Soggettività internazionale e successione: il caso della
ex Iugoslavia
Soggettività internazionale e successione: il caso della
ex Iugoslavia
- Fine anni ’80: graduale processo di crisi delle
strutture federali
- nel giugno 1991 la Slovenia dichiara l’indipendenza:
brevissimo conflitto con l’esercito iugoslavo
- nello stesso mese anche la Croazia dichiara
l’indipendenza: il conflitto è più cruento e le parti a
maggioranza serba dichiarano a loro volta
l’independenza della Repubblica serba di Krajina
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ex Iugoslavia
Soggettività internazionale e successione: il caso della
ex Iugoslavia
-La risposta della comunità internazionale: in
un primo momento si cerca di mantenere
l’integrità territoriale della RSFI
- A partire dall’estate del 1991 si accetta l’idea
che la RSFI non potrà più auto-sostenersi e
che le nuove repubbliche debbano prima o
poi essere riconosciute
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-La Comunità europea costituisce una Conferenza europea di pace
al fine di giungere ad una soluzione negoziata della crisi
- Nella Dichiarazione del dicembre 1991 si dichiara che verranno
riconosciuti solo quegli Stati che si comportano in conformità degli
standard internazionali sul rispetto dei diritto dell’uomo, dei diritti
delle minoranze, del rispetto della democrazia e del non impiego
dell’uso della forza al fine di espansioni territoriali
- La Conferenza europea istituisce una Commissione di arbitrato
composta da cinque presidenti di Corti costituzionali di Paesi
europei, anche conosciuta come ‘Commissione Badinter’
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-La Commissione arbitrale si riunisce nel dicembre 1991: il
mandato è quello di decidere su questioni di diritto
internazionale relative al processo di dissoluzione della ex
Iugoslavia e di rispondere ad eventuali domande di
riconoscimento di nuovi Stati iugoslavi
- Il diritto applicabile è il diritto internazionale pubblico e le
linee guida della Conferenza europea contenute nella
Dichiarazione del dicembre 1991
- La Commissione di arbitrato rende 10 pareri
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- Nel Parere n. 1 la Commissione accerta che la formazione
di nuovi Stati nella ex Iugoslavia è il risultato di uno
sfaldamento delle strutture federali e che quindi esso va
caratterizzato come smembramento della Ex Iugoslavia e
non secessione
- Nel Parere n. 2 la Commissione ritiene che il processo di
formazione debba rispettare il mantenimento dei confini preesistenti nel rispetto del principio dell’uti possidetis: le
minoranze serbe in Croazia e in Bosnia-Erzegovina non
hanno quindi un diritto alla creazione di uno Stato proprio,
ma solo alla tutela dei propri diritti individuali e collettivi
all’interno dell’ordinamento di eventuali nuovi Stati
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- Nel Parere n. 4 la Commissione dichiara che la Slovenia soddisfa tutti i
requisiti previsti dal diritto internazionale e dalla Conferenza di pace per il
riconoscimento internazionale
- Nel Parere n. 5 la Commissione dichiara che la Croazia soddisfa tutti i
requisiti previsti, ad eccezione delle garanzie costituzionali per il rispetto della
minoranze etniche e che quindi dovrà provvedere ad un emendamento
costituzionale in questo senso
- Nel Parere n. 6 la Commissione dichiara che la Bosnia-Erzegovina (che nel
frattempo aveva dichiarato l’indipendenza) potrà essere riconosciuta solo una
volta che i cittadini si siano espressi per l’indipendenza in un referendum
- Nel Parere n. 7 la Commissione dichiara che la Macedonia (anch’essa
dichiaratasi indipendente) soddisfa tutti i requisiti previsti dal diritto
internazionale e dalla Conferenza di pace per il riconoscimento internazionale
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- I pareri della Commissione di arbitrato vengono solo in parte
seguiti:
a) la Comunità europea e gli Stati membri adottano una politica
unica di caratterizzare il processo di formazione di nuovi Stati come
uno smembramento
b) riconoscono immediatamente e senza condizioni la Slovenia
c) richiedono alle autorità bosniache l’organizzazione di un
referendum
d) non riconoscono le auto-proclamate repubbliche serbe di Krajina e
della Bosnia
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- I pareri della Commissione di arbitrato non vengono seguiti nella
misura in cui:
a) La Germania e lo Stato Vaticano immediatamente riconoscono la
Croazia: gli altri Stati europei riconoscono dopo poche settimane in
seguito ad un impegno verbale del governo croato a rispettare i diritti
delle minoranze
b) Comunità europea e Stati membri non riconoscono la Macedonia
sino alla fine del 1993 per l’opposizione della Grecia: il compromesso
è quello di nominare il nuovo Stato come ‘ex Repubblica Iugoslava di
Macedonia’
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- Il referendum in Bosnia porta all’affermazione del sì (98%), ma le
aree a maggioranza serba boicottano l’organizzazione e
partecipazione
- Intanto nel dicembre 1991 le aree a maggioranza serba hanno
dichiarato la Repubblica serba di Bosnia con capitale Pale
- Dopo il referendum la Bosnia-Erzegovina viene riconosciuta dalla
comunità internazionale (a parte Croazia e Serbia-Montenegro) e
diventa anch’essa Stato membro delle Nazioni Unite
- Tra il 1993 e il 1994 anche le aree a maggioranza croata si
dichiarano indipendenti e formano lo Stato di Herzeg-Bosna al fine di
unirsi alla Croazia
-Conflitto sanguinoso che si protrae sino alla fine del 1995
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- Nel dicembre 1995 si giunge alla firma di accordi pace a Dayton
(Ohio)
- La Bosnia-Erzegovina viene riconosciuta da RFI (SerbiaMontenegro) e Croazia
- Integrità territoriale dello Stato viene sostenuta dall’intervento
internazionale: i poteri dell’Alto Rappresentante e della NATO
- Valore costitutivo del riconoscimento? Il concetto di ‘Stato giuridico’
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- Sviluppi più recenti:
a) nel 2000 la Serbia-Montenegro abbandona la propria pretesa di
continuità rispetto alla RSFI: nel 2001 gli Stati della ex Yugoslavia
concludono un accordo sulla successione rispetto ai trattati, ai beni
di Stato e alle ambasciate
b) nel 2006 il Montenegro diventa indipendente grazie ad un accordo
con la Serbia e ad un referendum (devolution)
c) rimane irrisolta la questione del Kossovo: la settimana prossima il
governo kossovaro potrebbe dichiarare l’indipendenza da Belgrado
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-
Conflitto nella ex Iugoslavia e ricorsi davanti alla CIG:
a) Nel 1993 la Bosnia-Erzegovina cita in giudizio la RFI (SerbiaMontenegro) per violazione delle norme contenute nella
Convenzione del 1948 sul Genocidio
b) Nell’aprile del 1999 la RFI cita in giudizio gli Stati NATO per
violazione delle norme contenute nella Convenzione del 1948 sul
Genocidio e, nel caso di Belgio e Paesi Bassi, anche per la
violazione di accordi bilaterali pre-esistenti
c) Nel luglio del 1999 la Croazia cita in giudizio la RFI per violazione
delle norme contenute nella Convenzione del 1948 sul Genocidio
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- La
questione dello status di membro delle Nazioni
Unite diventa di fondamentale importanza ai fini
della giurisdizione della CIG:
a) solo Stati membri ONU sono automaticamente parti
allo Statuto della CIG
b) lo status della Iugoslavia e della RFI non è stato
chiarito dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite
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- Sentenza
sulla giurisdizione del 1996 nel caso Bosnia
c. RFI:
a) la CIG non esamina la questione dello status della
RFI: dichiara solo che la RFI mantiene la propria
pretesa di essere la continuazione della Iugoslavia
ed in quanto tale è Stato parte allo Statuto
b) accerta la propria giurisdizione rispetto alle
domande della Bosnia
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- La
RFI presenta nel 2001 una domanda di revisione
della sentenza del 1996 ex articolo 61:
a) essendo cambiata la posizione del governo di
Belgrado ed avendo la FRI ottenuto ex novo lo
status di membro ONU nel 2000, la CIG dovrebbe
rivedere la sentenza del 1996 in quanto tra il 1993 e
il 2000 la RFI non era parte allo Statuto
b) l’articolo 61 prevede la revisione di precedenti
sentenze quando gli Stati parti e la Corte vengono a
conoscenza di fatti esistenti al momento della
sentenza, ma che non erano e non potevano venire
a conoscenza degli Stati e della Corte in quel
momento
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- Il 3 febbraio 2003 la CIG respinge la domanda della RFI con
le seguenti motivazioni :
a) l’ammissione all’ONU è un fatto avvenuto nel 2000, quindi
non esistente al momento della sentenza
b) lo status mal definito della Iugoslavia e della RFI tra il
1992 e il 2000 all’interno delle Nazioni Unite non permette
di dedurre che la RFI non fosse più parte allo Statuto e
alla Convenzione sul Genocidio: l’onere della prova cade
sulla RFI
c) la nuova ammissione ha effetto ex nunc
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- Nel caso Serbia c. Stati NATO la CIG accoglie le obiezioni
preliminari sulla giurisdizione sollevate dai Paesi NATO
(sentenza del 15 dicembre 2004):
a) con una sentenza sorprendente e controversa, la CIG
conclude che la Serbia-Montenegro non era parte allo
Statuto della CIG nel 1999 e quindi non poteva
presentare ricorsi al momento della domanda
b) distinzione procedurale tra istanze di revisione e sentenze
di giurisdizione o di merito
c) fattori politici?
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- Questione sollevata ancora nei procedimenti sulla sentenza di
merito in Bosnia-Erzegovina c. Serbia:
a) nella sentenza del febbraio 2007 sul merito, la CIG
afferma il principio della res judicata rispetto alla sentenza
del 1996
b) probabile che le obiezioni della Serbia fondate sulla
sentenza del 2004 in Serbia c. Stati NATO vengano
accolte nel procedimento Croazia c. Serbia
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