Catasto Impianti Ter mici
N OT I Z I E U T I L I
Impianto Ter mico
L’impianto termico è l’impianto destinato alla climatizzazione
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria,
o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi
usi; sono quindi incluse le caldaie autonome unifamiliari.
Non sono, invece, considerati impianti termici apparecchi quali:
stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
Responsabile dell’Impianto Ter mico
Il responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico è il proprietario dell’unità immobiliare, l’occupante (se
diverso dal proprietario) oppure l’amministratore di condominio per gli impianti centralizzati.
Manutenzione per iodica obbligator ia e
analisi dei fumi.
Per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto termico, la
legislazione prescrive che la manutenzione sia obbligatoria
secondo le indicazioni del costruttore e laddove tali
indicazioni siano carenti, la manutenzione venga effettuata secondo la legislazione vigente. Al fine di verificare l’efficienza della combustione la legislazione attuale prevede anche l’analisi periodica dei fumi di combustione. La
frequenza con cui deve essere effettuata tale misurazione aumenta con l’aumentare della potenza dell’impianto termico.
Requisiti delle ditte di manutenzione.
Le operazioni di manutenzione dell’impianto termico devono
essere eseguite da imprese abilitate ai sensi della legge 46/90
(art 1 comma 1 lettera c) per la manutenzione degli impianti di
riscaldamento e climatizzazione, inoltre nel caso di impianti
termici a gas, l’impresa deve essere abilitata anche per gli
impianti di cui all’art 1 comma 1 lettera e) della Legge 46/90.
L’utente può accertarsi dei requisiti , richiedendo all’impresa
copia del certificato della Camera di Commercio.
Per catasto impianti si intende una banca dati informatica
contenente le informazioni riguardanti gli impianti termici,
ed i relativi responsabili. Il catasto gestito dalla Itagas Ambiente, è costituito da più archivi correlati tra di loro e organizzato allo scopo di consentire l’esecuzione dell’intero servizio.
PROVINCIA DI
BENEVENTO
Codice Impianto
Il Codice Impianto è un codice assegnato a tutti gli impianti
censiti nel catasto impianti termici; permette all’utente di identificare il suo impianto in maniera chiara ed inequivocabile in
tutte le comunicazioni intercorrenti con la Itagas Ambiente.Per
conoscere il proprio codice impianto basta telefonare al Numero Verde della Itagas Ambiente 800.961.976
INFORMAZIONI
Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni concernenti il servizio di censimento e controllo degli impianti
termici è possibile rivolgersi (dal lunedì al venerdì) a :
Via S. Massimiliano Kolbe, 24 - 82100 Benevento
Numero Verde 800-961-976
tel. 0824 - 33.43.30 fax . 0824 - 35.70.33
Verifica dello stato di
esercizio e manutenzione
degli impianti termici
Legge n. 10/91, DPR 412/93, DPR 551/99 e ss.mm.
email [email protected]
www.itagasambiente.it
www.provincia.benevento.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
NOTE ESPLICATIVE PER GLI UTENTI
Mattina : dalle 9:30 alle 12:30
Pomeriggio : dalle 15:00 alle 17:00
Per informazioni concernenti la propria posizione o per
la consegna di autocertificazioni ecc. si consiglia di citare sempre il proprio CODICE IMPIANTO.
Biennio 2006—2007
Istituzione del servizio
La Provincia di Benevento, in ottemperanza all’art. 31 della Legge 10/91 e i successivi decreti attuativi DPR 412/93 e DPR 551/99, ha istituito sul territorio di competenza, con l’esclusione dei
comuni con più di 40.000 abitanti (le cui competenze sono delle
rispettive amministrazioni) il servizio di censimento e controllo degli impianti termici.
Il servizio ha lo scopo di:
•
Aumentare la sicurezza degli impianti termici;
•
Ridurre le emissioni di agenti inquinanti;
•
Contenere i consumi di combustibile utilizzati per il riscaldamento;
•
Verificare l’esercizio e la manutenzione degli impianti
termici.
Per lo svolgimento del servizio, la Provincia si avvale dell’Organismo esterno Itagas Ambiente S.r.l, che si occuperà tra l’altro
di:
•
Informare gli utenti e le associazioni di categoria,
riguardo i vari aspetti del servizio;
•
Costituire e aggiornare il catasto degli impianti termici;
•
Effettuare i controlli biennali necessari ad accertare
l’effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti
termici. Le modalità e i tempi con cui si svolgono i controlli sono comunicate agli utenti con debito anticipo.
Principali adempimenti del
R e s p o n s ab i l e d e l l ’ i m p i a n t o
Vademecum per essere in regola
• Affidare l’installazione, la manutenzione e la trasformazione
dell’impianto termico a un’impresa abilitata L.46/90;
• Conservare presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico il relativo libretto di impianto
(per le caldaie autonome) o il libretto di centrale (per gli
impianti centralizzati). Il libretto è la carta d’identità dell’impianto;
• Rispettare la periodicità per la manutenzione e per le verifiche
periodiche di analisi della combustione;
• Inviare all’Itagas Ambiente S.r.l. copia della scheda identificativa
dell’impianto (Scheda n°1 bis del Libretto di centrale o di impianto);
• Rispettare il periodo e la durata giornaliera massima di esercizio
dell’impianto termico in funzione della zona climatica;
• Controllare che la temperatura degli ambienti non superi i 20°C
con +2°C di tolleranza;
• Essere in regola con il pagamento degli oneri per i controlli.
L’ a u t o c e r t i f i c a z i o n e
L’autocertificazione ha validità per un biennio, e dovrà essere
effettuata dai responsabili dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico (proprietari, occupanti a qualsiasi titolo dell’immobile, terzi responsabili). Il termine di scadenza per la presentazione dell’AUTOCERTIFICAZIONE per il BIENNIO 2006/2007 è stato fissato dalla Provincia di Benevento al 31 OTTOBRE 2006
Per effettuare l’AUTOCERTIFICAZIONE l’utente deve incaricare un manutentore abilitato ai sensi della legge n.46/90 (art. 1,
comma 1, lettera C e lettera E) e regolarmente iscritto alla camera di commercio e dovrà far pervenire all’Organismo Affidatario
per posta o direttamente :
•
Il modulo di AUTOCERTIFICAZIONE prepagato
completo di numero seriale rilasciato dai manutentori
abilitati che attesta il pagamento della tariffa per l’autocertificazione pari ad € 7,80 ( € 6,50 più IVA al 20% );
(per venire a conoscenza del proprio codice impianto rivolgersi alla Itagas Ambiente srl)
Oppure:
•
la ricevuta di versamento di € 7,80 ( € 6,50 più IVA al 20% ) a favore dell’Organismo Affidatario Numero di C/C :
59118638 Intestato a: ITAGAS AMBIENTE – Causale:
Autocertificazione impianti termici cod. impianto n°
………. biennio 2006/07 Provincia di Benevento ;
•
e l’Allegato H rilasciato dal manutentore compilato in
tutte le sue parti (Rapporto di Controllo Tecnico);
(per venire a conoscenza del proprio codice impianto rivolgersi alla Itagas Ambiente srl).
Qualora l’utente decida di non autocertificarsi nei termini sopra
indicati, l’Organismo affidatario del servizio eseguirà direttamente, successivamente al 31 ottobre 2006, previa comunicazione di
preavviso, la verifica dell’impianto a tariffa piena con onere a
carico dell’utente pari ad € 84,00 (70 € oltre IVA al 20%).
I controlli
Per gli impianti di potenzialità superiore a 35 kW non è consentita
l’autocertificazione, pertanto è prevista la visita di verifica obbligatoria
con onere a carico dell’utente. La Itagas Ambiente, Organismo Affidatario del Servizio, preannuncerà con un avviso scritto il giorno, la fascia oraria e le modalità della verifica, allegando il bollettino per il
versamento.
Ta r i f f e I m p i a n t i Te r m i c i
Le tariffe comprensive di IVA al 20% sono:
€uro
Presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione per impianti Potenza minore a 35kW
7,80
Controllo a campione per impianti di Potenza minore
di 35kW regolarmente autocertificati
Gratuito
Controllo impianti con Potenza minore di 35kW
84,00
Potenza da 35 a 50 kW
96,00
Potenza da 50 kW a 116,3 kW
144,00
Potenza da 116,4 kW a 350 kW
192,00
Potenza superiore a 350 kW
252,00
Controllo generatori aggiuntivi al primo
48,00
Visite a vuoto per cause non imputabili agli addetti
7,20
Presentazione Documenti eliminazione anomalie
42,00
2° visita per precedenti non conformità
42,00
Esclusi
Non sono considerati impianti termici, e quindi esclusi dalla Legge
10/91 i seguenti impianti: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldaacqua unifamiliari (scaldabagni), caldaie alimentati a combustibili
solidi (carbone, legna, sanza, ecc.), caldaie alimentate a biogas o gas
residui di lavorazioni, generatori di calore con fluido termovettore
diverso da acqua e aria. Per gli apparecchi esclusi è richiesta, da parte
dei possessori, una autodichiarazione in carta semplice da presentarsi
entro il 31 ottobre 2006 che attesti lo stato di escluso con allegata
copia del documento di riconoscimento valido del possessore.
Sanzioni
Le sanzioni applicate dall’Ente e stabilite dalla legge (art. 34, comma
5, L. 10/91) vanno da un minimo di € 516,00 ad un massimo di €
2.582,00 e vengono applicate qualora venga accertato che l’impianto
termico non funzioni nei termini prescritti dalle norme vigenti in seguito alla verifica diretta e a conseguente diffida ad adempiere alle
prescrizioni.
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