PROVINCI A DI CO SENZ A Settore Attività Economiche e Produttive Servizio Valorizzazione Risorse Energetiche . PROGETTO VERIFICA IMPIANTI TERMICI Il Responsabile del Procedimento Francesco De Rose Il Dirigente del Settore Ing. Eugenio Gaudio 1 PROGETTO: VERIFICA IMPIANTI TERMICI Premessa: Con la Legge 9 gennaio 1991 n. 10, art. 31, viene prevista la competenza ai Comuni con più di quarantamila abitanti e alle Province per la restante parte del territorio, di effettuare i controlli necessari in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici e di verificare con cadenza diversa la periodicità con cui effettuare i controlli di efficienza energetica, a seconda della tipologia del generatore di calore per classi di potenza l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, con onere a carico degli utenti. Tale disposizione trova applicazione nel decreto attuativo D.P.R. 26.08.1993, n. 412, modificato ed integrato con D.P.R. 551/1999, con cui sono state emanate le norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. In applicazione della normativa, Legge 10/91, con deliberazione consiliare del 2 marzo 1995, n. 9, approvata all'unanimità, la Provincia di Cosenza ha dato inizio alla fase transitoria di prima applicazione inerente i controlli sugli impianti termici, stabilendo, con ulteriori successivi atti di indirizzo, le attività e le modalità delle stesse in capo al Servizio Energia del Settore AA.EE.PP. Compete pertanto alla Provincia di Cosenza espletare i controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici siti in tutti i Comuni del proprio territorio, ad eccezione del Comune di Cosenza, in quanto avente popolazione superiore ai quarantamila, dalla "caldaietta" unifamiliare al grosso generatore, avvalendosi eventualmente della collaborazione di professionisti o organismi esterni aventi specifica competenza tecnica. Sui controlli che i manutentori eseguono per conto degli utenti, la Provincia svolge il ruolo di ispezione al fine di stabilire che le operazioni di manutenzione e verifica dei fumi vengano eseguite nel pieno rispetto delle normative vigenti. Tali ispezioni vengono eseguite a campione fra i rapporti di controllo che pervengono all’ufficio Energia della Provincia. Inoltre attraverso il catasto degli impianti termici (CITOL) in dotazione al servizio energia vengono eseguite le verifiche d’ufficio nei confronti degli utenti che evadono la procedura della trasmissione dei rapporti ( modelli F, G).L’obiettivo è quello di assicurare il regolare e corretto svolgimento delle operazioni di installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici al fine di assicurare anche negli anni successivi alla realizzazione il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza, efficienza energetica e salvaguardia dell’ambiente. Per quanto riguarda gli impianti termici la Provincia di Cosenza, in base alla normativa introdotta dal D.P.R. 412/93 e s.m.i. ha stabilito che i controlli si intendono 2 effettuati nei casi in cui i Responsabili degli impianti termici (occupanti, proprietari, terzi responsabili dell’esercizio e manutenzione, amministratori di condominio) trasmettano, per il tramite del manutentore, all'Ente apposita dichiarazione redatta su modello conforme all’allegato G al DPR 551/99, fermo restando la facoltà da parte dell’Ente stesso di effettuare annualmente le verifiche a campione. Resta fermo l’obbligo per l’Ente di procedere alle verifiche capillari per tutti gli impianti non dichiarati con onere a totale carico dell’utente, inoltre lo stesso obbligo è riferito agli utenti che risultano irregolari. Con provvedimento della Giunta Provinciale n. 152 del 04-06-2012 la Provincia di Cosenza ha stabilito gli oneri ridotti differenziati in rapporto alla potenza dell’impianto posti a carico dell’utente in relazione al controllo a campione, e nella stessa deliberazione sono stati approvati gli oneri pieni differenziati in rapporto alle potenze degli impianti da addebitare all'utente in caso di impianti non dichiarati e/o per versamenti omessi. Al pagamento degli oneri pieni, vanno aggiunti le eventuali sanzioni previste dal Regolamento Provinciale in vigore al momento dell’accertamento, nonché quelle previste dal art. 15 del D.Lgs 192/05. I comma 5 e 6 dell’art.15 recitano testualmente: Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell’art. 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all’art. 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Si riporta di seguito l’importo degli oneri pieni e oneri ridotti in rapporto alla potenza dell’impianto: Potenza nominale del Classe Tipo di combustibile focolare C1 Gas (con anzianità di installazione superiore a otto anni) C1 Gas (con anzianità di installazione inferiore a otto anni) C1 Liquido (gasolio) o solido Prova dei fumi ONERI periodicità RIDOTTI PIENI IN EURO IN EURO 10,00 130,00 15,00 130,00 10,00 130.00 10,00 130,00 50,00 250,00 120,00 250,00 100,00 310,00 a 1 volta ONERI ogni 2 anni 1 volta ogni 4 anni 1 volta all’anno Pn inferiore C1 a 35 kW ≥35 kW Pn < 116 kW Gas (generatore di calore a focolare aperto installati all’interno di locali abitati) C2 Gas, liquido o solido 1 volta ogni 2 anni 1 volta all’anno ≥116 kW Pn < 350kW C3 Gas, liquido o solido 1 volta all’anno Pn ≥ a 350 kW C4 Gas, liquido o solido 2 volte * all’anno a verifica verifica 3 Con il Decreto Legislativo 19.08.2005, n. 192, corretto ed integrato dal D.Lgs. 29.12.2006, n. 311, sono state modificate ed abrogate, limitatamente all’ambito normativo riguardante gli impianti termici, alcune norme della Legge 10/91 e del D.P.R. 412/93, stabilendo inoltre, a far data dall’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (08.10.2005), nuove periodicità delle operazioni di controllo e manutenzione delle caldaie, nuovi modelli dei rapporti tecnici da rilasciarsi a cura dei manutentori e nuove scadenze per l’invio degli stessi agli Enti di controllo, secondo quanto stabilito nell’Allegato L del medesimo D.Lgs. Le disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. 192/05, modificato ed integrato dal D.Lgs. 311/06, prevedono, per quanto riguarda le operazioni di controllo e manutenzione, che: a) la manutenzione sull’impianto deve essere compiuta conformemente alle istruzione tecniche rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto, o dal fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, dalle norme UNI e CEI che regolano la materia; b) il proprietario, il conduttore, l’amministratore o il terzo responsabile di un impianto, nel caso in cui non potesse disporre delle suddette istruzioni, deve farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio; c) in mancanza di tali disposizioni l’impianto è comunque soggetto al controllo che la legge determina almeno annuale, biennale o quadriennale, a seconda della potenza del generatore di calore, del combustibile, della vetustà, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno; d) il rendimento di combustione (cosiddetta analisi dei fumi) va rilevato in occasione delle operazioni di controllo e di manutenzione e quindi con le scadenze riportate nella precedente tabella. Va misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore e deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell’Allegato H del D.Lgs. 192/05, così come modificati dal D.M. 26.06.2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; e) i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dal succitato Allegato H, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. 4 Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un’ulteriore verifica da parte dell’autorità competenti, tale scadenza viene sospesa fino all’ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata dall’autorità stessa; f) i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati al succitato Allegato H del D.Lgs. 192/05, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h) dell’art. 9, comma 6, del D.P.R. 412/93 e successive modifiche. Il rapido susseguirsi di provvedimenti legislativi e normativi in materia di efficienza energetica rende necessario un tempestivo aggiornamento del servizio energia della Provincia affinché le nuove regole vengano prontamente attuate e pienamente valorizzate. Il D.M. del 22 gennaio 2013 che si compone di solo due articoli va a modificare pesantemente le definizioni già contenute nel Dlgs 192/08. Il decreto_in_sintesi_stabilisce_che: - L'impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate; Dalle lettura di questa definizione si capisce che tutto quello che esorbita i dispositivi per la produzione individuale di acqua calda è da considerarsi impianto termico con quel che ne consegue. E' importante sottolineare che ora è “impianto termico” anche tutta la serie dei dispositivi di climatizzazione estiva il che è una novità molto grossa di cui l'Ente Provincia sarà investita per effettuare le ispezioni. Un nuovo DPR di recente uscita (febbraio 2013) recante Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera A, seconda parte, e lettera C del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia prevede che i controlli vadano estesi agli impianti termici a combustibile solido il che sta a significare che la platea delle attività di ispezioni sugli impianti termici è destinata ad aumentare. 5 Stato dell’arte L’Ente per il rispetto degli adempimenti derivanti da obblighi di legge e in quanto privo di proprie risorse umane dotate di specifica ed adeguata professionalità, in passato è dovuta ricorrere all’affidamento del servizio relativo ai controlli degli impianti termici ad Società esterna, per come d’altra parte previsto dalla stessa legislazione vigente in materia. I compensi alla Società esterna per il servizio espletato e relativo ai controlli, all’aggiornamento del catasto e alla distribuzione di opuscoli informativi alla popolazione, hanno comportato un costo annuo di 425.000,00 Euro. L’esperienza desunta dalla gestione dell’attività ispettiva esternalizzata nel tempo ha evidenziato delle criticità con l’utenza nonché ha determinato un contenzioso economico con l’Ente Provincia. In conseguenza di ciò si è proposto un approccio metodologico nell’affidamento del servizio relativo ai controlli, non più affidata a società privata, ma a singole individualità operative che, sotto il diretto controllo della struttura preposta, hanno portato ad un differente e migliore confronto con l’utenza, con l’obiettivo prioritario di un coinvolgimento cosciente, responsabile e partecipato dei cittadini-utenti. Per l’attuazione del citato obiettivo il Settore competente ha redatto una relazione-progetto, evidenziandone le opportunità, che sono derivate da tale diversa organizzazione gestionale, oltre che ad una considerevole economia finanziaria. Detta relazione-progetto è stata approvata con delibera dalla Giunta Provinciale in data 4/07/207 n°283. Successivamente con determina dirigenziale n° 208 del 8/11/2007 è stato emanato apposito avviso pubblico finalizzato alla selezione di idonee figure professionali per le ispezioni agli impianti termici e le attività correlate. Sono state selezionati, per titoli, n°20 soggetti con specifiche professionalità per partecipare ad un corso di formazione, tenuto dall’ENEA, con esami finali di accertamento, finalizzato all’affidamento dell’incarico. Con Determina Dirigenziale n.001 dell'11/01/2008 si è preso atto dell'elenco dei professionisti idonei e della relativa graduatoria a cui affidare le mansioni di tipo amministrativo e collaterali alle attività di ispezioni sugli impianti termici. Con Determina Dirigenziale n.216 del 09/10/2008, a seguito di esame finale e relativa graduatoria, sono stati dichiarati idonei quattro ispettori per espletare le ispezioni sugli impianti termici di competenza provinciale. Successivamente con Determina Dirigenziale n° 348 del 20.01.2009 è stato deciso di indire una nuova sessione di recupero, per individuare altri cinque professionisti per l'espletamento delle ispezioni. In definitiva a seguito degli avvisi pubblici e degli esami finali da parte dell’Ente sono stati individuati numero 9 ispettori e numero uno unità amministrativa. Tali soggetti sono stati 6 incaricati per espletare attività di verifica sugli impianti termici di competenza della Provincia. L’incarico è stato disciplinato, per ogni singolo professionista, da apposita convenzione di durata biennale sottoscritta tra le parti. Alla scadenza della prima convenzione l’Ente Provincia ha provveduto al rinnovo della stessa considerato l’obbligo di legge che imponeva alle Province la verifica degli impianti termici sul territorio di competenza. Obiettivi e costi del presente progetto Considerato che il D.lgs. 192/05 nonchè il D.M. del 22 gennaio 2013,prevedono che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ivi compresi gli impianti termici; per effettuare tali controlli, la Provincia dovrà avvalersi, come in passato, della figura denominata “Ispettore di impianti termici” per come previsto nei sopracitati decreti. In particolare, la Provincia è l’Ente competente a svolgere gli accertamenti e i controlli degli impianti termici ad uso civile in riferimento ai Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti; Le ispezioni degli impianti e le attività connesse dovranno pertanto svolgersi presso tutti i Comuni della Provincia di Cosenza ad esclusione della città capoluogo secondo i programmi definiti e individuati dal Servizio Valorizzazione Risorse Energetiche. La Provincia dovrà in particolare provvedere a: a) l’ aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio che si esplicano con seguenti operazioni: b) l’accertamento delle certificazioni pervenute; c) la programmazione e la gestione delle ispezioni presso gli utenti ai fini della verifica della veridicità delle certificazioni trasmesse e del rispetto deller norme vigenti; d) l’adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto delle norme vigenti, la sicurezza degli impianti, la tutela degli utenti; e) la sensibilizzazione, informazione ed assistenza all’utenza ed ai tecnici operanti sul mercato in relazione alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici; f) la gestione dell’attività sanzionatoria; 7 Per far fronte a tutti gli adempimenti sopra citati è necessario che il Settore AA.EE.PP. continui ad essere dotato di uno staff di ‘’ispettori di impianti termici’’ non disponendo l’Ente al proprio interno di personale dipendente in possesso dei requisiti professionali che la normativa vigente richiede. La somma che la Provincia dovrà far fronte per il pagamento delle competenze alle figure tecnico-amministrativo impiegate nel presente progetto, saranno ampiamente recuperate dagli incassi che si ottengono dal pagamento degli oneri ridotti da parte degli utenti. A dimostrazione di quando asserito si riporta di seguito un prospetto indicativo degli impianti censiti dislocati nel territorio Provinciale in rapporto alle loro potenze: Classe Totale impianti C1 Pn <35 kW 92426 C2≥35 kW Pn < 116 kW 928 C3 ≥116 kW Pn < 350kW 538 C4 Pn ≥ a 350 kW 254 Il prospetto seguente dimostra i relativi incassi percepiti dall’anno 2011 ad oggi. Per i suddetti impianti: A Rendicontazione bollini e versamenti 2011 C Rendicontazione bollini e versamenti 2012 Rendicontazione bollini e versamenti 2013 gennaio € 96.029,52 € 37.152,99 € 149.475,48 febbraio € 82.957,41 € 37.793,41 € 62.615,30 marzo € 195.736,55 € 65.721,40 aprile € 93.687,56 € 37.061,58 maggio € 7.508,16 € 16.168,64 giugno € 2.567,15 € 18.504,00 luglio € 1.917,30 € 12.443,00 agosto € 1.736,16 € 14.111,50 settembre € 9.748,00 € 67.321,91 ottobre € 17.676,00 € 70.057,00 novembre € 30.482,28 € 113.674,50 dicembre € 52.277,60 € 85.886,48 € 592.323,591 € 575.896,41 Mese TOTALE 212.090,78 8 Il costo annuale che la Provincia ha sopportato dall’anno 2008 al 2012 per far fronte al pagamento delle competenze delle varie figure incaricate ammonta a Euro 286.000 annui per come riportato nella seguente tabella: numero Qualifiche Compensi €/anno Totale X qualifiche 9 Ispettori 29.000,00 261.000,00 1 amministrativo 25.000,00 25.000,00 TOTALE 286.000,00 L’esigenza di abbattere i costi a carico dell’Ente Provincia, ma anche in rispetto alla legge di stabilità, (l.gge 228/2012 art.147) che limita ulteriormente la possibilità di rinnovare o conferire incarichi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni, consiglia di modificare il rapporto di lavoro che finora è stato regolato attraverso l’utilizzo della partita iva da parte degli incaricati, in contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale adozione è giustificata dal fatto che mediante la delibera dalla Giunta Provinci n° 283 ale in data 4/07/207. Successivamente con determina dirigenziale n° 208 del 8/11/2007 è stato emanato apposito avviso pubblico finalizzato alla selezione di idonee figure professionali per le ispezioni agli impianti termici e le attività correlate. Sono state selezionati, per titoli, n°20 soggetti con specifiche professionalità per partecipare ad un corso di formazione, tenuto dall’ENEA, con esami finali di accertamento, finalizzato all’affidamento dell’incarico. Con Determina Dirigenziale n.001 dell'11/01/2008 si è preso atto dell'elenco dei professionisti idonei e della relativa graduatoria a cui affidare le mansioni di tipo amministrativo e collaterali alle attività di ispezioni sugli impianti termici. Con Determina Dirigenziale n.216 del 09/10/2008, a seguito di esame finale e relativa graduatoria, sono stati dichiarati idonei quattro ispettori per espletare le ispezioni sugli impianti termici di competenza provinciale. Successivamente con Determina Dirigenziale n° 348 del 20.01.2009 è stato deciso di indire una nuova sessione di recupero, per individuare altri cinque professionisti per l'espletamento delle ispezioni. In definitiva a seguito degli avvisi pubblici e degli esami finali da parte dell’Ente è stata redatta una graduatoria e sono stati individuati numero 9 ispettori e numero uno unità amministrativa. Tali soggetti sono stati incaricati per espletare attività di verifica sugli impianti termici di competenza della Provincia. Nella tabella sotto riportata si evidenzia il costo annuale che la Provincia dovrà sopportare in base al nuovo contratto di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 9 Numero Qualifiche Compensi Rimborso forfettizzato €/anno 9 Ispettori 1 Amministrativo 18.570,00 Totale X qualifiche €/anno 18.570,00 30.000,00 TOTALE 197.130,00 18.570,00 215.700,00 Come si evince dal confronto delle tabelle si ottiene un risparmio di Euro 70.300,00 annui. Durata del progetto e modalità organizzative e gestionali per l’attuazione dello stesso Per la realizzazione del presente progetto, la durata sarà di dodici mesi, a decorrere dalla firma del contratto, e si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro che costituirà un organico tecnico per lo svolgimento delle fasi dell’intero progetto. In base all’esperienza acquisita per la pregressa attività, supportata dai dati della letteratura tecnica in argomento, il numero delle risorse umane da impiegare nel presente progetto sarà costituito da nove ispettori e da un amministrativo. La consistenza del gruppo di lavoro ipotizzato restà invariato rispetto al passato in quando le attività da espletare restano sempre le stesse e che qui sinteticamente si richiamano: a) Verifiche annuali a campione da effettuare su un totale di 94.000 impianti censiti; b) Controlli sugli impianti termici in virtù dei mancati rapporti di controllo tecnico non pervenuti alla Provincia a cui bisogna applicare l’importo degli oneri pieni; c) Validazioni dei rapporti di controllo tecnico trasmessi annualmente dalle ditte manutentrici tramite CITOL, all'incirca annualmente 35.000 d) Censimento degli impianti termici da mettere in campo relativi alla climatizzazione estiva e agli impianti termici che usano il combustibile solido. Questo segmento è tutto da scoprire in quanto la precedente normativa non prevedeva il controllo dell'efficienza energetica; e) Individuazione degli impianti abusivi mediante la richiesta alle ditte fornitrice di combustile dei propri clienti ai sensi dell' art. 17 del Dpr 551/06 per fare emergere il sommerso ovvero gli impianti termici non censiti al CITOL; 10 Compiti degli ispettori L'Ispettore deve: 1- svolgere l'incarico in armonia con le direttive ed i programmi provinciali ed in stretto contatto con il personale del Servizio Valorizzazione risorse energetiche - Settore AA.EE.PP., della Provincia di Cosenza, nonché con altri eventuali soggetti incaricati dalla stessa Provincia; 2- gestire la propria attività in autonomia e flessibilità; contattare telefonicamente gli utenti per la conferma della data delle verifiche, in base agli elenchi forniti dalla Provincia e successivamente all'inoltro, da parte della Provincia, di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di preavviso della ispezione medesima; 3- effettuare le verifiche, con le modalità e nei tempi assegnati a livello tecnico con la struttura provinciale di riferimento e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore e dai programmi delle ispezioni; 4- espletare la propria attività nell'ambito territoriale assegnatogli dalla Provincia, fermo restante che non esiste vincolo di esclusività di zona e che, in base ad esigenze della stessa Provincia, possono prevedersi in qualunque momento spostamenti in zone territoriali diverse o assegnazioni di ispezioni nella stessa zona temporaneamente affidata ad altro Ispettore e viceversa; 5- Effettuare le verifiche della documentazione a corredo dell’impianto: a) Impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW - Libretto di impianto conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60 - Libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata dalla manutenzione dell’impianto; - Libretto di istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore; - Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08 e per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90;per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detta legge, documentazione di cui al D.P.R. 218/98, ove obbligatori; - I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria. b) Impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 35 kW - Libretto di centrale conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60 11 - Libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata dalla manutenzione dell’impianto; - Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto forniti dai produttori; -Autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL, ove obbligatori; - Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08 e per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detta legge, documentazione di cui al D.P.R. 218/98, ove obbligatori; - I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria; - Eseguire, di massima e per ciascuno degli impianti ispezionati, le seguenti operazioni: prova di combustione in conformità con quanto prescritto dalla norma UNI 10389 e D.P.R. 412/93 e s.m.i. con misurazione del rendimento dei generatori di calore,verifica della presenza e dello stato di aggiornamento del libretto di impianto o del libretto di centrale, controllo dell'effettivo stato di manutenzione e gestione dell'impianto termico; Inoltre, limitatamente alle parti visibili o a quanto controllabile con gli strumenti di usuale dotazione, verificherà : - stato delle coibentazioni; - stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione; - stato dei dispositivi di regolazione e controllo della temperatura del generatore; - sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore; - Si accerterà inoltre, nei casi previsti dalla legge, dell’esistenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell’impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso. - Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venisse accertata la presenza di irregolarità, le stesse verranno registrate sul verbale di visita e successivamente saranno oggetto di specifica segnalazione agli Organi competenti; - Fornire informazione basilare agli utenti che ne facciano richiesta, circa le prescrizioni della normativa vigente sugli impianti termici; la distribuzione di eventuale materiale informativo agli utenti, qualora la Provincia lo ritenga utile e necessario; - rilascio all'utente di copia del Rapporto di Prova redatto a seguito dell'ispezione effettuata 12 L’ispettore esegue le operazioni di verifica con assoluta integrità professionale e competenza tecnica, senza condizionamenti o pressioni di qualsiasi natura che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo. Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venisse riscontrata la presenza di uno o più generatori di calore non dichiarati, l’ispettore procederà all’accertamento e registrazione sul verbale di visita di controllo. Per ciascuno di questi generatori, sui quali comunque dovranno essere consentiti ed effettuati i controlli di rito. Qualora il responsabile d’impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all’annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti competenti. 6 - vista la complessità e delicatezza che dovrà rivestire l’ispezione, la stessa dovrà avere una durata di almeno 50 minuti per ogni caldaia; a tal fine, l’Ispettore avrà cura di riportare l’orario d’inizio e fine dell’ispezione nel rapporto di prova che a sua volta dovrà essere sottoscritto congiuntamente dall’utente e dall’Ispettore; 7- detenere con diligenza ed utilizzare esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di cui al presente incarico, l'attrezzatura fornita dalla Provincia, costituita da un opacimetro e da un analizzatore conforme alla norma UNI 10389, che dovranno essere restituiti alla Provincia, nelle medesime condizioni della consegna, alla scadenza del contratto, tenuto conto dell'uso; 8- compilare il Rapporto di Prova direttamente sul posto, utilizzando una grafia leggibile e ordinata. Il Rapporto verrà redatto in tre copie di cui una copia deve essere rilasciata al responsabile dell'impianto (proprietario, occupante, amministratore o terzo responsabile dell'impianto), una copia dovrà essere trasmessa alla Provincia entro 15 giorni dalla data dell'ispezione e comunque dovrà costituire documento di rendicontazione per poter ottenere la liquidazione delle spettanze mensili. Il rapporto dovrà essere compilato ed inviato, nella stessa data di effettuazione dell'ispezione o al massimo entro cinque giorni dalla stessa data, tramite il sito Web predisposto dalla stessa Provincia e dovrà contenere il numero di telefono fisso, mobile o indirizzo elettronico dell’utente. che ha sottoscritto il Rapporto di prova. L’ispettore, inoltre, dovrà verificare l’esatto indirizzo e segnalare all’ufficio eventuali difformità. 9- rilevare l'eventuale inosservanza delle norme relative alla manutenzione ed esercizio dell'impianto e verbalizzarle sul medesimo Rapporto di Prova, per l'adozione da parte della Provincia o di altri Enti eventualmente coinvolti dei provvedimenti relativi, nonché per l'irrogazione eventuale delle sanzioni previste dalla normativa vigente; 13 10 - compilare il Libretto di Impianto o di Centrale con le risultanze della ispezione e apponendo il timbro e la firma dell’ispettore a conferma dell’avvenuta verifica. 11- Nel caso di ispezioni con esito negativo, l’ispettore entro cinque giorni dalla data di verifica deve comunicare tale esito al funzionario preposto del Servizio Valorizzazione Risorse Energetiche sia in modo telematico che in forma cartaceo. 12- L’ispettore dovrà espletare un numero di 5 ispezioni giornaliere. Si precisa che per le ispezioni superiori alle 7 giornaliere è prevista l’autorizzazione del Dirigente o suo delegato, sempre a recupero di eventuali ispezioni non effettuate. 13- controllare la rispondenza dell'impianto ai dati in suo possesso, che gli sono stati comunicati dalla Provincia e desunti dal Catasto provinciale degli impianti termici (CITOL). Le difformità eventualmente riscontrate dovranno essere evidenziate nel Rapporto di Prova. La Provincia può dare la possibilità all'Ispettore di accedere in modo diretto al CITOL, in alternativa alla consegna dei dati sopra menzionati in forma cartacea; 14- garantire la propria presenza alle riunioni periodiche, di norma mensili, organizzate per la verifica dell'andamento delle attività, l'approfondimento degli aspetti operativi delle ispezioni, la discussione e risoluzione di casi particolari, l'eventuale aggiornamento organizzativo e/o professionale e per eventuali altri aspetti attinenti all'incarico affidato. In caso di esigenze di qualsiasi natura o qualora la Provincia lo ritenga necessario e/o opportuno, gli Ispettori possono essere convocati in qualunque momento, anche ad horas. 15- dotarsi di telefono cellulare, fax, computer con accesso ad internet e posta elettronica; 16- essere muniti di patente di tipo B e di proprio automezzo, indispensabile per lo svolgimento dei compiti assegnati, in ottimo stato di uso e manutenzione e fornito di idonea e congrua polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RCA). Resta inteso che la provincia di Cosenza è sollevata da ogni responsabilità sia civile che penale e dei danni economici derivanti da incidenti nell'uso dell'automezzo eventualmente accaduti durante lo svolgimento dell'incarico affidato. 17 – Trasmettere alla fine del mese un resoconto, su apposito modello predisposto dalla Provincia di Cosenza, riepilogativo relativo all’attività espletata durante il mese. La mancata rendicontazione determina l’impossibilità a procedere nella liquidazione delle spettanze maturate nel mese. 14 Compiti dell’amministrativo: di eseguire le prestazioni professionali finalizzate allo svolgimento delle attività collaterali reattive alle ispezioni sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, secondo i programmi operativi indicati dal Settore AA.EE.PP. - Servizio Valorizzazione risorse energetiche della Provincia di Cosenza. L'incarico risulta regolamentato secondo quanto di seguito indicato. Il Professionista incaricato deve: 1- svolgere l'incarico in armonia con le direttive ed i programmi provinciali ed in stretto contatto con il personale del Servizio Valorizzazione risorse energetiche - Settore AA.EE.PP., della Provincia di Cosenza, nonché con altri eventuali soggetti incaricati dalla stessa Provincia; 2- gestire la propria attività in autonomia e flessibilità; avere duttilità nel ruolo con predisposizione al lavoro in team e attitudine nel rapportarsi efficacemente alla struttura del Servizio Valorizzazione risorse energetiche - Settore AA.EE..PP e con il gruppo degli Ispettori incaricati; 3- provvedere alla programmazione delle ispezioni mediante l'estrapolazione dei nominativi dal catasto degli impianti termici provinciale (CITOL); trasmettere agli Ispettori i nominativi individuati nell'ambito della predetta programmazione; verificare lo stato di avanzamento del programma ispettivo; 4- rilevare l'eventuale inosservanza da parte degli Ispettori delle norme relative al Disciplinare per ciò che attiene lo svolgimento del programma assegnato e la corretta redazione dei Rapporti di Prova; 5- predisporre e compilare rapporti interni, quadri sinottici e tabelle statistiche relativi alle attività in forma elettronica e gestire le banche dati informatizzate correlate, relativi alla attività e darne comunicazione alla proposta struttura della Provincia; 6- attendere alle attività di gestione e aggiornamento della banca dati del catasto degli impianti termici provinciali, provvedendo ad inserire nello stesso CITOL i dati relative alle ispezioni e alle eventuali variazioni di dati preesistenti segnalate dagli Ispettori e/o da altri soggetti; 7- mantenere i contatti con gli utenti, sia diretti che telefonici, e dare risposte a richieste di specifici chiarimenti e/o di informazioni di carattere generale; 8- svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto dei programmi e degli obiettivi concordati; 15 9- dimostrare la migliore predisposizione ai rapporti umani e avere ottime capacità comunicative e d’ascolto, in modo tale da eliminare, a priori, eventuali punti di criticità con l’utenza, avendo cura di gestire i rapporti di lavoro in modo professionalmente corretto; 10- espletare attività di front office, con la risoluzione delle problematiche più semplici; 11- detenere con scrupolosità ed utilizzare esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di cui al presente incarico, le strutture e le attrezzature messe a disposizione dalla Provincia; 12- garantire la propria presenza alle riunioni periodiche, di norma mensili, organizzate per la verifica dell'andamento delle attività e l'approfondimento degli aspetti operativi con gli Ispettori operanti sul territorio e la struttura dell'Ente; garantire, inoltre la propria partecipazione ad eventuali aggiornamenti professionali attinenti l'incarico affidato. 13- in rapporto al carico di lavoro sopra rappresentato, al fine di garantire le risposte alla vasta utenza degli impianti termici, comprese le categorie dei manutentori, il professionista incaricato dovrà svolgere la propria attività uniformandosi agli orari di lavoro dei dipendenti provinciali. CONCLUSIONI Per come si evince dal raffronto delle tabelle riportate a pagina 8 e pagina 10, il servizio che sarà svolto dalle figure esterne in qualità di CO.CO.CO. si auto finanzia ampiamente attraverso il pagamento degli oneri ridotti da parte della utenza (possessori di impianti termici) . Il costo del progetto troverà pertanto copertura finanziaria nel capitolo 72147205 del bilancio corrente dell’Ente che sarà adeguatamente rimpinguato con i fondi ricevuti dall’ introito degli oneri ridotti , per come sopra detto. Il Responsabile del Procedimento Francesco De Rose Il Dirigente del Settore Ing. Eugenio Gaudio 16