UN AIUTO AL
RISPARMIO ENERGETICO
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
NEGLI EDIFICI
EVOLUZIONE NORMATIVA
L’Italia è stata fra le prime nazioni europee ad emanare una legge che introducesse la Certificazione
Energetica per gli edifici, la Legge 9 gennaio 1991,
n° 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Tuttavia non trovò mai applicazione poiché tale legge delegò a successivi decreti,
mai emanati, la sua attuazione.
A livello comunitario, la certificazione energetica degli edifici viene introdotta dalla direttiva
2002/91/CE, nota come direttiva EPBD (Energy
Performance Building Directive), e dalla direttiva
2006/32/CE che hanno come obiettivo quello di
ottenere un utilizzo efficace, razionale e sostenibile dell’energia nel settore edilizio: l’energia impiegata in tale settore, infatti, rappresenta circa il
40% dell’energia complessiva consumata all’interno dell’Unione europea. Tale settore presenta, pertanto, un enorme potenziale di risparmio. A livello
nazionale il decreto che recepisce tale direttiva è il
D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. il quale risulta essere
la principale normativa di riferimento per quanto riguarda la materia energetica.
CHE COS’E’ LA “CERTIFICAZIONE ENERGETICA”?
Certificare un edificio, dal punto di vista energetico,
significa definirne il comportamento energetico e
classificarlo sulla base di una scala di valori prestabilita. La certificazione energetica indica quindi il
fabbisogno energetico teorico, ovvero dà un’indicazione sulla quantità di energia primaria, che l’edifico utilizza per mantenere una situazione di comfort
al suo interno.
L’unità abitativa viene studiata nelle sue parti
principali: involucro (muri esterni, infissi e tutte le
superfici che possano comportare dispersione di
calore), impianti di climatizzazione sia invernali che
estivi (tutto quello che produce il caldo e freddo)
e impianti che forniscono l’acqua calda (ovvero che
riscaldano l’acqua per usi sanitari). Viene anche
considerata l’eventuale presenza di fonti rinnovabili (pannelli solari termici per la produzione di acqua
calda e pannelli solari fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica).
Nell’APE (Attestato di Prestazione Energetica), re-
datto da un Certificatore energetico accreditato
presso l’Ente Regionale di competenza, vengono
riportati i dati emersi dall’analisi, e in particolare:
1 il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale, EPH , ovvero
l’indicatore che, in base alle caratteristiche costruttive dell’involucro e alle tipologie impiantistiche installate, determina la classe energetica
dell’edificio (dalla A+ alla G);
2 le emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera espresse in kilogrammi di anidride carbonica
(CO2 equivalente);
3 possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico e conseguenti risparmi
energetici e ambientali.
OBIETTIVI E POTENZIALITA’
La conoscenza dei probabili consumi energetici e
delle potenzialità di risparmio consente al cittadino
di effettuare una scelta, consapevole dell’immobile, che si accinge ad acquistare, affittare e abitare.
Grazie al confronto con una semplice scala graduata dalla A+ (basso fabbisogno) alla G (alto fabbisogno), tutti i cittadini possono immediatamente effettuare dei confronti tra una pluralità di edifici al
fine di individuare quello più vantaggioso. L’ultima
direttiva europea in materia di prestazione energetica nell’edilizia, la 2010/31/UE, oltre a conferire
alla Pubblica Amministrazione un ruolo esemplare
in materia (entro il 2018 tutti gli edifici della PA dovranno essere ad “emissioni quasi zero”), prevede
che per tutti gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o affittati, sia prodotto un “Attestato di
Prestazione Energetica” (per gli edifici della PA tale
attestato andrà affisso visibilmente). Non solo, la
Legge Regionale 21 febbraio 2011, n° 3 della Regione Lombardia stabilisce l’obbligo di dichiarare
la classe e l’indice di prestazione energetica (EPH)
dell’edificio o della singola unità abitativa in tutti
gli annunci immobiliari finalizzati alla relativa vendita o affitto.
Inoltre, invita i Comuni ad un controllo delle prestazioni energetiche indicate nel progetto edilizio con
le prestazioni energetiche del progetto effettivamente realizzato, al fine di verificare il rispetto dei
requisiti previsti dalle norme. In Italia esistono numerose esperienze locali di certificazione; alcune di
queste hanno fatto da apripista per gli schemi di
certificazione regionali e per le Linee Guida nazionali (DM 26/06/2009). La più nota è la certificazio-
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ne CasaClima della Provincia Autonoma di Bolzano:
si tratta della prima esperienza di certificazione
energetica strutturata, che coniuga cioè esigenze
tecniche e ambientali.
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN REGIONE
LOMBARDIA
La Regione Lombardia è stata la prima a recepire la
direttiva EPBD con la Legge Regionale 11 dicembre
2006, n° 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute
e dell’ambiente) rendendo operativa la certificazione energetica (rif. DGR VIII/5018 del 26/06/2007
e DGR VIII/8745 del 22/12/2008): stabilendo che
gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre
2007, sarà presentata denuncia di inizio attività
o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso
di costruire, dovranno essere dotati, al termine dei
lavori, dell’ACE. Allo stesso modo, dovranno essere
dotati di ACE tutti gli edifici venduti o affittati.
La Deliberazione n° IX/1811 del 31/05/2011 introduce il nuovo Attestato di Certificazione Energetica, in vigore da settembre 2011 che sostituisce
quello allegato alla DGR VIII/8745 del 22/12/2008
e s.m.i. e introduce:
1 la possibilità di inserimento fra gli interventi migliorativi, anche la ventilazione meccanica controllata (VMC);
2 l’eliminazione del timbro di accettazione da parte
del Comune.
ULTIMI AGGIORNAMENTI:
A livello nazionale, con la Legge 3 agosto 2013, n.
90 (legge di conversione del decreto-legge 4 giugno 2103, n.63) vengono introdotte nuove norme
relative alla certificazione energetica e l’Attestato
di Certificazione Energetica (ACE) viene sostituito
dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE) con
la stessa denominazione dalla direttiva europea
2010/31/UE. In Regione Lombardia tale modifica
viene recepita con la DGR X/1216 del 12/01/2014
che aggiorna la denominazione di “Attestato di Certificazione Energetica” (ACE) in “Attestato di Prestazione Energetica” (APE) a far data dal 15 gennaio 2014. L’APE predisposto secondo tale modello,
per risultare idoneo, non necessita del timbro per
accettazione da parte del Comune.
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