Il bilancio consolidato
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IL BILANCIO CONSOLIDATO DELLE
IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Analisi dei principali aspetti tecnici e legali alla luce della riforma del
diritto societario
PROGRAMMA
Prima giornata
Il bilancio consolidato:
§
Fonti normative
§
Scopo
§
Presupposti di base
§
Casi di esonero
Il processo di consolidamento:
§
Le fasi per la redazione del bilancio consolidato: fase propedeutica
§
Definizione dell’area di consolidamento
§
Scelta del metodo di consolidamento
§
Principi contabili di riferimento
§
Le fasi per la redazione del bilancio consolidato: il preconsolidamento
§
Eliminazione delle interferenze fiscali
§
Omogeneizzazione dei principi contabili
§
Le fasi per la redazione del bilancio consolidato: il consolidamento
§
Aggregazione
§
Eliminazione dei rapporti intragruppo
§
Rettifiche di consolidamento
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2
IL BILANCIO CONSOLIDATO DELLE
IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Analisi dei principali aspetti tecnici e legali alla luce della riforma
del diritto societario
PROGRAMMA
(segue)
Seconda giornata
I documenti finali
§
Lo Stato Patrimoniale, Il Conto Economico e la Nota Integrativa
§
La Relazione sulla Gestione
§
I prospetti allegati
§
Pubblicazione del bilancio consolidato
Il controllo contabile nell’ambito del bilancio consolidato
§
Il procedimento di formazione del consolidato
§
Le responsabilità degli amministratori
§
Gli organi che devono svolgere il controllo
§
Il contenuto dei controlli
§
Cambiamenti introdotti dalla riforma del diritto societario
Esempi pratici
Domande e risposte sugli argomenti trattati
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3
IL DECRETO LEGISLATIVO N° 127/91
Con l’attuazione in Italia, a mezzo del D.Leg.vo 9
Aprile 1991 n. 127, della VII Direttiva CEE in
materia di diritto delle società è stata introdotta in
Italia la disciplina generale del bilancio
consolidato dei gruppi di imprese.
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4
IL BILANCIO CONSOLIDATO HA LO
SCOPO DI RAPPRESENTARE
 SITUAZIONE PATRIMONIALE
 SITUAZIONE FINANZIARIA
 SITUAZIONE ECONOMICA
DI UN GRUPPO DI IMPRESE FRA LORO LEGATE
DA VINCOLI DI CONTROLLO
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5
IL BILANCIO CONSOLIDATO
VA CONSIDERATO COME IL
BILANCIO DI UN’UNICA IMPRESA
“L’IMPRESA DI GRUPPO”
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6
IL BILANCIO CONSOLIDATO
NON E’ SUFFICIENTE “SOMMARE
LE ATTIVITA’ E LE PASSIVITA’
DELLA CAPOGRUPPO E DELLE
CONTROLLATE”
MA
VANNO ELIMINATE TUTTE LE
OPERAZIONI INTERNE AL GRUPPO
RAPPRESENTA SOLO GLI EFFETTI
DI OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI
AL GRUPPO
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7
IL DECRETO LEGISLATIVO N° 127/91
STABILISCE ALCUNI PRINCIPI E CRITERI DI
CONSOLIDAMENTO
Al fine di raggiungere gli obiettivi che
si pone il bilancio consolidato,
occorre rifarsi alle norme tecniche
(principi contabili) per evitare
discrezionalità nei metodi di
applicazione delle norme
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8
PRINCIPI E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO
Art. 25 - Imprese obbligate a redigere il
consolidato



S.p.A.
S.a.p.A
S.r.l
che controllano un’impresa
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9
PRINCIPI E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO
Controllo
DI DIRITTO:
 “disponibilità” della maggioranza dei voti che
possono essere esercitati in assemblea ordinaria
DI FATTO:
 Società in cui si dispone di voti sufficienti ad
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea
ordinaria (frazionamento capitale sociale, accordi con
altri soci, patti di sindacato). Deve essere situazione
duratura e riferita almeno alle deliberazioni più
importanti.
CONTRATTUALE:
 Imprese in cui si ha il diritto, in virtù di un contratto
o clausola statutaria, di esercitare un’influenza
dominante (ove consentita dalla legge).
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10
PRINCIPI E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO
Controllo
CONTRATTUALE – di dominazione
 Contratti di dominazione o clausole statutarie.
Contemplate dal diritto tedesco. Non previsto dal nostro
ordinamento.
CONTRATTUALE – patti di sindacato o accordi tra soci
CONTRATTUALE – in virtù di contratti stipulati con la società
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11
PRINCIPI E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO
Art. 26 - Imprese controllate
(art.2359 C.C.)
 Società in cui in cui si dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
 Società in cui si dispone di voti sufficienti ad
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea
ordinaria.
Inoltre
 Imprese in cui si ha il diritto, in virtù di un contratto
o clausola statutaria, di esercitare un’influenza
dominanate (ove consentita dalla legge).
 Imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri
soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
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12
PRINCIPI E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO
Casi particolari (P.C. 17 par 9.10)
 LE AZIONI PROPRIE DELLA CONTROLLANTE:
NON RILEVANO
 LE AZIONI PROPRIE DI UNA CONTROLLATA
SONO ANNULLATE CONTRO L’APPOSITA RISERVA E VIENE
RICALCOLATA LA PERCENTUALE “NETTA” DI CONTROLLO
 LE AZIONI DELLA CONTROLLANTE POSSEDUTE DA UNA
CONTROLLATA
NON SI TIENE CONTO NEL CALCOLO DELLE PERCENTUALI
VENGONO ESPOSTE COME AZIONI PROPRIE NEL
CONSOLIDATO
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13
PRINCIPI E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO
Art. 27 – CASI DI ESONERO
(a) LIMITI QUANTITATIVI
(b) SUB-HOLDING
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14
ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO PER LIMITI
QUANTITATIVI
I NUOVI LIMITI SONO
(a) 12.500.000 di Euro per il totale degli attivi degli
stati patrimoniali;
(b) 25.000.000 di Euro per il totale dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni;
(c) 250 dipendenti occupati in media durante
l'esercizio.
N.B. Tale esonero non si applica se la controllante o una delle
controllate è quotata
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ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE
DEL BILANCIO CONSOLIDATO IN CASO DI SUBHOLDING
Condizioni alternative:
1 Sub-holding la cui controllante abbia più del 95% delle
azioni o delle quote.
2 La redazione del consolidato non sia richiesta almeno sei
mesi prima da soci che rappresentino almeno il 5% del
capitale sociale.
Altre condizioni:
(a) la controllante deve appartenere ad uno stato CEE;
(b) la sub-holding non deve aver emesso titoli quotati;
(c) indicazione in nota integrativa della controllante delle
ragioni dell’esonero e deposito presso l'ufficio del registro
delle imprese della copia del bilancio della controllante.
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16
CASI DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO
ARTICOLO 28
Devono essere escluse le imprese:
 che svolgono attività non omogenea a quella della controllante;
 in liquidazione.
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17
CASI DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO
ARTICOLO 28
Possono essere escluse le imprese:

singolarmente irrilevanti;

Per le quali l’esercizio dei diritti da parte della
controllante è sottoposto a gravi e durature restrizioni;

dalle quali non si possono ottenere le informazioni se non
a costi sproporzionati;

Possedute esclusivamente allo scopo della successiva
alienazione
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LE FASI DEL PROCESSO DI
CONSOLIDAMENTO

FASE PROPEDEUTICA

PRECONSOLIDAMENTO

CONSOLIDAMENTO
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DEFINIRE L'AREA DI
CONSOLIDAMENTO

SOCIETA' CONSOLIDATE
Bilancio della capogruppo
+
Bilanci delle partecipate controllate

SOCIETA' VALUTATE COL METODO DEL PATRIMONIO
NETTO

SOCIETA' VALUTATE AL "COSTO"
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20
Metodo di consolidamento
INTEGRALE
PROPORZIONALE
PATRIMONIO NETTO
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21
METODO DI CONSOLIDAMENTO
INTEGRALE
1
Sommatoria, voce per voce, di tutte le voci risultanti dai singoli
bilanci, a prescindere dalla quota di partecipazione.
2
Eliminazione dei saldi intragruppo (debiti, crediti, costi, ricavi).
3
Eliminazione dei valori delle partecipazioni
4
Eliminazione di utili o perdite non realizzati.
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22
METODO DI CONSOLIDAMENTO
PROPORZIONALE
PRESUPPOSTI
ADATTAMENTI
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23
CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE

APPLICABILE nei confronti di imprese sulle quali la
partecipante non ha un controllo autonomo, ma congiunto con
altri soci

LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE non deve
essere inferiore al 20% se quotata in Borsa al 10%
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24
SCELTA DELLA DATA DI CONSOLIDAMENTO
(art. 30 DLgs 127/91)

COINCIDE CON LA DATA DI CHIUSURA DELLA
CONTROLLANTE

FACOLTA’ DI USARE DATA DELLA MAGGIOR PARTE
DELLE IMPRESE CONSOLIDATE (MENZIONE IN
NOTA INTEGRATIVA)

DEVONO ESSERE PREDISPOSTI BILANCI (ANNUALI)
INTERMEDI PER SOCIETA’ CON CHIUSURA
DIFFERENTE DA QUELLA DEL CONSLIDATO
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25
SCELTA DEI PRINCIPI CONTABILI DI GRUPPO
(art 34 e 35 DLgs 127/91)

“GLI ELEMENTI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO DEVONO
ESSERE VALUTATI CON CRITERI UNIFORMI”

RETTIFICARE I VALORI DI ELEMENTI VALUTATI CON
CRITERI DIFFORMI (DEROGA PER IRRILEVANZA O PER
“MIGLIOR RAPPRESENTAZIONE”)

SONO QUELLI DELL’IMPRESA CHE REDIGE IL
CONSOLIDATO

AMMESSI ANCHE ALTRI CRITERI PURCHE’ AMMESSI
DALL’ART 2423 DEL C.C. (MOTIVARE IN NOTA
INTEGRATIVA)
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26
ESIGENZA DI PROCEDURE E
MANUALI CHE CONTENGANO
 Principi contabili generici.
 Principi contabili specifici.
 Modalità di applicazione dei principi contabili.
 Piano dei conti omogeneo.
 Procedure per la concordanza dei crediti/debiti - costi/ricavi fra società
consolidate e di gruppo.
 Prospetti ed analisi aggiuntivi per la preparazione del bilancio e della
nota integrativa.
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27
OTTENERE I BILANCI DELLE
SOCIETA' DA CONSOLIDARE

Bilanci alla stessa data.

Bilanci omogenei come classificazione e come principi
contabili applicati.

Conversione dei bilanci in valute estere:
a) Metodo del cambio di chiusura
b) Metodo temporale
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28
RETTIFICARE I BILANCI OTTENUTI PER
RENDERLI OMOGENEI

STORNO INTERFERENZE FISCALI
 Ammortamenti anticipati
 contabilizzazione del leasing secondo lo I.A.S. 17

PRINCIPALI RETTIFICHE DI OMOGENEIZZAZIONE
 adeguamento valore rimanenze (p.es., LIFO-FIFO)
 valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto
 adeguamento aliquote di ammortamento
 … ……
 ………
 ……..
 stanziamento imposte differite
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29
RETTIFICARE I BILANCI OTTENUTI PER
RENDERLI OMOGENEI

Ricordarsi di determinare l'effetto delle rettifiche sia sul
conto economico che sugli "utili riportati".

Ricordarsi che ci deve essere continuità tra le rettifiche
dell'anno e quelle dell'anno precedente.
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30
METODO DEL
PATRIMONIO NETTO
L'applicazione di tale metodo comporta la rettifica del costo
sostenuto per l'acquisizione della partecipazione, per rilevare, in
ogni esercizio, la quota di utile o di perdita della partecipata di
pertinenza della partecipante
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31
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
REGOLE TECNICHE
1
RETTIFICHE AL PATRIMONIO NETTO DELLA CONTROLLATA
 Rettifiche richieste dai principi di redazione del consolidato
 Rettifiche per uniformare i principi contabili
2
ELIMINAZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI
3
PARTICOLARITA' DELLA PRIMA APPLICAZIONE
4
RILEVAZIONE DEI MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO DELLA
CONTROLLATA
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32
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Variazioni del patrimonio netto della controllata:
 Aumenti del capitale sociale
 Rimborsi del capitale sociale
 Versamenti per copertura perdite
 Rivalutazioni
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33
METODO DEL CAMBIO DI
CHIUSURA
Attività e passività:
Conversione al cambio corrente alla data di
bilancio
Differenze:
Componenti negative/positive del patrimonio
netto
Costi e ricavi:
Conversione al cambio:
 Corrente;
 del momento delle operazioni che li
hanno originati;
 medio di periodi infrannuali;
 medio dell'esercizio.
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34
METODO TEMPORALE
Attività e passività:
Monetarie
Non Monetarie
Costi e ricavi:
cambio corrente data di
bilancio
cambio storico
Cambio del momento delle operazioni che li hanno
generati
OPPURE
Cambi medi di periodi infrannuali
Cambi medi d'esercizio
ECCEZIONE
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Costi e ricavi connessi ad elementi patrimoniali
convertiti a cambi storici (ammortamenti di
immobilizzazioni tecniche)
35
IMPOSTE E BILANCIO
CONSOLIDATO
Il bilancio consolidato non ha rilevanza fiscale
Eliminazione delle interferenze fiscali
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36
VANNO PERO' RECEPITI GLI EFFETTI
CONTABILI FISCALI LEGATI A
 Operazioni di preconsolidamento (per es., omogeneizzazione
principi contabili)
 Operazioni di consolidamento
(p. es., eliminazione di utili o perdite non realizzate)
 Riserve di consolidamento e utili indivisi delle partecipate
consolidate
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37
EFFETTI FISCALI SULLE RISERVE DI
CONSOLIDAMENTO E GLI UTILI INDIVISI
DELLE PARTECIPATE CONSOLIDATE
 ACCANTONAMENTO DELLE IMPOSTE nel bilancio
consolidato che la controllante dovrà eventualmente pagare per il
percepimento di utili distribuiti dalla partecipata
 NESSUN ACCANTONAMENTO se si ritiene che la
distribuzione degli utili sia dilazionata indefinitivamente
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38
ELIMINAZIONE DI UTILI O PERDITE NON
REALIZZATE
 il consolidato riflette soltanto il risultato delle operazioni
che le società del gruppo hanno effettuato con terzi estranei
al gruppo
 facoltà di non procedere all'eliminazione
 eliminazione di perdite
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39
ELIMINARE I SALDI DI STATO
PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO

Sulla base dell'area di consolidamento individuare
tutti i crediti, debiti, costi e ricavi tra società
consolidate

Confrontare i singoli crediti con i rispettivi debiti
evidenziando le differenze. Indagare la causa di tali
differenze (le più significative)

"Allineare" i saldi effettuando scritture di rettifica o
di riclassifica (fatture non stanziate, merce in
viaggio, pagamenti in corso)

Una volta allineati i saldi procedere all'elisione
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40
ELIMINAZIONE UTILI (PERDITE)
INFRAGRUPPO RELATIVI A VALORI
COMPRESI NEL PATRIMONIO
L'utile o la perdita emergente dal bilancio
consolidato deve rappresentare solo il risultato delle
operazioni effettuate dal gruppo con terzi esterni allo
stesso
Eliminazione degli utili o perdite derivanti da
transazioni effettuate tra le imprese incluse nel
consolidato
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41
DEROGHE INTRODOTTE DAL COMMA 2
ARTICOLO 31
IMPORTI IRRILEVANTI
 relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali
condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi
sproporzionati
 se incorporati in rimanenze per lavori in corso su ordinazione di
terzi che hanno dato luogo a sub-appalti nell'ambito del gruppo
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42
RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO
ARTICOLO 33/127
1
Allocazione del maggiore o minore prezzo pagato
2
Annullamento di dividendi, svalutazioni, rivalutazioni,
accantonamenti al fondo copertura perdite
3
Determinazione delle interessenze minoritarie
4
Annullamento delle partecipazioni e dei patrimoni netti;
determinazione degli utili (perdite) portati a nuovo
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43
RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO
PREMESSA
1
Gli utili (perdite) portati a nuovo rappresentano normalmente
gli utili non distribuiti della partecipata (escluso il risultato
dell'esercizio in corso) o le perdite accumulate (esclusa quella
dell'esercizio in corso). Qualora questi non siano recepiti dalla
controllante attraverso l’adeguamento del valore di carico della
partecipazione determinano una differenza tra il valore di carico
ed il patrimonio netto (escluso il risultato dell'esercizio).
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44
RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO
PREMESSA (segue)
2
Frequentemente le società consolidate non sono di nuova
costituzione ma acquistate da terzi.
Gli utili (perdite) portati a nuovo misurano quindi la
variazione positiva o negativa del patrimonio netto della
partecipata a far data dall'acquisizione (per d.l. 127 a
decorrere dalla data di primo consolidamento).
Se il prezzo pagato per l'acquisto e' pari al patrimonio netto
alla stessa data, gli utili (perdite) portati a nuovo sono
ancora pari alla differenza tra il valore di carico ed il
patrimonio netto (escluso il risultato) alla data di
consolidamento
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45
RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO
PREMESSA (segue)
3
Se il prezzo pagato non corrisponde al patrimonio alla
data di acquisto, occorre quantificare ed analizzare le
differenze
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46
ALLOCAZIONE DEL MAGGIOR PREZZO
L'eliminazione della partecipazione avviene sulla base dei valori contabili
riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel
consolidato.
MAGGIOR
COSTO DI
ACQUISTO
Maggior valore corrente
rispetto a quello contabile
delle attività
Avviamento
Ammortamento del
maggior valore
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47
ALLOCAZIONE DEL MAGGIOR PREZZO
PRIMO CONSOLIDAMENTO
•
•
•
ELIMINAZIONE ATTUATA SULLA BASE DEI VALORI
CONTABILI RIFERITI ALLA DATA IN CUI L’IMPRESA
E’ CONSOLIDATA PER LA PRIMA VOLTA
OPPORTUNA UN ANALISI CRITICA DELLA
DIFFERENZA (ES PERDITE ACCUMULATE)
TRATTAMENTO DEL RISULTATO DEL PERIODO
(CONSOLIDAMENTO DALL’ 1/1)
ACQUISIZIONI SUCCESSIVE


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DALLA DATA IN CUI SI DETERMINA PER LA PRIMA
VOLTA IL CONTROLLO
PER L’INTERO ESERCIZIO SE L’ACQUISTO E’
AVVENUTO NELLA PRIMA PARTE (SEMESTRE)
DELL’ANNO
48
ALLOCAZIONE DEL MAGGIORE O
MINORE PREZZO PAGATO
INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DA CONSIDERARE
• COSTO ALLA DATA DI ACQUISTO (ESCLUDERE AD ES.
LE SVALUTAZIONI AVVENUTE DOPO LA DATA DI
ACQUISTO)
• CORRSIPONDENTE FRAZIONE DI PATRIMONIO
NETTO ESPRESSO IN BASE AI PRINCIPI DI GRUPPO
• VALORE CORRENTE DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’
ASSUNTE ATTRAVERSO L’ACQUISTO DELLA
PARTECIPAZIONE
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49
ALLOCAZIONE DEL MAGGIORE O
MINORE PREZZO PAGATO
VALORE CORRENTE DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ –
LINEE GUIDA
•Crediti: valore del presumibile realizzo, tenuto conto anche
dell’attualizzazione
•Magazzino prodotti finiti: sostanzialmente il costo di
produzione
•Magazzino materie prime: sostanzialmente il costo di
sostituzione
•Beni ammortizzabili: al valore corrente tenuto conto quindi
del loro stato d’uso
•Beni in locazione finanziaria: capital lease
•Avviamento iscritto nel bilancio della partecipata: non può
essere iscritto in quanto viene ricompreso nella
distribuzione del prezzo di acquisto
•Partecipazioni: a valori correnti
•Passività: generalmente valutate al valore di carico nella
partecipata. Attualizzazione. Le imposte differite iscritte nel
bilancio vanno sostituite con quelle emergenti
dall’allocazione dei maggiori prezzi.
•Perdite fiscali pregresse: è appropriato rilevare il beneficio
fiscale solo se vi è la ragionevole certezza che tale beneficio
sarà conseguito.
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50
ALLOCAZIONE DEL MAGGIORE O
MINORE PREZZO PAGATO
VALORE CORRENTE DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ –
LINEE GUIDA
IL VALORE ATTRIBUITO ALLE SINGOLE ATTIVITA’ NON PUO’
COMUNQUE SUPERARE QUELLO REALIZZABILE
ATTRAVERSO L’USO (BENI DUREVOLI) E ATTRAVERSO IL
LORO REALIZZO (ATTIVITA’ CORRENTI)
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51
ALLOCAZIONE DEL MAGGIORE O
MINORE PREZZO PAGATO
VALORE CORRENTE DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ –
EFFETTI FISCALI CONNESSI
SUI PLUSVALORI ALLOCATI ALLE SINGOLE ATTIVITA’ VA
CONSIDERATO L’EFFETTO FISCALE
DUE POSSIBILITA’ CONSENTITE DAI PRINCIPI:
• ISCRIZIONE DEI PLUSVALORI AL NETTO
DELL’EFFETTO FISCALE
• ISCRIZIONE DEI PLUSVALORI AL LORDO ED
ISCRIZIONE DI UN FONDO PER IMPOSTE DIFFERITE
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52
ALLOCAZIONE DEL MAGGIORE O
MINORE PREZZO PAGATO
Euro
PREZZO DI ACQUISTO
10.000
PATRIMONIO NETTO CIVILISTICO
5.000
RETTIFICHE OMOGENEIZZAZIONE PRINCIPI
2.000
7.000
MAGGIOR PREZZO
Euro
3.000
ALLOCATO A :
 Cespiti
 Fondo svalutazione crediti
 Magazzino
 Storno immobilizzazioni immateriali
 Differenza di consolidamento
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2.000
( 500)
1.400
( 400)
2.500
500
3.000
53
DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO

E' una voce residuale dopo l'allocazione agli elementi dell'attivo o del
passivo.

Iscritta all'attivo ed ammortizzata in un periodo di 5 esercizi. In taluni
casi particolari può essere ammortizzato in un periodo più lungo che
non può però superare i 20 anni. Periodicamente va valutata la
recuperabilità dell’avviamento.

Nell'anno del primo consolidamento concessa la facoltà di portare la
differenza di consolidamento in riduzione delle riserve di
consolidamento fino a concorrenza delle stesse. Questo concetto va
interpretato (cfr Principi contabili):
 non è discrezionale
 se riconducibile a effettivo maggior valore = “differenza”
 se cattivo affare può essere portato a deduzione delle riserve
di consolidamento
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54
STORNO DEI DIVIDENDI

I dividendi sono costituiti da utili di esercizi precedenti della
controllata che, attraverso il consolidamento, sono stati recepiti nel
risultato consolidato di esercizi precedenti

Vanno stornati nell'esercizio in cui vengono percepiti dalla controllante
per evitare che gli utili che li hanno generati transitino due volte dal
conto economico:
 nell'anno in cui l'utile si forma
 nell'anno in cui la controllante percepisce il dividendo
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55
STORNO DEI DIVIDENDI
ANNO 1°
PARTECIPAZIONE
CAPITALE E
RISERVE
20
100
20
100
ANNO 2°
PARTECIPAZIONE
100
CAPITALE E
RISERVE
100
STORNO DEL DIVIDENDO E RIPRISTINO
DEL PATRIMONIO INIZIALE
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20
56
STORNO DELLE SVALUTAZIONI

Le svalutazioni e gli accantonamenti al fondo copertura perdite
vanno stornati nell'anno in cui vengono effettuati per evitare che le
perdite della partecipata transitino due volte nel conto economico:
 Nel risultato consolidato, aggregando il risultato della
partecipata
 Nel risultato della partecipante come svalutazione o
accantonamento al fondo
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57
STORNO DELLE SVALUTAZIONI
ANNO 1°
PARTECIPAZIONE
100
CAPITALE E
RISERVE
100
ANNO 2°
SVALUTATA LA PARTECIPAZIONE PER 20
PARTECIPAZIONE
CAPITALE E
RISERVE
20
20
100
80
STORNO SVALUTAZIONE
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- 20
58
INTERESSENZE DI TERZI
IL PATRIMONIO NETTO DI TERZI DEVE ESSERE EVIDENZIATO
articolo 32 DL 127/91 comma 3° e 5°
"... in una voce del patrimonio netto denominata capitale e riserve di
terzi e la parte del risultato economico consolidato corrispondente a
partecipazioni di terzi sia iscritta in una voce denominata utile
(perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".
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59
INTERESSENZE DI TERZI
DIRETTE
SUL CAPITALE, SULLE
RISERVE E SUL
RISULTATO
INDIRETTE
SULLE RISERVE DI
CONSOLIDAMENTO
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60
INTERESSENZE DI TERZI
A
70%
PARTECIPAZIONE IN C
= 300
PATRIMONIO NETTO
= 1.000
B
80%
C
PATRIMONIO NETTO
= 500
TERZI:
- DIRETTI IN B = 30% DI 1.000 = 300
- DIRETTI IN C = 20% DI 500 = 100
- INDIRETTI IN C = 30% DI (300 - 80% DI 500) = 30
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61
CESSIONI DIPARTECIPAZIONI
1)
VENDITA A TERZI DI UN’INTERA PARTECIPAZIONE DI
CONTROLLO
ESCONO TUTTE LE ATTIVITA’ E PASSIVITA’
ESCE L’EVENTUALE DIFFERENZA RESIDUA DI
CONSOLIDAMENTO
 ESCONO TUTTE LE RETTIFICHE DI
PRECONSOLIDAMENTO
 LA PLUSVALENZA CIVILISTICA VIENE ADEGUATA


2)
VENDITA DI UNA PARTE DELLA PARTECIPAZIONE MA
CON MANTENIMENTO DEL CONTROLLO

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PRINCIPIO CONTABILE 17: “ALL’OPERAZIONE VIENE
ATTRIBUITA SOLO RILEVANZA PATRIMONIALE E NON SI
DA LUOGO ALLA RILEVAZIONE DI UTILI O PERDITE NEL
CONTO E CONOMICO CONSOLIDATO…” MA “ UNA
RIDUZIONE DELLE RISERVE DI GRUPPO E UN
AUMENTO NEL CAPITALE E RISERVE DI TERZI”.
IMPOSTAZIONE NON CONDIVISIBILE IN QUANTO IL
RISULTATO E’ REALIZZATO. ANCHE I PRINCIPI
CONTABILI STESSI NEL DOC. 21 RETTIFICANO
AMMETTENDO, IN ALTERNATIVA, L’IMPUTAZIONE A
CONTO ECONOMICO DELLA PLUSVALENZA.
62
CESSIONI DIPARTECIPAZIONI
3)
VENDITA DI UNA PARTE DELLA PARTECIPAZIONE MA
CON PERDITA DEL CONTROLLO
 DECONSOLIDARE LA SOCIETA’ (DALLA DATA DI
CESSIONE)
 DETERMINARE IL PATRIMONIO NETTO DELLA
PARTECIPATA ALLA DATA DI CESSIONE
(CONSIDERANDO IL RESIDUO DEI PLUSVALORI
ALLOCATI E GLI EFFETTI CUMULATI DELLE RETTIFICHE
DI PRECONSOLIDAMENTO)
 ADEGUARE LA PLUSVALENZA DELLA CESSIONE
 ADEGUARE IL VALORE DI CARICO RESIDUO ALLA
CORRISPONDENTE FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO
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Il bilancio consolidato