Adempimenti ai fini delle
imposte sul reddito
• Entro 7 mesi dalla sentenza di fallimento deve
redigere la dichiarazione dei redditi per il periodo
pre-fallimento cioè 1.1. –data fallimento
• La presentazione va fatta in via telematica
(ENTRATEL)
• In forza dell’ art 5 co 4 DPR 322/98 copia della
dichiarazione va spedita al fallito e ai soci
ill.resp.
• Il reddito dichiarato dal curatore è solo quello
d’impresa
Dichiarazione dei redditi Iniziale
Il reddito di impresa
• L’art 183 tiur richiede che il reddito venga
determinato sulla base dei dati risultanti da
apposito bilancio predisposto dal curatore.
• Nel conto patrimoniale affluiscono tutti i valori
contabili MA ANCHE tutti gli elementi che al
curatore possono risultare dai suoi poteri di
accertamento al fine di fare una situazione il più
reale possibile.
• Il reddito viene determinato secondo le regole
ordinarie con le Variazioni in aumento e
diminuzione del caso
Dichiarazione dei redditi Iniziale
effetti
• Reddito conseguito da società di capitali soggette
all’IRES :il reddito è complessivo ed attribuito al
soggetto persona giuridica
• Per l’imposta dovuta dalla società
l’Amministrazione si insinuerà poiché è un
credito pre-concorsuale
Il reddito d’impresa nel
fallimento
• Art.183 tuir 2-3-co reddito dell’impresa
durante l’unico periodo fallimentare è dato
dalla differenza tra il residuo attivo e P.N.
dell’impresa all’inizio della procedura se
non vi è stato Esercizio provvisorio
• Se il P.N. iniziale è negativo si considera
pari a zero
Patrimonio netto iniziale
Fermo restando che il P. Netto iniziale non
può a valore inferiore assumere valore
inferiore a zero,la circolare 22 marzo 2002
n.26/E,ha stabilito che la determinazione
dello stesso debba avvenire nel rispetto dei
seguenti principi:
1. Gli elementi ATTIVI e PASSIVI vanno
assunti sulla base del loro costo fiscale e
non di stima
Patrimonio netto iniziale
1. Le attività e le passività da considerare
sono quelle accertate dal curatore anche se
non registrate nelle scritture contabili
2. Gli elementi attivi e passivi appartenenti al
patrimonio personale dell’imprenditore
vanno esclusi dal computo del patrimonio
netto iniziale
Patrimonio netto iniziale
L’agenzia indica che il curatore debba basarsi
sulle scritture contabili ma se queste non
consentono la ricostruzione del P.Netto
iniziale (distrutte,occultate,smarrite…)
bisogna affidarsi:
• Dati disponibili alla apertura del fallimento
• Emersi nella redazione di inventario e
formazione stato passivo
Patrimonio netto iniziale
bisogna affidarsi:
• Informazioni assunte dal fallito
• Informazioni presso agenzia delle Entrate
–sulla base delle vecchie dichiarazioni….
Il reddito d’impresa nel
fallimento
• Cosa è il residuo attivo? È senz’altro ciò
che avanza dopo avere pagato i creditori
concorrenti e le spese di procedura, tassato
ex art.183 2°co.TUIR
• E l’Amministrazione in proposito ha fornito
chiarimenti con diverse circolari nel corso
di questi ultimi anni(es.circ.22/3/2002 n.26/E)
Il reddito d’impresa nel
fallimento
• La definizione di RESIDUO attivo è
essenziale al fine della determinazione del
risultato della gestione fallimentare da
sottoporre a tassazione ex art.183 co.2
TUIR
Il reddito d’impresa nel
fallimento/residuo attivo
•
Residuo ATTIVO=
• disponibilità che residuano dopo la
soddisfazione di tutti i creditori ammessi al
concorso,nonché dopo il pagamento di
compensi,spese e altri debiti della massa
RESIDUO ATTIVO
Il valore di tale residuo corrisponde quindi a :
1. Disponibilità liquide
2. Beni strumentali
3. Rimanenze di magazzino
4. Crediti
Valorizzazione fiscale del Residuo
attivo
Si ricorda che il fallimento ai sensi
dell’art.118 l.f. si chiude:
1. Inesistenza di passivo
2. Integrale pagamento dei creditori
3. Compiuta ripartizione finale con creditori
parzialmente soddisfatti
4. Insufficienza dell’attivo nel corso della
procedura con nuovo art.102 che può essere verificata
prima dell’udienza di verifica dei creditori
Valorizzazione fiscale del Residuo
attivo
Nei casi 3) e 4) non vi è alcun residuo attivo,
quindi un plusvalore tassabile.
Il problema della valorizzazione ai fini fiscali
del residuo attivo si pone nei casi 1) e 2)
Il reddito d’impresa nel
fallimento
• Nei casi di chiusura SENZA PASSIVO o
per pagamento integrale dei ceditori, i beni
aziendali compresi nel residuo attivo vanno
valutati al costo fiscalmente riconosciuto e
preesistente al fallimento.Il residuo att.così
valorizzato andrà raffrontato col P.Netto
iniziale per giungere al risultato da tassare.
Il reddito d’impresa nel
fallimento
• I redditi prodotti dai beni extra aziendali
acquisiti all’attivo vanno dichiarati per ogni
periodo d’imposta da parte del fallito e dallo
stesso pagate le imposte salva la possibilità
di chiedere somme al fallimento ex art.47
per impossibilità a pagare le imposte
Il reddito d’impresa nel
fallimento
• Le perdite di impresa maturate nei periodi
di imposta precedenti all’inizio della
procedura sono deducibili sia dal reddito
della procedura che dai redditi derivanti da
attività di impresa successivamente
esercitata dal soggetto tornato in bonis
Reddito nel fallimento
L’amministrazione finanziaria con la circolare
n.42/E del 4.10.2004 ha affermato che :
• La proc.fallimentare NON costituisce
soluzione di continuità nell’esercizio della
impresa fallita col risultato che alla chiusura
del fallimento per l’inesistenza del passivo
o per integrale pagamento dei creditori
segue la ripresa della attività economica
Reddito nel fallimento
L’amministrazione finanziaria con la circolare
n.42/E del 4.10.2004 ha affermato che :
• Il fallito ritornerà in bonis in qualità di
imprenditore dovendo pertanto riassumere
nel proprio patrimonio i beni del residuo
attivo al costo fiscalmente
rilevante,assoggettandoli al regime proprio
dei redditi di impresa.
Adempimenti fiscali e assegnazione del
Residuo
• Ai sensi dell’art.5 dpr 322/98 co 4° il
curatore presenta entro 10 mesi la
dichiarazione dei redditi attinente l’intera
gestione.Telematicamente
• il termine decorre dal decreto di chiusura
del fallimento ex art.118 l.f.
Adempimenti fiscali e assegnazione del
Residuo
• La norma specifica che in caso di società di
capitali,il curatore deve provvedere al
versamento dell’imposta sul Redd.Prima
della presentazione della dichiarazione
finale
Adempimenti fiscali e assegnazione del
Residuo
• In caso di società di persone o di persone
fisiche, il curatore deve inoltre consegnare
o spedire con racc.rr a ciascun socio o al
titolare copia della dichiarazione stessa
affinchè questi includano il reddito o la
perdita del fallimento nella loro
dichiarazione personale dei redditi
Sopravvenienze
• Le disposizioni art.88 co 4 tuir sanciscono
che le riduzioni dei debiti d’impresa nel
concordato fallimentare o preventivo
• NON SONO SOPRAVVENIENZE
ATTIVE
• Decreto di omologa CP registrato a tassa
fissa
Curatore sostituto d’imposta
• Prima dell’entrata in vigore del D.L. 4
luglio 2006, convertito in L.4/8/06 N.248 IL
CURATORE non era sostituto d’imposta
• Quindi dal 4 luglio 2006 il curatore e il
commissario liquidatore essendo Sostituto
d’imposta ha tutti gli obblighi previsti dalla
legge.Si segnala anche Risoluz.Ag.Entrate
11/5/200
Le dichiarazioni del precedente
periodo d’imposta
• Con Risoluzione 18/E del 2.2.2007
l’Amministrazione Finanziaria ha
riaffermato l’obbligo per il curatore di
presentare le dich.ne redditi e 770
dell’anno precedente al fallimento se dopo
la dichiarazione di fallimento i termini non
sono scaduti
Curatore sostituto
• Deve versare le ritenute entro il 16 del mese
successivo a quello del pagamento
• Rilascio delle certificazioni previste dall’art.6 ter
DPR n.322/98 entro il 28 febbraio dell’anno dopo
• Trasmissione in via telematica dei dati fiscali e
contributivi art 4 comma 3 bis DPR 322/98(CUD)
28 febbraio
• Dichiarazione annuale art.4 comma 4 BIS dpr
322/98 (770) 31 marzo
IVA
adempimenti iniziali
• 1) a norma dell’art.74 bis DPR 633/98 e art.8
DPR 322/98 il curatore deve salvo il caso di
esonero di cui all’ultimo periodo del art.8 comma
1 dpr citato,redazione e presentazione della
dichiarazione IVA per l’anno precedente se il
termine non è scaduto con modalità e termini
ordinari semprecchè questi non siano scaduti
ovvero
• Il tutto entro 4 mesi dalla nomina se questo
termine scade dopo il periodo ordinario
Iva adempimenti iniziali
(continua)
• Fatturazione e registrazione nei Libri IVA
dell’imprenditore per le operazioni compiute e non
registrate alla data del fallimento semprecchè non
siano scaduti i termini,detti ad adempimenti vanno
posti in essere 4 mesi dalla nomina.
Iva adempimenti iniziali
(continua)
• Presentazione di apposita dichiarazione entro 4
mesi dalla nomina, per il periodo 1.1. -data
fallimento comprendente anche le operazioni
sopra registrate. I dati di tale dichiarazione devono
poi essere successivamente trasferiti in un
apposito modello dentro la prima dich.annuale
insieme alle operazioni post-fall.to
Debito credito IVA
• Se risulta un debito l’amministrazione si
insinuerà se risulta un credito,lo stesso può
essere riportato a nuovo a meno che non ci
siano condizioni per il rimborso
Il rimborso IVA
• Per l’IVA a credito maturata nel periodo
fallimentare l’A.F ha consentito ai curatori
di presentare una dichiarazione di
cessazione attività anticipata rispetto al
decreto di chiusura ,e richiedere in base a
tale cessazione il rimborso
IVA,IMPORTANTE CHE TUTTE LE
ATTIVITA’ connesse alla attività di
impresa siano ultimate.circ.Min 28/1/92
n.3/446157 e Ris.Min 12./1/93 n.460868/92
Camera di Commercio
• Comunicazione dei dati del fallimento
• Per permettere alla C.C.I.A l’insinuazione
• Comunicazione inviata inizialmente
Adempimenti fiscali
• Poiché la chiusura del fallimento ora determina
l’estinzione della impresa il curatore presenta la
dich.cessazione Attività ai fini IVA ex art.35 dpr IVA
• Va anche presentata la dichiarazione finale IVA negli
ordinari termini IVA per il periodo 1.1 data del decreto
di chiusura (non c’è un obbligo di legge ma è l’opinione
prevalente)
Affitto d’azienda
• In tal caso abbiamo l’ assoggettabilità
del contratto a IVA ex art.3 co,2,n.1
del dpr622/72
IRAP
• Entro 7 mesi dalla data di apertura del fall. Il
curatore deve redigere e presentare in via
telematica unitamente alla dich.Redditi anche la
dichiarazione IRAP PER IL PERIODO 1.1.- Data
fallimento il debito che ne nasce ha carattere
concorsuale e non gli può essere riconosciuto
privilegio ex art 2752 cc
• L’IRAP non è una imposta sul reddito ma colpisce
il valore aggiunto prodotto dalla attività
I.C.I
• L’art. 1 comma 173 lett.c) della Finanziaria 2007
(legge 296/06) ha modificato notevolmente gli
adempimenti del curatore per l’ICI in relazione
all’art.10 ultimo co.D.Lgs.30 dicembre 1992 n.504
(ICI)
• Nuovo obbligo di presentare entro 90 giorni dalla
nomina al Comune di ubicazione degli immobili
del Fallimento una Comunicazione attestante
l’avvio della procedura.
ICI
• Scompare l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI dopo
la vendita degli immobili
• C’è l’obbligo di versare però l’ICI (dalla data di fallimento
alla data di vendita) entro 3 mesi dal decreto di
trasferimento ma anche dalla data dell’atto notarile di
vendita essendo ora possibile la trattativa privata
• La restituzione dell’immobile al debitore tornato in bonis
non dà luogo a nessun adempimento e tassazione da parte
del curatore
• Credito ICI vantato dal COMUNE.Chirografo
Crediti di Imposta:La riforma
D.Lgs.5/06 permette
• Stipulare un contratto di mandato per
incassare i crediti rientranti nel
fallimento(anche di natura fiscale)art.106
• Cedere tali crediti,art.106
• L’art.117 co.3 l.f. attribuisce al GD di
assegnare ai creditori che vi consentono i
crediti d’imposta del fallito
Crediti d’imposta
• Possibilità di compensare i crediti IVA con
i debiti per Rit.Acc. Essendo ora il curatore
sostituto d’imposta (ist. compensanzione
artt.17 D.Lgs.241/97 e art.8 co.1,L.21/00)
• Resta il problema delle rit.acconto sugli
interessi bancari.
Responsabilità del curatore
• Anche il curatore può essere assoggettato a
sanzioni sia amministrative che penali se
viola le norme fiscali ciò è pacifico alla
luce della riforma del sistema sanzionatorio
definito con D.Ls. 18 dicembre 1997 n. 472
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Il reddito d`impresa nel fallimento/residuo attivo