PRODOTTI
DIFETTOSI
GARANZIA E
RESPONSABILITA’
PER DANNI
CAMERA DI
COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI BOLOGNA
Camera dell’Economia
PRODOTTI
DIFETTOSI
GARANZIA E
RESPONSABILITA’
PER DANNI
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"Le norme che tutelano il consumatore nei confronti di prodotti difettosi, sono
oggi inserite nel nuovo Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
- G.U. N. 235 del 8 ottobre 2005).
La Parte IV Titolo II (art. 114 - 127) illustra le responsabilità del produttore per i danni derivanti da prodotti difettosi, mentre il Titolo III (art. 128 135) espone le disposizioni in materia di garanzia legale."
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LA GARANZIA DEI BENI DI CONSUMO
DI COSA SI TRATTA?
La garanzia prevista dalla legge copre gli acquisti di beni di consumo
da parte dei consumatori, con esclusione, perciò, degli acquisti da
parte di imprenditori o professionisti nell’esercizio delle rispettive
attività.
La garanzia si applica solo ai difetti di conformità:
• originari, cioè esistenti al momento della consegna del bene;
• che il consumatore ignori, pur impiegando l’ordinaria diligenza;
• che si manifestano nei due anni successivi alla consegna.
Esiste un difetto di conformità non solo quando il prodotto funziona male, ma anche quando il prodotto, funzionante, non corrisponde a quello promesso dal venditore o dalla pubblicità.
COSA DEVE FARE IL CONSUMATORE
PER AVVALERSI DELLA GARANZIA?
Il consumatore, entro due mesi dalla scoperta del difetto, ne deve
comunicare l’esistenza al venditore; inoltre:
• se la comunicazione interviene entro sei mesi dalla consegna del
bene, il difetto si presume originario e dovrà essere il venditore a
dimostrare che non è così;
• se la comunicazione è successiva, il consumatore deve provare
l’esistenza del difetto al momento della consegna;
• il diritto del consumatore si prescrive dopo ventisei mesi dalla
consegna del bene; in questo periodo di tempo, quindi, è bene
conservare tutti i documenti che provino l’acquisto, in primo
luogo lo scontrino, ma, quando non sia stato richiesto oppure sia
andato smarrito, anche documenti di trasporto o attestazioni di
pagamento.
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A COSA HA DIRITTO IL CONSUMATORE?
I rimedi sono, in prima battuta, la riparazione o la sostituzione del
bene. La scelta spetta al consumatore, salvo che una delle due ipotesi non sia impossibile o troppo costosa. Quando però la riparazione
o la sostituzione:
• sono entrambe impossibili o eccessivamente onerose; oppure
• non sono eseguite dal venditore entro un congruo termine dalla
richiesta; oppure
• arrecano notevoli inconvenienti al consumatore,
questi ha diritto ad una riduzione di prezzo o, per i difetti di non
lieve entità, alla risoluzione del contratto e alla restituzione del
prezzo pagato; in entrambi i casi, nel determinare l’importo di
quanto spetta al consumatore, si dovrà tener conto dello stato di
usura del bene.
Il venditore può anche offrire al consumatore un rimedio alternativo
a quelli indicati, ma la scelta però spetta sempre al compratore.
Qualunque sia la soluzione scelta, non possono essere addebitati al
consumatore i costi indispensabili per rendere conforme il bene, ad
esempio spese di spedizione, mano d’opera, materiali.
PRODOTTI USATI
La garanzia si applica anche ai beni di consumo usati, ma i difetti
derivanti dall’uso normale del bene ne sono esclusi.
Il consumatore e il venditore possono accordarsi per limitare la durata della garanzia, essa però non potrà essere mai inferiore ad un anno.
ULTERIORI GARANZIE
• La garanzia si estende anche all’installazione del prodotto, se
essa è compresa nella vendita;
• Oltre ai beni venduti, la garanzia copre anche i prodotti oggetto
di permuta, somministrazione, appalto, contratto d’opera e in generale tutti i contratti che prevedano la fornitura di beni di consumo.
• In nessun modo il venditore può limitare i diritti del consumatore in merito alla garanzia, egli può solo offrire gratuitamente
una garanzia ulteriore, che si aggiunge a quella di legge.
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LA RESPONSABILITA’ CIVILE
DEL PRODUTTORE PER I DANNI
PROVOCATI DAI PRODOTTI DIFETTOSI
Il consumatore che ha sofferto un danno causato dal difetto di un
bene mobile ha diritto al risarcimento, da esercitarsi in sede giudiziaria. Per far ciò il consumatore ha tempo 3 anni dal momento in cui è
venuto a conoscenza del danno, del difetto del prodotto e dell’identità del responsabile; in ogni caso però il suo diritto si estingue dopo 10
anni dal giorno in cui il prodotto difettoso è stato commercializzato.
CHI È RESPONSABILE DEL DANNO?
Si considera responsabile:
• il produttore del bene;
• l’importatore del bene nell’Unione Europea, quando il produttore è extracomunitario;
• chiunque si presenta come produttore o importatore mettendo
il suo nome o marchio sul prodotto;
• se non è individuato il produttore o importatore, il consumatore deve richiedere per iscritto al venditore di conoscere l’identità
e il domicilio del produttore o di chi gli ha fornito il prodotto: se
il venditore non comunica questi dati entro tre mesi, egli viene
considerato responsabile del danno.
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QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL
CONSUMATORE PER ESSERE RISARCITO?
Il consumatore deve dimostrare:
1) IL DANNO.
Per essere risarcibile, esso deve riguardare:
• la morte o lesioni personali
• la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto
difettoso, purché destinato all’uso privato del consumatore. Il danno
a cose è risarcibile solo se superiore a Lit. 750.000;
2) IL DIFETTO DEL PRODOTTO.
Un prodotto si considera difettoso quando non offre la sicurezza che
ci si può legittimamente aspettare tenuto conto di tutte le circostanze, quali presentazione, caratteristiche, avvertenze, destinazione,
momento della commercializzazione, sicurezza offerta da altri esemplari del medesimo bene. Il solo fatto che venga immesso in commercio un bene più perfezionato non rende difettoso un prodotto.
3) LA RELAZIONE CAUSALE TRA DIFETTO E DANNO..
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IN QUALI CASI IL PRODUTTORE
NON È CONSIDERATO RESPONSABILE?
Una volta che il consumatore ha provato i tre elementi ricordati,
spetta al produttore dimostrare di non essere responsabile. Egli può
farlo se ricade in una delle ipotesi previste dalla legge:
• non ha messo in circolazione il prodotto;
• il difetto che ha causato il danno probabilmente non esisteva al
momento della commercializzazione del bene. A questo proposito si ricorda che per la normativa vigente sulla sicurezza generale
dei prodotti, un prodotto si considera sicuro quando conforme
alle norme tecniche nazionali che recepiscono norme tecniche
europee;
• il prodotto non era destinato alla vendita;
• il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una legge o
ad un provvedimento vincolante;
• le conoscenze tecnico-scientifiche al momento della commercializzazione non permettevano di considerare difettoso il prodotto;
• se il produttore ha fornito un componente o una materia prima,
il difetto è stato causato interamente dalla concezione del prodotto finito o dalla conformità alle istruzioni del produttore del bene
finito.
Il produttore non può escludere o limitare la sua responsabilità attraverso clausole contrattuali: esse sono considerate nulle.
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CAMERA DI
COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI BOLOGNA
Camera dell’Economia
Sportello Sicurezza Prodotto
P.zza Costituzione, 8
40128 Bologna
Tel.051/6093856/8
Fax 051/6093222
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prodotti difettosi - Camera di Commercio di Bologna