COMUNE DI BARGA Incontro di giovedi 11 novembre 2010 Carta della Pericolosità Geomorfologica Carta della pericolosità idraulica Carta delle aree di pertinenza fluviale Prescrizioni dettate dal P.S. al R.U. Le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali (ae) o Sono aree soggette a edificabilità condizionata, a divieto di trasformazioni morfologiche del terreno, ovvero di alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche movimenti di terra e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque, compresi gli stoccaggi di materiali inerti e l’installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, nonché a divieto di variazioni del reticolo idraulico esistente e di impermeabilizzazione del suolo. o In queste aree sono consentiti esclusivamente una serie di interventi elencati, che devono essere valutati sulla base di apposite indagini di natura idraulica dimostranti che non sia aggravato il rischio (da valutarsi come aumento dei soggetti esposti) rispetto al contesto generale e che gli edifici siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica. o Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti i seguenti interventi: - opere che non comportino aumenti di superficie coperta, fatta salva la realizzazione di volumi tecnici; - all’interno del tessuto urbanizzato, interventi sul patrimonio edilizio esistente che possano determinare un riassetto complessivo degli organismi edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti e tesi complessivamente alla riduzione delle aree occupate ed all’allontanamento del corso d’acqua. Tali interventi sono subordinati al rilascio del parere vincolante dell’Autorità di Bacino; - interventi di ampliamento di volume di fabbricati esistenti previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino; o Sono altresì consentite: - le recinzioni, purché realizzate in pali e rete anche su muretto, purché quest’ultimo di altezza massima di 20 cm; - l’installazione di strutture mobili temporanee per il tempo libero. o Sono infine consentiti: - previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino, gli interventi di ampliamento, di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocabilizzabili, nonché la realizzazione di nuove linee di comunicazione viaria e ferroviaria parimenti essenziali e non diversamente localizzabili; - la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, nonché di altre opere ed infrastrutture pubbliche; - la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione impianti tecnici di modesta entità quali impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, e simili. o Agli impianti di frantumazione degli inerti in essere e debitamente autorizzati al momento di entrata in vigore delle presenti norme è consentito lo svolgimento dell’attività nel rispetto di specifici protocolli di intesa tra imprese, Autorità di Bacino, Comune e Provincia. o Non sono soggette alle limitazioni delle pertinenze la realizzazione di interventi di Piani Attuativi già approvati e in corso di attuazione e la realizzazione e/o il completamento di opere già avviate di riconosciuta importanza e interesse sovracomunale. Non sono soggette alle medesime limitazioni gli insediamenti consolidati ricadenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua perimetrati d’intesa con la Provincia di Lucca, l’Ufficio del Genio Civile e l’Autorità di Bacino del Fiume Serchio. o Nelle aree di pertinenza fluviale, collocata oltre rilevati infrastrutturali (P2a) è fatto divieto di realizzare opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche. Le opere di cui sopra potranno tuttavia essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente, ed accertato dall’autorità amministrativa competente al rilascio dell’autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio conseguenti a fenomeni di esondazione e ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4) o o o o Nuovi interventi edificatori o infrastrutturali, anche se subordinati alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, devono essere esclusi qualora siano possibili localizzazioni alternative (nelle aree in frana attiva non sono comunque ammissibili previsioni di nuova edificazione; sono ammessi gli interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino; è ammessa la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare non diversamente localizzabili è consentita previa realizzazione di interventi di bonifica del movimento franoso e previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino; sugli edifici esistenti, ad esclusione di quelli ricadenti sulle aree in frana attiva, sono consentiti gli interventi che non comportino incrementi di superficie coperta, di volume e di carico urbanistico. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica elevata (G.3): o Nuovi interventi edificatori o infrastrutturali, anche se subordinati alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, devono essere esclusi qualora siano possibili localizzazioni alternative; o l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geologici previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino; o possono in genere essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia; o sono ammessi gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume sino ad un massimo una tantum del 30% dell’esistente, nonchè i volumi tecnici a corredo degli edifici esistenti; aumento di volume eccedente il limite del 30% è ammesso previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino; o è ammessa la realizzazione di annessi agricoli, fino ad una dimensione planimetrica massima di 100 mq, se risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata (I.4) o o o o o o . Sono consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili; non sono ammissibili le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, nonchè l’installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall’Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste; sul patrimonio edilizio esistente, per fabbricati non allo stato di rudere sono ammessi gli interventi che non comportino aumenti di superficie coperta, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali; all’interno del tessuto urbanizzato sono ammessi, con il parere vincolante dell’Autorità di Bacino, interventi di ristrutturazione urbanistica senza aumenti di superficie coperta né nuovi volumi interrati; sono ammessi gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti nei soli casi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato, messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull’ambiente di lavori, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico; sono ammesse le recinzioni, purché realizzate in pali e rete anche su muretto, purché quest’ultimo di altezza massima di 40 cm. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata (I.3) o Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni; o relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni: - dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i beni; - dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree. o possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purchè siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità. Della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia; fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere presentata attestazione di abitabilità e di agibilità.