UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
FACOLTÀ DI SCIENZE MM.FF.NN
Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Natura
Protezione della Flora Spontanea Italiana: dall’analisi della normativa
esistente ad una nuova legge nazionale
Relatore:
Chiarissimo professor Graziano Rossi
Correlatore:
Chiarissimo professor Ambrogio Robecchi Majnardi
Tesi Sperimentale di Laurea di
Marzio Remus
Annno Accademico 2005/2006
1 RIASSUNTO ....................................................................................................... 3
2 INTRODUZIONE ............................................................................................. 4
2.1 SCOPI ED AMBITI..............................................................................................................4
2.2 EFFETTI ANTROPICI SULLA FLORA .................................................................................5
2.3 EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE ............................................................................9
2.3.1 Biodiversità ed Istituzioni: evoluzione di un’idea..............................................................9
2.3.2 Biodiversità e sue funzioni............................................................................................10
3 METODI ............................................................................................................19
4 RISULTATI........................................................................................................21
4.1 ANALISI DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SULLA BIODIVERSITÀ ................21
4.1.1 Convenzioni internazionali sulla conservazione della biodiversità....................................21
4.1.1.1 Le chiavi di lettura delle convenzioni................................................................................................................................................. 21
4.1.1.2 Le convenzioni internazionali precedenti il 1970 ............................................................................................................................ 25
4.1.1.3 Le convenzioni internazionali degli anni settanta............................................................................................................................ 27
4.1.1.4 Le convenzioni internazionali dopo gli anni settanta ..................................................................................................................... 34
4.1.1.5 Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione. ......... 42
4.1.1.6 Convenzione di Berna........................................................................................................................................................................... 43
4.1.1.6.1 La Rete Smeraldo........................................................................................................................................................................... 44
4.1.2 Le convenzioni Internazionali dopo il 2000..................................................................45
4.1.2.1
4.1.2.2
Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) ............................................................................................................................. 46
Countdown 2010........................................................................................................................................................................................ 47
4.2 ANALISI
DELLE STRATEGIE E NORMATIVE SULLA BIODIVERSITÀ A LIVELLO
PANEUROPEO ED EUROPEO (UE) ........................................................................................51
4.2.1 Intervento europeo per la conservazione della biodiversità................................................51
4.2.1.1 La Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat......................................................................................................................................... 51
4.2.1.2 La tutela della biodiversità attraverso i programmi di azione a favore dell’ambiente............................................................... 58
4.2.1.3 Le strategie comunitarie sulla tutela della biodiversità.................................................................................................................... 62
4.2.1.3.1 European Plant Conservation Strategy (EPCS) ...................................................................................................................... 68
4.2.1.4 Rete Ecologica Paneuropea ................................................................................................................................................................. 70
4.2.1.5 Il Libro Bianco sulla responsabilità ambientale ............................................................................................................................... 71
4.2.2 Piano Nazionale sulla biodiversità ...............................................................................72
4.2.3 Una riflessione di sintesi...............................................................................................74
4.3 LEGISLAZIONE ...............................................................................................................83
4.3.1 La Costituzione Italiana .............................................................................................83
4.3.1.1
La Riforma del Titolo V della Costituzione Italiana ....................................................................................................................... 84
4.3.2 Legislazione statale......................................................................................................86
4.3.3 Legislazione regionale...................................................................................................87
4.3.3.1
4.3.3.2
Analisi storica.......................................................................................................................................................................................... 87
Un confronto tra leggi regionali ed elenchi floristici....................................................................................................................... 94
4.4 STRUMENTI................................................................................................................96
4.4.1 Liste Rosse..................................................................................................................96
4.4.1.1
Le Liste Rosse in Italia ........................................................................................................................................................................ 113
4.4.2 Protezione automatica................................................................................................116
4.4.3 Il progetto IPA (Important Plant Areas) ...................................................................118
4.4.3.1
Applicazione delle linee guida in Europa ........................................................................................................................................ 120
5 DISCUSSIONE ................................................................................................122
5.1 LO STATO ATTUALE .....................................................................................................122
5.1.1 Osservazioni..............................................................................................................128
5.1.2 Analisi storica...........................................................................................................130
5.1.3 Possibili indicazioni per la protezione della flora in Italia ............................................132
5.1.3.1 Legge quadro nazionale ...................................................................................................................................................................... 132
5.1.3.2 Razionalizzazione delle leggi regionali ............................................................................................................................................. 133
5.1.3.3 Una nuova regionalizzazione............................................................................................................................................................. 134
5.1.3.3.1 Il metodo svizzero ....................................................................................................................................................................... 139
5.1.3.4 Nuove aree protette............................................................................................................................................................................. 141
1
5.1.3.5
5.1.3.6
Lista Rossa............................................................................................................................................................................................. 142
Azione divulgativa................................................................................................................................................................................ 145
6 A
CASE
STUDY: LA PROTEZIONE DI S ANGUISORBA
DODECANDRA MORETTI.............................................................................146
6.1 SANGUISORBA DODECANDA MORETTI: UNA BREVE INTRODUZIONE ...................146
6.2 VERIFICA STATUS .........................................................................................................147
6.2.1 Calcolo areale (Extent Of Occurrence)........................................................................148
6.2.2 Calcolo superficie occupata (Area Of Occupancy) ........................................................149
6.3 VALUTAZIONE STATUS ................................................................................................151
6.3.1 Sensu IUCN ............................................................................................................151
6.3.2 Sensu ENSCONET ...............................................................................................153
6.4 CONCLUSIONI SU SANGUISORBA DODECANDRA MORETTI ....................................155
7 CONCLUSIONI ..............................................................................................157
8 BIBLIOGRAFIA ..............................................................................................162
9 ODOGRAFIA ...................................................................................................176
10 ALLEGATI .......................................................................................................178
10.1 ELENCO SPECIE ITALIANE PROTETTE DA CONVEZIONI INTERNAZIONALI ...........178
10.2 ELENCO SPECIE LOMBARDE PROTETTE ....................................................................198
10.3 ONP SVIZZERA ...........................................................................................................224
2
1 RIASSUNTO
Il presente lavoro, dopo una breve introduzione sulla biodiversità in generale e la diversità
vegetale in particolare, analizza la legislazione – e l’evoluzione della medesima - relativa
all’ambiente e alla biodiversità in generale per soffermarsi, poi, sulla protezione e sulla
conservazione della flora erbacea ad un quadruplice livello: internazionale, europeo e
paneuropeo, nazionale e regionale.
Scopo dell’analisi è verificare l’efficacia delle attuali strategie conservazionistiche alla luce
delle più recenti evoluzioni e della legislazione e degli studi scientifici riguardanti la
conservazione e la protezione della flora.
Un breve confronto con la legislazione di un paese a noi vicino geograficamente ma
lontano istituzionalmente quale la Svizzera inserisce nel lavoro un profilo di diritto
comparato; profilo quantomai necessario oggi a livello di strategie di protezione e
conservazione: la protezione dell’ambiente ha, necessariamente, carattere transfrontaliero.
Si è voluto, infine, provare sperimentalmente l’efficacia di alcune delle ultime soluzioni
proposte e dallo IUCN e da ENSCONET atte a qualificare e quantificare scientificamente
il livello di minaccia e/o la rarità di una specie. Alcune di queste soluzioni sono già da
tempo recepite nell’impianto legislativo di paesi limitrofi.
3
2 INTRODUZIONE
2.1 Scopi ed ambiti.
Il presente lavoro si propone di offrire un’analisi della legislazione concernente la
protezione e la conservazione della flora1, per giungere a definire nuovi strumenti e
strategie perseguibili a livello nazionale per l’Italia.
Si è cercato di trattare sia la normativa internazionale, sia la normativa comunitaria, sia
quella nazionale: le prime due dovrebbero fornire le chiavi interpretative per la terza
categoria, che è quella di interesse specifico.
Si è deciso di focalizzare l’attenzione sulla flora erbacea e di tralasciare la normativa
riguardante l’attività forestale e silvicolturale.
La parte più propositiva dei risultati, è preceduta da una parte introduttiva volta a fornire
alcuni orientamenti generali sulle problematiche concernenti la conservazione e ad
illustrare brevemente alcuni concetti che stanno alla base di gran parte della legislazione.
Il risultato più originale delle analisi effettuate è rappresentato dalla proposta di possibili
soluzioni a livello nazionale, con la definizione di nuovi strumenti normativi che
consentano una coerente e moderna protezione della flora spontanea.
Seguirà, infine, l’analisi di un caso di studio dall’elevata criticità: Sanguisorba dodecandra
Moretti.
1
La flora rappresenta l'elenco completo delle specie vegetali che crescono allo stato spontaneo in un determinato territorio. Lo
studio della flora è un settore della botanica, denominato floristica, ed è preliminare e complementare allo studio della
vegetazione che descrive i popolamenti vegetali presenti in un determinato territorio, studiati sia dal punto di vista floristico
(elenco delle specie presenti), che dal punto di vista quantitativo (frequenza relativa delle varie specie nel popolamento oggetto
di studio).
4
Ci permetteremo, infine, di effettuare alcune proposte integrative dello status quo
legislativo.
2.2 Effetti antropici sulla flora
Prima di analizzare l’evoluzione della legislazione pare opportuno esaminare brevemente
quali sono i pericoli che minacciano l'esistenza della flora.
E’ possibile distinguere due categorie:
a) distruzione diretta, per raccolta ed eliminazione di tutti o di parte degli individui di un
determinato taxon.
b) distruzione indiretta, provocata per alterazione (per esempio inquinamento) o distruzione
dell'ambiente2.
Al fine di prevedere la minaccia sulle specie della flora italiana, in ambito
conservazionistico si possono fare le seguenti distinzioni:
• specie vistose,
• specie officinali,
• specie stenoendemiche,
• specie non stenoendemiche ma comunque a forte rarità dal punto di vista
fitogeografico: specie ad areale fortemente frammentato o poste al margine del loro
areale distributivo.
Le specie vistose sono quelle con fiori grandi, fortemente colorati, molte volte anche
profumati. Se ne possono citare svariati esempi per le Alpi, gli Appennini e la zona
mediterranea. Sulle Alpi crescono le nigritelle (Nigritella nigra L. e Nigritella rubra Wettst. ), la
2
Oggigiorno le specie maggiormente minacciate sono, paradossalmente, le specie più comuni in situazione di forte pressione
antropica.
5
scarpetta della Madonna (Cypripedium calceolus L.), i rododendri (Rhododendron hirsutum L. e
Rhododendron ferrugineum L.), la Regina delle Alpi (Eryngium alpinum L.), il botton d'oro
(Trollius europaeus L.), il mughetto (Convallaria majalis L. ), ecc. Sugli Appennini troviamo i
narcisi (Narcissus poëticus L. e N. pseudo-narcissus L.), la fritillaria (Fritillaria tenella Bieb.), il
tulipano (Tulipa australis Link) e numerose altre. Nella macchia mediterranea infine,
crescono molte specie di orchidee dei generi Orchis e Ophrys, come Orchis palustris Jacq.,
Ophrys apulica O. & E. Danesch, Orchis collina Solander, Ophrys bertolonii Moretti , ecc. Tutte
queste specie sono direttamente minacciate a causa della raccolta fatta dagli escursionisti e
dai turisti; in molte località alpine si è verificata un'impressionante diminuzione di molte
specie così appariscenti e ricercate, che vengono raccolte in grandi mazzi destinati ad
appassire in poco tempo o per composizioni come fiori essicati (e.g. Eryngium alpinum L.
oppure il genere Limonium).
Occorre notare che il gap culturale rispetto ad altre nazioni è notevole (Simone, 2005),
inoltre una legislazione spesso frammentaria, imprecisa e male applicata non hanno certo
aiutato la conservazione della Flora in Italia in questi anni.
Le specie officinali sono quelle che presentano interesse a livello medicinale o comunque ad
uso pratico e sono distribuite in tutta la penisola nei più svariati ambienti e di esse si
possono ricordare la genziana maggiore (Gentiana lutea L. ), il genepì (Artemisia genepi Weber
e Artemisia glacialis L. ), l'aconito (Aconitum napellus L. 3), l'erba iva (Achillea moschata Wulfen)
3
Gli steli, le foglie e le parti fiorifere vengono raccolte prima della fioritura e usate preferibilmente fresche poiché
nell'essiccazione perdono in parte la loro attività; le radici tuberizzate vengono invece raccolte in autunno o all'inizio della
primavera, prima che incominci a svilupparsi il fusto e vengono subito essiccate per proteggerne le proprietà.
L'impiego principale dell'aconito era come analgesico nelle sciatalgie e nelle nevralgie in genere e in particolare in quelle del
trigemino, per la sua capacità di indurre anestesia dei nervi periferici. Per lo stesso motivo era usato come sedativo della tosse.
Inoltre, per le sue proprietà vasocostrittrici, era molto usato nelle tonsilliti dei bambini e nelle fasi congestizie iniziali delle
6
ed altre (Pedrotti, 1992). Queste e numerose altre specie sono ricercate attivamente dai
raccoglitori e dagli erboristi per i principi attivi che contengono e vengono impiegate nella
preparazione di medicinali, liquori e di altri prodotti.
Le specie stenoendemiche sono quelle che presentano un'area di distribuzione molto limitata e
sono pertanto estremamente localizzate; in Italia le zone ricche di endemismi si trovano
soprattutto lungo il bordo meridionale delle Alpi, lungo le coste e nelle isole (Pedrotti,
1997, Pignatti, 1994). Fra gli endemismi insubrici, e cioè limitati al territorio compreso fra
il Monte Baldo e il Lago Maggiore, si possono ricordare Silene elisabethae Jan, Primula
glaucescens Moretti, Saxifraga arachnoidea Sternb. nelle province di Trento, Brescia e Bergamo,
Daphne petraea Leybold del Monte Tremalzo4 (provincia di Trento), Linaria tonzigii Lona del
Pizzo Arera (provincia di Bergamo) e molte altre. Fra gli endemismi delle isole si può
ricordare Centaurea horrida Bad., Genista corsica Loisel D.C., Stachys glutinosa L. ed altre specie
delle coste della Sardegna, Centaurea tauromenitana Guss. che cresce esclusivamente sulle
rocce dei dintorni di Taormina, Cytisus aeolicus Guss. presente soltanto in poche stazioni
delle Isole Lipari, e numerose altre (Pedrotti, 1995); e, tra quelle note solo da pochi anni si
può citare Festuca veneris Rossi, Foggi e Signorini 1996, esclusiva delle rupi sul mare a
Portovenere e isola di Palmaria (Rossi et al., 1996).
Le specie stenoendemiche sono ricercate dai collezionisti che le raccolgono sia per gli
erbari personali, che per trapiantarle in giardino, come anche per farne, a volte,
commercio.
Fra le specie arboree stenoendemiche si deve ricordare l'Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei,
forme da raffreddamento in genere. Si è sempre trattato comunque di un prodotto troppo poco maneggevole a causa
dell'elevata tossicità.
4
Citato da vari opuscoli turistici come una vera e propria “Mecca del Biking Europeo” http://www.cycling.it, 22 luglio 2006.
7
che è l’unica specie della flora italiana ridotta a pochi individui, posti ormai sotto un
rigoroso controllo, per evitarne l’estinzione; questa specie una volta formava foreste miste
a faggio sui monti della Sicilia (Pedrotti, 2004).
Infine una categoria che non viene mai trattata in ambito protezionistico (si vedano sia
liste rosse nazionali e regionali sia leggi regionali sulla flora protetta, risalenti alla fine degli
anni 80 come in Lombardia ed Emilia - Romagna) sono le specie non stenoendemiche ma
localmente rare, per motivi fitogeografici. Si pensi alle specie che presentano un certo
areale frammentato in particolare, al margine della loro distribuzione. Queste popolazioni
sono isolate rispetto alle altre e in particolare rispetto all’areale principale, spesso senza
scambi genetici con le altre popolazioni. Questa categoria di piante ha ricevuto negli ultimi
anni un particolare riguardo nella letteratura scientifica sia italiana sia straniera
(Alessandrini et al., 2003). Tali entità di “non nobile lignaggio” nel senso che non sono
delle rarità assolute (e.g.
Salix herbacea L., Salix breviserrata Flod., Salix hastata L. in
Appennino settentrionale) sono localmente rare (per intere catene montuose e regioni
fitogeografiche) e, a volte, sono sottoposte a pressione antropica e quindi minacciate (e.g.
Salix herbacea L. in Appennino settentrionale soggetta a calpestio da turisti (cfr. Rossi et al.
in stampa). In questi casi l’attenzione verso queste entità, a forte rischio locale di
danneggiamento deve essere alta; vanno protette e la loro importanza, per alcuni autori, è
paragonabile addirittura a quella degli endemismi (Gärdenfors et al., 2001).
A proposito delle specie arboree si potrebbe anche ricordare che gli alberi secolari e di
grandi dimensioni hanno notevole importanza da molti punti di vista: estetico, culturale,
storico e, last but not least, scientifico.
La distruzione indiretta di una specie si verifica quando vengono in qualche modo alterate
8
le caratteristiche dell'ambiente in cui vive: prosciugando una palude o abbassando, anche
di poco la falda freatica, di una determinata zona o innalzandola si inducono modificazioni
tali per cui le specie che vi crescono sono destinate a scomparire. Negli anni la distruzione
indiretta ha assunto importanza cruciale ed è per questo, come si vedrà più avanti, che le
più moderne strategie di conservazione si concentrano sulla cd “protezione automatica” e
sulla protezione degli ambienti (cfr. infra § 5.2.2).
2.3 Evoluzione della legislazione
2.3.1 Biodiversità ed Istituzioni: evoluzione di un’idea
La tutela della biodiversità, e quindi anche della flora spontanea, è diventata una finalità
ricorrente nella definizione delle strategie e delle politiche relative all'attività dell'uomo. Un
obiettivo che diventa prioritario allorquando si tenta di individuare le direzioni efficaci per
lo sviluppo sostenibile della società.
Il perché di questo crescente interesse ha diverse motivazioni ma, in ogni caso, è legato al
fatto che il concetto di biodiversità esprime sinteticamente il mistero dell'esistenza della
vita. Così che, di fronte alla sempre più decisa preoccupazione per l'instabilità degli
equilibri eco-sistemici, attorno al concetto di biodiversità non poteva non levarsi una
maggiore attenzione. La biodiversità si configura nelle infinite sfaccettature del mondo
vivente, nelle interazioni della parte biotica con quella abiotica dell'ecosistema e nella loro
evoluzione complessa e complessiva. Grazie alle molteplici forme di vita esistenti hanno
luogo i processi biologici essenziali per la perpetuazione sulla terra della vita stessa. A
partire dalla costituzione di composti organici operata, principalmente, dagli organismi
fotosintetizzanti in grado di utilizzare l’energia solare, con assorbimento di enormi volumi
9
di anidride carbonica, fino alla degradazione della stessa sostanza organica, ad opera degli
organismi decompositori, per restituire nutrienti nella forma elementare (carbonio,
idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo, zolfo ecc.).
Scopo di questo capitolo è quello di dare conto della crescente attenzione dedicata alla
tutela della biodiversità, attraverso l'esame dei principali interventi delle istituzioni
internazionali in materia. L'intento finale è quello di evidenziare come, nel corso del
tempo, sono cambiate le strategie e le politiche operative delle stesse istituzioni. Il lavoro è
realizzato prendendo a riferimento sia le convenzioni internazionali, e le relative
implementazioni a livello europeo, sia considerando le indicazioni proprie dell'Unione
Europea. Particolare attenzione sarà data alla biodiversità vegetale.
2.3.2 Biodiversità e sue funzioni
Non si può affrontare la rassegna delle convenzioni sulla biodiversità senza avere prima
indicato il significato da dare al soggetto dell'analisi ed averne individuato il ruolo. Le
indicazioni che seguono cercano di farlo, con l'intento esclusivo, però, di individuare quale
sia la rappresentazione più condivisa del soggetto e, quindi, senza la benché minima
pretesa di voler introdurre le informazioni che emergono dall'interessante e complesso
dibattito all'interno delle scienza biologiche, in particolare, quelle della biologia
evoluzionista. Per Gustafsson (2000) il termine biodiversità sarebbe stato coniato più per
ragioni politiche che per motivi scientifici. Secondo l'autrice, infatti, Walter G. Rosen, dell’
U.S. National Academy of Sciences Secretariat, in occasione del NAS symposium del 1988
avrebbe coniato il termine biodiversità per attirare l'attenzione politica e quella dei media
sulla crescente estinzione di animali e piante. In realtà, esiste una ricca letteratura sulla
definizione di biodiversità. De Long in uno specifico studio (1996) ha identificate ben 85
10
possibili definizioni. Tra queste una delle più autorevoli rimane quella proposta
dall'entomologo americano E. O. Wilson al quale generalmente si attribuisce l'origine del
termine5. Egli, nel 1988, definisce la biodiversità come: “la varietà degli organismi a tutti i
livelli, da quello delle varianti genetiche appartenenti alla stessa specie fino alla gamma
delle varie specie, dei generi, delle famiglie e ai livelli tassonomici più alti; comprende
anche la varietà degli ecosistemi, ossia la varietà delle comunità degli organismi presenti in
un determinato habitat, e delle condizioni fisiche in presenza delle quali essi vivono”
(Wilson, 1992). Nel 1987, l'Office of Technology Assessment del Congresso degli Stati Uniti
aveva già definito la diversità biologica come: “[…]la varietà e la variabilità di tutti gli
organismi viventi e dei sistemi ecologici che li comprendono[…]”. Nel 1992, l’UNEP
l’individua come: “la variabilità genetica, tassonomica ed ecologica tra organismi viventi,
includendo la varietà e la variabilità nell’'ambito di una specie e tra le specie, e delle
componenti biotiche degli ecosistemi”. Da rilevare come l'ultima definizione consideri solo
la componente biotica degli ecosistemi, avallando la posizione di alcuni autori che, pur
individuando nei processi abiotici il prerequisito necessario per il mantenimento della
biodiversità, sostengono che la complessità ecologica non può essere considerata come
sinonimo di biodiversità. Ciò porterebbe, infatti, alla coincidenza dei termini biodiversità
ed ambiente (Gustafsson, 2000). La definizione di biodiversità universalmente riconosciuta
è quella data in occasione dell’Earth Summit di Rio de Janeiro nel 1992: “la variabilità degli
5
Biodiversità corrisponde alla traduzione italiana del termine inglese biodiversity; ciò ne modifica in parte il significato poiché
inglese diverse significa vario, molteplice, mentre in italiano "diverso" assume spesso un significato negativo, riferito ad una
deviazione dalla norma. Biodiversity, potrebbe essere, quindi, più correttamente tradotto in "biovarietà" o meglio ancora "varietà
della vita" (WWF Italia, 1996). I termini diverso o vario, comunque, non hanno insito nel loro significato il concetto di
evoluzione che è alla base della esistenza della biodiversità.
11
organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli
altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; comprende la
diversità nell’ambito di ciascuna specie, tra le specie, nell'ambito degli ecosistemi”. Essa
considera i tre livelli fondamentali di organizzazione biologica in struttura gerarchica:
I. diversità genetica, intesa come patrimonio di geni di una specie;
II. diversità di specie, intesa come diversità tra tutte le specie viventi;
III. diversità ecologica, considerando tutti gli ecosistemi presenti sulla terra6.
La biodiversità ha una struttura gerarchica (Cristofolini, 1998): dalla diversità di alleli in un
locus di un individuo alla diversità di biomi sulla Terra, ogni livello è caratterizzato da un
certo grado di polimorfismo che ne costituisce l’essenza. E tuttavia non pare che si possa
concepire, non solo in pratica, ma neppure in via teorica, una misura onnicomprensiva di
diversità biologica che abbracci in un unico parametro tutte le sue manifestazioni.
Norton (1994) afferma che, non potendoci essere misure obbiettive di biodiversità, le sole
misure possibili sono misure appropriate per scopi limitati, ed in una certa misura questa
affermazione è condivisibile.
La diversità genetica è percepita da molti biologi come l’unità di misura fondamentale della
biodiversità. Benché si tratti di una veduta riduzionista, essa è giustificata dalla
considerazione che le risorse genetiche sono le pietre costitutive della biosfera, e la loro
espressione, comunque misurata, contiene la misura di base della diversità biologica. Tutti
gli altri livelli, incluse le specie, sono i contenitori di questa variabilità di base. La specie è
6
E' stata definita anche una biodiversità fenetica che si compone della Morfodiversità e della Metrodiversità. La prima si
interessa della biodiversità delle forme cioè di caratteri morfologici presenti in forme alternative; la seconda si occupa della
biodiversità delle dimensioni cioè riguarda caratteri quantitativi espressi mediante misure continue. (Gruppo di Ricerca
Biodiversità ed Ecomplessità, alla pagina http://pegaso.bio.uniromal.it/gbe/).
12
un’unità convenzionale di biodiversità: la vera unità di misura della biodiversità sono i
caratteri (Humphries et al., 1995; Wilson, 1988).
La diversità genetica, rappresenta la variazione di organismi all'interno e tra popolazioni.
Secondo l’UNEP (2002), può essere identificata a tre livelli:
- variabilità genetica tra individui in una popolazione;
- variabilità genetica tra popolazioni di una specie,
- diversità tra specie.
La diversità genetica risiede nella variazione del codice genetico, cioè nella variabilità che si
può riscontrare nelle sequenze delle quattro basi azotate che compongono gli acidi
nucleici. La conservazione della varietà genetica all'interno degli individui di una
determinata specie dipende dall'ampiezza delle popolazioni e dalla comunicazione tra loro.
La conservazione della varietà del patrimonio genetico della specie è favorita dagli incroci
tra individui con caratteri diversi. Ciò non è possibile quando le popolazioni si riducono
drasticamente o rimangono isolate. Una ridotta varietà genetica di una specie compromette
le sue capacità di adattamento all'ambiente (WWF Italia, 1996). La diversità di specie è il
livello gerarchico al quale si fa più di frequente riferimento allorquando ci si vuole riferire
alla diversità biologica. Essa esprime il numero di specie e la consistenza della popolazione
di specie presenti in un territorio. La misurazione della biodiversità è, spesso, espressa a
questo livello, anche perché è complesso misurare la diversità di ecosistemi o di geni. Ciò
non significa, comunque, che si disponga di una conoscenza piena della diversità di specie,
anche perché mancano metodi riconosciuti universalmente idonei allo scopo7. Nonostante
7
La valutazione della diversità di specie non considera l'importanza della dimensione di ogni singola specie ed il rapporto della
popolazione con l'habitat (Agenzia Europea per l'Ambiente, 1998); aspetto del quale risulta tutt'altro che semplice avere
conoscenza.
13
ciò, l'uso della ricchezza di specie resta il più accessibile indice di biodiversità e rappresenta
sicuramente un primo approccio al problema. Le specie attualmente identificate, nel
mondo, sono circa 1,4 milioni, ma si stima ne esistano tra i 10 ed i 50 milioni8. Le specie
vegetali superiori (Pteridofite e Spermatofite) ammontano invece a circa 300 mila.
Una misura totale ed esaustiva della biodiversità appare impossibile per due ordini di
motivi: motivi pratici, in quanto è impossibile censire ed enumerare tutti gli organismi
viventi di qualsiasi ecosistema non semplicissimo; motivi teorici, perché non si può
inglobare in un unico parametro la misura della diversità ai diversi livelli - da genico a
sistemico - a cui essa si esprime (Cristofolini, 1998).
Per avere una visione qualitativa della biodiversità si può fare ricorso alla valutazione delle
specie endemiche, cioè, di quelle specie presenti unicamente in una determinata zona9. Per
caratterizzare la biodiversità si può, inoltre, far riferimento alla distanza evolutiva delle
specie piuttosto che alla diversità tra specie. L'organizzazione tassonomica in specie,
genere, famiglie, ordini, ecc. fino ai regni, è espressione del grado di parentela esistente tra
organismi e rappresenta un tentativo di ricostruzione del percorso evolutivo. La
misurazione della diversità biologica a livelli tassonomici superiori, come le famiglie o gli
ordini, può essere più utile, rispetto alla specie, a valutare la diversità totale.
Infine, la diversità ecosistemica. Secondo la CBD10 un ecosistema è: “un complesso
dinamico di comunità di piante, animali, microrganismi e dalla loro interazione con
l'ambiente non vivente come unità funzionale”. In una determinata area naturale si può
riscontrare una minore o maggiore diversità ecosistemica. Un’elevata biodiversità si
8
IUCN "Biodiversity is life: in our lives"
9
Il metodo è coerente proprio in relazione alla distribuzione delle specie endemiche in aree ristrette o in determinati siti.
10
Convezione per la Conservazione della Diversità Biologica
14
raggiunge in quelle aree che possiedono un'alta diversità ambientale, in grado di sostenere
un’elevata diversità di specie con popolazioni capaci di riprodursi in condizioni di
equilibrio dinamico, ovvero di automantenersi in buone condizioni nel corso del tempo
(WWF Italia, 1996). Purtroppo molti dei cambiamenti osservati rispetto alla riduzione delle
popolazioni e alla ricchezza di specie dipendono dalla diminuzione degli habitat (Agenzia
Europea per l'Ambiente, 1998).
La varietà di specie animali e vegetali in un dato ecosistema è il risultato di processi
evolutivi caratterizzati da fenomeni di retroazione, tali che la biodiversità risulta sia causa
che effetto di se stessa. Tali fenomeni hanno luogo in virtù di modificazioni genetiche e
morfologiche, rese possibili dalla diversità dei geni, delle specie, delle condizioni
imprevedibili dell'ambiente. L’estinzione di una specie comporta, oltre alla scomparsa di un
patrimonio genetico, la perdita del "compito ecologico" svolto da quella specie
nell'ecosistema. In sostanza, un ecosistema è in continua modificazione, al suo interno ad
una maggiore diversità di specie corrisponde un maggior numero di processi funzionali
(Ministero dell’Ambiente, 2001).
Da ricordare che, oltre alla diversità tra geni, specie ed ecosistemi, la Convenzione sulla
Diversità Biologica ha individuato, con una visione alquanto antropocentrica, altri due
livelli di biodiversità. Si tratta della diversità culturale e della diversità del paesaggio con le quali si
cerca di esprimere come le interazioni dell’uomo con il suo ambiente, attraverso la
diversità delle conoscenze, delle religioni, delle strutture sociali e produttive, influenzino in
modo deciso il rispetto e le condizioni delle risorse naturali.
Al di là delle definizioni, è indiscutibile che la biodiversità sia alla base della vita umana.
Walsh (1991), Young & Burton (1992) evidenziano come essa svolga un ruolo centrale per
15
il funzionamento della biosfera e per la sua evoluzione sostenibile a lungo termine.
Purtroppo, questa inconfutabile verità non sempre è tenuta nella giusta considerazione
dall’uomo nel suo comportamento quotidiano. Come già ricordato, Wilson (1992) afferma
che: “Responsabile della crisi mondiale della biodiversità è il successo demografico della
specie umana”. Gli ecologi dell'Università di Stanford hanno calcolato che la specie umana
si appropria del 25% della disponibilità di energia fissata nella materia organica dai vegetali,
se consideriamo il globo intero, e di quasi il 40% se consideriamo solo le terre emerse. E
come non ricordare che, così facendo, l'uomo ha determinato pressioni sull'ambiente
superiori alla sua carrying capacity. Basta far mente locale, a titolo di esempio, alle alterazioni
del ciclo del carboni o provocate dalle attività umane negli ultimi decenni. Si ipotizza che a
causa dell'effetto serra la temperatura mondiale potrebbe aumentare di circa 2 C° nei
prossimi 30 anni, comportando un innalzamento del livello del mare di circa 30-50 cm11.
E' evidente che tutto ciò incide in maniera drastica, oltre che sulle condizioni di vita
dell’uomo, su quelle delle altre specie viventi, minando la stabilità ambientale12.
La biodiversità è importante, però, anche per fornire cibo all'umanità. Le specie eduli per gli
esseri umani sono poche migliaia. Un numero ridotto di queste hanno caratteristiche
nutrizionali apprezzabili, e solo una minima percentuale sono quelle che vengono coltivate
o allevate e che, quindi, risultano oggetto di commercio. Su 250.000 specie di piante
superiori note, solo 3.000 sono usate per fini alimentari; circa 200 sono state
addomesticate per uso alimentare e, tra queste, sono solo 15-20 le specie che danno origine
ai raccolti di maggiore importanza commerciale (WWF Italia, 1996). Questa
semplificazione biologica è conseguenza diretta del rispetto delle convenienze economiche
11
IUCN “Biodiversity is life” op.cit..
12
IUCN “Biodiversity is life” ibidem.
16
stimolate dal modello di sviluppo adottato nel secolo passato. Una semplificazione che è
preoccupante non solo per gli effetti diretti, ma anche perché, riducendosi il numero delle
specie coltivate, subiscono una drastica riduzione altri esseri viventi ad esse collegati: dai
microrganismi del terreno, agli insetti impollinatori, sin anche alle specie che possono
risultare dannose per la produttività della coltura in atto. Senza dimenticare che questa
semplificazione produttiva è accompagnata da tecniche di miglioramento genetico che
hanno ridotto drasticamente il numero di varietà ed ecotipi locali; dalla meccanizzazione
che ha reso necessaria l'eliminazione delle siepi, ricettacolo di organismi utili (insetti,
uccelli), e che ha indotto arature profonde con il conseguente interramento dello strato di
terreno più ricco di forme viventi; dall'uso di quantità consistenti di prodotti chimici di
sintesi che ha causato una riduzione della biodiversità presente nell'ecosistema agrario.
Non meno importante il ruolo che la biodiversità svolge in campo farmaceutico. Da sempre il
regno vegetale ha fornito i principi attivi per curare le malattie non solo dell'uomo, ma
anche degli animali e delle piante di uso agrario13. Molti dei medicinali utilizzati in tutto il
mondo sono estratti da specie vegetali e molti di questi non possono essere ottenuti
sinteticamente: attualmente nei paesi industrializzati circa il 60% dei prodotti farmaceutici
viene ricavato dalle piante, mentre nei Paesi in via di sviluppo questa percentuale sale
all'80% (WWF Italia, 1996). La perdita diffusa della biodiversità fa correre il rischio di
perdere specie prima ancora di identificarle e, con esse, le loro potenziali proprietà
terapeutiche. Da non sottovalutare, infine, che la risorsa biodiversità può fornire al genere
umano un altro servizio tangibile: quello di soddisfare la crescente domanda di aree
incontaminate dove ricrearsi. All’utilità di tale funzione deve aggiungersi il risultato
13
Circa 120 prodotti chimici vengono estratti in forma pura da circa 90 specie.
17
economico che ne possono trarre le popolazioni locali. L'istituzione di aree protette e lo
svilupparsi di un turismo naturalistico può rappresentare un elemento trainante lo sviluppo
economico delle zone interessate.
18
3 Metodi
L’analisi delle problematiche affrontate nella presente tesi si è sviluppata secondo il
seguente schema logico:
A. Riassunto ed analisi critica delle convenzioni internazionali sulla conservazione della
biodiversità in generale e della biodiversità vegetale in particolare, fino ad ora
prodotte a livello globale, pan europeo ed europeo;
B. Elencazione ed analisi critica della normativa prodotta a livello comunitario ed
italiano per la conservazione della biodiversità nel suo complesso e della flora nello
specifico.
C. Tentativo di definire e proporre nuovi strumenti normativi di protezione della flora
a livello italiano.
La parte più originale della tesi è la “C” dove sulla base di analisi critica di strumenti (liste
Rosse IUCN) ed esperienze non italiane viene infine proposta una “nuova via normativa”
per l’Italia. Infine per testare la norma proposta si è esaminato sperimentalmente un caso
relativo la flora italiana.
19
Tabella 3.1 Flusso di lavoro
20
4 Risultati
4.1 Analisi delle convenzioni internazionali sulla biodiversità
4.1.1 Convenzioni internazionali sulla conservazione della biodiversità
La consapevolezza, seppure parziale, del ruolo svolto dalla biodiversità e la verifica
empirica dell'accelerazione del trend di erosione della stessa hanno stimolato una crescente
attenzione attorno al patrimonio biologico dell’umanità. Obiettivo, quello di preservarne la
presenza, anche per esaltarne le capacità di utilizzazione in futuro. Non c'è dubbio, però
che, al di là dell’attenzione generale, molto di più deve essere fatto per centrare l'obiettivo,
incentivando un interesse che prenda in considerazione allo stesso tempo i connotati
biologici, economici, politici, antropologici e giuridici che sono legati alla biodiversità.
Qualcosa si sta muovendo in questa direzione. In questo paragrafo si dà attenzione
all’aspetto politico della preservazione della biodiversità. In particolare, esaminando gli
obiettivi, le strategie e le politiche di tutela delineati in sede di convenzioni internazionali in
materia. Un aspetto che, negli ultimi decenni, ha fatto registrare una significativa
evoluzione; inizialmente stimolata da ragioni economiche, alle quali si sono
progressivamente affiancate anche motivazioni di carattere ambientale ed etico, legate alla
sempre più diffusa sensibilità nei confronti della questione ambientale.
4.1.1.1 Le chiavi di lettura delle convenzioni
La complessità della materia rende necessario fissare alcune categorie esplicative, attraverso
le quali interpretare le numerose convenzioni presenti sullo scenario internazionale. In
primo luogo le convenzioni sono esaminate sotto l'ottica dell’evoluzione temporale,
21
suddividendole in tre gruppi: quelle proposte prima degli anni settanta, quelle emanate nel
corso di questo decennio e quelle successive, fino ai giorni nostri. Questa prima chiave di
lettura costituisce quella principale; attraverso essa, infatti, sono filtrate le altre.
Una seconda chiave di lettura è rappresentata dal numero di nazioni firmatarie. Le
convenzioni internazionali, così, possono assumere la dimensione:
- globale,
- pan-europea,
- comunitaria,
- regionale.
Anche se possono essere considerate a carattere globale le convenzioni che presentano
paesi firmatari di ogni parte del mondo o quelle nelle quali la globalità è connessa alla
dimensione spaziale della problematica trattata, di seguito sono state considerate globali le
convenzioni che presentano come parte firmataria l'ONU. Senza dubbio, le principali
convenzioni internazionali in materia di tutela della biodiversità hanno un respiro globale,
ma non mancano quelle che, riguardando problemi di conservazione locali, sono state
sottoscritte solo dalle nazioni ricadenti nell'area interessata (convenzioni a carattere
paneuropeo o regionale). Nel commento alle convenzioni esaminate, è stata, inoltre,
segnalata l'adesione dell'Unione Europea e dell'Italia.
Una terza chiave di lettura concerne il livello di biodiversità verso il quale è indirizzata
l'azione di tutela, facendo riferimento ai livelli individuati dalla Convenzione di Rio:
genetica, di specie, di ecosistema, culturale e del paesaggio. Questo filtro ha permesso di
evidenziare un’evoluzione delle convenzioni internazionali rispetto al livello di biodiversità
tutelata. Le convenzioni di più vecchia data guardano alle singole specie animali, gli uccelli,
22
i pesci, la foca, l'orso polare, la vicuña. Il Mondo vegetale è visto in modo più aggregato e
mancano convenzioni riguardanti una singola specie. Questa tendenza a proteggere specie
animali di grosse dimensioni, affascinanti dal punto di vista comportamentale, evidenzia
che le attività di conservazione sono state guidate da un approccio empirico ed emotivo.
Non mancano, in ogni caso, iniziative per proteggere alcune specie per gli interessi
economici che ruotano attorno ad esse: le foche, per la pelliccia, la vicuña per la lana, il
tonno per il pescato. Presto, alla salvaguardia di singole specie si affianca, la tutela di interi
ecosistemi con l'istituzione delle prime aree protette. Mentre appartengono ad un periodo
successivo le convenzioni internazionali che coinvolgono la dimensione relativa alla
diversità culturale e del paesaggio. Allorquando, in tempi ancora più recenti, il progresso
scientifico e tecnologico ha evidenziato l'importanza economica delle risorse genetiche sia
in campo agrario che in campo medico, le convenzioni internazionali hanno avuto per
oggetto anche questo livello di diversità biologica. Un’ulteriore chiave di lettura tende ad
evidenziare la differenza tra la tutela della biodiversità “selvaggia” e quella “antropizzata”. La
distinzione è in funzione delle diverse forme di valore attribuibili alla biodiversità: un
valore di esistenza e di lascito per la biodiversità “selvaggia”; un valore di uso diretto per la
biodiversità “antropizzata”. Riguardano la tutela della biodiversità “selvaggia” le convenzioni
indirizzate alla salvaguardia di particolari specie in via di estinzione o alla conservazione di
particolari ecosistemi naturali o semi-naturali, spesso attraverso l'istituzione di aree
protette. Sono, invece, indirizzate alla tutela della biodiversità “antropizzata” le convenzioni
sulla tutela delle specie da cui vengono ottenuti prodotti destinati al commercio, come nel
caso delle balene, della foca, della vicuña, delle varie specie ittiche oggetto di pesca. Fanno
parte di questo secondo gruppo anche le convenzioni che mirano ad evitare il diffondersi
23
di patologie di piante coltivate che possono rappresentare una minaccia per l'economia di
intere popolazioni.
Un’ultima chiave di lettura riguarda la conservazione in situ ed ex situ. Alcune convenzioni
internazionali prevedono delle azioni di conservazione attraverso l'istituzione di aree
protette; poche prevedono il mantenimento degli organismi viventi fuori dal loro habitat
naturale presso gli orti botanici, le banche del germoplasma, le colture di tessuti vegetali in
vitro. La conservazione in situ, che ha la peculiarità di tutelare anche la dimensione
ecosistemica della biodiversità e di consentirne una conservazione dinamica, propone
misure volte alla realizzazione di un sistema di aree naturali protette (aree protette, aree
tampone, aree di collegamento); la conservazione del patrimonio genetico, delle specie e
degli ecosistemi al di fuori delle aree protette; la conservazione delle specie/razze e delle
varietà coltivate/allevate; la conservazione dei paesaggi naturali ed agrari storici; la difesa
ed il recupero delle specie minacciate14. La conservazione ex situ è una strategia
fondamentale di conservazione della biodiversità quando questa è gravemente minacciata,
oppure quando il numero degli individui di una specie è fortemente ridotto. Un
programma di tutela della biodiversità deve prevedere un equilibrato bilanciamento dei due
14
Un particolare tipo di conservazione in situ relativa alle piante coltivate, è quella definita on farm che prevede il mantenimento
del germoplasma presso le aziende agricole con il coinvolgimento degli agricoltori interessati alla gestione delle loro risorse. In
accordo con il Target 9 della Decisione VI/9 della GSPC: “Target 9: 70 per cent of the genetic diversity of crops and other major socioeconomically valuable plant species conserved, and associated indigenous and local knowledge maintained.. Theory and practice demonstrate that, with
an appropriate strategy, 70% of the genetic diversity of a crop can be contained in a relatively small sample (generally, less than one thousand
accessions). For any one species, therefore, the target is readily attainable. For some 200-300 crops, it is expected that 70% of genetic diversity is
already conserved ex situ in gene banks. Genetic diversity is also conserved through on farm management. By working with local communities,
associated indigenous and local knowledge can also be maintained. Combining genebank, on farm, and other in situ approaches, the target could be
reached for all crops in production, as well as major forage and tree species Other major socio-economically important species, such as medicinal plants,
could be selected on a case-by-case basis, according to national priorities. Through the combined actions of countries, some 2,000 or 3,000 species could
be covered in all.”
http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?lg=0&dec=VI/9, 29 settembre 2006.
24
tipi di conservazione15. Le tabelle 1.1, 1.2 e 1.3, proposte alla fine di questo paragrafo,
presentano le Convenzioni e gli Accordi internazionali a tutela della biodiversità più
importanti, classificati secondo le chiavi di lettura appena ricordate.
4.1.1.2 Le convenzioni internazionali precedenti il 1970
Il processo di forte industrializzazione che, a partire dagli anni cinquanta, caratterizza molti
paesi e il graduale aumento dell'impiego di risorse naturali nei processi produttivi, spinge
molti paesi ad aderire a Convenzioni internazionali finalizzate a contenere fenomeni di
inquinamento e di sovra sfruttamento delle risorse. Sono convenzioni importanti come
quelle, ad esempio, indirizzate a limitare la diffusione delle malattie delle piante o il primo
trattato antartico. Si ritrovano convenzioni a carattere paneuropeo, tra le quali la
convenzione sulla conservazione degli uccelli utili all'agricoltura (Parigi, 1902), quella sulle
aree protette (Londra, 1933), la convenzione internazionale per la protezione degli uccelli
(Parigi, 1950) e la convenzione per la costituzione di un’organizzazione per la protezione
delle piante mediterranee europee (1951). Sono numerose le convenzioni che interessano
15
L'attuazione di una strategia volta a promuovere la biodiversità ex situ come complemento della conservazione della
biodiversità in situ e ad essa strettamente collegata risponde pienamente all'art. 9 della Convenzione sulla Biodiversità: “Article
9. Ex-situ Conservation
Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, and predominantly for the purpose of complementing in-situ measures:
(a) Adopt measures for the ex-situ conservation of components of biological diversity, preferably in the country of origin of such components;
(b) Establish and maintain facilities for ex-situ conservation of and research on plants, animals and micro- organisms, preferably in the country of
origin of genetic resources;
(c) Adopt measures for the recovery and rehabilitation of threatened species and for their reintroduction into their natural habitats under appropriate
conditions;
(d) Regulate and manage collection of biological resources from natural habitats for ex-situ conservation purposes so as not to threaten ecosystems and
in-situ populations of species, except where special temporary ex-situ measures are required under subparagraph (c) above; and
(e) Cooperate in providing financial and other support for ex-situ conservation outlined in subparagraphs (a) to (d) above and in the establishment
and maintenance of ex- situ conservation facilities in developing countries.” Tali principi sono poi esplicitati nel Target 2.5 della EPCS che
auspica per il 2010 la conservazione ex situ del 80% delle specie a rischio e anche nel Target 8 della GSPC che auspica, sempre
entro il 2010, la conservazione ex situ del 60% delle specie a rischio di estinzione e avvio di programmi di moltiplicazione e
reintroduzione del 10% di queste specie.
25
regioni specifiche, come quelle che riguardano le aree occidentali degli Stati Uniti, il sud-est
dell’Asia e la regione del pacifico, il Mar Nero, l’Atlantico, l’Africa, il Benelux. Prima degli
anni settanta, l’Unione Europea, in relazione alla sua data di costituzione, non figura come
parte firmataria delle convenzioni internazionali a tutela della biodiversità. L’Italia è parte
contraente di tutti i trattati paneuropei, dei trattati antartici e delle convenzioni sulle
malattie delle piante. Gran parte delle convenzioni internazionali sono indirizzate alla
tutela della biodiversità a livello di specie, con particolare interesse alla fauna. La tutela
della biodiversità a livello ecosistemico coincide con l’istituzione di aree naturali protette.
L’istituzione del Parco Nazionale dello Yellowstone negli Stati Uniti era avvenuta nel 1872.
Nel vecchio continente, la Svizzera è stata la prima nazione a realizzare un parco naturale,
nel 1914. L'Italia, nel 1922, realizza il Parco Nazionale del Gran Paradiso. Ma è con le
convenzioni di Londra, del 1933, di Washington, del 1940 e di Algeri del 1968, che
vengono delineati il significato di parco nazionale e le finalità di gestione dello stesso. In
particolare, la Conferenza di Londra sancisce un principio internazionale importante,
relativo al controllo pubblico sulle zone di particolare valore naturalistico, scenografico e
scientifico. Queste iniziative sono sempre contraddistinte dalla volontà di conservazione
museale di paesaggi incontaminati, senza che sia possibile alcuna presenza umana stabile.
La convenzione sulla “protezione della natura e la preservazione della vita selvatica
nell’emisfero occidentale” del 1940, per esempio, si pone l’obiettivo di tutelare tutte le
specie della flora e della fauna native dell'America e di preservare le aree con formazioni
geologiche di straordinaria bellezza o le aree di particolare valore estetico, storico o
scientifico. Con tale convenzione vengono istituiti in America i parchi nazionali, le riserve
e i monumenti naturali. I primi con funzione di ricreazione ed educazione del pubblico, i
26
secondi ed i terzi a scopo di pura conservazione. Il trattato riporta, inoltre, una lista di
specie protette e prevede controlli nel commercio di flora e fauna protette. Nel periodo
antecedente gli anni settanta non si evidenziano convenzioni internazionali a tutela della
biodiversità a livello genetico né tanto meno a livello culturale e di diversità del paesaggio.
Prima degli anni settanta, accanto a convenzioni internazionali che hanno l'obiettivo
principale di tutela della natura allo stato selvaggio, se ne definiscono numerose che
mirano a preservare una biodiversità antropizzata. Queste ultime tendono ad evitare il
prelievo eccessivo di risorse rinnovabili attraverso la regolamentazione della caccia alle
balene (Washington, 1946), della pesca del pesce nel Mar Nero (Varna, 1959), della pesca
dei tonni dell'Atlantico (Rio de Janeiro, 1966). Anche le convenzioni che tendono ad
evitare la diffusione di patogeni delle piante attraverso il trasporto internazionale (Parigi,
1951; Roma, 1951; Roma, 1956; Sofia, 1959) tutelano la biodiversità antropizzata, in
quanto hanno per oggetto la tutela di interessi economici legati allo sfruttamento di risorse
viventi. La conservazione in situ si realizza attraverso l'istituzione delle prime aree protette.
4.1.1.3 Le convenzioni internazionali degli anni settanta
A scandire il passaggio ai fruttuosi anni settanta è la Conferenza di Stoccolma del 1972, al
termine della quale vennero sanciti 26 principi per favorire lo sviluppo sostenibile. Tra
questi, il secondo stabilisce che “Le risorse naturali della Terra, ivi incluse l'aria, l'acqua, la flora,
la fauna, e particolarmente il sistema ecologico naturale devono essere salvaguardate a beneficio delle
generazioni presenti e future [...]”. Il quarto principio enuncia: “L’uomo ha la responsabilità specifica
di salvaguardare e amministrare saggiamente la vita selvaggia ed il suo habitat, messi ora in pericolo dalla
combinazione di fattori avversi. La conservazione della natura, ivi compresa la vita selvaggia, devie perciò
avere particolare considerazione nella pianificazione dello sviluppo economico”. Nella Dichiarazione di
27
Stoccolma si fa, dunque, esplicito riferimento alla necessità di tener conto della
salvaguardia della biodiversità nei processi di programmazione e pianificazione dello
sviluppo economico16. Sempre nel 1972, il rapporto del Club di Roma, evidenzia
l'impossibilità di continuare a perseguire l'obiettivo di una crescita economica illimitata. Il
rapporto, assieme ai lavori proposti in occasione del primo Programma delle Nazioni
Unite per l’Ambiente, cerca di proporre un modello di sviluppo basato su modifiche di
carattere qualitativo del benessere (Bologna, 2000). Risale all'inizio degli anni '70 anche il
Programma dell’UNESCO MAB17 “Uomo e biosfera” con il quale l’organizzazione
internazionale si propone di sviluppare l'uso razionale e la conservazione delle risorse della
biosfera attraverso la creazione di una rete mondiale di Riserve. I Parchi lombardi e
piemontesi della Valle del Ticino sono entrati solo nel settembre 2003 a far parte della rete
MAB.
Negli anni settanta si assiste, dunque, ad una forte sensibilizzazione sulle tematiche relative
all'ambiente che non poteva non incidere sulle politiche ambientali in campo
internazionale, condizionando anche le politiche a tutela della biodiversità18.
In questi anni, si concentra il maggior numero di convenzioni a carattere globale sulla
tutela della biodiversità promosse dall'ONU. La prima è la “Convenzione sulle zone
umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli
16
Uno dei risultati della conferenza è l'istituzione dell'United Nations Environment Programme (UNEP), un organismo dell'ONU
che ha il compito di fungere da catalizzatore per le politiche ambientali, di indirizzare la coscienza mondiale, di coordinare le
politiche ambientali delle varie agenzie delle Nazioni Unite e dei vari governi, nonché le azioni delle comunità scientifiche ed
economiche. e delle associazioni ambientaliste.
17
Man and Biosphere.
18
12 In questi anni si avviano i primi negoziati sopranazionali per ottenere convenzioni per la protezione di "beni comuni",
partendo proprio dagli inquinamenti transfrontalieri, la protezione delle zone umide e la tutela del commercio di specie
minacciate di estinzione
28
acquatici”, firmata a Ramsar nel 1971. L’attenzione particolare data a queste aree è
connessa alla loro progressiva scomparsa, da imputare prevalentemente alle opere di
bonifica a seguito delle quali, nell’Europa settentrionale ed occidentale, sono state perdute
circa il 60% di questi ecosistemi (VI Programma di azione per l'Ambiente, 2001). La
Convenzione interessa più di 80 paesi, distribuiti in ogni regione del mondo, ed è stata
elaborata
durante
una
Conferenza
internazionale
organizzata
dall'IWRB19,
in
collaborazione con la FAO, l'UNESCO, il CIC20, l'ICBP21, l'IUCN ed il WWF. Altre
convenzioni globali di questo periodo sono la Convenzione sulla protezione del
patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi, 1972), firmata da 159 paesi, la
Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna selvagge minacciate di
estinzione (CITES22, Washington, 1973), a cui hanno aderito 145 parti, e la Convenzione
sulle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (Bonn, 1979), firmata da 77
nazioni. Le uniche due convenzioni paneuropee sono del 1979. Una, sottoscritta a
Strasburgo, per la protezione degli animali da macello e l’altra, a Berna, per la
conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. Le convenzioni a
carattere regionale sono numerose ed interessano sia aree particolari come il Mar baltico, il
Sud del Pacifico, l’Amazonia, sia specie animali caratteristiche come la foca dell’Antartide,
l'orso polare, la vicuña. Negli anni settanta, l’Unione Europea comincia ad essere presente
come parte firmataria delle convenzioni a partire da quella di Ramsar23. Lo stesso Consiglio
19
http://www.wetlands.org/ 29 aprile 2006
20
http://www.cic-wildlife.org/ 29 aprile 2006
21
oggi BirdLife International.
22
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna.
23
É del 1970, in occasione dell'anno della conservazione della natura, l'emanazione da parte Consiglio d'Europa, della Carta
dell'acqua contenente i principi basilari per la tutela e la gestione delle zone umide.
29
d'Europa, nel 1976, proclama l’Anno Europeo delle zone umide, per sensibilizzare i
cittadini e sostenere la Convenzione di Ramsar. Anche l’Italia figura come parte
firmataria delle principali convenzioni internazionali, oltre a sottoscriverne alcune a
carattere regionale. In questo decennio vengono stipulate sia convenzioni su singole
specie. sia finalizzate alla salvaguardia degli ecosistemi in cui tali specie vivono, sia per la
tutela del patrimonio culturale e naturale, riconoscendo la necessità di preservare, accanto
alla diversità delle forme viventi, la varietà delle espressioni culturali, al fine di trasmettere
tutto questo patrimonio alle generazioni future.
Uno sguardo più da vicino alle principali convenzioni può essere utile.
La Convenzione di Ramsar individua le funzioni ecologiche delle zone umide come
fondamentali per la sopravvivenza degli uccelli acquatici e per regolare il regime delle
acque e l’habitat di specie caratteristiche24. La ricchezza di biodiversità delle zone umide e
la complessità ecologica che le caratterizza permette ad esse di avere una decisa stabilità.
Pur essendo soggette a continue dinamiche fisiche e ad alterazioni, esse tendono ad
esprimere un’elevata capacità di resilienza. L’elevato grado di diversità biologica che le
caratterizza è fonte di un’elevata produttività primaria e secondaria: da 10 a 25 grammi di
materia organica vegetale al metro quadrato ogni giorno. Ciò spiega gli interessi economici
che ruotano attorno alle zone umide, e l'interesse della convenzione a riconoscerne il
valore economico, oltre a quelli sociale, scientifico e ricreativo.
La Convenzione di Ramsar prevede che ogni Stato identifichi le zone umide più rilevanti
del proprio territorio come aree da tutelare. L’inserimento fra le aree protette a norma
24
Le zone umide sono definite “un’area di palude, pantano, torbiera, distesa d’acqua, sia naturale che artificiale, permanente o
temporanea, con l'acqua sia ferma che corrente, dolce, salmastra o salata, includendo anche le acque marine la cui profondità,
durante la bassa marea, noti superi i sei metri”(D.P.R. del 13/3/1976 n° 448, G.U. n° 173 del 3/7/1976).
30
della Convenzione di Ramsar impegna lo Stato a: garantire un razionale utilizzo delle
zone umide in modo di favorirne la tutela; assumere le informazioni relative alle
modificazioni ecologiche in atto od in procinto di essere attuate; favorire la tutela degli
uccelli acquatici creando riserve naturali nelle stesse zone; compensare l'eventuale
cancellazione e restrizione di una zona umida inserita nell'elenco con la tutela di adeguate
porzioni di territori analoghi; incoraggiare le ricerche relative alle zone umide, aumentare il
numero degli uccelli acquatici e favorire la formazione di personale competente.
La Convenzione di Parigi sulla Conservazione del patrimonio culturale e naturale
mondiale, del 1972, considera come patrimonio naturale specifiche zone di territorio,
rigorosamente delimitate, che hanno interesse universale e che costituiscono l'habitat di
specie animali o vegetali minacciate. Il patrimonio naturale comprende i monumenti
naturali, le formazioni geologiche e fisiografiche, i siti naturali o le zone naturali. Realtà
che, a seconda dei casi, hanno valore eccezionale e universale dal punto di vista estetico,
scientifico o che costituiscono l’habitat di specie di animali minacciati di interesse
universale dal punto di vista scientifico. Il patrimonio culturale è, invece, costituito dai
monumenti (opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o
strutture di carattere archeologico, iscrizioni grotte e gruppi di elementi con valore
universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza), dai complessi
(gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, per la loro unità o per la
loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista
della storia, dell'arte o della scienza), dai siti (opere dell’uomo, comprese le zone
archeologiche, o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, di valore universale
eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico).
31
All’inizio degli anni settanta, la Convenzione CITES, si pone l'obiettivo di controllare il
commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo
sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali
vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose
specie25. La convenzione presenta tre appendici dove vengono riportate le specie, animali e
vegetali che, rispettivamente, sono minacciate di estinzione a causa del commercio, che
potrebbero diventarlo, o che sono soggette a particolare regolamentazione da parte di uno
Stato con lo scopo di impedire o limitare il loro sfruttamento26.
Alla fine degli anni settanta, la Convenzione di Bonn affronta la necessità di proteggere le
specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica cercando anche di ripristinare gli habitat
in cui vivono. Secondo la convenzione, la fauna selvatica deve essere oggetto di particolare
attenzione per la sua importanza ambientale, ecologica, genetica, scientifica, ricreativa,
culturale, educativa, sociale ed economica. In appositi allegati vengono riportati l'elenco
delle specie migratrici alle quali assicurare un'immediata protezione e la lista di quelle che
devono essere oggetto di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione.
Dello stesso anno, il 1979, è la Convenzione di Berna sulla conservazione della vita
selvatica e dell’ambiente naturale in Europa. Essa prevede una cooperazione europea al
fine di preservare e trasmettere alle generazioni future il patrimonio naturale (fauna e fora
selvatiche) di notevole interesse, facendo si che l’obbiettivo di conservazione di tale
25
Il commercio internazionale di esemplari della flora e della fauna selvatiche minaccia circa 30.000 specie (Agenzia europea
per l'ambiente, 1999).
26
L’Unione Europea ha adottato misure ancora più severe di quelle indicate dalla convenzione poiché alcune specie che la
convenzione indica tra quelle che potrebbero diventare a rischio di estinzione sono, invece, riportate tra quelle già a rischio.
Dallo giugno 1997 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari (il 338/97 e il 939/97, rispettivamente del Consiglio e
della Commissione) che predispongono l'attuazione pratica di quanto stabilito dalla convenzione di Washington.
32
patrimonio venga integrato nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e
dell'ambiente. L’accordo presenta tre allegati: il primo sulle specie floristiche che è vietato
tagliare, cogliere, collezionare o sradicare intenzionalmente; il secondo sulle specie
faunistiche per le quali è vietata ogni forma di cattura, detenzione, uccisione intenzionale,
la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo, la molestia, l'allevamento, la distruzione o
la raccolta delle uova, la detenzione ed il commercio anche di parti o prodotti ottenuti
dall'animale; il terzo sulle specie di fauna selvatica il cui sfruttamento temporaneo o locale
deve essere regolamentato.
In sintesi, mentre nei decenni precedenti le convenzioni hanno l'obiettivo di evitare i danni
economici che possono scaturire dal diffondersi a livello internazionale di malattie delle
piante di uso agrario o il sovra sfruttamento delle risorse ittiche, negli anni settanta
l'interesse si sposta verso la preservazione dell'ambiente allo stato selvaggio; la biodiversità
è tutelata non solo a livello di specie, ma anche di ecosistema ed in casi specifici viene
chiamata in causa anche la diversità genetica (Bonn, 1979). Viene espressa la volontà di
intervenire per frenare l’intervento distruttivo dell’uomo che tende allo sfruttamento
incondizionato delle risorse naturali, che prosciuga le paludi per guadagnare terreno
agricolo, che rischia l'estinzione di specie animali per l'eccessivo sfruttamento economico.
Si evidenzia, in sostanza, un’evoluzione della percezione collettiva dell'idea di ambiente e
qualità ambientale, anche con l'intento di conservare la natura affinché ne godano le
generazioni future. Le Convenzioni di Parigi (1972), Washington (1973), Berna (1979)
introducono inoltre il concetto di tutela della diversità del paesaggio. La diversità culturale
viene per la prima volta richiamata dalla convenzione sul patrimonio culturale e naturale
mondiale del 1973. Durante il decennio emerge, in sostanza, un progetto culturale, volto
33
ad affermare il valore estetico scientifico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco
della natura.
4.1.1.4 Le convenzioni internazionali dopo gli anni settanta
Il periodo è caratterizzato dal decennio degli anni ottanta durante il quale la gestione
ambientale diventa un’emergenza percepita da gran parte della popolazione mondiale. Il
lavoro svolto a livello istituzionale internazionale dà un efficace contributo a questa presa
di coscienza. Nel 1980 l’IUCN in cooperazione con l’UNEP, il WWF, la FAO e
l’UNESCO elabora la World Conservation Strategy. Un documento alla cui definizione hanno
collaborato 30 paesi e che si pone gli obiettivi di spiegare il contributo della conservazione
delle risorse viventi per la sopravvivenza umana e lo sviluppo sostenibile di identificare gli
obiettivi prioritari di conservazione e i principali requirements per ottenerli; di proporre dei
percorsi per raggiungere gli obiettivi prefissati. La Strategia puntualizza il concetto del
modello di sviluppo sostenibile, definito come il: “mantenimento dei processi ecologici
essenziali per la produzione di alimenti; salvaguardia della diversità genetica nel mondo
animale e vegetale; sviluppo degli ecosistemi”. É evidente che, come già evidenziato nel
secondo e quarto principio di Stoccolma, si chiama in causa la conservazione della
biodiversità quale condizione imprescindibile alla sostenibilità dello sviluppo. Alcuni critici
hanno considerato carente il rapporto sotto il profilo della trattazione degli aspetti politicosociali della conservazione ambientale, in quanto, pur se la protezione della natura viene
assunta come priorità è vista come un principio applicabile a prescindere dalle inegualianze
e dalle strutture di potere presenti nei diversi contesti locali. Nel 1987, il rapporto Our
Common Future, redatto dalla Commissione Brundtland, segnala l'urgenza di cambiare il
modello di sviluppo socioeconomico in atto, in quanto non più compatibile con le
34
esigenze della Biosfera (UNEP, 1987). Il rapporto è noto per il concetto di sviluppo
sostenibile elaborato: “uno sviluppo che soddisfi i bisogni presenti senza compromettere la
possibilità delle future generazioni di soddisfare i propri”; uno sviluppo che coniughi
l’equità intergenerazionale a quella intragenerazionale, in modo che sia possibile garantire
la soddisfazione dei bisogni primari di tutti i popoli in tutte le epoche. L’ambiente viene
indicato come fattore di sviluppo che non ha frontiere: non può essere protetto in un
punto e degradato altrove. Per questo è impossibile tutelare l'ambiente autonomamente o
pensare, da soli, di esentarsi dal farlo; tutti i paesi, sia del Nord che del Sud del mondo,
devono esserne coinvolti27.
Le analisi ed i principi esposti nel rapporto sono alla base del processo
preparatorio alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo,
svoltosi a Rio de Janeiro nel 1992. La Conferenza rappresenta una pietra miliare per
la trattazione dei problemi dello sviluppo sostenibile, in particolare per la tutela
della biodiversità. Gli atti istituzionali successivi non possono fare a meno di
considerarne i risultati.
Negli anni successivi, tra le iniziative internazionali volte alla tutela della biodiversità, si
svolge la conferenza UNESCO sulle Riserve della Biosfera, tenutasi a Siviglia nel 199528.
Da sottolineare, che la conferenza stimola iniziative per stabilire un sistema permanente di
cooperazione che permetta una maggiore capacità di pianificazione ed informazione In un
contesto di sviluppo sostenibile. Le convenzioni internazionali di questi anni tendono a
27
Nella sua diagnosi, il rapporto mette in evidenza la stretta dipendenza esistente tra i diversi problemi ambientali presenti e
l'erosione della biodiversità.
28
Le Riserve della Biosfera sono indicate come aree nelle quali l'attività umana e la conservazione delle risorse naturali possono
coesistere.
35
privilegiare azioni di tipo gestionale che integrano azioni di tutela delle risorse naturali con
quelle di controllo delle attività antropiche. In questo periodo, aumentano gli studi
scientifici ed i documenti tecnici prodotti dalle organizzazioni internazionali; segno
evidente dell’acquisita consapevolezza che l’interesse per la biodiversità non può
rescindere dalla sua conoscenza. Tra le convenzioni globali sono da annoverare la
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1982) e la Convenzione
sulla diversità biologica (Rio de Janeiro, 1992). Hanno carattere paneuropeo, la
Convenzione sul paesaggio (Firenze, 2000) ed il Protocollo di Montreal sulla
biosicurezza (Montreal, 2000). Si definiscono anche trattati internazionali a carattere
regionale per la protezione della biodiversità in aree specifiche come le Alpi, il Mar Baltico,
il Nord Est Atlantico, il Mar Mediterraneo29.
La partecipazione dell’Unione Europea come parte firmataria interessa tutti i principali
trattati30. L'Italia figura tra i paesi firmatari di tutte le convenzioni globali e paneuropee e di
quelle regionali che interessano la propria area geografica (tabella 1.3).
Sono di questo periodo le convenzioni che introducono esplicitamente la tutela della
diversità del paesaggio. La prima è firmata a Bruxelles, nel 1982, dal Belgio, Lussemburgo
ed Olanda. In essa, il paesaggio viene considerato nella più larga accezione del termine,
come risultato dell’azione della natura e dell'uomo nel corso del tempo. Non riguarda,
29
Per l'importanza che assume per l'Italia, da ricordare che la Convenzione delle Alpi, del 1991, si prefigge la salvaguardia a
lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti. Essa
stabilisce i principi cui deve ispirarsi la cooperazione tra i Paesi dell’arco alpino per una corretta politica ambientale (Austria,
Svizzera, Francia, Germania, Italia, Slovenia, Liechtenstein, Principato di Monaco e la Comunità Economica Europea).
Vengono definiti quali ambiti d'azione: la “protezione della natura e la tutela del paesaggio” a cui si associa l'obiettivo di
“garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità
rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio”.
30
A livello comunitario, il Trattato di Maastricht del 1992 incentiva l'azione comunitaria per promuovere sul piano
internazionale misure atte a risolvere i problemi ambientali a carattere regionale o mondiale.
36
cioè, solo i paesaggi straordinari, selvaggi o preservati, ma anche quelli ordinari, urbani o
compromessi.
Nel 1991, a Madrid, è stato adottato il Protocollo per il trattato antartico sulla protezione
ambientale, che rappresenta l'atto conclusivo di un insieme di accordi, noti con il nome di
Sistema antartico, iniziati nel 1959 con il Trattato stipulato a Washington fra i 12 paesi
partecipanti all'Anno Geofisico Internazionale (1957-‘58). Scopo: quello di favorire usi
pacifici del continente Antartico e di assicurare la conservazione della flora, della fauna e
dell'ambiente naturale, nell'interesse dell'umanità31. Il Protocollo comprende cinque
annessi: valutazione di impatto ambientale, conservazione della fauna e della flora
antartica, deposito e gestione dei rifiuti, prevenzione dell'inquinamento marino, gestione e
conservazione delle aree protette32. I trattati antartici hanno respiro globale, tutelano la
biodiversità sia a livello specifico, proteggendo flora e fauna, che ecosistemico, prevedendo
l’istituzione di aree protette.
Nel periodo in esame, l’iniziativa più organica a favore della tutela della biodiversità è,
senza dubbio, la Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (CBD),
presentata ed approvata alla Conferenza UNICED di Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. La
Convenzione in parola è stata poi ratificata ed eseguita in Italia con Legge 14 febbraio
1994, n. 124 (Gazz. Uff., 23 febbraio 1994, n. 44).
31
Il sistema antartico, oltre al primo trattato di Washington, del 1959, comprende: - la Convetion for the Protection of Antarctic Seals,
adottata a Londra il I giugno 1972; - la Convention on the Conservation of Antartic Marine Living Resources, adottata a Canberra il 2
maggio 1980; - la Convention on Regulation of Antartic MineraI Resources Activities, adottata a Wellington il2 giugno 1988; - il Protocol
to the Antartic Treaty on Environmental Protection, adottato a Madrid il 4 ottobre 1991.
32
Il Protocollo è entrato definitivamente in applicazione il 15 gennaio 1998, dopo la ratifica del Giappone.
37
E’ opportuno ricordarla brevemente in questa sede per l'importanza che è destinata ad
avere per la conservazione della biodiversità, oltre che per i suoi risvolti nel futuro della
ricerca.
La Convenzione individua una serie di principi che si sarebbe dovuto prendere come
fondamento per legiferare in materia di conservazione ed utilizzo della biodiversità.
Molte sono le iniziative che, in attuazione dei dettami della Convenzione, hanno preso
forma per l’inventario e la protezione della diversità delle specie animali e vegetali,
soprattutto nelle aree del pianeta più ricche di biodiversità. La Global Taxonomy Initiative
(GTI), tra queste iniziative, è una delle più interessanti dal nostro punto di vista e promana
direttamente dalla Conferenza delle Parti della Convenzione. Ha come scopo
l’eliminazione o la riduzione del cosiddetto “impedimento tassonomico” (cioè l’attuale
mancanza di sufficienti conoscenze in campo tassonomico, che non consente di sapere
quante siano le specie viventi). Nel 1998, nell’ambito della GTI, è stato stilato un
documento, la “Dichiarazione di Darwin” (così chiamata perché fatta a Darwin in
Australia), col quale si è affermata l’importanza della tassonomia nell’ambito degli scopi
perseguiti dalla Convenzione sulla Biodiversità e sono state delineate priorità e strategie
da seguire per incrementare e migliorare gli studi tassonomici.
Proprio in quest’ambito nel 2005 in Italia si da alle stampe (Conti et al.) il volume: An
Annotated Checklist of the Italian Vascular Flora, edito per i tipi della Palombi.
Accanto a questi aspetti positivi, la Convenzione, nel porre l'accento sulla biodiversità
intesa come ricchezza e sul “diritto sovrano” di sfruttarla da parte degli stati nei quali tale
ricchezza si trova, ha spinto alcune nazioni, ed in special modo quelle in via di sviluppo, a
creare legislazioni in materia di biodiversità caratterizzate da una forte chiusura verso
38
l’esterno e ciò paradossalmente finisce per ostacolare la valorizzazione della biodiversità,
impedendone di fatto lo studio da parte della comunità scientifica internazionale.
Nell'ambito della convenzione, la biodiversità è riferita ai livelli già ricordati e
universalmente riconosciuti: all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi. Il
concetto di conservazione è esteso agli aspetti culturali della vita, come i paesaggi costruiti
dall'uomo attraverso l’attività agricola e pastorale, e all'insieme delle conoscenze e dei
rapporti instaurati con l'ambiente di vita da parte delle popolazioni locali. Gli obiettivi della
convenzione sono:
- la conservazione della biodiversità;
- l'uso sostenibile delle sue componenti;
- l'equa condivisione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche.
La Conferenza di Rio sancisce alcuni principi tuttora considerati basilari nella definizione
dei maggiori accordi ambientali internazionali, anche per la biodiversità:
- il principio di prevenzione: è sempre meglio agire per evitare un danno piuttosto che
ripararlo;
- il principio di precauzione: la mancanza di prove scientifiche non giustifica l'inattività di
fronte alla possibilità che un danno si verifichi;
-il principio di sussidiarietà: le decisioni devono essere prese e le responsabilità devono
ricadere ai livelli decisionali più bassi;
- il principio della responsabilità comune, ma differenziata: le diverse parti, pur riconoscendo la
comune responsabilità nei confronti dell'ambiente, sono tenute ad affrontare le
problematiche esistenti in maniera differenziata le une dalle altre, a seconda dei propri
mezzi e della propria colpevolezza;
39
- il principio della lealtà: trasparenza e partecipazione pubblica nelle fasi decisorie;
- il principio del chi inquina paga: tutti i costi dei danni ambientali devono essere coperti da
coloro che li provocano.
La Convenzione considera la conservazione della biodiversità un diritto/dovere comune
dell'umanità e sottolinea la necessità di coniugare la conservazione con lo sviluppo, sulla
base del doppio criterio di equità e responsabilità. Obiettivi che devono essere raggiunti
attraverso la cooperazione tra i Paesi, promuovendo il trasferimento di tecnologie
compatibili con la diversità biologica, favorendo l'accesso alle risorse finanziarie,
promuovendo lo scambio e la condivisione delle informazioni per rendere più efficienti e
mirate le azioni di tutela33. La CBD pone particolare attenzione alla diversità genetica, una
dimensione attuale della diversità biologica per l'importanza economica strategica che
stanno assumendo gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM). Richiamando
l'articolo 19 della CBD “Gestione della biotecnologia e divisione dei vantaggi”, la seconda
conferenza delle parti della Convenzione, nel 1995, ha dato vita ad un processo di
negoziazione per valutare la necessità di un protocollo sulla sicurezza biologica e le relative
modalità di applicazione. Si tratta del Protocollo di Cartagena, la cui sottoscrizione è stata
aperta nel maggio 1999, incentrato sulla regolamentazione del commercio degli organismi
viventi geneticamente modificati e sul rischio che il loro scambio può comportare per la
biodiversità. Il protocollo fornisce un quadro di regole, basate sul principio di precauzione,
per il trasferimento, il trattamento e l'uso sicuro di organismi viventi modificati che
33
A questo scopo, la Convenzione prevede il “Clearing-House Mechanism” (CHM), il cui compito principale è quello di individuare
e catalogare le informazioni disponibili e di facilitare la cooperazione tra ricercatori e attori politici di tutte le parti firmatarie;
anche se, nel tempo, ha acquisito un ruolo più ampio; quello di supportare l’implementazione di tutte .le azioni promosse dalla
Convenzione.
40
possono avere effetti negativi sulla conservazione e l’uso sostenibile della diversità
biologica. Il protocollo prevede un quadro normativo specifico per le materie prime
agricole che contengono organismi viventi modificati, destinati ad essere utilizzati
direttamente per l’alimentazione umana e animale o ad essere trasformati. A causa di
divergenze tra diversi gruppi di paesi il Protocollo di Cartagena è fallito34. Solo più
recentemente a Montreal, nel 2000, è stato raggiunto un accordo di compromesso in
materia noto come Biosafety Protocol35.
Tutto ciò fa comprendere come con l'introduzione nel mercato degli OGM la biodiversità,
soprattutto nella dimensione genetica, assuma un'importanza economica notevolissima e
come questi accordi tendano a tutelare la sua dimensione antropizzata. Sul tema delle
risorse fitogenetiche è stata approvata a Roma, nel novembre2001, nell'ambito della XXXI
Conferenza della FAO, la Convenzione Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura36.Questa fornisce un quadro di riferimento per assicurare
l'accesso alle risorse fitogenetiche e alle relative tecnologie e conoscenze, nonché ai
finanziamenti concordati sul piano internazionale. Secondo la nuova Convenzione
chiunque sfrutti commercialmente una determinata varietà originaria di un altro paese,
deve compensare il paese d'origine37.
34
Un gruppo di paesi è quello costituito da Stati Uniti, Canada, Argentina ed Australia che vedevano il protocollo come un
limite per le potenzialità industriali. Un altro gruppo è quello custodito in gran parte dai paesi in via di sviluppo che ritenevano
che l'accordo dovesse includere delle considerazioni socio-economiche e riferimenti al principio di precauzione negli articoli
operativi e che dovesse prendere in considerazione anche i prodotti non viventi derivati dagli OGM. Il terzo gruppo di paesi è
rappresentato dagli Stati dell’UE che, ricoprendo una posizione intermedia tra i precedenti, cercavano di assicurare l'osservanza
di particolari obblighi da parte dei paesi esportatori in caso di trasferimento oltre confine di OGM.
35
Il Protocollo è stato ratificato dall'Italia con Legge n. 27 del 15 Gennaio 2004, G.U. n. 28 del 4 Febbraio 2004
36
L’accordo ha avuto 116 voti favorevoli e due astensioni, gli U.S.A. e il Giappone.
37
In questo modo, i grandi monopoli agroalimentari vengono obbligati a versare una percentuale dei loro profitti in un fondo
destinato ai paesi di origine del germoplasma, continuando a detenere l'esc1usività dello sfruttamento commerciale. Rimane
41
4.1.1.5 Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di
fauna e flora minacciate di estinzione.
La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora
minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES, è nata dall'esigenza di controllare il
commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo
sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali
vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose
specie. La CITES che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per
l'Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da
oltre 130 Stati. In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi
Ministeri: Ambiente, Finanze Commercio con l'Estero, ma la parte più importante è svolta
dal Ministero delle Politiche Agricole, come prevede la legge, tramite il Servizio CITES,
che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnicospecialistico per il rispetto della Convenzione. Il Servizio CITES del Corpo Forestale dello
Stato è strutturato in un Centro di Coordinamento, presso la Direzione Generale in Roma,
e in 40 Uffici periferici. Il Centro di Coordinamento ha le funzioni di assistenza operativa e
di coordinamento delle attività degli Uffici periferici, di consulenza tecnico-scientifica, di
emanazione di direttive, di rapporto con Enti e Organismi Internazionali. Gli Uffici
periferici si differenziano in 24 Uffici territoriali denominati Servizi Certificazione Cites (in
sigla S.C.C.), con funzione di rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo
territoriale, e in 16 Nuclei Operativi Cites ( in sigla N.O.C.) presso le Dogane, con
ancora da definire la formula esatta di pagamento che deve essere ancora negoziata dagli organi governativi del trattato. La
Convenzione non riguarda, però, prodotti dall'indubbio valore commerciale come, ad esempio, soia, pomodori, cipolle.
42
funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione
commerciale, nonché accertamento di illeciti.
La CITES tutela circa 90 specie di piante presenti naturalmente sul territorio nazionale
italiano (Pedrotti, 2004).
4.1.1.6 Convenzione di Berna
La Convenzione di Berna scritta nel 1979 - lo stesso anno della Convenzione di Bonn
sulla conservazione delle specie migratrici - ratificata dall'Italia con legge 5 agosto 1981, n.
503, è entrata in vigore il l° giugno 1982. Il 7 marzo 1997, sono entrati in vigore per l'Italia
gli emendamenti agli Allegati I e II, approvati dal Comitato permanente il 6 dicembre
1996. La Convenzione in parola si occupa di conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale in Europa. E’ da osservare anzitutto che essa, pur essendo stata
promossa dal Consiglio d'Europa, contempla la possibilità che ne divengano Parti, a
precise condizioni, sia Stati europei non membri dell'Organizzazione, sia Stati extraeuropei. Secondo l'art. l, scopo della Convenzione è quello di assicurare la conservazione
della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, in particolare delle specie e
degli habitat la cui conservazione richiede la cooperazione degli Stati, e di promuovere tale
cooperazione. Particolare attenzione è riservata alle specie, comprese quelle migratrici,
minacciate di estinzione e vulnerabili.
Le Parti contraenti assumono l'obbligo di adottare le misure necessarie a mantenere o
stabilire un livello di presenza della flora e della fauna selvatiche corrispondente alle
esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo altresì conto delle attività di carattere
economico e ricreativo (art. 2).
43
È confermato ancora una volta, come nei Trattati già esaminati, il principio secondo cui
resta di competenza dei singoli Stati contraenti l'adozione delle politiche nazionali
necessarie per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali.
L'art. 4, relativo alla protezione degli habitat, prevede, in specifico, che “ogni Parte
contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti, al fine di proteggere gli
habitat di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli Allegati I e
II, ed al fine di salvaguardare gli habitat che minacciano di scomparire”. Occorre dunque
che gli Stati considerino, nell'ambito delle loro politiche di sviluppo, le esigenze connesse
alla conservazione delle zone protette così definite, al fine di escludere o ridurre al minimo
il loro deterioramento, in particolare per quanto attiene alle zone situate lungo le rotte di
migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta delle
spede selvatiche.
Le specie vegetali elencate e quindi protette (compresa la regione macaronesica) sono 699.
Solo 75 specie presenti sul territorio Italiano risultano tutelate (Pedrotti, 2004) dalla
Convenzione in parola.
Uno dei risultati concreti della Convenzione di Berna è il cd “Emerald Network” o Rete
Smeraldo.
4.1.1.6.1
L a Ret e Smeraldo
La Rete Smeraldo è una rete ecologica composta “delle zone di interesse speciale di
conservazione”38 che è stato lanciata dal Consiglio di Europa come componente della
Convenzione di Berna. La Rete Smeraldo dovrebbe essere attuata da ogni parte
contraente o da ogni Stato che osservi la convenzione. Coinvolge tutta l'Unione Europea,
38
areas of special conservation interest.
44
qualche Stato non comunitario, ed un certo numero di Stati Africani: la Tunisia, il
Marocco, il Senegal e Burkina Faso sono parti contraenti; l'Algeria, il Capo Verde e la
Mauritania sono stati invitati ad accedere).
La Comunità Europea, come tale, è inoltre una parte contraente alla Convenzione di
Berna. La Comunità Europea prima (e l’Unione Europea poi) per rispettare gli obblighi
nati dalla ratifica alla convenzione in parola, specialmente quelli riguardanti la protezione
degli habitat, ha emanato nel 1992 la cd “Direttiva Habitat” e, in seguito, ha instaurato
“Rete Natura 2000”. La Rete Smeraldo è basata sugli stessi principi di “Natura 2000” e
rappresenta la relativa estensione de facto ai paesi non UE, siano essi membri o meno del
Consiglio d’ Europa.
4.1.2 Le convenzioni Internazionali dopo il 2000
A dieci anni dalla storica Conferenza su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, a
settembre 2002, a Johannesburg, si è tenuto un nuovo incontro sullo stato dell'ambiente
del pianeta, il cd. “Rio + 10”. Scopo del summit è stato quello di verificare il grado di
attuazione di tutti gli impegni presi in materia di difesa ambientale, indicati nella cosiddetta
Agenda 21, e l'individuazione delle cause che hanno ostacolato la piena attuazione degli
accordi relativi alla Convenzione sulla Biodiversità39. Il summit non è riuscito a rilanciare
l’applicazione della CBD come sperato. La Conferenza delle Parti della CBD invece ha
adottato - con la decisione VI/9 - la Global Strategy for Plant Conservation (GSPC). E sono stati
presi alcuni impegni per fermare la perdita di biodiversità come il Countdown 2010
39
Non ha avuto- eufemisticamente parlando- un “clamoroso” successo.
45
4.1.2.1 Global Strategy for Plant Conservation (GSPC)
Nel 2002, il Congresso delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD),
tramite decisione VI/9, ha adottato la Strategia Globale per la Conservazione delle
Piante (GSPC). L'obbiettivo ultimo e di lunga durata della GSPC è quello di fermare
l’attuale e la continua perdita di biodiversità vegetale.
La GSPC inoltre considera “issues of sustainable use and benefit-sharing” e mira a contribuire
all’alleviamento della povertà e allo sviluppo sostenibile.
La GSPC include 16 risultati - target globali da raggiungere entro il 2010 e fornisce una
struttura per facilitare l'armonizzazione fra conservazione delle piante basate su iniziative
attuali, per identificare le lacune, per comprendere dove sono richieste nuove iniziative e
per promuovere la mobilizzazione delle risorse necessarie. Gli obiettivi nazionali e/o
regionali per la conservazione delle piante possono essere sviluppati in questo quadro
flessibile.
La Strategia Globale per la Conservazione delle Piante (GSPC) è la prima di tale
strategia ad essere sviluppata sotto il cappello della CBD e prevede “un progetto pilota”
per lo sviluppo e l'uso degli obiettivi di risultato (outcome targets) nell'ambito del programma
strategico della CBD.
Le piante sono state scelte come focus di questa esercitazione / progetto pilota perché la
conoscenza scientifica di questa gruppo - benché incompleta e migliore per le piante
arobree - è migliore rispetto alla conoscenza della maggior parte degli altri generi di vita,
tenendo conto della gestione degli obiettivi espressi
46
Lo sviluppo della strategia ed il lavoro continuo sotto la GSPC, ha tratto beneficio da un
certo numero di consultazioni e di presentazioni dei vari pareri delle Parti e dalle
risoluzioni di sostegno e dalle iniziative riferite.
La CBD per facilitare ulteriormente la messa in atto della strategia ha stabilito un
meccanisimo flessibile di coordinazione, comprendente l'Associazione Globale per
Conservazione delle Piante (GPPC)40.
Anche la definizione e la conservazione delle IPA (cfr. infra § 5.3.2.5) andrà ad
implementare la GSPC dato che si tratta sempre di una strategia sviluppata sotto gli auspici
della CBD
4.1.2.2 Countdown 2010
Il 3 giugno 2005 a Montecatini, l’Italia durante la riunione del gruppo lavorativo sulle aree
protette della Convenzione sulla Diversità Biologica ha aderito formalmente
all’iniziativa Countdown 2010 (“Conto alla rovescia 2010”). Lo scopo del Countdown 2010 è
che tutti i governi, ad ogni livello, prendano le misure necessarie per fermare la perdita di
biodiversità entro il 2010. A questo fine, l'iniziativa riunisce governi, ONG, il settore
privato ed i cittadini in azioni per attirare l’attenzione della pubblica opinione sugli
obiettivi del Countdown 2010 e tener fede agli impegni presi per conservare la diversità
biologica.
“Il Countdown 2010 ci deve servire come promemoria del nostro dovere verso le
generazioni future e deve agire da sveglia per andare oltre la retorica prima che sia troppo
tardi” ha detto, all’atto dell’adesione, l’allora Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio, On. Altero Matteoli e ha continuato: “Diventando una Nazione del Countdown,
40
Global Partnership for Plant Conservation.
47
l’Italia ora intende tracciare la rotta da seguire. Il Countdown non può essere limitato alla
comunità ambientale, ma deve diventare una priorità dell'agenda nazionale. L'Italia
svilupperà e attuerà, coinvolgendo tutte le parti interessate, un piano di azione per
raggiungere l’obiettivo di salvaguardare la biodiversità entro il 2010”41.
Secondo la Lista Rossa IUCN delle Specie Minacciate 2004, in Europa ci sono 39 specie
minacciate di mammiferi, 29 specie minacciate di uccelli, 14 rettili, 16 anfibi, 64 pesci
d’acqua dolce, 174 molluschi, 164 invertebrati e 53 piante. L'Italia fornisce un riparo ad
una moltitudine di questi animali e piante. Ad esempio: 12 delle 39 specie minacciate di
mammiferi al livello Europeo come il lupo (Canis lupus Linnaeus 1758) o la foca monaca
(Monachus monachus Hermann 1779) trovano rifugio nel nostro paese. 15 delle 29 specie
minacciate di uccelli, tra i quali il gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala, Scopoli 1769)) o
l’aquila di mare (Haliaeetus albicilla Linnaeus1758) sopravvivono sulla nostra penisola, ed è
lo stesso per la Vipera ursinii Bonaparte 1835 o la tartaruga verde (Chelonya mydas Linneaus
1758) che fanno parte delle 4 (su 14) specie minacciate di rettili a livello nazionale.
L’incessante perdita di specie – ad una velocità valutata globalmente da 100 a 1000 volte
superiore a quella naturale - comporta il rischio di danneggiare per sempre i servizi
provvisti della natura che sono essenziali per l'umanità, come il cibo, l'acqua pura, il
carburante, il legno e le fibre, il regolamento del clima, i farmaci ed il controllo delle
malattie.
“Per compiere una svolta ecologica a 360 gradi, bisogna che le quattro ruote che
rappresentano i diversi settori ed interessi della società girino allo stesso tempo e alla
41
http://www2.minambiente.it/sito/ai/2005/03/primopiano.htm, 26 ottobre 2006.
48
medesima velocità”42 spiega Sebastian Winkler del Segretariato del Contdown 2010. “Il
Countdown 2010 è un’iniziativa cruciale per raggruppare il movimento ambientalista sotto
una sola bandiera e per assicurare che il messaggio sia preso in considerazione dagli altri
settori. Fondamentalmente, mira a rendere tutti noi consapevoli che se rimaniamo inattivi,
mentre le specie diminuiscono e si estinguono, ci sveglieremo troppo tardi, a tempo solo
per trovare aria inquinata e acqua sporca” avverte Winkler.
Sotto la bandiera del Countdown 2010, numerosi progetti terranno la biodiversità in primo
piano.
“Con cosi poco tempo a disposizione, è essenziale rimboccarsi le maniche ed eseguire
progetti in Italia ed in tutta la zona pan-europea che produrranno risultati tangibili” dice
Aldo Cosentino, Direttore Generale Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
Direzione Protezione della Natura, e Presidente del Comitato Italiano dell’Unione
Mondiale per la Natura (IUCN). “Il Comitato Italiano dell’IUCN ideerà un programma di
azione e sarà anche essenziale per assicurare che gli impegni presi vengono tradotti in
risultati concreti”43 aggiunge. Durante il lancio a Montecatini, il Comitato Italiano
dell’IUCN ha inaugurato il suo nuovo sito internet, www.iucn.it, uno strumento per
monitorare il progresso fatto nel campo ambientale ma anche per pubblicizzare iniziative
di protezione della natura in tutto il paese.
Diventando membro del Countdown 2010, l’Italia promette di incoraggiare ed assistere i
decisori e la societá nel conseguire gli impegni 2010 per ridurre o fermare la perdita di
biodiversità attraverso azioni che sono aderenti ai principi del Countdown 2010, in
particolare:
42
http://www.iucn.it/attivita/5anniDifferenza.htm, 8 dicembre 2006.
43
http://www.iucn.org/en/news/archive/2005/06/pr_countdown13june_it.pdf, 4 dicembre 2006.
49
• Focalizzare l’attenzione del pubblico e di tutte le parti sugli impegni 2010 per tenere
la biodiversità al centro dell’agenda politica;
• Mantenere una pressione continua su tutte le parti per realizzare gli impegni 2010
per la biodiversità;
• Mobilitare tutte le parti per contribuire alla realizzazione degli impegni 2010 per la
biodiversità; sviluppare ed implementare un piano d’azione per realizzare l’impegno
del 2010.
Esempi di progetti italiani fatti sotto il Countdown 2010 includono la “Mappa della
Primavera”44, un monitoraggio sulle fioriture di specie vegetali nelle aree protette del paese.
Condotto da Legambiente, Federparchi e Coldiretti, la Mappa, che coinvolge anche scuole
di ogni ordine e grado, focalizza l'attenzione sul rapporto tra i cambiamenti climatici ed
effetti sulla biodiversità.
Il progetto “Enea” della Lega Navale Italiana, anch’essa sotto il Countdown 2010, vedrà una
flotta di barche a vela navigare sulla rotta da Roma a Troia, seguendo i passi dell'eroe
Troiano Enea, considerato il fondatore leggendario della civilizzazione romana. I marinai
della Lega Navale Italiana diffonderanno il messaggio del Countdown 2010 e metteranno in
risalto il destino della biodiversità pan-europea ad ognuna delle loro tappe costiere45.
Il Countdown 2010 si basa su accordi internazionali come quelli firmati durante il Consiglio
Europeo a Göteborg nel 2001; il Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile nel 2002 a
Johannesburg; la Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Diversità Biologica nel
2002 e la quinta Conferenza Ministeriale “Ambiente per Europa” tenutasi nel 2003.
44
http://www.legambiente.com/documenti/2005/0318_mappaPrimavera/0318mappaprimavera.php, 26 ottobre 2006.
45
http://www.aene.it/stampa.html, 8 dicembre 2006.
50
4.2 Analisi delle strategie e normative sulla biodiversità a livello
paneuropeo ed Europeo (UE)
4.2.1 Intervento europeo per la conservazione della biodiversità
La Convezione sulla Diversità Biologica è stata ratificata dall'Unione Europea nel 1993,
ma l’interesse verso la tutela della biodiversità si era già manifestato a livello comunitario
con l’adesione alle principali convenzioni, con l’emanazione di una legislazione propria sul
tema e attraverso i Programmi di Azione per l'ambiente.
Tra le principali convenzioni ratificate dall’UE figurano la Convenzione di Bonn (1982),
sulla protezione delle specie migratorie selvatiche, la Convenzione di Berna (1982), sulla
tutela degli ambienti selvatici europei, e la Convenzione sul commercio internazionale
delle specie in pericolo (1982). L’UE, inoltre, ha raccomandato agli Stati membri di
aderire alla Convenzione di Parigi, sulla protezione degli uccelli, ed alla Convenzione di
Ramsar, sulle zone umide.
4.2.1.1 La Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat.
L'Unione Europea nel 1979 ha adottato la “Direttiva Uccelli” inerente alla conservazione
degli uccelli selvatici e dei loro ambienti naturali46. Si tratta di un intervento atto sia a
proteggere tutte le specie di volatili (comprese le loro uova, i loro nidi e i loro habitat) che
vivono allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri, sia a regolare lo sfruttamento
delle stesse specie. Gli Stati membri si impegnano a preservare, mantenere o ripristinare i
biotopi e gli habitat di questi uccelli, istituendo zone di protezione, mantenendo gli habitat,
ripristinando i biotopi distrutti e creandone nuovi. A tale intervento è seguita nel 1992 la
Direttiva 92/43/CEE conosciuta come “Direttiva Habitat”. L'atto, sino ad oggi, più
46
Direttiva 79/409/CEE.
51
rilevante specificamente indirizzato alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
dell'area comunitaria, il cui scopo è quello di “contribuire a salvaguardare la biodiversità
mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, nel
territorio europeo degli Stati membri”(art. 2, par. l)47.
Essa è frutto degli indirizzi di politica ambientale delineati nel V Programma di Azione
Ambientale (1987-1992) che, tra i diversi obiettivi fissati, prevede la conservazione delle
risorse naturali e la promozione dello sviluppo durevole, anche attraverso il mantenimento
della biodiversità. In particolare, si propone lo scopo di: “[…] salvaguardare la biodiversità
mediante conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
nel territorio europeo degli Stati membri […]”. L'obiettivo viene perseguito attraverso la
costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione - denominata
“Natura 2000” formata da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) in cui si trovano i migliori
esempi di habitat naturali europei e gli habitat di alcune specie minacciate o in pericolo.
Sono incluse nella rete “Natura 2000” anche le zone di protezione speciale (ZPS), definite
attraverso la Direttiva Uccelli48.
L’azione comunitaria per la tutela della biodiversità si è, inoltre, concretizzata attraverso la
creazione dello strumento finanziario per l’ambiente LIFE49, che eroga contributi
finanziari intervenendo in tre settori tematici: Life-natura, Life-ambiente, Life-paesi terzi. Il
Life-natura è preposto alla tutela della biodiversità; ha l'obiettivo specifico di attuare la rete
47
Direttiva 92/43 CEE Ogni Stato membro deve individuare i siti. Sulla base della lista dei Siti individuati entro il 2004, gli
Stati Membri devono designare le aree meritevoli di protezione e stabilire le linee di sviluppo del territorio compatibili con la
conservazione della natura. Nella fase di gestione delle aree della Rete “Natura 2000” gli Stati membri devono predisporre piani
di gestione per le misure di tutela nel rispetto delle realtà socio-economiche locali.
48
La Rete “Natura 2000” ha come obiettivo la conservazione delle 181 specie di uccelli elencati nella “Direttiva Uccelli”; e dei
circa 200 tipi di Habitat, 200 specie animali e 500 specie vegetali elencati nella “Direttiva Habitat”.
49
Regolamenti comunitari nn. 1976/92, 1406/96 1655/2000.
52
“Natura 2000”50 e funge da uno strumento strategico per i progetti di dimostrazione sui
siti della rete di aree protette, ad esempio per testare le misure di gestione51. Oltre agli atti
ricordati, da quando è stato emanato il primo programma di azione ambientale, la
comunità ha attivato altri interventi per la tutela della biodiversità tra cui le direttive sul
divieto d'importare prodotti fabbricati con pelle di cuccioli di foca e sul controllo e la
limitazione degli esperimenti scientifici sugli animali.
La Direttiva 92/43/CEE contiene sei Allegati, dei quali i primi tre concernono
rispettivamente: i “tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione
richiede la designazione di aree speciali di conservazione”; le “specie animali e vegetali
d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di
conservazione” i “criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di
importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione”.
• Allegato I: tipi di habitat naturali interesse comunitario la cui conservazione richiede
la designazione di aree speciali di conservazione.
• Allegato II: specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione
richiede la designazione di zone speciali di conservazione.
• Allegato III: criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di
importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione.
50
Con il Life-ambiente vengono finanziati progetti dimostrativi sullo sviluppo sostenibile nella pianificazione territoriale, sulla
gestione sostenibile delle acque e dei rifiuti o sulla riduzione dell'impatto ambientaI e delle attività economiche; progetti
preparatori allo sviluppo di nuove azioni, strumenti e norme comunitarie in materia di ambiente; misure di accompagnamento.
Con il Life-paesi terzi vengono finanziati progetti per promuovere le politiche di tutela ambientai e nei paesi rivieraschi del Mar
Mediterraneo o del Mar Baltico diversi dai paesi dell’ Europa centro-orientale. Il programma è strutturato in tre fasi con le
seguenti decorrenze: la prima 1992 -1995; la seconda 1996-1999; la terza 2000-2004.
51
Il fondo Life-natura, tra il 1992 ed il 1999, è stato utilizzato per 500 progetti ed ha impiegato 350 milioni di euro. Il nuovo
regolamento LIFE III ha stanziato, per il periodo 2000-2004, 300 milioni di euro per i 15 Stati membri (Programma di azione a
favore della biodiversità - Conservazione delle risorse naturali, 2001).
53
• Allegato IV: specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una
protezione rigorosa.
• Allegato V: specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella
natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione.
• Allegato VI: metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto
vietati.
Con l'adozione della Direttiva n. 92/43/CEE, la UE (prima CEE) si è dotata di un
importante strumento normativo allo scopo di contribuire alla salvaguardia degli habitat e
della biodiversità. Essa prevede due diversi tipi di azione: da un lato, la conservazione degli
habitat; e, dall'altro lato, la tutela delle specie. Mentre quest’ultima si realizza attraverso
misure di protezione ex situ volte a tutelare le specie animali indipendentemente dal luogo
in cui esse stazionano, il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali in uno stato di
conservazione soddisfacente richiede, al contrario, la creazione di zone di conservazione
speciale, quali l'istituzione di aree protette (SIC) da parte degli Stati membri e la
realizzazione di una rete ecologica europea coerente (Natura 2000).
La Direttiva, oltre a ribadire talune nozioni generali (quelle di habitat naturali, habitat di
una specie e sito), formula talune definizioni proprie del diritto comunitario: a) quella di
habitat naturale di interesse comunitario, b) quella di Sito di Importanza Comunitaria (SIC)
e c) quella di Zona Speciale di Conservazione (ZPS).
Habitat naturali di interesse comunitario sono quelli che rischiano di scomparire nella loro
area di ripartizione naturale; quelli che hanno un’area di ripartizione naturale ridotta a
seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;
quelli che costituiscono esempi notevoli di caratteristiche di una o più delle sei regioni
54
biogeografìche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica, mediterranea e
boreale (l'indicazione di tale ultima regione è stata operata in seguito all'adesione all'UE
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con Decisione del Consiglio del 1 gennaio 1995).
Sito di Importanza Comunitaria (SIC) è quello che contribuisce in modo significativo a
mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie d'interesse comunitario
la cui conservazione in uno stato soddisfacente richieda rispettivamente la designazione di
“aree” o “zone” speciali di conservazione.
L'individuazione del Sito di Importanza Comunitaria (area o zona) costituisce
l'indispensabile premessa della creazione delle zone speciali di conservazione, e cioè dei siti
di importanza comunitaria designati dagli Stati membri in cui vanno applicate le misure di
conservazione.
Date le minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e la necessità di favorire la
rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione, la Direttiva definisce
inoltre “habitat naturali prioritari” i tipi di habitat che rischiano di scomparire nel territorio
europeo degli Stati membri e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità
particolare (vedi Allegato I).
Notato che nelle zone speciali di conservazione devono essere applicate le misure
“necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente
degli habitat naturali” sembra opportuno evidenziare altri due aspetti della disciplina. In
primo luogo, va considerato il fatto che essa persegue gli obiettivi di salvaguardia della
biodiversità non solo mediante la conservazione, ma anche mediante il ripristino
ambientale degli habitat di interesse comunitario compromessi dal degrado; in secondo
luogo, il fatto che essa prevede l'attribuzione di contributi mediante cofinanziamenti
55
comunitari per l'attuazione delle misure intese a favorire la conservazione di habitat
naturali prioritari, considerato che tali habitat non sono distribuiti uniformemente nella
Comunità e che l'attuazione delle misure intese a favorire la loro conservazione può
costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri. Spetta comunque a questi
ultimi, ai sensi dell'art. 3, par. 2, contribuire alla costituzione della rete “Natura 2000”,
attraverso la designazione (mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o
contrattuale) di una serie di siti quali zone speciali di conservazione, in funzione della
rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e di specie.
Anche l'applicazione della Direttiva n. 92/43/CEE, che stabiliva un termine di due anni
per l'adempimento delle disposizioni in essa contenute, ha incontrato non poche difficoltà
in diversi Stati membri della Comunità (Germania, Francia, Italia e Portogallo) e anche in
questo caso la Commissione europea ha dovuto far ricorso alla procedura di infrazione
secondo l'art. 189 del Trattato CE (vedi le sentenze della Corte 26 giugno 1997 nella causa
C-329/96, Commissione c. Repubblica ellenica, e 11 dicembre 1997 nella causa C-83/97,
Commissione c. Germania).
Per quel che riguarda l'Italia, è in primo luogo da osservare che la Direttiva è intervenuta
successivamente all'adozione della Legge quadro sulle aree protette (Legge 349/91) e che,
data la natura non self-executing delle sue disposizioni, riesce difficile comprendere in che
senso esse (e quelle di cui alla precedente Direttiva Uccelli) avrebbero potuto trovare
piena attuazione “tramite una corretta applicazione della Legge 394/91”, come si afferma
nel primo Programma triennale per le aree protette, adottato nel 1993. In realtà, la stessa
previsione dell'istituzione di “Zone Speciali di Conservazione” ha reso necessaria
56
un’integrazione delle categorie di aree protette di cui alla Legge stessa, operata con
Deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996.
La L. 22 febbraio 1994, n. 146, “Legge comunitaria per il 1993”, aveva nel frattempo
autorizzato il Governo ad attuare in via regolamentare la Direttiva Habitat, ma sono
trascorsi altri 38 mesi prima dell'effettiva adozione, con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357,
del previsto Regolamento di attuazione.
Nonostante il Ministero dell'Ambiente avesse già provveduto, attraverso il Progetto
“BioItaly”, all'individuazione dei siti di interesse comunitario, l'Italia è quindi rimasta a
lungo formalmente inadempiente e la Commissione aveva avviato una procedura di
infrazione per mancata trasposizione nei termini previsti della Direttiva (causa C 142/97),
archiviata in seguito all'emanazione del D.P.R. n. 357/97.
È stata tuttavia avviata dalla Commissione una nuova procedura di infrazione per
inadeguata applicazione e sono già scaduti i termini per l'attuazione della Direttiva del 27
ottobre 1997, n. 97/62/CE, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico, che ha
sostituito gli Allegati I e II della Direttiva Habitat. Anche in questo caso è da segnalare
che l'art. 3 della Legge comunitaria per il 1998 autorizza il Governo a dare attuazione alla
Direttiva con regolamento.
Ai nostri fini interessa sapere che gli allegati II, IV e V sez b tutelano 578 specie (compresa
la regione macaronesica). Sul territorio italiano ne sono presenti solo 2252 (Pedrotti, 2004).
La Flora Italiana è composta di 6.711 specie, ripartite in 196 famiglie e 1.267 generi; questi
dati non solo pongono l'Italia al primo posto in Europa per numero di specie, ma ne
sottolineano l'elevata diversità di tipo tassonomico (ricchezza di taxa di ordine superiore).
52
Occorre anche notare che, a suo tempo, la proposta Italiana per la Direttiva Habitat fu di solo 58 specie (Pignatti et al., 2001)
57
Di particolare interesse l'elevata componente endemica pari a 686 specie (Conti et al.,
2005).
Il confronto con la normativa precedente desta qualche perplessità, ma già Filipello (1981)
faceva notare che: “In molti casi una valutazione circa lo stato di una specie in Italia non
sarà automaticamente estensibile al resto d'Europa.”.
Una prima possibile azione da sviluppare e l’inserimento di più entità italiane nelle
eventuali future revisioni degli allegati della Direttiva 92/43/CEE
4.2.1.2 La tutela della biodiversità attraverso i programmi di azione a favore
dell’ambiente.
Dal 1972 ad oggi, l’UE ha emanato sei Programmi di azione per l'ambiente, l’ultimo dei
quali, Ambiente 2010: il nostro futuro la nostra scelta, ha come periodo di attuazione gli
anni dal 2001 al 2010. Il I programma di azione (1973-1976) prendeva le mosse dal vertice
di Parigi del 1972 durante il quale venne sollevato il problema della salvaguardia
dell'ambiente e della qualità della vita. Questo programma, come poi il II (1977-1981), ha
mirato soprattutto a prevenire e controllare le fonti di inquinamento. I principi di
riferimento sono quello della “prevenzione” e quello del “chi inquina paga”. Al fine di
legittimare l'azione comunitaria in tema ambientale, non esplicitamente richiamata nei
trattati istitutivi della Comunità, in questi programmi si fa appello all'articolo 2 del Trattato
di Roma che prevede: “il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione
dei cittadini europei”. Il III programma di azione (1982-1986) si poneva la finalità di
rafforzare il principio della prevenzione dei danni ambientali provocati dalle attività
umane. In particolare, si iniziava a considerare la necessità di integrare le politiche per
58
l'ambiente nelle altre politiche comunitarie e di stanziare fondi specifici per le azioni in
campo ambientale.
A partire dal IV programma (1987-1992), il tema della tutela della biodiversità comparve
esplicitamente tra i settori di intervento; in particolare nell'ambito de Il miglioramento della
gestione delle risorse. L’azione è giuridicamente legittimata dalla approvazione dell’Atto Unico
Europeo, avvenuta nel 1986, e rafforzata dal Trattato di Maastricht sull'Unione Europea
del 1992, con i quali l’ambiente entrò a far parte a tutti gli effetti delle politiche
comunitarie, con lo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Il V programma di azione (1993-2000), titolato Verso uno sviluppo durevole e sostenibile,
proponeva come obiettivo principale la protezione della natura e della diversità biologica53.
Si evidenzia che tale traguardo è necessario sia per mantenere l’equilibrio ecologico, che
per salvaguardare le risorse genetiche di altissimo valore per il progresso medico,
biologico, agricolo e scientifico in genere. Al fine di evitare la frammentazione degli
habitat, causata soprattutto dai grandi interventi infrastrutturali, e il conseguente
isolamento di molte specie selvatiche, il programma proponeva la realizzazione di una rete
di habitat, concepita secondo i criteri della Rete “Natura 2000”, attraverso il restauro ed il
mantenimento di quelli esistenti e la creazione di corridoi di passaggio da uno all’altro. Per
il raggiungimento degli obiettivi, il programma, da una parte, attribuiva un particolare
significato al monitoraggio ed all'inventario delle specie minacciate di estinzione e,
dall’altra, proponeva interventi diversificati, oltre agli strumenti a carattere legislativo. Tra
questi: migliori conoscenze sull’ambiente, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico,
53
In questi anni, l’impegno comunitario ad integrare le problematiche ambientali in tutte le politiche dell’Unione viene ribadito
costantemente nei vari Consigli europei che si sono svolti.
59
pianificazione settoriale e territoriale, approccio economico, informazione del pubblico ed
istruzione, formazione e qualificazione professionale, meccanismi di sostegno finanziario.
Nel programma si evidenziava, dunque, un approccio economico alla biodiversità. Si
affermava, così, che i meccanismi di determinazione del valore e dei prezzi e gli strumenti
contabili sono elementi essenziali per lo sviluppo sostenibile. Di conseguenza, anche se
erano evidenziate le difficoltà che si incontravano nel monetizzare il valore di gran parte
del patrimonio ambientale e se veniva evidenziato che, a volte, può essere opportuno non
fissare un prezzo per beni particolarmente importanti e rari, tra i provvedimenti necessari
per la determinazione del giusto prezzo in termini ambientali figura la “Valutazione
economica del patrimonio naturale e ambientale degli Stati Membri”54.
Il recente VI Programma di azione, Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta, partendo
dalla valutazione dei risultati ottenuti dal precedente programma, ha fissato le priorità e gli
obiettivi da perseguire nei prossimi cinque - dieci anni e ha illustrato in dettaglio le misure
da intraprendere. Il documento considera che l’allargamento ad altri Stati Membri
determinerà un arricchimento della Comunità in termini di biodiversità e un ampliamento
dell’estensione di aree naturali intatte “[...] Nei dieci paesi candidati dell’Europa centrale e
orientale, molte zone rurali sono ancora intatte, con intere zone ricoperte di antiche foreste; l’agricoltura
tende ad essere estensiva e favorisce una ricca biodiversità […]”
54
Altri provvedimenti sono: - lo sviluppo di indicatori delle risorse rinnovabili esistenti negli Stati membri; - l'ampliamento e
l'adeguamento degli strumenti impiegati per ('elaborazione di statistiche economiche, nonch6 la revisione degli indicatori
economici principali, affinch6 si evidenzi il valore delle risorse naturali ed ambientali impiegate per la produzione dei redditi
attuali e futuri e si rilevino le perdite e i danni arrecati all'ambiente; - lo sviluppo di opportune metodologie per l'analisi dei costi
benefici dei provvedimenti e delle iniziative aventi un'incidenza sull'ambiente e sulle risorse naturali; - la riformulazione di
concetti, norme, convenzioni e metodologie contabili, affinch6 il consumo e lo sfruttamento delle risorse naturali sia
quantificato ed incorporato nel costo totale di produzione e si ripercuota sui prezzi di mercato.
60
Il programma presentava quattro aree di azione prioritarie. Tra esse, quella titolata Natura e
biodiversità: proteggere una risorsa unica55 il cui obiettivo era di “proteggere e ripristinare il
funzionamento dei sistemi naturali e arrestare la perdita di biodiversità nell’Unione europea e nel mondo;
proteggere il suolo dall'erosione e dall’inquinamento”. Si intende raggiungere tale scopo attraverso
la realizzazione, nella sua interezza, della rete “Natura 2000” e estendendo la tutela alle
aree rurali. Per questo, si evidenziava l’importanza di un’integrazione più efficace delle
politiche per l’ambiente e per la tutela della biodiversità nelle politiche agricole, territoriali,
di silvicolutura, marine.
Il Programma, tra gli interventi finalizzati a stimolare il mercato “a lavorare” per
l'ambiente, richiamava l’istituzione di un regime comunitario di responsabilità ambientale,
già enunciata in uno specifico Libro bianco56, che ponga l’onere della responsabilità in
capo alle parti che danneggiano la biodiversità. In occasione del Consiglio europeo di
Göteborg del giugno 2001, nell’ambito del quale è stato approvato il VI programma di
azione ambientale e discussa la Strategia europea per lo sviluppo sostenibile, alla priorità
“Gestione più responsabile delle risorse naturali”, veniva sottolineata l’esigenza di interventi per
proteggere la biodiversità e ridurre gli effetti negativi sugli habitat naturali, interrompendo
il circolo vizioso tra crescita economica, impiego delle risorse e generazione di rifiuti. In
questo contesto, sono state avanzate proposte operative, tra le quali: definire indicatori
relativi alla biodiversità e all'uso delle risorse, ridurre le flotte comunitarie di pescherecci ad
un livello compatibile con la sostenibilità globale, revisionare ulteriormente la PAC,
55
Le altre aree prioritarie sono: cambiamento climatico; ambiente e salute; garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali
e dei rifiuti.
56
Libro bianco sulla responsabilità ambientale COM (2000) 66 def.
61
sviluppare una politica integrata dei prodotti per ridurre la produzione di rifiuti, applicare
la legislazione comunitaria in materia di responsabilità da prodotto entro il 2003.
4.2.1.3 Le strategie comunitarie sulla tutela della biodiversità
Tra gli altri strumenti comunitari finalizzati alla tutela della biodiversità si deve ricordare la
“Strategia comunitaria per la diversità biologica”. Formulata nel 199857 si pone lo scopo di
implementare la , a livello comunitario, e la “Strategia paneuropea per la varietà biologica e
paesaggistico” del Consiglio d’Europa del 199558, a livello paneuropeo.
La Strategia paneuropea è un documento redatto congiuntamente dal Consiglio di Europa
e dall’UNEP per promuovere la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità nelle
politiche sociali ed economiche senza introdurre nuove legislazioni o programmi, ma
rendendo operativi, nell’arco di 20 anni (1996-2016), quelli già esistenti. La Strategia
comunitaria per la diversità biologica si pone lo scopo primario di “prevedere, prevenire e
combattere alla fonte le cause della forte riduzione o perdita della biodiversità, cercando
così di invertire l’attuale tendenza di riduzione o perdita della biodiversità e di assicurare
alle specie e agli ecosistemi, inclusi gli ecosistemi agricoli, un livello sufficiente di
conservazione, sia all’interno che all’esterno del territorio comunitario”. Nel documento
viene evidenziato il valore della biodiversità “a livello sociale, economico, scientifico,
educativo, culturale, ricreativo ed estetico”, in carenza della quale fenomeni quali il
cambiamento climatico le periodiche infestazioni parassitarie avrebbero effetti catastrofici.
Viene ribadita l’importanza di favorire l'integrazione delle politiche ambientali nelle
57
Comunicazione della commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia comunitaria per la diversità
biologica (COM 1998) 42 def.
58
Proposta nella Dichiarazione di Maastricht “Conserving Europe’s Natural Heritage” del 1993 e adottata a Sofia nel 1995 da 55
paesi.
62
politiche settoriali e intersettoriali, ma anche nelle politiche in materia di sviluppo
scientifico e tecnologico, di energia, del tempo libero, della sanità, dell'istruzione e della
difesa59.
La strategia comunitaria è basata su quattro temi principali: conservazione e utilizzazione
sostenibile della diversità biologica; ripartizione dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione
delle risorse genetiche; ricerca, determinazione, controllo e scambio di informazioni;
istruzione, formazione e sensibilizzazione60. Nel contesto di questi temi sono delineati gli
obiettivi da raggiungere mediate specifici Piani di Azione (PAB) a favore della biodiversità,
riferiti a specifici settori di attività. Nel marzo 2001, sono stati varati quattro piani di
azione settoriali. Essi riguardano: l’agricoltura, la conservazione delle risorse naturali, la
pesca, la cooperazione economica e la cooperazione allo sviluppo. Tra i presupposti ai
piani, da sottolineare l’affermazione che “la perdita della biodiversità equivale ad un
depauperamento a livello economico” poiché non si tratta di un problema che riguarda
solo l'ambiente ma, una questione di sostenibilità in senso lato che mette a rischio le
risorse naturali fondamentali sulle quali è basato lo sviluppo sociale ed economico.
L’emanazione di un PAB - Agricoltura, conferma il forte coinvolgimento del settore
rispetto all'obiettivo della tutela della biodiversità. Senza dubbio, a causa del legame
naturale dei processi produttivi agricoli con i cicli biologici che operano in natura. Ma
anche in relazione alle modalità attraverso le quali si sono proposte le attività agricole.
59
In questo contesto, si sottolinea l'importanza della Direttiva Quadro nel settore della gestione delle acque, spesso inquinate
da pesticidi e fertilizzanti (Direttiva 2000/60/CE del Consiglio), per l'importanza essenziale di questo elemento nel
funzionamento degli ecosistemi.
60
Nell’ambito del primo tema, conservazione e utilizzazione sostenibile della diversità biologica, la Comunità si propone, tra
l'altro, gli obiettivi di stimolare la considerazione dei valori della biodiversità nell'analisi costi-benefici e di integrare le
problematiche relative alla biodiversità nei sistemi di determinazione delle responsabilità ambientali.
63
Queste ultime, durante il mezzo secolo trascorso, sono state ampiamente condizionate
dalle politiche che l’UE ha definito per il settore, tanto che le stesse politiche, hanno avuto
un ruolo rilevante sulla tutela della biodiversità61. Così, gli interventi fissati sin dagli anni
sessanta a favore del reddito degli agricoltori hanno stimolato un’agricoltura intensiva che,
spesso, non ha dato un’adeguata attenzione alle risorse naturali. Una situazione alla quale si
è cercato di trovare rimedio sin dagli anni ottanta62. Ma è con l’inizio degli anni novanta la
politica agricola cambia strategia e le azioni a favore della sostenibilità ambientale
diventano esplicite63. In particolare, con la riforma Mac Sharry del 1992 si avvia una vera e
propria strategia agroambientale64. Una strategia che trova conferma e piena
concretizzazione cogli interventi che, all’inizio del 2000, prendono avvio dal documento
61
Le cause del deterioramento della biodiversità imputabili a pratiche agricole sono:
- a livello genetico la riduzione del numero di varietà e razze impiegate in agricoltura e il ricorso alla monocoltura
rappresentano una minaccia per il patrimonio genetico animale e vegetale;
- a livello di specie selvatiche l'impiego di prodotti chimici (erbicidi, insetticidi, fertilizzanti) e la meccanizzazione provocano
una destabilizzazione dei cicli di vita naturali e una alterazione degli equilibri;
- a livello di habitat e di ecosistema la scomparsa ed il degrado delle zone umide, di piccoli boschi e delle siepi determina il
declino delle popolazioni di flora e fauna ad essi correlati
62
In questo periodo, sono state emanate azioni a favore del settore primario che hanno determinato effetti positivi più o meno
diretti sulla tutela delle risorse naturali. Tra queste, il regolamento (CEE) 797/85 che prevedeva la possibilità di introdurre
regimi speciali di aiuti in aree sensibili dal punto di vista ambientale per orientare le aziende agricole verso pratiche agricole
capaci di migliorare gli ambienti naturali ed il paesaggio. E’ il caso anche del Regolamento (CEE) 4115/88
sull’estensivizzazione della produzione che fissa aiuti maggiori agli agricoltori che adottano tecniche produttive biologiche; del
Regolamento (CEE) 1094/88 sulla non coltivazione del 20% della superficie agricola aziendale (set-aside) e del Regolamento
(CEE) 2054/88 che definisce interventi di incentivazione alle pratiche agricole a basso impiego di prodotti chimici anche per le
zone che non sono svantaggiate.
63
Da ricordare, il regolamento (CEE) 2092/91, per incentivare il metodo di produzione biologico a cui la Comunità riconosce
la capacità di operare un riequilibrio ecologico degli ambienti agrari, e la direttiva 676/91, finalizzata a ridurre l'accumulo di
nitrati provenienti dall'attività agricola nelle falde acquifere.
64
Sono i regolamenti 2078/92 e 2080/92 i capisaldi della svolta. Il primo riguarda i metodi di produzione agricola compatibili
con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale, il secondo concerne gli interventi di
forestazione.
64
agenda 2000. In essi, infatti, gli obiettivi ambienta li vengono pienamente integrati nelle
politiche dello sviluppo rurale e la tutela della biodiversità rientra nelle finalità prefissate.
Con riferimento a questa nuova strategia, il PAB-agricoltura individua tre tipologie di
obiettivi: la tutela delle risorse genetiche, la conservazione e l'uso degli ecosistemi agricoli,
l'impatto delle politiche commerciali sulla produzione agricola e l’utilizzazione del suolo
sulla produzione agricola e l’utilizzazione del suolo. Ciò, ricorrendo a strumenti adeguati ai
tre livelli di biodiversità coinvolti in questo settore:
- la varietà genetica delle piante e degli animali addomesticati;
- la biodiversità “selvatica”;
- i sistemi di supporto alla vita come i microrganismi del terreno, gli agenti impollinatori, i
predatori e tutti gli organismi che concorrono alla fertilità e alla produttività dei sistemi
agricoli.
Le azioni prioritarie individuate dal piano sono sette e prevedono:
- una razionale gestione delle pratiche agricole intensive attraverso una diversificazione
delle colture e delle varietà impiegate, un uso meno intensivo dei prodotti chimici, la
promozione dei metodi dell’agricoltura biologica e dell’agricoltura integrata, la promozione
dell'agricoltura estensiva, la gestione sostenibile delle risorse idriche.
- Il mantenimento dell’attività agricola in condizioni economicamente efficienti e
socialmente accettabili, nelle aree dove il livello di biodiversità è elevato e l’agricoltura si è
indebolita.
- L’utilizzo di misure agroambientali per la conservazione e l’uso sostenibile della
biodiversità.
65
- La presenza di un’infrastruttura ecologica che interessi tutto il territorio attraverso
l'attuazione della rete “Natura 2000” e il mantenimento e lo sviluppo di siepi, zone a prato,
a pascolo, brughiere, piccoli frutteti, nonché di alberi isolati e di specchi d'acqua. . - La
promozione di misure specifiche relative alle risorse genetiche per conservare razze e
varietà locali.
- La promozione della commercializzazione di razze e varietà indigene che si sono adattate
alle condizioni locali e regionali.
- L’attuazione di misure atte a prevenire la diffusione della coltivazione specie non
indigene.
Per queste azioni, il piano propone l’uso ottimale degli strumenti già attivi nell'ambito della
politica agricola comunitaria.
Entro il 2003 gli Stati membri dovranno presentare una relazione che precisa gli ostacoli
che impediscono il miglioramento della biodiversità in agricoltura.
Il PAB – Conservazione delle risorse naturali centra l’attenzione sulle specie selvatiche, animali
e vegetali, e sugli ecosistemi ed habitat da esse popolati. Al fine di perseguire gli obiettivi
già prefissati nella Strategia comunitaria per la diversità biologica e di tradurli in azioni
concrete, il piano propone di rafforzare gli strumenti già esistenti, come la direttiva uccelli
selvatici e quella sugli habitat65. Si evidenzia, in ogni caso, che la conservazione della
biodiversità non può essere attuata solo in aree designate, ma deve essere realizzata su
tutto il territorio, attraverso strumenti orizzontali. A tal fine sono richiamate la direttiva
65
In questo ambito vengono proposte varie azioni tra cui quella relativa alla valutazione dell'impatto sulla biodiversità, nel
contesto dei sistemi di valutazione ambientale istituiti dai regolamenti interessati, dei programmi relativi ai fondi strutturali e dei
piani di sviluppo rurale per periodo 2000/2006, anche degli altri strumenti finanziari della comunità.
66
quadro sulle acque66, la strategia per la gestione integrata delle zone costiere67, la normativa
per la responsabilità per danni all’ambiente, la valutazione di impatto ambientale68,
l'etichettatura ecologica69, l’audit ambientale70, ed altri strumenti economici.
Il PAB si occupa anche del sostegno che può essere dato alla biodiversità dalle politiche
riguardanti le risorse genetiche71 e, dalla conservazione ex situ, alla quale occorre dare
impulso attraverso azioni mirate alla diffusione di zoo e giardini botanici. Evidenzia, infine,
la necessità di preservare la biodiversità su scala mondiale attraverso l’ottimizzazione delle
possibili sinergie con le convenzioni internazionali in materia, in particolare con la CITES,
le varie convenzioni sul cambiamento climatico, sulla desertificazione, di Barcellona,
OSPAR72, i Protocolli di Cartagena e Montreal, l’Accordo TRIPs dell’OMC73, la FAO ed il
forum a livello internazionale sulle foreste.
66
La direttiva quadro sulle acque è un esempio di come si possa realizzare un “approccio all'ecosistema”come invocato dalla .
Inoltre, tale direttiva, anche se non ha come obiettivo principale la protezione di specie, comunità, biotopi o habitat specifici,
presenta la biodiversità come indicatore principale per definire lo stato ecologico elevato e buono.
67
Il rapporto “L’ambiente nell’Unione europea alle soglie del 2000” (AEA, 1999) evidenzia lo stato delle zone costiere e le
pressioni esercitate su di esse. Lungo i litorali trova collocazione la maggior parte delle zone umide europee, pertanto il PAB
evidenzia come una pianificazione e una gestione sostenibile delle zone costiere è fondamentale per la conservazione di questi
siti.
68
La Direttiva 97/11/CE del Consiglio ha modificato la precedente Direttiva 85/337/CEE in materia. Ai sensi della direttiva
modificata tra i criteri che uno Stato deve adottare per decidere se effettuare una Valutazione di Impatto Ambientale ci sono
anche l’utilizzo di risorse naturali e la vulnerabilità ambientale della zona potenzialmente colpita, con particolare riguardo alle
zone umide, costiere, montuose e boschive, alle riserve e parchi naturali, nonché ai siti “Natura 2000”.
69
Una delle azioni del programma prevede che, nell'attribuzione del marchio ecologico comunitario ai prodotti ed ai servizi
(Regolamento (CE) 1980/2000), siano valutati gli effetti potenziali sulla biodiversità.
70
Il PAB evidenzia che, dato che motivi di ordine economico sono spesso causa della perdita di biodiversità, Occorre
individuare e quantificare gli effetti negativi di alcuni incentivi economici concessi alle attività economiche. Il nuovo
regolamento riguardante il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS II) richiede ai vari soggetti di valutare l’impatto
ambientale sulla biodiversità.
71
La Direttiva 90/220/CEE rappresenta il quadro regolamentare per le biotecnologie.
72
La Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est (“Convention OSPAR”) a été ouverte à la signature lors de la
réunion ministérielle des Commissions d'Oslo et de Paris, le 22 septembre 1992 à Paris. www.ospar.org
73
TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights - Aspetti della proprietà intellettuale relativi al commercio). OMC
(Organizzazione Mondiale del Commercio) meglio conosciuta come WTO (World Trade Organization),
67
Il PAB - Pesca mira a preservare o ripristinare la biodiversità dove questa sia stata
compromessa a causa delle attività di pesca o acquicoltura. A questo scopo il piano
individua tre livelli di intervento: la conservazione e l'uso sostenibile degli stock ittici; la
tutela delle specie non bersaglio, degli habitat e degli ecosistemi minacciati dalle attività
della pesca; l’applicazione di misure tecniche e il rafforzamento delle attività di ricerca e
monitoraggio.
Gli interventi sull’agricoltura hanno l’obiettivo di ridurre l'impatto ambientale di tale
attività, limitare l'introduzione di specie estranee invasive, garantire la salute delle specie
animali allevate e approfondire la ricerca.
Il PAB richiama la revisione della Politica Comune della Pesca (PCP), che dovrà avvenire
nel 2002, affinché nel corso della revisione possa essere rafforzata la dimensione
ambientale nel settore.
Il PAB - Cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo si inquadra nel contesto dei traguardi
internazionali sullo sviluppo concordati per il 2015. Infatti, la diminuzione della povertà,
l'inversione della tendenza al degrado ambientale e la perdita di risorse ambientali sono
strettamente connessi alla biodiversità. Tra le misure individuate figurano la stesura di
strategie e piani di azione a favore della biodiversità nei paesi in via di sviluppo, superando
gli ostacoli rappresentati da “[...] Un quadro politico e giuridico insufficiente per una
gestione partecipativa delle risorse naturali e delle aree protette [...]”.
4.2.1.3.1
E uropean Plant Conserv ation Strategy (EPCS)
68
Nel giugno 2001, al terzo congresso di Planta Europa74 a Pruhonice, la rete di Planta Europa
in collaborazione con il Consiglio d’Europa ha mobilitato tutta la propria competenza nel
settore della conservazione delle piante per elaborare un piano generale con gli obiettivi
concreti e realizzabili in modo da arrestare la perdita della diversità vegetale in Europa
entro il 2007.
Il risultato del congresso è stato lo sviluppo della Strategia Europea di Conservazione delle
Piante (EPCS), divisa in 42 obiettivi di medio e lungo periodo. Gli obiettivi forniscono la
struttura per la conservazione delle piante in Europa.
Gli obiettivi traducono a scala europea la Strategia Globale per la Conservazione delle
Piante (GSPC) (cfr. supra § 4.1.2.1).
Entrambe le strategie si prefiggono finalità chiare, lungimiranti ma realistiche, riunite in 5
comuni piani d'azione. Essi contengono 42 targets europei da raggiungere entro il 2007 a
loro volta inseriti nelle 16 priorità globali da portare a termine entro il 2010 (in accordo
con il Countdown 2010)
I diversi targets sono raggruppati in 5 (macro)obiettivi:
* Comprendere e documentare la varietà delle piante.
* Conservare la varietà vegetale.
* Utilizzo sostenibile della varietà vegetale.
* Promozione formazione e della consapevolezza circa la varietà vegetale.
* Costruzione di strutture per la conservazione della varità vegetale.
74Planta
e
dei
Europa è una Rete di organizzazioni indipendenti, governative e non, che collaborano per la conservazione delle piante
funghi
spontanei
coordinando
le
loro
attività
e
condividendo
competenze
ed
esperienze.
http://www.plantaeuropa.org/pe-about-Italian.htm, 9 dicembre 2006.
69
Nell'aprile 2002 la Strategia Europea di Conservazione delle Piante è stata riconosciuta
come contributo alla GSPC adottato dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (decisione VI/9).
4.2.1.4 Rete Ecologica Paneuropea
La Rete Smeraldo (cfr. supra § 4.1.1.6.1) si dovrebbe integrare poi nella Rete Ecologica
Paneuropea (REP), network quest ultimo al quale parteciperanno tutti i Paesi d'Europa.
L’auspicio era di concluderlo entro il 2005 ma, more solito, è ancora in fase di attuazione.
La realizzazione della REP contribuirà a limitare la scomparsa delle specie e degli habitat
ed agevolerà il ripristino delle aree naturali. Il suo punto di forza sarà la varietà dei sistemi
nazionali di protezione della natura e la valorizzazione delle esperienze acquisite nella
realizzazione dei modelli delle altre reti.
Mentre la Rete Smeraldo (cfr. supra § 4.1.1.6.1) la Rete Natura 2000 mirano soprattutto a
creare una rete di aree centrali carenti però di collegamenti naturali, nell'elaborazione del
concetto di REP si deve contrastare la frammentazione e promuovere la scelta di siti
collegati da corridoi ecologici.
Inoltre le reti ecologiche non hanno un tipo di tutela integrale: una fase del progetto della
REP sarà proprio l'elaborazione di una politica integrata, tenendo conto di tutti gli aspetti
che caratterizzano il territorio su cui vanno a incidere.
Mettere in rete le aree protette d'Europa significa superare il concetto di sito protetto
considerato come un'isola naturale che rischia di estinguersi per mancanza di interrelazioni
e scambi con altre zone naturali; è sufficiente connettere tra loro queste zone attraverso la
creazione di corridoi ecologici, ovvero infrastrutture naturali che favoriscano gli scambi e
70
la dispersione delle specie. Senza una politica di questo tipo le specie europee sono
destinate ad estinguersi.
4.2.1.5 Il Libro Bianco sulla responsabilità ambientale
Il Libro bianco sulla responsabilità ambientale delinea la struttura di un sistema di
responsabilità per i danni causati all'ambiente, fondato in modo prioritario sul principio del
chi inquina paga75. Il sistema, a differenza di quanto è stato fatto finora, contempla anche i
danni alle risorse naturali particolarmente importanti sotto il profilo della conservazione
della diversità biologica. In questo contesto, il Libro bianco affronta specificatamente il
tema della valutazione economica della biodiversità76.
La valutazione dei danni alla biodiversità è estremamente complessa e richiede che siano
presi in esame i costi di risanamento o altre soluzioni nel caso in cui il ripristino non sia
fattibile. In questo ultimo caso, la valutazione deve essere basata sui costi necessari a
realizzare soluzioni volte a reintrodurre nell'ambiente le risorse naturali equivalenti a quelle
distrutte, in modo da ripristinare il livello di conservazione della natura e della biodiversità
presente nella Rete “Natura 2000”77. La Direzione Generale Ambiente della Commissione
Europea ha commissionato uno studio per approfondire tre questioni individuate dal
Libro Bianco:
75
Gli Stati membri devono, in ogni caso, garantire il risanamento dell'ambiente compromesso anche quando non è possibile
applicare un regime di responsabilità, in quanto obbligo previsto dalla Direttiva Habitat.
76
Il documento auspica l'emissione di una direttiva quadro che introduca la responsabilità oggettiva per danni causati da attività
pericolose e di responsabilità per colpa per i danni alla biodiversità.
77
Il Libro Bianco consiglia a tale fine l’utilizzo dell'Environmental Valuation Resource Inventory (EVRI). L'EVRI è un database
creato dall’Environment Canada's economic unit che può aiutare analisti delle politiche ambientali a valutare gli interventi da mettere
in atto. Il risultato degli studi catalogati in EVRI può essere trasferito per stimare il valore economico di proposte di progetti o
di politiche. Il sito è: http://www.evri.ec..gc.ca/evril, 5 luglio 2006
71
• come definire “significativo” un danno alle risorse naturali e decidere su un
“minimo livello di ristorazione”;
• come, e a che cosa si estendono, le tecniche di valutazione monetaria che possono
essere usate per stimare il valore economico del danno alle risorse naturali;
• come l'analisi costi-benefici può essere usata per scegliere tra opzioni di
ristorazione78.
4.2.2 Piano Nazionale sulla biodiversità
In Italia, la è stata recepita nel 1994 (Legge 124 del 14/02/1994) ed è diventata operativa
con Delibera CIPE, del 16/04/1994, relativa a Linee strategiche e il programma
preliminare per l’attuazione della Convenzione sulla Diversità Biologica in Italia. Per
realizzare la strategia integrata prevista nelle Linee, nel 1997, è stato varato il Piano
Nazionale sulla Biodiversità (PNB)79. Nell’introduzione si sottolinea che: “Tra le varie forme
di ricchezza di un Paese (materiale, culturale, biologica) quella biologica è stata finora
sottovalutata. Tale ricchezza risiede nelle informazioni genetiche possedute da ciascuna
specie, anche lo più piccola”. Per questo, il PNB si propone di perseguire specifici obiettivi
sulle seguenti tematiche:
• Conoscenza e monitoraggio ed accesso alle informazioni;
• Ricerca di base ed applicata;
• Educazione e sensibilizzazione;
78
La metodologia presentata in: “Study on the Valuation and Restoration of Damage to Natural Resouces for Purpose of Environmental
Liability” (Mac Alister Elliott and Partners LTD e The Economics for the Environrnent Consultancy LTD, 2001), per valutare il danno
alle risorse naturali e scegliere tra diverse opzioni di ristorazione, si riconduce alla valutazione di impatto ambientale e/o
all’analisi costi benefici.
79
D.M.GAB. l97/568/DEC del 15/5/1997
72
• Conservazione in situ80;
• Promozione delle attività compatibili;
• Contenimento dei fattori di rischio;
• Conservazione ex situ;
• Biotecnologie e sicurezza;
• Cooperazione internazionale ed ecodiplomazia.
Il Piano attribuisce rilevanza alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) quale
strumento da adottare per raggiungere gli obiettivi prefissati in qualsiasi azione. La
valutazione deve verificare i piani di settore (energetico, trasporti, rifiuti, turismo, industria,
pesca, ecc.), considerando il valore economico della conservazione e della perdita della
biodiversità81. Deve, inoltre, valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto, di un
piano o di un programma sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull’acqua, sull’aria,
sul clima, sul paesaggio, ecc. Il Piano prevede che venga inserita la conservazione della
biodiversità anche nei bilanci di contabilità ambientale a livello territoriale che faranno
parte delle Agende 21 regionali e locali82.
Tutto questo è vero sulla carta. Il piano de facto non esiste: la sua applicazione è caduta da
tempo nel dimenticatoio a causa dei troppi campanilisimi e delle divisioni di competenze
80
Il contributo italiano alla costituzione della rete “Natura 2000” si è concretizzato nel progetto “BioItaly”. Esso è stato
suddiviso in due fasi principali. La prima, prevede il censimento dei biotopi/siti di interesse comunitario permettendo all’Italia
di poter fornire all’Unione Europea l’elenco dei siti (circa 2700) previsto dalla Direttiva Habitat. La seconda fase, riguarda gli
altri biotopi/siti che, pur non compresi negli allegati della stessa diret. tiva, rivestono interesse naturalistico a livello nazionale,
regionale e locale.
81
Secondo quanto previsto dalla nuova Legge Quadro sulla VIA (Proposta n. 1557), la valutazione sarà prevista non solo per i
progetti, ma anche per i piani, tra cui anche quelli urbanistici e territoriali al fine di evitare la frammentazione degli habitat.
82
Secondo quanto indicato nella proposta della Legge Quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle Regioni e
degli Enti Locali, a partire dall'anno finanziario 2004 sarebbe tata necessaria l'approvazione di documenti di contabilità
ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.
73
tra Stato e Regioni e tra il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e il
Ministero dei Beni e Attività Culturali. Sarebbe invece quantomai necessario fosse ripreso,
rilanciato e, soprattutto, applicato. La gestione e la conservazione della biodiversità
implicano, infatti, una regia comune a livello nazionale. Regia ancora oggi assente.
4.2.3 Una riflessione di sintesi
L’analisi delle politiche internazionali a tutela della biodiversità ha messo in evidenza che
gli accordi internazionali si definiscono quando esiste un contenzioso che rende necessario
la definizione di una regolamentazione sopranazionale che tuteli gli interessi di tutte le
parti coinvolte. E l’oggetto del contendere, il livello di biodiversità considerato nelle
diverse convenzioni, cambia nel corso del tempo. Ora riguarda la diversità biologica a
livello di specie, ora include anche gli ecosistemi, ora interessa la diversità genetica a
seconda del maggior valore economico attribuito alle componenti della risorsa. E’, dunque
l’apprezzamento della diversità biologica ai diversi livelli a cambiare nel corso degli anni e,
conseguentemente, ad indirizzare il tema delle relative convenzioni internazionali. Le
prime convenzioni nascono per regolamentare il prelievo eccessivo di risorse rinnovabili
(le balene, i tonni, le foche, l'orso polare, la vicuña). Fino alla fine degli agli anni settanta, si
percepisce il valore economico diretto della biodiversità prevalentemente a livello di specie.
Man mano che aumenta la sensibilità nei confronti della questione ambientali e l’attenzione
delle convenzioni internazionali si definisce anche sulla tutela delle altre dimensioni della
biodiversità, per le quali si ribadisce l’importanza economica. Così nella Convenzione di
Ramsar (1972) si sottolinea la rilevanza economica delle zone umide; nella Convenzione
di Bonn (1979) si evidenzia l’importanza economica della diversità genetica della fauna
74
selvatica; in quella di Berna (1979) il valore economico della natura nel suo complesso,
anche nella dimensione paesaggistica e culturale.
Nel corso del tempo, in ogni caso, il livello di biodiversità che ha acquisito maggiore
importanza economica, per il valore di uso diretto che è in grado di esprimere, è la
diversità genetica. Si pensi alla rivoluzione verde e ai programmi di miglioramento genetico
che l’hanno accompagnata. II valore della dimensione genetica della biodiversità è stato
ulteriormente esaltato dall'avvento delle biotecnologie e delle loro molteplici applicazioni,
non solo in campo alimentare. La Convenzione di Rio de Janeiro (1992) rappresenta un
momento fondamentale per l’importanza economica del livello genetico della biodiversità.
La maggior parte delle risorse biologiche si concentra nelle aree geografiche dei paesi del
Sud del mondo; i paesi del Nord posseggono le tecnologie adatte a valorizzare le stesse
risorse. L’equa condivisione dei benefici economici derivanti dall’utilizzo delle risorse
genetiche è una questione centrale per la stessa tutela della biodiversità. E’ chiaro dunque
che, se le prime convenzioni venivano stipulate per conservare le risorse soggette a
sfruttamento, oggi esse sono incentrate sulla biosicurezza. La progressiva presa di
coscienza del ruolo economico di tutte le componenti della biodiversità, non poteva non
far nascere l'esigenza di studiare i criteri ed i metodi per la quantificazione del loro valore.
La Conferenza delle Parti della CBD, riconosce la valutazione economica della biodiversità
e delle risorse biologiche come strumento fondamentale per meglio gestire le politiche a
tutela della biodiversità. Negli stessi anni, anche in ambito europeo, si evidenzia la
necessità di quantificare il valore della biodiversità, per rendere più incisiva l’opera di
conservazione. Espressa per la prima volta nel V Programma di Azione Ambientale (19932000), che propone la “Valutazione economica del patrimonio naturale e ambientale degli Stati
75
membri”, l’importanza della valutazione viene sottolineata dalla “Strategia comunitaria sulla
diversità biologica” (1998). In questo ambito, tra gli altri, la Comunità si pone l'obiettivo di
internalizzare i valori della biodiversità nell'analisi costi-benefici e di integrare le
problematiche relative alla valutazione della biodiversità nei sistemi di determinazione delle
responsabilità ambientali. Successivamente, le azioni proposte nei “Piani di azione a favore
della biodiversità” (2001) mirano a ridurre la perdita di biodiversità poiché essa equivale
“ad un depauperamento a livello economico”. La necessità di una valutazione economica
della biodiversità è espressa anche dal “Libro bianco sulla responsabilità ambientale”
(2000) in funzione della quantificazione dei danni alle risorse naturali e della valutazione
dei costi del ripristino.
A livello nazionale, la questione della quantificazione del valore economico della
biodiversità si sarebbe dovuto evidenziare nel Piano Nazionale sulla Biodiversità allorché si
proponeva di inserire il valore della risorsa nei bilanci di contabilità ambientale, previsti
dalle Agende 21 territoriali83.
Le ricerche sull’individuazione del valore economico della biodiversità assumono, dunque,
un significato d’importanza strategica sia perché possono aiutare l'opinione pubblica a
comprendere il valore materiale di questa risorsa e la necessità di non depauperarla, sia
perché possono essere di supporto ai decision makers per operare le scelte politiche migliori.
SCHEMA RIASSUNTIVO-INTERPRETATIVO
TABELLA 1.1. principali convenzioni fino al 1970
Convenzioni
Convenzione per la protezione degli uccelli utili
A
B
X
C
D
E
F
G
X
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
X
all’agricoltura (Parigi, 1902)
83
Sulle alterne fortune del PNB ci siamo già dilungati nella pagina precedente.
76
Convenzione di Londra sulle aree Protette (Londra,
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1933)
Convenzione sulla protezione della natura e la
X
preservazione della vita selvatica nell’emisfero
occidentale (Washington, 1940)
Convenzione
Internazionale
regolamentazione
della
caccia
per
alle
la
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
balene
Washington, 1946)
Convenzione Internazionale per la protezione degli
X
Uccelli (Parigi, 1950)
Convenzione
per
la
costituzione
di
una
Organizzazione per la protezione delle piante
mediterranee ed europee (Parigi, 1951)
Convenzione Internazionale per la protezione delle
X
piante (Roma, 1951)
Accordo per la protezione delle Piante del Sud-Est
X
dell’Asia e la regione del Pacifico (Roma, 1956)
Trattato Antartico (Washington, 1959)
Accordo
riguardante
la
cooperazione
X
sulla
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
quarantena di piante e la loro protezione contro gli
insetti e le malattie (Sofia, 1959)
Convenzione sul pesce del Mar Nero (Varna, 1959)
Accordo sulle misure per la conservazione della
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fauna e della Flora Antartica (Bruxelles, 1964)
Convenzione Internazionale per la conservazione
dei Tonni dell’Atlantico (Rio de Janeiro, 1966)
Convenzione Africana sulla Conservazione della
Natura e delle Risorse naturali (Algeri, 1968)
Convenzione Europea per la protezione degli
animali durante il trasporto internazionale (Parigi,
1968)
Convenzione del Benelux sulla Caccia e la
X
X
protezione degli uccelli (Bruxelles, 1970)
77
Legenda del tipo di convenzione internazionale per chiave di lettura:
• Nazioni Firmatarie: A (globale), B (paneuropea), C (regionale), D (adesione UE) E:
(adesione Italia);
• Livello di Biodiversità: F (genetica), G (di specie), H (ecosistemica), I (culturale), L
(di paesaggio);
• per le specie: M (flora), N (fauna);
• Livello di Tutela: O (selvaggia), P (antropizzata);
• Tipo di Conservazione: Q (in situ), R (ex situ).
78
TABELLA 1.2. principali convenzioni degli anni ‘70.
Convenzioni
A
Convenzione sulle zone umide di importanza
internazionale
soprattutto
come habitat
B
C
X
D E
X
F
G H I
L
M N O P
Q R
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
degli
uccelli acquatici (Ramsar, 1971)
Convenzione sulla conservazione degli accordi
X
antartici (Londra, 1972)
Convenzione
sulla
conservazione
della
foca
X
X
antartica (Oslo, 1972)
Convenzione sulla protezione del patrimonio
X
X
culturale e naturale mondiale (Parigi, 1972)
Convenzione sul commercio internazionale di
X
X
flora e fauna selvagge minacciate di estinzione
(CITES) (Washington, 1973)
Accordo sulla conservazione dell’orso polare (Oslo,
X
1973)
Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle
X
X
X
X
X
X
risorse viventi del Mar Baltico e delle risorse
bentiche (Varsavia, 1973)
Convenzione europea per la protezione di animali
X
X
X
X
allevati per scopi aziendali (Strasburgo, 1976)
Convenzione per la conservazione della natura nel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Pacifico del Sud (Apia, 1976)
Trattato per la cooperazione in Amazonia (Brasilia,
X
1978)
Convenzione europea per la protezione di animali
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
da macello (Strasburgo, 1979
Convenzione sulle specie migratorie appartenenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
alla fauna selvatica (Bonn, 1979)
Convenzione sulla conservazione della vita selvatica
X
X
X
e dell’ambiente naturale in Europa (Berna, 1979)
Convenzione per la conservazione e la gestione
X
X
X
X
della Vicuna (Lima, 1979)
79
Convenzione sulla conservazione delle risorse
X
X
X
X
X
X
X
X
X
marine viventi in Antartide (Canberra, 1980)
Legenda del tipo di convenzione internazionale per chiave di lettura:
• Nazioni Firmatarie: A (globale), B (paneuropea), C (regionale), D (adesione UE) E:
(adesione Italia);
• Livello di Biodiversità: F (genetica), G (di specie), H (ecosistemica), I (culturale), L
(di paesaggio);
• per le specie: M (flora), N (fauna);
• Livello di Tutela: O (selvaggia), P (antropizzata);
• Tipo di Conservazione: Q (in situ), R (ex situ).
80
TABELLA 1.3. principali convenzioni Internazionali dopo il 1980
A
CONVENZIONI
Convenzione di Benelux sulla conservazione della
natura
e
protezione
del
B
C
D E
F
G H I
L
X
M N O P
Q R
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
paesaggio
Bruxelles, 1982)
Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del
X
X
X
Mare - UNCLOS (Montego Bay, 1982)
Convenzione per la protezione e lo sviluppo
dell’ambiente marino
nelle
regioni
X
X
caraibiche
(Cartagena delle Indie, 1982)
Accordo internazionale sulle piante da legno,
X
X
X
X
X
tropicali (Ginevra, 1983)
Protocollo sulle aree protette la flora e la fauna delle
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
regioni orientali dell’Africa (Nairobi, 1985)
Accordo sulla conservazione della natura e delle
risorse naturali ASEAN (Kuala Lumpur 1985)
Convenzione per la protezione delle risorse naturali
e dell'ambiente nelle regioni del sud del Pacifico
(Noumena, 1986)
Convenzione europea per la protezione degli
X
X
X
X
X
X
F
G H I
X
animali da compagnia (Strasburgo, 1987)
Convenzione sulla protezione delle Alpi (Salzburg,
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1991)
Convenzione sulla Diversità Biologica (Rio De
X
X
X
X
Janeiro, 1992)
Accordo sulla protezione dei piccoli cetacei del
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Baltico e del Mare del Nord (ASCOBANS, 1991)
Convenzione per la protezione dell'ambiente
marino del nord-est Atlantico (OSPAR) (Oslo,
1992)
Convenzione per la protezione dell'ambiente
X
X
X
X
marino e delle regioni costiere del Mediterraneo
(Barcellona 1995)
81
Convenzione sulla biodiversità marina e costiera
X
X
X
X
X
X
X
X
X
del mediterraneo (Alghero, 1995)
Accordo sulla protezione dei piccoli cetacei nel Mar
X
X
X
Nero, nel Mar Mediterraneo e nella contigua area
atlantica (ACCOBAMS) (Monaco, 1996)
Protocollo di Cartegena (Nairobi, 1999)
X
A
CONVENZIONI
B
X
C
X
X
D E
F
Convenzione sul Paesaggio (Firenze, 2000)
X
X
X
Protocollo
X
X
X
di
Montreal
sulla
Biosicurezza
X
G H I
L
X
X
X
X
X
M N O P
Q R
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(Montreal, 2000)
Convenzione
Internazionale
sulle
risorse
X
Fitogenetiche per l’Alimentazione e l’agricoltura
(Roma, 2001)
European
Strategy
for
Plant
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Conservation,
(Pruhonice, 2001)
Global Strategy for Plant Conservation (La Haye,
2002)
Countdown 2010 (Montecatini Terme, 2005)
Legenda del tipo di convenzione internazionale per chiave di lettura:
• Nazioni Firmatarie: A (globale), B (paneuropea), C (regionale), D (adesione UE) E
(adesione Italia);
• Livello di Biodiversità: F (genetica), G (di specie), H (ecosistemica), I (culturale), L
(di paesaggio);
• per le specie: M (flora), N (fauna);
• Livello di Tutela: O (selvaggia), P (antropizzata);
• Tipo di Conservazione: Q (in situ), R (ex situ).
82
4.3 Legislazione
4.3.1 La Costituzione Italiana
Nel 1948 quando entrava in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana la conoscenza
delle problematiche ambientali era assai limitata e la sensibilità sociale della protezione
dell’ambiente non si manifestava ancora. Ciò nonostante nel testo costituzionale vennero
inseriti due principi che fanno riferimento al paesaggio, al patrimonio storico e artistico
della nazione (art.9) e alla salute (art. 32), quali esigenze da tenere in considerazione
nell’organizzazione dei pubblici poteri e nella disciplina delle loro funzioni.
L’interpretazione costituzionale successiva ha consentito di collegare i due articoli84. Il
combinato disposto degli artt. 9 e 32 della Costituzione consentirebbe, in effetti, di
delineare una nozione giuridica di “ambiente salubre”, utile a configurare diritti che i
soggetti possono esercitare e difendere in giudizio85. Questa lettura non potrà che essere
rafforzata per effetto della revisione dell’articolo 117, operata dalla legge costituzionale del
18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato la parte seconda del titolo V della Costituzione. La
novellata versione dell’articolo 117, infatti, afferma che lo Stato ha la legislazione esclusiva
per la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
L’ambiente e l’ecosistema dunque sono posti in relazione con la tutela della “cultura”.
84
Cfr. Comporti., M. 1990. Tutela dell’ambiente e tutela della salute. In: Rivista Giur. Ambiente, pp 191 e segg. L’art. 9 Cost. per
effetto di una interpretazione estensiva e logico-sistematica della formula “paesaggio”, intesa in connessione con il
riconoscimento costituzionale della salute consentirebbe di comprendere nella protezione costituzionale tutto l’ambiente
naturale. In tal senso cfr. Spagna Musso, E., 1992. Diritto Costituzionale. CEDAM, Padova, pagg. 271 e segg.
85
Per la connessione tra gli artt. 9 e 32 della Costituzione si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 641/1987, in Giur.
Cost. 1987. Pagg. 3788 e segg. la Corte afferma che la protezione dell’ambiente imposta anzitutto dai precetti costituzionali degli
articoli 9 e 32 assurge a “valore primario ed assoluto”, in quanto “elemento determinativo della qualità della vita”.
83
4.3.1.1 La Riforma del Titolo V della Costituzione Italiana
Novembre 2001: la Regione Calabria, con tempismo tipicamente italiano, ha emanato una
propria legge86 (Legge Regionale del 26 novembre 2001, n. 30). Solo un mese prima ottobre 2001- lo Stato Italiano varava una riforma della Costituzione Italiana (Legge
Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3) che, nel novellato art. 117 lett. s, stabilisce: “ Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie […] lett. s) tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali […]”.
La necessità di una legge nazionale viene ora sancita dalla Costituzione Italiana che
stabilisce, invertendo completamente la rotta rispetto alla legge “quadrifoglio”, la potestà
esclusiva dello Stato a legiferare in materia di ecosistema e di ambiente.
Ad una prima lettura non sembra giustificato trarre dalla riforma costituzionale del titolo V
l’immediata conseguenza di una concentrazione nell’amministrazione centrale di tutti i
poteri relativi alle materie per le quali l’articolo 117 riconosce l’esclusiva competenza
statale, né di quella di un’emarginazione dei poteri regionali e locali nella disciplina di
questi ambiti. La riforma costituzionale designa un nuovo quadro delle attribuzioni nella
prospettiva di un’accresciuta autonomia delle Regioni e degli enti locali, per cui riuscirebbe
in contraddizione con i principi che la informano una riserva volta a legittimare la
centralizzazione della scelta delle funzioni (Cordini, 2002).
Occore, invero, sottolineare come il rapporto tra Stato e Regioni in materia ambientale, dal
punto di vista del riparto sia delle competenze amministrative che di quelle legislative, non
è mai stato delineato in maniera soddisfacente (Lugaresi, 2004). La situazione è stata resa
ancora più complessa dalla difficile sincronizzazione della riforma costituzionale del Titolo
86
Cfr. infra § 4.3.3.1
84
V, attraverso legge costituzionale, con la riforma dell’amministrazione attraverso atti aventi
forza di legge, che l’ha preceduta. In questo senso è intervenuta la legge n°131/2003
contenente disposizioni per l’adeguamento della Repubblica alla Legge costituzionale del
18 ottobre 2001, n. 3.
Se la riforma viene correttamente interpretata, nel senso di garantire l’unitarietà
dell’indirizzo della Politica a tutela dell’Ambiente e di tenere conto dell’intreccio di temi
che si riflettono nella complessità dell’ecosistema, la Costituzione potrebbe svolgere un
ruolo importante, indicando il quadro di riferimento entro il quale assicurare, per la
salvaguardia dell’ambiente, l’impegno coordinato e coerente di tutti i soggetti (Comuni,
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato) che, nella configurazione prospettata dal
riformato articolo 114 costituiscono la Repubblica.
Certo è che la demarcazione del confine è difficile, anche grazie al successivo comma 3 che
tra le materie di legislazione concorrente prevede la “valorizzazione dei beni ambientali”.
La Corte Costituzionale sarà chiamata, ancora una volta, a tracciare i limiti.
Un primo intervento della Corte ha escluso che possa identificarsi una “materia” in senso
tecnico qualificabile come “tutela dell’ambiente”, proprio in quanto non sembra
configurabile una sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata,
considerato l’intreccio con altri interessi e competenze. La Corte prefigura l’esistenza di
una materia “trasversale”, che ammette competenze regionali, e riserva allo Stato le
competenze necessarie per assicuare le esigenze di disciplina uniforme sull’intero territorio
nazionale87.
87
Cfr. Corte. Cost., sent. n. 407/2002; sent. n 563/2002; sent. n. 536/2002, sent. n. 222/2003; sent. n. 226/2003; sent. n.
227/2003).
85
4.3.2 Legislazione statale
La protezione delle specie della flora italiana non è attualmente prevista da una legge che
abbia valore su tutto il territorio nazionale88. Probabilmente non vi sono sufficienti
interessi economici/politici per promulgare una legge di tale stampo nonostante interventi
in questo settore siano stati richiesti da molto tempo (Bortolotti, 1981).
Sino ad oggi solo due normative di carattere nazionale si interessano, sia pur
indirettamente, del problema: la legge 27 dicembre 1977, n° 968, nota come
“quadrifoglio”, che demandava queste competenze alle Regioni e agli Enti locali e, più
indirettamente ancora, la legge 6 dicembre 1991, n° 394, o legge quadro sulle Aree
Protette.
Una lettura anche superficiale dei titoli delle leggi89, decreti e regolamenti che Silverio
Annibale elenca (l’elenco è aggiornato al 1996) come poste a “Tutela della protezione della flora
88
Pedrotti, F., 2004, Scritti sulla Tutela delle Risorse Vegetali, Temi Editrice; Trento, pagg 39-40, Marchiori, S., 1996. Lo stato attuale
della conservazione del Patrimonio vegetale in Italia, in: Riv. Mus. Civ. Sc. Nat. “E. Caffi”. Bergamo, 18, pp.13-17.
89
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 -- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 59).
Regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 973 - Provvedimenti per la tutela dei castagneti per il controllo delle fabbriche per la
produzione del tannino dal legno di castagno, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1667.
Regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 - Elenco delle piante dichiarate officinali
Legge 30 ottobre 1940, n. 1724 -- Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla (artt. 1-3).
Codice civile - artt. 826, 866, 867, 989.
Legge 9 ottobre 1942, n. 1421 - Disciplina della raccolta e del commercio della digitale.
Decreto legislativo luogotenziale 27 luglio 1945, n. 475 - Divieto di abbattimento di alberi di olivo.
Legge 18 luglio 1956, n. 759 - Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera.
Legge 9 ottobre 1967, n. 950 - Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale.
Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. Il - Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici.
Legge 22 maggio 1973, n. 269 - Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento.
Legge l° marzo 1975, n. 47 - Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi -.
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. I della legge 22 luglio
1975, n. 382 (art. 69).
Legge 16 dicembre 1985, n. 752 - Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o
conservati destinati al consumo.
86
dei boschi e delle aree protette.”(Annibale, 1996) chiarisce come l’approccio alla questione sia
sempre stato economico o emergenziale.
Una “legge per la protezione della Flora Italiana” intanto giace, nella sua versione finale,
dall’agosto 1993 in qualche dimenticato cassetto del Ministero dell’Ambiente (Garbari,
1996).
4.3.3 Legislazione regionale
4.3.3.1 Analisi storica
Più ricca ma contraddittoria è la legislazione regionale riguardante la flora. Nel Decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, relativo al completamento del
trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni, gli interventi per la protezione della
natura sono previsti nel titolo IV, «Sviluppo economico», capo VIII, «Agricoltura e
Regolamento (CEE) 17 novembre 1986, n. 3528 - Protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico.
Legge 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito
della registrazione anagrafica -.
Regolamento (CEE) 30 giugno 1992, n. 2080 - Regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo.
Regolamento (CEE) 23 luglio 1992, n. 2] 58 - Protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 - Attuazione della direttiva (CEE) 91/683 concernente le misure di protezione
contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
Legge 23 agosto 1993, n. 352 - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati.
Decreto legge 17 settembre 1993, n. 367 - Disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della protezione
civile, convertito, con modificazioni, nella legge del 10 novembre 1993, n. 456.
Legge 4 dicembre 1993, n. 491 - Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione
del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Decreto Ministeriale 22 dicembre 1993 - Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali .
Legge 15 gennaio 1994, n. 66- Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse
fìtogenetiche (Ipgri), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991
Decreto legge 15 giugno 1994, n. 377 -. Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio
nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 497.
Regolamento (CEE) 20 giugno 1994, n. 1467 -- Conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche
in agricoltura.
87
foreste», e nel titolo V «Assetto ed utilizzazione del territorio», capo II, «Urbanistica». Nel
capo «Agricoltura e foreste» vi sono due articoli che prevedono tali interventi. Anche nel
capo «Urbanistica» ci sono due articoli che riguardano la protezione della natura. Nei
successivi commi dello stesso articolo è invece rimandata ad una legge di disciplina
generale la normativa riguardante i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato
esistenti90. Qualche anno dopo l’emanazione del provvedimento Lucio Bortolotti,
funzionario dell’allora Ministero per l’Agricoltura e Foreste osservava: “[…] la confusione
è notevole” (Bortolotti, 1981) e poco più avanti aggiungeva “A mio parere, la norma deve
essere disciplinata, oltre che dalle regioni […] con una legge-quadro relativa alla protezione
della natura. […]. Si tratta di stabilire alcuni principi fondamentali ai quali deve ispirarsi
l'attività legislativa delle Regioni in materia di protezione della natura in generale e di tutela
della flora e della vegetazione in particolare”.
Nello stesso anno entrava in vigore la legge cd “quadrifoglio” (legge 27 dicembre 1977 n.
984). L’ art. 10 IV° comma recita: “Le regioni provvederanno entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge a definire la normativa per la valorizzazione dei prodotti del
bosco e sottobosco e per la tutela della flora, anche ai fini della tutela ecologica
dell'ambiente”. Il termine ordinatorio è stato ampiamente disatteso: molte Regioni, in
realtà, si erano gia dotate di una propria legge (cfr. infra tabella 4.1). Si può notare che la
maggior parte di tali provvedimenti sono stati emanati negli anni immediatamente
successivi alla formazione delle regioni ed alle prime definizioni delle loro competenze. Le
Regioni, infatti, ritagliando competenze singole in materia di loro comptenza quali
agricoltura e foreste, sanità, urbanistica e riaccorpandole si crearono una nuova
90
Legge che sarà promulgata ben quattordici anni più tardi: Legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394
88
competenza in materia in materia di tutela della natura forzando le resistenze centriste.
Per la flora è opportuno distinguere le leggi regionali in un filoni. Al primo appartengono
le leggi meno recenti che tutelano la flora secondo una schema generale più o meno
costante che possiamo riassumere così: individuazione (legislativa o mediante
provvedimenti generali) di determinate specie floristiche spontanee di particolare valore
naturalistico, estetico e officinale; vari divieti assoluti o relativi, di raccolta, commercio e in
genere danneggiamento di tali specie; provvedimenti autorizzatori in deroga, per finalità
particolari91, irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione di tali divieti.
Al secondo gruppo di leggi appartengono le norme più recenti nelle quali le previsioni
sono più ampie, riferendosi non solo alla flora spontanea, ma all’ambiente naturale in
generale o a specifici ambienti naturali, per la cui conservazione si vietano o si ammettono,
eventualmente con limiti più o meno stringenti, varie attività antropiche (abbandono di
rifiuti, circolazione di automezzi, asportazioni di strati superificiali di suolo, raccoltà della
flora spontanea).
In questo gruppo può rientrare sia la legge della Regione Marche(Legge regionale 22
febbraio 1973, n. 6) che prevedeva l’istituzione di aree floristiche protette (Balelli et al.,
1981; Pedrotti, 1998) sia la nuova legge della Regione Toscana (Legge regionale 6 aprile
2000, n. 56) che si sviluppa sulla falsariga della Direttiva Habitat, sia, infine la legge della
Regione Lombardia (Legge regionale 27 luglio 1977 n. 33). Legge, quest’ultima che, ancora
oggi, presenta caratteristiche del tutto particolari in quanto i beni tutelati sono definiti
come biotopi e geotopi92: l’ammissibiltà di attività antropiche in tali zone è demandata alla
legge alla disciplina contenuta nello strumento urbanistico comprensoriale, mentre la legge
91
ricerca scientifica in primis.
92
Luoghi di particolare interesse naturalistico locale, individuati dal piano urbanistico di livello comprensoriale
89
stessa pone in via transitoria rigidi e vasti divieti (Robecchi Majnardi, 1981).
Infine un cenno a parte merita la legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Legge
regionale 13 marzo 1977 n. 7) che protegge tutta la flora spontanea (Filipello, 1979).
Una strada spesso utilizzata per la raccolta dei funghi è il rilascio di un patentino o
permesso93 previo superamento di un esame. Un simile espediente potrebbe essere
sperimentato per la raccolta delle piante officinali. Stupisce che nessuna Regione vi abbia
provato.
Nel 1990 secondo Pedrotti (1992) solo tredici regioni e due province autonome erano
fornite di una legge, regionale o provinciale.
Tabella 4.1 Tabella originale proposta per il Libro Rosso della Flora d’Italia 1992
Si noti che nella tabella originale proposta da Pedrotti manca la legge della Regione Liguria,
invece esistente:
“Legge Regionale n° 9 del 30 gennaio 1984 pubblicata sul Bollettino Ufficiale
Regionale (Liguria) del 15 febbraio 1984, n°7.”
La Regione Campania, invece, si è dotata di una legge solo nel 1994:
93
Anche la Regione Puglia, Regione ancora oggi priva di una legge specificatamente dedicata alla protezione della flora, si è
dotata (legge regionale del 25 agosto 2003 n. 12) di un patentino - permesso per la raccolta dei funghi epigei.
90
“Legge Regione Campania n. 40 del 25 novembre 1994.”
La Regione Calabria, per concludere, ha emanato una legge (Legge Regionale 26 novembre
2001 n. 30) solo nel 2001 rubricata come: “Norme per la regolamentazione della
raccolta e commercializzazione di funghi spontanei epigei freschi e conservati”
composta di 16 articoli e 2 allegati in cui, oltre alla flora fungina, si protegge anche la flora
tout court sia tramite un breve elenco di specie sia tramite un elenco di biotopi segnalati
dalla SBI (elenco risalente agli anni ‘70!).
L’approssimazione che sconta il legislatore regionale emerge chiaramente ove si
confrontino le ultime leggi regionali succitate con quanto affermato da Garbari (1996):
“Pinguicola hirtiflora, presente in poche stazione campane ed in Calabria, considerata specie
relitto del glacialismo quaternario, è – viceversa – diploide in Italia e triploide altrove. Ma i
biotopi triploidi sono fertili? In attesa di verifica, è chiaro, che dobbiamo tenere d’occhio
anche lei.”. Ovviamente né la legge della Regione Campania né la legge della Regione
Calabria contengono alcun riferimento specie succitata.
I commenti generali non sempre furono positivi: Silvano Marchiori, allora membro
dell’Istituto di Botanica e Fisiologia Vegetale dell’Università di Padova e oggi responsabile
del Laboratorio di Botanica Sistematica dell’Università di Lecce, criticò ferocemente la
legge emanata dalla Regione Veneto94. E quando, passati tre lustri, torna, nel 1996,
94
“Non ci si può illudere di veder risolti i problemi inerenti la tutela della flora esclusivamente con delle leggi, fintantochè
queste ricalcano quelle fino ad ora emanate da alcune regioni. In particolare mi riferisco alla l. r. 15 novembre 1974 n. 53
‘Norme per la tutela di alcune specie della faune inferiore e della flora e discipline della raccolta dei funghi’ emanata dalla
regione Veneto. Leggendolo si ha la netta impressione che la sua promulgazione più che ad una reale tutela della flora sia
servita agli amministratori regionali per poter dire di aver risolto il problema. Oltre a difetti di tipo «tecnico» che denunciano
chiaramente l'assenza di un botanico al momento della sua stesura, detta legge presenta lacune più gravi che fanno trasparire
come essa intenda tutelare determinati interessi ad essere operativa più nella forma che nella sostanza. Essa ha valore (art. 6,
comma 1°) solo nei “territori classificati montani o in territori classificati comprensori di bonifica montana o comunque
91
sull’argomento il giudizio non è cambiato, anzi: “Queste leggi pur essendo state
promulgate […] dopo la pubblicazione del primo censimento dei biotopi a cura della SBI
(Gruppo di Lavoro Conservazione della Natura Società Botanica Italiana, 1971) in cui si
proponeva la protezione dei biotopi ad alto grado di naturalità come metodo per la
conservazione del patrimonio flogistico e vegetazionale, si riferiscono a schemi vecchi ed
obsoleti di protezione”95
Tra il 1993 e il 1995 il Servizio Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente ha
realizzato un'indagine con lo scopo di ottenere un quadro complessivo delle specie vegetali
protette da leggi regionali. Risposero solo 17 regioni.
Sulla base delle informazioni disponibili è stato creato un repertorio della flora protetta nel
nostro Paese da provvedimenti internazionali e legislazione regionale. Nel repertorio è
riportato l'elenco, in ordine sistematico, delle specie protette e le indicazioni relative alle
regioni che le proteggono, alle direttive e convenzioni internazionali nelle quali sono
incluse e all’eventuale status di endemismo italiano, ossia di specie esistente, solo nel nostro
Paese.
Le leggi regionali oggi proteggono, a vario titolo, circa 640 specie (Pedrotti, 2004).
Interessante è il confronto tra le specie protette a livello regionale e quelle protette a livello
internazionale (cfr. infra § 7 conclusioni).
sottoposti al vincolo idrogeologico”, escludendo quindi dalla tutela anche zone di rilevante interesse vagetazionale come ad
esempio i boschi relitti planiziali, che non hanno la fortuna di insistere su aree comprese nelle zone sopraccitate. Ancor più
grave è il contenuto degli articoli 8, 9 e 12 nei quali tra le righe si legge come in sostanza la proprietà della flora spontanea e
fungina sia del proprietario del terreno su cui insiste o che comunque egli ed il coltivatore, diretto o indiretto, sono degli utenti
privilegiati di questo bene e le norme di divieto o restrittive valide per i comuni mortali, per loro non hanno alcun valore. Non
solo, ma possono interdire la raccolta agli altri. Di qui la necessità primaria di sancire con una legge quadro nazionale il
concetto che la flora (come la fauna) è un bene di tutti i cittadini e che come tale va tutelato e non lasciato in gestione ai singoli
proprietari dei terreni su cui si trova.” (Marchiori, 1981).
95
La tendenza generale era, agli inizi degli anni ‘70, quella di prevedere la protezione di una lista di specie sull’intero territorio.
92
“Le varie Regioni hanno affrontato il problema con criteri diversi, talora contradditori:
sono state prese in considerazione, di volta in volta, specie rare, endemiti, specie ai margini
del loro areale, specie vistose, piante officinali e alimentari, e così via, con integrazioni e
aggiunte non sempre giustificate e, a volte, anche errate: per esempio, in alcuni elenchi
sono indicate specie coltivate, in altri, specie non presenti sul territorio cui la legge si
riferisce. In secondo luogo, non risultano uniformi nemmeno gli scopi perseguiti e le
motivazioni delle scelte. È vero che nella valutazione di uno stato di pericolo intervengono
tali e tante variabili, anche emotive, che rendono comunque vano qualsiasi tentativo di
definizione avente validità assoluta; ma è altrettanto vero che molte specie “da proteggere”
secondo la legge, non rientrano in nessun modo nei casi previsti dall'IUCN. Per le liste
rosse” osservava Filipello negli atti del famoso convegno pavese (1979). “In particolare –
prosegue lo studioso - alcuni elenchi comprendono specie comuni, a vastissimo areale, e,
anche, alcune infestanti, cioè entità la cui protezione non è più dettata da esigenze
scientifiche, di valore assoluto, ma bensì da criteri di educazione naturalistica. Anche da un
punto di vista tecnico-operativo le differenze sono notevoli. Alcune regioni (Veneto,
Emilia-Romagna, Lazio) hanno compilato un elenco valido per l'intero territorio; altre (e.g.
Lombardia) adottano un sistema misto, cioè un elenco regionale di base con la possibilità
di integrazioni provinciali; in Piemonte sono previste anche prescrizioni a livello di
Comunità montane. Un’ulteriore differenza è nei livelli di protezione. Talora la legge indica
le sole specie a protezione assoluta, cioè quelle per le quali vi è in ogni caso divieto di
raccolta. Altre volte accanto a queste sono indicate altre specie, per le quali vi sono
limitazioni parziali”.
Una sostanziale diversità fra le leggi delle diverse regioni si nota anche a proposito della
93
consistenza degli elenchi: ad esempio erano circa 400 le entità (generi o specie) individuate
in Piemonte come meritevoli di protezione dalla vecchia legge ora sostituita, mentre sono
in tutto una cinquantina in Emilia - Romagna96. Simili divari sono la conferma di profonde
diversità sia nell'approccio al problema, sia nella proposta di soluzioni. Trattandosi di una
questione tecnico-scientifica, la divergenza appare preoccupante ed anche contradditoria,
poichè si presta ad essere interpretata come dimostrazione dell'opinabilità del problema
stesso.
Duole notare, invece, che, ancora oggi (Conti et al., 2005) Puglia, Sardegna e Sicilia:
“mancano del tutto di normativa di protezione”.
4.3.3.2 Un confronto tra leggi regionali ed elenchi floristici
Agli inizi degli anni ‘70 il Gruppo di Lavoro per la Floristica della SBI produsse due
elenchi floristici particolarmente interessanti per storia e contenuto e per il confronto che
fece Filipello (1981) con gli elenchi contenuti nelle leggi varate, invece, alla fine dello stesso
decennio.
Nel 1971 il Gruppo di Lavoro in parola individuò 41 specie vascolari meritevoli di
protezione perchè ritenute in immediato pericolo di scomparsa. Una di questa era data
addirittura per estinta: Cheilantes persica Bory (Mett.) poi ritrovata sul terreno (scarsa
conoscenza).
96
Le leggi regionali spesso inseriscono nei loro elenchi riferimenti a famiglie e/o generi da proteggere in toto: la Regione
Emilia- Romagna ricorrre a questo espediente per le orchidee e il genere Saxifraga. La Regione Campania, invece, lo utilizza per
tutte le specie del genereThypa e tutte le specie rupicole del genere Saxifraga. La Regione Calabria invece cerca in tal modo di
proteggere tutte le specie del genere Dianthus o “Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteridium Aqulinum ed Equisetum sp.”
(NDR: originale dal testo)
94
Nel 1976 si redigeva una nuova lista, notevolmente diversa: nessuna specie è “estinta”:
Cheilantes persica Bory (Mett.) ed altre 16 specie sono valutate come “danneggiate”; di esse 9
erano endemiche italiane e 2 soltanto non erano state considerate nella lista precedente. Vi
erano inoltre 26 specie “vulnerabili” e 67 “rare” (nel 1971 queste categorie non erano state
considerate). Dal confronto si ricava che circa 20 specie erano in pericolo in Italia, ma non
in Europa (Filipello, 1981).
Se si confrontavano questi due elenchi con quello delle specie protette allora nella
legislatura regionale si poteva vedere che di 12 specie che vivono in regioni ove è vigente
una legge sulla protezione della flora, solo 5 risultano protette, cioè inserite nelle liste
regionali.
La contraddizione si spiega pensando ai diversi scopi perseguiti della legislazione e dagli
elenchi floristici: il Gruppo di floristica della SBI nel 1971 cercò di dare una valutazione
della situazione italiana senza entrare nel merito né delle cause né della diffusione della
specie al di fuori dei nostri confini; le differenze della lista prodotta nel 1976 derivano
dall'adozione delle categorie di status dell’IUCN (che aveva in un certo senso ispirato il
lavoro) e quindi da valutazioni che tengono conto della situazione europea. Anche in
questa seconda lista ogni giudizio circa le valutazioni date prescindeva da un riscontro delle
cause ed aveva come unica finalità quella dell'indagine, dell'informazione.
Del tutto opposto è invece il movente delle leggi di protezione. Esse, mirano soprattutto
ad una regolamentazione delle raccolte e, indirettamente, a favorire l'educazione
naturalistica. Per tanto tali leggi proteggevano soprattutto le specie vistose od
emblematiche (gigli, stelle alpine) e le piante utili. La rarità e il grado di endemisno non
erano lo scopo principale.
95
Recentemente sono stati prodotti dei nuovi elenchi floristici quali la check list della flora
vascolare italiana (Conti et al., 2005) e/o la lista delle 1020 specie a rischio di estinzione
(Scoppola e Spampinato, 2005). Si tratta, comunque, di elenchi senza alcun valore cogente
ma solo indicativo/scientifico, che, tuttavia, potrebbero, ispirare il legislatore. Lo stesso
dicasi per le Liste Rosse di cui si parlerà più avanti.
4.4 STRUMENTI
4.4.1 Liste Rosse
Le Liste Rosse rappresentano uno dei campanelli d’allarme per la protezione della natura e
sono uno strumento per la valutazione degli spazi vitali (Moser et al., 2002).
Dal 1963 l'IUCN redige Liste Rosse per le specie animali e vegetali minacciate a livello
mondiale. I criteri formulati in un primo tempo in modo soggettivo sono stati sostituiti
negli anni da nuovi criteri sempre più oggettivi (IUCN, 2001) Scopo è la creazione di un
sistema adattabile in modo coerente da diverse persone. Mercè le direttive più chiare
dovrebbero veder migliorate l'oggettività della classificazione, come pure la comparabilità
delle diverse Liste Rosse.
Diversi principi sono importanti per la comprensione delle Liste Rosse IUCN. Queste
valutano la probabilità di estinzione di una specie o meglio, più comunemente, di un taxon
nell'arco di un determinato periodo. In riferimento ad un Paese ciò rappresenta la
probabilità che una specie scompaia dal suo territorio. Questo non è, tuttavia, da mettere
sullo stesso piano dell'individuazione di priorità nella protezione delle specie che prende in
considerazione anche altri fattori sia biologici quali la rarità, endemicità che non sempre
96
sono causa di minaccia sia economici sia, infine, la responsabilità che grava su un Paese per
quanto concerne la conservazione di una determinata specie (IUCN, 2006).
Le Liste Rosse possono essere applicate ad ogni livello tassonomico. Spesso il livello
considerato è la specie, prendendo in considerazione unicamente quelle che si trovano
all'interno del loro areale naturale di distribuzione. Le popolazioni che appaiono in seguito
ad un inselvatichimento o perchè introdotte dall'uomo non vengono classificate. In linea di
principio vengono classificate tutte le specie ma quelle non minacciate (LC least concern, non
minacciato) spesso non vengono prese in considerazione. La classificazione si basa su
criteri quantitativi. In mancanza di dati quantitativi è possibile ricorrere al parere di esperti.
I criteri per la classificazione delle specie si basano su una combinazione di fattori che
definiscono in modo determinante la probabilità di estinzione. Si tratta in primo luogo
della dimensione della popolazione e delle variazioni degli effettivi. Più piccola è la
popolazione e più rapidamente diminuiscono gli effettivi, maggiore sarà il grado di
minaccia. Ulteriori fattori influenzano la probabilità di estinzione di una specie o della sua
scomparsa da una determinata area, come per esempio la dimensione dell’areale di
distribuzione,
la
struttura
spaziale
della
popolazione
(forte
frammentazione,
rispettivamente isolamento spaziale, concentrazione su poche aree) come pure la
dimensione e la qualità dell'habitat. I parametri più importanti per la classificazione sono
quindi la dimensione dell'effettivo e la sua modificazione nel periodo considerato, la
dimensione e la variazione dell’areale di distribuzione, come pure la struttura della
popolazione nello spazio.
97
I criteri e le categorie utilizzati sono quelli elaborati dalla Species Surviv al Commission
dell’IUCN a partire dal 1963. L’ultima versione adottata (la 3.1) risale al febbraio 2000
(IUCN, 2001). Essa prevede nove categorie:
1. Estinta (Extinct, EX).
2. Estinta in natura (Extinct in the wild, EW).
3. In pericolo critico (Critically endangered, CR).
4. In pericolo (Endangered, EN).
5. Vulnerabile (Vulnerable, VU).
6. Quasi minacciata (Near threatened, NT).
7. Meno preoccupante (Least concern, LC).
8. Dati insufficienti (Data deficient, DD).
9. Non valutata (Not evaluated, NE).
Di seguito li analizziamo brevemente uno ad uno:
1. Estinta (Extinct, EX).
Una specie viene considerata “estinta” quando non vi sono più validi motivi per dubitare
che anche l’ultimo individuo sia morto. Una specie si suppone “estinta” quando, a seguito
di approfondite verifiche nel suo habitat conosciuto o presunto, svolte nei periodi
appropriati (diurni, stagionali, annuali), in tutto il suo areale storico non è stato possibile
registrare nemmeno la presenza di un solo individuo. Le ricerche devono svolgersi in un
arco di tempo adeguato al ciclo vitale ed alla forma biologica della specie.
In accordo con Gärdenfors & al. (2001) piante che si estinguono solo localmente e non
scompaiono nell’intera loro area distributiva sono da assegnare alla categoria
REGIONALLY EXTINCT (RE).
98
2. Estinta in natura (Extinct in the wild, EW).
Una specie viene considerata “estinta in natura”quando sopravvive solo in cattività, in
coltivazioni o come popolazione naturalizzata molto al di fuori dell’areale di origine. Una
specie si suppone “estinta in natura” quando in seguito a ricerche esaurienti nel suo habitat
conosciuto o presunto, svolte nei periodi appropriati (diurni, stagionali, annuali) in tutto il
suoa areale storico non è stato possibile registrare nemmeno la presenza di un solo
individuo. Le ricerche devono svolgersi in un arco di tempo adeguato al ciclo vitale ed alla
forma biologica della specie.
In accordo con Gärdenfors et al. (2001) questa categoria deve essere usata solo per taxa
estinti in natura in tutto il loro areale.
3. In pericolo critico (Critically endangered, CR).
Una specie è “gravemente minacciata” quando la migliore prova disponibile indica che
soddisfa a uno qualsiasi dei seguenti criteri (A-E) ed è perciò considerata esposta a un
rischio estremamente alto di estinzione in natura
A. Riduzione della dimensione della popolazione valutata sulla base di uno dei seguenti
criteri:
1. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta, o
sospettata del 90% nell’arco degli ultimi dieci anni o tre generazioni,
indipendentemente da quale sia il periodo più lungo, dove le cause di riduzione
sono chiaramente reversibili e conosciute e cessate, valutate (e specificate) sulla base
di uno dei seguenti criteri:
(a) osservazione diretta;
(b) un indice di abbondanza appropriato alla specie;
99
(c) declino della superficie occupata, dell’areale e/o della qualità dell’habitat;
(d) effettivi o potenziali livelli di sfruttamento;
(e) conseguenze dell’introduzione di taxa, ibridazioni, patogeni, inquinanti,
concorrenti o parassiti;
2. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta o
sospettata dell’80% nell’arco degli ultimi dieci anni o tre generazioni,
indipendentemente da quale sia il periodo più lungo, dove la riduzione o le sue
cause possono non essere cessate o possono non essere conosciute o possono non
essere reversibili, valutate (e specificate) sulla base di uno dei criteri da A1(a) ad
A1(e);
3. Una riduzione della dimensione della popolazione dell’80%, prevista o
sospettata entro i prossimi dieci anni o tre generazioni, indipendentemente da quale
sia il periodo più lungo (fino ad un massimo di 100 anni), valutata (e specificata)
sulla base di uno dei criteri da A1(b) ad A1(e);
4. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta,
prevista o sospettata dell’80% in un arco di tempo di dieci anni o tre generazioni,
indipendentemente da quale sia il periodo più lungo (fino ad un massimo di 100
anni), dove il periodo temporale deve includere sia il passato che il futuro, e dove la
riduzione o le sue cause possono non essere cessate o possono non essere
conosciute o possono non essere reversibili, valutate (e specificate) sulla base di uno
dei criteri da A1(a) ad A1(e).
B. Distribuzione geografica o come in B1 (areale) o B2 (superficie occupata) o entrambi:
100
1. Areale stimato inferiore a 100 Km2 e stime indicanti almeno due delle eventualità
a-c:
a. Distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata di non più
di una stazione.
b. Declino continuo, osservato, dedotto o previsto in uno qualsiasi dei
seguenti aspetti:
(I) areale;
(II) superficie occupata
(III) superficie, dimensione e/o qualità dell’habitat;
(IV) numero di stazioni o subpopolazioni;
(V) numero di individui maturi;
c. Fortissime oscillazioni in uno dei seguenti aspetti:
(I) areale;
(II) superficie occupata;
(III) numero di stazioni o subpopolazioni;
(IV) numero di individui maturi;
2. Superficie occupata stimata inferiore a 10 Km2 e stime indicanti almeno due delle
eventualità a-c:
a. Distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata di non più
di una stazione.
b. Declino continuo, osservato, dedotto o previsto in uno dei seguenti aspetti:
(I) areale;
(II) superficie occupata;
101
(III) superficie, dimensione e/o qualità dell’habitat;
(IV) numero di stazioni o subpopolazioni;
(V) numero di individui maturi;
c. Fortissime oscillazioni in uno qualsiasi dei seguenti aspetti:
(I) areale;
(II) superficie occupata;
(III) numero di stazioni o subpopolazioni;
(IV) numero di individui maturi;
C. Dimensione della popolazione stimata in meno di 250 individui maturi e anche una
delle seguenti eventualità:
1. Un declino continuo stimato di almeno il 25% entro 3 anni o una generazione,
indipendentemente dal periodo più lungo, (fino a un massimo di 100 anni nel
futuro) oppure
2. Un declino continuo, osservato, previsto, o dedotto, nel numero di individui
maturi e almeno uno dei seguenti aspetti (a-b):
a. Struttura della popolazione in una delle seguenti forme:
(I) nessuna subpopolazione è stimata a più di 50 individui maturi, oppure
(II) almeno il 90% degli individui maturi in una sola subpopolazione.
b. Fortissime oscillazioni nel numero degli individui maturi.
D. Dimensione della popolazione stimata in meno di 50 individui maturi.
E. Analisi quantitative che mostrano che la probabilità dell’estinzione in natura è almeno
del 50% entro 10 anni o tre generazioni, indipendentemente dal periodo più lungo, (fino a
un massimo di 100 anni nel futuro).
102
4. In pericolo (Endangere d, EN).
Una specie è “minacciata” quando la migliore prova disponibile indica che soddisfa a uno
qualsiasi dei seguenti criteri (A-E) ed è perciò considerata esposta a un rischio molto alto
di estinzione in natura:
A. Riduzione della dimensione della popolazione valutata sulla base di uno dei seguenti
criteri:
1. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta, o
sospettata del 70% nell’arco degli ultimi dieci anni o tre generazioni,
indipendentemente da quale sia il periodo più lungo, dove le cause di riduzione
sono chiaramente reversibili e conosciute e cessate, valutate (e specificate) sulla base
di uno dei seguenti criteri:
(a) osservazione diretta;
(b) un indice di abbondanza appropriato alla specie;
(c) declino della superficie occupata, dell’areale e/o della qualità dell’habitat;
(d) effettivi o potenziali livelli di sfruttamento;
(e) conseguenze dell’introduzione di taxa, ibridazioni, patogeni, inquinanti,
concorrenti o parassiti;
2. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta o
sospettata del 50% nell’arco degli ultimi dieci anni o tre generazioni,
indipendentemente da quale sia il periodo più lungo, dove la riduzione o le sue
cause possono non essere cessate o possono non essere conosciute o possono non
essere reversibili, valutate (e specificate) sulla base di uno dei criteri da A1(a) ad
A1(e);
103
3. Una riduzione della dimensione della popolazione del 50%, prevista o
sospettata entro i prossimi dieci anni o tre generazioni, indipendentemente da quale
sia il periodo più lungo (fino ad un massimo di 100 anni), valutata (e specificata)
sulla base di uno dei criteri da A1(b) ad A1(e);
4. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta,
prevista o sospettata del 50% in un arco di tempo di dieci anni o tre generazioni,
indipendentemente da quale sia il periodo più lungo (fino ad un massimo di 100
anni), dove il periodo temporale deve includere sia il passato che il futuro, e dove la
riduzione o le sue cause possono non essere cessate o possono non essere
conosciute o possono non essere reversibili, valutate (e specificate) sulla base di uno
dei criteri da A1(a) ad A1(e).
B. Distribuzione geografica o come in B1 (areale) o B2 (superficie occupata) o entrambi:
1. Areale stimato inferiore a 5000 Km2 e stime indicanti almeno due delle
eventualità a-c:
a. Distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata di non più
di 5 stazioni.
b. Declino continuo, osservato, dedotto o previsto in uno qualsiasi dei
seguenti aspetti:
(I) areale;
(II) superficie occupata;
(III) superficie, dimensione e/o qualità dell’habitat;
(IV) numero di stazioni o subpopolazioni;
(V) numero di individui maturi;
104
c. Fortissime oscillazioni in uno dei seguenti aspetti:
(I) areale;
(II) superficie occupata;
(III) numero di stazioni o subpopolazioni;
(IV) numero di individui maturi;
2. Superficie occupata stimata inferiore a 500 Km2 e stime indicanti almeno due
delle eventualità a-c:
a. Distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata di non più
di 5 stazioni.
b. Declino continuo, osservato, dedotto o previsto in uno dei seguenti aspetti:
(I) areale;
(II) superficie occupata;
(III) superficie, dimensione e/o qualità dell’habitat;
(IV) numero di stazioni o subpopolazioni;
(V) numero di individui maturi;
c. Fortissime oscillazioni in uno qualsiasi dei seguenti aspetti:
(I) areale;
(II) superficie occupata;
(III) numero di stazioni o subpopolazioni;
(IV) numero di individui maturi;
C. Dimensione della popolazione stimata in meno di 2500 individui maturi e anche una
delle seguenti eventualità:
105
1. Un declino continuo stimato di almeno il 20% entro 5 anni o 2 generazioni,
indipendentemente dal periodo più lungo, (fino a un massimo di 100 anni nel
futuro) oppure
2. Un declino continuo, osservato, previsto, o dedotto, nel numero di individui
maturi e almeno uno dei seguenti aspetti (a-b):
a. Struttura della popolazione in una delle seguenti forme:
(I) nessuna subpopolazione è stimata a più di 250 individui maturi,
oppure
(II) almeno il 95% degli individui maturi in una sola subpopolazione.
b. Fortissime oscillazioni nel numero degli individui maturi.
D. Dimensione della popolazione stimata in meno di 250 individui maturi.
E. Analisi quantitative che mostrano che la probabilità dell’estinzione in natura è almeno
del 20% entro 20 anni o 5 generazioni, indipendentemente dal periodo più lungo, (fino a
un massimo di 100 anni nel futuro).
5. Vulnerabile (Vulnerable, VU).
Una specie è “vulnerabile” quando la migliore prova disponibile indica che soddisfa a uno
qualsiasi dei seguenti criteri (A-E), ed è perciò considerata esposta a un alto rischio di
estinzione in natura:
A. Riduzione della dimensione della popolazione valutata sulla base di uno dei seguenti
criteri:
1. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta, o
sospettata del 50% nell’arco degli ultimi dieci anni o tre generazioni,
indipendentemente da quale sia il periodo più lungo, dove le cause di riduzione
106
sono chiaramente reversibili e conosciute e cessate, valutate (e specificate) sulla base
di uno dei seguenti criteri:
(a) osservazione diretta;
(b) un indice di abbondanza appropriato alla specie;
(c) declino della superficie occupata, dell’areale e/o della qualità dell’habitat;
(d) effettivi o potenziali livelli di sfruttamento;
(e) conseguenze dell’introduzione di taxa, ibridazioni, patogeni, inquinanti,
concorrenti o parassiti;
2. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta o
sospettata del 30% nell’arco degli ultimi dieci anni o tre generazioni,
indipendentemente da quale sia il periodo più lungo, dove la riduzione o le sue
cause possono non essere cessate o possono non essere conosciute o possono non
essere reversibili, valutate (e specificate) sulla base di uno dei criteri da A1(a) ad
A1(e);
3. Una riduzione della dimensione della popolazione del 30%, prevista o
sospettata entro i prossimi dieci anni o tre generazioni, indipendentemente da quale
sia il periodo più lungo (fino ad un massimo di 100 anni), valutata (e specificata)
sulla base di uno dei criteri da A1(b) ad A1(e);
4. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta,
prevista o sospettata del 30% in un arco di tempo di dieci anni o tre generazioni,
indipendentemente da quale sia il periodo più lungo (fino ad un massimo di 100
anni), dove il periodo temporale deve includere sia il passato che il futuro, e dove la
riduzione o le sue cause possono non essere cessate o possono non essere
107
conosciute o possono non essere reversibili, valutate (e specificate) sulla base di uno
dei criteri da A1(a) ad A1(e).
B. Distribuzione geografica o come in B1 (areale) o B2 (superficie occupata) o entrambi:
1. Areale stimato inferiore a 20 000 Km2 e stime indicanti almeno due delle
eventualità a-c:
a. Distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata di non più
di 10 stazioni.
b. Declino continuo, osservato, dedotto o previsto in uno qualsiasi dei
seguenti aspetti:
(I) areale;
(II) superficie occupata;
(III) superficie, dimensione e/o qualità dell’habitat;
(IV) numero di stazioni o subpopolazioni;
(V) numero di individui maturi;
c. Fortissime oscillazioni in uno dei seguenti aspetti:
(I) areale;
(II) superficie occupata;
(III) numero di stazioni o subpopolazioni;
(IV) numero di individui maturi;
2.Superficie occupata stimata inferiore a 2000 Km2 e stime indicanti almeno due
delle eventualità a-c:
a. Distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata di non più
di 10 stazioni.
108
b. Declino continuo, osservato, dedotto o previsto in uno dei seguenti aspetti:
(I) areale;
(II) superficie occupata;
(III) superficie, dimensione e/o qualità dell’habitat;
(IV) numero di stazioni o subpopolazioni;
(V) numero di individui maturi;
c. Fortissime oscillazioni in uno qualsiasi dei seguenti aspetti:
(I) areale;
(II) superficie occupata;
(III) numero di stazioni o subpopolazioni;
(IV) numero di individui maturi;
C. Dimensione della popolazione stimata in meno di 10 000 individui maturi e anche una
delle seguenti eventualità:
1. Un declino continuo stimato di almeno il 10% entro 10 anni o 3 generazioni,
indipendentemente dal periodo più lungo, (fino a un massimo di 100 anni nel
futuro) oppure
2. Un declino continuo, osservato, previsto, o dedotto, nel numero di individui
maturi e almeno uno dei seguenti aspetti (a-b):
a. Struttura della popolazione in una delle seguenti forme:
(I) nessuna subpopolazione è stimata a più di 1000 individui maturi,
oppure
(II) tutti gli individui maturi sono in una sola subpopolazione.
b. Fortissime oscillazioni nel numero degli individui maturi.
109
D. Popolazione molto piccola o ristretta come in uno dei seguenti casi:
1. Dimensione della popolazione stimata a meno di 1000 individui maturi.
2. Popolazione con una superficie occupata molto ristretta (tipicamente meno di 20
Km2) o numero ridotto di stazioni (tipicamente 5 o meno) tale da essere esposta agli
effetti delle attività umane o di eventi stocastici entro un periodo temporale molto
breve in un futuro non prevedibile, ed è in questo modo suscettibile di diventare
“gravemente minacciata” o persino “estinta” a breve termine.
E. Analisi quantitative che mostrano che la probabilità dell’estinzione in natura è almeno
del 10% entro 100 anni.
6. Quasi minacciata (Near th reatened, NT).
Una specie è considerata “quasi a rischio” quando pur essendo stata valutata con i criteri
precedenti, non rientra attualmente nelle categorie “gravemente minacciata”, minacciata”,
o “vulnerabile”, ma è prossima a entrare in una categoria minacciata o è probabile che
entri nell’immediato futuro.
7. Meno preoccupante (Least concern, LC).
Una specie è considerata “a rischio relativo” quando pur essendo stata valutata con i criteri
precedenti, non rientra nelle categorie “gravemente minacciata”, minacciata”, “vulnerabile”
o “quasi a rischio”. Specie diffuse e abbondanti sono incluse in questa categoria.
8. Dati insufficienti (Data deficient, DD).
Una specie è classificata nella categoria “dati insufficienti” quando mancano adeguate
informazioni per fare una valutazione diretta o indiretta del suo rischio di estinzione sulla
base della sua distribuzione e/o sullo stato della popolazione. Una specie appartenente a
questa categoria può essere ben studiata e la sua biologia ben conosciuta, ma mancano dati
110
adeguati sull’abbondanza e/o sulla distribuzione. Questa categoria non rientra quindi in
quelle a rischio. L’inserimento di specie in questa categoria indica che sono necessarie
ulteriori ricerche e implica la possibilità che una futura ricerca possa dimostrare che una
classificazione a rischio è appropriata. É importante utilizzare al meglio qualsiasi dato sia
disponibile. In molti casi dovrebbe essere utilizzata grande attenzione nello scegliere tra la
categoria DD e quelle a rischio. Se si suppone che l’areale di una specie sia relativamente
circoscritto ed è trascorso un considerevole periodo di tempo dall’ultimo ritrovamento
della specie, può essere giustificato l’inserimento in una categoria minacciata.
9. Non valutata (Not evaluated, NE).
Una specie è “non valutata” quando non è ancora stata valutata secondo i criteri
precedenti.
In accordo con Gärdenfors et al. (2001) questa categoria viene assegnata a taxa non
valutati, o, regionalmente, a taxa non categorizzabili (principalmente piante introdotte o
avventizie).
I criteri per inserire le specie nelle categorie da 3 a 7 si basano essenzialmente sulla
dimensione (e sulla percentuale riduzione nel tempo) dell’areale, sulla dimensione (e sulla
percentuale riduzione nel tempo) dell’effettiva area occupata dalla specie all’interno
dell’areale, sulla dimensione delle popolazioni e sulla riduzione o fluttuazione nel tempo
delle stesse.
L’utilizzo di tali criteri non è sempre agevole, in quanto basato su dati spesso difficilmente
ottenibili. Va ricordato che lo IUCN pubblica costantemene le linee guida per
l’applicazione dei criteri di redazione delle Liste Rosse (versione 2006). Ogniqualvolta non
sia possibile avere dati attendibili su dimensioni dell’areale e/o delle popolazioni, potrebbe
111
forse essere utile il ricorso a criteri alternativi che, per esempio, tengano conto del grado di
endemismo o che utilizzino anche dati di tipo amministrativo, cioè relativi alla presenza
della specie in una o più aree protette e quindi al fatto che la specie goda già o meno di
protezione in una parte del proprio areale. Prassi già seguita in Provincia di Belluno97.
Degno di nota il fatto che il passaggio dalla lista rossa nazionale del 1992 a quelle regionali
e/o provinciali abbia fatto levitare il numero delle specie elencate del 500% 98.
Tutto questo evidenzia le carenze nell’applicazione di un simile strumento. Utile
certamente ma non unico: le Liste Rosse dovrebbero essere il primo passo per una
legislazione efficace e coerente. Uno degli strumenti ( certamente prezioso, ma uno) da
utilizzarsi nella predisposizione di una legge. Come già successo in Trentino per la
Direttiva Habitat99.
Le Liste Rosse sono elenchi di specie ritenute di interesse conservazionistico (Ballerio,
2004). La loro compilazione è un fenomeno strettamente legato alla tendenza ad impostare
strategie di protezione degli organismi viventi basate su singole specie e non sulla tutela di
comunità, microhabitat o ecosistemi. Tale orientamento si è affermato nel campo della
conservazione dei vertebrati, per i quali la protezione di singole specie è in molti casi una
strategia di conservazione relativamente soddisfacente, in particolare quando il fattore
97
“si è quindi selezionato un elenco di specie che già rientrano nella lista rossa nazionale e regionale e, a maggior ragione, in
eventuali allegati internazionali (Direttiva Habitat, Convenzione di Berna, Global Red List IUCN). Queste sono state considerate
indipendentemente dal livello di maggiore o minore diffusione in provincia. Per tutte le altre entità il primo criterio di selezione
è stato la rarità intesa come numero di stazioni individuate e note in provincia. In secondo luogo seguendo puntualmente i
criteri IUCN, si è tenuto conto anche delle dimensioni delle singole popolazioni”Argenti C., Lasen C., 2003, Lista Rossa della
Flora Vascolare della Provincia di Belluno, Arpav, pag. 10.
98
Pedrotti, op. cit., pag. 578.
99
“Il presente lavoro è una versione ampliata, aggiornata e corretta […]. Esso viene pubblicato grazie anche ad un ulteriore
contributo del Servizio Parchi conformemente all’art. 5 della convenzione tra la PAT e il Museo Civico di Rovereto n° di
raccolta 23632 di data 31 ottobre 2006 finalizzata alla compilazione a livello provinciale della Banca Dati Europea Rete “Natura
2000”. Prosser, op. cit., pag. 2.
112
principale di minaccia è il prelievo diretto di individui da parte dell'uomo. Tuttavia tali
strategie debbono essere sempre accompagnate da interventi in difesa degli ecosistemi nel
loro insieme100. Per quanto riguarda in particolare le piante o anche gli insetti, la maggior
parte degli studiosi concorda invece nel sottolineare come la protezione di singole specie
non possa considerarsi la strada maestra per la conservazione101, e ciò per le ovvie
difficoltà legate all’elevato numero di specie e per la mancanza di adeguate conoscenze
circa la distribuzione e le dimensioni delle popolazioni di gran parte di esse.
4.4.1.1 Le Liste Rosse in Italia
L'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) nel 1978 pubblicò il
Libro Rosso (Red Data Book) nel quale erano riportate le specie vegetali estinte o
minacciate di estinzione nel mondo, raggruppate nelle 4 categorie allora utilizzate: specie
estinte, specie in pericolo, specie vulnerabili e specie rare102. Per l'Italia il Red Data Book era
insufficiente e incompleto: riportava soltanto una specie, e precisamente la Primula palinuri
Pedagna, catalogata come specie rara (Pedrotti, 1989).
100
Cfr. “la sopravvivenza delle specie vegetali è assicurata anche dalla conservazione degli ambienti in cui si sono adattate a
vivere. Il grado maggiore di rischio è presentato dalle specie con valenza ecologica ristretta, vale a dire quelle più specializzate:
acquatiche, rupicole, alofile, basifile. Quindi se alle norme che ne limitano o proibiscono la raccolta non si accompagnano
provvedimenti che assicurano la conservazione degli habitat occupati, non si raggiungerà lo scopo”. Pirola A., 1998, Manuali
delle Guardie Ecologiche, Elementi di Botanica, Numero 8.1, Grafiche San Felice, Milano,148-149 pp.
101
Cfr. PAMPANINI R., 1912, Per la protezione della flora italiana, Società Botanica Italiana, Pellas, Firenze pp. 1-84, Cfr.
FILIPELLO S., 1981, Specie vegetali da proteggere: analisi delle cause di pericolo e motivazione degli interventi in: Atti del Seminario sul
Tema “problemi scientifici e tecnici della conservazione del patrimonio vegetale”, CNR, Pavia, pag Cfr. “Per la conservazione
di alcune specie è però necessario, oltre al divieto o alla limitazione di raccolta, provvedere all'istituzione di apposite riserve
naturali entro alle quali è proibita la raccolta di ogni specie ed è prevista anche, la tutela dell’ambiente come tale” Pedrotti F.,
2004, Scritti sulla Tutela delle Risorse Vegetali, Temi Editrice; Trento, pag. 40. Cfr. Pirola A., Ibidem. Cfr.“Appare in ogni caso
evidente la notevole efficacia dei biotopi: in rapporto alla loro spesso limitata superficie essi ospitano un numero di specie
minacciate notevole rispetto a quelle ospitata da aree estese come i parchi naturali” Prosser F., 2001, Lista Rossa della Flora del
Trentino: Pteridofite e Fanerogame, Museo Civico di Rovereto Edizioni Osiride, pag. 51.
102
Da allora le categorie e i criteri sono stati aggiornati e affinati più e più volte fino all’ultima versione del 2006.
113
Nel 1992 viene dato alle stampe il primo -e tuttora unico- Libro Rosso della Flora d’Italia
frutto di un’indagine della SBI e stampato a cura del Ministero dell’Ambiente e del
W.W.F. (Conti et al., 1992).
Nel 1997 (Conti et al., 1997) viene pubblicato l’aggiornamento del lavoro nazionale del
1992, dove si ampliano i dati sulla base delle regioni amministrative italiane.
Le linee guida dello IUCN stabiliscono che una lista debba essere aggiornata ogni 10 anni
(De Iongh et al. , 2003), in Svizzera è lo stesso UFAFP103 a richiedere per la validità della
Lista Rossa un aggiornamento ogni 10 anni (Geiger, 2002).
In Italia ad oggi non è ancora stato realizzato l’aggiornamento del lavoro del 1992 né pare
in fieri un aggiornamento del lavoro del 1997.
Il Libro Rosso del 1992 riporta 458 specie, pari, allora, all’ 8,2% di tutta la flora Italiana,
composta di 5.599 specie (Pignatti et al., 1982)104. Esse sono così ripartite nelle Categorie
adottate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse
(IUCN) a livello mondiale, per la valutazione dello stato della flora:
specie estinte: 14;
specie minacciate: 97;
specie vulnerabili: 186;
specie rare: 166.
Questa situazione riferita a tutto il territorio nazionale e le percentuali ottenute per l’Italia
non differivano di molto da quelle di altri Paesi europei.
103
Ufficio Federale dell’Ambiente delle Foreste e del Paesaggio.
104
La recente check list della flora vascolare italiana (Conti et al., 2005) eleva il numero di specie presenti sul nostro territorio a
6.711 specie. Un aumento di ben 1.112 specie! Se ricalcolassimo la percentuale di flora Italiana compresa nella Lista Rossa
questa scenderebbe al 6,8 %. Il dato è però fuorviante: dal 1992 ad oggi non si è provveduto ad aggiornare l’elenco delle specie
inserite nella Lista Rossa.
114
Successivamente si è passati ad una seconda fase e cioè alla “regionalizzazione” delle liste
rosse compilandole per territori di più limitata estensione, come le regioni. In Italia viene
nel 1997 viene dato alle stampe il testo “Liste Rosse regionali delle piante d'Italia” a cura del
WWF Italia e della Società Botanica Italiana (Conti et al., 1997).
É da segnalare il notevolissimo incremento delle specie elencate che a livello percentuale è
di circa il 500% (Pedrotti, 2004). Infatti, se una data specie non si può considerare
minacciata a livello nazionale, perché frequente in alcune zone, può essere gravemente
minacciata a livello regionale; è il caso della ninfea bianca (Nymphaea alba L.), che non
compare nel Libro Rosso delle piante d'Italia del 1992, ma nella lista relativa alla regione
Sardegna nella versione regionale del 1997 (Pedrotti, 2004).
Spesso le piante indicate nella Lista Rossa in quanto esterne ad un’area protetta non
godono di alcuna protezione: la Lista Rossa della flora del Trentino (Prosser, 2001) riporta
ben 723 entità. Solo 300 ricadono con almeno una loro popolazione all’interno di un’area
protetta.
Una breve rivista delle specie inserite nelle Liste Rosse in Italia (Conti et al. 1992, 1997)
evidenzia la carenza di omogeneità nella scelta delle specie stesse: l’utilizzo di criteri troppo
ampi per consentire di individuare le vere priorità, l’inserimento di specie individuate in
base a valutazioni superficiali o frutto di “collecting artifacts”, cioè dipendenti dalla mancanza
di adeguate ricerche sul campo, che danno luogo ad un’artefatta “rarità105” della specie,
105
Cfr. “Le entità indicate per la conservazione in genere sono ritenute “rare”. Questo attributo in molti casi è facilmente
dimostrabile perché proprio della specie in tutta la sua estensione. Vi sono però casi controversi in cui la rarità riguarda un
territorio incluso nell’area della specie dove la sua frequenza piuttosto bassa rispetto al resto, è nota solo in termini
approssimati attraverso pareri di esperti locali, di documentazioni erbariologiche o bibliografiche. Su queste basi si sono
costruiti gli elenchi delle specie da proteggere e furono indicate pure quelle che apparivano esposte a particolari minacce di
estinzione. Questo approccio piuttosto impreciso era giustificato da uno stato di necessità”. Pirola, op. cit., pagg. 147-148.
115
l’assenza di un comitato ministeriale- sul modello svizzero- che controlli la validità delle
Liste Rosse. Ciò è provato dalla mancanza dell’esperienza dei criteri e sottocriteri utlizzati,
specie per specie negli elenchi italiani.
Sarebbe a tale proposito auspicabile- e su questo punto il Gruppo di Conservazione della
Natura della SBI si è recentemente impegnato106 affinchè venisse definito in Italia un
protocollo rigoroso per l'individuazione delle specie da inserire; formulario basato
fondamentalmente sulle linee guida IUCN (IUCN, 2006). Tale protocollo dovrà
comprendere necessariamente l'esame di tutte le principali collezioni museali e
universitarie, la consultazione di tutti gli specialisti ed un esame critico dei dati così
ottenuti, da farsi alla luce della distribuzione geografica degli esperti (Ballerio, 2004).
4.4.2 Protezione automatica
La conservazione della biodiversità sconta un’enorme differenza di studi e di risorse nel
settore zoologico rispetto a quello botanico.
Spesso strumenti e idee sono creati a misura di macrovertebrati e poi, solo
successivamente, importati a livello di invertebrati e soprattutto di flora (le Liste Rosse su
tutti cfr. supra § 5.2.1. Le Liste Rosse).
La cd “protezione automatica degli habitat” (De Klemm & Shine, 1993; Ballerio, 2004) presenta
spunti interessanti per una protezione migliore di alcuni endemismi botanici.
Nel tentativo di recepire quanto elaborato dalla più recente letteratura in materia di
conservazione degli insetti, alcune leggi, disciplinando la protezione rigorosa delle specie,
hanno affiancato ai tradizionali divieti di raccolta, detenzione, ecc. anche una qualche
larvata forma di protezione dell’ambiente collegata alla presenza della specie. Per
106
http://www.societabotanicaitaliana.it/laygruppo.asp?IDSezione=14, 22 luglio 2006.
116
esempio l’art. 12 della Direttiva Habitat prevede il divieto di deteriorare o distruggere i
siti di riproduzione o le aree di riposo delle specie protette rigorosamente. Tale
disposizione è stata ripresa recentemente dall’art. 5 della Legge Regionale Toscana n.
56/2000107.
Tale meccanismo denominato “protezione automatica dell’habitat” (De Klemm &
Shine, 1993; Ballerio, 2004) consiste nell’accordare automaticamente protezione ai siti in
cui la specie protetta è presente, mediante il divieto di deterioramento o distruzione
dell'habitat.
L’uso di dizioni troppo generiche o imprecise finisce però col rendere l’applicazione di
queste disposizioni difficile e, di fatto, possibile soltanto ove vi sia un preesistente
atteggiamento collaborativo da parte dei soggetti destinatari (proprietari dei terreni,
pubbliche amministrazioni). Inoltre tale tipo di protezione potrà essere accordato soltanto
a specie localizzate ed il cui microhabitat sia facilmente individuabile e circoscrivibile,
altrimenti la protezione automatica finisce col diventare una mina vagante per quanto
riguarda la gestione e l’utilizzo del territorio.
Infine è importante che la protezione automatica preveda meccanismi compensativi per
i proprietari delle aree interessate. La collaborazione dei soggetti coinvolti è infatti
fondamentale per il successo di questo tipo di protezione (Olson, 1996). In Australia
un'intelligente politica di cointeressamento dei proprietari dei fondi dove si trovano specie
107
“Art. 05 - Tutela della fauna
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, sono considerate protette ai sensi della presente legge tutte le specie animali
individuate dall’allegato B, per le quali è vietato:
a) […]
b) il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo;..”
117
protette ha consentito di trasformare queste persone nei principali fautori della
conservazione di tali specie (Kitching, 1999).
4.4.3 Il progetto IPA (Important Plant Areas)
L’obiettivo 5 della Strategia Globale per la Conservazione delle Piante GSPC (cfr. supra §
4.1.2.1), iniziativa prioritaria della CBD, richiede la protezione entro il 2010 del 50% delle
più importanti aree per la diversità vegetale.
Il progetto IPA ha lo scopo di identificare una rete di siti che siano critici per la vitalità a
lungo termine delle popolazioni naturali delle specie vegetali. I criteri base da utilizzare
sono:
A) presenza di popolazioni significative108 di una o più specie che sono di interesse
conservazionistico europeo109 o globale110;
108
Specie addizionali di interessee conservazionistico internazionale: I processi di selezione delle specie IPA di cui sopra
possono omettere un'altra importante categoria di specie selvatiche: quei taxa (specie o sottospecie) che presentano in un paese
una significante percentuale (25% o più) di popolazioni Europee. In queste circostanze tali piante possono essere incluse come
criterio di selezione delle IPA se esse sono non comuni e le loro popolazioni sono o in declino o minacciate. Chiaramente
questo criterio può essere applicato solo dove disponibili informazioni adeguate.
Definizione di popolazione significativa: L'approccio individuale e la definizione di popolazione significante dovrebbe
essere chiaramente definito in ogni caso il grado di minaccia per la popolazione e il bisogno di una sua protezione dovrebbe
essere preso in considerazione solo per le popolazioni che sono vitali o per le quali esiste una speranza che le misure
migliorative possono portare ad un sicuro ritorno alla vitalità. Se una specie per la selezione di IPA si trova in un solo singolo
sito all'interno di un paese questo dovrà essere scelto come IPA. Dove appropriato e possibile, considerazioni dovrebbero
essere date sulla estensioue di una particolare popolazione in relazione a quel paese o dell' Europa in toto. Ogni popolazione che
rappresenta una data percentuale (per esempio il 5% per un paese, 1% per l'Europa) o più del totale delle popolazioni può
essere considerata "significante".Considerazioni dovrebbero essere date alla distribuzione geografica della specie, inoltre se il
centro o i margini del range della popolazione sono inclusi nella rete Europea delle IPA. La composizione genetica della
popolazione dovrebbe essere presa in considerazione dove vi sono ragioni che questo sia necessario per la conservazione della
biodiversità.
109
Specie di interesse conservazionistico europeo: Tutte le piante delle Liste Rosse per l'Europa o le zone biogeografiche
redatte utilizzando le categorie IUCN riviste (IUCN SSC, 1994; IUCN/SSC Criteria Review Working Group, 1999; Gardenfors &
al, 1999) come e quando queste liste sono state compilate. Piante qualificate nelle categorie Gravemente in Pericolo, in Pericolo
e Vulnerabili. Tutte le specie nelle categorie in Pericolo o Vulnerabili delle Liste Rosse Europee redatte usando i criteri originali
di pericolo lUCN (IUCN Threatened Plants Comittee Secretariat, 1981) a meno che o fino a che queste liste siano state riviste. Il
118
B) flora eccezionalmente ricca nel contesto europeo in relazione alla sua zona
biogeografica111 (sensu Direttiva Habitat);
Libro Rosso delle Briofite Europee (Schumaker & Martiny, 1995) è un esempio. Tutte le piante degli allegati II b e IV b della
Direttiva Habitat. Tutte le piante dell’ Appendice I della Convenzione di Berna. Tutte le piante delle Appendici I e II della
Convenzione Internazionale sul Commercio delle Piante in Pericolo (CITES). (Sebbene queste specie siano in pericolo in
seguito al loro commercio esse sono spesso vulnerabili alla distruzione del loro habitat). Le piante elencate nella Appendice III
della Convenzione di Berna o nell’Allegato V della Direttiva Habitat non dovrebbero essere incluse come specie per la
selezione di IPA: questi taxa sono frequentemente abbondanti e largamente distribuiti e gli statuti internazionali le richiamano
solo in funzione dei casi di una loro sovraraccolta.
110
Specie di interesse conservazionistico globale: tutte le specie di piante nelle categorie Gravemente in Pericolo, in
Pericolo e Vulnerabili delle Liste Rosse approvate internazionalmente (p.e. Oldfield, Lusty & MacKiven, 1998) prodotte
usando le categorie IUCN riviste. Poche di queste liste esistono attualmente, ma esse dovrebbero essere usate come e quando
sono state compilate. Tutte le specie nelle categorie in Pericolo o Vulnerabili delle Liste Rosse approvate internazionalmente
compilate usando i criteri originali di pericolo IUCN in vigore
111
Un sito si qualifica come IPA secondo il criterio B se “il sito ha una flora eccezionalmente ricca in un contesto Europeo in
relazione alla sua zona biogeografica”. Questo criterio avrà bisogno sviluppo all'interno di ciascun paese per la definizione delle
IPA.
“Eccezionalmente ricca”: il ritrovamento contemporaneo di un elevato numero di specie e l'esistenza di una alta diversità di
habitat sono entrambe espressioni di ricchezza floristica. Finché la ricchezza eccezionale non è definita e l'approccio può essere
giustificato in un contesto nazionale, ogni metodo per la selezione delle IPA può essere giustificato. La valutazione delle
ricchezza floristica dovrebbe essere basato su dati comparativi che possono essere messi in relazione alle risorse nazionali, più
che su un giudizio soggettivo o una opinione locale. Idealmente, un computer con un database nazionale comprendente i records
divisi per zona dovrebbe provvedere ad un credibile base per questa analisi p.e. Biological Records Centre nel Regno Unito
(Harding & Sheail, 1992).
Esempi di metodologie che potrebbero essere adottate per definire aree di ricchezza eccezionale (vedi Oldfield &Palmer, 2000)
includono:
Individuare aree che presentano più di una data percentuale (25%) delle specie selvatiche di un paese o di una zona
biogeografica (sia in relazione alla flora totale o di un particolare gruppo tassonomico o di un particolare gruppo di
habitat/formazioni).
Identificare una data percentuale - (5%) delle aree maggiormente ricche in un determinato paese o una zona biogeografica (sia
in relazione alla flora totale o ad un particolare gruppo tassonomico o a un particolare gruppo di habitat/formazioni).
Eseguire le analisi di cui sopra usando solo le specie rare a livello nazionale, successivamente combinare i risultati con quelli
dell'intera flora.
Compiere queste analisi fornendo un peso a gruppi di specie che, sebbene non nazionalmente rare, sono importanti perchè il
paese ha una particolare responsabilità per loro dentro la sua zona biogeografia.
Definire la zona biogeografia: Le zone biogeografiche Europee usate nella selezione delle IPA dovrebbero essere basate su
Regioni Biogeografiche (Alpina, Anatolica, Artica, Atlantica, Mar Nero, Boreale, Continentale, Macaronesica, Pannonica,
Mediterranea e Steppica) definite nella Direttiva Habitat e la sua estensione Paneuropea, come adottato dal Comitato
Permanente nella Convenzione di Berna per il suo uso nella Rete Smeraldo. Le seguenti linee guida si applicano:
119
C) eccezionale rappresentatività di un tipo di habitat vegetazionale di interesse
conservazionistico europeo o globale112.
É importante chiarire che il programma IPA si prefigge di quantificare e localizzare i siti
per i quali le azioni di conservazione sono essenziali. Non si deve intendere in alcun modo
che una IPA presenti una designazione di conservazione di per sè. L'identificazione di una
IPA vuole supportare, informare e aiutare l'implementazione della Direttiva Habitat, la
Convenzione di Berna e altri rilevanti strumenti in Europa.
Applicando i principi delle IPA in modo consistente in tutta Europa vi sarà un contributo
per i paesi in via di adesione nella selezione dei SIC e questo permetterà di ottemperare
agli obblighi della Direttiva Habitat prima di entrare nella UE. La selezione delle IPA
può anche aiutare nella definizione dei Siti della Rete Smeraldo (cfr. supra § 4.1.1.6.1) e in
questo contribuire all'implementazione della Convenzione di Berna nei territori degli
Stati Membri del Consiglio d'Europa.
4.4.3.1 Applicazione delle linee guida in Europa
Se un paese si espande su più di una zona biogeografica, le IPA dovrebbero essere selezionate dentro ciascuna zona. Le zone
biogeografiche europee dovrebbero essere impiegate per stabilire il contesto e il significato degli elementi della flora nazionale
(p.e. per giustificare l'aumento di enfasi sulla zona Atlantica ricca di briofite nel Regno Unito).
L'uso di una zonazione interna dovrebbe essere considerata quando si applica il criterio B nei paesi che si trovano interamente
compresi dentro una sola zona biogeografica e/o hanno una marcata variazione regionale.
112
Selezione delle IPA attraverso gli habitat: un sito si qualifica come una IPA secondo il criterio C se "il sito è un esempio
particolare di un tipo di habitat di importanza conservazionistica Europea o Globale"
Nessuna lista di tipi di habitat a livello globale o europeo meritevoli di conservazione e di importanza botanica è stata ancora
suggerita, sebbene una utile lista di siti eccezionalmente diversi può essere trovata nei tre volumi “Centri di Diversità Vegetale”
(WWF & IUCN, 1994).
I tipi di habitat Europei di importanza conservazionistica e botanica sono così definiti:
Tutti gli habitat presenti nell'All. I della Direttiva Habitat.
Tutti gli habitat botanicamente definiti listati nella Convenzione di Berna del Consiglio di Europa elenco degli habitat naturali
in pericolo che necessitano azioni di priorità - la lista della Rete Smeraldo (Standing Committee Resolution 4, 1996).
120
In molti Stati Membri della UE come la Spagna e il Regno Unito per esempio, sono stati
fatti buoni progressi nell'implementazione della Direttiva Habitat. L'urgenza in questi
paesi è assicurare che i criteri A e B siano applicati per identificare ulteriori aree non
sottoposte a protezione attraverso la Direttiva Habitat; l'applicazione del criterio C è
meno critico. In Slovenia, paese in fase di adesione all'UE, le IPA saranno identificate per
mezzo dei Siti della Rete Smeraldo (cfr. supra § 4.1.1.6.1), e si spera che questi possano
essere usati per determinare quali siti qualificare come SIC. L’unione dei programmi per
l'identificazione di IPA/IBA113 in Turchia ha preceduto l'applicazione dei criteri della Rete
Smeraldo. In Svezia c'è molto interesse nell'assicurare che questi siti siano valutati anche
per le piante inferiori.
Identificare le vere aree importanti per la conservazione delle piante selvatiche in tutta
Europa dipenderà infine dalla disponibilità di informazione di base. Così, qualunque siano
le motivazioni per applicare i criteri, il risultato netto sarà una lista di siti in tutta Europa
identificati usando principi consistenti che utilizzano dati scientifici e oggettivi basati su un
aggiornamento della conoscenza botanica disponibile in ogni paese.
Il numero, l'estensione e il range delle IPA presenti in ogni paese dovrebbero essere materia
di scelta del singolo Stato.
La selezione dei siti dovrebbe essere in linea con i criteri A, B, e C. Nessun altro criterio
addizionale dovrebbe essere usato. I metodi di selezione dovrebbero essere consistenti,
rigorosi e abbastanza trasparenti da convincere i botanici, le autorità e i legislatori che la
scelta dei siti è giustificata. Idealmente ogni paese dovrebbe pubblicare il metodo di
selezione delle sue IPA. Ci dovrebbe essere l’accettazione di una certa flessibilità
113
Important Bird Areas.
121
nell'applicazione di criteri ampi per permettere ad ogni paese di ottimizzare le conoscenze
e le risorse di cui dispone.
La parola pianta racchiude le piante selvatiche vascolari, le briofite, i licheni, i funghi e le
alghe. La selezione della lista delle specie delle IPA dovrebbe includere tutti questi gruppi.
Le IPA sono state applicate fino ad ora nel Regno Unito, in Turchia, nei Paesi dell’Europa
Orientale e Centrale, ma non in Italia, purtoppo.
Le IPA non sono - deve essere chiaro - uno strumento legislativo, ma uno strumento che
accoglie e valorizza diverse esperienze quali le Liste Rosse (in parte sulla falsariga del
modello svizzero) e anche la Direttiva Habitat, la Convenzione di Berna e la CITES.
Attualmente è in corso uno studio per individuare le IPA in Italia su comunicazione del
Minstero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al gruppo del Professor Carlo Blasi
dell’Università “La Sapienza” di Roma.
5 Discussione
5.1 Lo stato attuale
Dai risultati dell'indagine svolta emerge che sono protette nel nostro Paese, da leggi
regionali, 640 specie differenti di cui 77 endemiche italiane (Pedrotti, 1997). Un raffronto è
possibile tra le specie protette dalle leggi regionali e quelle per le quali è prevista una forma
di tutela da parte di convenzioni e direttive internazionali. L’insieme delle specie protette
da strumenti internazionali è di 187 specie, contro le già citate 640 protette in Italia da leggi
regionali (Pedrotti, 1997). Non esiste però una perfetta corrispondenza tra gli elenchi.
Delle specie tutelate dalla legislazione internazionale sono, infatti, solo 111 quelle tutelate
anche dalle nostre leggi regionali. 76 specie presenti sul territorio Italiano sono dunque
protette solo da convenzioni internazionali (Pedrotti, 1997). Evidentemente i riferimenti
122
internazionali non sono stati tenuti nella debita considerazione da parte dei legislatori
regionali. D'altra parte la scelta delle specie da proteggere ha probabilmente tenuto conto
di altre informazioni, spesso fornite dal mondo accademico, che riflettono meglio le
singole realtà regionali. Pedrotti nei suoi scritti fa notare come della famiglia delle Rosacee
siano protette da leggi regionali 14 specie mentre nessuna lo è da strumenti internazionali.
Nella famiglia delle Sassifragacee 40 specie sono protette da leggi regionali mentre sono
solo 6 quelle comprese in direttive internazionali. Tra le Orchidacee troviamo 81 specie
protette da leggi regionali e 82 da indicazioni internazionali. Va però rilevato come, delle
specie incluse nel Libro Rosso delle piante d'Italia solo 60 siano tutelate dalla normativa
regionale. Si tratta di una felce, due gimnosperme, 41 dicotiledoni e 16 monocotiledoni
(Pedrotti, 1997).
Tabella 5.1 Specie della Flora protetta (Pedrotti, 1997).
Specie della flora protetta Fonte: Ministero dell’Ambiente, 1996.
Specie
N.
di cui protette:
Pteridofite
106
17
Gimnosperme
30
16
Dicotiledoni
4.531
500
Monocotiledoni
1.112
169
TOTALE
5.599
702
Tabella 5.2 Specie protette da leggi, convenzioni e direttive (Pedrotti, 1997).
123
Specie protette da leggi, convenzioni e direttive Fonte: Ministero dell’Ambiente, 1996.
Specie protette
N.
Convenzione di Berna app.1
75
Convenzione di Washington app.1
0
Convenzione di Washington app.2
90
Direttiva Habitat app. 4
13
Direttiva Habitat app. 5
9
Specie endemiche
77
Specie elencate nella lista rossa
66
Specie protette da leggi regionali
640
Specie italiane protette
702
Nel 2001 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha prodotto il Repertorio
della Flora Italiana Protetta (AA.VV.) in cui si afferma che le specie protette da
convenzioni internazionali sono 284114. Il Lavoro viene aggiornato online nel 2002115 e poi
non ha più seguito. Interessante è il confronto con i dati del 1996 riportati da Pedrotti
(1997) (cfr. supra Tab 5.2.):
Tabella 5.3 Confronto dati ministeriali 1996 vs dati ministeriali 2001
Specie protette da leggi,
Repertorio della Flora Italiana Protetta Fonte: Ministero dell’Ambiente
convenzioni e direttive
e della Tutela del Territorio, 2002.
fonte Ministero
114
www.minambiente.it/st/Ministero.aspx?doc=biblioteca/natura/repertorio.xml, 22 luglio 2006.
115
http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/cn/flora_fauna/flora/flora_repertorio.asp, 9 dicembre 2006.
124
dell’Ambiente, 1996
Specie protette
N.
Specie protette
Convenzione di Berna app.1
75
Berna = Allegato I (1999)
117
Convenzione di Washington
0
Cites A = Allegato A del Regolamento (CE) n. 2307/97
4
90
Cites B = Allegato B del Regolamento (CE) n. 2307/97
154
___
Cites D = Allegato D del Regolamento (CE) n. 2307/97
4
___
Habitat all.2 = Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato
91
app.1
Convenzione di Washington
app.2
Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede
la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.). Aggiornato con la
Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997. Il simbolo P indica
che la specie è prioritaria.
Direttiva Habitat app. 4
13
Habitat all.4 = Allegato 4 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato
87
Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una
protezione rigorosa. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del
27 ottobre 1997116.
Direttiva Habitat app. 5
9
Habitat all. 5 = Allegato 5 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato
51
Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e
il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione.
Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997.
Specie endemiche
77
Endemica = specie il cui areale di distribuzione è rispettivamente limitato
77
all’Italia o si estende anche ai territori vicini.
Specie elencate nella Lista
Rossa
66
IUCN = Categoria IUCN, di cui segue la decodifica dei suffissi principali,
attribuita a livello nazionale secondo la pubblicazione Conti et al., 1997. Nel
225
(98 x)
caso la specie sia minacciata solo a livello di alcune Regioni è stato messo il
simbolo x. Per i Licheni e le Briofite il testo di riferimento è Conti et al. 1992.
116
Spesso una specie è presente in più di un allegato della Direttiva Habitat (cfr. infra § 11.1) , coerentemente con la Tabella
riportata si è preferito in questa sede evidenziare i dati di ogni singolo allegato.
125
Specie protette da leggi
640
__
702
Specie italiane protette da Convezioni Internazionali
284
Barcellona all. 2 = Allegato 2 alla Convenzione di Barcellona per la
11
regionali
Specie italiane protette
__
protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento adottata il 16 Febbraio
1976, e approvata con Decisione del Consiglio Europeo 25 luglio 1977, n.
77/585/CEE(G.U.C.E. 19 settembre 1977, n. L 240).
E interessante notare che le “Endemiche” sono sempre 77 sia nel 1997 sia nel 2002, ma se
confrontiamo il dato in parola con quello che emerge dall’ Annuario Apat 2005 i conti,
ancora una volta, non tornano più.
Tabella 5.4 Numero di specie per Regione; numero e percentuale di specie endemiche.
Viste le notevoli differenze (difficilmente spiegabili) sarebbe auspicabile che il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio si decida ad uniformare le proprie fonti e il
materiale prodotto.
126
Figura 5.1 Ripartizione percentuale delle piante vascolari minacciate e non minacciate.
La discrasia tra Liste Rosse, Leggi regionali e Convenzioni/Trattati internazionali ed
elenchi floristici prodotti dalla SBI non è una novità: già nel 1981 Sebastiano Filipello
faceva notare le notevoli differenze tra i vari testi: “Se ora confrontiamo questi due
elenchi117 con quello delle specie protette nella legislatura regionale italiana, le sorprese
sono anche maggiori: infatti di 12 specie che vivono in regioni ove è vigente una legge
sulla protezione della flora, solo 5 risultano protette, cioè inserite nelle liste regionali.”
(1981).
In conclusione si può affermare che, nonostante un notevolissimo sforzo fatto a livello
regionale, è necessario ed urgente uno strumento legislativo nazionale che riunisca in se le
previsioni delle Convenzioni e direttive internazionali, quelle delle leggi regionali e le
indicazioni fornite dal mondo accademico e dal Ministero dell’Ambiente relativamente alle
Liste Rosse delle specie minacciate (Bortolotti, 1981 e Pedrotti, 2004).
117
L’autore fa riferimento agli elenchi prodotti dalla SBI nel 1971 e nel 1976.
127
Figura 5.2 Percentuale specie protette Regione per Regione.
5.1.1 Osservazioni
Leggi, convezioni, trattati, e direttive sono presenti sia a livello internazionale ed europeo
sia a livello regionale, probabilmente sono troppe e mal coordinate. Assente è, invece, una
buona legge nazionale, richiesta a gran voce da più autori da molto tempo: Pampanin,
1912; Filipello, 1979; Bortolotti, 1981; Robecchi Majnardi, 1981; Garbari, 1996; Marchiori,
1996; Pirola, 1998; Marchisio et al. 1999; Pedrotti, 2004. Alcune leggi sono considerate
insoddisfacenti (Marchiori, 1981 e 1996; Garbari, 1996), altre meno (Balelli et al., 1981;
Pedrotti, 2004, b).
Una legge nazionale è resa ancor più necessaria dalla recente riforma del titolo V della
Costituzione Italiana (Legge Costituzionale 18-10-2001 n° 3). La novella dell’ art. 117 C.I che ha, in un certo senso, segnato un inversione di rotta di 180° rispetto alla legge
128
“Quadrifoglio118” (Legge 27-12-1977 n° 968) - recita: “ […] Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie: […] s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali […]”.
Alcuni autori stanno iniziando a sollevare il problema dell’eccesso di leggi a livello
internazionale: i trattati riguardanti l’ambiente sono più di 140, cifra impressionante
(Marchisio et al., 1999).
Occorre anche qualche considerazione sui tipi di strumento cui di fa ricorso nella
normativa vigente: il metodo diffusissimo di assicurare la tutela a mezzo di elenchi di
specie vegetali protette, di cui è vietata la raccolta, garantendo il rispetto del divieto (divieto
assoluto) con l'irrogazione di una sanzione penale o amministrativa (pecuniaria), presenta
dei limiti di applicazione fortissimi per le enormi difficoltà di controllo (scarsa conoscenza
delle piante119 da parte degli addetti, difficoltà ad eseguire controlli e a cogliere in
“flagranza”) e per la nota impossibilità dello strumento repressivo (che interviene dopo
l'infrazione della norma e la lesione del bene tutelato) a reintegrare la situazione
preesistente (Robecchi Majnardi, 1981).
Anche Marchiori (1996) ha un giudizio critico: “ […] i risultati non mi pare possano dirsi
confortanti: grosse difficoltà di carattere tecnico-applicativo nelle Regioni che presentano
un lungo elenco di specie, […] grandi difficoltà nella preparazione degli addetti alla
sorveglianza, scarsissima collaborazione da parte degli Enti di gestione, in quanto più
118
La legge “quadrifoglio”, intervenuta dopo una diatriba costituzionale tra Stato e Regioni, demandava le competenze sulla
conservazione del Patrimonio vegetale, a queste ultime.
119
Filipello, a tal proposito, faceva notare come le liste di protezione delle piante dovessero contenere massimo 40-50 specie
per Regione in modo da essere facilmente conoscibili (Filipello, 1979).
129
l’Ente è periferico tanto più è sensibile alle proteste sopracitate e meno interviene in fase
repressiva.”.
Analoghe critiche vanno anche al sistema del divieto relativo, quello cioè che può essere
rimosso dal provvedimento della autorità amministrativa, ed a quello della limitazione del
numero di esemplari da raccogliere pro capite. In tutte queste ipotesi, fra l'altro non v'è mai
stato spazio per il recupero e la gestione dei beni naturali oggetto di tutela. Infine solo in
rarissimi casi si è sperimentato il metodo di creare incentivi anche finanziari per la
conservazione del patrimonio floristico-vegetazionale e addirittura per tentativi di
coltivazioni o di reimpianto di specie vegetali (Robecchi Majnardi, 1981).
Ed è sempre Marchiori (1996) ad osservare che: “ostacolo comune ad ogni tipo di
normativa sulla flora è lo stato giuridico della stessa: essa è di fatto un bene disponibile
del proprietario dell’area su cui insiste, rendendo perciò difficile ogni limitazione nella
raccoltà, ogni vincolo, ogni reale possibilità di conservazione.”. Alcuni Criteri per la
redazione di norme sulla protezione della Flora.
5.1.2 Analisi storica
Dal punto di vista storico, può essere interessante ricordare che una delle prime proposte
di carattere protezionistico in Italia fu formulata nel 1912 da Renato Pampanini120, allora
segretario della Società Botanica Italiana, con due interventi approfonditi e molto
dettagliati dedicati alla flora italiana e ai monumenti naturali in Italia. Successivamente
soltanto nel 1970 la SBI è riuscita a pubblicare il “Censimento dei biotopi di rilevante
interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia”, nel quale sono elencate e
120
R. PAMPANINI, Per la protezione della flora italiana, SBI, Firenze 1912, pp. 1-84 e Per la protezione dei monumenti naturali in Italia,
Firenze 1912, pp. 1-32
130
descritte tutte le aree distribuite nelle varie regioni d'Italia di cui si auspica la
conservazione121.
Nel 1971 la SBI, grazie al Gruppo di Lavoro per la Floristica, individuò 41 specie vascolari
meritevoli di protezione perchè ritenute in immediato pericolo di scomparsa.
Nel 1976 si redigeva una nuova lista, notevolmente diversa: nessuna specie è data per
estinta nemmeno dubitativamente Cheilantes persica (Bory) Mett. ex Kuhn (data per estinta
nel 1971) ed altre 16 specie sono valutate come “danneggiate”; di esse 9 sono endemiche
italiane e 2 soltanto non erano state considerate nella lista precedente. Vi sono inoltre 26
specie “vulnerabili” e 67 “rare” (nel 1971 queste categorie non erano state considerate).
Dal confronto si ricavava che circa 20 specie sono in pericolo in Italia, ma non in Europa
(Filipello, 1981).
Nel 1992 la SBI cura la pubblicazione de “Il libro Rosso delle piante d’Italia” (Conti et al.,
1992).
Nel 1997 viene pubblicata la versione regionale del medesimo testo più l’aggiornamento
nazionale(Conti et al., 1997). E il numero di piante aumenta del 500% (cfr. supra).
Nessuna delle due purtroppo viene aggiornata come richiesto dagli Standard IUCN
almeno ogni 10 anni. Negli anni la cd “regionalizzazione” spinta e l’assenza di un minimo
comune denominatore nei vari progetti conducono alla comparsa di liste rosse provinciali
(e.g. Argenti e Lasen, 2003). E questo nonostante a livello internazionale illustri autori
affermino che: “Even though the Guidelines may in principle be applied at any geographical scale,
application within very restriced geographical areas is discouraged.” (Gärdenfors et al., 2001).
121
GRUPPO DI LAVORO PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA. SOCIETA BOTANICA ITALIANA.
Censimento dei biotopi di rilevante interesse conservazionistico in Italia, 2 voll., Savini Mercuri, Camerino, 1971 e 1979.
131
Il gruppo Conservazione Natura della SBI attualmente si sta occupando di implementare
in Italia le categorie e i criteri IUCN 2001 in modo da favorirne un’applicazione più
coerente. É noto come i criteri di applicazione delle Liste Rosse (dal 1963 ad oggi sempre
più oggettivi ad ogni aggiornamento/revisione) siano applicabili, in linea di principio, ad
ogni livello Tassonomico (Moser et al., 2002) e indifferentemente a specie animali e
vegetali. La loro genericità – contemporaneamente il loro punto di forza e il loro tallone
d’Achille122- richiede un’attenta calibrazione a seconda del livello tassonomico oggetto
dell’indagine e anche del regno scelto.
Un esempio? Il concetto di individuo: facile ed intuitivo per Capra ibex L. 1758 o anche per
una conifera quale Abies alba Mill. sfuma per una liliacea quale Fritillaria tenella Bieb. o per
una agamospecie dei generi Alchemilla o Hieracium. Basta poco e il concetto di individuo
genetico non corrisponde più al concetto di individuo morfologico.
5.1.3 Possibili indicazioni per la protezione della flora in Italia
É possibile tracciare alcune indicazioni di carattere propositivo, sulla base dell’esperienza
acquisita e dei numerosi tentativi che sono stati fatti fino ad oggi in Italia, alcuni dei quali
sono sicuramente positivi e potrebbero naturalmente servire da modello (cfr. infra § 7).
5.1.3.1 Legge quadro nazionale
“Manca in sostanza una normativa nazionale, una legge ‘quadro’ sulla conservazione del
patrimonio vegetale che possa stabilire dei criteri generali […] ”123. Legge nazionale che
122
Le Liste Rosse data la loro versatilità e universalità sono uno strumento conosciuto anche dai non addetti ai lavori. Facile da
comunicare e facile da capire, ma in realtà difficili da redigere in modo coerente se si applicano fino in fondo i criteri postuali
dallo IUCN. Essi comprendono la conoscenza di approfonditi dati di campo: areale, spuerificie occupata, monitoraggio nel
tempo degli stessi, studi popolazionistici, ecc.
123
Mrachiori S., op. cit., pag. 15.
132
la cui approvazione è resa ancora più necessaria dalla recente riforma del Titolo V della
Costituzione (cfr. supra § 4.3.1.1.).
La protezione del patrimonio vegetale124 andrebbe intesa come un complesso di specie,
individui, ambienti e introduzione del concetto di monumento naturale nella legislazione
italiana (non solo a livello regionale125). Una legge, osserva Marchiori: “ […] nel cui ambito
siano indicate anche le competenze che dovranno essere attivate, le figure professionali in
grado di fornirle quali istituzioni o Società scientifiche abbiano il compito di designare o
controllare le designazioni”.
5.1.3.2 Razionalizzazione delle leggi regionali
Alla luce della suddetta legge quadro e della novella dell’articolo 117 C.I. s’imporrebbe,
come necessaria, la verifica e la razionalizzazione delle attuali leggi regionali e provinciali:
occorre omogeneità di intenti e nei contenuti(cfr. supra)126; alcune Regioni, inoltre, sono
ancora oggi prive di normativa127.
124
“[…] nonostante un notevolissimo sforzo fatto a livello regionale è necessario ed urgente uno strumento legislativo
nazionale che riunisca in se le previsioni delle Convenzioni e direttive internazionali, quelle delle leggi regionali e le indicazioni
fornite dal mondo accademico e dal Ministero dell'ambiente relativamente alle liste rosse delle specie minacciate […]” Pedrotti,
F., 1997, Vegetazione e Flora. In: Ministero Ambiente, Relazione sullo stato dell'ambiente, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, pag. 22.
125
Citiamo in ordine sparso e senza pretesa di completezza alcune Regioni e Province Autonome: Abruzzi, Basilicata, Emilia-
Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Provincia di Bolzano, Piemonte.
126
“[…] è inutile che una specie sia protetta in una regione e non nella regione accanto [...]” AA.VV., LEGA PER
L'AMBIENTE, Ambiente Italia. Rapporto 1989: dati, tendenze, proposte. Torino, 1989, ISEDI Pettini, pag. 157. Come esempio si
ricordi il Salix herbacea L. protetto in Toscana e non in Emilia - Romagna.
127
“Tra il 1993 e il 1995 il Servizio Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente ha realizzato un'indagine con lo scopo di
ottenere un quadro complessivo del!e specie vegetali protette da leggi regionali. Hanno risposto alla richiesta di informazioni 17
regioni. Le regioni per le quali non sono disponibili dati potrebbero perciò aver emanato propri provvedimenti, non ancora in
possesso del Ministero dell'Ambiente”. Pedrotti, op. cit., pag. 20. Lo stato di cose è stato recentemente confermato in An
Annotated CHECKLIST of the ITALIAN VASCULAR FLORA: “Bisogna comunque ricordare che alcune regioni (Puglia,
Sardegna e Sicilia), al momento mancano del tutto di normative di protezione”. Conti, op. cit., pag. 26.
133
5.1.3.3 Una nuova regionalizzazione
A fini conservazionistici potrebbe essere utile non avere come riferimento, almeno in
prima battuta, la “Regione” intesa in senso amministrativo ma utilizzare le cd “Regioni
biogeografiche” ricorrendo alla “fitogeografia descrittiva” e alla cd “regionalizzazione
biogeografia”. La prima si occupa delle modalità distributive attuali delle flore
(McLaughliin, 1994), la seconda, invece, consiste nella suddivisione di un dato territorio in
unità floristiche o phytochoria, delimitate tramite l'accumulo di confini di areali di taxa,
indipendentemente dalla presenza di eventuali discontinuità ambientali (Zunino e Zullini,
1995).
La regione biogeografica rappresenta la schematizzazione nello spazio della distribuzione
degli ambienti e delle specie in funzione dei fattori biologici, geografici, climatici, geologici
in grado di condizionare la presenza degli organismi viventi.
Le delimitazioni delle regioni biogeografiche interessano quindi vaste aree indipendenti dai
confini politico-amministrativi, superando così il concetto basato sui confini nazionali,
regionali e provinciali e introducendo quello di “confini naturali”.
Una “regionalizzazione biogeografia” deriva dall’analisi della distribuzione degli organismi.
L’interpretazione causale dei patterns, cioè la ricerca di spiegazioni ecologiche e scariche,
deve avvenire successivamente. É proprio l’indipendenza fra i processi di regionalizzazione
ecologica (basati su caratteristiche abiotiche dell’ambiente, quali la litologia o la
bioclimatologia: cfr. ad es. Blasi et al., 2000) e biogeografica a rendere possibile e
significativo il successivo confronto fra le due cartografie. In anni recenti, tuttavia,
l’espressione “regionalizzazione biogeografia” è stata spesso utilizzata per indicare
regionalizzazioni su base ecologica: l’esempio più noto è quello delle regioni
134
biogeografiche riportate nella Direttiva Habitat, ma si veda per alcuni esempi Bunce et al.
(2002). Più complesso è il caso in cui sotto il nome di regionalizzazioni biogeografiche
vengono presentate unità ricavate tenendo conto sia della distribuzione degli organismi sia
di caratteristiche dell'ambiente fisico (ad es. Rivas-Martinez et al., 1997).
Figura 5.3 Carta proposta da Giacomini nel 1958
Idealmente, una regionalizzazione fitogeografica in senso stretto avrebbe bisogno come
dato di partenza di un atlante distributivo di tutte le piante vascolari dell'area in esame, con
celle di dimensioni costanti e/o tali da garantire una certa eterogeneità ecologica al loro
interno. Le celle andrebbero poi riunite in phytochoria elaborandole sulla base della
presenza/assenza delle specie. Poiché raramente informazioni di questo genere sono
135
disponibili (Poldini et al., 2001), molte regionalizzazioni fitogeografiche hanno seguito altre
strade (cfr. McLaughlin, 1994):
- giudizio dell'esperto, che utilizza, senza procedure quantitative, flore locali e dati
distributivi di singoli taxa (ad es. Takhtajan, 1986; a scala locale ad es. Poldini, 1987).
- distribuzione di syntaxa (es. Pedrotti, 1996).
- flore di territori coincidenti con unità amministrative (es. Lawesson, Skov, 2002).
- analisi multivariata di un congruo numero di flore locali discrete, con interpolazione dei
limiti fitogeografici fra le stesse (McLaughlin, 1989).
Per il territorio italiano, le carte fitogeografiche disponibili appartengono tutte al primo
tipo (Giacomini, 1958; Arrigoni, 1980; Rivas-Martinez et al., 2001), tranne il sopra citato
lavoro di Pedrotti (1996).
Il laboratorio di Ecologia Vegetale del Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università
“La Sapienza” di Roma sta esplorando quali dati e metodologie siano attualmente a
disposizione per proporre una aggiornata cartografia fitogeografica dell'Italia (Blasi et al.,
2006).
È stata definita una complessa linea di ricerca così articolata (Filibeck et al., 2005):
- analisi biogeografica della check-list floristica per regioni amministrative, per costituire
una prima cornice di riferimento.
- analisi distributiva di specie ad areale ristretto (endemiche, subendemiche, rare).
- analisi quantitativa di flore locali, previo approfondimento delle problematiche
metodologiche relative sia alla selezione delle stesse sia alle metodologie di interpolazione.
- analisi del contributo della vegetazione, e in particolare delle serie di vegetazione, dei
geosigmeti e dei “paesaggi biogeografìci”.
136
- revisione delle categorie corologiche della flora italiana, anche al fine di utilizzarle per
un'analisi corologica.
Una volta terminato il lavoro in parola sarebbe auspicabile che le regioni “biogeografiche”
fossero utilizzate come base per l’aggiornamento delle Liste Rosse Regionali. A fortiori ove
si pensi che dai primi risultati emerge che: “nella penisola la maggior parte della variabilità
è spiegata dall’asse N-S e le differenze significative fra i clusters in senso latitudinale: non si
riscontrano differenze importanti fra regioni adriatiche e regioni tirreniche. Quest’ultimo
risultato contrasta con le regionalizzazioni dell’Italia finora pubblicate. È possibile che le
regioni amministrative non abbiano risoluzione sufficiente per discriminare le differenze
E-W data la ristretta estensione in larghezza della penisola”128.
Il metodo proposto, cioè la regionalizzazione in senso biogeografico, è già stato utilizzato
con successo in Svizzera per la redazione della Lista Rossa del 1991 e del 2002 (UFAFP,
2001 e Moser et al., 2002) dove, recentemente hanno usato il nuovo sistema delle regioni
biogeografiche UFAFP129 (2001). Sistema che sostituisce quello della Lista Rossa del 1991
(Landolt, 1991) e si distingue nella concezione e nella delimitazione delle regioni. Per
questo motivo le regioni della vecchia e della nuova Lista Rossa non sono direttamente
paragonabili.
128
Filibeck, op. cit., pag. 499.
129
Acronimo di Ufficio Federale dell’Ambiente, delle Foreste e del Paesaggio.
137
Figura 5.4 Regioni biogeografiche della Svizzera secondo UFAPF 2001 (6 regioni principali)
La fig. 5.4 mostra la suddivisione della Svizzera nelle 6 regioni principali secondo la
pubblicazione dell'UFAFP e la fig. 5.5, a titolo di paragone, quella della Lista Rossa del
1991.
Figura 5.5 Regionalizzazione della Svizzera secondo la Lista Rossa 1991
Il sistema dell'UFAFP prevede un'ulteriore suddivisione in 10 sottoregioni, ma data la sua
complessità non è stato possibile usare questo modello per la presente Lista.
138
Per ragioni pratiche (disponibilità e conoscenze degli esperti regionali) per l'elaborazione
dei gradi di minaccia regionali le 6 regioni sono state suddivise in 11 regioni di lavoro
grazie ad una linea di separazione Est/Ovest. La linea di separazione nell'Altipiano e a
nord delle Alpi viene fatta coincidere quando possibile con il limite delle sottoregioni del
sistema dell'UFAFP e negli altri casi con i limiti cantonali. Nella Lista le categorie di
minaccia per queste regioni di lavoro sono annotate tra parentesi quadre in alto a destra
delle categorie per le 6 regioni principali (da ovest verso est: [JUI/JU2], [MP1/MP2],
[NAI/NA2], [SA1/SA2/SA3]).
Una classificazione regionalizzata delle minacce rende possibile un uso ancora più
differenziato della Lista Rossa, dato che le specie fortemente minacciate a livello regionale
sono più facilmente riconoscibili. La fig. 5.6 rappresenta questa suddivisione nelle 11
regioni di lavoro.
Figura 5.6 Suddivisione delle 6 regioni principali nelle 11 regioni di lavoro
5.1.3.3.1
I l metodo svizzero
139
Negli anni 2000/2001 il CRSF130 ha ricevuto dall'UFAFP l'incarico di elaborare una
revisione della Lista Rossa delle felci e piante a fiori. A causa dei limiti finanziari e
temporali, per la revisione si è scelto di consultare un gruppo di esperti, e si è rinunciato
alle ricerche sul terreno. Oltre un centinaio di esperti regionali in floristica hanno
classificato in categorie di minaccia - sulla base delle loro conoscenze personali e della loro
esperienza -le specie presenti nella loro regione secondo il sistema dell'IUCN. A partire da
questi risultati regionali è poi stata compilata la Lista per le 6 regioni principali e per la
Svizzera.
I dati di base provengono dall’Atlante di distribuzione delle pteridofite e delle fanerogame
della Svizzera (Welten & Sutter, 1982) e dalle informazioni attuali della banca dati centrale
del CRSF. Sulla base di questi dati sono state redatte 11 liste floristiche con le informazioni
già conosciute per le regioni di lavoro summenzionate (lista di specie con informazioni
riguardo alla frequenza e con le indicazioni della Lista Rossa del 1991). Queste liste sono
poi state consegnate agli esperti regionali per la rielaborazione. Gli esperti, da soli o in
gruppi, hanno poi riclassificato le specie presenti nella loro regione secondo il sistema delle
categorie e dei criteri IUCN.
Le circa 75.000 singole classificazioni così ottenute sono state introdotte in una banca dati
di lavoro in attesa di essere analizzate. Sulla base di queste informazioni regionali, delle
informazioni della banca dati del CRSF, dell'Atlante di distribuzione e da contributi
floristici regionali attuali, ad ogni taxon è stata attribuita una categoria di minaccia nelle 11
regioni di lavoro. Questa fase ha richiesto circa 35.000 singole operazioni. A partire da
questa lista di base sono poi state definite le categorie per le 6 regioni principali e per la
130
Centre du Réseau Suisse de Floristique. http://www.crsf.ch/ 29 settembre 2006.
140
Svizzera. Nell'ultima colonna della Lista sono indicati i criteri IUCN ritenuti validi per la
classificazione (unicamente per le categorie CR, EN e VU).
Tabella 5.5 Lista Rossa Svizzera con i criteri IUCN
In un secondo tempo, è stata confrontata la classificazione con la situazione nei Paesi
vicini e, dove necessario, è stata adeguata la categoria per la Svizzera. Le informazioni
disponibili per le regioni limitrofe sono tuttavia molto eterogenee, in parte lacunose e non
attualizzate, per cui questa tappa rimane incompleta.
5.1.3.4 Nuove aree protette
Istituzione di nuove aree protette nelle aree di interesse floristico e vegetazionale, dando la
precedenza alle indicazioni contenute nel Censimento dei biotopi della SBI, ai SIC e alle
ZPS della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli e a quelle a più alto contenuto di piante
elencate nella Lista Rossa; salvaguardia delle riserve già istituite dal Ministero
141
dell’Agricoltura e delle Foreste nei territori delle foreste demaniali e loro progressivo
potenziamento; approvazione di norme più efficaci per la tutela della vegetazione
all'interno dei parchi nazionali esistenti e di quelli in via di costituzione in armonia con la
legge quadro del 1991.
5.1.3.5 Lista Rossa
Valorizzazione e recupero dell’utilizzo della “Lista Rossa” per individuare le aree e gli
ambienti131 da proteggere sul modello svizzero ove: “in particolare sono impiegate
nell’individuare biotopi degni di protezione”132 (Moser, 2002).
Sono però gli stessi membri dello Standard and Petition Working Group che hanno redatto le
nuove linee guida IUCN (2006) a far notare che: “The category of threat is not necessarily
sufficient to determine priorities for conservation action. The category of threat simply provides an
assessment of the extinction risk under current circumstances, whereas a system for assessing priorities for
action will include numerous other factors concerning conservation action such as costs, logistics, chances of
success, and other biological characteristics. The Red List should therefore not be interpreted as a means of
priority setting. The difference between measuring threats and assessing conservation priorities needs to be
appreciated. However, assessment of taxa using Red List Criteria represents a critical first step in setting
priorities for conservation action”.133 Il parere in parola si può riallacciare, a distanza di 25 anni,
131
Gli “Habitat” sensu U.E.
132
Ex art 14, cpv 3 dell’Ordinanza sulla protezione della Natura e del Paesaggio OPN
133
Standards and Petitions Working Group. 2006. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria: Version 6.1. Prepared by
the Standards and Petitions Working Group for tbe IUCN SSC Biodiversity Assessments Sub-Committee in July 2006. Pag. 102. Traduzione
(non ufficiale): “La categoria di minaccia non è necessariamente sufficiente per determinare le priorità per i programmi di
conservazione. La categoria di minaccia fornisce semplicemente una valutazione del rischio di estinzione in circostanze
presenti, mentre un sistema per valutare le priorità per un programma di conservazione includerà numerosi altri fattori quali i
costi, la logistica, le probabilità di successo ed altre caratteristiche biologiche. La Lista Rossa non dovrebbe quindi essere
interpretata come un mezzo di regolamentazione delle priorità. La differenza fra la quantificazione della minaccia e la
142
alle differenze osservate da Filipello (1981), tra i primi elenchi floristici, ispirati ai criteri
IUCN dell’epoca, e le prime leggi regionali italiane: “La contraddizione si spiega pensando
ai diversi scopi perseguiti della legislazione e dagli elenchi floristici. Il Gruppo di floristica
della SBI nel 1971 cercò di dare una valutazione della situazione italiana senza entrare nel
merito né delle cause né della diffusione della specie al di fuori dei nostri confini; le
differenze della lista prodotta nel 1976 derivano dall'adozione delle categorie di status
dell’IUCN (che aveva in un certo senso ispirato il lavoro) e quindi da valutazioni che
tengono conto della situazione europea. Anche in questa seconda lista ogni giudizio circa
le valutazioni date prescindeva da un riscontro delle cause ed aveva come unica finalità
quella dell'indagine, dell'informazione.
Del tutto opposto è invece il movente delle leggi di protezione. Esse, mirano soprattutto
ad una regolamentazione delle raccolte e, indirettamente, a favorire l'educazione
naturalistica. Per tanto tali leggi proteggevano soprattutto le specie vistose od
emblematiche (gigli, stelle alpine) e le piante utili. La rarità e il grado di endemisno non
erano lo scopo principale”134.
Questo non significa però che le Liste Rosse se redatte opportunamente (e.g. modello
Svizzero cfr. supra) non possano svolgere un ruolo importante nella conservazione e
protezione della flora.
Prosser (2001) nota che la Lista Rossa della flora del Trentino riporta ben 723 entità. Solo
300 ricadono con almeno una loro popolazione all’interno di un’area protetta. Le aree
valutazione delle priorità di conservazione deve essere sottolineata. Tuttavia, la valutazione dei taxa usando i criteri della Lista
Rossa rappresenta un primo punto critico per stabilire le priorità di un programma di conservazione.”.
134
Filipello, op. cit., pag. 13.
143
protette, dunque, sono scelte seguendo altri criteri. Criteri non sempre corrispondenti alla
ricchezza di specie o alla necessità di protezione.
Anche in questo caso la Svizzera può insegnarci molto: l’ Ordinanza sulla Protezione della
Natura e del Paesaggio (OPN) del 16 gennaio 1991 (stato 10 luglio 2001) prevede
espressamente all’articolo 14 Sezione terza: Protezione della Flora e della Fauna indigene
così come modificato dal n. I dell’Ordinanza del nove giugno 2000, in vigore dal 1° agosto
2000 (RU 2000 1869):
“Art. 14 Protezione dei Biotopi
1
La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche
indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla
protezione delle specie (art. 20).
2
La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:
a. da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro
molteplicità biologica;
b. da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della
protezione;
c. da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i
danni esistenti e di evitare i danni futuri;
d. dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;
e. dall’elaborazione di dati scientifici di base;
3
I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:
a. dei tipi di ambienti naturali giusta l’allegato I, caratterizzati in particolare da specie indicatrici;
b. delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20;
c. dai pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;
d. delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli elenchi rossi pubblicati o
riconosciuti dall'UFAFP;
e. di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento tra i
biotopi.
4
I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità
regionali.
144
5
I Cantoni prevedono un’adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali
danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell’articolo 20 relative
alla protezione delle specie […]”135.
L’aspetto da segnalare dell’articolo in parola è che, oltre a definire gli scopi del “biotopo
degno di protezione”136, stabilisce espressamente che per la designazione dei biotopi
medesimi si tenga presente l’elenco delle specie previsto dalle Liste Rosse/Elenchi Rossi137
“pubblicati o riconosciuti dall’UFAFP”.
Abbiamo quindi un “organo governativo federale”138 che, in un certo qual modo, certifica
la validità della Lista Rossa. La quale Lista concorre a determinare le aree degne di
protezione, superando così l’obiezione di molti autori (Filipello, 1979; Bortolotti, 1981;
Pedrotti, 2004; Pirola, 1998; Robecchi – Majnardi, 1981) che ritengono insufficiente e di
difficile applicazione un semplice elenco di specie protetto per legge.
5.1.3.6 Azione divulgativa
E’ necessario promuovere sia da parte degli enti pubblici che delle associazioni
naturalistiche e protezionistiche una rinnovata azione di divulgazione delle problematiche e
di educazione, sia dentro che fuori la scuola; purtroppo poco è lo spazio dedicato ai
problemi ambientali in Italia nell'ambito delle istituzioni scolastiche di qualsiasi livello,
quindi compresa l’Università, nonostante si sia molto parlato di tale argomento.
135
Si vedano gli allegati per il testo integrale.
136
Struttura che potremmo assimilare, mutatis mutandis, ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
137
I termini in Svizzera sono usati entrambi in documenti ufficiali.
138
In Italia non esiste nulla di simile, anche se l’autorità competente sarebbe il MATT. Le Liste Rosse provinciali e regionali
sono pubblicate senza controllo alcuno se non da parte degli autori medesimi.
145
6 A Case study: la protezione di Sanguisorba dodecandra
Moretti
6.1 Sanguisorba dodecandra Moretti: una breve introduzione
Sanguisorba dodecandra Moretti, emicriptofita scaposa, fiorisce in luglio-settembre. Il numero
cromosomico è 2n=56 (Moore, 1982); è un endemita lombarda, esclusiva delle Alpi
Orobie, ove è conosciuta in diverse stazioni (cfr. fig. 6.2). Caraterizza l’associazione Cirsio
– Sanguisorbetum doecandrae collocata nell’allenaza Adenostylion Alliaria (Pirola e Credaro,
1979).
Si sviluppa nei cespuglieti subalpini, sponde di torrenti, in generale su terreni umidi, ad una
quota compresa tra 700 m e 2300 m.
Si ritrova nelle province di Sondrio (Parolo, 2004; Pirola, 1964) e Bergamo. E’ stata inoltre
segnalata in quattro località sul versante retico della Val D’Adda ed in Provincia di Brescia
a Ponte di Legno; in queste stazioni la piante è avventizia poiché introdotta dall’uomo
direttamente o indirettamente o dal bestiame domestico. Tuttavia recenti sopralluoghi
segnalano la scomparsa di alcune di queste stazioni “artificiali” (G. Parolo ex verbis).
La specie, in generale, non sembra presentare grossi problemi di conservazione, almeno
sino ai giorni nostri, a parte la Val Sanguigno (provincia di Bergamo), dove sono in
progetto una serie di captazioni idriche che potrebbero mettere a rischio alcune delle
stazioni (G. Rinaldi ex verbis); tale progetto fino ad ora è stato bloccato a seguito di
interventi conservazionistici, ma sarà, a breve, riproposto alle autorità locali e forse
realizzato.
146
6.2 Verifica status
La specie attualmente non è sottoposta ad alcun vincolo di protezione. Risulta catalogata
come LR (Lower Risk) secondo le categorie IUCN del 1994 applicate nel 1997 (Conti et al.,
1997).
Sulla scorta di quanto affermato da Garbari (1996): “Ma ancora più importante sarà poi
affrontare su basi sperimentali l’analisi delle popolazioni, la stima del loro decremento in
percentuale in un dato intervallo di tempo (dieci anni, suggerisce il manuale IUCN), le
cause reali di questi processi, tenendo conto del numero di generazioni degli individui che
giugono alla maturità riproduttiva, della qualità dell’habitat e così via”, si è verificato il suo
livello di minaccia attuale, in particolare prendendo in considerazione il suo areale (Extent
Of Occurrence EOO)139 e la superficie occupata (Area Of Occupancy AOO)140, sulla base dei
più recenti criteri IUCN (2001, 2006).
139
“Extent of occurrence is defined as the area contained within the shortest continuous imaginary boundary which can be drawn to encompass all the
known, inferred or projected sites of present occurrence of a taxon, excluding cases of vagrancy. This measure may exclude discontinuities or
disjunctions within the overall distributions of taxa (e.g., large areas of obviously unsuitable habitat) Extent of occurrence can often be measured by a
minimum convex polygon (the smallest polygon in which no internal angle exceeds 180 degrees and which contains all the sites of occurrence).”
(IUCN 2001).
140
“Area of occupancy is defined as the area within its 'extent of occurrence' which is occupied by a taxon, excluding cases of vagrancy. The measure
reflects the fact that a taxon will not usually occur throughout the area of its extent of occurrence, which may contain unsuitable or unoccupied
habitats. In some cases, (e.g., irreplaceable colonial nesting sites, crucial feeding sites for migratory taxa) the area of occupancy is the smallest area
essential at any stage to the survival of existing populations of a taxon. The size of the area of occupancy will be a function of the scale at which it is
measured, and should be at a scale appropriate to relevant biological aspects of the taxon, the nature of threats and the available data (see below). To
avoid inconsistencies and bias in assessments caused by estimating area of occupancy at different scales, it may be necessary to standardise estimates by
applying a scale-correction factor. It is difficult to give strict guidance on how standardization should be done because different types of taxa have
different scale-area relationships.” (IUCN 2001)
147
6.2.1 Calcolo areale (Extent Of Occurrence)
Per il calcolo dell’areale è stata utilizzata la carta riportata da Pirola (1964), la quale indicava
una scala grafica di 10 Km, corrispondenti a 2,4 cm sulla carta. Il calcolo dell’Areale
(EOO) è stato effettuato mediante il metodo minimum convex polygon.
Abbiamo ottenuto quattro triangoli: A, B, C, D.
Figura 6.1 Calcolo EOO
Tabella 6.1 schema riassuntivo
Area Triangolo A
Km2 236,11
Area Triangolo B
Km2 162,15
Area Triangolo C
Km2179,16
Area Triangolo D
Km2 373,26
Area Totale
Km2 950,68
148
Il totale dell’Areale (EOO) è pari a 950,68 Km2.
6.2.2 Calcolo superficie occupata (Area Of Occupancy)
Il calcolo della superficie occupata (AOO) è stato eseguito sovrapponendo alla carta di
distribuzione della specie un reticolo quadratico chilometrico di lato di 2 Km, quindi con
celle di area pari a 4 Km2.
Figura 6.2 Griglia con celle 2 Km * 2 Km
149
Le celle in cui era presente Sanguisorba dodecandra Moretti sono state sommate al fine del
calcolo dell’AOO, ottenendo il seguente risultato:
Figura 6.3 Calcolo AOO
Le celle evidenziate sono 80. Ogni cella ha una superficie di 4 Km2. La superficie occupata
(AOO) è pari dunque a 320 Km2.
150
6.3 Valutazione status
6.3.1 Sensu IUCN
La specie Sanguisorba dodecandra Moretti ha un EOO pari a 950.68 Km2 e un AOO pari a
320 Km2. Le popolazioni di Sanguisorba dodecandra Moretti sono frammentate e le 14
stazioni di crescita (Pirola A., 1964) avendo una distribuzione molto concentrata possono
essere considerate, probabilmente, in 10 location, in alcuni casi distanti tra loro più di 40
Km (sensu Standard and Petitions Working Group, 2006), ossia in varie aree distinte
geograficamente in cui un singolo evento di minaccia potrebbe colpire tutti gli individui
della specifica subpopolazione in questione, ma non tutta la popolazione.
In relazione al subcriterio che considera la qualità degli habitat, le stazioni di crescita della
specie in esame, essendo legate ad ambienti mesici ed igrofili alpini, appaiono
particolarmente esposte alle minacce connesse al riscaldamento climatico (Global Warming)
in atto e quindi alla rarefazione o scomparsa degli ambienti idonei. Ciò appare
particolarmente vero se si considera lo stato di pericolo sulla base di modelli climatici per
le prealpi italiane (Thuiller et al., 2005).
Sulla base di tali elementi possiamo valutare il rischio della specie secondo gli attuali citeri
IUCN 3.1. (2001) al fine di indicizzarla in una delle categorie di minaccia.
Si conclude quanto segue:
Criterio A: Si sospetta una significativa riduzione della qualità dell’habitat nel prossimo
futuro, anche se le informazioni a disposizione sono scarse, per cui si assegna la categoria:
Vulnerabile (VU).
Criterio B: La distribuzione geografica della specie si riassume in un EOO inferiore a
5.000 km2 ed un AOO inferiore a 500 km2; la popolazione, inoltre è frammentata e si
151
ritrova in 10 location; per la specie si prevede per il futuro una riduzione della qualità e
dell’estensione dell’habitat legata ai cambiamenti climatici e ad azioni umane, almeno per la
subpopolazione della Val Sanguigno; la specie si assegna alla categoria: Vulnerabile (VU)
criterio B1biii e B2biii .
Criterio C: Non si hanno dati a sufficienza per valutare il grado di rischio e quindi alla
specie si assegna la categoria: Mancanza di Dati (DD).
Criterio D: Sanguisorba dodecandra Moretti ha una EOO pari 950, 68 Km2 e un AOO pari a
320 Km2 e non rientra nelle categorie “gravemente minacciata”, minacciata”, “vulnerabile”
o “quasi a rischio”, si assegna quindi la categoria: Non Minacciata.
Criterio E: Non si hanno dati a sufficienza per valutare il grado di rischio e quindi alla
specie si assegna la categoria: Mancanza di Dati (DD).
Tabella 6.2 Schema Riassuntivo
Criterio
Descrizione
Categorie IUCN
Codifica
A
Diminuzione della popolazione
VU
A3c
B
Distribuzione geografica
VU
B1biii e B2biii
C
Numero di individui
DD
-----
D
Declino di piccole popolazioni
LC
-----
E
Analisi quantitative
DD
-----
Categoria Assegnata
VU
-----
L’applicazione dei criteri a livello regionale e globale comporta l’inserimento della specie
nella categoria VU, essendo quella a più alto rischio tra quelle definite per la specie e
quindi la più garantista per eventuali strategie di conservazione.
152
6.3.2 Sensu ENSCONET
Recentemente Ensconet (http://www.ensconet.com/) ha proposto un insieme di criteri
per valutare la criticità di una specie a fini conservazionistici.
ENSCONET è la Rete Europea per la Conservazione del Germoplasma delle Piante
Selvatiche coordinata dal Millennium Seed Bank Project (Royal Botanic Gardens, Kew); essa è
formata da 19 Istituzioni provenienti da 12 stati Europei, che si trovano in 5 delle 6
principali regioni biogeografiche Europee. É un progetto finanziato dall’ Unione Europea
nell’ambito del VI programma quadro per la ricerca.
ENSCONET si propone di coordinare e dare impulso all’attività delle banche del
germoplasma, dei giardini botanici e delle altre istituzioni interessate alla conservazione dei
semi, con lo scopo di ridurre gli sprechi e la duplicazione degli sforzi che sempre si
generano quando diverse istituzioni lavorano in maniera indipendente. L’obiettivo di
ENSCONET è quello di fissare degli standard per migliorare le tecniche di raccolta e
conservazione dei semi e la gestione dei dati connessi, tramite la messa a punto di
protocolli operativi comuni, la creazione di banche dati comuni, fino a giungere ad una
unica banca del germoplasma virtuale per tutte le piante Europee, che informi sulle riserve
di germoplasma esistenti e indichi una lista di specie prioritarie a livello Europeo su cui
concentrare le attività di conservazione per evitare l’estinzione di specie spontanee dal
continente Europeo.
Le attività di ENSCONET sono organizzate in quattro grandi aree tematiche: raccolta del
germoplasma, conservazione del germoplasma, gestione dati e divulgazione.
Secondo ENSCONET per compilare una lista della specie prioritarie da conservare è
quindi necessario stabilire un insieme di test di verifica da considerare ed applicare, con cui
153
tutte le specie candidate ad entrare nella lista medesima possono essere testate. È
importante notare, come dichiarato dallo stesso IUCN141 “the category of threat is not necessarily
sufficient to determine priorities for conservation action. The category of threat simply provides an
assessment of the extinction risk under current circumstances, whereas a system for assessing priorities for
action will include numerous other factors concerning conservation action. […]. However, assessment of
taxa using Red List Criteria represents a critical first step in setting priorities for conservation action”
(citato da: Standards & Petitions Working Group. 2006, §2.4 Conservation priorities and
actions p.11). ENSCONET quindi ha proposto di utilizzare il seguente schema modificato
da Kolberg (2003): assegnando un punteggio ad ogni specie per le caratteristiche di cui alla
tabella 6.3
Tabella 6.3 Criteri ESCONET per individuare liste di specie da conservare prioritariamente.
NOTA: Se una specie è stata valutata più di una volta a livello geografico differente,
dovrebbe essere usato il livello geografico più elevato.
141
Standards & Petitions Working Group. 2006. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria: Version 6.1.
154
Utilizzando la tabella succitata per valutare lo Status di Sanguisorba dodecandra Moretti
otteniamo:
Sanguisorba dodecandra Moretti: dalla nuova proposta (cfr. supra § 6.3.1.) di valutazione
dello status IUCN: IUCN status: VU = 2, minacciata a livello globale = 4, Narrow Endemic
= 3, Present or Past Human use = 2 - TOTAL SCORE = 11
6.4 Conclusioni su Sanguisorba dodecandra Moretti
Per il caso trattato, a titolo di esempio, si è evidenziato che la specie è un’endemita
lombarda, con, al momento, non eccessivi problemi di conservazione. Tuttavia essendo
legata ad ambienti montani meso-igrofili, si può prevedere in futuro una riduzione del suo
areale (generale e locale in quanto coincidenti) e un peggioramento dell’habitat a seguito
del riscaldamento climatico. Questo fenomeno si può considerare particolarmente attivo in
zone montane/alpine di bassa quota, come le Alpi Orobie, anche a seguito di
modellizzazioni. Inoltre, almeno una delle 10 sub-popolazioni è potenzialmente minacciata
da progetti di captazione idrica. Sulla base dei criteri IUCN (2001) pertanto la specie è
stata considerata come Vulnerabile (VU). Sul piano della protezione dell’habitat di vita si
può evidenziare che la maggior parte delle subpopolazioni ricadono all’interno di aree
sottoposte a vincolo ambientale (Parchi della Regione Lombardia, Alpi Orobie,
Bergamasche e Valtellinesi). Ciò, tuttavia, non sembra garantire a sufficienza la specie, in
quanto azioni di variazione della destinazione d’uso del Territorio spesso avvengono anche
in ambiente protetto ( per es. nel 2005 a Santa Caterina di Valfurva nel Parco Nazionale
dello Stelvio si sono svolti i campionati mondiali di sci da discesa). Pertanto si suggerisce di
inserire la specie in una eventuale revisione della legge sulla protezione della flora della
Regione Lombardia (7 luglio 1977, n. 33).
155
Infine, essendo un’entità stenoendemica lombarda (Bergamo e Sondrio), classificata a
livello regionale ma anche globale come VU (Liste Rosse), si propone anche la sua
inclusione in un’eventuale elenco di specie allegato all’ipotetica legge nazione sulla
protezione della flora italiana
156
7 CONCLUSIONI
In Italia manca una Legge Nazionale per la protezione della Flora.
Una legge richiesta da più voci lungo tutto l’arco del XX secolo: Pampanini (1912);
Filipello (1979); Bortolotti (1981); Garbari (1996); Marchiori (1996); Pirola, (1998).
Richiesta rimasta purtroppo inascoltata e, come una nenia, già ripetutasi agli inizi del XXI
secolo (Pignatti et al. 2001; Conti et al., 2005).
Una legge ormai necessaria vista la riforma del Titolo V della Costituzione Italiana (L.
Cost. del 18 ottobre 2001 n. 3) che stabilisce la competenza esclusiva dello Stato in materia
di ambiente ed ecosistema.
Una legge che dall’agosto 1993 – affievolitasi probabilmente l’onda “verde” della CBD giace dimenticata nei cassetti del Ministero dell’ Ambiente (Garbari, 1996).
É necessaria secondo Marchiori (1996): “Una legge ‘quadro’ sulla conservazione del
patrimonio vegetale, nel cui ambito siano indicate le competenze che dovranno essere
attivate, le figure professionali in grado di fornirle e quelle Istituzioni o Società scientifiche
che abbiano il compito di designare o controllare le designazioni”negli organi di gestione
dei parchi o nei comitati tecnico consultivi delle aree protette: su un totale di 445 aree
protette (Garbari, 1996) i botanici sono presenti negli organi di gestione di 10 Parchi
Nazionali, di 23 Parchi regionali e solo di 19 delle rimanenti aree protette.
Una legge in cui si intenda la protezione del patrimonio vegetale come un complesso di
specie, individui, ambienti e che introduca il concetto di monumento naturale nella
legislazione italiana (non solo a livello regionale142).
142
Citiamo in ordine sparso e senza pretesa di completezza alcune Regioni e Province Autonome: Abruzzi, Basilicata, Emilia-
Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Provincia di Bolzano, Piemonte.
157
“[…] Uno strumento legislativo nazionale - sostiene Pedrotti - che riunisca in sé le
previsioni delle Convenzioni e direttive internazionali (cfr. infra tabella 7.1), quelle delle
leggi regionali e le indicazioni fornite dal mondo accademico e dal Ministero dell'ambiente
relativamente alle liste rosse delle specie minacciate […]”143. Strumento che lo stesso
autore, nel 1997, giudicava: “necessario ed urgente”144.
Tabella 7.1 Elenco principali convenzioni/direttive/trattati e loro recepimento in Italia
Convezione, direttiva, trattato
Anno
Approvazione in Italia e/o deposito
ratifica in Italia
CITES (Convezione di Washington)
30 aprile 1973
Legge di ratifica:19 dicembre 1975, n. 874,
in vigore dal 31 dicembre 1979.
Convezione di Berna
19 settembre 1979
Legge di ratifica: 5 agosto 1981, n. 503, in
vigore il l° giugno 1982.
Convezione sulla Diversità Biologica
5 giugno 1992
Legge di ratifica: 14 febbraio 1994 n. 124
Direttiva Habitat
92/43/CEE
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357
Una legge che, riprendendo, il pluridecennale esempio svizzero,(cfr. supra § 5.1.3.5 e infra §
11.3) possa integrare al suo interno i continui aggiornamenti delle Liste Rosse, previamente
vistati da competenti organi (Garbari, 1996; Moser et al., 2002). Le Liste Rosse prodotte a
vari livelli dovrebbero seguire i criteri e le categorie IUCN disponibili più di recente.
Eventuali liste rosse regionali, provinciali (Prosser, 2001; Agenti et al., 2003), locali, bicolori
(Pignatti et al., 2001) non dovrebbero essere più incoraggiate, a meno che non prendano in
esame ambiti territoriali omogenei da un punto di vista biogeografico (per altro da definire
143
Pedrotti, F., op.cit., pag. 22.
144
Pedrotti, F., ibidem.
158
meglio preventivamente sul piano scientifico) (Blasi et al., 2006). I nuovi elenchi così
prodotti, comunque, non dovrebbero uscire senza il preventivo assenso di una
commissione scientifica a questo dedicata, sotto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio.
Così come succede in Svizzera145 le Liste Rosse dovrebbero essere uno dei possibili
strumenti utili a formulare elenchi e definire aree di protezione ma non l’unico: l’ordinanza
in parola prevede un ulteriore elencazione146e a criteri di chiusura147. È la stessa ordinanza,
poi, a stabilire che l’elenco dei “biotopi” deve essere aggiornato costantemente e che non è
da considerarsi come esaustivo148.
Una buona legge per essere tale deve basarsi su approfondite e condivise conoscenze
scientifiche di base. Quindi le conoscenze floristiche vanno completate là dove lacunose,
coinvolgendo, oltre agli istituti di ricerca, i gruppi floristici, il cui lavoro deve essere
valutato da apposite commissioni di esperti. Sarà quindi fondamentale affrontare su basi
sperimentali condivise e riproducibili - eventualmente seguendo lo schema di lavoro
proposto per Sanguisorba dodecandra Moretti - :“l’analisi delle popolazioni, la stima del loro
decremento percentuale in un dato intervallo di tempo, le cause reali di questi processi,
145
Cfr infra 11.3 Art. 14 Protezione dei Biotopi
146
Art 14 ONP terzo capoverso lettera b.: “delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20”.
147
Art 14 ONP terzo capoverso lettera e.: “delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20”.
148
Art. 16 Designazione dei biotopi d’importanza nazionale
1 La designazione dei biotopi d’importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei
termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l’articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari).
2 Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.
159
tenendo conto del numero di generazioni degli individui che giungono alla maturità
riproduttiva, della qualità del loro habitat […]”149 .
Una legge che –memore le osservazioni acute di Filipello nel 1981: “Del tutto opposto è
invece il movente delle leggi di protezione. Esse, mirano soprattutto ad una
regolamentazione delle raccolte e, indirettamente, a favorire l'educazione naturalistica. Per
tanto tali leggi proteggevano soprattutto le specie vistose od emblematiche (gigli, stelle
alpine) e le piante utili. La rarità e il grado di endemismo non erano lo scopo principale”150
e di quanto affermava Pignatti nel 1959: “Ma esistono specie per nulla vistose, pure in via
di scomparsa che pure debbono essere protette: per queste ultime che sono la
maggioranza, il divieto di raccolta è insufficiente, perché, in realtà, nessuno, salvo pochi
botanici, pensa di raccoglierle, mentre esse scompaiono perché gli ambienti caratteristici in
cui vivono vengono manomessi o distrutti” - protegga sia le piante minacciate (sensu
IUCN), sia le piante rare ed endemiche (anche non minacciate ma di rilevante interesse da
un punto di vista scientifico – conservazionistico), sia le specie vistose, sia le specie
officinali. Le varie entità cosi categorizzate, andrebbero distinte in più allegati, ognuno con
la sua specificità. Last but not least la nuova legge nazionale dovrebbe anche e soprattutto
proteggere gli ambienti in cui queste specie vivono.
Una legge infine che, ricordando quanto scritto nel 1998: “[…] è inutile che una specie sia
protetta in una regione e non nella regione accanto [...]”151, faccia ricorso ad una
regionalizzazione fitogeografica (cfr. supra § 5.1.3.3).
149
Garbari, F., op. cit., pag. 10.
150
Filipello, op. cit., pag. 13.
151
AA.VV., LEGA PER L'AMBIENTE, op. cit., pag. 157. Come esempio si ricordi il Salix herbacea L. protetto in Toscana e
non in Emilia - Romagna.
160
La nuova legge quadro e le eventuali nuove leggi regionali che da questa, eventualmente,
discenderanno dovrebbero essere facilmente reperibili per il pubblico, anche di non
esperti, (e.g. pubblicazione su siti internet del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e di associazioni scientifiche come la SBI) pubblicazioni a carattere anche
divulgativo, etc.
Il Countdown 2010 (cfr. supra § 4.1.2.2) è ormai prossimo alla scadenza, non possiamo
aspettare che cada l’ultimo albero prima di renderci conto che il denaro non è
commestibile152.
152 Liberamente tratta da:
"Only when the last tree has died and
The last river has been poisoned and
The last fish has been caught,
Will we realise that
We cannot eat money"
19th Century Cree Indian.
161
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10 ALLEGATI
10.1 elenco specie italiane protette da convezioni internazionali
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel 2001 pubblica il repertorio della
Flora Italiana Protetta in cui vengono segnalate le 284 specie vegetali tutelate dalle normative
internazionali recepite dall'Italia. Con lo stesso obiettivo è stata data particolare importanza
alla segnalazione di specie endemiche e subendemiche.
Presentazione:
La Flora vascolare, che comprende le Felci, le Gimnosperme e le Angiosperme, annovera
5.599 specie (Pignatti A., 1982); la Flora briologica, cioè i Muschi e le Epatiche ammonta a
1097 specie ( Cortini Pedrotti C.,1992; Aleffi M. e Schumacker R., 1995), mentre quella dei
Licheni ne comprende 2.145 (Nimis P.L. , 1993). A tale componente terrestre va poi
aggiunta quella delle alghe marine e delle acque dolci dei fiumi, dei laghi, degli stagni delle
pozze, etc. per le quali non esistono, a tutt'oggi, delle pubblicazioni di sintesi a cui riferirsi.
Per la Flora Vascolare, si è utilizzato come testo di riferimento La Flora d'Italia (Pignatti,
1982) integrandolo con quanto segnalato nella lista rossa nazionale e in quelle regionali
pubblicate dalla Società Botanica Italiana.
Per tutti gli altri gruppi di "flora minore" mancando testi generali di riferimento, è stata
consultata la bibliografia specifica di settore.
Contenuti:
Sono state analizzate tutte le singole specie vegetali tutelate dalle normative internazionali
recepite dall’Italia:
* Convenzione di Berna
178
* Convenzione di Washington
* Convenzione di Barcellona
* Direttiva 92/43/CEE “Habitat”
Per quanto riguarda le categorie IUCN, si riporta la traduzione operata dalla Società Botanica
Italiana, relativamente alle nuove categorie del 1994.
Le entità vegetali sono suddivise in tabelle alle quali corrispondono le seguenti categorie:
• Alghe
• Licheni
• Briofite
• Pteridofite
• Gimnosperme
• Angiosperme
Tali categorie, sono comunque da intendersi come gruppi non in senso rigorosamente
tassonomico, ma tali da rendere una facile individuazione delle specie in esse contenute.
All’interno delle tabelle, le specie sono raggruppate per famiglia, e le famiglie sono disposte
seguendo l’ordine alfabetico.
Quando la normativa include una sottospecie, questa viene riportata con lo stesso numero
d’ordine della specie a cui appartiene.
Per quanto riguarda la famiglia delle Orchidaceae, interamente tutelata dalla Convenzione di
Washington (CITES), a causa di problemi di tipo nomenclaturale, l’elenco non è da
considerarsi esaustivo. Eventuali specie escluse sono comunque protette.
Con lo scopo di fornire un pratico strumento di lavoro, è stata inserita una colonna in cui
riportare, quando esistente, il nome volgare in lingua italiana. Di fatto tale nome vernacolare
179
è molto soggettivo e variabile a seconda delle località. Nei casi in cui esso è presente, per la
flora vascolare, la fonte di riferimento è stata la Flora d’Italia (Pignatti, 1982).
Sempre con lo stesso obiettivo è stata data particolare importanza alla segnalazione di specie
endemiche e subendemiche, cioè specie il cui areale di distribuzione è rispettivamente
limitato all’Italia o si estende anche ai territori vicini.
Numerose specie attualmente tutelate da normative internazionali rientrano in varie categorie
di rischio di estinzione a seconda della superficie di territorio che si considera ad es: a livello
internazionale, nazionale, regionale. A puro scopo informativo, si è ritenuto utile inserire la
presenza della categoria IUCN attribuita alle specie presenti nel repertorio secondo le
pubblicazioni esistenti ad opera della Società Botanica Italiana (Conti et al. 1992; 1997).
Descrizione dell’elenco:
Per le singole Specie le colonne indicano nell’ordine:
Nome latino = Binomio linneano relativo al taxa considerato
Nome italiano = quando presente sulla Flora d’Italia di Pignatti (1982)
Le categorie rispetto alle quali è stato verificato se esistono informazioni (simbolo x) sono le
seguenti:
1
Berna = Allegato I (1999)
2
Cites A = Allegato A del Regolamento (CE) n. 2307/97
3
Cites B = Allegato B del Regolamento (CE) n. 2307/97
4
Cites D = Allegato D del Regolamento (CE) n. 2307/97
5
Habitat all.2 = Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario
la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.). Aggiornato con la Direttiva
97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997. Il simbolo P indica che la specie è prioritaria
6
Habitat all.4 = Allegato 4 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario
180
che richiedono una protezione rigorosa. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997.
7
Habitat all. 5 = Allegato 5 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario
il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. Aggiornato con la
Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997
8
Barcellona all. 2 = Allegato 2 alla Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento
adottata il 16 Febbraio 1976, e approvata con Decisione del Consiglio Europeo 25 luglio 1977, n. 77/585/CEE(G.U.C.E. 19
settembre 1977, n.L 240).
9
Endemica = specie il cui areale di distribuzione è rispettivamente limitato all’Italia o si estende anche ai territori vicini.
10
IUCN = Categoria IUCN, di cui segue la decodifica dei suffissi principali, attribuita a livello nazionale secondo la
pubblicazione Conti et al., 1997. Nel caso la specie sia minacciata solo a livello di alcune Regioni è stato messo il simbolo x.
Per i Licheni e le Briofite il testo di riferimento è Conti et al. 1992.
Legende delle categorie IUCN:
Categoria in italiano
Categoria in inglese
Sigla
Estinto
Extinct
EX
Estinto in natura
Extinct in the wild
EW
Gravemente minacciato
Critically endagered
CR
Minacciato
Endagered
EN
Vulnerabile
Vulnerable
VU
A minor rischio
Lower Risk
LR
Dipendenti dalla protezione
Conservation Dependent
cd
Quasi a rischio
Near Threatened
nt
A rischio relativo
Least Concern
lc
Dati insufficienti
Data Deficient
DD
Non valutato
Not Evalued
NE
Solo per Briofite e Licheni la categorie di riferimento sono:
181
Categoria
Sigla
Estinto
Ex
Minacciato
E
Vulnerabile
V
Rara
R
Per quanto riguarda Barcellona all. 2 nel testo della convenzione l’inquadramento tassonomico si
presenta in alcuni casi non coerente, almeno dal punto di vista formale, con quello già adottato
nel repertorio. Nella tabella seguente vengono indicate le specie segnalate in questa convenzione
che, per questo motivo, non sono riportate nella banca dati.
Clorophyta
Caulerpa ollivieri
Rhodophita
Lithophyllum lichenoides, Ptilophora mediterranea
Di seguito si riporta la tabella completa.
Famiglia
Categorie
(Gruppi non
tassonomici)
Specie (nome Specie (nome Berna Cites
A
latino)
Italiano).
(Se
presente nella
Flora d'Italia di
Pignatti, 1992)
Alghe
Fucophycea
Alghe
Fucophycea
Alghe
Fucophycea
Alghe
Fucophycea
Cystoseira
amentacea
Bory
(inclus.
var stricta et
var. spicata)
Cystoseira
mediterranea
Sauvageau
Cystoseira
spinosa
C.Agardh
(inclus.
C.
adriatica)
Cystoseira
sedoides
C.
Agardh
Cites
B
Cites
D
Habitat
all. 2
Habita Habita Barce Endemi
t all. 4 t all. 5 l. all. ca
2
x
x
x
x
x
x
x
x
IUCN
182
Alghe
Alghe
Alghe
Alghe
Alghe
Alghe
Alghe
Licheni
Licheni
Licheni
Licheni
Licheni
Licheni
Licheni
Licheni
Licheni
Licheni
Briofite
Briofite
Briofite
Fucophycea
Cystoseira
zosteroides
(Turner)
C.
Agardh
Fucophycea
Laminaria
rodriguezii
Bornet
Fucophycea
Laminaria
ochroleuca De
La Pylaie
Rhodophyta
Goniolithon
byssoides
(Lamarck)
Foslie
Rhodophyta
Lithothamnium
coralloides
Crouan frat.
Rhodophyta
Phytamotholith
on calcareum
(Poll.) Adey &
McKibbin
Rhodophyta
Schimmelmanni
a schousboei J.
Agardh
Cladoniaceae Cladina
arbuscula
(Wallr.) Hale
& Culb
Cladoniaceae Cladina
arbuscula ssp.
arbuscula
Cladoniaceae Cladina
arbuscula ssp
squarrosa
(Wallr.)
Burgaz
in
Burgaz
&
Ahti
Cladoniaceae Cladina ciliata
(Stirton) Trass
var. ciliata
Cladoniaceae Cladina
mediterranea
(Duvign. & des
Abb.) Follm.
& Hern.-Padr.
Cladoniaceae Cladina mitis
(Sandst.)
Hustich
Cladoniaceae Cladina
portentosa
(Dufour)
Follm.
Cladoniaceae Cladima
rangiferina (L.)
Nyl.
Cladoniaceae Cladins stellaris
(Opiz) Brodo
Cladoniaceae Cladina tenuis
(Florke) B. de
Lesd.
Anthocerotacea Nothothylas
e
orbicularis
(Schwein.) Sull.
Aytoniaceae
Mannia
triandra (Scop.)
Grolle
Codoniaceae
Petalophyllum
ralfsii Nees &
Goot. ex Lehm.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
V
x
x
x
x
E
x
x
Ex
183
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Frullaniaceae
Frullania
parvistipula
Steph.
Ricciaceae
Riccia breidleri
Jur. ex Steph.
Amblystegiacea Drepanocladus
e
vernicosus
(Mitt.) Warnst.
Buxbaumiacea Buxbaumia
e
viridis (Moug.
ex Lam. &
DC.) Brid. ex
Moug.
&
Nestl.
Dicranaceae
Dicranum
viride (Sull. &
Lesq.) Lindb.
Fontinalaceae Dichelyma
capillaceum
(With.) Myr.
Funariaceae
Pyramidula
tetragona
(Brid.) Brid.
Leucobryaceae Leucobryum
glaucum
Meesiaceae
Meesia longiseta
Hedw.
Orthotrichaceae Orthotrichum
rogeri Brid.
Scapianaceae Scapania
massolongi (K.
Muell.)
K.
Muell.
Sphagnaceae
Sphagnum
centrale
C.
Jensen
ex
Arnell & C.
Jensen
Sphagnaceae
Sphagnum
imbricatum
Hornschuch ex
Russow
Sphagnaceae
Sphagnum
magellanicum
Bridel
Sphagnaceae
Sphagnum
palustre
Linnaeus
Sphagnaceae
Sphagnum
papillosum
Lindberg
Sphagnaceae
Sphagnum
compactum de
Candolle
ex
Lamarck & de
Candolle
Sphagnaceae
Sphagnum
squarrosum
Crome
Sphagnaceae
Sphagnum teres
(Schimper)
Ångström ex
C. Hartman
Sphagnaceae
Sphagnum
cuspidatum
Ehrhart
ex
Hoffmann
Sphagnaceae
Sphagnum
majus (Russow)
C. Jensen
x
R
x
x
x
x
x
x
x
E
x
x
E
x
x
Ex
x
x
x
x
x
x
x
Ex
Ex
x
x
Ex
x
E
x
E
x
x
x
x
x
x
x
E
x
E
184
Briofite
Sphagnaceae
Briofite
Sphagnaceae
Briofite
Sphagnaceae
Briofite
Sphagnaceae
Briofite
Sphagnaceae
Briofite
Sphagnaceae
Briofite
Sphagnaceae
Briofite
Sphagnaceae
Briofite
Sphagnaceae
Briofite
Sphagnaceae
Briofite
Sphagnaceae
Briofite
Sphagnaceae
Briofite
Sphagnaceae
Briofite
Sphagnaceae
Briofite
Sphagnaceae
Sphagnum
obtusum
Warnstorf
Sphagnum
recurvum
Palisot
de
Beauvois var.
recurvum
Sphagnum
recurvum var.
brevifolium
(Lindberg ex
Braithwaite)
Sphagnum
recurvum var.
tenue Klinggräff
Sphagnum
riparium
Ångström
Sphagnum
tenellum
(Bridel) Bory
Sphagnum
subsecundum
Nees ex Sturm
var.
subsecundum
Sphagnum
subsecundum
var. contortum
(Schultz)
Hübener
Sphagnum
subsecundum
var.
platyphyllum
(Lindberg ex
Braithwaite)
Sphagnum
subsecundum
var. rufescens
(Nees
&
Hornschuch)
Hübener
Sphagnum
subsecundum
var. inundatum
(Russow)
C.
Jensen
Sphagnum
capillifolium
(Ehrhart)
Hedwig
var.
capillifolium
Sphagnum
capillifolium
var. tenellum
(Schimper)
Crum
Spagnum
capillifolium
var.
tenerum
(Sullivant &
Lesquereux ex
Sullivant)
Crum
Sphagnum
fimbriatum
Wilson
ex
Wilson & J.D.
x
E
x
x
x
Ex
x
R
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
E
185
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Briofite
Pteridofite
Pteridofite
Pteridofite
Pteridofite
Pteridofite
Pteridofite
Pteridofite
Hooker in J.D.
Hooker
Sphagnaceae
Sphagnum
fuscum
(Schimper)
Klinggräff
Sphagnaceae
Sphagnum
girgensohnii
Russow
Sphagnaceae
Sphagnum
molle Sullivant
Sphagnaceae
Sphagnum
quinquefarium
(Lindberg ex
Braithwaite)
Warnstorf
Sphagnaceae
Sphagnum
russowii
Warnstorf
Sphagnaceae
Sphagnum
subnitens
Russow
&
Warnstorf ex
Warnstorf
Sphagnaceae
Sphagnum
warnstorfii
Russow
Aspleniaceae Asplenium
hemionitis L.
Blechnaceae
Woodwardia
radicans (L.)
Sm.
Hymenophyllac Trichomanes
eae
speciosum
Willd.
Isoetaceae
Isoetes
malinverniana
Ces. & De
Not.
Lycopodiaceae Lycopodium
annotinum L.
Lycopodiaceae Lycopodium
clavatum L.
Marsileaceae
Marsilea
quadrifolia L.
Pteridofite
Marsileaceae
Pteridofite
Marsileaceae
Pteridofite
Pteridofite
Pteridofite
Pteridofite
Gimnosperme
Angiosperme
Marsilea
strigosa Willd.
Pilularia
minuta Durieu
ex. Braun
Ophioglossacea Botrychium
e
simplex Hitchc.
Ophioglossacea Botrychium
e
matricariifolium
A. Braun ex
Koch
Ophioglossacea Botrychium
e
multifidum
(S.G. Gmelin)
Rupr.
Salviniaceae
Salvinia natans
(L.) All.
Pinaceae
Abies
nebrodensis
(Lojac.) Mattei
Alismataceae Caldesia
parnassifolia
(L.) Parl.
x
x
x
x
x
x
x
Scolopendra
emionitide
Felce bulbifera
x
x
x
VU
Felcetta Apuana
x
x
EN
Calamaria
malinverniana
x
x
CR
Licopodio
annotino
Licopodio
clavato
Trifoglio
acquatico
comune
Trifoglio
acquatico
peloso
Pilularia minore
x
x
x
x
x
x
x
VU
x
x
VU
x
VU
Botrichio
minore
Botrichio
ramoso
x
x
VU
Botrichio
multifido
x
x
Erba pesce
x
VU
Abete
Nebrodi
Mestolaccia
minore
dei
x
VU
x
P
x
x
x
x
x
CR
CR
186
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Amaryllidaceae Galanthus
nivalis L.
Amaryllidaceae Galanthus
nivalis subsp.
nivalis
Amaryllidaceae Galanthus
nivalis subsp.
Reginae-olgae
(Orph.) Gottl.Tann.
Amaryllidaceae Leucojum
nicaeense Ard.
Amaryllidaceae Narcissus
pseudonarcissus
L.
Amaryllidaceae Narcissus
pseudonarcissus
L.
subsp.
nobilis (Haw.)
A. Fernandes
Amaryllidaceae Narcissus
angustifolius
Curt.
Boraginaceae
Anchusa crispa
Viv.
Boraginaceae
Anchusa
littorea Moris
Boraginaceae
Myosotis
rehsteineri
Wartm.
Campanulacea Campanula
e
sabatia
De
Not.
Campanulacea Campanula
e
morettiana
Reichenb.
Campanulacea Physoplexis
e
comosa
(L.)
Schur.
Caryophyllacea Dianthus
e
rupicola Biv.
Caryophyllacea Dianthus
e
rupicola Biv.
subsp. rupicola
Caryophyllacea Gypsophila
e
papillosa
P.
Porta
Caryophyllacea Herniaria
e
latifolia Lapeyr.
Caryophyllacea Herniaria
e
latifolia subsp.
litardierei
Gamisans
Caryophyllacea Moehringia
e
tommasinii
Marches.
Caryophyllacea Silene hicesiae
e
Brullo
&
Signorello
Caryophyllacea Silene velutina
e
Pourret
ex
Loisel.
Chenopodiaceae Bassia
(Kochia)
saxicola
(Guss.) A. J.
Scott
Chenopodiaceae Salicornia
veneta Pignatti
& Lausi
Bucaneve
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
CR
x
Buglossa sarda
Nontiscordardi
mè
x
x
P
x
x
EN
x
x
x
x
x
CR
CR
P
x
x
VU
Campanula
Savona
di
x
Campanula
Moretti
di
x
x
x
LR
Raponzolo
chiomosa
x
x
x
LR
Garofano
rupicolo
x
x
x
VU
Gipsofila
papillosa
Moehringia di
Tommassini
x
x
P
x
x
P
x
x
x
x
VU
P
x
x
CR
VU
CR
Silene vellutata
x
P
x
x
VU
Granata
rupicola
x
P
x
x
CR
Salicornia
veneta
x
P
x
x
EN
187
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Cistaceae
Helianthemum
caput-felis
Boiss.
Compositae
Arnica
montana L.
Compositae
Artemisia
genipi Weber
Compositae
Aster
sorrentinii
(Tod) Lojac.
Compositae
Centaurea
horrida Badaro
Compositae
Centaurea
kartschiana
Scop.
Compositae
Lamyropsis
microcephala
(Moris)
Dittrich
&
Greuter
Compositae
Leontodon
siculus (Guss.)
Finch & Sell
Cruciferae
Brassica
glabrescens
Poldini
Cruciferae
Brassica
insularis Moris
Cruciferae
Brassica
macrocarpa
Guss.
Cruciferae
Erucastrum
palustre
(Pirona) Vis.
Cruciferae
Jonopsidium
savianum
(Caruel) Ball
ex Arcang.
Cyperaceae
Carex
panormitana
Guss.
Cyperaceae
Eleocharis
carniolica Koch
Droseraceae
Aldrovanda
vesiculosa L.
Ericaceae
Arctostaphylos
uva-ursi
(l.)
Spreng
Euphorbiaceae Euphorbia
dendroides L.
Gentianaceae Gentiana
ligustica R. de
Vilm.
&
Chopinet
Gentianaceae Gentiana lutea
L.
Gramineae
Bromus grossus
Desf. ex DC.
Gramineae
Coleanthus
subtilis (Tratt.)
Seidl
Gramineae
Stipa
austroitalica
Martinovsky
Gramineae
Stipa
austroitalica
subsp.
appendiculata
(Celak)
Moraldo
Eliantemo testa
di micio
x
x
Arnica
x
x
Assenzio genepì
a spiga
Astro
di
Sorrentino
x
x
x
LR
x
x
x
P
x
x
VU
x
x
P
x
x
x
x
x
VU
VU
Cardo
x
P
x
x
CR
Dente di Leone
di Sicilia
x
P
x
x
Eurocastro
friulano
x
x
x
x
VU
di
x
x
x
x
x
delle
x
P
x
x
CR
Brassica
palustre
x
x
x
x
CR
Bivonea di Salvi
x
x
x
x
VU
P
x
x
x
x
x
x
Fiordaliso
spinoso
Fiordaliso
Carso
Cavolo
Sardegna
Cavolo
Egadi
del
Carice
palermitana
Giunchina della
Carniola
Aldovranda
x
x
Uva ursina
x
Euforbia
arborescente
x
x
x
Genziana gialla
Forasacco
farro
VU
CR
del
Lino delle fate
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
P
x
P
x
x
x
x
EN
188
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Gramineae
Stipa
austroitalica
subsp.
austroitalica
Gramineae
Stipa
veneta
Moraldo
Grossulariacea Ribes sardoum
e
Martelli
Iridaceae
Crocus etruscus
Parl.
Iridaceae
Iris
marsica
Ricci
&
Colasante
Labiatae
Dracocephalum
austriacum L.
Labiatae
Dracocephalum
ruyschiana L
Leguminosae Astragalus
aquilanus
Anzalone
Leguminosae Astragalus
centralpinus
BraunBlanquet
Leguminosae Astragalus
maritimus
Moris
Leguminosae Astragalus
verrucosus
Moris
Leguminosae Cytisus aeolicus
Guss. ex Lindl.
Leguminosae Genista
holopetala
(Fleischm. ex
Koch) Baldacci
Leguminosae Trifolium
saxatile All.
Liliaceae
Colchicum
corsicum Baker
Liliaceae
Lilium rubrum
Lmk
Liliaceae
Muscari
gussonei (Parl.)
Tod.
Liliaceae
Ruscus
aculeatus L.
Linaceae
Linum muelleri
Moris (Linum
maritimum
muelleri)
Malvaceae
Kosteletzkya
pentacarpos
(L.) Ledeb.
Orchidaceae
Aceras
anthropophoru
m (L.) R. Br.
Orchidaceae
Anacamptis
pyramidalis (l.)
L. C. Rich.
Orchidaceae
Barlia
robertiana
(Loisel.)
Greuter
Orchidaceae
Cephalanthera
damasonium
(Miller) Druce
Orchidaceae
Cephalanthera
longifolia
(Hudson)
x
Ribes
di
Sardegna
Zafferano
di
Toscana
Giaggiolo della
Marsica
x
x
Melissa
austriaca
Melissa
Ruysch
Astragalo
dell'Aquila
x
di
P
x
x
EN
P
x
x
x
x
CR
LR
x
x
LR
x
x
x
VU
x
VU
VU
x
x
P
x
Astragalo
maggiore
x
x
x
Astragalo
marittimo
x
P
x
x
CR
Astragalo
verrucoso
x
P
x
x
CR
x
VU
Citiso
Eolie
Ginestra
ghiaioni
delle
x
P
x
dei
x
x
x
Trifoglio
greti
dei
x
x
x
x
x
Giglio a fiocco
Muscari
Gussone
di
x
x
x
P
Ruscolo
pungitopo
Lino marittimo
Ibisco litorale
EN
x
LR
EN
x
x
EN
x
x
P
x
EN
x
x
CR
Ballerina
x
Orchide
x
Barlia
x
x
Cefalantera
bianca
x
x
Cefalantera
maggiore
x
x
x
189
Fritsch
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Cephalanthera
rubra (L.) L.
C. Rich.
Chamaeorchis
alpina L. C.
Rich.
Coeloglossum
viride
(L.)
Hartm.
Corallorhiza
trifida Chatel
Cypripedium
calceolus L.
Epipactis
atropurpurea
Rafin
Epipactis
greuteri
M.
Baumann
et
Kunkele
Epipactis
helleborine (L.)
Crantz
Epipactis
leptochila
(Godfery)
Godfery
Epipactis
leptochila subsp.
leptochila
Epipactis
meridionalis M.
Baumann
et
Lorenz
Epipactis
microphylla
(Ehrh.) Swartz
Epipactis
muelleri
Godfery
Epipactis
palustris
(Miller) Crantz
Epipactis
persica (Soò)
Hausskn. Ex
Nannf.
Epipactis
persica subsp.
gracilis (B. et
H. Baumann)
W. Rossi
Epipactis
purpurata Sm.
Epipactis
tremolsii Pau
Epipogium
aphyllum
(Schmidt)
Swartz
Gennaria
diphylla
(Link.) Parl.
Goodyera
repens (L.) R.
Br.
Gymnadenia
conopsea (L.)
Cefalantera
rossa
x
x
Gramignola
alpina
x
x
Celoglosso
x
x
Coralloriza
x
x
x
VU
Pianelle
della
Madonna
Elleborine
violacea
Elleborine
comune
x
x
x
x
x
x
x
EN
x
x
x
Elleborine
minore
Elleborine
palustre
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DD
x
x
EN
x
Gennaria
x
VU
Godiera
x
x
Manina rosea
x
x
Epipogio
190
R. Br.
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Gymnadenia
odoratissima
(L.) L. C.
Rich.
Hammarbya
paludosa (L.)
Kuntze
Herminium
monorchis (L.)
R. Br.
Leucorchis
albida (L.) E.
Mayer
Limodorum
abortivum (L.)
Swartz
Limodorum
trabutianum
Batt.
Liparis loeselii
(L.) Rich.
Listera cordata
(L.) R. Br.
Listera ovata
(L.) R. Br.
Loroglossum
hircinum (L.)
L. C. Rich.
Microstylis
monophyllos
(L.) Lindl.
Neotinea
intacta (Link)
Rchb.
Neotinea
maculata
(Desf.) Steam
Neottia nidusavis (L.) L. C.
Rich.
Nigritella
miniata
(Crantz)
Janchen
Nigritella nigra
(L.) Rchb.
Nigritella nigra
subsp.
corneliana
Beauverd
Nigritella nigra
subsp. nigra
Nigritella
widderi Teppner
et Klein
Ophrys apifera
Hudson
Ophrys apifera
subsp. apifera
Ophrys
arachnitiformis
Gren et Phil.
Ophrys
bertolonii Mor.
Ophrys
bombyliflora
Link
Manina
profumata
x
x
Hammarbia
x
CR
Orchide ad un
bulbo
x
x
Orchide
candida
x
x
Fior di legna
x
x
x
VU
Liparide
Listera minore
x
x
x
x
x
x
EN
x
Listera
maggiore
Barbone
x
x
x
Microstile
x
VU
Orchide
x
x
x
Nido d'uccello
x
x
Nigritella rossa
x
Nigritella
comune
x
x
EN
x
x
x
LR
Ofride fior di
Api; Vesparia
Ofride a forma
di ragno
Ofride
di
Bertoloni
Ofride fior di
bombo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
191
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Ophrys ciliata
Biv.
Ophrys
crabronifera
Mauri
Ophrys
crabronifera
subsp.
crabronifera
Ophrys discors
Bianca
Ophrys
exaltata Ten.
Ophrys
exaltata subsp.
sundermannii
Soò
Ophrys
exaltata subsp.
tyrrhena (Goltz
et Reinh.) Del
Prete
Ophrys fuciflora Ofride dei fuchi
(Crantz)
Moench
Ophrys fuciflora
subsp. fuciflora
Ophrys fuciflora
subsp. candica
Nelson
Ophrys fuciflora
subsp.
oxyrrhynchos
(Tod) Soò
Ophrys fuciflora
subsp. exaltata
(Ten.) Nelson
Ophrys fuciflora
subsp.
pollinensis
Nelson
Ophrys fuciflora
subsp. apulica
Danesch
Ophrys fusca Ofride scura
Link
Ophrys fusca
subsp. fusca
Ophrys fusca
subsp. iricolor
(Desf.)
O.
Schwarz.
Ophrys
holoserica
(Burm.F.)
Greuter
Ophrys
holoserica
subsp. apulica
(O.et
E.
Danesch)
Buttler
Ophrys
holoserica
subsp. candica
Nelson
Ophrys
holoserica
subsp.
holoserica
x
x
x
x
x
x
EN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
192
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Ophrys
holoserica
subsp.
parvimaculata
(O.et
E.
Danesch) O. et
E. Danesch
Ophrys
holoserica
subsp.
pollinensis (E.
Nolsen.)
Landwehr
Ophrys
incubacea
Bianca ex Tod.
Ophrys
insectifera L.
Ophrys lacaitae
Lojac
Ophrys
lunulata Parl.
Ophrys lutea
Cav.
Ophrys
oxyrrhynchos
(Tod.) Soò
Ophrys
oxyrrhynchos
subps. celiensis
O.
et
E.
Danesch
Ophrys
oxyrrhynchos
subps.
oxyrrhynchos
Ophrys pallida
Rafin
Ophrys
panormitana
(Tod.) Soò
Ophrys
scolopax Cav.
Ophrys
scolopax subsp.
heldreichii
(Schlechter)
Nelson
Ophrys
scolopax subsp.
cornuta (Stev.)
Cam
Ophrys
speculum Link
Ophrys
sphecodes Miller
Ophrys
sphecodes subps.
sphecodes
Ophrys
sphecodes subsp.
garganica
Nelson
Ophrys
sphecodes subsp.
atrata (Lindl)
E. Mayer
Ophrys
sphecodes subsp.
sicula Nelson
Ofride
insettifera
Ofride a mezza
luna
Ofride gialla
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
LR
x
x
Ofride pallida
Ofride cornuta
x
CR
x
x
x
LR
x
LR
x
x
x
x
Ofride azzurra
Ofride
bruna
verde-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
193
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Ophrys
sphecodes subsp.
panormitana
(Tod.) Nelson
Ophrys
tarentina Golz
et Reinh
Ophrys
tenthredinifera
Willd.
Oplismenus
hirtellus
P.
Beauv.
Oplismenus
hirtellus subsp.
undulatifolius
(Ardoino)
Scholz
Orchis
brancifortii
Bivona
Orchis collina
Solander
Orchis
coriophora L.
Orchis cruenta
Muller
Orchis
incarnata L.
Orchis insularis
Sommier
Orchis italica
Poiret
Orchis lactea
Poiret
Orchis latifolia
L.
Orchis laxiflora
Lam.
Orchis
longicornu
Poiret
Orchis
maculata L.
Orchis
maculata subsp.
saccifera
(Brongn.) Soò
Orchis
maculata subsp.
fuchsii (Druce)
Hylander
Orchis mascula
L.
Orchis militaris
L.
Orchis morio
L.
Orchis pallens
L.
Orchis palustris
Jacq.
Orchis
papilionacea L.
Orchis
papilionacea
subsp.
papilionacea
x
Ofride a fior di
vespa
x
x
CR
x
x
x
x
Orchide
Branciforti
di
x
Orchide a sacco
x
x
Orchide
cimicina
Orchide
sanguigna
Orchide
palmata
Orchide delle
isole
Orchide italiana
Orchide aguzza
Orchide a foglie
larghe
Orchide
acquatica
Orchide
cornuta
Orchide
macchiata
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Orchide
maschia
Orchide militare
Orchide minore
Orchide pallida
Orchide
palustre
Orchide
farfalla
a
x
x
x
x
x
x
x
x
EN
x
x
x
194
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Orchis
papilionacea
subsp.
grandiflora
(Boiss.) Nelson
Orchis patens
Desf.
Orchis
pauciflora Ten.
Orchis
provincialis
Balb.
Orchis
purpurea
Hudson
Orchis
quadripuntata
Cyr.
Orchis romana
Sebast.
et
Mauri
Orchis romana
subsp.
fasciculata Soò
Orchis
sambucina L.
Orchis simia
Lam.
Orchis spitzelii
Sauter
Orchis
traunsteineri
Sauter
Orchis
tridentata Scop.
Orchis ustulata
L.
Platanthera
algeriensis Batt.
Et Trab.
Platanthera
bifolia
(L.)
Rchb.
Platanthera
chlorantha
(Custer) Rchb
Serapias
cordigera L.
Serapias lingua
L.
Serapias
neglecta
De
Not.
Serapias
orientalis
Nelson
Serapias
orientalis subsp.
apulica Nelson
Serapias
orientalis subsp.
siciliensis
Bartolo
et
Pulvirenti
Serapias
parviflora Parl.
Serapias
vomeracea
(Burm.) Briq.
x
Orchide
palermitana
Orchide
calabrese
Orchide gialla
x
x
CR
x
x
x
x
Orchide
maggiore
x
Orchide
a
quattro punti
x
Orchide romana
x
x
x
Orchide
sambucina
Orchide
omiciattolo
Orchide
di
Spitzel
Orchide
di
Traunsteiner
x
x
Orchide
screziata
Orchide
bruciacchiata
x
x
x
x
x
x
x
LR
Platantera
comune
x
x
Platantera
verdastra
x
x
Serapide
cuoriforme
Serapide lingua
x
x
x
x
Serapide
brunastra
x
x
x
x
x
VU
x
CR
Serapide minore
x
x
Serapide
maggiore
x
x
195
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Orchidaceae
Angiosperme
Plumbaginacea
e
Angiosperme
Plumbaginacea
e
Angiosperme
Plumbaginacea
e
Angiosperme
Plumbaginacea
e
Angiosperme
Posidoniaceae
Angiosperme
Primulaceae
Angiosperme
Primulaceae
Angiosperme
Primulaceae
Angiosperme
Primulaceae
Angiosperme
Primulaceae
Angiosperme
Primulaceae
Angiosperme
Primulaceae
Angiosperme
Primulaceae
Angiosperme
Ranunculaceae
Angiosperme
Ranunculaceae
Angiosperme
Ranunculaceae
Angiosperme
Ranunculaceae
Angiosperme
Ranunculaceae
Angiosperme
Rubiaceae
Angiosperme
Saxifragaceae
Spiranthes
aestivalis
(Poiret)
L.C.M.
Richard
Spiranthes
spiralis
(L.)
Koch
Traunsteinera
globosa
(L.)
Rchb.
Armeria
helodes Martini
& Pold
Limonium
insulare (Beg.
&
Landi)
Arrig.
&
Diana
Limonium
pseudolaetum
Arrig.
&
Diana
Limonium
strictissimum
(Salzmann)
Arrig.
Posidonia
oceanica
(Med.)
Androsace
mathildae
Levier
Cyclamen
hederifolium
Aiton
Cyclamen
purpurascens
Mill.
Cyclamen
repandum Sibth
et Sm.
Primula
apennina
Widmer
Primula
glaucescens
Moretti
Primula
palinuri
Petagna
Primula
spectabilis
Tratt.
Adonis distorta
Ten.
Adonis vernalis
L.
Aquilegia
alpina L.
Aquilegia
bertolonii Schott
Ranunculus
fontanus
C.
Presl.
Galium litorale
Guss.
Saxifraga
berica
(Beguinot) D.
Viticcini estivi
x
Viticcini
autunnali
Orchide
pascoli
dei
x
x
x
x
x
x
x
P
x
x
CR
P
x
x
VU
P
x
x
VU
P
x
x
CR
x
Andros
abbruzzese
EN
x
x
x
x
x
x
LR
Ciclamino
napoletano
x
x
Ciclamino delle
Alpi
x
x
Ciclamino
primaverile
x
x
Primula
appenninica
x
Primula
glaucescente
x
Primula
Palinuro
di
x
Primula
meravigliosa
x
Adonide
curvata
Adonide gialla
x
Aquilegia
maggiore
Aquilegia
di
Bertoloni
Ranuncolo delle
fonti
P
x
x
x
x
EN
x
x
LR
x
x
VU
x
x
x
x
x
LR
x
x
CR
x
x
x
x
x
x
x
VU
VU
Caglio litorale
x
P
x
x
EN
Sassifraga
dei
Colli Berici
x
x
x
x
EN
196
A. Webb
Angiosperme
Saxifragaceae
Angiosperme
Saxifragaceae
Angiosperme
Saxifragaceae
Angiosperme
Saxifragaceae
Angiosperme
Saxifragaceae
Angiosperme
Scrophulariace
ae
Angiosperme
Scrophulariace
ae
Angiosperme
Scrophulariace
ae
Scrophulariace
ae
Angiosperme
Angiosperme
Angiosperme
Scrophulariace
ae
Scrophulariace
ae
Angiosperme
Solanaceae
Angiosperme
Thymelaeaceae
Angiosperme
Trapaceae
Angiosperme
Thypaceae
Angiosperme
Thypaceae
Angiosperme
Umbelliferae
Angiosperme
Umbelliferae
Angiosperme
Umbelliferae
Angiosperme
Umbelliferae
Angiosperme
Umbelliferae
Angiosperme
Valerianaceae
Angiosperme
Angiosperme
Zannichelliacea
e
Zoosteraceae
Angiosperme
Zoosteraceae
Saxifraga
florulenta
Moretti
Saxifraga
hirculus L.
Saxifraga
presolanensis
Engl.
Saxifraga
tombeanensis
Boiss. ex Engl.
Saxifraga
valdensis DC.
Euphrasia
genargentea
(Feoli) Diana
Euphrasia
marchesettii
Wettst.
ex
Marches.
Linaria flava
(Poiret) Desf.
Linaria flava
(Poiret) Desf.
subsp. sardoa
(Sommier)
Arrigoni
Linaria tonzigii
Lona
Lindernia
procumbens
(Krocker)
Philcox
Mandragora
officinarum L.
Daphne petraea
Leybold
Trapa natans
L.
Typha minima
Funk
Typha
shuttleworthii
Koch & Sonder
Apium repens
(Jacq.) Lag.
Athamanta
cortiana
Ferrarini
Eryngium
alpinum L.
Petagnia
saniculifolia
Guss.
Rouya
polygama
(Desf.) Coincy
Centranthus
trinervis (Viv.)
Beguinot
Cymodoceae
nodosa (Med.)
Zoostera
marina (Med.)
Zoostera noltii
(Med.)
Sassifraga
dell'Argentera
x
x
x
Sassifraga delle
torbiere
Sassifraga della
Presolana
x
x
x
Sassifraga
del
monte Tombea
x
Sassifraga
valdese
Eufrasia
del
Gennargentu
x
Eufrasia
Marchesetti
di
Linajola SardoCorsa
x
x
VU
DD
x
x
LR
x
x
VU
x
x
P
x
x
CR
x
x
x
x
VU
x
x
x
x
LR
Linajola
bergamasca
Vandellia
palustre
x
Mandragora
primaverile
Dafne minore
x
x
x
x
Castagna
d'acqua
Lisca minore
Sedano
strisciante
Atamanta
Corti
x
x
x
x
x
LR
VU
CR
x
x
x
x
LR
EN
x
x
x
x
x
x
x
x
CR
VU
Calcatreppola
alpina
Petagna
x
x
x
x
VU
x
x
x
x
VU
Firrastrina
bianca
x
x
x
Camarezza
sardo-corsa
x
di
x
x
VU
x
x
LR
x
x
x
197
10.2 Elenco specie lombarde protette
PREMESSA In seguito all’esperienza maturata nel primo anno di raccolta semi (2003), segue un aggiornato elenco floristico, relativo
dei semi e seed banking. In questa lista si segnalano tutti i taxa presenti nel territorio lombardo per i quali vige uno stato di protezion
scala regionale, nazionale e internazionale. La consultazione di questi documenti e la presa visione dei suggerimenti f orniti da esperti
permesso fin ora di individuare 437 specie in più rispetto alle 198 inserite nel primo elenco, allegato al progetto originale. Inoltre, med
specie inserite nelle Liste Rosse Regionali (Conti et al., 1997) e l’individuazione di altri parametri (come riportato in legenda), si evide
raccolta. 19 Febbraio 2004 G. Rossi, R. Dellavedova, A. Mondoni, G. Parolo.
Nome
scientifico
Achillea
clavenae L.
Achillea
moschata
Wulf.
Achillea
oxiloba
(DC.) Sch.
Bip. subsp.
mucronulata
(Bertol.) I.
Richardson
Aconitum
anthora L.
Aconitum
variegatum
L.
Adenophora
liliifolia (L.)
Ledeb. ex A.
DC.
Agrostemma
githago L.
Agrostis
schleicheri
Jordan et
Verlot
Alchemilla
fallax Buser
Alchemilla
incisa Buser
Alchemilla
plicatula
Gaud.
Alchemilla
undulata
Buser
Aldrovanda
vesiculosa
L. (EX:
raccogliere
in aree
limitrofe)
Alisma
gramineum
Lej.
Alisma
lanceolatum
With.
Raccolta
Prioritaria
Liste
RosseRegionali
1997
Lista
RossaNazionale
1997
Endemiti
Dir.
92/43/CEEHabitat
all. II
Scoppola
2003
*
p
Dir.
92/43/CEEHabitat
all. IV
Dir.
92/43/CEEHabitat
all. V
Conve
diBern
II
LR
LR
*
CR
DD
LR
DD
*
LR
LR
*
*
*
EW
*
CR
*
EN
CR
*
*
EW
198
VU
Allium angulusum L.
VU
*
VU
*
Allium ericetosum Thore
Allium insubricum Boiss. et Reut.
*
Allium suaveolens Jacq.
LR
LR
LR
VU
VU
VU
Allium victorialis L.
LR
Alopecurus aequalis Sobol.
VU
Alopecurus rendlei Eig
LR
Alyssum bertolonii Desv. subsp. bertolonii
Ammannia verticillata (Ard.) Lam.
*
*
*
LR
LR
*
*
*
*
II
EW
*
*
*
LR
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.Rich.
Anagallis tenella (L.) L.
*
CR
CR
CR
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
LR
Andromeda polifolia L.
VU
VU
VU
LR
LR
LR
*
??
*
*
*
*
* *
* *
*
*
Androsace alpina (L.) Lam.
Androsace brevis (Hegtschw.) Ces.
*
LR
Androsace chamaejasme Wulfen
Androsace hausmannii Leyb.
*
II
Androsace helvetica (L.) All.
Androsace lactea L.
LR
LR
LR
Androsace maxima L. (EX: raccogliere in aree limitrofe)
VU
VU
VU
Androsace obtusifolia All.
*
Androsace vandellii (Turra) Chiov.
Androsace wulfeniana Sieber (EX: raccogliere in aree limitrofe)
Anemone baldensis L.
*
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
Anemone coronaria L.
Anemone narcissiflora L.
Anemone nemorosa L.
Anemone ranunculoides L.
Anemone trifolia L. subsp. trifolia
LR
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
199
*
Anemone trifolia subsp. brevidentata
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Garcke
LR
Aphyllanthes monspeliensis L.
VU
Aquilegia alpina L.
*
*
*
LR
*
*
*
*
*
*
*
Aquilegia atrata Koch
Aquilegia einseleana F. W. Schultz
Aquilegia thalictrifolia Schott et Kotschy
*
*
p
*
Aquilegia vestinae Pfenninger et D. M. Moser
Aquilegia vulgaris L.
*
* *
*
*
*
LR
Arabis bellidifolia Crantz subsp. bellidifolia Jacq.
*
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng
*
*
*
Arenaria ciliata L.
Arenaria marschlinsii Koch
Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball
*
Armeria alpina Willd.
Arnica montana L.
*
LR
Armeria plantaginea (All.) Willd.
*
*
*
*
Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Krte
Artemisia genipi Weber (=A. spicata Wulf.)
*
*
VU
*
EN
*
*
*
*
Artemisia umbelliformis Lam. (=A. mutellina Vill.)
*
Aruncus dioicus (Walter) Fernald
Asarum europaeum L. s. I.
*
Asphodelus albus Miller
*
*
*
* *
Astragalus depressus L.
Astragalus frigidus (L.) A. Gray
VU
Astragalus sirinicus Ten. subsp. sirinicus
Athamanta vestina Kern.
*
VU
LR
Atropa belladonna L.
Baldellia ranunculoides (L.) Parl.
VU
*
CR
CR
*
*
*
CR
200
LR
Barbarea bracteosa Guss.
*
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Biscutella cichoriifolia Loisel. (= B. hispida DC.)
*
*
*
II
p
LR
Blitum virgatum L.
*
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.
Bunias erucago L.
VU
Bupleurum gerardi All.
LR
Butomus umbellatus L.
VU
*
*
*
Buxus sempervirens L.
LR
Calamagrostis canescens (Weber) Roth
Campanula barbata L.
Campanula bononiensis L.
LR
Campanula caespitosa Scop.
Campanula carnica Schiede
LR
Campanula cenisia L.
Campanula cervicaria L.
Campanula cochleariifolia Lam.
Campanula elatinoides Moretti
*
LR
LR
LR
*
Campanula erinus L.
LR
Campanula excisa Murith
Campanula glomerata L.
Campanula latifolia L.
LR
Campanula medium L.
Campanula patula L.
Campanula persicifolia L.
Campanula petraea L.
Campanula pyramidalis L.
Campanula raineri Perp.
Campanula ramosissima S. et S.
*
LR
LR
LR
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
* *
*
*
*
* *
* *
*
201
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Campanula rapunculoides L.
Campanula rapunculus L.
Campanula rhomboidalis L.
Campanula rotundifolia L.
Campanula scheuchzeri Vill.
Campanula sibirica L.
Campanula spicata L.
Campanula thyrsoides L.
Campanula trachelium L.
*
*
*
*
Carbenia benedicta B. et H.
*
*
Cardamine rivularis Schur
Carex appropinquata Schumach.
*
CR
EN
CR
*
*
Carex atrata L.
Carex bicolor All.
VU
Carex brizoides L.
*
*
Carex brunescens (Pers.) Poiret
p
Carex buxbaumii Wahlenb. (Presenza non certa)
VU
Carex diandra Schrank
VU
VU
*
*
*
Carex dioica L.
LR
Carex elongata L.
Carex fimbriata Schkuhr
*
LR
LR
LR
VU
VU
LR
p
*
LR
Carex foetida All.
*
Carex fuliginosa Schkuhr
VU
Carex heleonastes L. fil. (EX: raccogliere in aree limitrofe)
Carex juncella (Fr.) Th. Fr. presenza non certa (?)
*
*
Carex lachenalii Schkuhr
LR
Carex lasiocarpa Ehrh.
Carex liparocarpos Gaudin subsp. liparocarpos
Carex microglochin Wahlenb.
LR
*
p
LR
VU
II
*
LR
202
*
Carex norvegica Retz.
Carex pauciflora Lightf.
VU
VU
VU
Carex pulicaris L.
VU
VU
VU
*
*
*
Carex punctata Gaudin
Carex remota L.
LR
Carex riparia Curtis
LR
Carex rosae (Gilomen) Hess et Landolt
*
Carex stenophylla Wahlenb.
VU
Carex strigosa Huds.
VU
Carex vaginata Tausch
LR
Centaurea alpina L.
VU
VU
LR
p
VU
LR
*
*
*
Centaurea aplolepa Moretti subsp. carueliana (Micheletti) Dost‡l
Centaurea pestalotii De Not.
*
*
*
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich.
*
*
*
Cerastium carinthiacum Vest ssp.austroalpinum (Kunz) Kunz
*
*
Ceratocephala falcata (L.) Pers. subsp. incurva (Steven) Chrtek et Chrtkov‡
LR
Ceratophyllum demersum L. subsp. demersum
Ceratophyllum submersum L.
Chamorchis alpina (L.) Rich.
LR
Cicuta virosa L.
VU
EN
VU
Cirsium canum (L.) All.
VU
VU
VU
*
*
VU
Cirsium tuberosum (L.) All.
*
VU
VU
EN
*
Clematis alpina (L.) Miller
Clematis viticella L.
Coeloglossum viride (L.) Hartm.
*
* *
*
Cirsium carniolicum Scop. (popolazione isolata rispetto l’areale)
Cistus salvifolius L.
*
*
*
*
* *
*
*
*
203
VU
Comarum palustre L. (=Potentilla palustris (L.) Scop.)
VU
*
VU
*
Conium maculatum L.
Convallaria majalis L.
Corallorhiza trifida Chatel.
LR
Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte
VU
Corydalis intermedia (L.) Mrat
VU
*
*
*
*
* *
*
*
*
Corydalis ochroleuca Koch
p
Crepis pygmaea L. subsp. pygmaea (incl. var. incanescens Froel)
LR
Crocus biflorus Miller
Cyclamen hederifolium Aiton
Cyclamen purpurascens Miller (= C. europaeum Auct. non C. europ.
nomen ambiguum)
Cypripedium calceolus L.
Cytinus hypocistis (L.) L.
Cytisus emeriflorus Rchb.
*
*
*
VU
VU
VU
LR
LR
* *
*
*
* * *
LR
*
*
*
*
*
*
*
*
p
VU
VU
VU
Dactylorhiza maculata (L.) So— subsp. fuchsii (Druce) Hyl.
Dactylorhiza maculata (L.) So— subsp. maculata (=Orchis maculata L.)
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt et Summerh. (=Orchis latifolia
L.)
Dactylorhiza sambucina (L.) So— (= Orchis s. (L.) So—)
Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) So—(=Orchis traunsteineri
Saut. ex Rchb.)
*
LR
*
*
LR
LR
LR
*
LR
LR
LR
LR
* * *
*
II
Daphne alpina L.
Daphne cneorum L.
Daphne laureola L.
Daphne mezereum L.
Daphne petraea Leyb.
Daphne reichsteinii Landolt et Hauser
Daphne striata Tratt.
*
*
EN
Dactylorhiza incarnata (L.) So— subsp. incarnata (=Orchis incarnata L.)
Dactylorhiza incarnata (L.) So— subsp.cruenta (O.F.Mù l.) P:D.Sell
(=Orchis cruenta O.F.Mù l.)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
204
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Dianthus armeria L.
Dianthus barbatus L.
Dianthus carthusianorum L. subsp. atrorubens (All.) Ser.
Dianthus carthusianorum L. subsp. carthusianorum
Dianthus deltoides L.
LR
Dianthus glacialis Haenke
LR
LR
Dianthus monspessulanus L.
Dianthus plumarius L.
Dianthus seguieri Will.
Dianthus sternbergii Sieb.
Dianthus superbus L.
Dianthus sylvestris Wulf.
* *
*
*
*
*
*
*
*
Dictamnus albus L.
*
Doronicum austriacum Jacq.
VU
Doronicum pardalianches L.
Draba dolomitica Buttler
*
s
*
*
*
*
*
*
II
Draba fladnizensis Wulfen
Draba hoppeana Rchb.
Draba siliquosa Bieb.
Draba tomentosa Clairv.
Drosera intermedia Hayne
VU
VU
VU
Drosera longifolia L. (=D. anglica Hudson)
VU
VU
VU
Drosera rotundifolia L.
VU
*
*
VU
*
Dryas octopetala L.
*
Eleocharis austriaca Hayek
Eleocharis carniolica Koch
*
VU
VU
VU
* *
*
*
*
*
Eleocharis multicaulis (Sm.) Sm.
Eleocharis uniglumis (Link) Schultes
Epipactis atrorubens (Hoffm.ex Bernh.) Besser (=E. atropurpurea Raf.)
*
*
*
205
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery
Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz
Epipactis muelleri Godfery
Epipactis palustris (L.) Crantz
Epipactis viridiflora Hoffm. ex Krock.
(=E. purpurataSm.)
DD
Eranthis hyemalis (L.) Salisb.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
*
??
?
Epipogium aphyllum Sw.
*
*
*
*
*
E
N
*
Erianthus hostii Griseb. (Ex: da
raccogliere in zone limitrofe)
p
Erinus alpinus L. (scomparsa ??)
Eriophorum angustifolium Honckeny
Eriophorum gracile Koch
Eriophorum latifolium Hoppe
Eriophorum scheuchzeri Hoppe
Eriophorum vaginatum L.
Eritrichium nanum (All.) Schrader
Erythronium dens-canis L.
Euphorbia villosa Wald. et Kit.
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
II
p
*
Euphrasia cisalpina Pugsley
Euphrasia marchesettii Wettst.
*
VU
Ferulago campestris (Besser) Grecescu
LR
Fritillaria orientalis Adams (= Fritillaria
tenella Bieb.)
*
*
VU
*
*
E
N
Fritillaria tubiformis Gren. et Godron
subsp. tubiformis
Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.
Galanthus nivalis L.
Galium montis-arerae Merxm. et Ehrend.
Gentiana alpina Vill.
Gentiana asclepiadea L.
*
LR
VU
VU
* * *
VU
LR
LR
*
II
*
*
LR
LR
LR
LR
LR
LR
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
206
Gentiana bavarica L.
Gentiana brachyphylla Vill.
Gentiana ciliata L.
Gentiana clusii Perr. et Song.
LR
Gentiana cruciata L.
Gentiana kochiana Perr. et Song.
Gentiana lutea L.
*
*
Gentiana nivalis L.
Gentiana orbicularis Schur
Gentiana pannonica Scop.
Gentiana pneumonanthe L.
VU
Gentiana punctata L.
Gentiana purpurea L.
LR
Gentiana utriculosa L.
Gentiana verna L.
EN
VU
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
Gentianella tenella (Rottb.) Borner
Gentianella campestris (L.) Borner
Gentianella amarella (L.) Borner
Gentianella ramosa (Hegetschw.) Holub
Gentianella engadinensis (Wettst.) Holub
Gentianella anisodonta (Borbas) Love
Gentianella germanica (Willd.) Warburg
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Gentianella angelica (Pugsley) E. F.
Warburg
Gladiolus byzantinus Miller
*
*
*
Gladiolus imbricatus L.
*
*
* *
*
* *
*
* *
Gladiolus imbricatus L.
Gladiolus italicus Miller
Gladiolus palustris Gaudin
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.
LR
Gnaphalium luteo-album L.
LR
207
Goodyera repens (L.) R.Br.
LR
Gratiola officinalis L.
LR
Groenlandia densa (L.) Fourr.
LR
LR
Gymnademia conopsea (L.) R. Br.
Gymnademia odoratissima (L.) L. C. Rich.
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
LR
Helichrysum italicum (Roth) Don
Helleborus niger L.
*
*
*
*
* *
* *
*
*
* *
Hemerocallis lilio-asphodelus L.
LR
Herminium monorchis (L.) R.Br.
Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb.
VU
Hibiscus palustris L.
Hierochloe odorata (L.) Whalenb.
VU
VU
VU
??
Himantoglossum adriaticum H. Baumann (= H. hircinum subsp. adriaticum
(H. Baumann) H. Sund.)
VU
* vedi note
Hippuris vulgaris L.
VU
VU
VU
Hottonia palustris L.
VU
VU
VU
Hydrocharis morsus-ranae L.
LR
Hydrocotyle vulgaris L.
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. subsp. pauciflorus (Koch) Schnz &
Thell.(= H. pauciflorus (Koch.) Schinz. et Thell.)
*
*
EN
*
*
LR
EN
EN
p
*
*
Hyosciamus niger L.
*
*
Hyssopus officinalis L.
*
Iberis sempervirens L.
*
Ilex aquifolium L.
*
Inula helenium L.
Iris benacensis Kern.
LR
Iris florentina L.
Iris germanica L.
Iris graminea L.
VU
LR
LR
*
*
*
*
*
*
*
*
208
Iris pallida Lam. s.l. (le popolazioni dell’Alto Garda, a volte indicate come
Iris cengialti Ambrosi)
*
*
*
Iris pseudacorus L.
VU
Iris sibirica L.
p
Isolepis setacea (L.) R. Br.
p
Juncus arcticus Willd.
Juncus bulbosus L.
LR
Juncus squarrosus L. (EX: raccogliere in aree limitrofe)
VU
*
* *
*
*
LR
VU
VU
* *
*
*
*
Juniperus sabina L.
Knautia baldensis Kerner
Knautia drymeia Heuff. s.l. (= cfr. K. d. subsp. centrifrons (Borbas) Ehrend.
per l'Appennino)
*
*
p
II
*
*
*
*
*
*
*
Knautia illyrica Beck
Knautia maxima (Opiz) J. Ortmann
Knautia persicina Kerner
Knautia sixtina Briq.
Knautia transalpina (H. Christ) Briq.
Knautia velutina Briq.
*
*
II
LR
*
II
LR
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.
Laserpitium nitidum Zanted.
p
*
LR
*
Lathraea squamaria L.
Lemna trisulca L.
LR
Leontodon tenuiflorus (Gaudin) Rchb.
LR
Leontopodium alpinum Cass. subsp. alpinum
LR
Leucojum aestivum L.
LR
VU
LR
Leucojum vernum L.
Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum
Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker
Lilium martagon L.
Limodorum abortivum (L.) Sw.
LR
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
209
VU
Limosella aquatica L.
VU
VU
Linaria angustissima (Loisel.) Borbas
LR
Linaria tonzigii Lona
LR
LR
LR
VU
VU
VU
LR
LR
LR
EN
EN
EN
VU
VU
VU
*
EN
EN
EN
*
EN
VU
VU
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox
*
*
Linnaea borealis L.
Liparis loeselii (L.) L.
*
*
* * *
*
* *
LR
Listera cordata (L.) R. Br.
Listera ovata (L.) R.Br.
Littorella uniflora (L.) Ascher.
Ludwigia palustris (L.) Elliot
*
* * *
*
*
*
*
*
*
*
*
Lychnis alpina L.
Lychnis viscaria L.
Lythrum portula (L.) D.A.Webb
Malaxis monophyllos (L.) Swartz (= Microstylis m.(L.) Lindl.) (EX:
raccogliere in aree limitrofe)
VU
*
*
*
* *
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Matthiola valesiaca Gay (carnica?) Garda
Menyanthes trifoliata L.
*
p
II
Minuartia austriaca (Jacq.) Hayek
Minuartia biflora (L.) Schinz et Thell.
Minuartia cherlerioides (Hoppe) Bech. subsp. rionii (Gremli) Friedrich
Minuartia grignensis (Rchb.) Mattf.
Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell. subsp.ophiolitica Pignatti
*
*
*
LR
p
LR
p
LR
??
*
*
*
*
Minuartia rupestris (Scop.) Sch. et Th.
Moehringia bavarica (L.) Gren. subsp. bavarica
Moehringia bavarica (L.) Gren. subsp. insubrica (Degen) Sauer
Moehringia concarenae F. Fen. et E. Martini
Moehringia dielsiana Mattf.
Moehringia glaucovirens Bertol.
Moehringia markgrafii Merxm. et Gutermann
*
*
*
*
*
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
VU
LR
LR
LR
LR
*
*
*
*
*
*
*
*
*
210
*
*
Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.
Moenchia mantica (L.) Bartl.
Montia fontana L. subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters (=M. minor
C.C. Gmel = M. arvensis Walter)
*
p
*
Muscari botryoides (L.) Mill. subsp. longifolium (Rigo) Garbari
VU
Muscari kerneri Marches.
VU
EN
VU
CR
CR
CR
*
* *
Muscari longifolium Rigo
Myosotis rehsteineri Wartm.
*
* * *
*
??
Myosurus minimus L.
Myricaria germanica (L.) Desv.
VU
Myriophyllum alterniflorum DC.
VU
Najas minor All.
LR
*
VU
VU
*
*
*
Narcissus poeticus L. subsp. poeticus
Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker (= N. angustifolius
Curt.)
Narcissus pseudonarcissus L.
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
Narcissus incomparabilis Miller
Narcissus biflorus Curtis
Neottia nidus-avis (L.) L. C. Rich.
Nigritella rhellicani Teppner E. Klein (=N. nigra (L.) Rchb.)
Nigritella rubra (Wettst.) K. Richt. (=N. miniata (Crantz) Janchen)
*
p
Nuphar luteum (L.) S. et S.
LR
Nymphaea alba L. subsp. alba
LR
VU
LR
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze
LR
EN
LR
Oenanthe aquatica (L.) Poir. (=O. phellandrium Lam.)
*
*
II
*
*
*
*
*
*
*
*
*
EN
Omphalodes verna Moench
LR
Onosma helvetica Boiss.
LR
Ophrys apifera Huds.
LR
*
*
Ophrys benacensis (Reisigl) O. Danesch, E. Danesch et Ehrend. (=
Ophrys bertoloniiformis subsp. benacensisReisigl) (indicata da Grunanger per
la Lombardia)
LR
*
*
*
*
Ophrys bertolonii Moretti (= O. speculum Bertol.)
*
*
211
Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench subsp. fuciflora
Ophrys fusca Link ( indicata da Grunanger per la Lombardia)
*
*
*
*
* *
Ophrys holoserica (Burm.f.) Greuter subsp. holoserica (indicata da
Grunanger per la Lombardia)
LR
*
*
Ophrys insectifera L.
LR
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
* *
* *
Ophrys sphegodes Mill. subsp. atrata (Lindl.) Mayer
LR
Ophrys sphegodes Mill. subsp. sphegodes
Ophrys tetraloniae W.P. Teschner (indicata da Grunanger per la Lombardia)
Oplismenus hirtellus P.Beauv. subsp. undulatifolius (Ardoino) Schulz
*
EN
Orchis anthropophora L. Allioni (=Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton )
Orchis coriophora L.
LR
Orchis laxiflora Lam.
LR
Orchis mascula (L.) L.
Orchis militaris L.
Orchis morio L.
Orchis pallens L.
LR
Orchis palustris Jacq. (EX: raccogliere in aree limitrofe)
LR
Orchis papilionacea L. subsp. papilionacea
LR
EN
LR
Orchis pauciflora Ten.
Orchis provincialis Ball. ex Lam. et DC.
*
*
LR
Orchis purpurea Huds.
Orchis simia Lam.
LR
Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J. Koch
LR
LR
Orchis tridentata Scop.
Orchis ustulata L.
CR
Orobanche alsatica Kirschl.
p
Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay
Oxytropis pilosa (L.) DC.
Paeonia officinalis L. subsp. officinalis
*
VU
*
*
*
* *
* *
* *
*
* *
* *
*
*
*
*
*
*
*
212
*
Papaver rhaeticum Leresche
*
*
*
*
*
*
*
LR
Pedicularis acaulis Scop.
Pedicularis adscendens Schleicher
Pedicularis elongata Kerner
Pedicularis oederi Vahl
LR
Pedicularis palustris L.
Pedicularis rostrato-spicata Crantz
Pedicularis sylvatica L. (Presenza non certa)
*
VU
EN
*
LR
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.
Peucedanum palustre (L.) Moench
EN
*
EN
Peucedanum rablense (Wulfen) Koch
LR
Peucedanum schottii Besser ex DC.
LR
*
*
Philadelphus coronarius L.
Phillyrea latifolia L.
Physoplexis comosa (L.) Schur (=Phyteuma comosumL.)
Physospermum cornubiense (L.) DC.
*
LR
LR
LR
LR
??
*
*
*
*
*
LR
Phyteuma charmelii Vill.
*
Phyteuma hedraianthifolium R. Schulz
Plantago altissima L.
VU
VU
VU
*
*
Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich.
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.
LR
Polemonium caeruleum L.
VU
Potamogeton berchtoldii Fieber
Potamogeton friesii Rupr.
Potamogeton nodosus Poir.
Potamogeton obtusifolius Mert. et W.D.J. Koch
Potentilla brauneana Hoppe
Potentilla frigida Vill.
*
*
*
*
*
* *
*
*
LR
LR
??
*
*
*
213
Potentilla grammopetala Moretti
*
LR
LR
LR
LR
LR
LR
EN
EN
EN
LR
LR
LR
*
*
Potentilla nivea L.
Potentilla sterilis (L.) Garcke
Potentilla supina L. (EX: raccogliere in aree limitrofe)
Primula albenensis E. Banfi et R. Ferlinghetti
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
LR
Primula auricula L.
Primula daonensis Leybold
Primula farinosa L.
Primula glaucescens Moretti
*
LR
LR
LR
*
*
*
Primula glutinosa Wulf.
Primula halleri Wulf.
Primula hirsuta All. (la forma del calcare descritta come P. grignensis
D.M.Moser)
*
*
Primula integrifolia L.
Primula latifolia Lapeyr.
Primula minima L.
Primula spectabilis Tratt.
*
p
*
II
*
*
Prunus padus L.
Pseudofumaria alba (Mansf.) Lidn subsp. alba
LR
Pseudofumaria lutea (L.) Lidn
LR
*
* *
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
Pseudolysimachion pallens (Host) M. A. Fischer
Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz
Pseudorchis albida (L.) A. & D. Love (=Leucorchis albida (L.) E.
Meyer)
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. alpina
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. apiifolia (Scop.) Nym.
Pulsatilla halleri (All.) Willd.
Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.
Pulsatilla vernalis (L.) Miller
Quercus crenata Lam.
Radiola linoides Roth
LR
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
214
Ranunculus bilobus Bertol.
*
Ranunculus flammula L.
LR
LR
LR
LR
VU
LR
*
Ranunculus hybridus Biria
*
Ranunculus lingua L.
LR
Ranunculus muricatus L.
LR
Ranunculus parnassifolius L. subsp. eterocarpus P. Kupfer
LR
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. subsp. penicillatus
LR
Ranunculus platanifolius L.
LR
Ranunculus polyanthemofyllus Koch et Hess
LR
Ranunculus reptans L.
LR
VU
LR
*
*
Ranunculus seguieri Vill.
Ranunculus serpens Schrank
LR
Ranunculus thora L.
LR
*
Rhamnus alpinus L.
Rhamnus pumila Turra subsp. pumila
LR
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis
LR
*
*
Rhododendron ferrugineum L.
Rhododendron hirsutum L.
Rhododendron x intermedium Tausch
*
Rhodothamnus chamaecistus (L.) Rchb.
Rhyncospora alba (L.) Vahl
Rhyncospora fusca (L.) Aiton f.
*
VU
CR
VU
CR
CR
CR
Ribes alpinum L.
LR
Ribes petraeum Wulfen
LR
Rorippa amphibia (L.) Besser
LR
Rosa gallica L.
LR
Rumex hydrolapathum Huds.
LR
Ruscus aculeatus L.
Saccharum strictum (Host) Spreng. (= Erianthus hostii Griseb.) (EX)
raccogliere in aree limitrofe
*
*
*
EW
CR
*
*
*
*
*
*
EW
215
Sagittaria sagittifolia L.
*
EN
EN
*
EN
*
*
*
Salix alpina Scop.
Salix caesia Vill.
Salix glaucosericea Flod.
LR
Salix helvetica Vill.
LR
*
Salix laggeri Wimmer
Salix pentandra L.
*
EN
EN
EN
*
EN
EN
EN
*
LR
LR
LR
*
*
Salix repens L
Salix rosmarinifolia L.
*
Salix waldsteiniana Willd.
Sanguisorba dodecandra Moretti
Saussurea alpina (L.) DC. subsp. depressa (Gren.) Nyman
LR
Saussurea discolor (Willd.) DC.
LR
Saxifraga adscendens L. subsp. adscendens
LR
*
Saxifraga aizoides L.
Saxifraga androsacea L.
LR
Saxifraga aphylla Sternb.
LR
Saxifraga arachnoidea Sternb.
*
LR
Saxifraga aspera L.
Saxifraga biflora All.
Saxifraga bryoides L.
Saxifraga bulbifera L.
Saxifraga burserana L.
Saxifraga caesia L.
LR
Saxifraga cotyledon L.
Saxifraga crustata Vest.
LR
Saxifraga cuneifolia L.
Saxifraga exarata Vill. subsp. moschata (Wulfen) Cavill.
LR
Saxifraga granulata L.
LR
LR
LR
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
216
Saxifraga hohenwartii Sternb.
Saxifraga hostii Tausch subsp. rhaetica (Kerner) Br.-Bl.
*
p
*
II
Saxifraga moschata Wulf.
LR
Saxifraga muscoides All.
Saxifraga mutata L.
Saxifraga oppositifolia L.
Saxifraga paniculata Miller
LR
Saxifraga petraea L.
Saxifraga presolanensis Engler
*
LR
LR
LR
*
*
*
Saxifraga rotundifolia L.
Saxifraga sedoides L. subsp. sedoides
LR
Saxifraga seguieri Sprengel
LR
Saxifraga squarrosa Sieber
Saxifraga stellaris L.
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
*
VU
VU
VU
* * *
*
*
LR
LR
LR
*
*
Saxifraga tridactylites L.
Saxifraga umbrosa L.
Saxifraga vandellii Sternb.
Scabiosa vestina Facchini
p
Scheuchzeria palustris L.
VU
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
LR
Schoenoplectus supinus (L.) Palla (= Scirpus s. L. in LN)
VU
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
LR
Schoenus ferrugineus L.
Scirpus radicans Schkuhr
*
*
*
*
*
*
II
VU
VU
*
VU
VU
VU
*
EN
EN
EN
CR
CR
Scutellaria astifolia L.
LR
Sedum anacampseros L.
* *
*
VU
LR
*
* *
*
* *
*
*
VU
Scorzonera humilis L.
Scutellaria minor Huds.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
CR
*
*
217
VU
Sedum villosum L. subsp. villosum
* *
p
LR
Selinum carvifolia (L.) L.
Sempervivum arachnoideum L.
Sempervivum montanum L.
Sempervivum tectorum L.
Sempervivum wulfenii Hoppe
VU
VU
VU
EN
EN
EN
Senecio doria L.
Senecio paludosus L.
*
Serapias cordigera L. (secondo Grunanger da confermare per la
Lombardia)
Serapias vomeracea (Burm.) Briq.
VU
Seseli montanum L.
LR
Sesleria uliginosa Opiz (presenza dubbia in Lombardia)
LR
Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.
VU
Silene elisabethae Jan
Silene linicola Gmel. (EX: raccogliere in aree limitrofe)
*
*
LR
LR
VU
LR
VU
CR
CR
CR
VU
??
CR
CR
VU
??
Sisymbrium irio L.
LR
Sisymbrium loeselii L.
LR
Sisymbrium strictissimum L.
LR
Soileirolia soleirolii (Reg.) Dandy
Sonchus palustris L.
*
*
*
*
CR
Sparganium angustifolium Michx.
*
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
LR
Sparganium erectum L. subsp. erectum
Sparganium minimum Wallr.
LR
LR
LR
Spiranthes aestivalis (Lam.) Rich.
EN
EN
EN
*
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
LR
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
LR
Stachys recta subsp. serpentinii (Fiori) Arrigoni
*
*
*
*
LR
*
p
*
* * *
*
*
*
*
* *
* *
*
*
*
*
Staehelina dubia L.
Staphylea pinnata L.
LR
Stellaria alsine Grimm
Stellaria bulbosa Wulfen (=Pseudostellaria europaea Schaeftl.)
*
Stemmacantha rhapontica (L.) Dittrich (=Rhaponticum scariosum Lam.)
LR
Stipa pulcherrima C. Koch
LR
Stipa tirsa Steven
LR
Stratiotes aloides L.
CR
*
CR
CR
*
*
LR
Swertia perennis L.
VU
VU
VU
LR
LR
LR
*
Thalictrum alpinum L.
LR
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers.
VU
Tozzia alpina L. subsp. alpina
LR
*
??
Streptopus amplexifolius (L.) DC.
Telekia speciosissima (L.) Less. (=Xerolekia speciosissima (L.) Anderb.)
*
VU
*
*
LR
VU
*
LR
218
Trapa natans L.
*
VU
Traunsteinera globosa (L.) Rchb.
LR
Trientalis europaea L.
LR
EN
VU
*
*
LR
*
LR
*
*
*
*
*
*
*
p
Triglochin palustre L.
LR
Trochiscanthes nodiflora (All.) Koch
Trollius europaeus L. (solo per l'Oltrep˜ Pavese)
VU
Tulipa australis Link
Tulipa sylvestris L.
*
?
EN
Typha angustifolia L.
Typha latifolia L.
Typha laxmannii Lepech.
Typha minima Hoppe
*
*
Utricularia australis R. Br. (= U. neglecta Lehm.)
EW
VU
EW
VU
EN
VU
EW
CR
EW
VU
EN
VU
*
VU
Utricularia minor L.
Utricularia vulgaris L.
*
* *
*
Utricularia bremii Heer ex Koell.
Utricularia intermedia Hayne (EX: raccogliere in aree limitrofe)
*
*
*
*
*
*
219
LR
Vaccinium microcarpum (Turcz.) Hooker fil.
VU
Vallisneria spiralis L.
*
?
VU
Verbascum phoeniceum L.
*
*
Veronica catenata Pennell
LR
Veronica scutellata L.
*
Veronica serpyllifolia L.
LR
Vicia dumetorum L.
*
Viola calcarata L.
*
*
*
*
Viola comollia Massara
Viola culminis Fenaroli et Moraldo (nuova specie
delle prealpi bresciane)
Viola dubyana Burnat
Viola mirabilis L.
LR
LR
LR
LR
LR
LR
*
*
*
*
*
*
*
*
EN
LR
Viola pinnata L.
Viscum album L.
*
*
*
*
*
Viscum album L. subsp. album
Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm.
Vitaliana primulaeflora Bertol. subsp. sesleri (Buser)
Pign.
Willemetia stipitata (Jacq.) Cass.
635
113
291
134
172
57
26
16
5
18
3
74
3
260
14
239
217
LEGENDA PER ELENCO SPECIE DA CONSERVARE IN LOMBARDIA
Casella “NOME SCIENTIFICO": tutte le specie seguono la nomenclatura adottata per la Flora d'Italia
(PIGNATTI, 1982) ad esclusione della famiglia delle Orchidaceae per la quale GRUNANGER (2000) ha
recentemente realizzato una dettagliata monografia. Rispetto alla Flora d'Italia ci sono alcune
differenze sia nomenclaturali (es. il genere Dactylorhiza include diverse Orchis), sia distributive: ad
esempio, Himantoglossum hircinum =Loroglossum hircinum indicata da Pignatti come unica specie presente
in Italia, nel lavoro di GRUNANGER viene sdoppiata in due sottospecie, in particolare per la Lombardia
é presente Himantoglossum hircinum subsp. adriaticum (H. Baumann) H. Sund. (=H. adriaticum H.
Baumann);
casella “RACCOLTA PRIORITARIA”: entità a maggior rischio per le quali si suggerisce una priorità nella
raccolta. I criteri considerati si basano sullo status di vulnerabilità più alto a livello regionale (EW, EX,
CR, EN), sulle endemicità, sull’eventuale inclusione negli Allegati (II, IV, V) della Direttiva
43/92/CEE "Habitat" e della Convenzione di Berna;
casella "LISTE ROSSE REGIONALI 1997": specie inserite nell’elenco delle Liste Rosse Regionali di Conti
et al. (1997) per la regione Lombardia, ad esclusione delle Pteridofite. Inoltre, dall’elenco sono state
escluse alcune entità che, come suggerito dal dott. G. Galasso (Regione Lombardia), non sarebbero
presenti in Lombardia;
casella "LISTA ROSSA NAZIONALE 1997": status di vulnerabilità (IUCN, 1994) a livello nazionale come
riportato nell’aggiornamento della Lista Rossa Nazionale (Conti et al., 1997). Anche qui non sono state
inserite le Pteridofite ed alcune entità non presenti in Lombardia (Galasso, Regione Lombardia).
Le categorie IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) sono di seguito riportate:
EX
EW
CR
estinta.
estinta in natura.
gravemente minacciata.
220
EN
VU
LR
minacciata.
vulnerabile.
a minor rischio
casella “SCOPPOLA 2003”: informazioni ricavate dal database fornito dalla Prof.ssa Anna Scoppola
dell’Università di Viterbo, coordinatrice del Modulo relativo alla flora del progetto di “Completamento
delle conoscenze naturalistiche di base: Modulo A1 – l’analisi floristica a scala nazionale” (aggiornato:
maggio 2003); in questa colonna sono stati riproposti gli stessi simboli usati dall’autrice, come in seguito
riportato:
s
altre segnalazioni (Segnalazioni Floristiche Italiane dal 1978 al 2000);
p
presenze indicate per la regione in Flora d'Italia (PIGNATTI, 1982) o in altre pubblicazioni
importanti;
e
presenze indicate per la regione nella banca dati EDEN (Società Botanica Italiana, 2000);
?
presenze derivate dal progetto BIOITALY;
??
altre probabili presenze da confermare;
A questo proposito si veda: Scoppola et al. (2003).
casella “ENDEMITI”: specie il cui areale di distribuzione è rispettivamente limitato alla Lombardia o si
estende anche ai territori limitrofi, selezionate su indicazioni fornite da specialisti ed esperti locali (come
riportato nel database della Prof.ssa Scoppola);
casella “DIR. 92/43/CEE HABITAT ALL. II”: allegato II della direttiva "Habitat" 92/43/CEE,
denominato: “Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la
designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)”. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del
Consiglio del 27 ottobre 1997. NOTA: il simbolo II riportato in questa colonna si riferisce alle specie
proposte dalla SBI (1995) per l'ampliamento dell'allegato II della Direttiva;
casella “DIR. 92/43/CEE HABITAT ALL. IV”: allegato IV della Direttiva 43/92/CEE "Habitat"
denominato: “Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”.
Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997;
casella “DIR. 92/43/CEE HABITAT ALL. V”: allegato V della Direttiva 43/92/CEE "Habitat"
denominato: “Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui
sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione”. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE
del Consiglio del 27 ottobre 1997;
casella “CONVENZIONE DI BERNA”: specie inserite nell’allegato I della Convenzione di Berna
“per la conservazione della fauna e flora selvatica europea e dei loro habitat naturali” (Convention on the
conservation of European wildlife and natural habitats). Legge di ratifica, 5 agosto 1981, n. 503; legge collegata 1.
157/92. Emendamenti agli allegati I, II, e III della Convenzione, approvati dal comitato Permanente il
5.12.1997, entrati in vigore in Italia il 6 marzo 1998;
caselle “CITES A, B, D”: piante inserite negli allegati (A, B, D) della Convenzione di Washington
conosciuta come la Convenzione “sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche
minacciate di estinzione” (C.I.T.E.S.: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora), Washington 30 aprile 1973;
casella “L.R. N. 33”: piante protette in Lombardia secondo le disposizioni della Legge Regionale 27
luglio 1977 n. 33 ed integrate con il
D.G.R. del 26/9/1978 n°18438, modificate e integrate dalla D.G.R. 27 giugno 1996, n° 15217 e dalla
D.G.R. 29 aprile 1997, n° 27984;
casella “ART. 18 e 23 L.R. 33”: piante aromatiche e medicinali a raccolta controllata, regolamentata
dall'art. 23 e piante del sottobosco, con frutti a raccolta limitata citate dall’art. 18 della L.R. n° 33 del 27
luglio 1977. In questo elenco vengono riportate soltanto alcune entità particolarmente soggette a raccolta
ed a diffusione piuttosto limitata;
casella “CREDARO & PIROLA 1997”: riporta le entità individuate da V. Credaro e A. Pirola nello
studio “Revisione della flora vascolare da proteggere”, realizzato per conto della Regione Lombardia
(Pavia). Si tratta di un documento dattiloscritto;
casella “ALTRI MOTIVI”: ulteriori integrazioni suggerite da esperti botanici, indicati di seguito:
221
Dott.ssa S. Assini (Dipartimento di Ecologia del Territorio dell’Università di Pavia; segnala entità rare
per l'Oltrepò pavese);
S. Frattini (Brescia);
Dott. G. Galasso (Regione Lombardia) coordinatore regionale per la parte floristica del progetto di
“Completamento delle conoscenze naturalistiche di base: modulo A1 – l’analisi floristica a scala
nazionale”;
Prof. G. Rossi (Dipartimento di Ecologia del Territorio dell’Università di Pavia) responsabile
scientifico del progetto “Conservazione del germoplasma di specie rare o minacciate in Lombardia”.
Inoltre, ulteriori informazioni sono state ricavate dal libro sulle orchidee realizzato dal Gruppo Flora
Alpina Bergamasca. (F.A.B.) (AA.
., 2001), dove a livello della Provincia di Bergamo è stato valutato il
livello di rarità: si sono quindi indicate le orchidee con una rarità superiore al 90%;
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
AA.
., 2001. Orchidee spontanee della provincia di Bergamo. FAB. 1-191.
CONTI, F., MANZI, A, PEDROTTI, F., 1992. Libro rosso delle piante d’Italia. TIPAR, Roma.
CONTI, F., MANZI, A, PEDROTTI, F., 1997. Liste rosse regionali delle piante d’Italia. TIPAR, Roma.
CREDANO V., PIROLA A., 1992. Revisione della flora vascolare da proteggere. Regione Lombardia. Ist.
Bot. Pavia. Pavia. (dattiloscritto).
FENAROLI F., MORALDO B., 2003. Viola culminis, una nuova specie delle Prealpi bresciane (Lombardia,
N-Italia). Ann. Mus. Civ. Sc. Nat., Brescia, 33: 21-29.
GRUNANGER P., 2001. Orchidee d’Italia. Quad. Bot. Ambientale Appl., 11(2000): 3-80.
I.U.C.N., 1993. World conservation strategy. I.U.C.N., Gland (Svizzera).
I.U.C.N., 1994. IUCN Red List Categories. Gland, Svizzera, IUCN Species survival Commition.
MOSER D. M., 1998. Ein neuer Reliktendemit der Grigna Meridionale, Provincia di Como, Italien:
Primula grignensis D.M. Moser (Sektion Auricula, subsekt. Erytrodrosum Schott.) Candollea, 53: 387-393.
PEREGO R., RAVAZZI C., 2003. Una stazione di Quercus crenata Lam. presso Albino (Bergamo). Ann.
Mus. Civ. Sc. Nat., Brescia, 33: 31- 36.
PIGNATTI S., 1982. Flora d’Italia. 3 Voll. Edagricole. Bologna.
PIGNATTI S., MENEGONI P., GIACANELLI V. (a cura di), 2001. Liste rosse e blu della flora
italiana. A.N.P.A., Stato dell’ambiente 1. Alcagraf s.r.l. Roma (più Cd-rom).
RAVAZZI C., PEREGO R., 2001. Distribuzione ed ecologia di Saxifraga petraea L. nel settore occidentale
delle Prealpi lombarde. Riv. Mus. Civ. Sc. Nat. “E. Caffi” 20 (2000): 99-110.
REGIONE LOMBARDIA, ASSESSORATO AMBIENTE ED ECOLOGIA: Flora spontanea protetta nella
Regione Lombardia. Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Manuale n¡ 8.2 delle Guardie ecologiche.
Edit. Regione Lombardia, Assessorato Ambiente ed Ecologia, Milano, 1998.
RIZZOTTO M., 1996 le categorie IUCN per la compilazione delle “Liste Rosse” e l’attività della S.B.I.
per la conservazione della flora. Inf. Bot. Ital., 27(1995): 315-338.
SCOPPOLA A., CAPORALI C., GALLOZZI M.R., BLASI C., 2003. Aggiornamento delle conoscenze
floristiche a scala nazionale: commenti e primi risultati. Inf. Bot. Ital. 35(1): 178-197.
Link:
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/attivita_internazionali/convenzioni_internazionali.
asp http://www.nature.coe.int/english/cadres/bern.htm
http://europoa.eu.int/comm/enviroment/nature/legis.htm
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/cn/flora_fauna/flora_presentazioni.asp
http://www.sinanet.anpa.it/aree/Biosfera/Documentazione/ListeRosseBlu/PLAYER.html
222
223
10.3 ONP Svizzera
Ordinanza 451.1 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)
del 16 gennaio 1991 (Stato 10 luglio 2001)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l ’articolo 26 della legge federale del 1° luglio 1966 1 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN); visto l’articol o
44 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 2 sulla protezione dell ’ambiente (LPAmb); in esecuzione della
Convenzione del 19 settembre 1979 3 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa,4
ordina:
Sezione 1:
Protezione della natura, protezione del paesaggioe conservazione dei monumenti storici
nell’adempimento dei compiti della Confederazione5
Art. 16 Principio
Nell’adempimento dei compiti della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN e nell’elaborazione e nella modificazione di testi
legali nonché di concezioni e piani settoriali (art. 13 della legge federale del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio),
le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione della natura, della
protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.
RU 1991 249
1 RS 451
2 RS 814.01
3 RS 0.455 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1¡ ago. 2000 (RU
2000 1869).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1¡ feb. 1996 (RU 1996 225).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1¡ feb. 1996 (RU 1996 225).
7 RS 700
224
Art. 2 Collaborazione degli organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della
conservazione dei monumenti storici8
1 L’Ufficio federale dell ’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), l’Ufficio federale della cultura (UFC) e l’Ufficio federale
delle strade (USTRA)9 sono a disposizione delle competenti autorità incaricate di adempiere i compiti della Confederazione per
consulenza.
2 Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono
compiti della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN. La collaborazione dell’UFAFP, dell’UFC e dell’USTRA è retta
dall’articolo 3 capoverso 4 LPN.10
3 I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio
e della conservazione dei monumenti storici nell’adempimento dei compiti che incombono loro giusta l’articolo 1.11
4 L’UFAFP, l’UFC e l’USTRA (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della protezione della natura, della protezione del
paesaggio e della conservazione dei monumenti storici (cpv. 3) determinano nell ’ambito della loro collaborazione se è necessario
richiedere giusta l’articolo 7 LPN una perizia della commissione federale competente (art. 23 cpv. 2).12
Art. 313
Sezione 2:
Sostegno accordato dalla Confederazione alla protezione della natura, alla protezione del
paesaggioe alla conservazione dei monumenti storici14
Art. 4 Domanda e proposta
1 Le domande d’aiuto finanziario per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione giusta l’articolo 13 LPN devono
essere inviate ai servizi cantonali competenti (art. 26 cpv. 1).15
8
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1¡ feb. 1996 (RU 1996 225).
La sfera delle unità amministrative interessate è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di
detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
10
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure
d’approvazione dei piani (RU 2000 703).11 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).
12
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione
dei piani (RU 2000 703).
13
Abrogato dal n.I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).
14
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
9
225
5 Queste le trasmettono all’UFAFP, all’UFC o all’USTRA allegandovi le loro proposte nonché le indicazioni e i documenti
necessari.
L’UFAFP, l’UFC e l’USTRA emanano direttive concernenti le informazioni e i documenti che devono essere allegati alla
proposta.
2
3 Le domande devono essere presentate prima dell’esecuzione delle misure previste. D’intesa con l’UFAFP, l’UFC o l’USTRA, i
servizi cantonali competenti possono autorizzare l’avvio anticipato:16
a.
b.
di misure urgenti;
di prestazioni rinnovabili periodicamente;
c.
di misure prese in base a decisioni emanate su ricorsi cresciute in
giudicato.
le misure previste richiedono modificazioni notevoli o spese supplementari, è necessario presentare immediatamente una
domanda complementare. In caso contrario l’UFAFP, l’UFC o l’USTRA possono rifiutare un aumento del sussidio federale
assegnato.17
4 Se
Art. 5 Aliquota del sussidio
1 Dopo aver fissato un importo massimo, l’aiuto finanziario è calcolato in percentuale delle spese e ammonta, secondo la capacità
finanziaria del Cantone:
a. al 20–35 per cento per oggetti d’importanza nazionale;
b. al 15–25 per cento per oggetti d’importanza regionale;
c. al 10–15 per cento per oggetti d’importanza locale.
1bis L’aliquota del sussidio può essere aumentata, per tutti gli oggetti, al massimo al 45 per cento delle spese, se è comprovato che
l’aliquota prevista dal capoverso 1 non permette di finanziare le misure indispensabili.18
2 L’assegnazione di un aiuto finanziario é subordinata alla concessione da parte del Cantone di una prestazione corrispondente
alla sua capacità finanziaria. Le prestazioni degli enti locali di diritto pubblico del Cantone sono computate all’importo che esso
ha concesso. Di regola, quest’ultimo ammonta almeno:19
a. al 30–45 per cento per oggetti d’importanza nazionale;
b. al 25–35 per cento per oggetti d’importanza regionale;
c. al 20–25 per cento per oggetti d’importanza locale.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1¡ feb. 1996
(RU 1996 225).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1¡ feb. 1996
(RU 1996 225).
17 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
18 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225). Nel settore della conservazione dei monumenti storici, questa disposizione è applicabile soltanto a partire dal 1° gen. 2000 (n. III di
detta modificazione). Per il testo originale vedi RU 1991 249.
15
226
In casi fondati, i sussidi accordati da organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione
dei monumenti storici oppure da parrocchie, possono essere computati, con il loro accordo, all’importo del Cantone.20
3
4
L’aliquota del sussidio può essere ridotta se:
a. il beneficiario ha un notevole interesse personale nelle misure previste;
b. il beneficiario non offre il contributo personale ragionevolmente esigibile e non sfrutta le altre possibilità di
finanziamento, oppure
c. la partecipazione finanziaria del Cantone è insufficiente.
5 Gli aiuti finanziari possono essere fissati, d’intesa con i servizi cantonali competenti, forfettariamente o complessivamente, se in
tal modo si può raggiungere lo scopo prefissato.21
Art. 6 Spese sussidiabili
1 Sono
sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l’adeguata esecuzione dei compiti.
2 Nel caso di lavoro di manutenzione e di restauro di un oggetto, possono essere accordati in particolare anche sussidi per misure
eseguite per conservarne il valore e il carattere (compresa la parte corrispondente degli onorari degli specialisti).
3
Non sono sussidiabili:
a. gli interessi del capitale destinato al finanziamento delle opere;
b. i lavori e le misure eseguiti allo scopo di rendere un oggetto più redditizio.
Art. 7 Disposizioni accessorie
1
L’assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto pu˜ segnatamente essere subordinata ai seguenti oneri e condizioni:
a. l’oggetto è messo sotto protezione permanente o per una durata determinata;
b. l’oggetto è conservato in uno stato conforme allo scopo del sussidio e qualsiasi modificazione di questo stato richiede
l’approvazione dell’UFAFP, dell’UFC o dell’USTRA;
c. il beneficiario del sussidio presenta periodicamente un rapporto sullo stato dell’oggetto;
22
d. una persona designata dall’UFAFP, dall’UFC o dall’USTRA può effettuare le opportune ispezioni durante
l’esecuzione di lavori all ’oggetto;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1¡ feb. 1996 (RU 1996 225). Nel settore della conservazione dei monumenti storici,
questa disposizione è applicabile soltanto a partire dal 1¡ gen. à2000 (n. III di detta modificazione). Per il testo originale vedi RU 1991 249.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
20
227
e. ...23
f.24 tutti i rapporti come pure i rilievi grafici e fotografici richiesti sono consegnati gratuitamente all’UFAFP, all’UFC o
all’USTRA;
g.25 sull ’oggetto è apposta un’iscrizione permanente che indica il concorso e la protezione della Confederazione.
h. sono eseguiti i necessari lavori di manutenzione;
i. qualsiasi cambiamento di proprietario o altre modificazioni giuridiche devono essere immediatamente notificati
all’UFAFP, all’UFC o all’USTRA;
k. lo stato dell’oggetto può essere controllato;
l. l’oggetto è reso accessibile al pubblico in misura compatibile con la sua destinazione.
L’UFAFP, l’UFC e l’USTRA possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un’archiviazione
appropriata e l’accesso presso il Cantone sono garantiti.26
2
Art. 827 Deroghe all’obbligo di menzione nel registro fondiario
Nell’assegnazione di un aiuto finanziario, l’UFAFP, l’UFC o l’USTRA liberano i proprietari fondiari dall ’obbligo di menzione
nel registro fondiario se le misure di protezione e di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono
conto dell ’importanza dell’oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle possibilità di protezione previste dal diritt o
cantonale.
Art. 928 Competenza per l’assegnazione di sussidi
aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso dall’UFAFP, dall’UFC o dall’USTRA.
La presente disposizione vale anche per l’esecuzione degli articoli 14, 14a e, purchè non si tratti dell’apertura di una procedura
d’espropriazione, 15 LPN.
1 Gli
2
Art. 10 Pagamento del sussidio
29
1 L’aiuto finanziario assegnato è pagato in base al conteggio verificato e approvato dal servizio cantonale competente. Il
conteggio è allestito secondo le direttive del
Abrogata dal n. I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
26 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
23
24
25
228
l’UFAFP, dell’UFC e dell’USTRA. I documenti giustificativi originali devono essere presentati all’UFAFP, all’UFC o
all’USTRA solo se richiesti espressamente. Devono essere restituiti al richiedente soltanto a pagamento avvenuto.
2
In casi fondati sono possibili pagamenti parziali o anticipati.
Art. 11 Inadempimento totale o parziale dei compiti
Se, malgrado un’intimazione, il beneficiario del sussidio non adempie in tutto o in parte il proprio compito, l’aiuto finanziario
non sarà versato o sarà ridotto. Può essere chiesta la restituzione totale o parziale dei sussidi già pagati, con un interesse annuo
del 5 per cento a partire dal giorno del pagamento.
Art. 12 Sussidi a organizzazioni30
1 Le organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici di
importanza nazionale che fanno valere il diritto a un aiuto finanziario giusta l’articolo 14 LPN devono inoltrare una domanda
motivata all ’UFAFP, all’UFC o all ’USTRA.31 Alla domanda devono essere allegate informazioni dettagliate (conti e rapporti)
sull ’attività dell’associazione, grazie alle quali si possa valutare in che misura prestazioni d’interesse pubblico posson o
beneficiare di sussidi.
2
Aiuti finanziari per attività d’interesse nazionale possono essere concessi anche a:
a.
organizzazioni internazionali di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei
monumenti storici;
b.
segretariati previsti da convenzioni internazionali relative alla protezione del-la natura, alla protezione del
paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici.32
Art. 12a 33 Ricerca, formazione, relazioni pubbliche
Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall’articolo 14a capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all’UFAFP, all’UFC o
all’USTRA.
1
2
Per il resto, gli articoli 4, 6, e 9-11 sono applicabili per analogia.
30
31
32
33
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
229
Sezione 3: Protezione della flora e della fauna indigene
Art. 13 Principio
La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento
agricolo e forestale del loro spazio vitale (biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell’agricoltura e
dell’economia forestale e quelli della protezione della natura e del paesaggio.
Art. 14 34 Protezione dei biotopi
La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare
unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).
1
2
La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:
a. da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro molteplicità biologica;
b. da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l’obiettivo della protezione;
c. da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni
futuri;
d. dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;
e. dall’elaborazione di dati scientifici di base.
3
I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:
a.
b.
c.
d.
dall’UFAFP;
e.
4
dei tipi di ambienti naturali giusta l’allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici;
delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20;
dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;
delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti
di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.
I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali.
I Cantoni prevedono un’adeguata procedura d’accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di
protezione oppure violazioni delle disposizioni dell’articolo 20 relative alla protezione delle specie.
5
34
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).
230
Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è
indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un’esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell’ambito della
ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l’oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono
determinanti in particolare:
6
a.
b.
la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e
rare;
la sua funzione compensatrice per l’economia della natura;
c.
d.
la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.
la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione;
L’autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per
assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.
7
Art. 15 Compensazione ecologica
La compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se
necessario creando nuovi biotopi, di favorire la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e
moderato, d’integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio.
1
Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell’agricoltura si applica la definizione della compensazione ecologica
data nell’ordinanza del 26 aprile 1993 35 sui contributi a fini ecologici.36
2
Art. 16 Designazione dei biotopi d’importanza nazionale
La designazione dei biotopi d’importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei
termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l’articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari).
1
2
Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.
Art. 17 Protezione e manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale
I Cantoni, previa consultazione dell’UFAFP, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione dei biotopi
d’importanza nazionale e ne regolano il finanziamento.
1
La Confederazione partecipa al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione con un’indennità pari al 6075 per cento delle spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Può aumentare questa aliquota al massimo del 15 per
2
[RU 1993 1581, 1994 766 1688 all. 2 n. 2, 1995 917, 1996 1007 art. 41]. Vedi ora l’O del
7 dic. 1998 sui pagamenti diretti (RS 910.13).
36 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
35
231
cento per i Cantoni che sopportano un forte onere per la protezione delle zone palustri e dei biotopi. In casi eccezionali può
assumere le spese complessive.37
3
Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e 6 a 10.
Art. 18 Sussidi per i biotopi d’importanza regionale e locale e per la compensazione ecologica
1 La Confederazione sostiene i Cantoni, secondo la capacità finanziaria, accordando loro sussidi per i biotopi d’importanza
regionale e locale e per la compensazione ecologica nella misura del:
a.
b.
30–40 per cento per gli oggetti d’importanza regionale;
20–25 per cento per gli oggetti d’importanza locale.
2 La Confederazione può aumentare queste aliquote al massimo del 10 per cento nel caso di Cantoni per i quali tali compiti
rappresentano un onere troppo gravoso.
3
Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e 6 a 10.
Art. 19 38 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura
Dalle indennità di cui agli articoli 17 e 18 sono dedotti i contributi concessi per la stessa prestazione ecologica su una superficie
agricola utile di cui agli articoli 40-54 dell’ordinanza del 7 dicembre 199839 sui pagamenti diretti e conformemente all’ordinanza
del 4 aprile 2001 40 sulla qualità ecologica.
Art. 20 Protezione delle specie
1 É vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o
distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell ’allegato 2.
41
2 Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 1986 ,le specie designate nell ’allegato 3 sono
considerate protette. É vietato:
a.
uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova,
le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova;
b.
portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in
custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
38 Nuovo testo giusta l’art. 22 n. 2 dell’O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica (RS 910.14).
39 RS 910.13
40 RS 910.14
41 RS 922.0
232
3
L’autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall’articolo 22 capoverso 1 LPN:
a.
se questi provvedimenti servono a mantenere la varietà biologica;
b.
per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a un’esigenza preponderante. Chi
opera l’intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure almeno
una sostituzione confacente delle specie interessate.
4I
Cantoni, previa consultazione dell’UFAFP, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate
nell’allegato 4.42
5 Chiunque
contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 punibile secondo l’articolo 24a LPN.43
Art. 21 Reintroduzione di piante e animali
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), d’intesa con i Cantoni
interessati, può autorizzare la reintroduzione di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a
condizione che:44
a.
esista uno spazio vitale adeguato di grandezza sufficiente;
b.
siano prese le disposizioni giuridiche necessarie per assicurare la protezione della specie;
c.
non ne derivino inconvenienti per il mantenimento della varietà delle specie e la conservazione delle loro
particolarità genetiche.
Sezione 3a: Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale45
Art. 21a 46 Protezione delle paludi
La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale nonchè la loro protezione e manutenzione sono
disciplinate dagli articoli 16, 17 e 19.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000
1869).
43 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
44 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).
45 Introdotta dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
46 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
42
233
Art. 22 47 Protezione delle zone palustri
1 La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di
protezione sono disciplinate da un’ordinanza separata (inventario).
2I
Cantoni, sentito l’UFAFP, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione nonché il loro finanziamento.
La Confederazione partecipa al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione con un’indennità pari al 6075 per cento delle spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Può aumentare questa aliquota al massimo del 15 per cento
per i Cantoni che sopportano un forte onere per la protezione delle zone palustri e dei biotopi. Per il resto, le disposizioni degli
articoli 4, 5 capoverso 5 e degli articoli 6-10 si applicano per analogia.
3
L’indennità per i biotopi d’importanza nazionale, situati in zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale, è
disciplinata dagli articoli 17 e 19.
4
Sezione 4: Esecuzione
Art. 23 48 Organi federali
Gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti
storici sono:
1
a.
b.
insediamenti;
c.
2 Sono
l’UFAFP per quel che concerne la protezione della natura e del paesaggio;
l’UFC per quel che concerne la protezione dei monumenti storici, l’archeologia e la protezione degli
l’USTRA per quel che concerne le vie di comunicazione storiche.
incaricati dell’esecuzione della LPN semprechè altre autorità federali non siano competenti in materia.
L’UFAFP, l’UFC e l’USTRA collaborano giusta l’articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre autorità federali competenti per
l’esecuzione.
3
La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici
(CFMS) sono le commissioni consultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura, la
protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.
4
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
48 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225), il n. II 1 dell’O del 2 feb.
2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure
d’approvazione dei piani (RU 2000 703) e l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
234
Art. 24 49 Organizzazione della CFNP e della CFMS
1 La CFNP e la CFMS sono composte ciascuna al massimo di 15 membri. Nella loro composizione si tiene conto delle conoscenze
tecniche, dei vari campi d’attività e delle diverse regioni linguistiche. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il
presidente. Per il resto le commissioni si organizzano autonomamente.
2 L’UFAFP, l’UFC e l’USTRA possono, su proposta della CFNP e della CFMS, nominare persone con conoscenze specialistiche
come consulenti stabili. Esse consigliano le commissioni nonché l’UFAFP, l’UFC e l’USTRA nei loro settori di
specializzazione.
3 Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale dell’interno (DFI) approva quello della
CFMS.50
4 L’UFAFP e l’UFC si incaricano dei segretariati. Le spese sono a carico dei corrispondenti crediti dell’UFAFP, dell’UFC e
dell’USTRA.
5
La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto sulle loro attività.51
Art. 25 Compiti della CFNP e della CFMS 52
1
La CFNP e la CFMS hanno segnatamente i seguenti compiti:
a.53
consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la protezione della natura, la protezione
del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici;
b.
collaborano consultivamente all’applicazione della LPN;
c.
collaborano all’elaborazione e all’aggiornamento degli inventari di oggetti d’importanza nazionale;
d.54 elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei
monumenti storici ad uso delle autorità federali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione
secondo l’articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN);
e.55 elaborano perizie speciali (art. 17a LPN) allorché un progetto che non costituisce un compito della Confederazione
giusta l’articolo 2 LPN potrebbe
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).
51 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
53 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).
54 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).
55 Introdotta dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
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50
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danneggiare un oggetto figurante in un inventario della Confederazione giusta l’articolo 5 LPN o che riveste altrimenti
un’importanza particolare.
2
La CFMS ha inoltre i seguenti compiti:
a.
su richiesta dell’UFC, da il proprio parere in merito a domande di aiuto finanziario relative alla conservazione
dei monumenti storici;
b.
cura la collaborazione e gli scambi scientifici con tutte le cerchie interessate e promuove l’attività pratica e
teorica di base.56
3 L’UFC può incaricare membri della CFMS, consulenti e altre persone qualificate di fornire perizie tecniche e sostegno ai
Cantoni nell ’attuazione di provvedimenti.57
Art. 26 Compiti dei Cantoni
1 I Cantoni assicurano un’esecuzione adeguata ed efficace dei compiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. A tale scopo
designano i servizi ufficiali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei
monumenti storici e li comunicano all’UFAFP, all’UFC o all’USTRA.58
59
2 I Cantoni, nelle loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 dell’O del 2 ott. 1989 sulla pianificazione del territorio), prendono
in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la presente ordinanza.
Vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l’utilizzazione ammissibile del suolo secondo la
legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione.
Art. 27 Comunicazione di testi legali e decisioni
1 I Cantoni comunicano all’UFAFP, all’UFC o all’USTRA i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la
protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.60
2
Le autorità competenti comunicano all’UFAFP le seguenti decisioni:
a.
b.
c.
d.
eccezioni relative alle disposizioni della protezione delle specie (art. 22 cpv. 1 e 3 LPN; art. 20 cpv. 3);
rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 e 3 LPN);
decisioni d’accertamento nell’ambito della protezione dei biotopi e delle specie (art. 14 cpv. 4);
decisioni riguardanti il ripristino (art. 24e LPN);
Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
59 [RU 1989 1985, 1996 1534: RU 2000 2047 art. 50]. Vedi ora l’O del 28 giu. 2000 (RS
700.1)
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
56
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58
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e.61 decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della configurazione del terreno nei biotopi d’importanza
nazionale (art. 18a LPN) o nelle zone palustri (art. 23b LPN).
3 Se la CFNP, la CFMS, l’UFAFP, l’UFC e l’USTRA hanno collaborato ad un progetto giusta l’articolo 2, l’autorità competente
comunica loro, su domanda, le relative decisioni.
Art. 27a 62 Sorveglianza e controllo dei risultati
1 L’UFAFP provvede alla sorveglianza della diversità biologica e si adopera per coordinarla con altre misure relative al
monitoraggio ambientale. I Cantoni possono completare tale sorveglianza. Essi la coordinano con l’UFAFP mettendogli a
disposizione i propri atti.
2 L’UFAFP, l’UFC e l’USTRA effettuano i controlli dei risultati, finalizzati alla verifica delle misure legali e della loro idoneità.
Essi collaborano strettamente con gli Uffici federali e i Cantoni interessati.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 28 Abrogazione del diritto previgente
Sono abrogate:
a.
paesaggio;
b.
l’ordinanza d’esecuzione del 27 dicembre 1966 63 della legge federale sulla protezione della natura e del
la decisione del Consiglio federale del 6 giugno 1988 64 concernente l’applicazione dell’articolo 18d LPN.
Art. 29 Disposizione transitoria
1 Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d’importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare
bellezza e d’importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:
a.
i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d’urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d’importanza
nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;
b.65 in caso di domande di sussidi l’UFAFP stabilisce l’importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla
base delle informazioni e della documentazione disponibili;
61Introdotto dal n. III dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione
dei piani (RU 2000 703).
62 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).
63 [RU 1966 1688, 1967 282, 1977 2273 n. I 41, 1985 670 n. I 5, 1986 988]
64 Non pubblicata nella RU.
65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225)
.
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c.66 i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d’urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare
bellezza e d’importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.
Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dall’articolo 17, quello secondo il capoverso 1 lettera c
dall’articolo 22.67
2
3 Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d’urgenza di
cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.68
Art. 30 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.
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Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225)
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dall`analisi della normativa esistente ad una nuova legge