PROVINCI A DI CO SENZ A
Settore Attività Economiche e Produttive
Servizio Valorizzazione Risorse Energetiche
.
PROGETTO
VERIFICA IMPIANTI TERMICI
Il Responsabile del Procedimento
Francesco De Rose
Il Dirigente del Settore
Ing. Eugenio Gaudio
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PROGETTO: VERIFICA IMPIANTI TERMICI
Premessa:
Con la Legge 9 gennaio 1991 n. 10, art. 31, viene prevista la competenza ai Comuni con più
di quarantamila abitanti e alle Province per la restante parte del territorio, di effettuare i
controlli necessari in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici e di
verificare con cadenza diversa la periodicità con cui effettuare i controlli di efficienza
energetica, a seconda della tipologia del generatore di calore per classi di potenza
l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, con onere a carico degli
utenti. Tale disposizione trova applicazione nel decreto attuativo D.P.R. 26.08.1993, n. 412,
modificato ed integrato con D.P.R. 551/1999, con cui sono state emanate le norme per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. In applicazione della normativa,
Legge 10/91, con deliberazione consiliare del 2 marzo 1995, n. 9, approvata all'unanimità,
la Provincia di Cosenza ha dato inizio alla fase transitoria di prima applicazione inerente i
controlli sugli impianti termici, stabilendo, con ulteriori successivi atti di indirizzo, le attività
e le modalità delle stesse in capo al Servizio Energia del Settore AA.EE.PP.
Compete pertanto alla Provincia di Cosenza espletare i controlli necessari ad accertare
l’effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici siti in tutti i Comuni del
proprio territorio, ad eccezione del Comune di Cosenza, in quanto avente popolazione
superiore ai quarantamila, dalla "caldaietta" unifamiliare al grosso generatore, avvalendosi
eventualmente della collaborazione di professionisti o organismi esterni aventi specifica
competenza tecnica. Sui controlli che i manutentori eseguono per conto degli utenti, la
Provincia svolge il ruolo di ispezione al fine di stabilire che le operazioni di manutenzione e
verifica dei fumi vengano eseguite nel pieno rispetto delle normative vigenti. Tali ispezioni
vengono eseguite a campione fra i rapporti di controllo che pervengono all’ufficio Energia
della Provincia. Inoltre attraverso il catasto degli impianti termici (CITOL) in dotazione al
servizio energia vengono eseguite le verifiche d’ufficio nei confronti degli utenti che
evadono la procedura della trasmissione dei rapporti ( modelli F, G).L’obiettivo è quello di
assicurare il regolare e corretto svolgimento delle operazioni di installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici al fine di assicurare anche negli anni successivi alla
realizzazione il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza, efficienza energetica e salvaguardia
dell’ambiente. Per quanto riguarda gli impianti termici la Provincia di Cosenza, in base alla
normativa introdotta dal D.P.R. 412/93 e s.m.i. ha stabilito che i controlli si intendono
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effettuati nei casi in cui i Responsabili degli impianti termici (occupanti, proprietari, terzi
responsabili dell’esercizio e manutenzione, amministratori di condominio) trasmettano, per
il tramite del manutentore, all'Ente apposita dichiarazione redatta su modello conforme
all’allegato G al DPR 551/99, fermo restando la facoltà da parte dell’Ente stesso di effettuare
annualmente le verifiche a campione. Resta fermo l’obbligo per l’Ente di procedere alle
verifiche capillari per tutti gli impianti non dichiarati con onere a totale carico dell’utente,
inoltre lo stesso obbligo è riferito agli utenti che risultano irregolari. Con provvedimento
della Giunta Provinciale n. 152 del 04-06-2012 la Provincia di Cosenza ha stabilito gli oneri
ridotti differenziati in rapporto alla potenza dell’impianto posti a carico dell’utente in
relazione al controllo a campione, e nella stessa deliberazione sono stati approvati gli oneri
pieni differenziati in rapporto alle potenze degli impianti da addebitare all'utente in caso di
impianti non dichiarati e/o per versamenti omessi. Al pagamento degli oneri pieni, vanno
aggiunti le eventuali sanzioni previste dal Regolamento Provinciale in vigore al momento
dell’accertamento, nonché quelle previste dal art. 15 del D.Lgs 192/05. I comma 5 e 6
dell’art.15 recitano testualmente: Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare,
l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità,
che non ottempera a quanto stabilito dell’art. 7, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. L’operatore incaricato
del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all’art. 7, comma 2, è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
Si riporta di seguito l’importo degli oneri pieni e oneri ridotti in rapporto alla potenza
dell’impianto:
Potenza nominale del
Classe
Tipo di combustibile
focolare
C1
Gas (con anzianità di installazione superiore
a otto anni)
C1
Gas (con anzianità di installazione inferiore
a otto anni)
C1
Liquido (gasolio) o solido
Prova dei fumi
ONERI
periodicità
RIDOTTI
PIENI
IN EURO
IN EURO
10,00
130,00
15,00
130,00
10,00
130.00
10,00
130,00
50,00
250,00
120,00
250,00
100,00
310,00 a
1 volta
ONERI
ogni 2 anni
1 volta
ogni 4 anni
1 volta
all’anno
Pn inferiore
C1
a 35 kW
≥35 kW Pn < 116 kW
Gas (generatore di calore a focolare aperto
installati all’interno di locali abitati)
C2
Gas, liquido o solido
1 volta
ogni 2 anni
1 volta
all’anno
≥116 kW Pn < 350kW
C3
Gas, liquido o solido
1 volta
all’anno
Pn ≥ a 350 kW
C4
Gas, liquido o solido
2 volte *
all’anno
a verifica
verifica
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Con il Decreto Legislativo 19.08.2005, n. 192, corretto ed integrato dal D.Lgs. 29.12.2006,
n. 311, sono state modificate ed abrogate, limitatamente all’ambito normativo riguardante gli
impianti termici, alcune norme della Legge 10/91 e del D.P.R. 412/93, stabilendo inoltre, a
far data dall’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (08.10.2005), nuove periodicità
delle operazioni di controllo e manutenzione delle caldaie, nuovi modelli dei rapporti tecnici
da rilasciarsi a cura dei manutentori e nuove scadenze per l’invio degli stessi agli Enti di
controllo, secondo quanto stabilito nell’Allegato L del medesimo D.Lgs.
Le disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. 192/05, modificato ed integrato dal D.Lgs.
311/06, prevedono, per quanto riguarda le operazioni di controllo e manutenzione, che:
a) la manutenzione sull’impianto deve essere compiuta conformemente alle istruzione
tecniche rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto, o dal fabbricante
dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, dalle norme UNI e CEI che regolano la
materia;
b) il proprietario, il conduttore, l’amministratore o il terzo responsabile di un impianto, nel
caso in cui non potesse disporre delle suddette istruzioni, deve farsi parte attiva per reperire
copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio;
c) in mancanza di tali disposizioni l’impianto è comunque soggetto al controllo che la legge
determina almeno annuale, biennale o quadriennale, a seconda della potenza del generatore
di calore, del combustibile, della vetustà, oppure a seconda della sua collocazione in
ambiente abitato o meno;
d) il rendimento di combustione (cosiddetta analisi dei fumi) va rilevato in occasione delle
operazioni di controllo e di manutenzione e quindi con le scadenze riportate nella precedente
tabella. Va misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di
normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore e deve risultare
non inferiore ai valori limite riportati nell’Allegato H del D.Lgs. 192/05, così come
modificati dal D.M. 26.06.2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici;
e) i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati
rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dal succitato Allegato H, non
riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro
300 giorni solari a partire dalla data del controllo.
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Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un’ulteriore verifica da
parte dell’autorità competenti, tale scadenza viene sospesa fino all’ottenimento delle
definitive risultanze della ispezione effettuata dall’autorità stessa;
f) i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati
rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati al succitato Allegato H del D.Lgs.
192/05, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e),
f), g) ed h) dell’art. 9, comma 6, del D.P.R. 412/93 e successive modifiche.
Il rapido susseguirsi di provvedimenti legislativi e normativi in materia di efficienza
energetica rende necessario un tempestivo aggiornamento del servizio energia della
Provincia affinché le nuove regole vengano prontamente attuate e pienamente valorizzate.
Il D.M. del 22 gennaio 2013 che si compone di solo due articoli va a modificare
pesantemente
le
definizioni
già
contenute
nel
Dlgs
192/08.
Il
decreto_in_sintesi_stabilisce_che:
- L'impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione
invernale
e/o
climatizzazione
estiva
e/o
produzione
di
acqua
calda
sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di
acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate;
Dalle lettura di questa definizione si capisce che tutto quello che esorbita i dispositivi per la
produzione individuale di acqua calda è da considerarsi impianto termico con quel che ne
consegue.
E' importante sottolineare che ora è “impianto termico” anche tutta la serie dei dispositivi di
climatizzazione estiva il che è una novità molto grossa di cui l'Ente Provincia sarà investita
per effettuare le ispezioni.
Un nuovo DPR di recente uscita (febbraio 2013) recante Regolamento in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per
usi igienici e sanitari, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera A, seconda parte, e lettera C del
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 concernente attuazione della Direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia prevede che i controlli vadano estesi agli
impianti termici a combustibile solido il che sta a significare che la platea delle attività di
ispezioni sugli impianti termici è destinata ad aumentare.
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Stato dell’arte
L’Ente per il rispetto degli adempimenti derivanti da obblighi di legge e in quanto privo di
proprie risorse umane dotate di specifica ed adeguata professionalità, in passato è dovuta
ricorrere all’affidamento del servizio relativo ai controlli degli impianti termici ad Società
esterna, per come d’altra parte previsto dalla stessa legislazione vigente in materia.
I compensi alla Società esterna per il servizio espletato e relativo ai controlli,
all’aggiornamento del catasto e alla distribuzione di opuscoli informativi alla popolazione,
hanno comportato un costo annuo di 425.000,00 Euro. L’esperienza desunta dalla gestione
dell’attività ispettiva esternalizzata nel tempo ha evidenziato delle criticità con l’utenza
nonché ha determinato un contenzioso economico con l’Ente Provincia. In conseguenza di
ciò si è proposto un approccio metodologico nell’affidamento del servizio relativo ai
controlli, non più affidata a società privata, ma a singole individualità operative che, sotto il
diretto controllo della struttura preposta, hanno portato ad un differente e migliore confronto
con l’utenza, con l’obiettivo prioritario di un coinvolgimento cosciente, responsabile e
partecipato dei cittadini-utenti. Per l’attuazione del citato obiettivo il Settore competente ha
redatto una relazione-progetto, evidenziandone le opportunità, che sono derivate da tale
diversa organizzazione gestionale, oltre che ad una considerevole economia finanziaria.
Detta relazione-progetto è stata approvata con delibera dalla Giunta Provinciale in data
4/07/207 n°283. Successivamente con determina dirigenziale n° 208 del 8/11/2007 è stato
emanato apposito avviso pubblico finalizzato alla selezione di idonee figure professionali per
le ispezioni agli impianti termici e le attività correlate. Sono state selezionati, per titoli, n°20
soggetti con specifiche professionalità per partecipare ad un corso di formazione, tenuto
dall’ENEA, con esami finali di accertamento, finalizzato all’affidamento dell’incarico. Con
Determina Dirigenziale n.001 dell'11/01/2008 si è preso atto dell'elenco dei professionisti
idonei e della relativa graduatoria a cui affidare le mansioni di tipo amministrativo e
collaterali alle attività di ispezioni sugli impianti termici. Con Determina Dirigenziale n.216
del 09/10/2008, a seguito di esame finale e relativa graduatoria, sono stati dichiarati idonei
quattro ispettori per espletare le ispezioni sugli impianti termici di competenza provinciale.
Successivamente con Determina Dirigenziale n° 348 del 20.01.2009 è stato deciso di indire
una nuova sessione di recupero, per individuare altri cinque professionisti per l'espletamento
delle ispezioni.
In definitiva a seguito degli avvisi pubblici e degli esami finali da parte dell’Ente sono stati
individuati numero 9 ispettori e numero uno unità amministrativa. Tali soggetti sono stati
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incaricati per espletare attività di verifica sugli impianti termici di competenza della
Provincia. L’incarico è stato disciplinato, per ogni singolo professionista, da apposita
convenzione di durata biennale sottoscritta tra le parti. Alla scadenza della prima
convenzione l’Ente Provincia ha provveduto al rinnovo della stessa considerato l’obbligo di
legge che imponeva alle Province la verifica degli impianti termici sul territorio di
competenza.
Obiettivi e costi del presente progetto
Considerato che il D.lgs. 192/05 nonchè il D.M. del 22 gennaio 2013,prevedono che le
autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, gli accertamenti e le ispezioni
necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ivi compresi gli impianti
termici; per effettuare tali controlli, la Provincia dovrà avvalersi, come in passato, della
figura denominata “Ispettore di impianti termici” per come previsto nei sopracitati decreti.
In particolare, la Provincia è l’Ente competente a svolgere gli accertamenti e i controlli degli
impianti termici ad uso civile in riferimento ai Comuni con popolazione inferiore ai 40.000
abitanti;
Le ispezioni degli impianti e le attività connesse dovranno pertanto svolgersi presso tutti i
Comuni della Provincia di Cosenza ad esclusione della città capoluogo secondo i programmi
definiti e individuati dal Servizio Valorizzazione Risorse Energetiche. La Provincia dovrà in
particolare provvedere a:
a) l’ aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio che si esplicano con
seguenti operazioni:
b) l’accertamento delle certificazioni pervenute;
c) la programmazione e la gestione delle ispezioni presso gli utenti ai fini della verifica
della veridicità delle certificazioni trasmesse e del rispetto deller norme vigenti;
d) l’adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto delle norme vigenti, la
sicurezza degli impianti, la tutela degli utenti;
e) la sensibilizzazione, informazione ed assistenza all’utenza ed ai tecnici operanti sul
mercato in relazione alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli
impianti termici;
f) la gestione dell’attività sanzionatoria;
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Per far fronte a tutti gli adempimenti sopra citati è necessario che il Settore AA.EE.PP.
continui ad essere dotato di uno staff di ‘’ispettori di impianti termici’’ non disponendo
l’Ente al proprio interno di personale dipendente in possesso dei requisiti professionali che la
normativa vigente richiede. La somma che la Provincia dovrà far fronte per il pagamento
delle competenze alle figure tecnico-amministrativo impiegate nel presente progetto, saranno
ampiamente recuperate dagli incassi che si ottengono dal pagamento degli oneri ridotti da
parte degli utenti. A dimostrazione di quando asserito si riporta di seguito un prospetto
indicativo degli
impianti censiti dislocati nel territorio Provinciale in rapporto alle loro potenze:
Classe
Totale impianti
C1 Pn <35 kW
92426
C2≥35 kW Pn < 116 kW
928
C3 ≥116 kW Pn < 350kW
538
C4 Pn ≥ a 350 kW
254
Il prospetto seguente dimostra i relativi incassi percepiti dall’anno 2011 ad oggi. Per i
suddetti impianti:
A
Rendicontazione
bollini e versamenti
2011
C
Rendicontazione
bollini e versamenti
2012
Rendicontazione
bollini e versamenti
2013
gennaio
€ 96.029,52
€ 37.152,99
€ 149.475,48
febbraio
€ 82.957,41
€ 37.793,41
€ 62.615,30
marzo
€ 195.736,55
€ 65.721,40
aprile
€ 93.687,56
€ 37.061,58
maggio
€ 7.508,16
€ 16.168,64
giugno
€ 2.567,15
€ 18.504,00
luglio
€ 1.917,30
€ 12.443,00
agosto
€ 1.736,16
€ 14.111,50
settembre
€ 9.748,00
€ 67.321,91
ottobre
€ 17.676,00
€ 70.057,00
novembre
€ 30.482,28
€ 113.674,50
dicembre
€ 52.277,60
€ 85.886,48
€ 592.323,591
€ 575.896,41
Mese
TOTALE
212.090,78
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Il costo annuale che la Provincia ha sopportato dall’anno 2008 al 2012 per far fronte al
pagamento delle competenze delle varie figure incaricate ammonta a Euro 286.000 annui
per come riportato nella seguente tabella:
numero
Qualifiche
Compensi €/anno
Totale X qualifiche
9
Ispettori
29.000,00
261.000,00
1
amministrativo
25.000,00
25.000,00
TOTALE
286.000,00
L’esigenza di abbattere i costi a carico dell’Ente Provincia, ma anche in rispetto alla legge
di stabilità, (l.gge 228/2012 art.147) che limita ulteriormente la possibilità di rinnovare o
conferire incarichi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni,
consiglia di
modificare il rapporto di lavoro che finora è stato regolato attraverso l’utilizzo della partita
iva da parte degli incaricati, in contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale
adozione è giustificata dal fatto che mediante la delibera dalla Giunta Provinci n° 283 ale in
data 4/07/207. Successivamente con determina dirigenziale n° 208 del 8/11/2007 è stato
emanato apposito avviso pubblico finalizzato alla selezione di idonee figure professionali per
le ispezioni agli impianti termici e le attività correlate. Sono state selezionati, per titoli, n°20
soggetti con specifiche professionalità per partecipare ad un corso di formazione, tenuto
dall’ENEA, con esami finali di accertamento, finalizzato all’affidamento dell’incarico. Con
Determina Dirigenziale n.001 dell'11/01/2008 si è preso atto dell'elenco dei professionisti
idonei e della relativa graduatoria a cui affidare le mansioni di tipo amministrativo e
collaterali alle attività di ispezioni sugli impianti termici. Con Determina Dirigenziale n.216
del 09/10/2008, a seguito di esame finale e relativa graduatoria, sono stati dichiarati idonei
quattro ispettori per espletare le ispezioni sugli impianti termici di competenza provinciale.
Successivamente con Determina Dirigenziale n° 348 del 20.01.2009 è stato deciso di indire
una nuova sessione di recupero, per individuare altri cinque professionisti per l'espletamento
delle ispezioni. In definitiva a seguito degli avvisi pubblici e degli esami finali da parte
dell’Ente è stata redatta una graduatoria e sono stati individuati numero 9 ispettori e numero
uno unità amministrativa. Tali soggetti sono stati incaricati per espletare attività di verifica
sugli impianti termici di competenza della Provincia. Nella tabella sotto riportata si
evidenzia il costo annuale che la Provincia dovrà sopportare in base al nuovo contratto di
lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
9
Numero Qualifiche
Compensi Rimborso forfettizzato
€/anno
9
Ispettori
1
Amministrativo 18.570,00
Totale X qualifiche
€/anno
18.570,00 30.000,00
TOTALE
197.130,00
18.570,00
215.700,00
Come si evince dal confronto delle tabelle si ottiene un risparmio di
Euro 70.300,00
annui.
Durata del progetto e modalità organizzative e gestionali per l’attuazione dello stesso
Per la realizzazione del presente progetto, la durata sarà di dodici mesi, a decorrere dalla
firma del contratto, e si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro che costituirà un
organico tecnico per lo svolgimento delle fasi dell’intero progetto.
In base all’esperienza acquisita per la pregressa attività, supportata dai dati della letteratura
tecnica in argomento, il numero delle risorse umane da impiegare nel presente progetto sarà
costituito da nove ispettori e da un amministrativo.
La consistenza del gruppo di lavoro ipotizzato restà invariato rispetto al passato in quando le
attività da espletare restano sempre le stesse e che qui sinteticamente si richiamano:
a) Verifiche annuali a campione da effettuare su un totale di 94.000 impianti censiti;
b) Controlli sugli impianti termici in virtù dei mancati rapporti di controllo tecnico non
pervenuti alla Provincia a cui bisogna applicare l’importo degli oneri pieni;
c) Validazioni dei rapporti di controllo tecnico trasmessi annualmente dalle ditte
manutentrici tramite CITOL, all'incirca annualmente 35.000
d) Censimento degli impianti termici da mettere in campo relativi alla climatizzazione estiva
e agli impianti termici che usano il combustibile solido.
Questo segmento è tutto da scoprire in quanto la precedente normativa non prevedeva il
controllo dell'efficienza energetica;
e) Individuazione degli impianti abusivi mediante la richiesta alle ditte
fornitrice di
combustile dei propri clienti ai sensi dell' art. 17 del Dpr 551/06 per fare emergere il
sommerso ovvero gli impianti termici non censiti al CITOL;
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Compiti degli ispettori
L'Ispettore deve:
1- svolgere l'incarico in armonia con le direttive ed i programmi provinciali ed in stretto
contatto con il personale del Servizio Valorizzazione risorse energetiche - Settore
AA.EE.PP., della Provincia di Cosenza, nonché con altri eventuali soggetti incaricati dalla
stessa Provincia;
2- gestire la propria attività in autonomia e flessibilità; contattare telefonicamente gli utenti
per la conferma della data delle verifiche, in base agli elenchi forniti dalla Provincia e
successivamente all'inoltro, da parte della Provincia, di una lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno di preavviso della ispezione medesima;
3- effettuare le verifiche, con le modalità e nei tempi assegnati a livello tecnico con la
struttura provinciale di riferimento e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa in vigore e dai programmi delle ispezioni;
4- espletare la propria attività nell'ambito territoriale assegnatogli dalla Provincia, fermo
restante che non esiste vincolo di esclusività di zona e che, in base ad esigenze della stessa
Provincia, possono prevedersi in qualunque momento spostamenti in zone territoriali diverse
o assegnazioni di ispezioni nella stessa zona temporaneamente affidata ad altro Ispettore e
viceversa;
5- Effettuare le verifiche della documentazione a corredo dell’impianto:
a) Impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW
- Libretto di impianto conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60
- Libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o
incaricata dalla manutenzione dell’impianto;
- Libretto di istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore;
- Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08 e per gli impianti installati
antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge
46/90;per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detta legge,
documentazione di cui al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;
- I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che
straordinaria.
b) Impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 35 kW
- Libretto di centrale conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60
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- Libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o
incaricata dalla manutenzione dell’impianto;
- Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature
dell’impianto forniti dai produttori;
-Autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di
prevenzione incendi e denuncia ISPESL, ove obbligatori;
- Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08 e per gli impianti installati
antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge
46/90, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detta legge,
documentazione di cui al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;
- I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che
straordinaria;
- Eseguire, di massima e per ciascuno degli impianti ispezionati, le seguenti operazioni:
prova di combustione in conformità con quanto prescritto dalla norma UNI 10389 e D.P.R.
412/93 e s.m.i. con misurazione del rendimento dei generatori di calore,verifica della
presenza e dello stato di aggiornamento del libretto di impianto o del libretto di centrale,
controllo dell'effettivo stato di manutenzione e gestione dell'impianto termico;
Inoltre, limitatamente alle parti visibili o a quanto controllabile con gli strumenti di usuale
dotazione, verificherà :
- stato delle coibentazioni;
- stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- stato dei dispositivi di regolazione e controllo della temperatura del generatore;
- sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore;
- Si accerterà inoltre, nei casi previsti dalla legge, dell’esistenza del cartello indicante i
periodi di funzionamento dell’impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso.
- Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venisse accertata la presenza di
irregolarità, le stesse verranno registrate sul verbale di visita e successivamente saranno
oggetto di specifica segnalazione agli Organi competenti;
- Fornire informazione basilare agli utenti che ne facciano richiesta, circa le prescrizioni
della normativa vigente sugli impianti termici;
la distribuzione di eventuale materiale informativo agli utenti, qualora la Provincia lo ritenga
utile e necessario;
- rilascio all'utente di copia del Rapporto di Prova redatto a seguito dell'ispezione effettuata
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L’ispettore esegue le operazioni di verifica con assoluta integrità professionale e competenza
tecnica, senza condizionamenti o pressioni di qualsiasi natura che possano influenzare il
giudizio o i risultati del controllo.
Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venisse riscontrata la presenza di uno o
più generatori di calore non dichiarati, l’ispettore procederà all’accertamento e registrazione
sul verbale di visita di controllo. Per ciascuno di questi generatori, sui quali comunque
dovranno essere consentiti ed effettuati i controlli di rito.
Qualora il responsabile d’impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si
procederà all’annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti competenti.
6 - vista la complessità e delicatezza che dovrà rivestire l’ispezione, la stessa dovrà avere
una durata di almeno 50 minuti per ogni caldaia; a tal fine, l’Ispettore avrà cura di riportare
l’orario d’inizio e fine dell’ispezione nel rapporto di prova che a sua volta dovrà essere
sottoscritto congiuntamente dall’utente e dall’Ispettore;
7- detenere con diligenza ed utilizzare esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di cui
al presente incarico, l'attrezzatura fornita dalla Provincia, costituita da un opacimetro e da un
analizzatore conforme alla norma UNI 10389, che dovranno essere restituiti alla Provincia,
nelle medesime condizioni della consegna, alla scadenza del contratto, tenuto conto dell'uso;
8- compilare il Rapporto di Prova direttamente sul posto, utilizzando una grafia leggibile e
ordinata. Il Rapporto verrà redatto in tre copie di cui una copia deve essere rilasciata al
responsabile dell'impianto (proprietario, occupante, amministratore o terzo responsabile
dell'impianto), una copia dovrà essere trasmessa alla Provincia entro 15 giorni dalla data
dell'ispezione e comunque dovrà costituire documento di rendicontazione per poter ottenere
la liquidazione delle spettanze mensili. Il rapporto dovrà essere compilato ed inviato, nella
stessa data di effettuazione dell'ispezione o al massimo entro cinque giorni dalla stessa data,
tramite il sito Web predisposto dalla stessa Provincia e dovrà contenere il numero di telefono
fisso, mobile o indirizzo elettronico dell’utente. che ha sottoscritto il Rapporto di prova.
L’ispettore, inoltre, dovrà verificare l’esatto indirizzo e segnalare all’ufficio eventuali
difformità.
9- rilevare l'eventuale inosservanza delle norme relative alla manutenzione ed esercizio
dell'impianto e verbalizzarle sul medesimo Rapporto di Prova, per l'adozione da parte della
Provincia o di altri Enti eventualmente coinvolti dei provvedimenti relativi, nonché per
l'irrogazione eventuale delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
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10 - compilare il Libretto di Impianto o di Centrale con le risultanze della ispezione e
apponendo il timbro e la firma dell’ispettore a conferma dell’avvenuta verifica.
11- Nel caso di ispezioni con esito negativo, l’ispettore entro cinque giorni dalla data di
verifica deve comunicare tale esito al funzionario preposto del Servizio Valorizzazione
Risorse Energetiche sia in modo telematico che in forma cartaceo.
12- L’ispettore dovrà espletare un numero di 5 ispezioni giornaliere. Si precisa che per le
ispezioni superiori alle 7 giornaliere è prevista l’autorizzazione del Dirigente o suo delegato,
sempre a recupero di eventuali ispezioni non effettuate.
13- controllare la rispondenza dell'impianto ai dati in suo possesso, che gli sono stati
comunicati dalla Provincia e desunti dal Catasto provinciale degli impianti termici (CITOL).
Le difformità eventualmente riscontrate dovranno essere evidenziate nel Rapporto di Prova.
La Provincia può dare la possibilità all'Ispettore di accedere in modo diretto al CITOL, in
alternativa alla consegna dei dati sopra menzionati in forma cartacea;
14- garantire la propria presenza alle riunioni periodiche, di norma mensili, organizzate per
la verifica dell'andamento delle attività, l'approfondimento degli aspetti operativi delle
ispezioni, la discussione e risoluzione di casi particolari, l'eventuale aggiornamento
organizzativo e/o professionale e per eventuali altri aspetti attinenti all'incarico affidato.
In caso di esigenze di qualsiasi natura o qualora la Provincia lo ritenga necessario e/o
opportuno, gli Ispettori possono essere convocati in qualunque momento, anche ad horas.
15- dotarsi di telefono cellulare, fax, computer con accesso ad internet e posta elettronica;
16- essere muniti di
patente di tipo B e di proprio automezzo, indispensabile per lo
svolgimento dei compiti assegnati, in ottimo stato di uso e manutenzione e fornito di idonea
e congrua polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RCA). Resta inteso che la provincia
di Cosenza è sollevata da ogni responsabilità sia civile che penale e dei danni economici
derivanti da incidenti nell'uso dell'automezzo eventualmente accaduti durante lo svolgimento
dell'incarico affidato.
17 – Trasmettere alla fine del mese un resoconto, su apposito modello predisposto dalla
Provincia di Cosenza, riepilogativo relativo all’attività espletata durante il mese. La mancata
rendicontazione determina l’impossibilità a procedere nella liquidazione delle spettanze
maturate nel mese.
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Compiti dell’amministrativo:
di eseguire le prestazioni professionali finalizzate allo svolgimento delle attività collaterali
reattive alle ispezioni sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici,
secondo i programmi operativi indicati dal Settore AA.EE.PP. - Servizio Valorizzazione
risorse energetiche della Provincia di Cosenza.
L'incarico risulta regolamentato secondo quanto di seguito indicato.
Il Professionista incaricato deve:
1- svolgere l'incarico in armonia con le direttive ed i programmi provinciali ed in stretto
contatto con il personale del Servizio Valorizzazione risorse energetiche - Settore
AA.EE.PP., della Provincia di Cosenza, nonché con altri eventuali soggetti incaricati dalla
stessa Provincia;
2- gestire la propria attività in autonomia e flessibilità; avere duttilità nel ruolo con
predisposizione al lavoro in team e attitudine nel rapportarsi efficacemente alla struttura del
Servizio Valorizzazione risorse energetiche - Settore AA.EE..PP e con il gruppo degli
Ispettori incaricati;
3- provvedere alla programmazione delle ispezioni mediante l'estrapolazione dei nominativi
dal catasto degli impianti termici provinciale (CITOL); trasmettere agli Ispettori i nominativi
individuati nell'ambito della predetta programmazione; verificare lo stato di avanzamento del
programma ispettivo;
4-
rilevare l'eventuale inosservanza da parte degli Ispettori delle norme relative al
Disciplinare per ciò che attiene lo svolgimento del programma assegnato e la corretta
redazione dei Rapporti di Prova;
5- predisporre e compilare rapporti interni, quadri sinottici e tabelle statistiche relativi alle
attività in forma elettronica e gestire le banche dati informatizzate correlate, relativi alla
attività e darne comunicazione alla proposta struttura della Provincia;
6- attendere alle attività di gestione e aggiornamento della banca dati del catasto degli
impianti termici provinciali, provvedendo ad inserire nello stesso CITOL i dati relative alle
ispezioni e alle eventuali variazioni di dati preesistenti segnalate dagli Ispettori e/o da altri
soggetti;
7- mantenere i contatti con gli utenti, sia diretti che telefonici, e dare risposte a richieste di
specifici chiarimenti e/o di informazioni di carattere generale;
8- svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto dei programmi e degli obiettivi
concordati;
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9- dimostrare la migliore predisposizione ai rapporti umani e avere ottime capacità
comunicative e d’ascolto, in modo tale da eliminare, a priori, eventuali punti di criticità con
l’utenza, avendo cura di gestire i rapporti di lavoro in modo professionalmente corretto;
10- espletare attività di front office, con la risoluzione delle problematiche più semplici;
11- detenere con scrupolosità ed utilizzare esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di
cui al presente incarico, le strutture e le attrezzature messe a disposizione dalla Provincia;
12- garantire la propria presenza alle riunioni periodiche, di norma mensili, organizzate per
la verifica dell'andamento delle attività e l'approfondimento degli aspetti operativi con gli
Ispettori operanti sul territorio e la struttura dell'Ente; garantire, inoltre la propria
partecipazione ad eventuali aggiornamenti professionali attinenti l'incarico affidato.
13- in rapporto al carico di lavoro sopra rappresentato, al fine di garantire le risposte alla
vasta utenza degli impianti termici, comprese le categorie dei manutentori, il professionista
incaricato dovrà svolgere la propria attività uniformandosi agli orari di lavoro dei dipendenti
provinciali.
CONCLUSIONI
Per come si evince dal raffronto delle tabelle riportate a pagina 8 e pagina 10, il servizio che
sarà svolto dalle figure esterne in qualità di CO.CO.CO.
si auto finanzia ampiamente
attraverso il pagamento degli oneri ridotti da parte della utenza (possessori di impianti
termici) . Il costo del progetto troverà pertanto copertura finanziaria nel capitolo 72147205
del bilancio corrente dell’Ente che sarà adeguatamente rimpinguato con i fondi ricevuti
dall’ introito degli oneri ridotti , per come sopra detto.
Il Responsabile del Procedimento
Francesco De Rose
Il Dirigente del Settore
Ing. Eugenio Gaudio
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