LE SITUAZIONI CHE
CONDUCONO AL DISSESTO
FINANZIARIO
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 ORIGINI DEL DISSESTO
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 ELEMENTI ESOGENI
 ELEMENTI ENDOGENI
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ELEMENTI
ESOGENI
 SENTENZE
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ELEMENTI ENDOGENI
 DISORDINE CONTABILE
 ENTRATE PROPRIE SCARSE
 SPESE ELEVATE
 BILANCIO RIGIDO
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ELEMENTI ENDOGENI
 SOVRASTIMA DELLE ENTRATE
 SOTTOSTIMA DELLE SPESE
 SCARSA ATTENDIBILITA’ RESIDUI
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 PRIMO CENSIMENTO DEI DEBITI
FUORI BILANCIO NEL 1986
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
CONSEGUENZE

SANATORIA

NUOVE REGOLE
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 DECRETO- LEGGE
N. 66
2 MARZO 1989,
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DL 66/89
 ART. 23 - NUOVE REGOLE
 ART. 24 - SANATORIA
 ART. 25 - DISSESTO FINANZIARIO
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 NUOVO ORDINAMENTO
CONTABILE
 DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 1995,
N. 77
 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,
N. 267
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D.LVO 267/2000

FASI DELL’ENTRATA

ARTICOLI 178-179-180-181
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D.LVO 267/2000

FASI DELLA SPESA

ARTICOLI 182-183-184-185
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D.LVO 267/2000
 RESIDUI ATTIVI - ART. 189
 RESIDUI PASSIVI – ART. 190
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D.LVO 267/2000
 REGOLE PER L’ASSUNZIONE DI
IMPEGNI E L’EFFETTUAZIONE DI
SPESE – ART. 191
 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO – ART. 193
 COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI
SERVIZI – ART. 177
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D.LVO 267/2000
 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’
DI DEBITI FUORI BILANCIO
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 Art. 194. Riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bilancio
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Segue Art. 194. D.L.vo n. 267/2000
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193,
comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
a)sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende
speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti
costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo
di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed
il disavanzo derivi da fatti di gestione;
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Segue Art. 194 D. L.vo n 267/2000
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme
previste dal codice civile o da norme speciali, di
società di capitali costituite per l'esercizio di
servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative di occupazione
d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizioni di beni e servizi, in violazione
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo
191, nei limiti degli accertati e dimostrati di
utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi
di competenza.
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Segue Art. 194 D. L.vo n 267/2000
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un
piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso
quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa
documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3,
l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e
seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene
dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse
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Comma 6 dell’articolo 119 della Costituzione
I comuni, le province, le città metropolitane
ele regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all’indebitamento solo per
finanziare spese di investimento.
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Legge 28 dicembre 2001 n. 448 – articolo 41,
comma 4
Per il finanziamento di spese correnti, il
comma 3 dell’articolo 194 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si applica limitatamente alla
copertura dei debiti fuori bilancio maturati
anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
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Segue art. 41, comma 4, legge n.448/2001
Sul significato di “maturati” è intervenuta l’interpretazione
dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali
presso il Ministero dell’Interno nella seduta del 6 marzo 2003
che così si è espresso:
“ Il senso letterale della parola e il richiamo ai principi di diritto
civile lasciano propendere verso una interpretazione che
individui tali debiti in quelle fattispecie in cui vi siano tutti gli
elementi per procedere all’adempimento dell’obbligazione.
Pertanto, si ritengono maturati quei debiti in relazione ai quali
siano intervenuti tutti gli elementi che ne determinano la
certezza, la liquidità e l’esigibilità.”
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Segue art. 41, comma 4, legge n.448/2001

Sull’aspetto è poi intervenuta la circolare della cassa depositi
e prestiti del 27 maggio 2003, n. 1251 in tema di “disposizioni
in merito alla finanziabilità dei debiti fuori bilancio e particolari
disposizioni in materia di disavanzi nei settori del trasporto
pubblico locale e sanitario”
Tale circolare, sulla base dell’interpretazione dell’Osservatorio
per la finanza e la contabilità degli enti locali ha precisato
quanto segue:
“ All’interno delle tipologie di debiti elencate all’articolo 194 del
testo unico, costituiscono debiti fuori bilancio riferiti a spese
di investimento finanziabili con mutuo a prescindere dal
limite temporale dell’8 novembre 2001, quelli derivanti da:
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Segue art. 41, comma 4, legge n.448/2001
-
-
-
-
sentenze passate in giudicato o esecutive, relative ad
investimenti e non finanziati preventivamente (come ad
esempio, un completamento di opere pubbliche,
impianti e simili);
procedure espropriative di beni per opere di pubblica
utilità, relativamente all’importo dell’investimento in
beni acquisiti al patrimonio o al demanio, con esclusione
di oneri risarcitori, interessi e spese;
finanziamento di investimenti effettuati da consorzi ed
aziende speciali che siano acquisiti, pro-quota, ad
aumento del patrimonio dell’ente;
aumento di capitale di società partecipate dell’ente
locale, destinato al finanziamento di nuovi impianti ed
opere di investimento.
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Segue art. 41, comma 4, legge n.448/2001
Costituiscono, invece, debiti fuori bilancio riferiti a spese di parte corrente,
finanziabili con ricorso a mutuo solo se maturati anteriormente all’8
novembre 2001, quelli derivanti da:
- sentenze passate in giudicato o esecutive, relative ad obbligazioni di
pagamento dipendenti da spese correnti;
- copertura di disavanzi di gestione correnti di consorzi, aziende
speciali ed istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto;
- ricapitalizzazione di società di capitali partecipate dall’ente locale,
per far fronte a riduzioni di capitale determinate da perdite di
gestione non coperte da fondi di riserva;
- acquisizione di beni e servizi utilizzati per la gestione corrente
dell’ente, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell’articolo 191 del testo unico.
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Segue art. 41, comma 4, legge n.448/2001
Comunicato Cassa depositi e prestiti 18 giugno 2003
Integrazione alla istruttoria dei mutui per debiti fuori bilancio
Si richiama la riserva operata dalla Cassa depositi e prestiti
nella circolare n. 1251 del 27 maggio 2003, in ordine alla
attività istruttoria relativa alle richieste di finanziamento dei
debiti fuori bilancio.
Considerata la particolare attenzione che l’istituto mutuante
deve prestare nell’esatta individuazione delle fattispecie
ammissibili a finanziamento, si comunicano le seguenti
integrazioni ai fini dell’istruttoria della adesione e
dell’erogazione dei finanziamenti per debiti fuori bilancio:
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Segue art. 41, comma 4, legge n.448/2001
1) ai fini dell’adesione di massima, unitamente alla dichiarazione già prevista in
circolare, deve essere trasmessa copia conforme all’originale della delibera di
riconoscimento del debito fuori bilancio;
2) ai fini dell’erogazione dei soli finanziamenti concessi per debiti fuori bilancio
riconosciuti ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.
267/2000, il pagamento viene subordinato alla acquisizione di una dichiarazione
da cui risulti:
- che dopo la concessione del mutuo non è intervenuto alcun provvedimento di
sospensione dell’esecutività della sentenza da cui è originato il debito per il quale
è stato operato il riconoscimento;
- che l’ente è obbligato ad erogare al creditore, entro 20 giorni dalla data di
disponibilità, la somma ricevuta dalla Cassa depositi e prestiti;
- che l’ente si impegna a trasmettere alla Cassa, entro 30 giorni dall’avvenuto
pagamento, apposita attestazione circa l’intervenuto pagamento.
A fronte del mancato rispetto dei termini sopra indicati l’istituto comminerà
l’estinzione anticipata del mutuo.
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Segue art. 41, comma 4, legge n.448/2001
Comunicato Cassa depositi e prestiti dell’8 aprile 2004 in tema di
“chiarimenti sulla finanziabilità dei debiti fuori bilancio”
La Cassa depositi e prestiti è tornata nuovamente sull’aspetto della
finanziabilità dei debiti fuori bilancio precisando alcune problematiche
applicative che riguardano:
- i debiti derivati da interessi e rivalutazione monetaria;
- i debiti derivanti da risarcimento danni dovuto in caso di occupazione
di urgenza divenuta illegittima;
- i debiti risultanti da atto avente data anteriore al termine dell’ 8
novembre 2001, confermati, ovvero ridotti nell’importo, da un
successivo atto con data decorrente dall’8 novembre 2001.
Indicazioni dettagliate di riferimento a tale riguardo possono essere
rinvenute nel comunicato della Cassa depositi e prestiti.
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Segue art. 41, comma 4, legge n.448/2001
La Cassa depositi e prestiti, nella nuova veste
di società per azioni ha peraltro confermato
l’orientamento di cui alla circolare n. 1251 del
2003 (e successivi comunicati) con l’ulteriore
circolare del 27 gennaio 2005 n. 1255.
Nella parte terza di quest’ultima circolare,
dedicata ai debiti fuori bilancio, vi è, peraltro,
una dettagliata esplicazione della materia, ivi
compresa la modulistica applicativa e le
condizioni di prestito che possono essere
effettuate a tasso fisso o a tasso variabile.
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 STRUMENTI DI CONTROLLO
GOVERNATIVI PER EVITARE IL
DISSESTO FINANZIARIO
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 IL MONITORAGGIO DEGLI ENTI IN
CONDIZIONI STRUTTURALMENTE
DEFICITARIE
 ART. 242 E 243 T.U. N. 267/2000
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 Articolo 242:
 Comma 1 - Individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli
 Comma 2 - Con decreto del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, da emanare entro settembre
e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
fissati per il triennio successivo i parametri
obiettivi
 Comma 3- Enti destinatari
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D.M. del Ministro dell’interno 10 giugno
2003,
pubblicato nella gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana – serie generale – n° 188
del 14 agosto 2003
(individuazione
parametri).
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




Articolo 243. Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari,
enti locali dissestati ed altri enti
Comma 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, sono soggetti al
controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale
da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
Commi 2 6 e 7. Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, gli
enti locali che non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione
con l'annessa tabella dei parametri, gli enti locali che non hanno approvato
nei termini di legge il rendiconto della gestione e gli enti locali dissestati
sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di
alcuni servizi.
Comma 5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò
tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui
al comma 2, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del
contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata
l'inadempienza;
Comma 4. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinati i tempi e
le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al
comma 2.
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D.M. del Ministro dell’interno 23 dicembre 2003,
pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana – serie generale –n.9 del 13 gennaio 2004
(approvazione certificazione servizi).
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Circolare F.L. 2/2005 dell’ 11 febbraio 2005
concernente “Certificazioni per la dimostrazione del tasso di
copertura nel 2004 dei costi dei servizi”.
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Comma 4.