A.D.R.CONCILIANDO
ADR Conciliando
COINS – Costa del Vesuvio
CONCILIAZIONE MEDIAZIONE ARBITRATO FORMAZIONE
La conciliazione sulla costa vesuviana
I vantaggi in sintesi:
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tempi brevi (poche settimane a fronte di anni);
basi e possibilità di accordo maggiori e soddisfacenti per tutti;
costi molto inferiori;
detrazione delle spese dalle imposte (in pratica per controversie fino a
25.000 € si recuperano in sede di dichiarazione dei redditi il 100% delle
spese).
Per informazioni o per istruire apposita domanda di conciliazione
Via G. Capuozzo , 44 San Giorgio a Cremano (NA),
Via G. Mazzini, 6 San Giorgio a Cremano (NA)
Tel 081477812, 0817716971,
Fax 08997931145
[email protected]
www.coinsnet.eu
Per informazioni:
Il COINS, nasce nel 2001, su iniziativa di un gruppo di professionisti e di aziende, grazie
all'opportunità offerta dall'Unione Europea – attraverso i Piani Operativi Nazionali per lo sviluppo e la
valorizzazione delle “aree svantaggiate” - per la progettazione e l'offerta di Alta Formazione
professionale, in particolare nell'ambito della Legalità e della Giustizia.
Il COINS ha, dunque, progettato ed effettuato, nell'ambito del PON- Sicurezza, una serie di corsi per le
Forze dell'Ordine e per tutti i principali Enti Pubblici nell'intera Area Obiettivo 1 dell'Unione Europea.
Oltre a queste attività, il COINS ha sviluppato e realizzato percorsi di altra formazione professionale
per il Ministero della Ricerca Scientifica, gli Enti Locali, le piccole e medie imprese.
Con un bagaglio culturale di dieci anni di esperienza nell'ambito della progettazione di percorsi
formativi e di consulenza professionale per Enti Pubblici e privati, il gruppo dirigente del COINS ha
inteso stipulare la convenzione con la società ADR Conciliando (organismo di conciliazione accreditato
presso il Ministero della Giustizia) con proprie sedi secondarie in San Giorgio a Cremano ed in
Benevento.
Il Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 ha introdotto, a partire dal 21 marzo 2011, in caso
di contenzioso civile, il ricorso obbligatorio al tentativo di conciliazione tra le parti, su istanza di una
delle due parti interessate. In tale normativa ricade tutto il contenzioso civile tranne poche eccezioni
prorogate ad un anno.
Il COINS ed ADR Conciliando, con proprie sedi operative, si rivolgono alle imprese, ai dirigenti, ed a
tutti i soggetti che si trovino in un procedimento contenzioso civile, offrendo il supporto dei propri
conciliatori altamente specializzati.
Essendo il tentativo di conciliazione obbligatorio, in ipotesi di
contenzioso civile, la Vostra controparte potrebbe avviare
un'istanza di conciliazione, e, siccome la legge prevede che il
tentativo di conciliazione si svolga presso la camera di conciliazione
della parte che per prima ha depositato l'istanza, Vi invitiamo ad
affrettarvi pertanto al nostro sportello!
COD.
Si suggerisce infine di inserire l'apposita clausola qui riportata in tutti i documenti contrattuali con i
clienti (ordini, offerte, contratti, ecc..):
“Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque allo stesso connessa sarà
sottoposta ad un tentativo di mediazione presso l'Organismo ADR Conciliando sede di San Giorgio a
Cremano. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento
giudiziale o arbitrale.”
BREVI NOTE SULLA CONCILIAZIONE
Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 (Gazzetta Ufficiale n.53) in attuazione della Riforma del
Processo Civile (l. 69/2009) ha introdotto un nuovo istituto, la mediazione civile e commerciale, come
strumento per giungere alla conciliazione.
Le controversie interessate – La conciliazione interessa tutte le cause relative a:
diritti reali (ad esempio usufrutto,
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diritto di abitazione, uso esclusivo)
divisione
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successioni ereditarie
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patti di famiglia
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locazione
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comodato
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affitto di aziende
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contratti assicurativi, bancari e finanziari
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responsabilità medica
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diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.
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Dal 20 marzo 2012, poi, la mediazione obbligatoria riguarderà anche le cause condominiali e il
risarcimento danni da incidenti stradali.
Mediazione: la nuova cultura del viver civile – La conciliazione in
alternativa al ricorso al giudice, peraltro, non è una novità: nel campo
delle telecomunicazioni, ad esempio, è un obbligo da tempo. Non si
può, infatti, ricorrere al giudice per contestare bollette o spese non
dovute prima di aver obbligatoriamente tentato la via della
conciliazione davanti al Co.re.com. Solo in mancanza di accordo si
aprono le porte del tribunale. E così avverrà da ora in poi anche per le
liti in tutti i settori previsti dalla legge, anche se resta la possibilità di
ricorrere al giudice per richiedere provvedimenti urgenti, come, ad
esempio, in caso di danni temuti, per bloccare i lavori che possono, ad
esempio, arrecare un danno ai propri beni. Durante la mediazione ci si
potrà eventualmente far assistere anche da un professionista esperto
nel tema di riferimento (es. commercialista, medico, avvocato,
ingegnere, ecc..).
Le regole del procedimento - Il sistema comporta una vera e propria rivoluzione: ci si rivolge al
mediatore, infatti, non per stabilire chi ha ragione o chi ha torto, ma per trovare una soluzione in grado
di soddisfare entrambi i “contendenti”. Il ruolo del mediatore è quello di favorire un accordo
amichevole di definizione della controversia, e non quello di arbitro.
Quindi la procedura prevede che siano le parti, non il mediatore, a definire i contenuti dell'accordo,
con tutte le soluzioni e le modalità che ritengono utili, a prescindere anche da specifiche disposizioni di
legge. Così, ad esempio, è possibile accordarsi su una divisione ereditaria nel caso di un
appartamento al mare, prevedendo invece della liquidazione degli eredi la possibilità di un uso a turno
da parte di tutti, come una sorta di multiproprietà, con turni ben precisi. Oppure si possono definire su
formule di liquidazione ad hoc per gli eredi in contrasto tra loro, magari sottoscrivendo un mutuo per
l'acquisto di un bene, invece che prevedendo un pagamento in contanti, e così via. Nel tentativo di
conciliazione con l'aiuto del mediatore, in sostanza, è possibile concentrarsi sui interessi e bisogni
reali e dar vita ad accordi con clausole personalizzate.
E' comunque sempre possibile richiedere al mediatore di predisporre autonomamente il testo
dell'accordo, che deve comunque soddisfare entrambe le parti.
Quattro mesi di tempo per chiudere la lite – Il mediatore al quale affidarsi per trovare una
soluzione può essere scelto liberamente tra i soggetti iscritti all'Albo degli organismi di conciliazione
del Ministero della Giustizia. All'atto della presentazione della domanda di mediazione fatta da una
delle parti, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro non oltre
quindici giorni dal deposito della domanda. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede
dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo, e
tutta la procedura deve concludersi, per legge, nel termine massimo di 120 giorni. In ogni caso tutti gli
atti e le dichiarazioni sono coperte dal segreto professionale e non possono essere utilizzate in
eventuali procedimenti successivi davanti al giudice. Se si raggiunge un accordo direttamente tra le
parti, o su una proposta di conciliazione messa a punto dal mediatore, la procedura si conclude ed il
verbale di accordo può esser omologato dal tribunale. Il verbale omologato costituisce titolo
esecutivo, il che vuol dire che se non viene rispettato si può ottenere un decreto ingiuntivo, anche per
l'espropriazione forzata. Quando l'accordo non si trova si ha il diritto di ricorrere al tribunale.
Se l'altra parte non accetta l'invito alla mediazione – Se invece l'altra parte non aderisce alla
convocazione o non si presenta all'incontro fissato dal mediatore, la segreteria della Camera di
Conciliazione consegna un verbale di fallita conciliazione per mancanza di adesione della controparte.
A questo punto si potrà andare in tribunale allegando il verbale all'atto di citazione o al ricorso.
Se poi giunti in giudizio la parte vincitrice risulti creditrice di un valore pari o simile a
quanto proposto dal mediatore in sede di conciliazione (magari 4-5 anni prima) allora ad essa
spetterà l'importo definito dal giudizio, ma tutte le spese legali saranno a carico della parte vincitrice
stessa.
Quanto costa la procedura – La mediazione ha un costo che serve a retribuire il conciliatore, e che
è a carico di entrambe le parti in causa. I costi per la mediazione sono fissati dal Ministero della
Giustizia. Per favorire la mediazione è previsto anche un incentivo fiscale. Per chi trova un accordo è
infatti riconosciuto un credito d'imposta rapportato alle spese pagate fino ad un massimo di 500 euro,
ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione. Inoltre non sono dovute spese di
registrazione del verbale fino ad un importo della lite pari a 50.000 euro.
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