L’EVOLUZIONE DELLA
REGOLAMENTAZIONE BANCARIA.
VERSO NUOVI ASSETTI
G. Boccuzzi
Agenda
• Le ragioni della regolamentazione delle banche
• Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro
regolamentare internazionale e comunitario
• Gli accordi di Basilea
• Basilea 1
• Basilea 2
• La crisi finanziaria
• Verso “Basilea 3”
• La regolamentazione delle banche a rilevanza
sistemica
2
• Impatto sul sistema
Il perché della regolamentazione
• L’intermediazione bancaria consiste in una serie di
funzioni (raccolta del risparmio, erogazione del credito,
servizi di pagamento e d’intermediazione mobiliare) che
comportano l’assunzione di vari rischi che, se non gestiti
adeguatamente, possono portare alla crisi della banca e
per contagio all’intero sistema bancario
• La crisi del sistema bancario può avere effetti negativi
sull’economia reale
Interesse generale alla stabilità del sistema bancario
3
IL FONDAMENTO TEORICO DELLA
VIGILANZA
fallimenti del
mercato
0
incapacità delle forze del mercato di
determinare da sole assetti del sistema
finanziario stabili ed efficienti e quindi di
prevenire le insolvenze
4
Obiettivi della regolamentazione
STABILITÀ
A livello macroeconomico:
stabilità del mercato nel suo
complesso
A livello microeconomico:
equilibrio gestionale dei singoli
intermediari
il mercato è stabile ove
favorendone
disponga di meccanismi di
prevenzione delle patologie patrimonializzazione,
e sia in grado di assorbire la diversificazione del
crisi di una singola impresa
portafoglio,
consapevole gestione rischi
EFFICIENZA
allocativa:
tecnico-operativa:
capacità del sistema di
capacità degli intermediari di
allocare in modo ottimale offrire i propri prodotti al minor
i mezzi finanziari forniti
costo possibile
dai risparmiatori
5
Agenda
• Le ragioni della regolamentazione delle banche
• Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro
regolamentare internazionale e comunitario
• Gli accordi di Basilea
• Basilea 1
• Basilea 2
• La crisi finanziaria
• Verso “Basilea 3”
• La regolamentazione delle banche a rilevanza
sistemica
6
• Impatto sul sistema
Testo unico bancario
Finalità della vigilanza (art. 5)
• stabilità complessiva del sistema bancario
• efficienza e competitività del sistema
• sana e prudente gestione dei soggetti vigilati
•
•
Sana gestione:
• capacità di produrre reddito
• correttezza/rispetto delle regole
Prudente gestione: adeguata gestione dei rischi
• osservanza delle disposizioni in materia creditizia
•
•
•
minimizzare gli effetti delle crisi degli intermediari bancari
impedire che da crisi di singoli intermediari scaturiscano situazioni
di instabilità del sistema creditizio
tutelare gli interessi dei depositanti controllando che gli
intermediari bancari rispettino la normativa dettata per l’esercizio7
dell’attività bancaria
Gli strumenti della vigilanza
controlli “strutturali”
AUTORIZZAZIONI
regole di vigilanza
prudenziale
vaglio specifico dell’Organo di Vigilanza in occasione di
operazioni più importanti (stabilite preventivamente)
• i presupposti per rilasciare l’autorizzazione si modificano:
• accertare la consapevolezza strategica delle banche che
pongono in essere le operazioni
• accertare che l’assetto che scaturisce dalle operazioni sia
compatibile con la sana e prudente gestione (impatto su:
situazione patrimoniale, economica, finanziaria, attuale e
prospettica; rispetto delle regole di vigilanza; assetto
organizzativo)
La responsabilità resta in capo agli amministratori
8
Vigilanza prudenziale: le regole TUB art.53 co.1
a)
b)
adeguatezza patrimoniale
contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni
c) partecipazioni detenibili
d) organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni
d-bis) informativa da rendere al pubblico sulle materie di
cui alle lettere da a) a d)
Poteri d’intervento TUB art.53 co. 3, lett. d)
provvedimenti specifici nei confronti di singole banche:
•restrizione delle attività o della struttura territoriale
•divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria
9
•divieto di distribuire utili o altri elementi del patrimonio”
LE REGOLE DI VIGILANZA PRUDENZIALE
PATRIMONIO
ORGANIZZAZIONE
la banca
assume rischi
autonomia della banca
nella definizione degli
assetti organizzativi
patrimonio commisurato
ai rischi assunti
regole
minimali di corretta
organizzazione correlate
alla complessità operativa10
e ai rischi assunti
Il quadro normativo
3 livelli
I
II
III
Diritto
comunitario
Armonizzazione e
Direttive bancarie convergenza degli
e finanziarie
ordinamenti
nazionali
Legislazione
nazionale
Testo unico
bancario
Testo unico della
finanza
Norme di principio
e allocazione dei
poteri
Regolamenti di
Ministro
economia
BdI
CONSOB
Normativa di
dettaglio
Regolamentazio
ne
amministrativa
Principi e standard internazionali
11
Cooperazione internazionale e
armonizzazione comunitaria
• Cooperazione internazionale
– Comitato di Basilea (BRI); GAFI; FSB; CEBS …
• Normativa comunitaria
– Direttive di armonizzazione
Obiettivi
• consentire la prestazione di servizi a livello
internazionale e in ambito UE subordinandola al
rispetto di requisiti e standard minimi per l’esercizio
delle attività finanziarie e della vigilanza
• evitare
– Trattamenti discriminatori (nei mercati interni)
– Arbitraggi regolamentari
12
Vigilanza prudenziale e UE - principi:
• armonizzazione minima delle regole
– Direttive UE
• responsabilità di vigilanza a livello nazionale
• home-country control: attribuisce all’AdV del paese di
origine la responsabilità per le attività condotte nell’UE da
una banca e da tutte le sue filiali
• meccanismi di cooperazione e coordinamento tra le AdV
– collegi dei supervisor sui gruppi cross-border attivi in
UE (45 gruppi cross-border rappresentano più dei 2/3 delle attività bancaria
in UE; in numerosi paesi filiali e filiazioni di banche di altri paesi UE
detengono più del 50% del mercato domestico)
• lead supervisor
– comitati di vigilanza europei (Committee of European Banking
Supervisors – CEBS; Commmittee of European securities
Regulators – CESR; Committee of European Insurance and
Occupational Pensions Supervisors – CEIOPS)
13
Agenda
• Le ragioni della regolamentazione delle banche
• Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro
regolamentare internazionale e comunitario
• Gli accordi di Basilea
• Basilea 1
• Basilea 2
• La crisi finanziaria
• Verso “Basilea 3”
• La regolamentazione delle banche a rilevanza
sistemica
14
• Impatto sul sistema
Il Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria
Finalità:
• regolare cooperazione in materia di vigilanza bancaria
• migliorare e rafforzare le prassi di vigilanza e di
gestione del rischio a livello mondiale
• Il Comitato è composto da rappresentanti di banche centrali e autorità
di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile,
Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong
SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi,
Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica,
Svezia, Svizzera, Turchia.
• Il Segretariato del Comitato ha sede presso la Banca dei Regolamenti
Internazionali a Basilea, Svizzera.
15
Gli accordi di Basilea
• BASILEA 1 - Rischi di credito - 1988
• BASILEA 1 - Rischi di mercato - 1994
• BASILEA 2 - Comprehensive Version – 2004/giugno 2006
• Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006
• DL 297 del 27.12.2006
• Circ. BI n.263 dic.2006 Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale
• BASILEA 3 - 2010
Altra “Regolamentazione” (esempi)
• Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria - 2006
- Prevenzione dell’utilizzo del sistema bancario per il riciclaggio di
fondi di provenienza illecita – 1988
- Rafforzamento del governo societario nelle organizzazioni bancarie
- Compliance and the compliance function in banks – 2005
16
La logica degli Accordi di Basilea
L’armonizzazione internazionale delle regole
• Evitare una “competizione nel lassismo”
• Evitare distorsioni concorrenziali
Stabilità sistema finanziario internazionale
• microeconomica: assicurare solvibilità singole banche
• macroeconomica: ridurre le probabilità di crisi sistemiche
TUTELA DEL RISPARMIO E DEL SISTEMA PRODUTTIVO
17
Gli Accordi di Basilea
IL RUOLO CENTRALE DEL CAPITALE
• Il capitale proprio (Patrimonio di Vigilanza) è il primo
presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività
bancaria e il principale parametro di riferimento dei
requisiti prudenziali e per le valutazioni delle AdV
• Il capitale assicura la solvibilità delle banche se è
allineato al complessivo profilo di rischio della banca,
ovvero in grado di assorbire le perdite che potrebbero
verificarsi ed evitare la crisi dell’azienda
 Il Comitato di Basilea fissa standard condivisi a livello
internazionale su dotazione patrimoniale minima (e
aspetti organizzativi) delle banche che operano su scala
globale
ma … il capitale costa (remunerazione azionisti):
le banche tendono a minimizzare il capitale impiegato
18
Gli Accordi di Basilea
RUOLO CENTRALE DEL CAPITALE
Situazione Patrimoniale ante shock
MEZZI
DI TERZI
ATTIVO
(risparmiatori)
Situazione Patrimoniale post shock
ATTIVO
MEZZI
DI TERZI
(risparmiatori)
Importanza
del
livello di
patrimonio
(capitale)
adeguato al
rischio della
banca
PATRIMONIO
PATRIMONIO
SHOCK
ASSORBIMENTO
SHOCK
SOLVIBILITA’
19
Agenda
• Le ragioni della regolamentazione delle banche
• Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro
regolamentare internazionale e comunitario
• Gli accordi di Basilea
• Basilea 1
• Basilea 2
• La crisi finanziaria
• Verso “Basilea 3”
• La regolamentazione delle banche a rilevanza
sistemica
20
• Impatto sul sistema
REQUISITI MINIMI PATRIMONIALI
BASILEA 1
Patrimonio di Vigilanza ≥
Requisito di capitale per il rischio di credito (Rc) +
Requisito di capitale per il rischio di mercato (Rm)
Rc= 8% * valore delle attività ponderate per il rischio di credito(RWA)
Ponderazioni sulla base della tipologia della controparte o della forma
tecnica utilizzata
Governi centrali e banche centrali
Banche, enti pubblici, di investimento mobiliare
Mutui ipotecari su immobili residenziali
Altri soggetti e attività (imprese, privati)
Partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati
di bilancio negativi negli ultimi due esercizi
0%
20%
50%
100%
200%
Es.: mutui ipotecari residenziali:
requisito patrimoniale effettivo = 4%
21
REQUISITI MINIMI PATRIMONIALI
BASILEA 1
•
Patrimonio = Patrimonio di Vigilanza, cioè il
capitale idoneo alla copertura dei rischi
secondo le regole stabilite dalla Vigilanza
•
TCR =
Patrimonio
RWA+12,5*Rm
≥ 8%
TCR= Total Capital Ratio
RWA= risk weighted asset
22
Elementi del patrimonio di vigilanza
Patrimonio di base (Tier 1)
•
+ Capitale versato
•
+ Riserve
•
+ Strumenti innovativi di capitale (Preference shares) (≤
20% Tier 1)
•
- avviamento, azioni proprie, perdite, ecc.
Patrimonio supplementare (Tier 2 ≤ Tier 1)
•
Riserve di rivalutazione
•
Strumenti ibridi e passività subordinate (≤50% Tier 1)
•
Fondo rischi su crediti
Elementi negativi (partecipazioni in banche e altri
intermediari; assicurazioni; shortfall banche IRB)
23
Accordo 1988 - RISULTATI
ha contribuito grandemente al rafforzamento della stabilità e della
operatività dei sistemi bancari
OBIETTIVI CONSEGUITI
valorizzazione
autonomia imprenditoriale
accresciuto livello di
patrimonializzazione
non ha comportato
RAZIONAMENTO
DEL CREDITO
maggiore parità concorrenziale
tra diversi sistemi paese attraverso
l’applicazione di regole comuni
24
ACCORDO BASILEA 1988 - CRITICITÀ
• non riflette adeguatamente l’effettiva assunzione e
gestione dei rischi da parte delle singole banche
• attenzione concentrata sul rischio di credito
• non tiene conto:
– delle diverse scadenze dei crediti
– del diverso merito creditizio degli affidati
– degli effetti della diversificazione del portafoglio
– delle tecniche in grado di ridurre o traslare il rischio
(garanzie, derivati, cartolarizzazioni)
può stimolare scelte con più elevato livello rischiorendimento ed invogliare arbitraggi normativi a
scopo elusivo
25
Agenda
• Le ragioni della regolamentazione delle banche
• Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro
regolamentare internazionale e comunitario
• Gli accordi di Basilea
• Basilea 1
• Basilea 2
• La crisi finanziaria
• Verso “Basilea 3”
• La regolamentazione delle banche a rilevanza
sistemica
26
• Impatto sul sistema
OBIETTIVI BASILEA 2
 misurare, gestire e controllare con tecniche maggiormente
accurate un più ampio novero di rischi
 acquisire una dotazione patrimoniale più strettamente commisurata
all’effettivo grado di esposizione al rischio
 stimolare le banche a migliorare le prassi gestionali e le tecniche di
misurazione dei rischi (anche attraverso modelli interni)
 rafforzare gli assetti di governo societario, organizzazione e
controlli interni
 favorire la parità concorrenziale, attraverso una maggiore
estensione di attività e tecniche oggetto di armonizzazione
 evitare arbitraggi normativi da parte delle banche
 valorizzare il ruolo disciplinante del mercato con l’introduzione di
specifici obblighi di informativa al pubblico
 rafforzare l’azione delle Autorità di Vigilanza
“I più elevati standards della regolamentazione determinano potenziali
benefici anche ai soggetti su cui essa indirettamente incide (imprese,
risparmiatori, investitori, clienti), in relazione ai maggiori stimoli
all’efficienza e alla concorrenza nel settore”
NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE TIT.I – Cap.1
27
I 3 “PILASTRI”
DI BASILEA 2
1° pilastro
2° pilastro
requisiti
controllo
patrimoniali
prudenziale
minimi per
Banche: strategia e
fronteggiare i rischi processo di controllo
dell’adeguatezza
tipici dell’attività
patrimoniale,
bancaria:
attuale e prospettica
(ICAAP)
• di credito e di
AdV: verifica affidabilità
controparte
e coerenza dei relativi
risultati; adotta, se del
• di mercato
caso, le opportune
• operativi
misure correttive
(SREP)
3° pilastro
DISCIPLINA DI
MERCATO
obblighi di
informativa
al pubblico
riguardanti
adeguatezza
patrimoniale,
esposizione ai
rischi e
caratteristiche
generali dei
relativi sistemi di
gestione e
28
controllo
BASILEA 2
l’interazione tra requisiti minimi di capitale
(primo pilastro), adeguati meccanismi di
governo aziendale (secondo pilastro) e la
disciplina del mercato (terzo pilastro) è volta
ad assicurare la solidità delle banche e la
stabilità dei sistemi finanziari
la fissazione di livelli minimi di capitale non è di per se
sufficiente a perseguire le finalità regolamentari: in un
ambiente caratterizzato da crescente complessità il presidio
dei rischi deve basarsi sulla capacità delle banche stesse di
identificarli, misurarli e monitorarli nel continuo
29
Basilea 2 - 1° Pilastro
REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO
Patrimonio di vigilanza
>
Requisiti per i rischi:
di credito/controparte
Rischio di fallimento o
inadempimento della
controparte
di mercato
• posizione in titoli
• generico (mercato)
• specifico (emittente)
• regolamento
• concentrazione
• cambio
• posizione su merci
operativi
Rischio di perdite
derivanti da
inadeguatezza o
disfunzione di
procedure, risorse
umane o sistemi interni
o da eventi esogeni
30
1° Pilastro: rischio di credito
Requisito: 8% attività suddivise in portafogli omogenei
(retail, corporate, settore pubblico, banche, mutui, ecc.)
ciascuno ponderate per il proprio rischio
Diversi metodi di ponderazione
Approccio Standard:
Coefficienti
ponderazione
predefiniti (basati
anche su eventuali
rating esterni)
Approccio IRB:
Coefficienti ponderazione definiti
mediante rating interni basati su
fattori di rischio
In parte stabiliti da
OdV
Foundation
Totalmente stimati
dalla banca
Advanced
Complessità crescente  più requisiti organizzativi da soddisfare
per conseguire benefici in termini di requisiti patrimoniali
31
Metodo standard: nuovo sistema di
ponderazione per il rischio di credito
•
Stati e banche
Centrali
AAA/AA
0%
A+/A20%
BBB+/BBB50%
BB+/B100%
<B150%
A+/A50%
50%
BBB+/BBB100%
50%
BB+/B100%
100%
<B150%
150%
BBB+/BBB100%
BB+/BB100%
•
Banche
opzione1
opzione2
AAA/AA
20%
20%
•
Imprese
AAA/AA20%
•
Altri (Not
Rated)
A+/A50%
NR
100%
NR
100%
50%
<BB150%
NR
100%
Attività comprese nel portafoglio retail
75%
Crediti assistiti da ipoteca su immobili residenziali
35%
Crediti assistiti da ipoteca su immobili non residenziali 100%
Crediti scaduti (past due)
150%
32
Modelli interni (IRB)
• Basilea 2 nuove formule di calcolo dei requisiti patrimoniali nelle quali impattano le
•
misure di PD, EAD E LGD
Per ogni attività di bilancio, il requisito patrimoniale viene calcolato applicando la
seguente formula di ponderazione, che varia in funzione dell’asset class
considerata
f
{ ∑(
Ponderazione
f (PD,LGD,M)
*
Esposizione
EAD
)}
•
Probability of Default (PD): Probabilità che il cliente vada in default nel corso dei 12 mesi
successivi
•
Loss given default (LGD): Percentuale di perdita sulla singola esposizione se l’evento si
verifica
(1- tasso di recupero)
•
Exposure of default (EAD): Ammontare dell’esposizione al momento del default (è rilevante
per le esposizionia a importo incerto, come le linee di credito)
•
Maturity (M): Durata residua dell’ importo
33
Requisito patrimoniale minimo- primo
pilastro
TCR =
Patrimonio
RWA+12,5*Rm+12,5*Ro
≥ 8%
TCR= Total Capital Ratio
RWA= risk weighted asset
Ro= rischio operativo
Rm=rischio di mercato
34
BASILEA 2 - IL 2° PILASTRO
gli intermediari devono disporre di solidi sistemi di
governo societario, di una chiara struttura organizzativa,
di processi efficaci per l’identificazione, la misurazione e
la gestione dei rischi nonché di adeguati meccanismi di
controllo interno.
Con riferimento specifico alle tematiche di adeguatezza
patrimoniale, i soggetti vigilati, oltre a rispettare i
requisiti patrimoniali a fronte dei rischi inclusi nel primo
pilastro, debbono disporre di strategie e processi per
valutare e detenere nel tempo il capitale che essi
ritengono adeguato - per importo e composizione - alla
copertura di tutti gli ulteriori rischi ai quali sono o
potrebbero essere esposti.
35
IL 2° PILASTRO DI BASILEA II
ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process
processo per determinare il livello di capitale adeguato a
fronteggiare tutti i rischi, anche diversi da quelli presidiati dai
requisiti patrimoniali di 1°pilastro, nell’ambito di una
valutazione dell’esposizione, attuale e prospettica, che tenga
conto delle strategie, dell’evoluzione del contesto di
riferimento, nonché di eventuali situazioni congiunturali
avverse (stress test)
SREP Supervisory Review and Evaluation Process
attività dell’AdV volta a verificare l’affidabilità e la
coerenza dei relativi risultati e adottare eventualmente le
opportune misure correttive
36
2° PILASTRO
i rischi considerati nell’ICAAP
tutti i risk considerati
nel Pillar 1
credito
mercato
tutti i risk non
considerati dal Pillar 1
rischio
reputazionale
rischio di
concentrazione
rischio
strategico
rischio tasso
altri
risk
rischio liquidità
operativi
rischio
residuale
(da garanzie)
rischi legati a
cartolarizzazione
37
SREP
Banche
Banca d’Italia
ICAAP
SREP
Valutazione adeguatezza
patrimoniale
rischi misurabili/non misurabili
attuale/prospettica
Controllo regole prudenziali
Esame resoconti ICAAP
Analisi rischi/presidi
Valutazione
Azione
Confronto
Analisi e valutazione
• Controlli a distanza
• Verifiche ispettive
38
38
L’azione di vigilanza
Misure correttive
• Inviti particolareggiati
 Obiettivi
 Tempi
Conoscitiva
– Acquisire maggiori
• Provvedimenti specifici
informazioni
 Misure organizzative
Preventiva
specifiche
– Stimolare gli organi ad
 Contenimento dei
affrontare i problemi
rischi
– Correggere la rotta
 Riduzione dei rischi
Correttiva
Correttiva
 Limiti distribuzione
– Indicare come e dove
utili
intervenire
 Target ratio
– Contenere i rischi
 Requisiti patrimoniali
– Preservare il
aggiuntivi
patrimonio
Monitoraggio
CORRELAZIONE
VALUTAZIONE  AZIONE
•
•
•
•
– Controllare l’attuazione
dei piani
Provvedimenti straordinari
39
39
Agenda
• Le ragioni della regolamentazione delle banche
• Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro
regolamentare internazionale e comunitario
• Gli accordi di Basilea
• Basilea 1
• Basilea 2
• La crisi finanziaria
• Verso “Basilea 3”
• La regolamentazione delle banche a rilevanza
sistemica
40
• Impatto sul sistema
Origini della crisi
La crisi ha avuto origine negli Stati Uniti dal
segmento dei mutui “subprime” e dei prodotti
strutturati
•
•
è nata in comparti del sistema finanziario che
non erano regolamentati
le sue conseguenze sono risultate amplificate
dall’azione di soggetti che non erano
sottoposti a una vigilanza adeguata alla loro
operatività e al loro potenziale impatto sulla
stabilità del sistema nel suo complesso
41
Dalla crisi dei subprime alla crisi
della finanza strutturata (I)
• Il mercato US dei mutui residenziali
– Dopo una lunga fase di tassi nominali bassi e
prezzi delle case in aumento, la situazione
macroeconomica ha cominciato a “invertirsi”
• I primi a risentire delle difficoltà sono stati i
mutuatari subprime
– Aumento dei tassi di deterioramento…
– … soprattutto per i mutui contratti di recente
42
Dalla crisi dei subprime alla crisi della finanza
strutturata (II)
Attraverso complesse operazioni di finanza
strutturata, questi prestiti sono stati trasferiti, dagli
intermediari che li avevano originati, in prodotti
opachi
complessi
difficili da
valutare
assoluta incertezza riguardo al valore degli strumenti
di credito strutturato collegati ai mutui subprime,
43
che sono di fatto risultati non più negoziabili sul mercato
dalla crisi dei subprime alla crisi della finanza
strutturata (III)
Nel momento in cui i rischi si sono materializzati le
perdite si sono scaricate su banche e società di
investimento che avevano originato i prodotti o
sponsorizzato i veicoli di finanza strutturata, anche
fornendo linee di liquidità, o su intermediari che avevano
investito massicciamente nei loro prodotti.
crescente percezione
della rischiosità
delle controparti
progressiva
rarefazione delle
transazioni sul mercato
interbancario
difficoltà di provvista sui
mercati all’ingrosso
44
Nel settembre 2008 il dissesto della banca
d’affari Lehman Brothers segna un punto di
svolta, rendendo la crisi sistemica. I principali
gruppi bancari internazionali registrano ingenti
perdite. Il parziale blocco dei mercati della
liquidità rende difficile il reperimento di risorse
e spinge le banche centrali dei principali paesi a
porre in essere operazioni di ingente ammontare
per garantire la funzionalità
dell’intermediazione. La crisi finanziaria
accentua le difficoltà dell’economia reale.
45
Crisi finanziaria: le cause e i “fallimenti” della
regolamentazione
•
•
•
•

Squilibri macroeconomici e politiche monetarie accomodanti
Deregulation e crescenti pressioni concorrenziali
Ricerca di alti rendimenti da parte delle banche
Innovazione finanziaria e ICT
Generale sottovalutazione del rischio:
– gravi limitazioni nelle tecniche di gestione dei rischi
– forti distorsioni nel sistema di incentivi alla base del
modello “originate to distribute”
– eccessiva fiducia nella possibilità che i mercati potessero
trasformare i prestiti bancari in strumenti negoziabili
– illusione della diversificazione del rischio, attraverso la
creazione di prodotti strutturati complessi
46
Il ruolo di regole e vigilanza
• Inadeguatezza (e in alcuni casi assenza) delle regole
• Capitale di scarsa qualità e quantità (insufficiente, alla prova
dei fatti, ad assorbire tutte le perdite)
• Prociclicità (forse più standard contabili che Basilea 2, non
ancora in vigore …)
• Assenza di regole sul rischio di liquidità
• Inefficace enforcement delle norme e deboli modelli di
supervisione in alcuni paesi
• Scarsa cooperazione tra autorità (soprattutto in situazioni di
crisi)
47
Il perimetro delle regole
• In alcuni paesi interi comparti della finanza non erano
regolati
– Es. hedge funds o, in USA, investment banks
• Ampi margini di discrezionalità lasciati ai regulators
nazionali → terreno di gioco spesso non uniforme (es.
regole sul trasferimento del rischio per le
cartolarizzazioni)
• Utilizzo della leva regolamentare per attrarre business
nelle piazze (a favore dei “campioni nazionali”) e
sfuggire alle regole più severe → competition in laxity
48
Un capitale “debole”
• Definizione internazionale non sufficientemente armonizzata
(Sidney press release del 1998)
• Forte diversità di approcci tra paesi (es. orientamento
prudente della Banca d’Italia)
• Negli anni gli analisti di mercato e le agenzie di rating
avevano già superato la definizione di vigilanza a favore di
concetti più severi (common equity, core T1)
• Durante la crisi, ciò è stato particolarmente evidente ⇒
necessità di restituire al patrimonio di vigilanza una valenza
di benchmark riconosciuto anche dal mercato
49
La prociclicità delle regole
• La prociclicità della regolamentazione prudenziale è un
tema noto, già dibattuto durante i lavori di Basilea 2
… e in parte affrontato (parametri di rischio, stress test)
•
Con la crisi è tornato alla ribalta: vi è ampio consenso
sull’idea che le banche debbano accantonare risorse nelle
fasi di crescita per utilizzarle in quelle di recessione
Come?
• Inoltre, non vanno dimenticate le regole contabili: Basilea
2 nel 2007 non era in vigore (tanto meno in USA), gli
standard contabili sì (fair value)
50
Regole su liquidità…Quali?
•
Si tratta del profilo di rischio meno considerato (o più sottovalutato…)
nel Framework prudenziale
•
Dominava l’idea che il presidio patrimoniale, fondato sulla
correlazione tra rischi e requisiti di capitale, potesse essere
sufficiente…
•
… e che mercati interbancari ben sviluppati potessero consentire alle
banche di fronteggiare eventuali esigenze di liquidità
•
Sistemi di monitoraggio da parte dei supervisori molto eterogenei
(regole quantitative vs guidelines organizzative)
•
La crisi ha invece mostrato quanto il rischio di liquidità possa essere
intenso e quali effetti la sua interazione con gli altri rischi può
determinare
51
Banche troppo grandi?
• Alla base della tutela della stabilità del sistema finanziario
da parte delle autorità di vigilanza è la convinzione che il
fallimento di singole istituzioni, specie se grandi, possa
minare la stabilità dell’intero sistema
•
La crisi ha acuito tale convinzione
•
Fallimenti di grandi operatori⇒ salvataggi e interventi
pubblici senza precedenti
• MORAL HAZARD = le banche si sentono protette dal
rischio di fallimento, assumono nuovi rischi e, per di più,
realizzano profitti elevati
52
…e la vigilanza
• Scarso enforcement (es. II pilastro)
•
Deboli modelli di vigilanza (es. “light touch” della UK
FSA)
– Vigilanza off-site vs ispettiva; strumenti di analisi e
amministrativi;
raccolta informazioni; interazione autorità-banche
• Inefficace coordinamento tra autorità (es. colleges of
supervisors: buon punto di partenza per scambiare
informazioni ma non ancora veri e propri centri decisionali)
•
Gestione delle crisi cross-border
– Tema destinato a rimanere irrisolto fino a soluzione del
problema del “burden-sharing”
53
Le banche italiane e la crisi (I)
nel complesso il sistema bancario italiano ha mostrato una
buona capacità di tenuta. Le banche italiane hanno resistito
alle prime fasi della crisi meglio di altre, a motivo
dell’ampia quota
di raccolta da
clientela al dettaglio
di un modello di
intermediazione
più tradizionale
di una supervisione
prudente
54
Le banche italiane e la crisi (II)
Nelle prime fasi della crisi l’impatto è provenuto, soprattutto per
gli intermediari più grandi, dal brusco calo della disponibilità di
fondi sui mercati internazionali della provvista; l’accresciuta
percezione del rischio di controparte rendeva più difficile
anche per le banche italiane l’accesso ai mercati internazionali
nel 2008 i depositi e le obbligazioni detenuti da
intermediari non residenti si sono ridotti di
48 miliardi, un calo concentrato pressoché interamente
nei primi cinque gruppi bancari
Per far fronte all’inaridimento delle fonti di provvista estera, le
banche hanno accresciuto la raccolta presso le famiglie,
soprattutto con un maggior ricorso alle obbligazioni,
relativamente onerose.
55
Le banche italiane e la crisi (III)
conseguentemente….…
arretramento dei
profitti
aumento del costo
medio della raccolta
utili si sono ridotti di
oltre il 40 per cento.
Il livello di patrimonializzazione del sistema
bancario italiano si è mantenuto al di sopra dei
minimi regolamentari.
56
Le banche italiane e la crisi (IV)
Le banche italiane, come quelle di altri paesi,
devono ora fronteggiare gli effetti del
peggioramento dell’economia reale. L’esperienza
passata indica che l’emersione delle sofferenze
segue con ritardo il peggioramento della
congiuntura.
57
Le lezioni della crisi
La crisi ha posto in evidenza la necessità di rafforzare la
regolamentazione finanziaria e l’azione di supervisione. La
stabilità finanziaria è condizione necessaria per assicurare
lo sviluppo dell’economia. Squilibri nei bilanci degli
intermediari possono esercitare un forte impatto sulle
prospettive di crescita del settore reale; un’attenta gestione
della liquidità, la disponibilità di adeguate riserve
patrimoniali e, più in generale, una corretta misurazione dei
rischi sono fattori chiave per evitare che si inneschino
circoli viziosi tra fragilità finanziaria, capacità delle banche
di finanziare l’economia e crescita.
58
che fare?
Riparare e rifondare il sistema finanziario mondiale
Con la riflessione stimolata dalla crisi è stato delineato a livello
internazionale un intenso programma di riforme della
regolamentazione finanziaria e del sistema dei controlli di
vigilanza. Alla luce delle strette interconnessioni tra paesi e
mercati, l’efficacia di tali interventi dipende dall’intensità del
coordinamento internazionale che ha richiesto, e sta
richiedendo, uno sforzo senza precedenti.
alla crisi globale occorre dare risposte
coordinate a livello internazionale
Il coordinamento deve riguardare sia le politiche monetarie che
quelle di vigilanza, a beneficio della stabilità del sistema
finanziario
59
La revisione della regolamentazione
finanziaria
I paesi del G20 hanno
dato mandato al Financial
Stability Board di
formulare specifiche
raccomandazioni,
chiedendo ai comitati
tecnici di settore di
tradurle in interventi
concreti
Il Comitato di Basilea
Ha formulato una serie di
proposte volte a superare le
criticità evidenziate dalla crisi
finanziaria
L’Unione Europea
Ha emanato un primo gruppo di
modifiche alla disciplina
prudenziale degli intermediari
che anticipano una parte delle
proposte di Basilea 3 60
L’azione della UE – CRD 2 e 3
• Il primo pacchetto (CRD II) è suddiviso in 3 direttive
(2009/27, 2009/83 e 2009/111) da recepire entro il
31 dicembre 2010.
– Le modifiche riguardano: patrimonio di vigilanza, grandi
fidi, cartolarizzazioni, liquidità, collegi dei supervisori,
cooperazione tra le autorità in caso di crisi, informativa al
pubblico (3° Pilastro)  documento consultazione BI
giugno 2010
• Il secondo pacchetto (CRD III) dovrebbe entrare in
vigore il 1° gen. 2011.
– contiene disposizioni in materia di cartolarizzazione,
rischi di mercato (inasprimento rischio specifico) e
politiche di remunerazione  programma attività
normativa BI novembre 2010
61
Nuovi assetti istituzionali?
•
Significativi progressi si stanno compiendo in Europa.
•
La crisi ha mostrato tutti i limiti dell’attuale framework, che pure
ha consentito negli anni importanti miglioramenti (velocità, trasparenza e qualità
della produzione delle regole):
– un’organizzazione su base nazionale delle responsabilità di vigilanza non
risulta più adeguata alle crescenti sfide poste da mercati sempre più integrati e
caratterizzati dalla presenza di intermediari di grandi dimensioni, presenti in più
paesi dell’area.
•
La nuova architettura di vigilanza europea:
– European Systemic Risk Board, ESRB
– European System for Financial Supervision, ESFS
•
Nel complesso, la riforma costituisce un importante passo in avanti; ponendo le
condizioni per una maggiore integrazione tra autorità nazionali nell’esercizio di
responsabilità comuni, potrà rafforzare la stabilità del Mercato Unico.
62
Agenda
• Le ragioni della regolamentazione delle banche
• Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro
regolamentare internazionale e comunitario
• Gli accordi di Basilea
• Basilea 1
• Basilea 2
• La crisi finanziaria
• Verso “Basilea 3”
• La risposta del Comitato di Basilea alla crisi finanziaria:
rapporto al G20 - Ottobre 2010
• La regolamentazione delle banche a rilevanza
sistemica
• Impatto sul sistema
63
La risposta del comitato di Basilea alla crisi
(Basilea III)  UE “CRD IV”
1. Miglioramento della qualità del capitale base per una
migliore capacità di assorbimento delle perdite
2. Aumento del livello del capitale, con incremento del
common equity, e la previsione di 2 buffer patrimoniali
(capital conservation buffer e buffer “anticiclico”)
3. Aumento dei requisiti di capitale per le cartolarizzazioni
complesse, per le esposizioni nel trading book, per il
rischio di controparte
4. Imposizione di un leverage ratio che non contempli la
ponderazione per il rischio ma che comprenda le poste
sotto la linea
5. Introduzione di due standard minimi di liquidità per il
breve (LCR) e per medio termine (NSFR)
6. Innalzamento degli standard per il processo di controllo
prudenziale (2° pilastro)
7. Miglioramento dell’informativa al pubblico (3° pilastro)64
65
1. La definizione di capitale
(“patrimonio di vigilanza”)
La riforma richiede alle banche di detenere più
capitale e di migliorarne la qualità.
Sin dall’inizio della crisi è stato chiaro che i cosiddetti
strumenti ibridi, inclusi nella definizione regolamentare di
capitale ma con caratteristiche simili a quelle delle
obbligazioni, erano in grado di assorbire perdite solo in
caso di dissesto conclamato. Gli operatori di mercato
hanno iniziato a fare riferimento ad altre definizioni di
capitale, assai più ristrette e incentrate solo sul capitale
ordinario e le riserve di utili. I requisiti regolamentari
hanno quindi perso la loro funzione di riferimento per
valutare l’adeguatezza patrimoniale di una banca.
66
Struttura del nuovo capitale
migliorare la qualità del patrimonio di vigilanza (PV) e semplificarne la
struttura
Il patrimonio degli intermediari dovrà essere composto da strumenti di qualità
elevata, veramente capaci di assorbire le perdite
Il nuovo PV include:
– Tier 1 (going concern capital)
- Common equity (predominant form of Tier 1)
- Additional going concern capital
– Tier 2 (gone concern capital)
Eliminati Tier 1 innovativi, Upper Tier 2 (cumulativi), Tier 3
Struttura di limiti:
– Common equity quale componente predominante del Tier 1
– Eliminato il vincolo per cui T2 < T1
67
Common equity: definizione
Common equity: azioni ordinarie più riserve di utili più riserve da valutazione
al netto dei filtri prudenziali e di una serie di deduzioni
Criteri per includere uno strumento fin. nel common equity:
– Massima subordinazione in caso di liquidazione
– Dà diritto a una quota proporzionale del residuo di liquidazione
– Nessuna scadenza predefinita
– Nessuna aspettativa di riacquisto, rimborso anticipato
– Dividendi pagati a valere su utili distribuibili o riserve di utili.
– Pagamenti mai obbligatori. Nessun cap ammesso.
– No distribuzione di utili preferenziali. Nessun importo predefinito.
– Assorbe la prima perdita
– Classificazione come equity in bilancio
– Nessuna garanzia da parte dell’emittente
gli strumenti di capitale che non rispettano i criteri per l’inclusione nella nuova
definizione di common equity del Tier 1 ne saranno esclusi a partire dal 1°
gen. 2013 (es. azioni di risparmio e privilegiate)
68
Deduzioni dal common equity
1. Avviamenti e attività immateriali
2. Qualsiasi esposizione in azioni proprie
3. Attività per imposte anticipate (DTA)
• Le DTA possono venir meno in caso di liquidazione o in
situazioni di stress
• diversità nelle discipline fiscali nazionali per evitare
situazioni di unlevel playing field: il regime fiscale
italiano genera rilevanti imposte differite attive
4. Partecipazioni detenute in altre banche, finanziarie,
assicurazioni
5. Shortfall dello stock di svalutazioni rispetto alla perdita
attesa (banche IRB)
6. Eventuali surplus di fondi pensione a prestazione definita
(laddove il surplus non sia di proprietà della banca)
69
Additional going concern capital
Ibridi di Tier 1
• Nessuna scadenza
• Nessun incentivo al rimborso anticipato
• Prevista call option dell’emittente dopo almeno cinque anni
dall’emissione:
– Preventiva autorizzazione OdV
– Nessuna aspettativa di esercizio della call
– Tendenzialmente è richiesto “replacement con strumento di uguale o migliore
qualità, a condizioni economiche sostenibili per la banca
– Il replacement può non avvenire solo laddove la banca valuti la robustezza
della propria posizione patrimoniale dopo l’esercizio della call
• Preventiva autorizzazione OdV anche in caso di riacquisto o rimborso
• Piena discrezionalità della banca nel cancellare interessi/dividendi
• Meccanismo di assorbimento delle perdite nel going concern per gli
strumenti classificati come passività contabili (conversione/write down
temporaneo del valore nominale)
Interazione con gli emendamenti apportati alla CRD (dal 31.12.2010)
– Ammessi strumenti con durata originaria di almeno 30 anni
– Ammessi incentivi al rimborso anticipato (dopo almeno 10 anni)
– Possibile il pagamento degli interessi in azioni
70
Gone concern capital
Tier 2 (gone concern capital)
•
•
•
•
•
Clausola di subordinazione
Scadenza minima di 5 anni
Ammortamento graduale nei cinque anni prima della scadenza
Nessun incentivo al rimborso anticipato
Prevista call option dell’emittente dopo almeno cinque anni
dall’emissione:
– Preventiva autorizzazione OdV
– Nessuna aspettativa di esercizio della call
– Tendenzialmente è richiesto un “replacement con strumento di uguale o
migliore qualità, a condizioni economiche sostenibili per la banca”
– Il replacement può non avvenire solo laddove la banca valuti la robustezza
della propria posizione patrimoniale dopo l’esercizio della call
71
2.INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL
CAPITALE
1. Il requisito minimo per il common equity, la
componente di capitale con la maggiore capacità
di assorbire le perdite, sarà innalzato dal 2% al
4,5%
• significativo innalzamento del requisito patrimoniale
minimo per assicurare che le banche siano in grado di
resistere a situazioni di stress come quelle
sperimentate durante l’ultima crisi
2. Capital conservation buffer
3. Countercyclical buffer (buffer anticiclico)
72
Buffer patrimoniali: capital conservation
buffer
2,5% attività di rischio
costituito da common equity
• riserva in eccesso rispetto al requisito minimo
utilizzabile per assorbire perdite nei periodi di
tensioni finanziarie ed economiche
• se il livello del patrimonio di una banca si avvicina
al requisito minimo, il conservation buffer impone
un vincolo alle distribuzioni di utili
rafforza l’obiettivo di una solida vigilanza e governance
bancaria e affronta il problema dei comportamenti
collettivi che hanno impedito ad alcune banche di
ridurre le distribuzioni di bonus discrezionali con più
alti dividendi anche in presenza di un deterioramento
della situazione patrimoniale
73
Buffer patrimoniali - buffer anticiclico di
capitale (countercyclical buffer)
da 0 a 2,5% delle attività di rischio
(a discrezione delle AdV nazionali)
costituito da common equity o altri strumenti di
capitale capaci di assorbire pienamente le
perdite
• Scopo: conseguire il più ampio obiettivo
macroprudenziale di proteggere il settore bancario da
fasi di eccessiva espansione del credito totale.
• Per un dato paese il meccanismo del buffer entra in
funzione solo in condizioni di eccessiva espansione
creditizia che si traduca in un’accumulazione di rischio
a livello di sistema.
• Il buffer anticiclico, quando operante, funzionerebbe
come un’estensione del capital conservation buffer.
74
Misure anticicliche: accantonamenti
• Per far fronte a specifiche preoccupazioni in merito alla
prociclicità, i principi raccomandano di effettuare rettifiche
di valore al fine di evitare errori nella rilevazione a conto
economico sia iniziale che successiva in situazioni
caratterizzate da notevoli incertezze di valutazione
• gli accantonamenti per perdite su crediti dovrebbero essere
consistenti e basati su metodologie solide che riflettano le
perdite attese di una banca a fronte del portafoglio prestiti
in essere su tutto l’arco della sua vita residua
• Il Comitato ha elaborato una proposta concreta per rendere
operativa la metodologia di accantonamento basata sulle
perdite attese inviata allo IASB
75
AUMENTO DEL LIVELLO DI CAPITALE DI
QUALITA’ ELEVATA
CALIBRAZIONE SCHEMA PATRIMONIALE
REQUISITI PATRIMONIALI E BUFFER (IN PERCENTUALE ATTIVITA' DI
RISCHIO)
COMMON EQUITY
(al netto delle
deduzioni)
PATRIMONIO
DI BASE
(TIER 1)
PATRIMO
NIO
TOTALE
MINIMO
4,5
6
8
CAPITAL
CONSERVATION
BUFFER
2,5
8,5
10,5
MINIMO + CAPITAL
CONSERVATION
BUFFER
BUFFER
ANTICICLICO
7
0-2,5
76
77
3. Rafforzamento requisiti patrimoniali per le
esposizioni nel trading book (rischi di mercato)
 inasprimento requisiti patrimoniali minimi per le cartolarizzazioni
 elevate le ponderazioni di rischio sulle esposizioni connesse a operazioni di
ricartolarizzazione (CDO di ABS) per riflettere meglio il rischio insito in
questi prodotti
 innalzati i requisiti patrimoniali per esposizioni verso veicoli fuori bilancio
 è richiesto che le banche eseguano analisi creditizie più rigorose delle
posizioni in cartolarizzazioni con rating esterni




requisito per il VaR in condizioni di stress
incremental risk charge (IRC) per i rischi di migrazione e di insolvenza
innalzamento dei requisiti per i prodotti creditizi strutturati
Considerazione del rischio di liquidità
 Con il nuovo schema applicato al trading book le banche dovranno
mediamente detenere capitale aggiuntivo in misura da 3 a 4 volte
superiore al precedente requisito, portando gli standard prudenziali
più in linea con i rischi connessi ai portafogli di negoziazione delle
banche.
 introdotto dalla fine del 2011
78
Rafforzamento requisiti patrimoniali per il rischio
di controparte
Il deterioramento della qualità creditizia delle
controparti è stato parimenti un’importante
causa di perdite su crediti
innalzamento dei requisiti prudenziali per il
rischio di controparte e miglioramento della
gestione di tale rischio
 impiego di input in condizioni di stress per
determinare il requisito a fronte del rischio di
insolvenza della controparte
 nuovi standard patrimoniali per proteggere le
banche contro il rischio di degrado del merito
di credito di una controparte
79
4. Contenimento della leva finanziaria
indice di leva finanziaria non basato sul rischio (non-risk-based
leverage ratio)
indice di leva minimo tier 1 del 3% dal 2013
• Alla vigilia della crisi molte banche segnalavano per la
componente patrimoniale tier 1 robusti coefficienti ponderati
per il rischio, mentre accumulavano nello stesso tempo
elevati rapporti di indebitamento in bilancio e fuori bilancio
• L’utilizzo di questo indice supplementare contribuirà a
frenare la crescita eccessiva del grado di leva nel sistema.
Servirà anche da presidio aggiuntivo contro i tentativi di
“aggirare” i requisiti basati sul rischio e concorrerà a limitare
il rischio di modello
• Il leverage ratio comprenderà le posizioni in bilancio e fuori
bilancio e quelle in derivati. Il trattamento dei derivati sarà
armonizzato tra i vari regimi contabili utilizzando la
definizione regolamentare di compensazione (netting)
80
5. Standard di liquidità qualitativi e quantitativi
Standard di liquidità qualitativi
 Necessità di definire strategie e processi per la gestione
del rischio di liquidità e, in particolare, per la sorveglianza
della posizione finanziaria netta della banca
 obbligo per le banche effettuare prove di stress e di
dotarsi di piani di emergenza (contingency funding plan)
 Ruolo degli organi aziendali
 Il sistema dei controlli interni sul rischio di liquidità
Standard di liquidità quantitativi
 rafforzare la capacità di tenuta delle banche di fronte a
potenziali turbative a breve nell’accesso al
finanziamento e per gestire squilibri di liquidità
strutturali di più lungo periodo nei loro bilanci
81
Regola di breve termine
(Liquidity Coverage ratio)
Buffer di attività liquide
__________________________ > 100%
Flussi netti di cassa + stress 30 gg.
•
•
Il Liquidity Coverage Ratio è finalizzato alla copertura degli eventuali
squilibri di breve periodo, attraverso la comparazione dei flussi di cassa
attesi su un orizzonte temporale di 30 giorni, calcolati tenendo conto di
uno scenario di stress predefinito, con un buffer di attività liquide a
disposizione della banca. Il rapporto rappresenta una misura della
capacita delle singole banche di “sopravvivere” in condizioni di stress
acuto in un breve arco di tempo.
Lo scenario di stress ipotizzato simula una crisi di mercato cui si
aggiungono difficolta di tipo idiosincratico e prevede, tra l’altro, un
significativo downgrading del rating della banca (tre notch), un parziale
deflusso di depositi “retail” (almeno il 5% verso clientela retail e 10%
verso imprese corporate), la “chiusura” del mercato interbancario, un
incremento degli haircut nel funding secured e un incremento dei
margini richiesti sulle esposizioni in derivati.
82
Attività liquide (anche in una situazione di
stress e idealmente stanziabili)
Primo livello
• attività devono essere a disposizione del tesoriere della banca, non
impegnate e liberamente disponibili per le entità del gruppo
– cassa, riserve presso la Banca Centrale, titoli di
Stato
Secondo livello
• soglia del 40% dello stock di liquidità.
• Includere (con un haircut del 15%) attività di governi ed ESP che
rientrino nella ponderazione per il rischio del 20% in base al metodo
standardizzato per il rischio di credito del Basilea 2
• obbligazioni di imprese non finanziarie di elevata qualità e covered bond
non emesse dalla banca stessa (ad esempio con rating AA– o
superiore), sempre con un haircut del 15%.
• Utilizzare sia i rating sia criteri aggiuntivi come descritto nella proposta di
dicembre (differenziali denaro-lettera, volatilità dei corsi, ecc.) per
determinare l’ammissibilità.
• No ABS e crediti
83
Regola di lungo termine
Net Stable Funding Ratio
Componenti stabili del funding
_________________________ > 100%
Componenti illiquide dell’attivo
 mira a far fronte agli eventuali squilibri strutturali nella
composizione di passività e attività di bilancio lungo un orizzonte
temporale di un anno
 si basa sul confronto tra il totale delle fonti di provvista con
scadenza residua oltre l’anno e della quota ritenuta “stabile” dei
depositi a vista, da un lato, con le componenti meno liquide
dell’attivo, dall’altro
 L’introduzione del Net Stable Funding Ratio deriva dall’esigenza
di garantire una struttura equilibrata tra poste attive e passive di
bilancio fino all’orizzonte temporale annuale evitando il cd.
“effetto precipizio” dopo il mese che si sarebbe venuto a creare
mantenendo solo la regola di breve termine
84
Net Stable Funding - componenti
Principali componenti stabili del funding:
• Tier 1 e tier 2 capital
• componente stabile della raccolta a vista
– Depositi con scadenza > 1 anno
– La raccolta interbancaria con scadenza entro l‘anno
non viene considerata una fonte stabile.
Le componenti illiquide dell’attivo.
• Le componenti illiquide dell‘attivo approssimano le
necessita´ di funding stabile. Esse vengono calcolate
applicando dei coefficienti di ponderazione ad alcune
poste patrimoniali dell‘attivo, quali ad esempio:
– Azioni e obbligazioni;
– Prestiti (entro l´anno, oltre l´anno)
– Immobili e partecipazioni
– Fuori bilancio
La calibrazione delle componenti non è ancora definitiva
85
6. Gestione e supervisione del rischio
Processo di controllo prudenziale del secondo pilastro:
•
governo societario e la gestione dei rischi a livello di impresa (adeguato
coinvolgimento del senior management)
•
rilevazione del rischio collegato alle esposizioni fuori bilancio e alle
operazioni di cartolarizzazione
•
gestione delle concentrazioni di rischio
•
incentivi per una migliore gestione nel lungo periodo dei rischi e dei
rendimenti da parte delle banche
•
prassi di remunerazione corrette (allineare gli schemi retributivi al
rischio e alla performance)
•
principi per la corretta governance, elaborazione e attuazione di
programmi di stress testing
86
7. Disciplina di mercato
La crisi ha messo in luce le lacune e le incoerenze
nell’informativa fornita da numerose banche in materia di
esposizione al rischio e di componenti del patrimonio di
vigilanza
• Migliorare le informazioni su:
– esposizioni vs cartolarizzazioni e la sponsorizzazione di veicoli fuori
bilancio
– componenti del patrimonio e raccordo con il bilancio pubblicato
– remunerazioni
• Le banche dovranno conformarsi entro fine 2011
• L’omogeneità negli obblighi di informativa al pubblico dovrebbe contribuire
a una maggiore convergenza delle prassi e favorire al tempo stesso
condizioni di parità concorrenziale nel settore bancario, nonché consentire
agli operatori di effettuare un’adeguata valutazione delle prassi di
remunerazione delle banche, senza creare oneri eccessivi o imporre la
divulgazione di informazioni sensibili o riservate
87
Programmi di lavoro futuro
• riesame sostanziale del portafoglio di negoziazione
– Valutazione opportunità di mantenere o meno la distinzione tra
portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione, le tipologie di
definizione delle attività di trading e il modo in cui i rischi del trading
book (e se possibile il rischio di mercato più in generale) debbano
trovare copertura nel patrimonio di vigilanza
•
•
•
•
utilizzo e impatto di rating esterni
ampliamento perimetro regolamentazione
revisione della disciplina dei derivati OTC
risposte politiche alla problematica delle SIFI e
rafforzamento dei regimi di risoluzione delle relativi crisi
• trattamento dei grandi fidi
• revisione dei Principi fondamentali per un’efficace vigilanza
bancaria al fine di recepire gli insegnamenti della crisi
• applicazione degli standard e più stretta collaborazione tra
le autorità di vigilanza bancaria tramite collegi di supervisori
88
Ampliamento perimetro regolamentazione - agenzie di rating
Linee d’azione UE, FSB, Comitato Basilea:
• è opportuno che siano sottoposte ad obblighi di registrazione
e sorveglianza allo scopo di verificare il rispetto dei codici di
condotta internazionali, con particolare riferimento alla
prevenzione dei conflitti di interesse
• rafforzare i criteri in base ai quali le agenzie di rating sono
riconosciute, assicurandone l’indipendenza
• requisiti di trasparenza e governo societario
Non fare esclusivo affidamento sulle
valutazioni delle agenzie di rating
• Criteri per il riconoscimento: Oggettività, Indipendenza,
Accesso/Trasparenza, Disclosure, Risorse, Credibilità
• le Autorità nazionali sono responsabili, on a continous
basis, di verificare il rispetto da pare delle ECAI dei criteri
89
di riconoscimento
Ampliamento perimetro regolamentazione - Hedge funds
Aree di intervento:
• Regole uniformi su organizzazione interna,
gestione e misurazione dei rischi
• Aumento della cooperazione internazionale
di vigilanza
– fondi speculativi che operano a livello
transfrontaliero
• Requisiti di capitale minimo
• Riduzione della leva finanziaria per ridurre la
prociclicità
90
Agenda
• Le ragioni della regolamentazione delle banche
• Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro
regolamentare internazionale e comunitario
• Gli accordi di Basilea
• Basilea 1
• Basilea 2
• La crisi finanziaria
• Verso “Basilea 3”
• La regolamentazione delle banche a rilevanza
sistemica
91
• Impatto sul sistema
Banche a rilevanza sistemica.
Quale regolamentazione ?
• Alla base della tutela della stabilità del sistema finanziario
da parte delle autorità di vigilanza è la convinzione che il
fallimento di singole istituzioni, specie se grandi, possa
minare la stabilità dell’intero sistema
• La crisi ha acuito tale convinzione
• Fallimenti di grandi operatori  salvataggi e interventi
pubblici senza precedenti
MORAL HAZARD
le banche si sentono protette dal rischio di
fallimento, assumono nuovi rischi e, per di
più, realizzano profitti elevati
92
Rischio sistemico e interconnessione
l’eccessiva interconnessione tra banche sistemicamente
rilevanti ha contribuito alla trasmissione degli shock al
sistema finanziario e all’economia
Stretto raccordo tra
Comitato di Basilea e Financial Stability Board
FSB Recommendations
Reducing the moral hazard posed by
Systemically Important Financial Institutions
(SIFI)
93
SIFI – linee guida di riforma
– Requisiti aggiuntivi di capitale e di liquidità
– Contingent capital per soddisfare eventuali requisiti
supplementari
• impiegabile in situazioni in cui non possa essere assicurata
la continuità operativa (“gone concern”)
– Maggiori restrizioni sui grandi fidi
– Vigilanza rafforzata (recovery and resolution plans)
– Adeguato sistema di gestione e risoluzione delle crisi
94
Contingent capital
• Titoli di debito che si convertono in azioni al verificarsi di un evento
specifico predefinito
– conversione, a discrezione dell’autorità competente, qualora la
banca sia giudicata non più in grado di preservare la propria
integrità finanziaria o qualora sia stata oggetto di una
ricapitalizzazione da parte del settore pubblico
• Gli strumenti di contingent capital hanno ricevuto una crescente
attenzione come mezzo per rafforzare la disciplina di mercato e
consentire alle banche forme di raccolta di capitale a costi inferiori
rispetto al common equity
• È ipotizzabile l’utilizzo non solo per aumentare la stabilità delle SIFI ma
anche a copertura dei buffer patrimoniali anticiclici: nel corso delle fasi
positive del ciclo economico, alle banche sarebbe concesso di emettere
countercyclical contingent capital (CCC) per creare un buffer; nelle fasi
di recessione, gli strumenti emessi sarebbero convertiti in titoli azionari,
fornendo all'intermediario le risorse necessarie per affrontare la fase di
difficoltà:
– il CCC sarebbe convertito in azioni quando allo stesso tempo:
• il sistema finanziario attraversa una fase di stress
95
• il singolo intermediario mostra segni di debolezza
“Living
wills”
•
•
•
•
Recovery and resolution
planning
Le SIFI dovrebbero avere piani di risanamento e di risoluzione delle
crisi, senza l’intervento dello Stato, redatti nell’ordinaria operatività
Le ADV dovrebbero avere la facoltà di richiedere a un SIFI di
apportare modifiche alla sua struttura giuridica e alle prassi
operative per facilitare l'attuazione dei piani di risanamento e di
risoluzione delle crisi
La presenza di una SIFI in altri paesi dovrebbe essere autorizzata
anche alla luce dei regimi applicabili e degli accordi di
cooperazione esistenti per l’ordinata risoluzione di una crisi:
responsabilità locale, ma coordinamento con le AdV competenti
sulla casa madre (o capogruppo)
Quando una SIFI ha più soggetti giuridici importanti, si devono
mantenere separate informazioni su ogni componente; ridurre al
minimo eventuali garanzie intra-gruppo; assicurarsi che i contratti
di servizio intra-gruppo siano adeguatamente documentati e non
96
consentano l’interruzione del servizio in caso di crisi
SIFI – linee guida di riforma
Misure per l’ordinata liquidazione di una banca internazionale (fattore
cruciale per far fronte al rischio sistemico e al problema degli
istituti “too big to fail”)
•
Eventuale partecipazione (obbligo) dei creditori ad assumersi un
rischio maggiore in caso di fallimento di una SIFI (bail-in debt)
•
Tutti gli stati devono avviare le riforme giuridiche necessarie per
garantire
la risoluzione delle crisi di qualsiasi istituzione
finanziaria senza intervento dello Stato
•
Le AdV dovrebbero essere obbligate a cercare la cooperazione con
le AdV straniere al fine della risoluzione delle crisi (Effective crossborder coordination mechanisms)
•
Ogni paese dovrebbe avere una autorità responsabile della
risoluzione delle crisi delle istituzioni finanziarie con poteri
adeguati
97
Agenda
• Le ragioni della regolamentazione delle banche
• Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro
regolamentare internazionale e comunitario
• Gli accordi di Basilea
• Basilea 1
• Basilea 2
• La crisi finanziaria
• Verso “Basilea 3”
• La regolamentazione delle banche a rilevanza
sistemica
98
• Impatto sul sistema
Regime Transitorio
risultati preliminari QIS 2010:
• le grandi banche necessitano, a livello aggregato, di un
ingente apporto di patrimonio addizionale per poter
soddisfare i nuovi requisiti
• la maggior parte delle banche di dimensioni minori,
particolarmente importanti per il finanziamento delle piccole
e medie imprese, soddisfa già tali standard più elevati
applicazione graduale dei nuovi standard
Ciò contribuirà ad assicurare che il settore
bancario sia in grado di rispettare coefficienti
patrimoniali più elevati attraverso ragionevoli
politiche di accantonamento degli utili e di aumenti
di capitale, sostenendo in pari tempo il credito
all’economia
99
Regime Transitorio – I tempi
coefficienti patrimoniali: dal 1° gen. 2013 aumenteranno ogni anno, fino a
raggiungere il livello definitivo alla fine del 2018:
• dal 1° gen. 2013 il requisito minimo per il common equity sarà innalzato
dal 2% al 3,5%; il requisito minimo per il patrimonio di base (tier 1) dal 4
al 4,5%. Il 1° gen. 2014 le banche dovranno soddisfare un requisito del
4% per il common equity e del 5,5% per il tier 1. Il 1° gen. 2015 i requisiti
minimi saranno elevati al 4,5% per il common equity e al 6% per il tier 1
• Il capital conservation buffer partirà dal 0,625% delle attività ponderate
per il rischio al 1° gen. 2016 e aumenterà di ulteriori 0,625 punti per anno
percentuali fino a raggiungere il 2,5% il 1° gen. 2019
• Gli strumenti di capitale che non soddisfano i criteri per la computabilità
nel common-equity tier 1 saranno esclusi a partire dal 1° gen. 2013
• gli aggiustamenti prudenziali saranno dedotti dal common equity per il
20% del loro valore dal 1° gen. 2014, per il 40% dal 1° gen. 2015, per il
60% dal 1° gen. 2016, per l’80% dal 1° gen. 2017 e per il 100% dal 1°
gen. 2018
indice di leva finanziaria: monitoraggio dal 1° gen. 2011; sperimentazione
dal 1° gen. 2013 al 1° gen. 2017; informativa al pubblico dal 1° gen. 2015
requisito minimo di primo pilastro dal 1° gen. 2018
nuovo standard globale di liquidità
• LCR dal 1° gen. 2015
100
• NSFR dal 1° gen. 2018
101
102
Studio d’impatto macroeconomico
• requisiti patrimoniali (introdotti in 4 anni):
– il livello del PIL si ridurrebbe di circa lo 0,19% per
ciascun punto percentuale di aumento del coefficiente
patrimoniale della banca
– il tasso di crescita annuo diminuirebbe in media di
appena 0,04 p.p. in un periodo di 4 anni e mezzo
• standard di liquidità: solo modesti effetti transitori
• i benefici sono immediati e derivano dalla minore probabilità
che si verifichino crisi finanziarie e perdite di PIL associate a
tali crisi. I vantaggi in termini di PIL superano ampiamente i
potenziali costi per tutta una serie di aumenti dei requisiti
patrimoniali e di liquidità
– per ogni p.p. di riduzione della probabilità annua di una
crisi finanziaria si ottiene un beneficio annuo atteso tra
lo 0,2 e lo 0,6% del PIL
103
L’impatto sulle banche
Audizione del Vice Direttore Generale G.Carosio al Senato 23.11.2010
•
•
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•
I risultati del QIS 2010 mostrano un impatto rilevante sulle banche
dei principali paesi: il capitale dovrà crescere e strumenti di qualità
inferiore dovranno essere sostituiti con strumenti patrimoniali più
robusti e, dunque, più costosi
Le banche italiane mostrano livelli medi di patrimonializzazione che,
sebbene in aumento, sono meno elevati nel confronto
internazionale
Tuttavia, il basso grado di leva finanziaria e la prevalenza di un
modello di business tradizionale rendono l’allineamento ai nuovi
requisiti meno oneroso che per altri sistemi bancari
– L’impatto più significativo verrà dalla deduzione delle partecipazioni
in società di assicurazione e delle attività per imposte anticipate
Secondo calcoli preliminari, che tengono conto anche di stime della
futura capacità di reddito, le banche italiane saranno in grado di
muovere verso livelli di patrimonio più elevati con gradualità,
continuando ad assicurare il necessario sostegno alle imprese
È necessario continuare a rafforzare le scorte di attività
prontamente liquidabili. La gestione della liquidità risentirà anche
della necessità di rifinanziamento delle passività in scadenza, in una
fase in cui sarà rilevante il ricorso al mercato da parte di emittenti
104
sovrani e privati
L’impatto sulle banche
Audizione del Vice Direttore Generale G.Carosio al Senato 23.11.2010
•
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•
le imprese che fanno maggiore affidamento sul credito bancario
potrebbero subire maggiormente le conseguenze di un
irrigidimento delle politiche di offerta ed in particolare le imprese di
minore dimensione, potenzialmente più esposte a eventuali
inasprimenti nelle condizioni di offerta del credito in quanto, per la
sostanziale assenza di canali di finanziamento alternativi al credito,
dipendono dal credito bancario
le PMI sono finanziate in minor misura dai principali gruppi bancari,
che subiranno il maggiore impatto della riforma, e maggiormente da
banche di minori dimensioni
le banche italiane di medie e piccole dimensioni hanno già oggi
livelli di patrimonio superiori mediamente a quelli richiesti dalle
nuove regole. Questi intermediari hanno saputo assicurare anche
durante la crisi un sostenuto flusso di credito all’economia. È’
verosimile che le piccole imprese potranno continuare a beneficiare
del dinamismo di queste banche
nuovo impianto regolamentare conferma integralmente i
meccanismi previsti da Basilea 2 per contenere l’assorbimento
patrimoniale dei prestiti alle PMI
la gradualità con cui le nuove norme entreranno in vigore potrà
consentire un adeguamento progressivo per le banche e per le
105
imprese
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BASILEA 2