La tipologia delle pronunce
delle Corti costituzionali
• Quali effetti conseguono alle pronunce
di incostituzionalità?
• Controllo diffuso: il giudice disapplica la
legge
• Controllo accentrato: il giudice annulla la
legge
• In ogni caso le Corti creano diritto (anche
espungendo le norme dall’ordinamento)
•Controllo preventivo:
•Es. Francia:
•la legge non entra in vigore
•interviene una revisione costituzionale
•Non circola come “modello puro”
•
•
•
•
Es. Portogallo:
Controllo preventivo
Controllo successivo: astratto – concreto
Effetti controllo preventivo: il presidente ha un
obbligo di veto (superabile dal Parlamento)
• Controllo concreto: il giudice disapplica la norma
incostituzionale
• Erga omnes se per tre volte il Tribunale
costituzionale giudica la norma incostituzionale
• L’attività “creativa” delle corti costituzionali
si arricchisce nel tempo di un’articolata
tipologia di sentenze
• Differenziazione:
• efficacia temporale
• contenuto
Efficacia temporale
Es. Costituzione Polonia
(termine predeterminato costituzionalmente)
• Art. 190.
• § 3. La sentenza del Tribunale Costituzionale entra in vigore il
giorno della pubblicazione, tuttavia il Tribunale Costituzionale può
stabilire un diverso termine di perdita della efficacia vincolante
dell’atto normativo. Tale termine non può eccedere i diciotto mesi se
si tratta di legge, i dodici se di altri atti normativi. In caso di
sentenze, legate a spese finanziarie non previste nella legge di
bilancio, il Tribunale Costituzionale stabilisce il termine della perdita
dell’efficacia vincolante dell’atto normativo sentito il parere del
Consiglio dei Ministri.
• (vd. mandato d’arresto europeo)
•
(trad. tratta da: http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/pl/polonia.pdf)
LOI SPECIALE DU 6 JANVIER 1989. SUR LA COUR D'ARBITRAGE
(termine non predeterminato, previsto in legge organica)
• Art. 8. If the action is well-founded, the Court of
Arbitration shall entirely or partially annul the
statute, decree or rule referred to in Article 134
of the Constitution against which the action was
instituted.
• Where the Court so deems necessary, it shall,
by a general ruling, specify which effects of the
nullified provisions are to be considered
maintained or be provisionally maintained for the
period appointed by the Court.
Es. Repubblica Slovacca
(termine obbligatorio costituzionalmente previsto)
• Art. 132:
• (1) In cases where the Constitutional Court finds any
contradictions in statutory rules as defined by Article 125,
these rules, parts or clauses thereof shall become
ineffective. The authorities that passed these rules shall
be obliged to bring them to conformity with the
Constitution and constitutional statutes not later than six
months following the finding of the Constitutional Court
(…). Otherwise these rules, parts or clauses thereof shall
become ineffective after six months following the
decision of the Constitutional Court. (…)
Per contenuto
es. le “sentenze monito”
• Germania:
• Appellentscheidungen
• sentenze di “ancora costituzionalità” (ma il
legislatore provveda)
• Portogallo:
• controllo per omissione
• Presidente della Repubblica, provedor de
justiça, assemblee regionali
• Efficacia dichiarativa
•
Italia: rigetta la questione “…ma il legislatore intervenga” (altrimenti la Corte
interverrà in futuro) Ad es. sent. 61/2006 (in materia di cognome):
•
“A distanza di diciotto anni dalle decisioni in precedenza richiamate, non
può non rimarcarsi che l’attuale sistema di attribuzione del cognome è
retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le
proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà
maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore
costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna.
Tuttavia, l’intervento che si invoca con la ordinanza di rimessione richiede
una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. Ed infatti,
nonostante l’attenzione prestata dal collegio rimettente a circoscrivere il
petitum, limitato alla richiesta di esclusione dell’automatismo della
attribuzione al figlio del cognome paterno nelle sole ipotesi in cui i coniugi
abbiano manifestato una concorde diversa volontà, viene comunque
lasciata aperta tutta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la
scelta del cognome esclusivamente a detta volontà – con la conseguente
necessità di stabilire i criteri cui l’ufficiale dello stato civile dovrebbe
attenersi in caso di mancato accordo – ovvero di consentire ai coniugi che
abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida,
a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola
volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all’atto della
nascita di ciascuno di essi.
•
• Del resto, la stessa eterogeneità delle soluzioni
offerte dai diversi disegni di legge presentati in
materia nel corso della XIV legislatura testimonia
la pluralità delle opzioni prospettabili, la scelta
tra le quali non può che essere rimessa al
legislatore.
• Per tali ragioni, e tenuto conto del vuoto di
regole che determinerebbe una caducazione
della disciplina denunciata, non è ipotizzabile,
come adombrato nella ordinanza di rimessione,
nemmeno una pronuncia che, accogliendo la
questione di costituzionalità, demandi ad un
futuro intervento del legislatore la successiva
regolamentazione organica della materia.”
Un altro esempio:
constitutional exemption
• Ordinamento canadese
• La norma non è di per sè dichiarata
incostituzionale, ma lo è in quanto applicata al
caso concreto
•
CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND FREEDOMS
• 12. Everyone has the right not to be subjected to
any cruel and unusual treatment or punishment.
• R. v. Chief (1989)
• (ma non sempre: Latimer [2001] 1 S.C.R. 3 )
Nell’ordinamento italiano:
il ruolo del giudice a quo
NB: il controllo di costituzionalità nell’ordinamento
giuridico italiano è accentrato ma esiste
comunque un ruolo di filtro del giudice a quo
(Calamandrei: il giudice è un “portiere”)
“tertium genus”
(rilevanza e non manifesta infondatezza)
NB: l’introduzione del controllo diffuso fu una delle
opzioni prese in considerazione dall’Assemblea
costituente
Il giudice ha l’obbligo
conforme
• Sent. 116/2002:
dell’interpretazione
costituzionalmente
• il rimettente ha omesso di dar conto della impossibilità di pervenire,
in via interpretativa, alla soluzione che egli implicitamente ritiene
conforme a Costituzione;
• (…)
• questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di affermare
che il giudice ha il dovere di verificare se la norma sia
suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione,
potendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo
dopo avere accertato che é impossibile seguire
un'interpretazione costituzionalmente corretta (…);
• la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione.
• PER QUESTI MOTIVI
• LA CORTE COSTITUZIONALE
• dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale
• “ove siano prospettabili diverse
interpretazioni della norma censurata, di
cui una ritenuta conforme a Costituzione, il
giudice ha il dovere di farla propria,
dovendo sollevare questione di legittimità
costituzionale solo quando risulti
impossibile seguire una interpretazione
costituzionalmente corretta”
Tipologia di sentenze
Corte costituzionale italiana
Dicotomia fondamentale:
Accoglimento: la questione è fondata
• PER QUESTI MOTIVI
• LA CORTE COSTITUZIONALE
• dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. […]
della legge […] [ad es. nella parte in cui
prevede, tra i requisiti per l'accesso alle carriere
direttive e di concetto del ruolo tecnico del
servizio antincendi della Provincia di Trento, il
possesso di una statura fisica minima
indifferenziata per uomini e donne]
•
•
•
•
•
Rigetto: il “dubbio” in merito alla costituzionalità della norma è infondato
(es. sent. 64/1962 in materia di adulterio)
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
(…) dichiara non fondata la questione, sollevata con le ordinanze del
Tribunale di Lagonegro del 24 novembre 1960 e del Pretore di Ancona del
10 maggio 1961, sulla legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice
penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.
(In conclusione, la norma impugnata, dal punto di vista della sua legittimità
costituzionale, nulla presenta nel suo contenuto e nelle sue finalità che
possa qualificarla come violazione del principio di eguaglianza. Con tale
norma non é stata creata a carico della moglie alcuna posizione di
inferiorità, ma soltanto é stato preso atto di una situazione diversa,
adattandovi una diversa disciplina giuridica. Che poi tale disciplina soddisfi
ogni esigenza e sia mezzo idoneo e sufficiente per le finalità prese in
considerazione, é questione di politica legislativa, non di legittimità
costituzionale. )
NB: è una “discriminazione ragionevole”!
(successivamente la Corte muterà orientamento nel un medesimo percorso
che, alcuni anni dopo, è stato compiuto dalla Corte costituzionale turca)
Qual è la loro efficacia? Chi è vincolato a
quanto statuito dalla Corte costituzionale?
• Sentenze di rigetto: effetti inter partes
• Perché?
• (Tuttavia: una questione identica sarà
probabilmente giudicata nello stesso
modo)
• (rare eccezioni es. Belgio)
• Sentenze di accoglimento:
• Erga omnes, dal giorno successivo alla
pubblicazione in GU
• Ha effetti nei confronti dei rapporti ancora
pendenti
• Con un’unica eccezione
• Interpretativa: non è una sentenza che
interpreta: in tutte le sentenze i giudici
interpretano!
• È una decisione che subordina la
costituzionalità o l’incostituzionalità di una
norma ad una determinata interpretazione:
• Come dicotomia iniziale: interpretative
di accoglimento, interpretative di
rigetto
Interpretativa di rigetto
• costituzionalità della norma
• PER QUESTI MOTIVI LA CORTE
COSTITUZIONALE
• dichiara non fondate, nei sensi e nei limiti
di cui in motivazione, le questioni sollevate
con ordinanza del Pretore (…) del (…),
sulla legittimità costituzionale delle norme
contenute (…) in riferimento all'art. (…)
della Costituzione.)
• Interpretativa di accoglimento:
• incostituzionalità della norma
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
• dichiara l’illegittimità costituzionale degli
artt. (…), ove interpretati nel senso (…)
• Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, (…).
es. Sent. 78 del 2007 (accesso degli stranieri irregolari ai
benefici penitenziari “extramurari”)
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
• dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), ove
interpretati nel senso che allo straniero
extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello
Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso
precluso l’accesso alle misure alternative da essi
previste.
• Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
La disposizione è
incostituzionale…
• Sentenza di accoglimento
(“…nella parte in cui”)
parziale
• Sentenze sostitutive: “…nella parte in cui
prevede A invece di B” (es. sent 215 del
1987)
• Sentenza 215 del 1987
• Con ricorso del 19 novembre 1983 i coniugi Giovanni
Salvi e Liliana Carosi impugnavano innanzi al TAR del
Lazio la mancata ammissione della loro figlia Carla,
diciottenne portatrice di handicap, a ripetere nell'anno
scolastico 1983/84 la frequenza della prima classe
dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio "N.
Garrone" di Roma. Costei nell'anno precedente era stata
ritenuta inclassificabile, ed il Preside, accettata con
riserva la domanda di reiscrizione, aveva rimesso la
questione al Provveditore agli studi, facendo presente
che - secondo gli insegnanti - la giovane non avrebbe
potuto trarre un qualche profitto dalla permanenza nella
scuola media superiore.
• Il Provveditore agli Studi, a fronte della certificazione
medica allegata all'istanza, aveva invitato il Preside ad
acquisire presso i competenti servizi specialistici
dell'USL un parere medico legale, da esprimersi sulla
base sia di accertamenti di carattere sanitario e
psicologico, sia della conoscenza della situazione
determinatasi nell'anno precedente e dei giudizi espressi
dal Consiglio di classe in sede di verifica finale. Il
responso sanitario, peraltro, aveva escluso che
l'handicap - di tipo neuropsichico - fosse da considerarsi
grave, ed aveva sottolineato che la giovane poteva trarre
dalla frequenza un beneficio che, se relativo quanto
all'apprendimento, era viceversa notevole sul terreno
della socializzazione e dell'integrazione, sì da far
ritenere fondamentale la riammissione della giovane, per
la quale l'isolamento avrebbe contribuito in maniera
assolutamente negativa alla formazione del carattere.
• Ciononostante, la richiesta di reiscrizione era stata
respinta di fatto, con il rifiuto opposto alla giovane ad
assistere alle lezioni.
• Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 34
Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 30 marzo
1971, n. 118, (…)
• Tale disposizione detta "Provvedimenti per la frequenza scolastica"
di questi ultimi: ed in particolare, dopo aver previsto, nel primo
comma, misure dirette a rendere possibile o comunque ad
agevolare in generale l'accesso e la permanenza nella scuola
(trasporto gratuito dalla abitazione alla scuola, accesso a questa
mediante adatti accorgimenti ed eliminazione delle cosiddette
barriere architettoniche, assistenza agli invalidi più gravi durante le
ore scolastiche) prescrive, nel secondo comma, che, per quanto
riguarda l'istruzione dell'obbligo, questa "deve avvenire nelle classi
normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti
da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale
gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o
l'inserimento nelle predette classi normali".
• Il terzo comma dispone che "sarà facilitata, inoltre, la frequenza
degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed
universitarie";
• La questione dedotta investe, perciò, il terzo comma del
citato art. 28, in quanto, limitandosi a disporre che "sarà
facilitata" tale frequenza, non assicura l'effettiva e
concreta realizzazione di tale diritto: nel che il giudice
rimettente ravvisa una violazione degli artt. 3, 30, 31 e
34 Cost.
• (…)
• La disposizione impugnata ha indubbiamente un
contenuto esclusivamente programmatorio, limitandosi
ad esprimere solo un generico impegno ed un semplice
rinvio ad imprecisate e future facilitazioni. Il suo tenore
non é perciò idoneo a conferire certezza alla condizione
giuridica dell'handicappato aspirante alla frequenza della
scuola secondaria superiore; a garantirla, cioè, come
diritto pieno pur ove non sussistano (come nel caso
oggetto del giudizio a quo) le condizioni che - se
concretamente verificate - ne limitano la fruizione per la
scuola dell'obbligo a termini del precedente secondo
comma del medesimo articolo.
• Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'art. 28,
terzo comma, della legge n. 118 del 1971 va dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in
riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede
che "Sarà facilitata", anziché disporre che "É assicurata",
la frequenza alle scuole medie superiori.
• In questo modo, la disposizione acquista valore
immediatamente precettivo e cogente, ed impone perciò
ai competenti organi scolastici sia di non frapporre a tale
frequenza impedimenti non consentiti alla stregua delle
precisazioni sopra svolte, sia di dare attuazione alle
misure che, in virtù dei poteri-doveri loro
istituzionalmente attribuiti, ovvero dell'esistente
normazione regionale, secondaria o amministrativa (cfr.
par. 2), possano già allo stato essere da essi
concretizzate o promosse.
• Spetta ovviamente al legislatore il compito - la cui
importanza ed urgenza é sottolineata dalle
considerazioni sopra svolte - di dettare nell'ambito della
propria discrezionalità una compiuta disciplina idonea a
dare organica soluzione a tale rilevante problema umano
e sociale.
• PER QUESTI MOTIVI
• LA CORTE COSTITUZIONALE
• dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28,
terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118
- recante "Conversione in legge del D.L. 30
gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili" - nella parte in cui, in
riferimento ai soggetti portatori di handicaps,
prevede che "Sarà facilitata", anziché
disporre che "É assicurata" la frequenza alle
scuole medie superiori.
Sentenza 97 del 1998
• reato di cui all’art. 90 (cod. mil. pace): si
perfeziona "per il solo fatto" di introdursi
clandestinamente, o con inganno, in quei luoghi
in cui é vietato l’accesso nell’interesse militare
dello Stato
• reclusione militare da due a cinque anni
• pena meno grave qualora l’introduzione
fraudolenta o clandestina nei luoghi militari si
verifichi allo scopo di commettere reati contro la
difesa militare: onde la violazione del principio
contenuto nell’art. 3 della Costituzione
•
• PER QUESTI MOTIVI
• LA CORTE COSTITUZIONALE
•
• dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 90, secondo comma, del
codice penale militare di pace, nella parte
in cui prevede la pena della reclusione da
due a cinque anni, anziché da uno a
cinque anni
Sentenze additive
• Sentenze additive di principio: “…nella
parte in cui non prevede…” (è tuttavia
necessario l’intervento del legislatore)
• Sentenze additive: “nella parte in cui non
prevede…”
• Alcuni esempi :
• 219/1994 (HIV)
• 27/98 (vaccinazioni)
• Elementi comuni: materia (salute vd. art. 32),
sentenze additive:
• La Corte diventa una sorta di “legislatore”
• NB: la concezione originaria della giurisdizione
costituzionale vedeva le Corte come “legislatore
negativo”
Sentenza 27 del 1998
• dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1,
della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella
parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle
condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti
a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza
della legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per
rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica)
• NB: obbligatorietà della vaccinazione dal 1966
• Discriminazione non ragionevole
• Nelle sentenze additive, quindi, la Corte
dichiara l’incostituzionalità di una norma
• “nella parte in cui non prevede qualcosa”
• Quale limite incontrano questo tipo di
sentenze?
• Materia penale, la Corte lo afferma
espressamente ad es. nella sentenza
508/2000:
• [402.
Vilipendio della religione dello Stato.
• Chiunque pubblicamente vilipende la
religione dello Stato è punito con la
reclusione fino a un anno.]
• “Sebbene, in generale, il ripristino dell’uguaglianza
violata possa avvenire non solo eliminando del tutto
la norma che determina quella violazione ma anche
estendendone la portata per ricomprendervi i casi
discriminati, e sebbene il sopra evocato principio di
laicità non implichi indifferenza e astensione dello
Stato dinanzi alle religioni ma legittimi interventi
legislativi a protezione della libertà di religione
(sentenza n. 203 del 1989), in sede di controllo di
costituzionalità di norme penali si dà solo la prima
possibilità. Alla seconda, osta infatti comunque la
particolare riserva di legge stabilita dalla
Costituzione in materia di reati e pene (art. 25,
secondo comma) a cui consegue l’esclusione delle
sentenze d’incostituzionalità aventi valenze additive,
secondo l’orientamento di questa Corte (v., in
analoga materia, la sentenza n. 440 del 1995).
• La dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 402 del codice penale si impone dunque
nella forma semplice, esclusivamente ablativa.”
Ma: vd. sent. 440/1995: che tipo di
sentenza è?
•
•
•
•
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale
promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1991 dal Tribunale di
Milano nel procedimento penale a carico di (…)
Considerato in diritto
L'ordinanza del Tribunale di Milano ripropone la questione di legittimità
costituzionale del reato di bestemmia, previsto dal primo comma dell'art.
724 del codice penale, sotto il duplice profilo della violazione del principio di
determinatezza della fattispecie penale (art. 25, secondo comma, della
Costituzione) e della violazione del principio di uguaglianza in materia di
religione (artt. 3 e 8, primo comma, della Costituzione).
1. L'art. 724, primo comma, del codice penale punisce a titolo
contravvenzionale la condotta di chi «pubblicamente bestemmia, con
invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le
Persone venerati nella religione dello Stato». La prima prospettazione
della questione si incentra sulle conseguenze che - ad avviso del Tribunale
rimettente - deriverebbero dall'espunzione dal vigente ordinamento della
nozione di «religione dello Stato».
• Qual è il bene tutelato?
• Inizialmente:
• 1. La tutela della religione di Stato (lo Stato tutela l sua religione
• 2. collocazione nel «titolo» quanto mai eterogeneo delle
«contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi», collocazione
che giustifica anche per la bestemmia (come per il gioco d'azzardo,
gli atti contrari alla pubblica decenza, il turpiloquio, ecc.) una
configurazione più riduttiva, come atto di malcostume.
•
• mutamenti sociali.
• come religione di maggioranza:
• La religione cattolica è configurata non più come la religione dello
Stato in quanto organizzazione politica, ma dello Stato in quanto
società: la protezione speciale della «religione dello Stato» si
giustificherebbe per «la rilevanza che ha avuto ed ha la religione
cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo
italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene... (…)
• come «sentimento religioso», elemento base della libertà di
religione (tutte le religioni)
• L'abbandono del criterio quantitativo, così argomentato dalla Corte,
significa che in materia di religione, non valendo il numero, si
impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona
che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa
di appartenenza.
• 4. La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 724, primo comma,
del codice penale deve tuttavia essere circoscritta alla sola parte
nella quale esso comporta effettivamente una lesione del principio di
uguaglianza. La fattispecie dell'art. 724, primo comma, del codice
penale è scindibile in due parti: una prima, riguardante la bestemmia
contro la Divinità, indicata senza ulteriori specificazioni e con un
termine astratto, ricomprendente sia le espressioni verbali sia i segni
rappresentativi della Divinità stessa, il cui contenuto si presta a
essere individuato in relazione alle concezioni delle diverse religioni;
una seconda, riguardante la bestemmia contro i Simboli o le
Persone venerati nella religione dello Stato. La bestemmia contro la
Divinità, come anche la dottrina e la giurisprudenza hanno talora
riconosciuto, a differenza della bestemmia contro i Simboli e le
Persone, si può considerare punita indipendentemente dalla
riconducibilità della Divinità stessa a questa o a quella religione,
sottraendosi così alla censura d'incostituzionalità. Del resto, dal
punto di vista puramente testuale, ancorché la formula dell'art. 724
possa indurre alla riconduzione unitaria delle nozioni di Divinità,
Simboli e Persone nella tutela penalistica accordata alla sola
«religione dello Stato», è da notarsi che, in senso stretto, il termine
«venerati», impiegato nell'art. 724, è propriamente riferibile ai soli
Simboli e Persone. Cosicché, dovendosi ritenere che il legislatore
abbia fatto uso preciso e consapevole delle espressioni impiegate, il
riferimento alla «religione dello Stato» può valere soltanto per i
Simboli e le Persone.
•
•
•
La norma impugnata si presta così ad essere divisa in due parti. Una parte esclusa restando ogni valenza additiva della presente pronuncia, di per sè
preclusa dalla particolare riserva di legge in materia di reati e di pene - si
sottrae alla censura di incostituzionalità, riguardando la bestemmia contro la
Divinità in genere e così proteggendo già ora dalle invettive e dalle
espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza
distinzioni o discriminazioni, nell'ambito - beninteso - del concetto
costituzionale di buon costume (artt. 19 e 21, sesto comma, della
Costituzione). L'altra parte della norma dell'art. 724 considera invece la
bestemmia contro i Simboli e le Persone con riferimento esclusivo alla
religione cattolica, con conseguente violazione del principio di uguaglianza.
Per questa parte, delle due possibilità di superamento del vizio rilevato:
l'annullamento della norma incostituzionale per difetto di generalità e
l'estensione della stessa alle fedi religiose escluse, alla Corte costituzionale
è data soltanto la prima, a causa del predetto divieto di decisioni additive in
materia penale.
La scelta attuale del legislatore di punire la bestemmia, una volta depurata
del suo riferimento ad una sola fede religiosa, non è dunque di per sé in
contrasto con i principî costituzionali, tutelando in modo non discriminatorio
un bene che è comune a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra
comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni
diverse.
• Per questi motivi
• LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice
penale, limitatamente alle parole: «o i Simboli o le Persone venerati nella
religione dello Stato».
Le Corti come “quasi-legislatori”
un esempio storico: Roe v. Wade (1973)
• To summarize and to repeat:
• 1. A state criminal abortion statute of the current Texas type, that
excepts from criminality only a life-saving procedure on behalf of the
mother, without regard to pregnancy stage and without recognition
of the other interests involved, is violative of the Due Process
Clause of the Fourteenth Amendment.
• (a) For the stage prior to approximately the end of the first trimester,
the abortion decision and its effectuation must be left to the medical
judgment of the pregnant woman's attending physician.
• (b) For the stage subsequent to approximately the end of the first
trimester, the State, in promoting its interest in the health of the
mother, may, if it chooses, regulate the abortion procedure in ways
that are reasonably related to maternal health.
• (c) For the stage subsequent to viability, the State in promoting its
interest in the potentiality of human life […] may, if it chooses,
regulate, and even proscribe, abortion except where it is necessary,
in appropriate medical judgment, for the preservation of the life or
health of the mother.
• (…)
• This holding, we feel, is consistent with the
relative weights of the respective interests
involved, with the lessons and examples of
medical and legal history, with the lenity of the
common law, and with the demands of the
profound problems of the present day. The
decision leaves the State free to place
increasing restrictions on abortion as the period
of pregnancy lengthens, so long as those
restrictions are tailored to the recognized state
interests. The decision vindicates the right of the
physician to administer medical treatment
according to his professional judgment up to the
points where important.
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Le sentenze additive