parchi che le
erogano. La card, che ha quale scopo principale non soltanto quello di aumentare i consumi verdi e le
visite nelle riserve (ormai con ingresso a pagamento dalla fine dello scorso anno), quanto aiutare i gestori
di attività di artigianato e di rivendite all'interno delle aree protette a continuare nella produzione di beni
a ridotto impatto ambientale, incentivandone la vendita. Il progetto Parchicard è finanziato dal
ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Distribuita gratuitamente presso il Cts, le sedi di alcune associazioni di turismo sociale, gli Informagiovani e
i centri visita dei parchi, la carta darà diritto al possessore di usufruire di una serie di sconti e di
agevolazioni presso numerose strutture convenzionate (alberghi, negozi di prodotti tipici e botteghe
artigiane, autonoleggi, ristoranti, musei, etc) all'interno dei parchi nazionali. Al momento del ritiro della
Parchicard, l'utente riceve anche una guida ai servizi in cui sono indicate le agevolazioni di cui si può
usufruire.La scelta degli appartenenti al circuito della card è stata eseguita tra quegli operatori che
rispondono a criteri di sostenibilità ambientale, che promuovono una cultura dell'accoglienza, con
particolare riferimento ai bambini, ai giovani, alle persone con disabilità e agli anziani e che adottano e
comunicano in modo diffuso i valori culturali e naturalistici del parco.
Per altre informazioni, consultare il sito www.parchicard.it
VACANZE RESPONSABILI: GLI AGRITURISMI BIOLOGICI
Vacanze all'insegna della natura e del benessere: sono 140 gli agriturismi
biologici, con menù tipici locali, buone pratiche di risparmio energetico e
idrico, e visite guidate proposti dall' Associazione Italiana Agricoltura Biologica.
I Bioagriturismi Aiab sono presenti in 18 regioni d'Italia: si tratta di aziende
agricole in cui è possibile godersi una piacevole vacanza senza rinunciare
all'attenzione per l'ambiente, il risparmio energetico e la qualità del cibo.
I bioagriturismi hanno una produzione bio al 100%. Le aziende organizzano visite
guidate nei propri terreni, perché uno degli obbiettivi più importanti è proprio quello di far capire al
turista cos'è l'agricoltura biologica, mostrandone i processi produttivi.
Scegliere una vacanza del genere significa sposare una filosofia di vita e un atteggiamento responsabile
nei confronti dell'ambiente, infatti in queste strutture si fa attenzione a tutto: ai detersivi, rigorosamente
biologici ; al risparmio idrico garantito da riduttori di flusso nei rubinetti e nelle docce e a un più oculato
utilizzo degli asciugamani: E’ il cliente a decidere quando è ora di cambiarli, lasciandoli per terra o nel
lavandino. Questo serve a risparmiare l'acqua utilizzata per i risciacqui e soprattutto a responsabilizzare il
cliente, a invitarlo a diventare parte attiva nelle buone pratiche dell'agriturismo. Per quanto riguarda il
risparmio energetico, le caldaie delle strutture hanno un rendimento termico del bruciatore superiore al
90% e non bruciano carbone, mentre le lampadine, ovviamente, sono a risparmio energetico!
Per ogni informazione www.bioagriturismi.it
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
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IN VACANZA CON I BAMBINI
La nascita di un bambino è un evento gioioso, che tuttavia sconvolge
radicalmente le abitudini dei genitori e di tutta la famiglia.
Anche le vacanze devono essere studiate pensando alle esigenze e alle abitudini
del piccolo; al momento di scegliere la meta, bisogna considerare se il posto scelto
è adatto alle condizioni di salute del bambino.
La vacanza al mare è particolarmente salutare per i bambini: la luce del sole
stimola la produzione di vitamina D (favorendo la calcificazione delle ossa) e l'aria di mare, ricca di
ossigeno e ozono, favorisce la respirazione. I piccoli inappetenti, anemici o con problemi respiratori
traggono molto beneficio da questo soggiorno, anche se l'esposizione al sole non deve essere
eccessiva: mai nelle ore calde della giornata (13-15), mai senza crema protettiva e cappello. E' indicato
portare i bambini al mare nelle prime ore della mattina, facendoli bagnare poco per volta, soprattutto
se l'acqua è un po' fredda; il bagno è consentito solo lontano dai pasti, per evitare pericolo di
congestione nel periodo di digestione. Attenzione alla sabbia: per quanto possa far bene camminare
sulla battigia a piedi scalzi, spesso ci si può ferire con rifiuti e pietre taglienti, per cui è opportuno dotare i
bambini di scarpette o ciabattine di gomma. Per evitare disturbi di stomaco, si deve cercare di non
variare troppo l'alimentazione abituale del piccolo.
La vacanza in montagna è indicata per i bambini asmatici (perché ad alta quota l'aria è meno
inquinata) e per quelli che soffrono d'insonnia (perché la temperatura più bassa favorisce il riposo). Non
si dovrebbero scegliere località più alte di 800 - 1500 metri, per evitare una rarefazione dell'ossigeno che
non favorisce la respirazione dei più piccoli. In montagna l'appetito aumenta, e si può avere un
aumento di peso, particolarmente indicato se il bambino è sottopeso o inappetente. La vacanza al lago
e in campagna può essere una buona scelta se si seleziona un posto ancora incontaminato e dalla
temperatura mite: molti bambini amano esplorare i boschi, arrampicarsi sugli alberi e guardare gli
animali, esperienze mai vissute in città. L'aria incontaminata aiuta la respirazione e favorisce l'appetito.
Albergo o appartamento? : Qualunque meta si scelga, bisogna considerare, in base alle abitudini del
piccolo, se andare in albergo o affittare un appartamento: la seconda scelta pare più indicata se il
bambino non si adatta facilmente ad un'alimentazione diversa da quella di casa e se ha orari di pasto e
riposo diversi da quelli soliti. In ogni caso, l'ambiente deve essere luminoso, ben areato e privo di pericoli
(prese di corrente esposte, mobili con spigoli appuntiti, scale non protette...). Occhio al materasso del
lettino o della culla: deve essere in buone condizioni, antiallergico e antisoffocamento.
Prima di partire... e durante il viaggio : Il viaggio è, per il bambino, un'esperienza nuova e, talvolta,
traumatica. Bisogna fare in modo che abbia sempre sotto mano le cose a cui è affezionato o di cui
potrebbe aver bisogno (un gioco, un pelouche, la sua merenda preferita, dell'acqua fresca...) in modo
da evitare noia per lui e stress per tutti quelli che viaggiano con lui. In auto, è opportuno prepararsi al
fatto che il piccolo possa avvertire una sofferenza, prevedendo frequenti soste (utili anche per
sgranchire le gambe) e della musica in grado di distrarlo. E' necessario parlare preventivamente al
bambino del volo aereo, per evitare che sia colto da crisi di panico al momento di salire
sull'apparecchio. In treno è opportuno riservargli un posto accanto al finestrino, così da dargli un motivo
di distrazione durante tutto il viaggio. Mai perdere di vista il bambino nei viaggi in nave: per la curiosità di
guardare potrebbe cadere dalla balaustra.
La valigia del bambino : Il bagaglio delle vacanze, oltre ai vestitini adatti al clima
che si incontrerà e agli oggetti di cura personale, deve contenere anche i
documenti sanitari e le medicine (quelle che, eventualmente, il bambino deve
assumere, o quelle per alcuni disturbi comuni durante i viaggi: diarrea, vomito,
nausee, eritemi solari, creme per punture di insetto, antibiotici, antidolorifici...), i
giocattoli a cui il piccolo è affezionato e alcuni degli alimenti che mangia di
solito, nel caso non si abitui facilmente ai cibi locali.
TICKET GRATIS PER VACANZE PIU’ ECONOMICHE
Da sabato 1 Agosto informati prima di comprare i ticket per parcheggiare l’auto all’interno delle strisce
blu. Infatti, in molte città, da metropoli come Milano a cittadine come Gattinara, il parcheggio diventa
gratuito nelle prime due o tre settimane di Agosto.
VACANZE SCONTATE
Se ancora non avete deciso di dove passare qualche giorno di riposo e volete spendere qualche cosa
in meno, vi consigliamo il sito www.lastminutetour.com
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
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10 REGOLE PER UNA VALIGIA FURBA
1 Pensa "leggero" La vacanza non è un trasloco. Prima di fare i bagagli, quindi, bisogna fare una
riflessione sul fatto che: "si può fare tutto facendo a meno di tutto".
2 Inizia dai pantaloni Sul fondo della valigia si mettono le gonne e i pantaloni, questi ultimi con la cintura
contro il bordo e le gambe che escono dal lato opposto. Quindi si sistemano gli altri vestiti e, alla fine, si
ripiegano i pantaloni.
3 Abbina le T-shirt Canotte e T-shirt devono avere tinte facili da accostare: nero, bianco o coloniale, così
ne bastano poche. Stanno in ordine se infilate in un apposito sacchetto di nylon.
4 Aggiungi un golf Per la sera, basta un golfino. Se è in chachemire a due fili, poi, occupa lo spazio di un
portaocchiali ed è versatile: va bene anche di giorno, sopra i jeans.
5 Arrotola la seta I capi in seta vanno avvolti stretti nella pellicola per alimenti che, trattenendo l'umidità,
impedisce al tessuto di sgualcirsi. Il trucco funziona anche con la Lycra.
6 Tieni in forma le camicie Per tenere perfettamente in forma il collo delle camicie, basta infilarci dentro
calze e intimo: funziona!
7 Punta sul wash & wear Se si sta via a lungo, l'ideale sono i capi "wash & wear". Occupano poco spazio,
si lavano con un po' di detersivo, asciugano in un attimo e non vanno stirati.
8 Sistema la giacca Chi non può farne a meno, metta la giacca in valigia alla fine, sopra i pantaloni già
ripiegati. Dev'essere abbottonata e con i risvolti verso l'alto.
9 Parti con i tacchi Un consiglio: meglio stivare in valigia ballerine e ciabattine ultrapiatte, che non
occupano spazio, e viaggiare con i tacchi, più ingombranti. Oltre al vantaggio pratico c'è anche un
effetto "diva in vacanza" che fa molto bene all'umore. E poi, in auto, in macchina o in aereo, si sta per la
maggior parte del tempo sedute.
10 Usa i sacchetti delle scarpe Quando si compra un paio di scarpe nuove c'è sempre il morbido
sacchetto in cui riporle. E che diventa utilissimo da mettere in valigia. Si può usare anche per cinture e
borsine da sera, ovviamente se nuovo e mai usato.
AUTO A NOLEGGIO. CONSIGLI PER LE VACANZA
Quando si noleggia un’auto, è bene conoscere alcune questioni per evitare brutte
sorprese nel portafoglio.
„ è utile e vantaggioso farsi un giro iniziale in Internet per avere una panoramica
delle tariffe, oppure si puo’ ricorrere ai centralini delle varie societa’ di noleggio
„ leggere sempre tutte le clausole, per evitare sorprese alla fine, ovverosia
quando viene riconsegnata la vettura.
„ è consigliabile prenotare in anticipo l’auto al fine di trovare offerte più vantaggiose, ma anche per
evitare di non trovare auto disponibili. Se poi si prenota via Internet, allora in genere si può risparmiare
anche il 15/20%.
„ Quando si firma il contratto di noleggio, è sempre bene fare molta attenzione alle norme in materia
di assicurazione: dallla franchigia alle rivalse passando per l’estensione al secondo guidatore. Bisogna
poi tener conto che le auto possono essere affittate a chilometraggio illimitato o con un limite di
chilometri da percorrere.
„ prima di salire a bordo della vettura noleggiata, di controllare le condizioni dell’auto e
dell’attrezzatura in dotazione per evitare addebiti successivi. Attenzione poi agli optional: chiedere il
costo prima del noleggio al fine di evitare alla consegna delle spiacevoli sorprese.
„ Occhi aperti anche sulle franchige applicate in caso di danni all’autovettura, ed a riconsegnare
l’auto con il pieno di benzina, altrimenti in molti casi si rischia di pagare penali fino a 15 euro.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
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ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “Donne Geometra”
Per iscriversi all’associazione occorre compilare la domanda di iscrizione ed inviarla :
Tramite posta elettronica : [email protected]
Tramite Fax : Segreteria 06/42005441
Tramite spedizione postale: Associazione Nazionale “Donne Geometra”
Via Barberini 68 – 00187 Roma
La domanda si perfeziona con il contestuale pagamento della quota annuale da versarsi con
le modalità sotto riportate.
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PREVISTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SU:
C/C n. 000401061451 Unicredit – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma
intestato a: Associazione Nazionale “Donne Geometra”
Codice Iban : IT66A0300205075000401061451
Collegio G. e Gl, altro Albo/Ordine Professionale, Associazione,
Ente, Fondazione
Iscritto all’Albo dei G. e Gl – Iscritto ad altro Albo/Ordine
Euro
20,00
Praticante
Euro
10,00
Studente
Euro
10,00
Altro
Euro
20,00
professionale - Socio di Associazione, Ente, Fondazione
•
•
•
Euro 150,00
I soci dovranno versare entro il mese di Febbraio di ogni anno la quota Associativa.
Gli interessati possono iscriversi in ogni momento dell’anno, corrispondendo al momento
dell’iscrizione l’intera quota stabilita.
I soci fondatori, i soci onorari, il Presidente Onorario e tutte le cariche onorifiche, sono esenti dal
versamento della quota.
Il Socio avrà diritto di partecipare gratuitamente a tutte le manifestazioni che verranno
programmate dall’Associazione nel corso dell’anno, al notiziario mensile, speciali e
approfondimenti tecnici, alla riduzione dei costi dei corsi di formazione organizzati
dall’Associazione, a tutte le convenzioni che saranno stipulate dall’Associazione, alla
segnalazione di offerte di lavoro.
Scarica qui la domanda
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.39
APPROFONDIMENTO
La Valutazione Immobiliare a Vantaggio della Società
Riflessioni di un Valutatore Immobiliare di
Geometra Francesca Rindinella
Coordinatore E- VALUATIONS Sicilia
[email protected]
Valutare con condivisione dei metodi a garanzia della Società è il Valutatore Immobiliare che
garantisce con l’adozione degli “ Standards “ di valutazione la qualità valutativa. Si avverte in
Italia la necessità di un criterio condiviso e ancorato agli Standard Internazionali. Tra gli ordini
professionali e gli operatori della filiera immobiliare, una sinergia, un’alleanza per un
evoluzione della professione a vantaggio della società con professionisti formati a Valutare,
perché chi valuta un immobile valuta anche un aspetto importante che è “ la qualità della
vita “ valore aggiunto alla Valutazione.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
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Chi valuta un immobile valuta la “qualità della vita”.sembra
banale e magari nessuno si è mai soffermato su questo aspetto.
Se pensiamo a quanto, teniamo ad acquistare una casa a fare
dell’acquisto di un immobile un progetto ed un percorso di vita.
Da lì parte tutto: un progetto di vita se pensiamo a una famiglia,
un percorso lavorativo se pensiamo a un professionista o
piuttosto a un commerciante o un artigiano.
Magari c’è pure chi investe su un immobile: lo mette a reddito e chi lo dà in garanzia per la concessione
di credito da parte di una banca.
Questo è argomento attuale: ed è qui che volevo portare l’attenzione del lettore.
“La valutazione attualmente è una sentenza senza motivazione” parole del nostro Presidente Fausto
Savoldi al convegno di Verona del 29 Maggio; l’argomento trattato dal convegno “Il geometra e la
valutazione scientifica degli immobili”.
Spesso, noi professionisti crediamo che dare un motivazione sia la prassi, per finire, per mettere il punto
su un giudizio magari espresso in modo sintetico sulla determinazione del valore di un immobile.
La valutazione deve essere scientifica e documentata, seguire gli standard di qualità …..in Italia il “
Codice delle Valutazioni Immobiliari “ edito da Tecnoborsa definisce la strada da seguire.
L’estimo non è certo una scienza che nasce dal nulla ma da un percorso storico e nella tradizione
italiana, già nel 1755 Trinci nel “ trattato delle stime de’ beni stabili” si riscontrano i fondamenti del
pensiero estimativo moderno e poi avanti con l’evoluzione della società, dell’economia , della finanza
si arriva sin ai nostri giorni con la moderna metodologia estimativa adottata dai Valutatori
Immobiliari. (rif. Bibliografico MANUALE DELLE STIME IMMOBILIARI Prof. Marco
Simonotti edito Geo. Val. Esperti)
Il Valutatore ha la capacità di orientare un mercato.
Oggi valutare è difficile perché il mercato è difficile e ci rendiamo conto che saper valutare non è
un’arte ma un’attività professionale disciplinata e standardizzata.
Avete mai pensato a come, nel caso della concessione del credito, nella lunga catena dell’iter la
valutazione sia importante:
1)
Determina la capacità di credito del cliente
2)
Costo del finanziamento stesso
Pertanto il professionista chiamato a valutare l’immobile posto in garanzia non deve:
a)
svalutare l’immobile …..se no poco o niente concessione di credito
b)
sopravvalutare l’immobile …… esporrebbe la banca a rischio
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
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Ecco che come afferma il dott. Angelo Peppetti responsabile del settore crediti retail dell’ ABI “è
necessaria la credibilità del Valutatore Italiano, che deve nell’attività di valutazione adottare gli
standard”
dal Convegno dell’ABI di Roma del 23-24 giugno “Credito alle famiglie 2009“
La Valutazione è importante anche nel momento dell’acquisto di un immobile: quanti contenziosi si
eviterebbero se l’atto notarile fosse accompagnato da una valutazione del valore di mercato
dell’immobile (base fondamentale per le valutazioni) che ne descriverebbe stato, consistenza,
ubicazione, destinazione, regolarità urbanistica e quant’altro fosse necessario per tracciare un
IDENTIKIT dell’immobile da trasferire e per evitare futuri rischi.
Certo questo è un discorso più ampio: se da una parte la committenza (quei pochi) sa che per tutelarsi
nell’acquisto di un immobile può chiamare un Valutatore che metta su carta lo stato dell’immobile e ne
determini con metodo il valore di mercato, dall’altra gli ordini professionali snobbano
l’argomento…..così avviene che solo in poche circoscrizioni territoriali come Cuneo, Parma, è prassi “
allegare “ una Valutazione dell’immobile da trasferire all’atto di compravendita.
Occorre, pertanto, una sensibilizzazione di tutte le figure professionali che concorrono al trasferimento
di un immobile e che operano nella filiera immobiliare.
Ecco che questo strumento poco conosciuto dalla committenza “ il Rapporto di Valutazione “ la perizia
volgarmente detta, diverrebbe strumento di tutela per essi stessi ed a vantaggio della società tutta.
Hernando De Soto, economista peruviano , afferma nel suo libro IL MISTERO DEL CAPITALE "Dove
cresce un mercato immobiliare trasparente e di qualità cresce una società e un paese".
In Italia il mercato immobiliare presenta una scarsa trasparenza e un carente livello di informazione.
Allora la domanda sorge spontanea : è forse questo il motivo per cui ci troviamo nel WHITE PAPER
degli International Valuation Standards ?
Gli IVS - International Valuation Standards nel Libro Bianco definiscono le linee guida per “La
Valutazione nei mercati emergenti” definendo il “Mercato Emergente: mercato che cresce in
dimensione e tecnicità, e che si trova in un’economia nazionale che sta attraversando un periodo di
transizione, per diventare più sviluppata e basata sul mercato. Il mercato emergente può essere un
mercato finanziario con una breve storia di funzionamento e/o con un basso livello di capitalizzazione.
Le caratteristiche comuni ai mercati emergenti possono comprendere cambiamenti strutturali
significativi
nell’economia nazionale; un rapido sviluppo delle strutture
politiche, legali ed
istituzionali; il passaggio da un’economia pianificata o dirigista a una basata sul mercato. Ne risulta
che i mercati emergenti stanno diventando sempre più globali.”
La valutazione deve essere memoria storica del mercato per guardare al futuro: Valutazioni
appropriate, favoriscono la trasparenza del mercato immobiliare a beneficio della società.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 07/09
■ pg.42
Ecco che il Valutatore diventa figura predominante nel mercato immobiliare : nella rilevazione del dato
prima, nella redazione dei Rapporti di Valutazione e nel riesame della Valutazioni poi.
La figura del Valutatore è trasversale è aperta a tutti gli operatori della filiera immobiliare, in Italia
E-VALUATIONS
è l’associazione dei Valutatori Immobiliari Indipendenti che riunisce tutti i
Valutatori a prescindere dalla loro provenienza professionale.
Come si riconosce un Valutatore Immobiliare?
E’ un professionista indipendente, un lavoratore autonomo che stima il valore di mercato di un immobile
secondo procedure scientifiche che possono essere verificate.
Perché nella pratica professionale Valutare con condivisione dei metodi diventi prassi a garanzia delle
parti e a vantaggio della Società.
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Riferimenti bibliografici e internet:
CODICE DELLE VALUTAZIONI IMMOBILIARI di Tecnoborsa www.tecnoborsa.it
IL MANUALE DELLE STIME IMMOBILIARI del Prof. Marco Simonotti edito da Geo. Val. Esperti
INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS
www.marcosimonotti.it
www.geoval.it
www.e-valuations.org
SERVIZI PER I SOCI:
QUESTO MESE, RISERVATO AI SOLI SOCI, IL FOGLIO DI CALCOLO EXCELL PER LA
DETERMINAZIONE DEI MILLESIMI DI PROPRIETA’ CONDOMINIALI
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