FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA
LE NUOVE REGOLE SUL TRASPORTO
DELLE MERCI PERICOLOSE
Seminario ASSICC - Federchimica
Milano, 17 marzo 2005
Renato Mari
ADR 2005
Novità principali
Gli emendamenti ADR 2005 sono raccolti in circa 150 pagine e impattano su
tutte le Parti del suddetto Regolamento. Punti topici sono:
Parte 1: introduzione di nuove prescrizioni concernenti la “security” al fine
di prevenire un uso improprio di materie pericolose per atti
terroristici; revisione delle disposizioni per il rinnovo del
certificato del “Consulente per la sicurezza dei trasporti”.
Parte 2: revisione delle disposizioni per la classificazione degli aerosol
infiammabili, delle sostanze corrosive per i metalli, delle sostanze
infettanti, delle sostanze inquinanti per l’ambiente acquatico.
Parte 3: modificazioni varie relative alle istruzioni concernenti il trasporto
in colli e in cisterna per merci pericolose già listate in Tabella A;
90 nuove rubriche ONU; molte nuove rubriche per differenziare
sostanze chimiche trasportate allo stato solido, liquido o in
soluzione.
Parte 4: revisione delle disposizioni per testare la compatibilità chimica di
imballaggi e GIR di plastica; revisione delle disposizioni per gas
refrigerati, sostanze infettanti (inclusi i campioni di diagnostica),
batterie usate.
Parte 5: nuove prescrizioni per i pannelli arancione; revisione delle
prescrizioni della documentazione per il trasporto multimodale;
Parte 6: revisione delle prescrizioni per i recipienti criogenici; i generatori
aerosol; verifiche di prova e approvazione dei recipienti per gas;
imballaggio di materiale radioattivo; emendamenti vari di
prescrizioni relative alle cisterne e ai CGEM; nuove disposizioni
relative ai “contenitori per la rinfusa”.
Parte 7: revisione delle disposizioni per il trasporto di merci pericolose
relative alla rinfusa.
Parte 8: nuove disposizioni per il corso di aggiornamento finalizzato al
rinnovo del certificato di formazione professionale del conducente
(CFP).
Parte 9: revisione totale completa di tutti i capitoli che contemplano
procedure migliorate per l’approvazione di tipo dei veicoli e nuove
prescrizioni per i riscaldatori di combustione.
PARTE 4
4.1.1.19 Verifica della compatibilità chimica di imballaggi di plastica di
polietilene ad alto peso molecolare e medio peso molecolare,
compresi i GIR, mediante assimilazione delle sostanze di riempimento
ai liquidi standard
Introduzione di una nuova sottosezione 4.1.1.19 con la quale sono stati definiti
i criteri e le modalità per la verifica della compatibilità chimica delle materie
trasportate con gli imballaggi in plastica (GIR compresi), utilizzando a tale
scopo liquidi standard ai quali assimilare le materie trasportate. Questa
sottosezione, e in particolare la tabella di seguito citata, sostituiscono il
paragrafo (e la tabella) 6.2.6.2 dell’ADR 2003.
Nella tabella 4.1.1.19.6 è riportata la lista di rubriche (identificate in ordine
di n° ONU, e caratterizzate dalla denominazione ufficiale di trasporto,
descrizione, classe, codice di classificazione e gruppo di imballaggio) per ognuna
delle quali viene indicato il liquido standard al quale ogni materia può essere
assimilata ai fini della prova di compatibilità.
Per le materie presenti nella lista della tabella 4.1.1.19.6, nominalmente
menzionate e per le quali sia indicato un liquido standard, la compatibilità
chimica è verificata provando il prototipo di un imballaggio con il liquido
indicato; altrimenti si deve seguire la procedura indicata nel paragrafo
4.1.1.19.5 applicando la “regola delle rubriche collettive” ove indicata in
colonna 5 della tabella 4.1.1.19.6 “Lista delle materie assimilate”. Qualora
infine la materia non sia presente nella lista di cui sopra, è necessario
procedere alle prove di compatibilità indicate nel capitolo 6.5 (6.1.5.2.5 o
6.1.5.2.7 per gli imballaggi; 6.5.4.3.3 o 6.5.4.3.6 per i GIR).
La compatibilità chimica della sostanza di riempimento si intende
verificata se un liquido standard o una miscela di liquidi standard è
ad essa assimilata nella colonna 5 della tabella 4.1.1.19.6 “Lista
delle materie assimilabili” e se il prototipo è approvato per questo
o questi liquidi standard.
Fig. 4.1.1.19.1: Schema per l’assimilazione delle sostanze di riempimento
ai liquidi standard
Classificazione della sostanza in
accordo alla Parte 2 per determinare il
numero UN e il gruppo di imballaggio
Il numero UN
e il gruppo di
imballaggio sono
inclusi nella lista di
assimilazione?
No
Sono
richiesti
ulteriori
test
(v.
4.1.1.19.1)
Si
La sostanza
o il gruppo di sostanze
sono menzionati per
nome nella lista di
assimilazione?
Si
La lista di
assimilazione indica
il liquido standard o
la combinazione di
liquidi standard?
No
Continuare con "Regole per le rubriche collettive"
No
Si
La compatibilità
chimica può essere
considerata
verificata, se il
prototipo di
imballaggio/GIR è
stato testato con
liquido(i) standard
indicato(i); può
essere considerata
valida anche per le
soluzioni acquose
4.1.1.19.6: LISTA DI ASSIMILAZIONE
UN
No.
Proper shipping name
or
technical name
Description
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
(2b)
Class Classifi- Packing
2.2
cation
Code
group
Standard liquid
2.2
2.1.1.3
(3a)
(3b)
(4)
(5)
1090 Acetone
3
F1
II
1093 Acrylonitrile, stabilized
3
FT1
I
Mixture of hydrocarbons
Remark: applicable only,
if it is proved that the
permeability of the
substance out of the
package intended for
carriage has an acceptable
level
n-Butyl acetate/
n-butyl acetate-saturated
wetting solution
n-Butyl acetate/
n-butyl acetate-saturated
wetting solution
n-Butyl acetate/
n-butyl acetate-saturated
wetting solution
Mixture of hydrocarbons
and
wetting solution
n-Butyl acetate/
n-butyl acetate-saturated
wetting solution
Acetic acid
1104 Amyl acetates
pure isomers and isomeric
mixture
3
F1
III
1105 Pentanols
pure isomers and isomeric
mixture
3
F1
II/III
1106 Amylamines
pure isomers and isomeric
mixture
3
FC
II/III
1109 Amyl formates
pure isomers and isomeric
mixture
3
F1
III
1120 Butanols
pure isomers and isomeric
mixture
pure isomers and isomeric
mixture
3
F1
II/III
3
F1
II/III
1125 n-Butylamine
3
FC
II
1128 n-Butyl formate
3
F1
II
3
3
F1
F1
II
I/II/III
1123 Butyl acetates
1129 Butyraldehyde
1133 Adhesives
containing flammable liquid
n-Butyl acetate/
n-butyl acetate-saturated
wetting solution
Mixture of hydrocarbons
and
wetting solution
n-Butyl acetate/
n-butyl acetate-saturated
wetting solution
Mixture of hydrocarbons
Rule for collective entries
La colonna 5 indica il liquido standard o la combinazione di liquidi standard ai quali la sostanza può essere
assimilata.
MISURE TRANSITORIE
1.6.1.7
Le approvazioni dei prototipi di fusti, taniche e imballaggi
compositi di polietilene a massa molecolare elevata o media,
rilasciate prima del 1° luglio 2005, secondo le disposizioni
del 6.1.5.2.6 applicabili fino al 31 dicembre 2004, ma che
non soddisfano le disposizioni del 4.1.1.19, continuano ad
essere valide fino al 31 dicembre 2009. Tutti gli imballaggi
costruiti e marcati sulla base di queste approvazioni
potranno ancora essere usati fino al termine della loro
durata di utilizzazione determinata al 4.1.1.15.
4.1.6.14 - NUOVI RIFERIMENTI A STANDARD ISO ED EN
PER RECIPIENTI A PRESSIONE
Norme
ISO 11114-1: 1997
Paragrafo ADR applicabile
Oggetto
4.1.6.2
Compatibilità
materiali
bombola e valvola con il
gas
4.1.6.4
Procedure per il cambio
di gas
ISO 11114-2: 2000
ISO 11621: 1997
EN 1795: 1997
ISO 11279:1999 (Annesso B)
EN 849: 1996/A2:
(Annesso A)
2001
4.1.6.8
(Protezione valvole)
EN 13152: 2001
EN 13153: 2001
ISO 11117: 1998
EN 962: 1996/A2: 2000
4.1.6.8 (b) e (c)
Specifiche e tipo di prove
per bombole di gas
Prove e specifiche di valvole
per bombole per GPL a
chiusura automatica
Prove e specifiche di valvole
per bombole per GPL a
chiusura manuale
Cappellotto
valvole
e
protezione
valvole
per
bombole gas industriale e
medicale - Progettazione,
costruzione, prove
4.1.4 – NUOVE ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO
Istruzione di imballaggio P200: è stato aggiunto un nuovo paragrafo
7 e modificato l’esistente paragrafo 10 (ora 11) per indicare le
condizioni e le norme di riferimento per il riempimento delle bombole
di gas.
In particolare:
(7): Il riempimento dei recipienti può essere effettuato soltanto dai
centri appositamente attrezzati, con procedure appropriate e
personale qualificato. Le procedure devono includere i controlli:
- della conformità alla regolamentazione dei recipienti e degli
accessori;
- della loro compatibilità con il prodotto da trasportare;
- della assenza
sicurezza;
di
danni
che
potrebbero
pregiudicarne
la
- del rispetto del grado o della pressione di riempimento, in
quanto applicabile;
- delle marcature e identificazioni prescritte.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI RECIPIENTI
A PRESSIONE (Istruzione di Imballaggio P200)
4.1.6.4 I recipienti a pressione che hanno precedentemente
contenuto una materia corrosiva di Classe 8 o una materia
di un’altra classe con rischio sussidiario di corrosività non
possono essere utilizzati per il trasporto di materie della
Classe 2 (gas) se non hanno subito il controllo e le prove
previste al 6.2.1.5 (caratteristiche meccaniche, spessore
minimo delle pareti, stato esterno e interno dei recipienti,
ispezione filettatura del bocchello, pressione idraulica,
controllo delle marcature, ecc.).
4.1.6.5 Dopo il riempimento del recipiente a pressione o del
recipiente criogenico, lo speditore deve verificare la tenuta
delle chiusure e dell’equipaggiamento.
4.1.6.9 I recipienti a pressione non ricaricabili non devono essere
utilizzati per i gas tossici aventi una CL50 inferiore o uguale
a 200 ml/m3.
Istruzioni di imballaggio P620: si applica ai numeri ONU 2814 e
2900 (materie infettanti di Categoria A). Oltre a una revisione di
carattere essenzialmente editoriale, è stato introdotto l’obbligo di
un imballaggio esterno rigido.
Istruzione di imballaggio P650: si applica al numero ONU 3373
(materie infettanti di Categoria B). Ha subito una revisione più
significativa. In primo luogo viene richiesto che i colli siano marcati,
su un fondo di colore contrastante, con il seguente marchio:
UN 3373
Si ricorda che nell’edizione 2003 era richiesto, invece del marchio,
l’apposizione della seguente frase: “CAMPIONE DI DIAGNOSTICA”
Sono state inoltre apportate le seguenti modifiche:
- è stato eliminato il limite di 500 ml e 500 g per i recipienti primari
- è esplicitamente richiesto che gli imballaggi secondari siano a
tenuta
- sono stati aggiunti i necessari requisiti per i campioni trasportati
refrigerati o congelati (con ghiaccio, ghiaccio secco e azoto liquido)
- è stato aggiunto un obbligo per i fabbricanti e i distributori di
questi imballaggi di fornire chiare indicazioni allo speditore (che
può anche essere un paziente) per il loro riempimento e chiusura
- è infine richiesto che, in casi di perdita di materie infettanti nel
veicolo o nel contenitore, si proceda ad una pulizia e, se
necessario, disinfezione o decontaminazione, controllando altresì le
altre merci eventualmente presenti.
Istruzione di imballaggio P903b: contiene i requisiti semplificati per
il trasporto di batterie al litio usate.
4.3.5 - TRASPORTO IN CISTERNE
-
Aggiunte nuove disposizioni speciali: TP 32, TP 33,
TP 34, TU 37, TU 38 (riservato) e TU 39.
N.B.Di particolare importanza l’aggiunta di TU 37 al numero UN 3373
(Materie infettanti di Categoria B) che precisa le tipologie di materie
infettanti che possono essere trasportate in cisterna; a tale numero
UN vengono inoltre assegnate le altre disposizioni speciali per cisterne
che, nell’edizione 2003, caratterizzavano le altre materie infettanti
del Gruppo di rischio 2, identificate con i numeri UN 2814 e 2900.
-
Modificate le disposizioni speciali TP 3, TP5, TP 13.
PARTE 5
MARCATURA E PANNELLATURA
5.1.2.1(a): Sovraimballaggi: devono essere marcati anche con le parole
“SOVRAIMBALLAGGI”.
5.2.2.2.2:
Etichetta Orientamento Colli: le frecce possono essere anche
di colore rosso, oltre che nere.
5.3.2.2.1:
Pannello arancione veicoli: i pannelli devono avere altezza di
30 cm (anziché non meno di 30 cm) e bordo perimetrale nero
di 15 mm di spessore anziché 15 mm di spessore massimo). Il
pannello arancio può essere separato da una linea nera
orizzontale di 15 mm di spessore attraversante la
segnalazione a mezz’altezza. Sono ammesse tolleranze ± 10%
relativamente alle dimensioni di cui sopra.
N.B.: I pannelli arancio conformi alle disposizioni applicabili
fino al 31 dicembre 2004 possono continuare ad essere
utilizzati (v. Disposizioni transitorie 1.6.1.8).
5.4.1 DOCUMENTO DI TRASPORTO PER
CONTENITORI VUOTI NON PULITI
Il richiamo alla “quantità totale” non si applica ai sistemi di
contenimento vuoti e non bonificati.
5.4.1.1.1.c Documento di trasporto
soggette a etichettatura
per
sostanze
non
Per le sostanze e articoli per i quali nessun modello di etichetta è
riportato in colonna 5 della Tabella A (UN 2211, UN 3314, UN
3359, UN 3373) occorre fare riferimento nel documento di
trasporto alla loro classe.
P.es.: UN 2211, POLIMERI ESPANSIBILI IN GRANULI, 9, III
5.4.1.1.6 - DOCUMENTO DI TRASPORTO PER CONTENITORI
VUOTI NON PULITI
Come per i contenitori pieni il riferimento è all’etichetta/e di
pericolo e non più alla classe ADR.
P.es.: imballaggio vuoto non pulito che aveva contenuto alcool
allilico:
ADR 2003
ADR 2005
IMBALLAGGIO VUOTO, 6.1
IMBALLAGGIO VUOTO 6.1 (3)
P.es.: veicolo-cisterna vuoto non bonificato che aveva contenuto
alcool allilico:
ADR 2003
VEICOLO-CISTERNA VUOTO, 6.1, ULTIMO CARICO: UN 1098 ALCOOL ALLILICO
ADR 2005
VEICOLO-CISTERNA VUOTO, ULTIMO CARICO: UN 1098 ALCOOL ALLILICO, 6.1 (3)
5.4.1.1.7 –
Documento
di
trasporto
ADR
per
spedizioni
comportanti
un
percorso
marittimo o aereo
Sostituire il riferimento 1.1.4.2 (ADR 2003) con 1.1.4.2.1 (ADR
2005) nella dicitura integrativa sul documento di trasporto:
“Trasporto secondo 1.1.4.2.1”
5.4.1.2.2.b –Documento
di
trasporto
ADR
per
recipienti a pressione ricaricabili scaduti
di controllo inviati al centro prove
ispettive o all’eliminazione
Sostituire il riferimento 4.1.6.5 (ADR 2003) con 4.1.6.10 (ADR
2005) nella dicitura integrativa sul documento di trasporto:
“Trasporto secondo 4.1.6.10”
Documento di trasporto per le
sostanze infettanti di Classe 6.2
Obbligo dell’indicazione del nome e numero di telefono di una
persona responsabile.
5.3.2.3.1 – Numeri di identificazione del pericolo (Kemler)
- Per le materie della Classe 1 deve essere utilizzato come numero
di identificazione del pericolo il codice di classificazione composto
dal numero della divisione e dalla lettera del gruppo di
compatibilità:
1.5 D per il trasporto di esplosivo da mina di tipo B (UN 0331) e
di tipo E (UN 0332) in cisterne mobili.
- Eliminati i seguenti numeri di identificazione del pericolo:
72; 723; 73; 74; 75; 76
DISPOSIZIONE SPECIALE SP 640 (5.4.1.1.16)
Le caratteristiche fisiche e tecniche menzionate in colonna 2 della
Tabella A del capitolo 3.2 sono intese a stabilire condizioni diverse di
trasporto per materie aventi lo stesso numero UN e appartenenti allo
stesso Gruppo di Imballaggio.
Per identificare queste condizioni di trasporto, ai particolari richiesti nel
documento di trasporto deve essere aggiunto:
“Disposizione speciale 640 X”
dove X è la lettera in carattere maiuscolo che segue il riferimento alla
Disposizione Speciale 640 in colonna 6 della Tabella A, nel Capitolo 3.2.
Le disposizioni speciali da “640 A” a “640 O” dipendono dalle proprietà
della materia richiamate nella rubrica di colonna 2 della Tabella A del
Capitolo 3.2, come di seguito descritto:
640 A: per sostanze di G.I. I, con tensione di vapore a 50 °C maggiore di 175 kPa;
640 B: per sostanze di G.I. I, con tensione di vapore a 50 °C maggiore di 110 kPa, ma
non superiore a 175 kPa;
640 C: per sostanze di G.I. II, con tensione di vapore a 50 °C maggiore di 110 kPa,
ma non superiore a 175 kPa;
640 D: per sostanze di G.I. II, con tensione di vapore a 50 °C non superiore a 110
kPa;
640 E: per sostanze di G.I. III, diverse da quelle menzionate sotto 640 F, 640 G, 640
M;
640 F: per sostanze di G.I. III, viscose, aventi punto di infiammabilità inferiore a 23
°C, con tensione di vapore a 50 °C maggiore a 175 kPa;
640 G: per sostanze di G.I. III, viscose, aventi punto di infiammabilità inferiore a 23
°C, con tensione di vapore a 50 °C maggiore di 110 kPa, ma non superiore a 175
kPa;
640 H: per sostanze di G.I. III, viscose, aventi punto di infiammabilità inferiore a 23
°C, con tensione di vapore a 50 °C maggiore a 110 kPa;
640 I: per UN 1790, Acido Fluoridrico, rubrica “con più dell’85% di acido fluoridrico”;
640 J: per UN 1790, Acido Fluoridrico, rubrica “con più dell’60%, ma non più dell’85%
di acido fluoridrico”;
640 K: per UN 1202, Carburante Diesel o Gasolio o Olio da Riscaldamento Leggero,
rubrica “ con punto di infiammabilità non superiore a 61 °C”;
640 L: per UN 1202, Carburante Diesel, conforme alla norma EN 590:1993, o Gasolio o
Olio da Riscaldamento Leggero, rubrica “ con punto di infiammabilità definito
dalla norma EN 590:1993”;
640 M: per UN 1202, Carburante Diesel o Gasolio o Olio da Riscaldamento Leggero,
rubrica “con punto di infiammabilità compreso tra 61 °C e 100 °C”;
640 N: per UN 2015, Perossido di Idrogeno in soluzione acquosa stabilizzata, rubrica
“con più del 70% di perossido di idrogeno”;
640 O: per UN 2015, Perossido di Idrogeno in soluzione acquosa stabilizzata, rubrica
“con più del 60% di perossido di idrogeno e non più del 70% di perossido di
idrogeno”.
5.4.1.1.16 - DISPOSIZIONE SPECIALE 640 X
Il riferimento alla “Disposizione speciale 640 X” sul documento di
trasporto interviene ove vi siano le condizioni di cui al Capitolo 3.3
che ne limita ora l’applicazione solo al trasporto in cisterne ADR.
ESENZIONI DALL’OBBLIGO DELL’ APPROVAZIONE SPECIALE SP 640 X SUL DDT
ADR 2003
ADR 2005
A condizione che le caratteristiche fisiche e tecniche di cui alla colonna 2 della Tabella A
non implichino un differente numero di
identificazione del pericolo (Kemler) nella
colonna 20 della Tabella A:
- merci imballate secondo l’istruzione di
imballaggio P001;
-
materie e preparati del n. UN 2015
(perossido di idrogeno in soluzione >60%
di H2O2) imballati secondo l’istruzione di
imballaggio P501;
-
trasporto in cisterne portatili;
-
trasporto in un tipo
risponde, per sostanze
gruppo di imballaggio
numero UN, almeno
restrittivi.
di
di
di
ai
cisterna che
uno specifico
uno specifico
requisiti più
trasporto in un tipo
risponde, per sostanze
gruppo di imballaggio
numero UN, almeno
restrittivi.
di
di
di
ai
cisterna che
uno specifico
uno specifico
requisiti più
UN
NOME
Classe
Gruppo
Imballaggio
Codice
Cisterna
Descrizione
cisterna
3295
IDROCARBURI
LIQUIDI, n.a.s
(tensione di vapore a 50
°C > 175 kPa)
3
I
L4BN
Cisterna per liquidi (L), costruita per
una pressione di calcolo di 4 bar (4),
con aperture di riempimento o
svuotamento in basso con 3 chiusure
(B), senza dispositivo di aerazione e
non chiusa ermeticamente (N)
3295
IDROCARBURI
LIQUIDI, n.a.s
(tensione di vapore a 50
°C > 110 kPa ma ≤ 175
kPa)
3
I
L1.5BN
Cisterna per liquidi (L), costruita per
una pressione di calcolo di 1.5 bar
(1.5), con aperture di riempimento o
svuotamento in basso con 3 chiusure
(B), senza dispositivo di aerazione e
non chiusa ermeticamente (N)
3295
IDROCARBURI
LIQUIDI, n.a.s
(tensione di vapore a 50
°C ≤ 110 kPa)
3
I
L1.5BN
Cisterna per liquidi (L), costruita per
una pressione di calcolo di 1.5 bar
(1.5), con aperture di riempimento o
svuotamento in basso con 3 chiusure
(B), senza dispositivo di aerazione e
non chiusa ermeticamente (N)
Codice cisterna:
Parte 2: Pressione di calcolo
G
1.5
2.65
4
Parte 3: Aperture
A
B
C
D
Parte 4: Pressione di calcolo
V
F
N
H
10
15
21 bar
PARTE 6
6.1 e 6.2 - RIFERIMENTI A NUOVI STANDARD ISO ED EN
PER COSTRUZIONE E PROVA DI RECIPIENTI A
PRESSIONE
Tra essi:
- ISO 11919:1995 per quanto riguarda gli acciai da utilizzare
nella costruzione dei fusti metallici
- EN 13292:2002 “Specifiche di costruzione per bombole
riempibili senza giunture di acciaio al carbonio e manganese
fino a 0,5 litri di capacità per gas compressi, liquefatti e
disciolti e fino a 1 litro di capacità per l’anidride carbonica”.
6.2 RECIPIENTI CRIOGENICI CHIUSI
Aggiunti due nuovi paragrafi 6.2.1.1.5.3 e 6.2.1.1.5.4 unitamente
a nuove disposizioni (da 6.2.1.3.3.1 a 6.2.1.3.3.5.4) afferenti ai
dispositivi di chiusura.
6.2.1.1.5.3: I recipienti criogenici chiusi per il trasporto di gas
liquefatti refrigerati aventi p.ebollizione < -182 °C,
a pressione atmosferica, non devono essere costruiti
con materiali suscettibili di reagire in modo pericoloso
con l’ossigeno o atmosfere arricchite di ossigeno
quando questi materiali sono situati in parti
dell’isolamento termico ove esista un rischio di
contatto con l’ossigeno o con un liquido arricchito di
ossigeno.
6.2.1.1.5.4: I recipienti criogenici chiusi devono essere progettati
e fabbricati con appropriati attacchi per il
sollevamento e lo stivaggio.
6.2.4.3 - AEROSOL
La prova di tenuta in bagno di acqua calda che
prima era contenuta nell’istruzione di imballaggio
P204 è stata riportata nella nuova sottosezione
6.2.4.3 “Prova di tenuta”.
6.2.5.7 - ISPEZIONE PERIODICA RECIPIENTI A PRESSIONE
Approvazione di un sistema di ispezione periodica da parte
dell’Autorità competente o di un Organismo autorizzato ad
operare sulla base di un sistema di qualità accreditato.
L’Organismo per esercitare attività di ispezione periodica
deve essere in possesso di Certificato di Approvazione
rilasciato dall’Autorità competente.
PROVE DEI GIR
Inseriti due nuovi paragrafi (6.5.4.3.5 e 6.5.4.3.6) relativamente
a prove di compatibilità chimica dei GIR di plastica rigida di
polietilene ad alto peso molecolare.
EQUIPAGGIAMENTI CISTERNE
6.8.2.2.10 Le cisterne ermeticamente chiuse devono essere
equipaggiate con valvole di sicurezza precedute da un
disco di rottura. La disposizione del disco di rottura e
della valvola di sicurezza deve soddisfare l’Autorità
competente. Tra il disco di rottura e la valvola di
sicurezza deve essere installato un manometro o un altro
appropriato indicatore per rilevare rottura, perforazione
o perdita del disco che potrebbero pregiudicare
l’efficienza della valvola di sicurezza.
6.8.2.6
-
RIFERIMENTI A NUOVI STANDARD
COSTRUZIONE E PROVA DI CISTERNE
EN
PER
Tra essi: EN 14025:2003 (applicabile a tutte le cisterne)
“Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Cisterne a
pressione metalliche - Progettazione e Costruzione”.
EQUIPAGGIAMENTO PER PROTEZIONE DA IMPATTI
POSTERIORI DEI VEICOLI BATTERIA E CGEM
6.8.3.2.18 Equipaggiamento di servizio e strutturale deve essere
disposto o progettato per prevenire danni che potrebbero
comportare rilascio del contenuto del recipiente a
pressione durante le normali condizioni di movimentazione
e trasporto. I dispositivi di riempimento e svuotamento
(compresi flange o tappi filettati) e tutti i coperchi di
protezione devono garantire contro ogni apertura
intempestiva.
6.8.3.2.19 Tubi collettori, organi di svuotamento (raccordi di
tubazioni, organi di chiusura) e otturatori devono essere
protetti o sistemati contro i rischi di strappo di forze
esterne o essere progettati per resistere al fine di
evitare perdite in caso di avaria.
CONTROLLI E PROVE CISTERNE CLASSE 2
6.8.3.4.3
(Prova iniziale di pressione idraulica prima della
sistemazione dell’isolamento termico): quando il serbatoio,
i suoi accessori, le sue tubazioni e i suoi equipaggiamenti
sono stati sottoposti alla prova separatamente, la
cisterna deve essere sottoposta ad una prova di tenuta
dopo l’assemblaggio.
6.8.3.4.9
Le prove di tenuta delle cisterne destinate al trasporto
di gas devono essere eseguite ad una pressione non
inferiore a:
20% della pressione di prova per i gas compressi,
liquefatti o disciolti
90% della pressione massima di servizio per i gas
liquefatti refrigerati
6.10 CISTERNE PER RIFIUTI SOTTO VUOTO
- Esame di verifica interna in aggiunta alle altre prove
- Prescrizione per le valvole di sicurezza (6.10.3.9; 6.10.4)
CONTENITORI PER LA RINFUSA (Bulk Containers)
Sistemi di contenimento (comprensivi di fodera o rivestimento) per il trasporto di
sostanze solide a diretto contatto con il sistema di contenimento.
Sono esclusi:
- Imballaggi
- Grandi recipienti alla rinfusa (GIR)
- Grandi imballaggi
- Cisterne
I contenitori per rinfusa sono:
- di caratteristiche permanenti e sufficientemente robusti per essere idonei ad un
uso ripetuto;
- progettati appositamente per facilitare il trasporto di merci mediante una o più
modalità di trasporto senza ricarichi intermedi;
- equipaggiati con dispositivi per permetterne una facile movimentazione;
- di capacità non inferiore a 1 m3.
Esempi di contenitori per la rinfusa sono: container, contenitori per rinfusa
offshore, benne, silo per rinfusa, casse mobili, contenitori tramoggia, contenitori a
ruota, compartimenti di carico dei veicoli.
N.B. Il contenitore per rinfusa offshore è specificamente progettato per uso
ripetuto per il trasporto verso, da e tra strutture costiere. Un contenitore per
rinfusa offshore è progettato e costruito in accordo alle linee guida per
l’approvazione di contenitori offshore manipolati in mare aperto come specificato
dall’IMO nel suo documento MSC/Circ. 860.
6.11
-
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, ISPEZIONE
PROVA DEI CONTENITORI PER RINFUSA
E
I contenitori per rinfusa possono essere:
- “chiusi” (anche se dotati di aperture per lo scambio di vapori e gas
con l’aria) per impedire, nelle normali condizioni di trasporto, il
rilascio di sostanze solide costituenti il carico, così come la
penetrazione di pioggia e spruzzi d’acqua.
- “tendonati”: Contenitore aperto in alto, con fondo rigido, protetto ai
lati e alle estremità con coperture non rigide.
Codici di identificazione: BK1 (contenitore per rinfusa tendonato)
BK2 (contenitore per rinfusa chiuso)
Progettazione e costruzione: conformità alla norma ISO 1496-4:1991
relativa ai contenitori
Ispezione e prova: conformità alla Convenzione Internazionale CSC
Ispezione periodica ad intervalli regolari non
maggiori di 30 mesi, fatta eccezione per i
contenitori nuovi per i quali l’intervallo tra data di
costruzione e prima ispezione non può superare i
cinque anni.
Marcatura:
conformità
alla
Convenzione
Internazionale
CSC.
Targa di approvazione (dimensioni non inferiori a 200 mm
x 100 mm) in grado di resistere al fuoco per almeno 15
minuti rimanendo leggibile e resistente agli effetti
corrosivi dell’ambiente sia marino che terrestre.
Indicazioni da riportare sulla targa:
- sigla I (per l’Italia) preceduta e seguita da un
asterisco e quindi dalla sigla dell’Ente tecnico che ha
proceduto all’approvazione, seguito da un asterisco
finale;
- data di costruzione (mese e anno)
- numero di identificazione o codice e numero di serie
assegnati dal proprietario;
- massa lorda massima: kg e lb;
- carico ammissibile di impilaggio (con accelerazione di
1,8 g): kg e lb;
- carico utilizzato per la prova di rigidità: kg e lb.
Sulla targa devono essere impresse le parole
“Approvazione CSC ai fini della sicurezza”, in caratteri
di almeno 8 mm di altezza; tutte le altre lettere e cifre
devono avere almeno 5 mm di altezza.
CONVENZIONE CSC: RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI
- L. 3 febbraio 1979, n.67 “Adesione alla Convenzione internazionale
sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a
Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione (s.o. G.U. n.61 del 2
marzo 1979).
- D.P.R. 4 giugno 1997, n.448 “Regolamento recante norme di
attuazione della Legge 3 febbraio 1979, n.67, relativa all’adesione
alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC)
adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione (G.U. n.301
del 29 dicembre 1997).
6.11.4 - CONTENITORI PER RINFUSA NON CONFORMI
ALLA CSC
Integrare il documento di trasporto con la seguente dicitura:
“Contenitore per il trasporto alla rinfusa BKx approvato dalla
Autorità competente di …………” (v. 5.4.1.1.17)
PARTE 7
CONDIZIONI DI TRASPORTO, CARICO, SCARICO e
MOVIMENTAZIONE
7.2.4: - eliminato il Codice V1 per tutte le sostanze di Classe 9.
V1: “I colli devono essere caricati in veicoli chiusi o scoperti
tendonati o in contenitori chiusi o tendonati”.
- eliminato il Codice V7 per tutti i gas.
V7: “Se i colli sono caricati in veicoli o in contenitori chiusi, questi
veicoli o contenitori chiusi devono avere un’adeguata ventilazione.
7.5.11:- aggiunta nuove disposizioni speciali: CV34, CV35, CV36.
N.B.: Con riferimento alla CV36, applicabile a tutti i gas, per i colli
che dovrebbero essere caricati preferibilmente su veicoli aperti o
ventilati, se caricati su veicoli chiusi o in contenitori, le porte dei
veicoli o del contenitore devono essere marcate con l’avvertenza, in
caratteri non inferiori a 25 mm di altezza:
“ATTENZIONE
NESSUNA VENTILAZIONE
APRIRE CON CAUTELA”
Il testo sarà redatto in una lingua giudicata appropriata dal
mittente.
7.3 TRASPORTO ALLA RINFUSA IN CONTENITORI
Ampliamento dei requisiti contenuti nella sottosezione 7.3.1 e 7.3.2
per il trasporto delle merci alla rinfusa che, fatte salve
determinate condizioni di cui alle disposizioni speciali identificate
con il Codice VV, non sarebbe ammesso con veicoli o contenitori.
I nuovi requisiti prevedono fra l’altro che:
- i contenitori o i cassoni siano stagni alle polveri;
- le materie caricate non reagiscano pericolosamente con i materiali
dell’unità di trasporto e dell’equipaggiamento di servizio;
- prima del carico si proceda ad una ispezione visiva per accertare
l’assenza di difettosità significative;
- siano applicate
sostanze.
limitazioni
specifiche
per
alcune
Classi
di
PARTE 8
DOCUMENTI A BORDO DELL’UNITA’ DI TRASPORTO
8.1.2.1: Fotografia per ciascun membro dell’equipaggio.
8.2.1 / 8.2.2 CERTIFICATO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEL CONDUCENTE
- Estensione dell’obbligo del CFP ai conducenti di tutti i veicoli che
trasportano merci pericolose, anche di quelli aventi massa autorizzata
inferiore a 3,5 t.
N.B.: L’esclusione da questo obbligo permane soltanto per i trasporti in
quantità limitate per unità di trasporto (1.1.3.6) e in quantità limitate
per unità di collo (3.4).
L’obbligo del CFP per i conducenti di veicoli con massa massima
autorizzata inferiore a 3,5 t diventa vincolante dal 1° gennaio 2007.
Il periodo transitorio non si applica naturalmente ai conducenti
operanti su veicoli che trasportano esplosivi e radioattivi, per i quali
già vigeva l’obbligo del CFP a prescindere dalla massa massima
autorizzata del mezzo (v. Disposizione transitoria 1.6.1.9).
- Relativamente al corso-base, nel ciclo di formazione per il
conseguimento del CFP, è stato inserito un nuovo argomento relativo
alle “istruzioni sul comportamento nelle gallerie” (prevenzione e
sicurezza, misure da prendere in caso di incendio o in altre situazioni
di emergenza).
- Prolungamento da almeno 1 giorno a almeno 2 giorni della durata del
corso di aggiornamento per il rinnovo del CFP.
PARTE 9
COSTRUZIONE E APPROVAZIONE DEI VEICOLI
I Capitoli 9.1, 9.2 e 9.3 sono stati completamente sostituiti:
ADR 2003
ADR 2005
Capitolo 9.1:
Capitolo 9.1:
“Prescrizioni generali relative alla costruzione
e all’approvazione dei veicoli”
“Scopo,
Definizioni
e
l’approvazione dei veicoli”
Capitolo 9.2:
Capitolo 9.2:
“Prescrizioni relative
veicoli-base”
alla
costruzione
dei
“Prescrizioni
veicoli”
relative
alla
Prescrizioni
costruzione
per
dei
Capitolo 9.3:
Capitolo 9.3:
“Prescrizioni supplementari concernenti i
veicoli completi o completati EXII o EXIII”
“Prescrizioni supplementari concernenti i
veicoli completi o completati EXII o EXIII”
9.1.2 APPROVAZIONE DEL VEICOLO
Su richiesta del costruttore o del suo rappresentante, i veicoli
“completi” o “completati”, sottoposti ad approvazione per
certificarne la conformità alle disposizioni tecniche dei Capitoli da
9.2 a 9.7 dell’ADR, possono essere oggetto di “omologazione per
tipo” da parte dell’Autorità competente.
Le pertinenti disposizioni tecniche devono essere considerate
soddisfatte ove l’Autorità competente rilasci il “certificato di
approvazione” per veicolo trasportante merci pericolose (barrato
rosa).
Questa “omologazione per tipo” deve essere accettata dalle altre
Parti contraenti. Durante la visita per l’approvazione ADR di un
“veicolo completato”, la conformità deve essere verificata soltanto
per le parti aggiunte o modificate nel processo di completamento
per soddisfare le disposizioni di costruzione del Capitolo 9.2.
NUOVE DEFINIZIONI DI TIPI DI VEICOLO
- Veicolo completo:
ogni veicolo completamente terminato
(p.es. furgone, autocarro, trattore,
rimorchio, costruito in una sola fase);
- Veicolo completato:
ogni
veicolo
risultante
da
un
procedimento
di
fasi
multiple
completamente terminato (p.es. telaio
o telaio cabina dotato di una
carrozzeria);
- Veicolo omologato per tipo: ogni veicolo che è stato omologato
conformemente al Regolamento ECE n.
150 o alla Direttiva 98/91/CE.
RIFERIMENTI NORMATIVI CE
- Direttiva 2004/110/CE della Commissione “Adeguamento per la
sesta volta al progresso tecnico della direttiva 96/49/CE del
Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia”
(G.U.UE Serie L, n.365 del 10.12.2004).
- Direttiva 2004/111/CE della Commissione “Adeguamento per la
quinta volta al progresso tecnico della Direttiva 94/55/CE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada”
(G.U.UE Serie L, n.365 del 10.12.2004).
- Direttiva 2004/112/CE della Commissione “Adeguamento per la
sesta volta al progresso tecnico della direttiva 95/50/CE del
Consiglio sull’adozione di misure uniformi in materia di controllo
dei trasporti su strada di merci pericolose” (G.U.UE Serie L,
n.367 del 13.12.2004).
Le direttive 2004/110/CE e 2004/111/CE entrate in vigore il 30
dicembre 2004, relative al recepimento delle edizioni 2005 del RID
e dell’ADR, impegnano gli Stati membri a conformare ad esse la
propria legislazione entro il 1° luglio 2005 per darne applicazione
anche in regime nazionale.
La direttiva 2004/112/CE, entrata in vigore il 3 gennaio 2005 e
che gli Stati membri dovranno recepire entro il 14 dicembre 2005,
impone l’uso, in sede di controllo, di documenti uniformi per
l’identificazione del carico (Allegato I), modula la gravità delle
infrazioni sulla base di categorie di rischio (Allegato II) e, in
relazione a tali categorie, modifica il formulario normalizzato per la
stesura della relazione destinata alla Commissione e relativa alle
infrazioni e sanzioni (Allegato III).
N.B.: la direttiva 2004/112/CE adegua la direttiva 95/50/CE,
modificata con direttiva 2001/26/CE. Le direttive 95/50/CE e
2001/26/CE sono state recepite dall’ Italia rispettivamente con
D.M. 3 marzo 1997 e D.M. 21 dicembre 2001.
LISTA DI CONTROLLO
(Direttiva 2004/112/CE)
1. Luogo di controllo
2. Data
3. Ora
4. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione
5. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione del rimorchio/semirimorchio
6. Impresa che effettua il trasporto, indirizzo
7. Conducente/Assistente del conducente
8. Mittente, indirizzo, luogo di carico
9. Destinatario, indirizzo, luogo di scarico
10. Quantità complessiva delle merci pericolose per unità di trasporto
11. Limite di quantità ADR 1.1.3.6 superato
Sì
No
12. Modalità di trasporto
alla rinfusa
imballaggio
cisterna
Documenti di bordo
13. Documento di trasporto
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
14. Istruzioni scritte
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
15. Accordo bilaterale/multilaterale/
autorizzazione nazionale
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
16. Certificato di omologazione dei
veicoli
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
17. Certificato di formazione del
conducente
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
18. Merce autorizzata per il trasporto
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
19. Veicoli autorizzati per le merci
trasportate
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
20. Disposizioni relative alle modalità
di
trasporto
(alla
rinfusa,
imballaggio, cisterna)
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
Operazione di trasporto
21. Divieto di carico misto
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
22. Carico, fissaggio del carico e
manipolazione
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
23. Fuga
di
materie
o
danneggiamento dei colli
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
24. Marcatura
di
imballaggio
ONU/marcatura della cisterna
(ADR 6)
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
25. Marcatura dell’imballaggio (ad
es. n. ONU) ed etichettatura
(ADR 5.2)
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
26. Segnalazione
(ADR 5.3.1)
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
sul
veicolo/cisterna
27. Marcatura del veicolo/unità di
trasporto
(targa
arancione,
temperatura
elevata)
(ADR
5.3.2-3)
Equipaggiamento di bordo
28. Attrezzatura di
tipo
generico
nell’ADR
sicurezza di
specificata
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
29. Attrezzatura relativa alle
merci trasportate
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
30. Altre attrezzature specificate
nelle istruzioni scritte
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
31. Estintori
controllato
infrazione
constatata
non applicabile
39. Se del caso, la categoria di rischio
più rilevante in relazione alle
infrazioni constatate
Categoria I
Categoria II
40. Osservazioni
41. Autorità che ha effettuato il controllo
Categoria III
INFRAZIONI
(Direttiva 2004/112/CE)
Graduazione delle infrazioni sulla base di 3 categorie di rischio.
Categoria di rischio I: Infrazioni comportanti rischio elevato di
morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente.
Adozione di immediate e adeguate misure correttive, quali il fermo
del veicolo.
Esempio di infrazioni:
- Trasporto sostanze vietate
- Perdita di materie pericolose
- Utilizzo di imballaggi non autorizzati
- Conducente privo di certificato di formazione professionale valido
- Non osservanza del divieto di fumare
- Mancato rispetto dei livelli ammissibili di riempimento di cisterne
o imballaggi
- Trasporto con un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di
omologazione
Categoria di rischio II: Infrazioni comportanti rischio di lesioni
personali o danni all’ambiente. Richiesta di adozione dei correttivi
del caso sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine
dell’operazione di trasporto in corso.
Esempio di infrazioni:
- Mancanza delle attrezzature previste nell’ADR (sezione 8.1.5) o
nelle istruzioni scritte
- Mancanza di istruzioni scritte o istruzioni scritte non pertinenti
con le merci trasportate
- Marcatura, etichettatura, pannellatura non corrette
- Contenitori (imballaggi, GIR, grandi imballaggi) non omologati o
scaduti di collaudo
- Cisterne o contenitori-cisterna (inclusi quelli vuoti e non ripuliti)
che non sono stati chiusi adeguatamente
- Veicolo sprovvisto degli estintori funzionanti prescritti (un
estintore è considerato funzionante anche se mancante del sigillo
e/o della data di scadenza, non però quando p.es. il manometro è a
zero).
Categoria di rischio III: Infrazioni comportanti rischio ridotto di
lesioni personali o di danni all’ambiente. Adeguate misure correttive
non devono necessariamente essere adottate su strada, bensì in
seguito nella sede dell’impresa.
Esempio di infrazioni:
- Dimensioni non conformi delle etichette, lettere, cifre o simboli
- Assenza del CFP a bordo del veicolo, ma con evidenza che il
conducente ne è in possesso
- Assenza nella documentazione di bordo di informazioni diverse da
quelle finalizzate ad accertare infrazioni della Categoria di rischio I
REGIME SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA RELATIVAMENTE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
(Art. 168 e Art. 12bis del D.Lgs. 30.4.1992, n.285 con modificazioni e integrazioni di
cui alla L. 1.8.2003, n.214 e al D.Lgs. 15.1.2002, n.9)
VIOLAZIONI
Sovraccarico
(art. 168, comma 7)
SANZIONI
Contravvenzione:
Raddoppiate le sanzioni amministrative
dell’art. 167, comma 2; il carico deve
essere ridotto per proseguire il viaggio.
Patente a punti:
Assenza di autorizzazione – se
prescritta – o violazione delle condizioni
riportate nella stessa
(art. 168, comma 8 e 8bis)
4 punti di decurtazione
Contravvenzione:
Sanzione amministrativa da € 1626,45
a € 6506,85
Sanzione amministrativa accessoria:
Sospensione carta di circolazione e
patente da 2 a 6 mesi; confisca del
veicolo (in caso di reiterazione delle
violazioni)
Patente a punti:
10 punti di decurtazione
VIOLAZIONI
Inosservanza prescrizioni condizioni di
trasporto: idoneità ed
equipaggiamento/protezione veicoli,
marcatura ed etichettatura, sosta,
carico e scarico, trasporto in comune
delle merci
(art. 168, comma 9)
SANZIONI
Contravvenzione:
Sanzione amministrativa da € 343,35 a
€ 1376,55
Sanzione amministrativa accessoria:
Sospensione
patente
e
circolazione da 2 a 6 mesi
carta
di
Patente a punti:
10 punti di decurtazione
Inosservanza prescrizioni condizioni di
Contravvenzione:
trasporto: equipaggiamento e protezione
Sanzione amministrativa da € 343,35 a
conducenti, documenti di trasporto,
€ 1376,55
istruzioni scritte di sicurezza
Patente a punti:
(art. 168, comma 9bis)
2 punti di decurtazione
Inosservanza prescrizioni diverse da
quelle di cui ai comma 7, 8, 8bis, 9 e
9bis
(art. 168, comma 9ter)
Contravvenzione:
Sanzione amministrativa da € 137,55 a
€ 550,20
N.B. – Le sanzioni amministrative, per violazioni di cui ai comuni sopraindicati, si applicano sia al conducente
che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo (art. 168, comma 10)
CODICE CIVILE
RESPONSABILITA’ CIVILE
DEGLI OPERATORI
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
ART. 2050 C.C.: RESPONSABILITA’ PER L’ESERCIZIO
DI ATTIVITA’ PERICOLOSE
• Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di
un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura di
mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova
ad avere adottato tutte le misure idonee per evitare il
danno.
ART. 2050 C.C.: RESPONSABILITA’ PER L’ESERCIZIO
DI ATTIVITA’ PERICOLOSE
La presunzione di responsabilità è a carico dell’esercente
l’attività pericolosa che ha l’onere di dimostrare
l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Il non aver commesso nessuna violazione delle norme di
legge non è sufficiente ad esentare l’esercente della
responsabilità contemplata dall’art. 2050.
E’ comunque indispensabile accertare l’esistenza di un
nesso causale tra attività pericolosa ed evento dannoso.
CODICE CIVILE
MITTENTE - VETTORE
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
ART. 1683 C.C.: INDICAZIONI E DOCUMENTI CHE
DEVONO
ESSERE
FORNITI
AL
VETTORE
... omissis ...
• Se per l’esecuzione del trasporto occorrono particolari
documenti, il mittente deve rimetterli al vettore
all’atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano
dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla
mancata consegna o irregolarità dei documenti.
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