SPORT:
GESTIONI DINAMICHE
PER IL FUTURO
Avv. Guido Martinelli
Modena, 28 Marzo 2015
1
NORME FISCALI E
FINANZIARIE PER LA
GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
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Defibrillatore. Quando entra in vigore?
Art. 5 comma 5 Decreto 24/04/2013
in G.U. n. 169 del 20/07/2013
“Le società dilettantistiche attuano la disposizione di
cui al comma 3 entro 30 mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto”
Quindi 04/02/2016
3
Defibrillatore: soggetti obbligati
Art. 5 comma 1 e 2
1.
Ai fini del presente decreto, si intendono società
sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17
dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e
successive modifiche e integrazioni.
2.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono società
sportive professionistiche quelle di cui al Capo II
della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive
modifiche e integrazioni.
4
Defibrillatore: anche per chi non è società sportiva?
Linee guida: articolo 3
“Fermo restando l’obbligo della dotazione di DAE da
parte di società sportive professionistiche e
dilettantistiche, si evidenzia l’opportunità di dotare, sulla
base dell’afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un
defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi
palestre ed ogni situazione nella quale vengono svolte
attività
in
grado
di
interessare
l’attività
cardiovascolare……….”
5
Defibrillatore: chi può non averlo
Articolo 5 comma 3
3. Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di
defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità
indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del
presente decreto. La disposizione di cui al presente
comma non si applica alle società dilettantistiche che
svolgono attività sportive con ridotto impegno
cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo),
biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia
sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport
assimilabili.
6
Defibrillatore: manutenzione
Articolo 5 comma 6
6.
L'onere
della
dotazione
del
defibrillatore
semiautomatico e della sua manutenzione è a carico
della società. Le società che operano in uno stesso
impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono
associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al
presente articolo. Le società singole o associate
possono demandare l'onere della dotazione e della
manutenzione del defibrillatore semiautomatico al
gestore dell'impianto attraverso un accordo che
definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla
gestione.
7
Defibrillatore: manutenzione
4.3. Manutenzione e segnaletica
I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle
manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale
d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati
elettromedicali.
I DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria
deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le
piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.
Deve essere identificato un referente incaricato di verificarne
regolarmente l’operatività.
Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le
Aziende Sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano
alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a
carico del proprietario.
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Defibrillatore: dove metterlo
«… In tali impianti sportivi deve essere disponibile,
accessibile e funzionante almeno un DAE posizionato ad una distanza da ogni punto
dell’impianto percorribile in un tempo utile per
garantire l’efficacia dell’intervento - con il relativo
personale addestrato all’utilizzo….»
PROBLEMA
ALL’APERTO
PER
LE
9
MANIFESTAZIONI
Defibrillatore: cosa fare
Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono
dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla
Centrale
Operativa
118
territorialmente
competente, specificando il numero di apparecchi,
la specifica del tipo di apparecchio, la loro
dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso del
relativo attestato. Ciò al fine di rendere più efficace
ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile
la sua localizzazione mediante mappe interattive.
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Defibrillatore: formazione degli operatori
Ai fini della formazione del personale è opportuno individuare i
soggetti che all’interno dell’impianto sportivo, per disponibilità,
presenza temporale nell’impianto stesso e presunta attitudine
appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder.
La presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore
deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti.
Il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal
luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione
presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga
formato un numero sufficiente di persone.
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Defibrillatore: formazione degli operatori
I corsi di formazione metteranno in condizione il personale
di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono
l’addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD
(Basic Life Support and Defibrillation), anche pediatrico
quando necessario.
I corsi sono effettuati da Centri di formazione accreditati
dalle singole regioni secondo specifici criteri e sono svolti
in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così come
integrate dal D.M. 18 marzo 2011. Per il personale formato
deve essere prevista l’attività di retraining ogni due anni.
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Defibrillatore: informazioni
Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al
pubblico è raccomandato, ove possibile, l’utilizzo di
contenitori esterni con meccanismi automatici di
segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con
segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.
Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve
essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della
posizione del DAE con gli adesivi «Defibrillatore
disponibile» e «AED available», deve essere ben visibile e
posizionato all’ingresso.
13
Defibrillatore: informazioni
4.4. Informazioni sulla presenza del defibrillatore
Le società sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti
sono tenuti ad informare tutti i soggetti, che a qualsiasi
titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori,
personale tecnico etc.), della presenza dei DAE e del loro
posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o
qualsiasi altra modalità ritengano utile (video, incontri,
riunioni).
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Defibrillatore: responsabilità
L’attività di soccorso non rappresenta per il personale
formato un obbligo legale che è previsto soltanto per
il personale sanitario. La società è responsabile della
presenza e del regolare funzionamento del
dispositivo.
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Gestione di un impianto sportivo: servizio pubblico
La gestione di un impianto sportivo – intesa
come l'insieme di attività volte ad assicurare il
funzionamento di un impianto e l'erogazione del
servizio sportivo che nello stesso si svolge - rientra a
pieno titolo nell’area dei servizi pubblici e, più in
particolare, nell’ambito dei servizi alla persona o
servizi sociali.
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Definizione di servizio pubblico
ü
ü
ü
Complesso di operazioni funzionalmente coordinate, il cui
prodotto è rappresentato da utilità che sono poste a
disposizione degli utenti per il soddisfacimento di bisogni
eterogenei.
E’ servizio pubblico quell’attività economica che mira a
soddisfare quei bisogni così largamente avvertiti, da essere
considerati propri di una collettività: riconoscimento di
una funzione sociale.
Se e’ una attività aperta a tutti è una attività
commerciale (vedi anche co. 24 art. 90 – L’uso degli
impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini)
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Art. 90 Legge 289/02 comma 25
“…nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non
intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la
gestione è affidata in via preferenziale a società e
associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di
convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa
determinazione di criteri generali e obiettivi per
l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni
disciplinano, con propria legge, le modalità di
affidamento”
18
Territorio di riferimento
È possibile privilegiare le realtà sportive del territorio? E se sì quale
può considerasi “territorio di riferimento”?
ü
L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici si è occupata
dell’affidamento in concessione degli impianti sportivi del Comune di
Cattolica (RN). Tra le criticità riscontrate, è emersa la richiesta, nel
bando di gara, di requisiti recanti un chiaro favor per gli operatori
economici locali a detrimento dei potenziali concorrenti nazionali e
comunitari (svolgimento di servizi/esperienza pregressa nel territorio,
valutazione del radicamento sul territorio comunale ai fini
dell’attribuzione del punteggio alle offerte). L’Autorità, riscontrando che
sovente i bandi contengono clausole volte a favorire le società operanti
sul territorio della stazione appaltante, è intervenuta evidenziando che
tali clausole, anche qualora trovassero conferma in disposizioni
normative regionali e/o comunali, devono ritenersi non conformi ai
principi sanciti dal Trattato CE e richiamati dall’art. 2 del Codice, ossia ai
principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
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Territorio di riferimento
ü
ü
Si ritiene che l’interpretazione fornita dall’Autorità sia
stata troppo aderente al dettato del Codice degli
appalti (non applicabile tout-court alle concessioni di
servizi) e non sufficientemente calibrata secondo criteri
di logicità e ragionevolezza cui deve essere improntata
l’applicazione anche dei principi comunitari.
Il riferimento al solo ambito comunale è probabilmente
eccessivamente riduttivo ma certamente eccessivo il
riferimento all’ambito comunitario avuto riguardo a
criteri e soglie applicabili solo nel caso di appalti e non
di concessioni.
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Disciplina applicabile
Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8914
L.R. Lombardia n 27/2006, art.2
Il CdS afferma la necessità di una procedura ad
evidenza pubblica per l’affidamento in gestione
degli impianti sportivi comunali, sia la possibilità
per gli interessati di richiedere l’inserimento nel bando
di requisiti di selezione ulteriori, logicamente connessi
all’oggetto dell’appalto, fermo restando il limite della
logicità e della ragionevolezza dei requisiti richiesti
nonché la loro pertinenza e congruità a fronte dello
scopo perseguito.
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Disciplina applicabile
Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2011 n. 5379
L.R. Lombardia n 27/2006, art. 5
Stante l’esatta qualificazione dell’impianto in questione come
privo di rilevanza economica, il Comune ha
correttamente proceduto ad affidamento diretto in
osservanza dell’art. 5, comma 2, L. R. Lombardia n. 27/06,
avendo comunque rispettato i principi di trasparenza
e imparzialità imposti dalla disciplina comunitaria in
quanto il soggetto scelto è una polisportiva comunale aperta
a tutte le associazioni sportive presenti sul territorio che,
espressamente invitate, ben potevano e possono aderirvi in
qualunque momento.
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Disciplina applicabile
Cons. Stato, Sez. V, n. 6132 2011
ü
Il rinnovo di una concessione può essere legittimamente disposto
bandendo una gara per l’individuazione del concessionario cui
assegnare il bene, essendo le PA sempre assoggettate all’obbligo di
esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini dell’individuazione
del contraente. In sede di rinnovo di una concessione il precedente
concessionario va posto sullo stesso piano di altro soggetto
richiedente lo stesso titolo con possibilità di indizione di una gara al
riguardo senza necessità di particolare motivazione con riferimento al
diniego della richiesta di rinnovo
ü
Stesso principio è da ritenersi applicabile anche nel caso in cui il
gestore si offrisse di accollarsi l’onere della realizzazione di interventi
strutturali chiedendo in cambio una proroga della concessione
laddove questo non sia stato esplicitamente previsto nella procedura
di affidamento originaria.
23
Disciplina applicabile
ü
Il criterio di preferenzialità dettato dal comma 25
dell’art. 90, L. 289/2002 si porrebbe in evidente
violazione dei principi comunitari di libera circolazione
delle merci, libertà di stabilimento, libera prestazione di
servizi, e soprattutto trasparenza, parità di trattamento
e non discriminazione laddove questo si traducesse in
un semplicistico affidamento diretto senza ricorrere
ad alcuna forma di pubblicità preventiva.
ü
Anche nel caso in cui l’impianto non avesse rilevanza
economica l’affidamento non potrebbe che avvenire nel
rispetto dei principi desumibili dal Trattato (art. 30,
d.lgs. 163/2006)
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Convenzione – Questioni aperte
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Concetto di manutenzione ordinaria – utilizzo di
macchine operatrici
Messa a norma dell’impianto
Il c.d. “volontariato sportivo”
La
sub-concessione
per
posto
di
ristoro,
merchandising e pubblicità
Comitati di gestione
ATI - Associazione Temporanee d’Impresa tra ASD e
Società profit: giusto privilegiarle?
Fondazioni di partecipazione comunali
25
Convenzione – Questioni aperte
ü
Utenze
ü
Contributo pubblico
ü
Fideiussione
ü
Utilizzo al concedente
ü
Uso sportivo non esclusivo
26
La legge di stabilità 2015 (Legge 23/12/2014 n. 190)
Esonero contributi previdenziali per nuove
assunzioni
Si prevede che:
ü
ai datori di lavoro privati;
con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato – esclusi i contratti di apprendistato e i
contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1° gennaio 2015 e
relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015,
sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero
dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail,
nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su
base annua.
ü
27
La legge di stabilità 2015 (Legge 23/12/2014 n. 190)
Esonero contributi previdenziali per nuove
assunzioni
Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti di determinate risorse:
ü
relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di
apprendistato) decorrenti dal 1° gennaio 2015 (con riferimento
a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015);
ü
con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati
occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori
occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi
nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a
250 giornate con riferimento all’anno solare 2014.
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La legge di stabilità 2015 (Legge 23/12/2014 n. 190)
Ripescaggio rateazioni società sportive
dilettantistiche
Si consente alle associazioni sportive e relative sezioni non aventi
scopo di lucro – affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalle vigenti leggi – che:
ü
ü
svolgono attività sportive dilettantistiche; e
siano decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio della
rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di
liquidazione delle imposte, del controllo formale sulle dichiarazioni,
nonché degli avvisi di accertamento riguardanti Ires, Irap ed Iva,
di poter chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente Legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute
alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.
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La legge di stabilità 2015 (Legge 23/12/2014 n. 190)
Incremento soglia utilizzo contante associazioni
sportive dilettantistiche
Si eleva da 516,46 a 1.000 euro il limite dei
pagamenti effettuati a favore di società, enti ed
associazioni sportive dilettantistiche, nonché i
versamenti da questi operati, che devono essere
effettuati con mezzi tracciabili.
SANZIONE 398 + ANTIRICICLAGGIO
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Le cooperative sociali
Attualmente l'unica forma di impresa privata a
finalità sociale consentita dalla legge italiana è
quella cooperativa, per cui nell'ambito delle
organizzazioni del Terzo Settore rivestono
particolare rilevanza le cooperative sociali,
disciplinate dalla legge 381/91.
31
Le cooperative sociali
√
√
Sono organizzazioni diverse da quelle di natura
associativa: la loro struttura giuridica, infatti, ha forma
societaria
Esse tuttavia possono essere ricomprese nell’ambito
del settore “ non profit” in relazione alle finalità per cui
sorgono
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Le cooperative sociali
Definizione
La definizione di "cooperativa sociale" è contenuta nella legge
381/91, che disciplina il settore.
A norma dell’art.1 della suddetta legge, le cooperative sociali
vengono definite come imprese che:
“hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso:
§
§
la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate”.
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Scarica

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