SEMINARIO FORMATIVO RIVOLTO
ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
MERCI C/TERZI – CESENA 3-7-2010
IL CONTRATTO SCRITTO DI TRASPORTO
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
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OBIETTIVI DELL'INCONTRO
RAFFORZARE NELLE IMPRESE DI
AUTOTRASPORTO LA CONOSCENZA E
LA FUNZIONE DEL CONTRATTO DI
TRASPORTO
SENSIBILIZZARE LE IMPRESE AD
UTILIZZARE LA FORMA DEI CONTRATTI
SCRITTI, ALLA LUCE DEI VANTAGGI
CHE COMPORTA
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IL CONTRATTO DI TRASPORTO
FONDAMENTI LEGISLATIVI
•
•
•
•
Art. 1678 Codice Civile combinato con Art. 88
Codice della Strada
D.Lgs. N°286 del 21/11/2005 – Abrogazione
sistema tariffe a forcella, responsabilità
condivisa
e
determinazione
libera
contrattazione del corrispettivo
D.M. 1-2-2006 – Determinazione di modelli
contrattuali tipo
Legge 6-8-2009 n° 133 – Termini prescrizionali
azioni rivalsa (meccanismo risarcitorio)
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RIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO MERCI
PRINCIPI introdotti dal D.LGS. N° 286/2005
•
Superamento
delle
obbligatorie (dal 28-2-2006)
•
Nullità clausole contrattuali che
comportano modalità e condizioni
contrarie alle norme di sicurezza
stradale (comma 2, art.4)
•
Responsabilità
condivisa
dei
soggetti della filiera del trasporto
•
Disposizioni per agevolare la forma
scritta del contratto di trasporto
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tariffe
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RIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO MERCI
Il D.Lgs. N° 286/2005, prevedendo la
responsabilità condivisa tra tutti i soggetti della
filiera del trasporto (vettore, committente,
caricatore, proprietario delle merci), per talune
disposizioni sulla circolazione stradale (art.li 61,
62- sagoma e massa limite,142 - limiti velocità,
164 – sist. Carico, 167 - sovraccarico, 174 – tempi
guida e riposo) e sicurezza commesse dal
vettore, FAVORISCE l'applicazione della forma
scritta nella stipulazione dei CONTRATTI DI
TRASPORTO MERCI.
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RESPONSABILITA' CONDIVISA
In virtù di questa disposizione, il VETTORE, non sarà
più l'unico soggetto chiamato a rispondere delle
eventuali violazioni al CDS commesse da lui o da
un suo conducente.
TRASPORTO ABUSIVO
E' stata inasprita questa violazione: Al caricatore ed al
proprietario della merce che affidano il servizio di
trasporto ad un vettore che sia sprovvisto del titolo
abilitativo, ovvero violi condizioni e limiti dello stesso,
si infligge la sanzione amm.va da 1549,37 a 9296,22
euro, e la confisca delle merci trasportate (previo
sequestro delle stesse)
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Forma Scritta – Non scritta
Il D.Lgs. N° 286/2005 sempre in tema di contratti non
in forma scritta, fa gravare sul COMMITTENTE,
l'obbligo di richiedere all' AUTOTRASPORTATORE la
copia della carta di circolazione del veicolo che sarà
utilizzato nel trasporto della merce, unitamente alla
dichiarazione, firmata dal vettore, dove questi da atto
della
regolarità
dell'iscrizione
all'Albo
degli
Autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di
autotrasporto (assicurativa, fiscale, previdenziale)
In assenza di questa documentazione, nei confronti
del committente, si applica la sanzione pecuniaria da
1549,37 a 9296,22 Euro
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FORMA CONTRATTUALE E SUA RILEVANZA
L'attuale disciplina del contratto, prevede il
principio della libertà della forma (scritta od
orale), anche se il legislatore incoraggia la forma
del contratto del scritto.
Coloro che non raccolgono questo invito, in caso
di violazione delle disposizioni del CDS (Art.li 61,
62, 142, 164, 167, 174) vedranno sostanzialmente
aggravata la propria posizione.
E' infatti interesse del vettore, ed ancor più
dell'utenza, procedere verso una formalizzazione
scritta dei CONTRATTI DI TRASPORTO.
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VANTAGGI DELLA FORMA SCRITTA DEL
CONTRATTO
Tale forma, oltre a consentire una regolamentazione più chiara e
trasparente, evidenzia i seguenti vantaggi, in alternativa
all'aspirazione del vettore di chiedere eventuali adeguamenti
tariffari, tramite azioni di contenzioso:
•
Inattaccabilità di patti e clausole contenuti nel
contratto
•
Spostamento onere probatorio per violazioni da parte
dei soggetti interessati alle operazioni di trasporto
•
Certezza della tariffa di trasporto
•
Riduzione dei termini prescrizionali
•
Inapplicabilità di pesanti sanzioni
•
Sostituzione scheda di trasporto
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Inattacabilità di patti e clausole contenuti nel
contratto di Trasporto
In presenza di Contratto Scritto ha valore quanto
pattuito nello stesso.
Nel caso invece in cui, ad esempio, sorga una controversia sul
pagamento del corrispettivo e si sia in presenza di un Contratto
stipulato in FORMA NON SCRITTA, dovrà applicarsi, anziché il
corrispettivo pattuito, quello risultante dagli USI E CONSUETUDINI
(Raccolti dalle CCIAA).
E ciò anche per gli altri aspetti e le altre clausole contrattuali pattuite
nel contratto non stipulato in forma scritta e non in sintonia con
quanto previsto da USI E CONSUETUDINI
Qualora venga INVECE posto in essere il meccanismo dell'Art.
83 Bis (indicazione in fattura del costo del gasolio e del calcolo
della tariffa minima di sicurezza ) si può dar corso alla
procedura risarcitoria.
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Spostamento onere probatorio per violazioni da
parte dei soggetti interessati alle operazioni di
trasporto
In presenza di Contratto Scritto, viene spostato l'onere
probatorio per violazioni ad alcune importanti norme di
comportamento, dal soggetto di un contratto (stipulato in
forma non scritta) AGLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO.
Ove infatti il Contratto risulti stipulato non in forma scritta,
colui che ha stipulato il Contratto è tenuto ad acquisire la
fotocopia di circolazione dl veicolo adibito al trasporto, nonché
la dichiarazione sottoscritta dal vettore circa la regolare
Iscrizione all'Albo Autotrasportatori, nonché dell'esercizio
dell'attività di autotrasporto (e di eventuali servizi accessori)
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CERTEZZA DELLA TARIFFA DI TRASPORTO
L'Art. 83 Bis, della Legge n° 133/2008 e l'art. 5 quinques della
Legge n° 201/2008, nonché l'art. 7 sexies della Legge n°
33/2009, prevedono che nel Contratto scritto, PREZZI E
CONDIZIONI sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti.
Vi è completa libertà delle parti di determinare la TARIFFA DEL
TRASPORTO, (sia per la parte relativa al costo del carburante,
sia per la parte relativa agli altri costi).
Nei Contratti Verbali, INVECE, Il comma 7 dell'art 83 Bis
stabilisce una TARIFFA MINIMA per la parte di corrispettivo
diverso al carburante, oltre al costo medio del carburante
definito mensilmente dall'Osservatorio Ministeriale.
Per tali ultimi contratti, il VETTORE, in caso di mancato rispetto
della tariffa minima, ha facoltà di chiedere ed ottenere nei
confronti del mittente, provvedimento d'ingiunzione di
pagamento provvisoriamente esecutivo, per la parte di
corrispettivo dovuto e non corrisposto.
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RIDUZIONE DEI TERMINI DI
PRESCRIZIONE
Nel caso di contratto NON SCRITTO, l'azione del vettore si
PRESCRIVE DECORSI 5 ANNI dal giorno del completamento
della prestazione di trasporto, mentre nel caso di contratto
SCRITTO, rimane l'ordinario termine prescrizionale ANNUALE.
Adeguamento Costo del carburante
In caso di contratto scritto, ove non sia riconosciuto alcun
adeguamento del costo del carburante, la relativa differenza
può essere richiesta unicamente con un giudizio di cognizione,
e l'esercizio di tale diritto, sarà precluso solamente dal decorso
dell'ordinario termine di prescrizione annuale.
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INAPPLICABILITA' DI PESANTI SANZIONI
LE PESANTI SANZIONI PREVISTE DAL COMMA 14 DELL'ART.
83 bis, NON POSSONO ESSERE APPLICATE IN
PRESENZA DI UN CONTRATTO SCRITTO (Per prestazioni
di durata superiori ai 30 giorni).
Quindi, in presenza di un contratto non scritto, al
COMMITTENTE, qualora non rispetti quanto richiesto per
il pagamento delle differenze dovute al vettore per il
rispetto dei costi minimi sociali, previsti dall'ART. 83 Bis
della legge n° 133/2008 all'art. 9, consegue:
•
La SANZIONE dell'esclusione fino a 6 mesi dalla
procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di
beni e servizi
•
La SANZIONE dell'esclusione per un periodo di 1 anno,
dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo
previsti per legge.
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SOSTITUZIONE SCHEDA DI TRASPORTO
Il contratto in forma scritta, con data certa, portato a
bordo del veicolo con cui viene effettuato il
trasporto, rende superflua la compilazione della
SCHEDA DI TRASPORTO.
COME SI CERTIFICA LA DATA CERTA CONTRATTUALE
Può essere dimostrata, nelle seguenti modalità:
•
Stipula mediante atto pubblico
•
Stipula mediante scrittura privata autenticata da Notaio o Pubblico
Ufficiale Autorizzato.
•
Registrazione del Contratto presso un'Ufficio dell'Agenzia Entrate.
•
Ricorso all'Autoprestazione Postale (con Timbro della data sul
documento avente unico corpo)
•
Spedizione del Documento aperto a mezzo posta senza busta.
•
Apposizione di “Marcatura Temporale” tramite il dispositivo della firma
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digitale.
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Il contratto scritto PER ESSERE VALIDO deve
contenere una serie di elementi, la cui mancanza
(anche di 1 solo), fa ritenere il contratto di
Trasporto non stipulato in forma scritta
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO “SCRITTO”
•
Nome e sede del vettore e del committente (e se diverso del Caricatore)
•
Numero d'iscrizione del vettore all'Albo Autotrasportatori
•
Tipologia e quantità della merce
•
Corrispettivo
•
Luoghi di presa in consegna della merce e di riconsegna
•
Tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata
ALTRI ELEMENTI VOLONTARI
•
Termini temporali per la riconsegna a destinazione del carico.
•
Istruzioni aggiuntive del mittente, del vettore, e del caricatore.
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TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Il D.M. 1-2-2006, individua le tipologie Contrattuali
Tipo (schemi di contratto), non vincolanti,
ma contenenti gli elementi minimali.
•
Contratto
singola
•
Contratto per pluralità di prestazioni
•
Contratto
volontari
•
Contratto per prestazione singola o pluralità
di prestazioni da parte di sub-vettore
di
Trasporto
contenente
per
rinvio
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prestazione
ad
accordi
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ART. 83 BIS – INDICAZIONE COSTO
GASOLIO IN FATTURA (dal 23-12-2008)
La norma ha lo scopo di far adeguare i costi del
trasporto (in aumento o in diminuzione) in relazione
al prezzo del carburante (sia per i contratti in forma
scritta che orale), da indicarsi nel contratto o nella
fattura (per i primi), nella fattura (per i secondi).
Va indicato la parte del corrispettivo dovuto dal
mittente, corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione della
prestazione contrattuale.
Nei contratti di trasporto di durata, non essendo
agevole, quasi sempre sarà destinato a comparire
nella fattura e nonA cura
neldel contratto.
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ART. 83 BIS – ADEGUAMENTO COSTO
TRASPORTO IN BASE AL PREZZO DEL
GASOLIO (dal 23-12-2008)
L'adeguamento del costo del carburante, che vale sia
per i contratti in forma scritta che orale, può aversi
solo nel caso di contratti di trasporto che abbiano ad
oggetto prestazioni di trasporto da effettuarsi in
un'arco temporale oltre i 30 giorni.
La parte di tariffa del trasporto corrispondente al
costo del carburante sostenuto dal vettore, ed
evidenziata come autonoma voce di costo (in fattura),
sarà soggetta ad adeguamento automatico in caso di
variazioni del prezzo del gasolio superiori al 2%
rispetto al costo definito nel contratto.
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ART. 83 BIS – MECCANISMO DI
ADEGUAMENTO COSTO TRASPORTO IN
BASE AL PREZZO DEL GASOLIO
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle
more dell'entrata in funzione dell'Osservatorio sulle
attività di autotrasporto, individua gli indici di costo
del carburante per Km, e le relative quote d'incidenza.
Mensilmente (l'ultima a Maggio 2010) individua per 5
categorie di veicoli (in base al p.c.) ed a 5 tipologie di
percorrenze, il costo medio del carburante per Km di
percorrenza (Euro/km), nonché la quota % dei costi di
esercizio rappresentata dai costi del carburante. Ciò
consente d'individuare anche il costo minimo del
servizio.
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ART. 83 BIS – Cosa inserire in fattura
Onde evitare le sanzioni previste dal comma 14
dell'art. 83 Bis della Legge n° 133/2008, occorre
indicare nella fattura la quota parte di costo
sostenuta
del
carburante,
nell'ambito
della
prestazione fatturata per il servizio di trasporto reso
dal vettore al committente.
In pratica tale dato da indicare, scaturirà
moltiplicando i Km percorsi per il COSTO MEDIO DI
CARBURANTE PER KM
DI PERCORRENZA
(Euro/Km), che viene mensilmente riscontrato nelle
tabelle pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, in coincidenza della tipologia di veicolo
utilizzato e lunghezza
della tratta di percorrenza 21
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ART. 83 BIS – Dicitura da inserire in fattura
La dicitura da inserire in fattura per evidenziare la parte del
corrispettivo dovuto dal committente, e corrispondente al
costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione del
trasporto è:
“ Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 Bis del D.L.
25/6/2008 n° 112 e successive modificazioni ed
integrazioni, si evidenzia che la quota parte del
corrispettivo corrispondente al costo del carburante,
per l'esecuzione della prestazione sopraindicata
corrisponde a:
“ KM ____ x COSTO MEDIO CARBURANTE PER KM
DI PERCORRENZA £/KM _____ “
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ART. 83 BIS – Come si arriva al COSTO
MINIMO
Esempio di calcolo del Costo Minimo della Sicurezza della
prestazione di trasporto (Veicolo di P.C. Oltre 26 T. per una
percorrenza di 1.200 Km)
Indice costo medio gasolio per Km/litro riportato nella tabella
del Ministero Trasporti = Euro/Km 0,363 (Maggio 2010)
0,363 x Km 1.200 = Euro 435,60 (costo del gasolio pari al
32,4%del valore della prestazione)
Con l'equazione 435,60 : 32,4 = x : 67,60 (=100-32,4) si
determina il COSTO MINIMO DELLA SICUREZZA DEL
TRASPORTO che è pari a 908,85 Euro
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ART. 83 BIS – Eventuale recupero differenza
Costo minimo
In caso d'indicazione in fattura di un corrispettivo complessivo
di trasporto, inferiore alla somma tra Costo Minimo gasolio e
COSTO MINIMO DELLA SICUREZZA
es. Costo minimo gasolio 435,60 Euro + Costo minimo della
sicurezza 908,85 Euro = Costo totale prestazione dovuto
1.344,45
Il Vettore in caso di Contratto non scritto, potrà attivare la
procedura legale (Ingiunzione di pagamento) per recuperare
l'eventuale differenza entro il termine di 5 anni.
Prima dovrà fissare un termine di 15 giorni per consentire al
committente di effettuare il pagamento.
Decorso tale termine, il vettore potrà proporre domanda
d'ingiunzione mediante ricorso al giudice competente.
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ART. 83 BIS – SANZIONI
Il D.M. 16/9/2009 affida all'AGENZIA DELLE ENTRATE il compito
di sanzionare le imprese di trasporto che non rispettano
quanto previsto dall'Art. 83 Bis della Legge n° 133/2008.
In particolare vengono sanzionati i vettori che:
•
Non evidenziano in fattura la parte di corrispettivo dovuto
dal committente al vettore, relativo alla spesa sostenuta
per l'acquisto del carburante
•
Non indicano i termini di pagamento al committente delle
eventuali differenze sostenute del costo minimo della
sicurezza
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ART. 83 BIS – SANZIONI
Ai sensi dei commi 6,7,8,9 dell'art. 83 Bis, la Direzione Generale
per la Vigilanza e la Sicurezza nelle infrastrutture e nei
trasporti, nonché il Ministero dello Sviluppo Economico,
provvederanno a sanzionare per competenza i Vettori.
Il comma 14 dell'Art 83 Bis della Legge n° 133/2008 prevede
che l'AGENZIA DELLE ENTRATE, nega agli inadempienti per 1
anno, l'accesso ai BENEFICI FISCALI e FINANZIARI riservati
agli Autotrasportatori.
La Direzione Generale per la Vigilanza e la Sicurezza nelle
infrastrutture e nei trasporti, non consentirà invece, la
partecipazione fino a 6 mesi, alla procedura di affidamento
pubblico della fornitura di beni e servizi.
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CONCLUSIONI
UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A TUTTI PER
L’ATTENZIONE,
LA
COLLABORAZIONE
E
L’INTERAZIONE DURANTE LA GIORNATA.
IMPEGNAMOCI TUTTI PER FAVORIRE LA STIPULA
DI CONTRATTI SCRITTI E PER MIGLIORARE LA
CAPACITA' CONTRATTUALE DEL SETTORE.
OCCORRE FAVORIRE UNA CONCORRENZA LEALE
TRA GLI OPERATORI DELLA FILIERA DEL
TRASPORTO PER RECUPERARE COMPETITIVITA' E
GARANTIRE FUTURO AL SETTORE TRASPORTI
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Contratti Scritti di Trasporto - Confartigianato Federimpresa Cesena