ASSOCIAZIONE NAZIONALE RIVENDITORI
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Lì, 12 ottobre 2012 Oggetto: Etichettatura dei pneumatici ‐ Regolamento (CE) n. 1222/2009 Il Regolamento (CE) 1222/2009 del 25 novembre 2009 sull’etichettatura dei pneumatici (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 342/46 del 22/12/2009), c.d. labelling, ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza, l’efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada, promuovendo l’uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. Nelle premesse del Regolamento si evidenzia che i pneumatici rappresentano il 20‐30% del consumo di carburante, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento. Con questa normativa il legislatore europeo ha istituito un quadro generale relativo alle informazioni sui parametri dei pneumatici (vettura, trasporto leggero, autocarro e autobus), da fornire mediante l’etichettatura, per consentire agli utenti finali di fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto. L’etichettatura che classifica i pneumatici in base ai parametri di resistenza al rotolamento e aderenza sul bagnato va in base ad una scala da “A” a “G”, mentre per il rumore esterno di rotolamento l’indicazione è un valore numerico espresso in decibel, sintetizzato con “onde”, dal più silenzioso (una onda) al più sonoro (tre onde). Il Regolamento si applica dal 1° novembre 2012 ai pneumatici prodotti dal 1° luglio 2012. E’ prevista la possibilità da parte dei produttori di anticipare volontariamente tale data, ma non prima del 30 maggio 2012. Successivamente all’emanazione del Regolamento 1222/2009 sono intervenuti altri due regolamenti integrativi e/o correttivi: il Regolamento (UE) n. 228/2011 della Commissione del 7 marzo 2011 che modifica il Regolamento 1222/2009 relativamente al metodo di prova per verificare l’aderenza sul bagnato; il Regolamento (UE) n. 1231/2011 della Commissione del 29 novembre 2011 che modifica il Regolamento 1222/2009 su alcuni aspetti relativi alla classificazione dei pneumatici in base all’aderenza sul bagnato e alla misurazione della resistenza al rotolamento, e si applica dal 30 maggio 2012. Via A. G. Ragazzi 9 – Fraz. Lavino di Mezzo – 40011 Anzola Emilia – Bologna – Italy – C.F. 92001890372
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AMBITO DI APPLICAZIONE Il Regolamento 1222/2009 riguarda in estrema sintesi i pneumatici Classe C1 (vettura), Classe C2 (trasporto leggero) e Classe C3 (autocarro). La classificazione è determinata dall’art. 8 del Regolamento (CE) 661/2009 sulla sicurezza dei veicoli e componenti: Articolo 8 “Classificazione degli pneumatici 1. Gli pneumatici sono classificati nel modo seguente: a) classe C1 — pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M 1 , N 1, O 1 e O 2 ; b) classe C2 — pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M 2 , M 3 , N, O 3 e O 4 con indice di capacità di carico, montaggio singolo ≤ 121 e codice di velocità ≥«N»; c) classe C3 — pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M 2 , M 3 , N, O 3 e O 4 con uno dei seguenti indici di capacità di carico: i) indice capacità di carico, montaggio singolo ≤ 121 e codice di velocità ≤ «M»; ii) indice capacità di carico, montaggio singolo ≥ 122. Uno pneumatico può essere classificato in più classi se rispetta tutti i requisiti di ciascuna delle classi nelle quali è classificato. (...)” ESCLUSIONI Il Regolamento non si applica: a) ai pneumatici ricostruiti (ma ne è prevista l’estensione in futuro); b) ai pneumatici da fuori strada professionali; c) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990; d) ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T; e) ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h; f) ai pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm; g) ai pneumatici chiodati; h) ai pneumatici per veicoli da competizione. ALCUNE DEFINIZIONI Fornitore: il fabbricante, il suo mandatario nella Comunità o l’importatore. Distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il fornitore o l’importatore, che mette in commercio un pneumatico. Utente finale: un consumatore, anche un gestore di parco veicoli o un’impresa di trasporti stradali che acquista pneumatici. 2
ETICHETTA (C1 ‐ C2) E INFORMAZIONI (C1 ‐ C2 ‐ C3) I fornitori dovranno garantire che i pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai distributori e agli utenti finali rechino un’etichetta che può essere un autoadesivo sul battistrada del pneumatico oppure un’etichetta stampata per ciascun lotto di uno o più pneumatici identici consegnati. L’etichetta dovrà indicare la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, e la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato. Le stesse informazioni dovranno essere presenti per i pneumatici C1, C2 e C3 nel materiale tecnico promozionale (es: manuali tecnici, opuscoli, volantini e cataloghi anche in formato elettronico) e sui siti web. I distributori indicano per i pneumatici C1, C2 e C3 la categoria d’appartenenza dei tre parametri su o con le fatture rilasciate agli utenti finali all’atto dell’acquisto dei pneumatici. I distributori devono garantire che nel punto vendita i pneumatici (C1 e C2) rechino in una posizione visibile l’autoadesivo, oppure che l’etichetta stampata sia chiaramente esposta in prossimità immediata del pneumatico. Inoltre, qualora i pneumatici offerti in vendita non fossero visibili agli utenti finali, i distributori devono informare questi ultimi circa le categorie di appartenenza dei pneumatici rispetto ai tre parametri. CONTROLLI ED INCENTIVI All’interno degli Stati membri le autorità responsabili per la sorveglianza del mercato verificheranno la conformità con il Regolamento 1222/2009. Gli Stati membri della UE possono offrire incentivi sui pneumatici con classe non inferiore a “C”. Esempio di etichetta 3
SINTESI Etichettatura pneumatici Reg. (CE) 1222/2009 ‐ Reg. (UE) 228/2011 ‐ Reg.(UE) 1235/2011 Etichettatura su tre parametri: resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumore esterno di rotolamento. L’etichettatura che classifica i pneumatici in base ai parametri di resistenza al rotolamento e aderenza sul bagnato va in base ad una scala da “A” a “G”, mentre per il rumore esterno l’indicazione è in decibel, sintetizzato con 3 “onde”, dal più silenzioso al più sonoro. L’etichetta si applica solo ai pneumatici C1 (vettura) e C2 (trasporto leggero) e può essere un autoadesivo sul battistrada del pneumatico oppure un’etichetta stampata per ciascun lotto di uno o più pneumatici identici. Le informazioni sui 3 parametri devono essere presenti sia nel materiale tecnico promozionale, sia sui siti web per i pneumatici C1 (vettura), C2 (trasporto leggero) e C3 (autocarro). I fornitori devono garantire che i pneumatici consegnati ai distributori e agli utilizzatori rechino l’etichetta o l’adesivo e le informazioni nel materiale tecnico promozionale. I distributori devono garantire che nel punto vendita i pneumatici rechino l’etichetta o l’adesivo (C1 e C2) e devono indicare su o con le fatture rilasciate agli utenti finali al momento dell’acquisto la categoria di appartenenza per la resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumore (pneumatici C1, C2, C3). Qualora i pneumatici offerti in vendita non siano visibili agli utenti finali, i distributori devono informare questi ultimi sulle categorie di appartenenza dei pneumatici rispetto al consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumore. Sono previsti controlli da parte degli Stati. E’ prevista la possibilità di incentivi per pneumatici non inferiori alla classe “C”. Il Regolamento sull’etichettatura si applica dal 1 novembre 2012 ai pneumatici prodotti dal 1° luglio 2012. E’ prevista la possibilità di anticipare tale data, ma comunque dopo il 30 maggio 2012, che è la data di applicazione del Reg. 1235/2011 che modifica alcuni parametri tecnici. 4
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Etichettatura dei pneumatici - Regolamento (CE) n