Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
STUDIO LEGALE COMMERCIALE
ASSOCIATO
Consulenza fiscale e tributaria:
Avv. ANDREA GATTAMORTA
Dott. LUIGI RECCHIONI
Avv. GLORIA BONGIOVANNI
Dott. ANDREA ROSSI
JANE SCHORAH, Solicitor
Adm. in England and Wales
Avv. ANTONIO ZAMA
Dott.ssa VERONICA LOCATELLI
Dott. GIAMPAOLO PEARSON BENEDETTI
CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Prato, 26 ottobre 2005
Seminario
Le misure contro la commercializzazione
di merci contraffatte
Avv. Andrea Gattamorta
Obiettivo
Obiettivo del seminario è fornire un inquadramento generale delle azioni dirette a
limitare in ambito comunitario ed extracomunitario la commercializzazione di
merci contraffatte, di merci usurpative e, in genere, di tutte le merci che violano i
diritti di proprietà intellettuale, esaminando in particolare le disposizioni del
Codice della proprietà industriale, gli strumenti da utilizzare in sede giudiziaria e
quelli in ambito doganale, introdotti dal Regolamento 1383 del 2003 applicabile
dal 1° luglio 2004.
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Programma
Materiali
• La disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale.
• Il Codice della proprietà industriale.
• I diritti di privativa industriale:
1. i marchi ed i segni distintivi;
requisiti e modalità di registrazione;
il principio dell’esaurimento del marchio. Cenni alle importazioni parallele;
i fenomeni della confusione e del parassitismo;
2. i disegni ed i modelli industriali;
3. le invenzioni industriali;
requisiti e modalità di brevetto;
4. i modelli di utilità;
5. altri diritti protetti (segni distintivi, domain name, indicazioni geografiche,
denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate).
• La tutela dei diritti in sede giurisdizionale. La Direttiva enforcement.
• Misure cautelari e sanzioni civili provvisorie e definitive.
• Cenni alla concorrenza sleale ed ai relativi mezzi di tutela.
• Il problema della giurisdizione e della competenza. Le Sezioni specializzate.
• Sanzioni penali e pronunce della Corte di Cassazione.
• Tutela in sede doganale. Il Regolamento 1383/2003.
• La domanda di intervento alle autorità doganali. L’attivazione ex officio.
• Gli effetti dell’accoglimento della domanda.
• La tutela prevista dalla Convenzione di Madrid.
• La tutela amministrativa del “Codice industriale”.
• Le disposizioni a tutale della proprietà industriale nella Finanziaria 2004.
Regolamento 2003/1383/CE del Consiglio, relativo all’intervento
dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni
diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di
merci che violano tali diritti.
Agenzia delle Dogane, Circolare 23 giugno 2004, n. 32/D: Istruzioni
relative alle nuove misure comunitarie e nazionali per l’intervento
dell’Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni
diritti di proprietà intellettuale. Regolamento (CE) del Consiglio n. 1383
del 22 luglio 2003 e relativo Regolamento (CE) della Commissione; legge
24 dicembre 2003, n. 350.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004).
Agenzia delle Dogane, Circolare 13 maggio 2005, n. 20/D: Legge 24
dicembre 2003, n. 350 - art. 4, comma 49. Tutela della denominazione di
origine dei prodotti. – Precisazioni.
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Regolamento 2003/1383/CE del Consiglio relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di
merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei
confronti di merci che violano tali diritti.
(Omissis)
CAPO I
OGGETTO E CAMPO D'
APPLICAZIONE
Articolo 1
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni d'
intervento dell'
autorità doganale qualora le merci
sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale:
a) siano dichiarate per l'
immissione in libera pratica, l'
esportazione o la riesportazione a norma dell'
articolo
61 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario;
b) siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale della
Comunità o in uscita da questo a norma degli articoli 37 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92, vincolate
ad un regime sospensivo ai sensi dell'
articolo 84, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, in procinto
di essere riesportate previa notifica a norma dell'
articolo 182, paragrafo 2, di detto regolamento o poste in
zona franca o deposito franco ai sensi dell'
articolo 166 dello stesso regolamento.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le misure che le autorità competenti devono adottare quando è
stato accertato che le merci di cui al paragrafo 1 violano effettivamente un diritto di proprietà intellettuale.
Articolo 2
1. Ai fini del presente regolamento, per "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale", si intendono:
a) le "merci contraffatte", vale a dire:
i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di
fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non
possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che
pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria, quali
previsti dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario o
ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle
autorità doganali;
ii) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o
documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella
stessa situazione delle merci di cui al punto i);
iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa
situazione delle merci di cui al punto i);
b) le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza
il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al
disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi
autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del
diritto in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su
disegni e modelli comunitari o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la
domanda per l'intervento delle autorità doganali;
c) le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità
doganali, ledono i diritti relativi:
i) ad un brevetto a norma della legislazione di tale Stato membro;
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ii) ad un certificato protettivo complementare, quale previsto nel regolamento (CEE) n. 1768/92 del
Consiglio o nel regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio;
iii) alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione di tale Stato membro o alla
privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio;
iv) alle denominazioni d'origine o alle indicazioni geografiche, a norma della legislazione di tale Stato
membro o dei regolamenti (CEE) n. 2081/92(10) e (CE) n. 1493/1999 del Consiglio;
v) alle denominazioni geografiche, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.
2. Ai fini del presente regolamento per "titolare del diritto" si intende:
a) il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto d'
autore o dei diritti connessi, di un
disegno o modello, di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, di una privativa per ritrovati
vegetali; di una denominazione d'
origine protetta, di un'
indicazione geografica protetta e, in genere, di uno
dei diritti di cui al paragrafo 1; o
b) qualsiasi altra persona autorizzata a usare i diritti di proprietà intellettuale di cui alla lettera a) ovvero un
rappresentante del titolare del diritto o una persona autorizzata.
3. È assimilato a merci che violano un diritto di proprietà intellettuale qualsiasi stampo o matrice
specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di tali merci, a condizione che l'
uso di tali stampi o
matrici violi i diritti del titolare del diritto ai sensi della normativa comunitaria o della normativa dello Stato
membro in cui è presentata la domanda per l'
intervento delle autorità doganali.
Articolo 3
1. Il presente regolamento non si applica alle merci che recano un marchio di fabbrica o di commercio con il
consenso del titolare del marchio, o a quelle protette da una denominazione d'
origine o da un'
indicazione
geografica, o da un brevetto o certificato protettivo complementare, da un diritto d'
autore o diritto connesso,
da un diritto di un disegno o modello o da una privativa per ritrovati vegetali fabbricate con il consenso del
titolare del diritto, ma che si trovano, senza il consenso di quest'
ultimo, in una delle situazioni di cui
all'
articolo 1, paragrafo 1.
Analogamente, il presente regolamento non si applica alle merci di cui al primo comma che sono state
fabbricate o sono protette da un altro diritto di proprietà intellettuale di cui all'
articolo 2, paragrafo 1, in
situazioni diverse da quelle stabilite con il titolare del diritto.
2. Nei casi in cui merci prive di carattere commerciale, entro i limiti previsti per la concessione della
franchigia doganale, siano contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e non vi siano indicazioni concrete
che lascino supporre che esse formino parte di un traffico commerciale, gli Stati membri considerano tali
merci escluse dall'
ambito d'
applicazione del presente regolamento.
CAPO II
DOMANDA D'
INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI
SEZIONE 1
Misure anteriori ad una domanda d'
intervento delle autorità doganali
Articolo 4
1. Quando, durante un intervento effettuato in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e
prima che sia stata depositata o accolta una domanda del titolare del diritto, esistono motivi sufficienti
per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale, le autorità doganali possono
sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci per un periodo di tre giorni lavorativi a
decorrere dalla ricezione della notifica da parte del titolare del diritto e del dichiarante o del detentore
delle merci laddove essi siano conosciuti, al fine di consentire al titolare del diritto di depositare una
domanda di intervento a norma dell'articolo 5.
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2. Ai sensi delle norme vigenti nello Stato membro interessato, le autorità doganali possono, senza
divulgare alcuna informazione, tranne quella relativa al volume reale o supposto delle merci e alla
natura di queste, chiedere al titolare del diritto di fornire all'autorità doganale tutte le informazioni
utili per confermare i sospetti di quest'ultima, prima che il titolare del diritto sia informato del rischio
di violazione.
SEZIONE 2
Presentazione ed espletamento delle domande d'
intervento delle autorità doganali
Articolo 5
1. In ogni Stato membro il titolare del diritto può presentare al servizio doganale competente una
domanda scritta per ottenere l'intervento delle autorità doganali quando le merci si trovano in una
delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (domanda d'intervento).
2. Ogni Stato membro designa il servizio doganale competente a ricevere e a trattare le domande
d'
intervento.
3. Quando esistono sistemi di scambio elettronico di dati, gli Stati membri incoraggiano i titolari del diritto a
presentare la domanda d'
intervento per via elettronica.
4. Quando il richiedente è titolare di un marchio comunitario o di un disegno o modello comunitario, di una
privativa comunitaria per ritrovati vegetali, di una protezione comunitaria di una denominazione d'
origine o
di una indicazione geografica, o di una denominazione geografica, la domanda d'
intervento può essere
finalizzata ad ottenere, oltre all'
intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata,
l'
intervento delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri.
5. La domanda d'
intervento dev'
essere presentata su un modello stabilito secondo la procedura di cui
all'
articolo 21, paragrafo 2, e deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alle autorità
doganali di riconoscere facilmente le merci in questione, e in particolare:
i) una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci;
ii) informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, se conosciuti dal titolare del diritto;
iii) il nome e l'
indirizzo dell'
operatore da contattare designato dal titolare del diritto.
La domanda d'
intervento deve altresì contenere la dichiarazione del richiedente di cui all'
articolo 6 e un
documento giustificativo da cui risulti che il richiedente è titolare del diritto per le merci in questione.
La domanda d'
intervento di cui al paragrafo 4 indica lo o gli Stati membri nei quali si chiede l'
intervento
dell'
autorità doganale nonché il nome e l'
indirizzo del titolare del diritto in ciascuno degli Stati membri
interessati.
A titolo indicativo e laddove conosciute, i titolari del diritto forniscono altre informazioni in loro possesso,
quali:
a) il valore, al netto delle tasse, della merce originaria sul mercato legale nel paese in cui è presentata la
domanda d'
intervento;
b) il luogo in cui si trovano le merci o il luogo di destinazione previsto;
c) il numero d'
identificazione della spedizione o dei colli;
d) la prevista data di arrivo o di partenza delle merci;
e) il mezzo di trasporto utilizzato;
f) l'
identità dell'
importatore, dell'
esportatore o del detentore delle merci;
g) il o i paesi di produzione e gli itinerari utilizzati dai trafficanti;
h) le specificità tecniche, se note, che distinguono le merci autentiche da quelle sospette.
6. Possono inoltre essere chieste informazioni particolareggiate peculiari al tipo di diritto di proprietà
intellettuale indicato nella domanda d'
intervento.
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7. Il servizio doganale competente che riceve una domanda d'intervento espleta la medesima e informa
per iscritto il richiedente della sua decisione entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione.
Al titolare del diritto non è richiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative occasionate
dall'espletamento della domanda.
8. Quando la domanda non contiene le informazioni obbligatorie di cui al paragrafo 5, il servizio
doganale competente può decidere di non espletare la domanda d'intervento; in tal caso esso fornisce
la motivazione della sua decisione e informazioni sulla procedura di impugnazione. La domanda può
essere ripresentata solo se debitamente completata.
Articolo 6
1. Le domande d'intervento sono corredate di una dichiarazione del titolare del diritto presentata per
iscritto o per via elettronica, ai sensi della legislazione nazionale, con cui questi riconosce la sua
responsabilità nei confronti delle persone interessate da una delle situazioni di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, qualora una procedura avviata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, non sia proseguita a
causa di un atto o di un'omissione del titolare del diritto o si accerti successivamente che le merci in
questione non violano un diritto di proprietà intellettuale.
Con la medesima dichiarazione il titolare del diritto accetta inoltre di assumersi tutte le spese sostenute
a norma del presente regolamento per il mantenimento delle merci sotto controllo doganale ai sensi
dell'articolo 9 e, se del caso, dell'articolo 11.
2. Quando la domanda d'
intervento è presentata ai sensi dell'
articolo 5, paragrafo 4, il titolare del diritto
accetta, nella dichiarazione, di fornire e pagare eventuali traduzioni necessarie; tale dichiarazione è valida
in ciascuno degli Stati membri in cui si applica la decisione che accoglie la domanda.
Articolo 7
Gli articoli 5 e 6 si applicano mutatis mutandis a qualsiasi domanda di proroga.
SEZIONE 3
Accoglimento della domanda d'
intervento
Articolo 8
1. In caso di accoglimento della domanda d'intervento, il servizio doganale competente fissa il periodo
durante il quale devono intervenire le autorità doganali. Tale periodo è fissato al massimo ad un anno.
Alla scadenza di detto periodo e previo scarico degli eventuali importi a carico del titolare ai sensi del
presente regolamento, il servizio che ha preso la decisione originaria può, su richiesta del titolare del
diritto, prorogare tale periodo.
Il titolare del diritto informa il servizio doganale competente di cui all'
articolo 5, paragrafo 2, se il diritto non
è più validamente registrato o è estinto.
2. La decisione che accoglie la domanda del titolare del diritto è comunicata immediatamente agli
uffici doganali dello o degli Stati membri eventualmente interessati alle merci che nella suddetta
domanda sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.
Quando una domanda d'intervento presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, è accolta, il
periodo durante il quale intervengono le autorità doganali è fissato ad un anno; alla scadenza tale
periodo può essere prorogato dal servizio che ha esaminato la domanda originaria, su richiesta scritta
del titolare del diritto. L'articolo 250, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92 si applica,
mutatis mutandis, alla decisione che accoglie detta domanda, nonché alle decisioni che la prorogano o
la abrogano.
Quando una domanda di intervento è accolta, spetta al richiedente trasmettere tale decisione, corredata di
ogni altra informazione e delle traduzioni eventualmente necessarie, al servizio doganale competente dello o
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degli Stati membri nei quali il richiedente ha chiesto l'
intervento delle autorità doganali. Tuttavia, con il
consenso del richiedente, la decisione può essere trasmessa direttamente dal servizio doganale competente
che ha preso la decisione.
Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri interessati, il richiedente fornisce le informazioni
aggiuntive necessarie per l'
esecuzione della suddetta decisione.
3. Il periodo di cui al paragrafo 2, secondo comma, inizia a decorrere dalla data di adozione della decisione
che accoglie la domanda. Tale decisione entra in vigore nello o negli Stati membri destinatari soltanto dalla
data di trasmissione della decisione di cui al paragrafo 2, terzo comma e quando il titolare del diritto ha
espletato le formalità di cui all'
articolo 6.
La suddetta decisione è poi comunicata immediatamente agli uffici doganali nazionali che possono essere
interessati alle merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale.
Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, alla decisione di proroga della decisione iniziale.
CAPO III
MODALITÀ D'
INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI E DELL'
AUTORITÀ COMPETENTE
A DELIBERARE NEL MERITO
Articolo 9
1. Quando un ufficio doganale cui è stata trasmessa, ai sensi dell'
articolo 8, la decisione che accoglie la
richiesta del titolare del diritto accerta, eventualmente previa consultazione del richiedente, che le merci che
si trovano in una delle situazioni di cui all'
articolo 1, paragrafo 1, sono sospettate di violare un diritto di
proprietà intellettuale, cui si riferisce tale decisione, esso sospende lo svincolo o procede al blocco delle
merci.
L'
ufficio doganale informa immediatamente il servizio doganale competente che ha esaminato la domanda
d'
intervento.
2. Il servizio doganale competente o l'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 informa il titolare del
diritto nonché il dichiarante o il detentore delle merci ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del suo intervento ed è autorizzato a comunicare loro il volume reale o stimato e la natura
reale o supposta delle merci per le quali è sospeso lo svincolo o che sono state bloccate, senza per
questo dover informare, a seguito di tale comunicazione, l'autorità competente a deliberare nel merito.
3. Per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione
nazionale, e ai sensi delle disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati a carattere personale, del
segreto commerciale e industriale nonché del segreto professionale e amministrativo, l'
ufficio doganale o il
servizio doganale che ha esaminato la domanda informa il titolare del diritto, su richiesta di questi e laddove
i dati siano noti, del nome e dell'
indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore
delle merci nonché dell'
origine e della provenienza delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà
intellettuale.
L'
ufficio doganale offre al richiedente e alle persone coinvolte in una delle situazioni di cui all'
articolo 1,
paragrafo 1, la possibilità di ispezionare le merci per le quali lo svincolo è sospeso o che sono state bloccate.
Al momento dell'esame delle merci, l'ufficio doganale può prelevare campioni e, secondo le norme in
vigore nello Stato membro interessato e su richiesta espressa del titolare del diritto, consegnarli o
trasmetterli a quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi, per agevolare la prosecuzione della
procedura. Se le circostanze lo permettono, e fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1,
secondo trattino, i campioni devono essere restituiti non appena conclusa l'analisi tecnica e, se del caso,
prima dell'eventuale svincolo delle merci o della revoca del blocco. Tutte le analisi dei campioni sono
effettuate sotto l'intera responsabilità del titolare del diritto.
Articolo 10
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Le disposizioni vigenti nello Stato membro nel cui territorio le merci si trovano in una delle situazioni di cui
all'
articolo 1, paragrafo 1, si applicano per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà
intellettuale secondo la normativa nazionale.
Dette disposizioni si applicano anche per informare immediatamente il servizio o l'
ufficio doganale di cui
all'
articolo 9, paragrafo 1, dell'
avvio della procedura di cui all'
articolo 13, sempre che la medesima non sia
stata avviata da tale servizio o ufficio doganale.
Articolo 11
1. Quando le autorità doganali hanno bloccato o sospeso lo svincolo delle merci sospettate di violare un
diritto di proprietà intellettuale mentre si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere, ai sensi della legislazione nazionale, una procedura
semplificata, previo consenso del titolare del diritto, in base a cui le autorità doganali possono disporre
l'abbandono di tali merci ai fini della loro distruzione sotto controllo doganale, senza che sia
necessario determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la
legislazione nazionale. A tal fine gli Stati membri, ai sensi della legislazione nazionale, applicano le
seguenti condizioni:
- entro un termine di dieci giorni lavorativi o tre giorni lavorativi, in caso di merci deperibili, dalla ricezione
della notifica di cui all'
articolo 9 il titolare del diritto comunica per iscritto alle autorità doganali che le merci
oggetto della procedura violano un diritto di proprietà intellettuale di cui all'
articolo 2, paragrafo 1, e
forniscono per iscritto a tali autorità l'
autorizzazione del dichiarante, detentore o proprietario delle merci, ad
abbandonare tali merci ai fini della loro distruzione. Con il consenso delle autorità doganali tali informazioni
possono essere fornite direttamente alle autorità doganali dal dichiarante, detentore o proprietario delle
merci. Si ritiene che il consenso sia accordato se il dichiarante, il detentore o il proprietario delle merci non si
è espressamente opposto alla loro distruzione entro il termine prescritto. In casi giustificati tale termine può
essere prorogato di ulteriori dieci giorni lavorativi,
- se la legislazione nazionale non prevede diversamente, la distruzione è effettuata a spese del titolare
del diritto e sotto la sua responsabilità ed è sistematicamente preceduta da un prelievo di campioni
conservati dalle autorità doganali in condizioni che consentano di costituire, se del caso, elementi di
prova ammissibili nei procedimenti giudiziari dello Stato membro interessato.
2. In tutti gli altri casi, ad esempio qualora il dichiarante, detentore o proprietario si opponga o contesti la
distruzione delle merci, si applica la procedura di cui all'
articolo 13.
Articolo 12
Le informazioni di cui all'
articolo 9, paragrafo 3, primo comma, trasmesse al titolare del diritto, devono
servire esclusivamente ai fini indicati agli articoli 10, 11 e 13, paragrafo 1.
Qualsiasi altro uso, non consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si verifica la
circostanza, può impegnare, sulla base del diritto dello Stato membro nel cui territorio si trovano le
merci in questione, la responsabilità civile del titolare del diritto e comportare la sospensione della
domanda d'intervento per il restante periodo di validità, prima che essa sia prorogata, nello Stato
membro in cui si sono verificati i fatti.
In caso di recidiva, il servizio doganale competente può negare la proroga della domanda. Per le domande di
cui all'
articolo 5, paragrafo 4, esso deve inoltre informare gli altri Stati membri indicati nel formulario.
Articolo 13
1. Lo svincolo è concesso, purché siano state espletate tutte le formalità doganali o, se del caso, il blocco
è revocato se, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo
o del blocco, l'ufficio doganale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, non è stato informato che è stata
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avviata una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà
intellettuale ai sensi della legislazione nazionale a norma dell'articolo 10, o, se del caso, non ha ricevuto
dal titolare del diritto il consenso di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
In casi giustificati tale termine può essere prorogato al massimo di dieci giorni lavorativi.
2. Nel caso di merci deperibili sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il termine di cui al
paragrafo 1 è di tre giorni lavorativi, senza possibilità di proroga.
Articolo 14
1. Se le merci sono sospettate di violare i diritti relativi ai disegni o modelli, ai brevetti, ai certificati
protettivi complementari o alla privativa per ritrovati vegetali, il dichiarante, il proprietario, l'
importatore, il
detentore o il destinatario delle merci può ottenere lo svincolo delle merci o la revoca del blocco mediante il
deposito di una garanzia, purché:
a) il servizio o l'
ufficio doganale di cui all'
articolo 9, paragrafo 1, sia stato informato, a norma dell'
articolo
13, paragrafo 1, dell'
avvio entro il termine ivi previsto di una procedura intesa a determinare se vi sia stata
violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione nazionale;
b) l'
autorità competente a tale fine non abbia autorizzato misure conservative prima dello scadere del termine
di cui all'
articolo 13, paragrafo 1;
c) tutte le formalità doganali siano state espletate.
2. La garanzia di cui al paragrafo 1 dev'
essere sufficiente per tutelare gli interessi del titolare del diritto.
La costituzione della garanzia lascia impregiudicate gli altri mezzi di impugnazione di cui dispone il titolare
del diritto.
Quando la procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale
secondo la legislazione nazionale è stata avviata in modo diverso che su iniziativa del titolare del disegno o
modello, del brevetto, del certificato protettivo complementare o del diritto alla privativa per ritrovati
vegetali, la garanzia è svincolata se la persona che ha avviato la procedura non esercita il diritto di adire le
vie legali entro venti giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui ha ricevuto notifica della sospensione
dello svincolo o del blocco.
Quando si applica l'
articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, tale termine può essere prorogato al massimo a
trenta giorni lavorativi.
Articolo 15
Le modalità di magazzinaggio delle merci per la durata della sospensione dello svincolo o del blocco sono
determinate da ciascuno Stato membro ma non comportano spese per i servizi doganali.
CAPO IV
DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE MERCI RICONOSCIUTE COME MERCI CHE VIOLANO UN
DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Articolo 16
Sono vietati:
- l'
ingresso nel territorio doganale della Comunità,
- l'
immissione in libera pratica,
- il trasferimento dal territorio doganale della Comunità,
- l'
esportazione,
- la riesportazione,
- il vincolo ad un regime sospensivo, o
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- il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci che al termine della procedura di cui
all'articolo 9 sono riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
Articolo 17
1. Fatte salve altre azioni giudiziarie esperibili da parte del titolare del diritto, gli Stati membri
adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti:
a) di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali, secondo le pertinenti disposizioni della
legislazione nazionale, senza alcun risarcimento e, salvo diversamente previsto dalla legislazione
nazionale, senza alcuna spesa per l'Erario, le merci riconosciute come merci che violano un diritto di
proprietà intellettuale, affinché il titolare del diritto non subisca pregiudizi;
b) di adottare nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura che abbia l'effetto di privare gli
interessati dell'utile economico dell'operazione.
Tranne in casi eccezionali, non si considera che abbia tale effetto la semplice eliminazione dei marchi
di fabbrica o di commercio apposti abusivamente sulle merci contraffatte.
2. Le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale possono essere
confiscate a favore dell'
Erario. In tal caso si applica il paragrafo 1, lettera a).
CAPO V
SANZIONI
Articolo 18
Ciascuno Stato membro adotta sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento.
Queste sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
CAPO VI
RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ DOGANALI E DEL TITOLARE DEL DIRITTO
Articolo 19
1. L'accoglimento della domanda conferisce al titolare del diritto un diritto al risarcimento nel caso in
cui merci che violano un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo di un ufficio doganale
per la concessione dello svincolo o per l'assenza di un provvedimento di blocco ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 1, unicamente alle condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale la
richiesta è stata presentata o, quando tale richiesta è stata presentata a norma dell'articolo 5,
paragrafo 4, alle condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale le suddette merci
sono sfuggite al controllo di un ufficio doganale.
2. L'
esercizio da parte di un ufficio doganale o di un'
altra autorità all'
uopo abilitata delle competenze loro
attribuite in materia di lotta contro le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale comporta la loro
responsabilità nei confronti delle persone interessate alle operazioni di cui all'
articolo 1, paragrafo 1, o delle
persone cui si riferiscono le misure previste all'
articolo 4, in caso di danni subiti a causa dell'
intervento
dell'
autorità unicamente alle condizioni previste dalla normativa dello Stato membro nel quale la richiesta è
stata presentata o, quando tale richiesta è stata presentata ai sensi dell'
articolo 5, paragrafo 4, alle condizioni
stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale si è verificato il danno o la perdita.
3. L'
eventuale responsabilità civile del titolare del diritto è disciplinata dalla normativa dello Stato membro
in cui le merci in questione si trovano in una delle situazioni di cui all'
articolo 1, paragrafo 1.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
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Articolo 20
Le misure necessarie per l'
applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui
all'
articolo 21, paragrafo 2.
Articolo 21
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione
1999/468/CE. Il periodo di cui all'
articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 22
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per l'
applicazione del presente
regolamento.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97.
Le modalità per la procedura di scambio d'
informazioni saranno stabilite nel quadro delle disposizioni
d'
attuazione secondo la procedura di cui all'
articolo 21, paragrafo 2.
Articolo 23
La Commissione, in base alle informazioni di cui all'
articolo 22, riferisce annualmente al Consiglio
sull'
applicazione del presente regolamento. Se opportuno, la relazione può essere corredata di una proposta
di modifica del presente regolamento.
Articolo 24
Il regolamento (CE) n. 3295/94 è abrogato con efficacia al 1° luglio 2004. I riferimenti al regolamento
abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 25
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'
Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2004.
***
Agenzia delle Dogane n. 32/D, Circolare 23 giugno 2004: Istruzioni relative alle nuove misure
comunitarie e nazionali per l’intervento dell’Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare
taluni diritti di proprietà intellettuale. Regolamento (CE) del Consiglio n. 1383 del 22 luglio 2003 e
relativo Regolamento (CE) della Commissione; legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il Consiglio dell'
Unione Europea ha adottato, in data 22 luglio 2003, il Reg.(CE) n.1383/2003 - pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L, n.196/7 del 2 agosto 2003 - con cui sono state
dettate le nuove misure normative intese a vietare l’introduzione, l'
immissione in libera pratica,
l'
esportazione, la riesportazione, il collocamento in zona franca o in deposito franco, nonché il vincolo ad un
regime sospensivo di "merci contraffatte" e di "merci usurpative".
Tale regolamento si applica dal 1° luglio 2004.
Il predetto regolamento, di seguito denominato anche “regolamento di base” reca, come il regolamento che
lo ha preceduto e che sostituisce - Reg. (CE) n. 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 modificato dal
successivo Reg. (CE) n. 241/99 del Consiglio del 25 gennaio 1999 – la normativa comunitaria di base per
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rafforzare il contrasto al commercio illegale, sul piano internazionale, di merci contraffatte e/o usurpative,
precisando le misure da adottare alle frontiere esterne dell’Unione Europea nel quadro degli accordi a tutela
dei diritti sulla proprietà intellettuale e sui prodotti originali.
La Commissione Europea, in conformità a quanto stabilito dal nuovo “regolamento di base”, ha adottato, in
sostituzione del Reg. (CE) n.1367/95 della Commissione del 16 giugno 1995, apposito regolamento, in corso
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, di seguito denominato anche
“regolamento di applicazione”.
Con tale regolamento la Commissione, oltre a definire il quadro soggettivo di riferimento per l’applicazione
delle disposizioni del “regolamento di base”, stabilisce le procedure da seguire per la domanda di intervento
dell’autorità doganale e individua i mezzi di prova che attestano la titolarità del diritto di cui si chiede la
tutela nonché le modalità dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, che
consentono sia il monitoraggio dei fenomeni fraudolenti che l’adozione di un’adeguata analisi dei rischi
finalizzata ad orientare i controlli.
Il meccanismo d'
intervento previsto dalla nuova normativa risponde all’esigenza di una più ampia tutela dei
titolari dei marchi e dei diritti sulla proprietà intellettuale.
Si illustrano, di seguito, le modalità che, sia i titolari di un diritto sulla proprietà intellettuale o qualunque
persona autorizzata ad usare il diritto medesimo, sia i loro rappresentanti - così come individuati all’art.1 del
“regolamento d'
applicazione" - devono osservare in occasione della presentazione di una domanda
d'
intervento dell'
autorità doganale, nonché gli adempimenti che gli Uffici sono tenuti a compiere per
assicurare la corretta applicazione delle disposizioni e perseguirne efficacemente gli obiettivi.
La normativa concernente il settore della lotta alla contraffazione, nonché i modelli di domanda di intervento
(nazionale e comunitario) ed ogni altra informazione utile sono disponibili all’indirizzo:
http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/dcsd/contraffazione.htm
I - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1) - Condizioni di intervento dell'
autorità doganale.
L'
autorità doganale esercita il proprio potere d'
intervento qualora merci sospettate di violare un diritto di
proprietà intellettuale, secondo quanto previsto all’art.2, sub a), b), c), Reg. n.1383/2003, siano dichiarate per
l’immissione in libera pratica, l’esportazione o la riesportazione (art. 61 del Reg. (CE) n. 2913/92 del
Consiglio del 12 ottobre 1992), ovvero siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci
introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita da questo (artt. 37 e 183 del Reg. (CE) n.
2913/92), ovvero vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell’art. 84, par.1, lett. a) del citato regolamento,
o riesportate, previa notifica a norma del successivo art. 182, par. 2, o poste in zona franca o deposito franco
(art. 166 del Reg. (CE) n.2913/92).
2) - Merci che violano un diritto di proprietà intellettuale
Il regolamento n.1383/2003 individua tre categorie di “merci che violano un diritto di proprietà
intellettuale” e, precisamente, le merci contraffatte, le merci usurpative ed una terza categoria, che
ricomprende tipologie diverse di prodotti. Si indicano di seguito le relative definizioni :
“ merci contraffatte”, vale a dire:
a) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di
fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa
essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i
diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria – quale prevista dal Reg.
(CE) n.40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 - sul marchio comunitario o ai sensi della legislazione
dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'
intervento delle autorità doganali;
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b) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo, documento di
garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle
merci di cui al punto sub a);
c) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte, presentati separatamente, che si trovino nella stessa
situazione delle merci di cui al punto sub a).
Si ribadisce che per marchio di fabbrica o di commercio si deve generalmente intendere ogni segno
riproducibile graficamente che serva a distinguere i prodotti che formano oggetto dell'
attività di una persona
fisica o giuridica. Un marchio può essere costituito, tra l’altro, da denominazioni riprese sotto qualsiasi
forma, quali parole, insieme di parole, nomi patronimici, pseudonimi, lettere, cifre, sigle, simboli, etc.
“merci usurpative” per le quali si intendono - secondo l’art.2, par, 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1383/03, le
merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'
autore, o
dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto
nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie
costituisce una violazione del diritto in questione ai sensi del Reg. (CE) n.6/2002 del Consiglio del 12
dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui e'
presentata la domanda per l'
intervento delle autorità doganali.
merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda di intervento, ledono i diritti relativi :
a) ad un brevetto ai sensi della legislazione di tale Stato membro;
b) ad un certificato protettivo complementare, quale previsto nel Reg. (CE) n.1768/92 del Consiglio o nel
Reg. (CE) n.1610/96 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
c) alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione di tale Stato membro o alla
privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal Reg. (CE) n.2100/94 del Consiglio. In
particolare, per quanto attiene al diritto di privativa per ritrovati vegetali, detto ultimo regolamento prevede
la possibilità, per le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, di ottenere un diritto di privativa, (art.
5 e seguenti reg. citato);
d) alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche , a norma della legislazione di tale Stato
membro o dei Regg. (CE) n.2081/92 e (CE) n.1493/1999 del Consiglio.
Si precisa che con il termine DOP - Denominazione di Origine Protetta - si intende il nome di una regione, di
un luogo determinato o in casi eccezionali di un paese, utilizzato per designare un prodotto agricolo o
alimentare:
• originario di quel luogo;
• avente qualità o caratteristiche derivate dall'
ambiente geografico;
• prodotto, trasformato ed elaborato in quel luogo.
Con il termine IGP- Indicazione Geografica Protetta – si intende il nome di una regione o di un luogo
determinato utilizzato per designare un prodotto agricolo o alimentare:
• originario di quel luogo;
• avente un elemento attribuibile all'
origine geografica e la cui produzione, trasformazione ed
elaborazione avvengano nell'
area geografica determinata.
e) alle denominazioni geografiche, ai sensi del Reg. (CE) n.1576/89 del Consiglio.
E’ importante sottolineare che i diritti di cui ai punti c) – d) – e) da ultimo segnalati, non erano contemplati
nell’ambito della previdente disciplina.
E' assimilato a merci che violano un diritto di proprietà intellettuale qualsiasi stampo o matrice
specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di tali merci, a condizione che l'
uso di tali stampi o
matrici violi i diritti del titolare del diritto ai sensi della normativa comunitaria o della normativa dello Stato
membro in cui e'presentata la domanda per l'
intervento delle autorità doganali.
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3) – Esclusioni
A norma dell’art.3 del Reg. n.1383/03, sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa comunitaria:
• le merci che recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare del marchio,
o quelle protette da una denominazione di origine o da una indicazione geografica, o da un brevetto o
certificato protettivo complementare, da un diritto di autore o da un diritto connesso, da un diritto di un
disegno o modello o da una privativa per ritrovati vegetali fabbricate con il consenso del titolare del
diritto, ma che si trovano senza il consenso di quest’ultimo, in una delle situazioni di cui all’art. 1,
paragrafo 1 del “regolamento di base”;
• le merci di cui al punto precedente che sono state fabbricate o sono protette da un altro diritto di
proprietà intellettuale di cui all’art.2, par.1, del "regolamento di base", in situazioni diverse da quelle
stabilite con il titolare del diritto.
Le disposizioni anzi richiamate hanno sostanzialmente lo scopo di escludere l’applicabilità della
disciplina comunitaria alle eventuali controversie di diritto privato tra il titolare del diritto e
l'
importatore e, più precisamente, alle cosiddette vendite "parallele", assimilate a quelle sospette di
ledere i diritti sulla proprietà intellettuale. Si tratta essenzialmente di vendite di prodotti di marche
autentiche realizzate da distributori che si collocano al di fuori del circuito di distribuzione ufficiale
imposto dai fabbricanti a tutela dei loro interessi commerciali (c.d. "mercato grigio").
• le merci contenute nel bagaglio personale a seguito dei viaggiatori, il cui valore globale non superi il
limite stabilito per la concessione della franchigia doganale, a condizione che non vi siano indicazioni
concrete che lascino supporre che esse facciano parte di un traffico commerciale, fattispecie, questa,
già prevista dall’art.10 del Reg. (CE) n. 3295/94, e riproposta dall’art.3, sub 2 del Reg. (CE) n.1383/03.
II - INTERVENTO DELL’AUTORITÀ DOGANALE
Si premette che l'
autorità doganale competente ad intervenire è l'
Agenzia delle dogane. Le procedure di
intervento si configurano come segue.
1) - Procedura “ex officio”
La procedura “ex officio”, prevista dall’art. 4 del “regolamento di base” n. 1383/03, costituisce, nelle
previsioni del legislatore comunitario, una forma di tutela anticipata, che riconosce al titolare del diritto che
non si è avvalso delle forme di tutela di iniziativa previste nel “regolamento di base” n.1383/03 e disciplinate
nel relativo “regolamento di applicazione”, la possibilità di usufruire ugualmente della procedura di blocco
delle merci sospettate di ledere tale diritto.
Infatti, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art.1, par. 1, del “regolamento di base"- analiticamente
indicate nella sezione I, 1) della presente circolare - e prima che sia stata depositata o accolta una domanda
del titolare del diritto, gli Uffici doganali, quando esistono motivi sufficienti per sospettare che le merci
presentate in dogana violino un diritto di proprietà intellettuale, possono sospenderne lo svincolo o procedere
al relativo blocco, per un periodo di tre giorni lavorativi, informandone il titolare. Tale termine decorre
dalla ricezione della notifica di detta informativa da parte del titolare del diritto e del dichiarante o del
detentore delle merci, laddove conosciuti, al fine di consentire la presentazione della domanda di intervento,
ai sensi dell’art 5 Reg. n.1383/03.
Gli Uffici doganali possono, inoltre, senza divulgare alcuna informazione, tranne quella relativa al volume
reale o supposto delle merci e alla natura di queste, chiedere al titolare del diritto di fornire tutte le
informazioni utili per confermare i propri sospetti, prima che il titolare del diritto stesso sia informato del
rischio di violazione.
2) - Procedura ordinaria
Si premette che per potenziare gli strumenti di lotta alla contraffazione, anche il legislatore nazionale, con la
legge finanziaria 2004 (legge n.350 del 24 dicembre 2003), ha previsto, all’art. 4, comma 54, la realizzazione
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di una banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da
tutelare.
Detta banca dati, secondo quanto disposto con determinazione direttoriale n.282/UD del 28 febbraio 2004, è
costituita presso l’Agenzia delle Dogane ed è alimentata dai dati contenuti nelle richieste di tutela presentate
dai titolari dei diritti di proprietà intellettuale.
Le richieste in questione, una volta attivato in via definitiva tale strumento, dovranno, di regola, essere
presentate in via telematica secondo le disposizioni che regolano le condizioni e le modalità tecniche per la
presentazione tramite l’E.D.I. (Electronic Data Interchange) dei documenti di rilevanza doganale.
2) a - Presentazione della domanda d’intervento
Conformemente a quanto stabilito all’art. 5 del “regolamento di base”, la domanda intesa ad ottenere
l’intervento della autorità doganale, sempre nel caso le merci si trovino in una delle situazioni di cui al più
volte citato art.1, par.1, può essere presentata al servizio doganale competente indicato al successivo punto 2
b), utilizzando i moduli reperibili all’indirizzo:
http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/download/modulistica/domanda-sospensione.doc
La domanda di intervento dell’autorità doganale può essere diretta a tutelare beni in ambito nazionale o
comunitario, ai sensi, rispettivamente, del par. 1 (domanda nazionale) o del par. 4 (domanda comunitaria)
dell’art. 5 del “regolamento di base".
In entrambi i casi, la domanda redatta sul modello stabilito dall’art 3 del “regolamento di applicazione” e
secondo le disposizioni in esso contenute, e deve contenere:
• una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci;
• informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, se conosciuti dal titolare del diritto;
• il nome e l’indirizzo dell’operatore da contattare designato dal titolare del diritto;
• la dichiarazione del richiedente di cui all’art. 6 del “regolamento di base” (allegati I B e II B al
modulo di domanda), con la quale il titolare riconosce la sua responsabilità civile per ogni eventuale
danno dallo stesso arrecato alle persone interessate da una delle situazioni di cui all’art. 1, par. 1, del
“regolamento di base”.
Al riguardo si evidenzia come detto formale impegno sostituisca la garanzia precedentemente prevista
all’art.3, punto 6 dell’abrogato regolamento n.3295/94, così come modificato dal regolamento n.241/99.
Inoltre, a titolo indicativo, e laddove conosciute, i titolari del diritto forniscono altre informazioni in loro
possesso quali :
• il valore, al netto delle tasse, della merce originaria sul mercato legale nel paese in cui è presentata la
domanda d’intervento;
• il luogo in cui si trovano le merci o il luogo di destinazione previsto;
• il numero di identificazione della spedizione o dei colli;
• la prevista data di arrivo o di partenza delle merci;
• il mezzo di trasporto utilizzato;
• l’identità dell’importatore, dell’esportatore o del detentore delle merci;
• il/i paesi di produzione e gli itinerari utilizzati dai trafficanti;
• le specificità tecniche, se note, che distinguono le merci autentiche da quelle sospette.
Possono, inoltre, essere chieste informazioni particolareggiate sul tipo di diritto di proprietà intellettuale
indicato nella domanda di intervento.
Per quanto attiene al soggetto legittimato alla presentazione della domanda, si configurano tre ipotesi
fondamentali:
a) presentazione della domanda da parte del titolare del diritto;
b) presentazione della domanda da parte di altro soggetto autorizzato ad usare uno dei diritti di cui all’art.2,
paragrafo 1 del “regolamento di base”;
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c) presentazione della domanda da parte del rappresentante del titolare del diritto o del soggetto di cui al
precedente punto sub b).
a) per "titolare del diritto", ai sensi dell’art.2, par. 2, del “regolamento di base" ed ai sensi dell’art. 1 del
“regolamento di applicazione", si intende:
• il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto di autore o dei diritti connessi, di un
disegno o modello, di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, di una privativa per
ritrovati vegetali, di una denominazione d’origine protetta, di una indicazione geografica protetta e, in
genere, di uno dei diritti di cui all’art.2, sub1, lettera c), “regolamento di base";
• qualsiasi altra persona fisica o giuridica autorizzata a usare i diritti di proprietà intellettuale, quali ad
esempio le società di gestione collettiva il cui unico scopo, o uno degli scopi principali consiste nel
gestire o amministrare diritti di autore o diritti connessi al diritto di autore, le associazioni di cui all’art.
5 del regolamento 2081/92, i soggetti di cui all’art. 11 del regolamento 2100/94.
La domanda deve essere validamente documentata dal titolare.
In particolare, per quanto riguarda il marchio italiano, si deve accludere alla relativa domanda una copia
della registrazione del marchio di impresa rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive, Direzione
Generale dello sviluppo produttivo e della competitività - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o copia della
domanda presentata per la registrazione del marchio.
Il titolare di un marchio comunitario deve allegare, invece, una fotocopia del certificato di registrazione
europea del marchio, effettuata presso l’UAMI (Ufficio Armonizzazione del Mercato Unitario di Alicante).
Il titolare del marchio internazionale deve allegare una fotocopia del certificato di registrazione
internazionale del marchio effettuata da parte dell'
OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale) ai sensi dell’Accordo di Madrid per la Registrazione internazionale dei Marchi e del Protocollo
relativo all’intesa di Madrid concernente sempre la registrazione internazionale dei marchi.
Più in generale, per quanto attiene ai diritti che formano oggetto di una registrazione o di un deposito,
occorre allegare alla domanda di intervento una prova della registrazione del titolo da parte dell’ufficio
interessato o del deposito dello stesso.
Per quanto attiene al diritto di autore, ai diritti connessi o al diritto relativo ai disegni e modelli non registrati
o non depositati, occorre produrre qualsiasi tipo di prova che documenti la qualità di autore o di titolare
originario del diritto stesso.
Il titolare di un diritto di privativa per ritrovati vegetali deve presentare una certificazione rilasciata dal
competente U.C.V.V. (Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali) che attesti la sussistenza del suo diritto.
Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la prova è costituita da due
elementi obbligatori: la prova che il soggetto in questione è il produttore o l’associazione e la prova che la
denominazione/indicazione è stata registrata. Lo stesso vale per i vini e le bevande spiritose, Per ulteriori
informazioni, è possibile consultare il sito comunitario:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/quali1_it.htm
b) per "soggetto autorizzato" ad usare uno dei diritti previsti all’art.2, par. 1, del “regolamento di base”, si
intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che in forza di un accordo, contratto o altro strumento
giuridico, è autorizzato ad utilizzare il diritto in esame. In tale caso detto soggetto, oltre alla prova prevista
per il titolare del diritto, dovrà documentare il titolo sulla base del quale egli è autorizzato ad utilizzare il
diritto stesso.
c) per "rappresentante del titolare” o del “soggetto utilizzatore", si intende il soggetto, persona fisica, studio
legale o professionale, associazione etc., che dispone del potere di agire in nome e per conto del titolare del
diritto o del soggetto utilizzatore.
Il soggetto rappresentante, a norma dell’art. 2, punto 3 del “regolamento di applicazione”, oltre alle prove
previste nei punti precedentemente illustrati, dovrà fornire anche la prova del potere di agire (procura).
Dovrà, inoltre, fornire la dichiarazione prevista all’art.6 del “regolamento di base”, firmata rispettivamente
dal titolare del diritto ovvero dal soggetto utilizzatore, nel caso il rappresentato sia quest’ultimo.
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Lo stesso rappresentante dovrà anche presentare il titolo in virtù del quale è autorizzato a sostenere tutte le
spese conseguenti all’intervento doganale, a norma dell’art.6, par. 2, del “regolamento di base”.
La documentazione posta a fondamento del proprio diritto potrà essere esibita in copia; il Servizio doganale
preposto alla ricezione delle domande di intervento (di cui al successivo punto 2 b) potrà, in qualunque
momento, chiedere alla parte l’esibizione del documento in originale.
Trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Per quanto attiene al regime della prova e, in particolare, alla validità delle legalizzazioni apposte su atti
formati all’estero, si precisa quanto segue:
• atti formati all’estero, in Paesi con cui vigono appositi accordi internazionali - Trattati o Convenzioni
–: non necessitano di ulteriori formalità e, quindi, hanno immediata e diretta validità in Italia;
• legalizzazioni formate nei Paesi aderenti alla Convenzione internazionale dell’Aja del 5 ottobre 1961
concernente l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri: sono valide in Italia a condizione
che rechino “l’Apostille”, a norma della stessa Convenzione;
• atti formati all’estero, in Paesi diversi da quelli sopra citati: è necessaria la legalizzazione della firma
del pubblico ufficiale che la attesta. Trovano applicazione, in questo caso, le disposizioni di cui
all’art.33, comma 2, del citato D.P.R. n. 445/2000, secondo cui le firme sugli atti e documenti formati
all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all’estero.
Non dovranno essere a loro volta oggetto di legalizzazione le firme apposte sugli atti e documenti dai
competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati.
Nel caso in cui gli atti ed i documenti di cui sopra siano redatti in una lingua straniera, agli stessi dovrà
essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui il richiedente è
titolare di un marchio comunitario o di un disegno o modello comunitario, di una privativa comunitaria per
ritrovati vegetali, di una protezione comunitaria di una denominazione d’origine o di una indicazione
geografica, o di una denominazione geografica, la domanda di intervento può essere finalizzata ad ottenere,
oltre all’intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, l’intervento delle
autorità doganali di altri Stati membri (c.d. domanda “comunitaria” – art.5, par. 4, “regolamento di base").
In tale caso, deve essere indicato lo Stato o gli Stati membri nei quali si chiede l’intervento dell’autorità
doganale nonché il nome e l’indirizzo del titolare del diritto in ciascuno degli Stati membri interessati.
Per l’individuazione dell’ufficio competente per ciascuno degli altri Stati membri, nel caso di domanda di cui
all’art.5, par. 4, del Reg. (CE) n.1383/03, soccorre l’elenco allegato al modello di domanda comunitaria
(allegato II al “regolamento di applicazione”)
A norma dell’art.8 del Reg. n.1383/03 la domanda nazionale di tutela esplica la sua validità al massimo per
un anno, e può essere prorogata.
La domanda presentata a norma del disposto dell’art.5, par. 4, c.d. “domanda comunitaria”, esplica la sua
validità per un anno e può essere prorogata anch’essa, su richiesta scritta del titolare del diritto.
2) b - Ufficio competente a ricevere le domande di intervento
Il servizio doganale nazionale abilitato, a norma dell’art.5 par. 2 del “regolamento di base”, a ricevere la
domanda dei titolari dei diritti di cui trattasi è l’Ufficio Antifrode Centrale - via Mario Carucci n. 71,
00143 Roma. – tel. +39 06 50 24 6401 – 50 24 65 96 - fax: +39 06 50 95 73 00 – 50 24 31 77 –
[email protected]
L’Ufficio Antifrode Centrale, verificato che la domanda del soggetto legittimato sia corredata di tutti gli
elementi ed i documenti prescritti, adotta il provvedimento di tutela richiesto dalla parte entro 30 giorni
lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda, informandone per iscritto il richiedente.
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Qualora la domanda non contenga le informazioni previste all’art. 5 del “regolamento di base”, detto Ufficio
la respinge. Il provvedimento di reiezione della domanda è adottato per iscritto e comunicato formalmente
alla parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; nello stesso provvedimento sono indicate le
ragioni poste alla base del diniego di tutela.
Detto provvedimento, promanando da una struttura di vertice dell’Agenzia, ha carattere di provvedimento
definitivo, per cui avverso il medesimo non è ammissibile ricorso in via amministrativa.
La parte richiedente può ricorrere avverso il provvedimento di diniego di tutela presentando ricorso
giurisdizionale al T.A.R. del Lazio; si applica al riguardo la normativa vigente in tema di ricorso al Giudice
Amministrativo.
La domanda respinta può essere ripresentata.
L’Ufficio Antifrode Centrale provvede alla trasmissione delle istanze di sospensione presentate, unitamente
alla documentazione necessaria allegata – in formato cartaceo - alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle
Dogane.
La consultazione delle istanze di sospensione da parte degli Uffici doganali è agevolata dall’apposita
funzione sul sistema AIDA.
2) c - Impegni del richiedente
Il soggetto che intende ricevere la tutela accordata dalla presente normativa è tenuto a trasmettere, a norma
dell’art.8 paragrafo 2 - III capoverso - del Reg. n.1383/03, la decisione che accoglie la domanda di
intervento, corredata dei documenti necessari ed eventualmente, delle previste traduzioni, a tutti i servizi
doganali degli Stati membri nei quali lo stesso ha chiesto l’intervento.
E’ altresì tenuto a fornire tutte le informazioni supplementari che dovessero essere richieste dalle autorità
doganali degli Stati membri interessati.
Nel caso di blocco o di sospensione dello svincolo delle merci da parte dell’Ufficio doganale, lo stesso
richiedente è tenuto ad informare – senza indugio – detto Ufficio dell’avvio della procedura intesa a
determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale a norma dell’art. 10 del
“regolamento di base”.
Il titolare, con la dichiarazione di impegno di cui all’art.6 del “regolamento di base”, accetta di assumersi
tutte le spese sostenute per il mantenimento delle merci sotto il controllo doganale ai sensi dell’art. 9 del
regolamento stesso, e deve comunicare all’Ufficio Antifrode Centrale sopra indicato ogni eventuale modifica
degli elementi posti a base della domanda (se ad esempio uno dei diritti in questione non risulti più valido
ovvero sia perento), nonché delle decisioni giudiziarie intervenute a seguito della sospensione dello svincolo
delle merci.
Il beneficiario di un diritto esclusivo di utilizzo deve, più in particolare, informare il predetto Ufficio di ogni
modifica, risoluzione o cessazione del contratto concluso con il titolare.
III - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DOGANALI
Quando l’Ufficio doganale accerta, eventualmente previa consultazione con il richiedente, che le merci che
si trovano in una delle situazioni di cui all’art. 1 del “regolamento di base" possono ledere un diritto di
proprietà intellettuale, è tenuto a sospendere lo svincolo o a procedere al blocco delle stesse, informandone
l’Ufficio Antifrode Centrale.
L'
Ufficio doganale procede, altresì, ad informare al riguardo il titolare del diritto nonché il dichiarante o il
detentore delle merci, a norma dell’art.38 del Reg. (CE) n. 2913/92, invitando la parte a nominare
formalmente il perito che esamini la merce sospettata di violare un diritto di proprietà intellettuale,
e ne renda perizia.
Il titolare del diritto o il referente tecnico possono essere identificati attraverso la consultazione dell’apposita
funzione su AIDA.
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Si fa presente, in particolare, che la perizia potrà essere redatta anche sulla base di una ricognizione
fotografica della merce sospettata, eseguita dall’ufficio doganale a mezzo di fotocamera digitale, agevolando
così l’accertamento delle caratteristiche del prodotto sospettato di contraffazione.
L’identificazione a mezzo di foto digitale resta una scelta che ricade nella responsabilità dell’azienda
interessata, che ne accetta le conseguenze, e comunque detta tecnica non sostituisce gli ordinari mezzi di
identificazione della merce ma, piuttosto, costituisce un supporto ai metodi tradizionali di identificazione.
Si richiamano, sul punto, le istruzioni precedentemente impartite su tale procedura, istruzioni dirette alle
Direzioni regionali i cui Uffici sono stati dotati, per ora, di tale strumentazione.
Nel rispetto delle norme nazionali concernenti la protezione dei dati personali, del segreto commerciale e
industriale nonché del segreto professionale e amministrativo, allo scopo di consentire l’accertamento della
eventuale violazione del diritto, l’Ufficio doganale, su richiesta del titolare del diritto o di altro soggetto
legittimato, comunica gli elementi idonei alla definizione della partita di merce sospettata di violare un
diritto di proprietà intellettuale, dando ai soggetti sopra menzionati la possibilità di visionare le merci stesse.
L’Ufficio doganale, su espressa richiesta di parte può procedere, con le modalità di rito, al prelievo di
campioni della merce sospettata di violare i diritti di proprietà intellettuale, ai soli fini dell’analisi,
trasmettendoli al titolare del diritto che dovrà, successivamente, restituirli all’Ufficio stesso.
Le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità del titolare del diritto.
La sospensione dello svincolo o la durata del blocco della merce può avvenire, ai sensi dell’art. 13 del
“regolamento di base", per dieci giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della notifica della
sospensione dello svincolo o del blocco, che sarà attestata dalla relativa ricevuta di ritorno della
raccomandata ovvero da altra comunicazione posta in essere dal titolare del diritto e diretta all’Ufficio
doganale; detto termine può essere prorogato di altri dieci giorni lavorativi in casi giustificati, al termine dei
quali l’Ufficio è tenuto a rilasciare la merce nella disponibilità della parte, se non ha ricevuto notizia
dell’avvio di una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà
intellettuale a norma dell’art.10.
In ogni caso, per le merci deperibili, i termini temporali di cui sopra sono fissati in tre giorni lavorativi,
senza possibilità di proroga.
Nel caso in cui le merci sono sospettate di violare i diritti relativi a disegni, modelli, brevetti, certificati
protettivi complementari o alla privativa per ritrovati vegetali, a norma dell’art.14 del “regolamento di base”,
il dichiarante, il proprietario, l’importatore, il detentore o il destinatario delle merci può ottenere lo svincolo
o la revoca del blocco delle merci attraverso il deposito di idonea garanzia, a condizione che l’Ufficio
doganale sia stato informato dell’avvio della procedura volta ad accertare se vi sia stata violazione di un
diritto di proprietà intellettuale, che non siano state adottate misure conservative a norma dell’articolo 13,
paragrafo 1 del Reg. stesso, e che le formalità doganali siano state tutte espletate. La garanzia deve essere
idonea a tutelare gli interessi del titolare del diritto.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati dagli Uffici emergano fattispecie penalmente rilevanti riconducibili
ad una delle ipotesi di violazioni previste dalle vigenti disposizioni, l’Ufficio procedente deve notiziare
l’Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell’art. 347 c.p.p. .
Si potrà altresì procedere ad un sequestro di iniziativa ai sensi dell’art.354 – comma 2 – del c.p.p., qualora se
ne ravvisino i presupposti, con la finalità di assicurare, ad esempio, che la merce sospettata di contraffazione
non sia commercializzata o comunque dispersa nelle more dell’accertamento dei fatti.
In tale evenienza, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali (da ultimo Cassazione, Sezioni Unite
Penali, sentenza n.5876 del 13.02.2004), nella redazione del verbale di sequestro l’ipotesi di reato dovrà
essere idoneamente configurata, stabilendo il necessario collegamento tra reato ipotizzato e misura cautelare
adottata (sequestro), ed evidenziando con chiarezza la finalità probatoria dell’atto compiuto (evitare che la
parte, avendo la libera disponibilità della merce, possa disporne rendendo di fatto impossibile ogni ulteriore
attività istruttoria e/o di indagine sulla medesima).
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Tali previsioni risultano coerenti con quanto disposto dal legislatore nazionale, all’art. 4 – comma 80 – della
legge finanziaria 2004 (legge n.350 del 24.12.2003), laddove è previsto che “l’Autorità amministrativa”
possa disporre il sequestro della merce importata, esportata o commercializzata in violazione di un diritto di
proprietà intellettuale, previo assenso dell’Autorità Giudiziaria.
La stessa merce potrà essere distrutta, decorsi tre mesi dal sequestro, a spese, ove possibile, del
contravventore, fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare ai fini giudiziari.
°°°
Al fine di consentire alla Commissione Europea di seguire l’effettiva applicazione della procedura, nonché di
elaborare la relazione di cui all’art. 23 del “regolamento di base”, di individuare i fenomeni fraudolenti e di
sviluppare una adeguata analisi dei rischi da parte degli Stati membri - conformemente a quanto disposto
all’art. 8 del “regolamento di applicazione” - codeste Direzioni continueranno a trasmettere all’Ufficio
Antifrode Centrale i consueti report mensili, utilizzando, a questo riguardo, il nuovo modello di tabella
allegato con le relative istruzioni, che dovrà essere compilato in formato Excel e che sostituisce il prospetto
finora utilizzato.
IV - DISPOSIZIONI FINALI
Si forniscono, da ultimo, alcuni chiarimenti sulla disciplina transitoria nonché ulteriori precisazioni per la
corretta applicazione della normativa in esame.
a) la procedura semplificata prevista dall’art.11 del Reg. (CE) n.1383/2003, relativa alla distruzione della
merce sospettata di violare un diritto di proprietà intellettuale, senza che sia necessario determinare se vi sia
stata violazione del medesimo diritto, non trova all’attualità applicazione, essendo la stessa procedura
subordinata alla emanazione di una normativa nazionale di esecuzione;
b) a norma dell’art. 9 del “regolamento di applicazione”, le domande di intervento presentate prima del 1°
luglio 2004 mantengono la loro validità sino al termine naturale di scadenza, allo spirare del quale non
possono essere rinnovate. Dalla data del 1^ luglio 2004 le stesse – ancorchè presentate sotto la vigenza del
Reg. (CE) n. 3295/94 così come modificato dal Reg. (CE) n.241/99 - devono essere obbligatoriamente
integrate dalla dichiarazione di impegno di cui all’art.6 del “regolamento di base”, la cui presentazione libera
la garanzia accesa presso l’Ufficio 18.
Ricevitoria della Circoscrizione doganale di Roma I, consentendone la restituzione all’avente diritto.
Non appena detta dichiarazione di impegno sarà ricevuta dall’Ufficio Antifrode Centrale, lo stesso avrà cura
di informare il citato Ufficio Ricevitoria per l’adozione dei conseguenti adempimenti;
c) nel computo dei termini previsti dal “regolamento di base” per il calcolo dei “giorni lavorativi”, si deve
escludere il giorno di ricezione della notifica nonché il sabato ed i giorni festivi;
d) il “regolamento di base”, all’art.19, comma 1, ha riconosciuto al titolare del diritto, nel caso di
accoglimento della domanda, un diritto al risarcimento qualora le merci che violano un diritto di proprietà
intellettuale sfuggano al controllo doganale per assenza del provvedimento di blocco ovvero per concessione
dello svincolo.
Al riguardo, si fa presente che la metodologia di controllo delle dichiarazioni doganali adottata a livello
comunitario sulla base degli articoli 68 e 71 del Reg. (CE) n. 2913/92 prevede l’utilizzo dell’analisi dei rischi
quale strumento che permette di tutelare sia gli interessi finanziari - comunitari e nazionali – nonché di
garantire l’efficienza dei controlli, avuto anche riguardo alle esigenze di velocizzazione dei traffici
commerciali.
Sulla base di tali consolidati principi, l’amministrazione doganale si avvale, dal 1999, della procedura
automatizzata del circuito doganale di controllo per la selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo,
le cui disposizioni di settore sono state da ultimo aggiornate con circolare n.74/D del 18 dicembre 2003.
Ciò premesso, e tenuto conto che nell’attuale sistema sono già inseriti opportuni profili di rischio per il
settore in esame -dinamicamente tarati - si precisa che per la configurabilità dell’ipotesi di cui al citato art.
19, comma 1, del “regolamento di base” occorre che la dichiarazione relativa alla merce oggetto di tutela sia
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stata selezionata dal circuito doganale di controllo per la verifica fisica (VM) ovvero che quest’ultima sia
stata disposta come controllo autonomo, senza dar luogo al sequestro o al blocco dello svincolo.
Per la individuazione di specifici e particolari indicatori di rischio utili alla attività di prevenzione e contrasto
dei fenomeni fraudolenti, sarà importante il contributo e l’apporto delle Associazioni imprenditoriali e di
categoria, anche attraverso la conclusione di appositi protocolli di intesa.
Le Direzioni regionali vorranno predisporre, in base ad un’accurata analisi dei rischi locale, ogni idoneo
strumento di monitoraggio del flusso commerciale che interessa il territorio di competenza, al fine di
individuare le possibili linee di traffico delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.
Tali rilevazioni debbono essere segnalate allo scrivente trasmettendo le relative schede di analisi dei rischi
locali.
***
Legge 24 dicembre 2003, n. 350: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge Finanziaria 2004)
Articolo 4
Commi da 49 a 82
49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di
prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai
sensi dell'articolo 517 del Codice Penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su
prodotti e merci non originari dall'
Italia ai sensi della normativa europea sull'
origine; costituisce fallace
indicazione, anche qualora sia indicata l'
origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'
uso di
segni, figure, o quant'
altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine
italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per
l'
immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci
puo'essere sanata sul piano amministrativo con l'
asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni
o delle figure o di quant'
altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa
indicazione sull'
origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo
attraverso l'
esatta indicazione dell'
origine o l'
asportazione della stampigliatura "made in Italy".
50. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode, sono
istituite, presso l'
Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner
installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da
quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere
attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo
diretta all'
applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica
a dipendenti dell'
Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di
cui all'
articolo 7, comma 10, dell'
accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto
dall'
articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese derivanti
dall'
estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma 53.
51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti da Paesi terzi e
destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci
sulle eventuali violazioni di norme a tutela del "made in Italy".
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52. L'
accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 è disciplinato d'
intesa tra il direttore
dell'
Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.
53. Al fine di cui al comma 50, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'
anno 2004.
54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l'
Agenzia delle dogane
può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati
multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a
carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento è attività di
rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta
all'
applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54.
56. Per le finalità di cui all'
articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è
consentito al Corpo della guardia di finanza l'
accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo
modalità stabilite di intesa tra il direttore dell'
Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia
di finanza.
57. Presso gli uffici dell'
Agenzia delle dogane, è istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare le
operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di
competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in
via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un
coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'
economia e delle
finanze, d'
intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi che concorrono per l'
assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed
esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata
comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'
articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.
61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di
euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione
di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche
attraverso la regolamentazione dell'
indicazione di origine o l'
istituzione di un apposito marchio a tutela delle
merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di
origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte
alla diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei, dell'
Europa continentale e orientale, a cura di
apposita sezione dell'
ente di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso
due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna
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nell'
ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l'
adeguamento delle relative dotazioni organiche, è
destinato all'
attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un
importo non superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo
di cui all'
articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000,
n. 301, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento
economico complessivo in godimento secondo l'
ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico
della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate all'
ente di cui
all'
articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'
anno 2004 possono essere versate all'
entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle
produzioni agroalimentari italiane di qualità "Naturalmenteitaliano".
63. Le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al
comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'
economia e
delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.
64. Al fine di garantire il consolidamento dell'
azione di contrasto all'
economia sommersa, nonché la piena
efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti
conferiti ai sensi della presente legge e dell'
articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'
organico del ruolo degli appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza è incrementato di 470 unità dall'
anno 2004, e di ulteriori 530
unità a decorrere dall'
anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento di organico si
provvede mediante l'
assunzione in deroga a quanto previsto al comma 53 dell'
articolo 3 di un corrispondente
numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'
anno 2004, 28 milioni di euro per l'
anno
2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall'
anno 2006.
65. All'
articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: "Livorno," è inserita
la seguente: "Manfredonia,".
66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta
informazione dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle
politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall'
Unione europea in materia, sono definite le
condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I
decreti definiscono altresì i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i
controlli, garantendone l'
integrità e l'
indipendenza di giudizio.
67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei
prodotti alimentari, l'
uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno
italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è punito con la sanzione
amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano
denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora non
sia stata emessa l'
ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma.
68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle attività produttive
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in collaborazione con la società EUR Spa l'
Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy,
con sede in Roma.
69. L'
Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalità di valorizzazione dello stile
italiano, nonché obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.
70. Per l'
attuazione dei commi 68 e 69 è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61.
71. All'
articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per l'
anno 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2003 e 2004".
72. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato
nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti
di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché
di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
73. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'
economia e delle
finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'
interno e della giustizia, sono definite le
modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo la
rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
74. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'
economia e delle
finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici dell'
Istituto per il commercio
con l'
estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di
consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'
assistenza legale
alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza
sleale.
75. Per l'
attuazione del comma 74 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2004-2006.
76. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato all'
assistenza legale
internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e
intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma
61.
77. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui al comma 73.
78. Per l'
attuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l'
anno 2004, 4
milioni di euro per l'
anno 2005 e 2 milioni di euro per l'
anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al
comma 61.
79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'
autorità giudiziaria, per le
iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
80. L'
autorità amministrativa, quando accerta, sia all'
atto dell'
importazione o esportazione che della
commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, può
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disporre anche d'
ufficio, previo assenso dell'
autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro
della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
81. L'
opposizione avverso il provvedimento di distruzione è proposta nelle forme di cui agli articoli 22e 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere decorre
dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale.
82. Le disponibilità del fondo di cui all'
articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'
anno 2004 per agevolare i processi di
internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai
consorzi di esportazione a queste collegati.
83. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 82 sono definite con decreto
del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'
economia e delle finanze, ai sensi
dell'
articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
***
Agenzia delle Dogane, Circolare 13 maggio 2005, n.20/D: Legge 24 dicembre 2003, n.350 – art.4, comma
49. Tutela della denominazione di origine dei prodotti. - Precisazioni.
A seguito della introduzione delle norme contenute nella legge finanziaria 2004 (art. 4, comma 49 legge n.
350 del 2003,), che hanno attribuito rilevanza penale alle ipotesi di importazione o esportazione di merci
recanti false o fallaci indicazioni di origine mediante la previsione dell’applicabilità delle sanzioni previste
dall’art. 517 del codice penale (“reclusione fino a un anno o multa fino a lire due milioni, sempre che il fatto
non è previsto come reato da altra disposizione di legge”), l’Ufficio di Staff Antifrode, con la nota n.
4830/LD dell’ 8 giugno u.s., ha dettato le opportune istruzioni per gli uffici operativi.
Nella nota in questione viene evidenziato come, nella fattispecie in esame, il Legislatore abbia individuato
due ipotesi:
a) quella relativa alla falsa indicazione, consistente nella stampigliatura <made in Italy > su prodotti e merci
che non abbiano una origine italiana, dove per origine Italia deve farsi riferimento alle disposizioni doganali
comunitarie in tema di origine non preferenziale; nonché
b) quella relativa alla fallace indicazione, consistente:
1) nell’apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant’altro, tali da indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana; ovvero
2) nell’apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o
quant’altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.
In riferimento a quanto sopra, sono stati segnalati taluni problemi applicativi in merito all’interpretazione da
dare al concetto di “fallace indicazione ”, sia in caso di importazioni, in presenza di etichette riportanti
l’esatta origine estera del prodotto importato, che di esportazioni, in particolare nei casi in cui non venga
segnalata l’esatta origine del prodotto esportato.
Al riguardo, sembra opportuno fornire alcune precisazioni, necessarie ad uniformare quanto più possibile
l’operato, in materia, degli Uffici doganali, precisazioni che sono state, peraltro, condivise da rappresentanti
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del Ministero delle Attività Produttive , del Ministero della Giustizia e del Comando Generale della Guardia
di Finanza in apposite riunioni tenutesi, sulla questione, presso questa Agenzia.
In particolare, sui casi prospettati, si precisa quanto segue:
Nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l’esatta origine estera, l’espressa previsione
normativa di cui al citato art. 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003 può verificarsi solo nel caso in cui la
fallace indicazione (segni, figure e quant’altro) abbia caratteristiche tali da “oscurare”, fisicamente o
simbolicamente, l’etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile
anche ad un semplice esame sommario del prodotto. Pur non escludendo, quindi, il verificarsi di tali
possibilità, tuttavia le fattispecie penalizzabili, in tali casi, sembrano essere molto ridotte. Nel caso di
esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine, perché l’indicazione possa essere
considerata fallace deve indurre chi la legge a riconoscere al prodotto un’origine errata (in particolare, quella
italiana). Può essere il caso in cui, ad esempio, in mancanza di una qualunque indicazione di origine, il
prodotto presenti una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura “Italy”, oppure
ancora il nome di una città (Firenze, Venezia, ecc.).
Diverso il caso in cui, invece, l’etichetta riporti chiaramente elementi che non possano ricondurre ad un falso
concetto di origine italiana: è il caso, ad esempio, delle esportazioni di olio di oliva sulle cui confezioni
vengano riportate le diciture “bottled in Italy” o “packed in Italy”, integrate dall’elenco delle provenienze dei
diversi elementi che compongono il prodotto confezionato o imbottigliato e/o delle operazioni effettivamente
effettuate nel territorio nazionale. In casi siffatti, i primi interventi delle autorità giudiziarie hanno
riconosciuto la legittimità formale degli elementi dichiarati e la mancata concretizzazione del reato previsto
nel più volte citato articolo 4 della legge n. 351 del 2003, considerata l’inesistenza di inganno per il
consumatore, essendo, da una parte, il significato di “packed “ non assimilabile a quello di “made”,
dall’altra, essendo altresì precisata sulle confezioni la esatta provenienza della materia prima.
È opportuno rilevare, al riguardo, come il 26 gennaio u.s. l’Ufficio Centrale Antifrode abbia trasmesso, per
opportuna conoscenza, agli Uffici dipendenti, una rassegna giurisprudenziale contenente i provvedimenti
finora adottati in materia dalla magistratura.
Si sottolinea, comunque, l’opportunità di mantenere contatti con le competenti Procure della Repubblica,
concordando con le stesse, ove possibile, opportuni protocolli d’intesa che saranno trasmessi a questa
Agenzia, per l’eventuale possibile adozione a livello nazionale.
Sembra infine opportuno precisare che ogni riferimento fatto all’origine dei prodotti deve essere inteso come
riferito all’origine non preferenziale degli stessi, così come viene definita negli articoli da 22 a 26 del Codice
doganale comunitario (reg. CEE n. 2913/92). Difficoltà applicative possono essere riscontrate, in particolare,
nell’applicazione dell’art. 24 di detto Codice nel quale viene precisato che una merce alla cui produzione
abbiano contribuito due o più paesi deve essere considerata originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima
trasformazione sostanziale.
È proprio il concetto di trasformazione sostanziale che può creare difficoltà interpretative alla luce delle
diverse valutazioni che possono essere attribuite alle operazioni cui i prodotti medesimi sono sottoposti.
Al riguardo, si forniscono le seguenti indicazioni:
Gli allegati 10 e 11 del regolamento CEE n. 2454/93 riportano, per taluni prodotti, la descrizione delle
lavorazioni (cd. “regole di lista”) che permettono al prodotto finito (per la cui produzione sono utilizzati
materiali aventi origini diverse) di acquisire l’origine del Paese dove è avvenuta la trasformazione in
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questione, trasformazione che viene in tal modo ad essere considerata sostanziale. Detti elenchi, tuttavia,
comprendono soltanto alcune tipologie di prodotti. Per tutti gli altri una simile previsione non è
espressamente indicata dalla norma e quindi, per questi ultimi, continuano a persistere i possibili dubbi
interpretativi soprarichiamati, tenuto conto che quella contenuta nel citato art. 24 del Codice doganale
comunitario è una disposizione di carattere generale, non direttamente applicabile a casi concreti e la cui
interpretazione è lasciata, quindi, alla responsabilità delle Amministrazioni doganali degli Stati membri. In
un simile scenario si inseriscono i negoziati attualmente tenuti a Ginevra, presso l’Organizzazione Mondiale
del Commercio, relativi all’armonizzazione, a livello mondiale, delle regole di origine non preferenziale. In
quella sede ogni paese ha presentato, per ogni prodotto, un elenco delle lavorazioni che, a suo parere,
possono essere ritenute utili all’acquisizione dell’origine.
L’Unione Europea, nel presentare detto elenco, ha fatto riferimento sia alle “regole di lista” riprese nei citati
allegati 10 e 11 del regola mento CEE n. 2454/93, sia, in mancanza, alla posizione approvata dai Servizi
della Commissione e degli Stati membri previa consultazione dell’industria europea. Il programma negoziale
sopraindicato, che costituisce la posizione ufficiale della Comunità, è stato recentemente pubblicato nel sito
internet della Unione Europea (all’indirizzo relativo alle regole di origine non preferenziale:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/nonpreferential/article_410_en.htm)
e fornisce un valido contributo per risolvere i problemi che si presentano nell’applicazione pratica del citato
articolo 24 del Codice doganale comunitario.
Sarà naturalmente cura di questo Ufficio dettare più precise e approfondite istruzioni al riguardo non appena
i negoziati di Ginevra giungeranno a termine; nel frattempo, quanto pubblicato dalla Commissione Europea
può essere considerato come la posizione di riferimento, fermo restando che, in caso di dubbi, potranno
essere richiesti eventuali chiarimenti ed approfondimenti allo scrivente.
La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere
favorevole nella seduta del 31 gennaio 2005.
Le Direzioni regionali sono pregate di vigilare sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni
soprariportate.
Il Direttore dell’Area Centrale
Dr. Aldo Tarascio
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