L’ANTIRICICLAGGIO NELLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE
INTERNAZIONALE: IMPATTO SULLA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA
Eugenio Briguglio
Avvocato
Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili
IL CONTESTO INTERNAZIONALE
 Nuovi trattati conclusi dall’Italia con Paesi c.d. offshore:
 DTC (Double Taxation Convention): Singapore e San
Marino (entrambe già ratificate); Hong Kong, Panama,
(entrambe non ancora ratificate);
 TIEA (Tax Information Exchange Agreement), non ancora
ratificati: Bermuda, Cayman Islands, Cook Islands
Gibilterra, Guernsey, Isola of Man e Jersey;
 Convention on Mutual Administrative Assistance
(OCSE/Consiglio d’Europa) firmata da nuovi Paesi tra cui
Austria, Lussemburgo, Singapore, Svizzera;
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 Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa
 Prevede lo scambio automatico informazioni su dividendi,
plusvalenze, qualunque reddito finanziario, saldo dei
conti e sulle royalties;
 Direttiva 2014/48/UE, 24 marzo 2014: modifica ed
estende l’ambito applicativo della Direttiva 2003/48/EC,
c.d. Direttiva sul risparmio (dal 1°gennaio 2016);
 Protocollo con la Svizzera firmato a Milano il 23 febbraio 2015
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 Accordi FATCA con USA:
 Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna
 Global Forum on Transparency and Exchange of
Information for Tax Purposes (ottobre 2014, Berlino)
 Accordo multilaterale sullo scambio automatico delle
informazioni;
 58 Stati recepiranno il Common Reporting Standard
2014 dell’OCSE dal 2017.
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ESPERIENZE ESTERE:
Francia
Costo della procedura: fino al 30%; ammenda fino al 3%
per ciascun periodo d’imposta; applicazione degli
interessi al saggio legale
Ambito oggettivo: imposte sul reddito; Impòt de
Solidaritè sur la Fortune
Ambito soggettivo: persone fisiche
Procedura: inammissibile per i contribuenti nei confronti
dei quali sia già iniziata una verifica
Limiti temporali: prescrizione fiscale (10 anni).
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ESPERIENZE ESTERE:
UK- LIECHTENSTEIN DISCLOSURE FACILITY (LDF)
 Costo della procedura: sanzione massima 10%;
applicazione imposte e interessi (copertura penale)
 Ambito oggettivo: capitali detenuti in Lichtenstein (anche
se spostati da poco tempo)
 Ambito soggettivo: cittadini britannici
 Procedura: contraddittorio con Her Majesty’s Revenue
and Customs (HMRC) on no name basis
 Limiti temporali: limitazione a 10 anni anziché 20
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ESPERIENZE ESTERE:
STATI UNITI 2014 – OFFSHORE VD PROGRAM (OVDP)
 Costo della procedura: imposta sostitutiva (c.d. offshore
penalty) del 27,5% delle attività finanziarie detenute
all’estero; 50% in caso di intermediario finanziario
sottoposto ad indagine
 Ambito soggettivo: persone fisiche e giuridiche
 Esclusioni: inammissibile per i contribuenti nei confronti
dei quali sia già iniziata una verifica
 Limiti temporali: fino all’ottavo periodo d’imposta
antecedente a quello in cui viene presentata l’istanza
Eugenio Briguglio
LA VOLUNTARY DISCLOSURE E GLI OBBLIGHI AI FINI
DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
DI CUI AL D.LGS. 231/2007 (1/5)
Secondo l’art. 2, «se commesse intenzionalmente»,
costituiscono «riciclaggio», le seguenti azioni:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a
conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da
una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o
dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle
conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
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LA VOLUNTARY DISCLOSURE E GLI OBBLIGHI AI FINI
DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
DI CUI AL D.LGS. 231/2007 (2/5)
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà
dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a
conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o
da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni
provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a
tale attività;
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LA VOLUNTARY DISCLOSURE E GLI OBBLIGHI AI FINI
DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
DI CUI AL D.LGS. 231/2007 (3/5)
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti,
l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il
fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto
di agevolarne l'esecuzione.
2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno
generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro
Stato comunitario o di un Paese terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un
elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da
circostanze di fatto obiettive.
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LA VOLUNTARY DISCLOSURE E GLI OBBLIGHI AI FINI
DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
DI CUI AL D.LGS. 231/2007 (4/5)
Il significato del termine “riciclaggio” contenuto nell’art. 2 del
D.Lgs. n. 231/2007 è più ampio rispetto alla nozione
penalistica di riciclaggio (art. 648-bis c.p.):
a) costituiscono operazioni di «riciclaggio» tutte quelle
operazioni di movimentazioni di beni che provengono da
attività criminosa in genere, mentre il reato di «riciclaggio»
disciplinato dal codice penale richiede tassativamente la
provenienza da delitto non colposo;
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LA VOLUNTARY DISCLOSURE E GLI OBBLIGHI AI FINI
DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
DI CUI AL D.LGS. 231/2007 (5/5)
b) la clausola di riserva “fuori dai casi di concorso nel
reato”, (già) contenuta nell’art. 648-bis c.p. determina(va) la
penale irrilevanza del c.d. «autoriciclaggio» (considerato un
post factum non punibile); diversamente, l’attività di
occultamento e di trasferimento di beni, quand’anche posta
in essere dal medesimo autore del reato presupposto,
rientra a pieno titolo nella nozione di «riciclaggio» ai sensi
del D.Lgs. 231/2007.
Eugenio Briguglio
L’OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI
DI «ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA» (1/3)
I professionisti devono osservare innanzitutto l’obbligo di
effettuare l’ «adeguata verifica della clientela» (art.16) nei
seguenti casi:
a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di
pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000
euro;
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L’OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI
DI «ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA» (2/3)
b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che
comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione
unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per
realizzare un'operazione frazionata;
c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non
determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela,
la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o
soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di
valore non determinabile;
Eugenio Briguglio
L’OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI
DI «ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA» (3/3)
d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o
soglia applicabile;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati
precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
Eugenio Briguglio
CONTENUTO DELL’OBBLIGO
DI «ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA»
L’obbligo di «adeguata verifica della clientela» consiste (art. 18) nelle
seguenti attività:
a)
identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di
documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente;
b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del
rapporto continuativo o della prestazione professionale;
d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo
o della prestazione professionale.
Eugenio Briguglio
MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO
DI «ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA» (1/3)
L'adempimento dell’obbligo deve avvenire (art.19) nelle seguenti
modalità:
a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare
effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri
dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non
scaduto, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento
in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o
dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un
ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono
acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità
dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da
svolgere;
Eugenio Briguglio
MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO
DI «ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA» (2/3)
b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è
effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per
le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di
misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per
comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per
identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti
destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti
informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati
pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
Eugenio Briguglio
MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO
DI «ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA» (3/3)
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o
della prestazione professionale si attua analizzando le
transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in
modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la
conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione
hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del
suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine
dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le
informazioni detenute.
Eugenio Briguglio
L’OBBLIGO DI
«SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE»
Tutti i soggetti indicati agli artt. 10, comma 2, ed 11, nonché i
professionisti indicati nell’art. 12, i revisori contabili definiti
nell’art. 13 e gli altri soggetti indicati nell’art. 14 del D.Lgs.
231/2007 sono obbligati (art. 41) ad inviare all’Unità di
informazione finanziaria (U.I.F.) una segnalazione di
operazione sospetta (S.O.S.) “quando sanno, sospettano o
hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o
che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo”.
Eugenio Briguglio
L’ESONERO PER I PROFESSIONISTI DALL’OBBLIGO DI
«SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE»
L’obbligo di S.O.S non si applica (art. 12, comma 2) ad alcuni
professionisti (a titolo di esempio, dottori commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro, notai ed avvocati), “per le informazioni
che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso,
nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o
dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del
medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale
procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o
evitare un procedimento (…) ove tali informazioni siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.
Eugenio Briguglio
LA CIRCOLARE DEL M.E.F. DEL 31 GENNAIO 2014
(PROT. 8624)
Secondo la prima interpretazione del M.E.F.:
“l’approvazione delle norme sulla voluntary disclosure non ha alcun
impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto
del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”
“anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che
beneficiano della speciale procedura disegnata dal decreto legge in
oggetto”, oltre a restare “immutato l’obbligo di attivare le procedure
di adeguata verifica della clientela”, dovevano considerarsi “del pari
immutati (…) gli obblighi di registrazione e di segnalazione di
eventuali operazioni sospette”.
Eugenio Briguglio
LA CIRCOLARE DEL M.E.F. DEL 12 GENNAIO 2015
(NOTA N. 2296773)
Secondo una più recente interpretazione del M.E.F.:
“l’approvazione delle norme sulla voluntary disclosure non ha alcun
impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto
del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”
“anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che
beneficiano della speciale procedura disegnata dalla legge in
oggetto”, oltre a restare “immutato l’obbligo di attivare le procedure
di adeguata verifica della clientela”, dovevano considerarsi “del pari
immutati (…) gli obblighi di registrazione e di segnalazione di
eventuali operazioni sospette”.
Eugenio Briguglio
IL PIÙ RECENTE CHIARIMENTO DEL M.E.F. (1/2)
In una recente risposta alle domande frequenti («FAQ») il
M.E.F. ha affermato che:
«L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica
nell'esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un
procedimento
giudiziario,
compresa
la
consulenza
sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.
L’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si
estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli
collegati a procedimenti giudiziari.
Eugenio Briguglio
IL PIÙ RECENTE CHIARIMENTO DEL M.E.F. (2/2)
Peraltro, gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si
concretizza, con il conferimento dell’incarico al professionista, il
rapporto tra quest’ultimo e il soggetto al quale sarà resa la
prestazione professionale. Infatti, la definizione di “cliente” contenuta
nell’articolo 1, comma 2, lettera e), del d.lgs. 231, definisce tale il
soggetto al quale “…, i destinatari indicati agli articolo 12 e 13
rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di
un incarico”. Nell’ipotesi in cui all’attività del professionista, limitata
alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o
meno alla procedura di voluntary disclosure, non segua il
conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio».
Eugenio Briguglio
Gli atti presentati durante l’evento
saranno disponibili online all’indirizzo
www.eventi.ilsole24ore.com/mps
a partire da venerdì 27 febbraio.
Credenziali d’accesso:
USERNAME: mps_padova
PASSWORD: attipadova
Appena disponibili sul sito, i partecipanti riceveranno
una comunicazione via e-mail
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