L’evoluzione della disciplina urbanistica, i nuovi titoli abilitativi , i soggetti responsabili Tratto da: 1 Schema dell’intervento L’evoluzione della disciplina urbanistica I titoli abilitativi all’attività edilizia I nuovi titoli abilitativi Interventi liberi La SCIA L’autorizzazione unica I soggetti responsabili Il committente ed il titolare del permesso L’esecutore Il proprietario Il direttore dei lavori Il progettista 2 La disciplina urbanistica Le prime leggi di fine ottocento: regolamenti e piani regolatori La legge 1150\42 obbligatorietà dei regolamenti comunali piani regolatori e programma di fabbricazione piani territoriali di coordinamento La legge 47\85 (c.d. primo condono edilizio) Il TU 380\01 3 I titoli abilitativi all’attività edilizia Permesso di costruire Attività libera D.i.a. (Denuncia inizio attività) Super D.i.a. Scia Le autorizzazioni uniche 4 Il permesso di costruire Il permesso di costruire è previsto in relazione a quegli interventi che realizzano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. L’art. 10 del TU 380/2001 (come modificato dal d.lgs. 301/2002) individua gli interventi per i quali necessita il permesso di costruire nelle seguenti categorie di lavori: a) interventi di nuova costruzione; b) interventi di ristrutturazione urbanistica; c) interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. 5 Le opere “precarie” Secondo la costante interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale, una trasformazione urbanistica e/o edilizia – per essere assoggettata all’intervento autorizzatorio in senso ampio dell’autorità amministrativa – non deve essere precaria. Un’opera oggettivamente finalizzata a soddisfare esigenze improvvise o transeunti non è destinata a produrre quegli effetti sul territorio che la normativa urbanistica è rivolta a regolare. Restano esclusi, pertanto, dal regime del permesso di costruire i manufatti di assoluta ed evidente precarietà, destinati cioè a soddisfare esigenze di carattere contingente e ad essere presto eliminati. 6 segue … Per la Suprema Corte la natura “precaria” di un’opera edile, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione. Non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l’opera eventualmente assolva. Il carattere “stagionale” di una struttura non significa assoluta precarietà dell’opera, in quanto la precarietà non va confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura 7 L’autorizzazione “provvisoria” o “in precario” Talvolta si riscontra il rilascio, da parte di alcuni comuni, di autorizzazioni a realizzare nuove costruzioni “provvisorie” o “in precario”; con tali atti, cioè, a fronte di un intervento edilizio che necessiterebbe del permesso di costruire, si ricorre alla mera autorizzazione come se la temporaneità del titolo abilitativo, detto, appunto, “provvisorio”, rendesse l’opera “precaria” e, quindi, non necessitante del permesso. 8 segue … Secondo la Suprema Corte, l’assenza delle condizioni per il rilascio del permesso, ove questo è necessario, non è superabile con provvedimenti atipici, quali, appunto, le autorizzazioni provvisorie rispetto alle quali l’interessato si impegna a rimuovere, in futuro, il manufatto anche su semplice richiesta del comune. Un’autorizzazione a costruire di tipo precario oltre ad essere extra legem, in quanto non prevista da alcuna disposizione legislativa, è anche illegittima e contra legem perché non potrebbe avere altra funzione che quella di tollerare una situazione di evidente abuso. In questi casi, quindi, ci si trova di fornite all’esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire. 9 Interventi liberi Gli interventi liberi – cioè non necessitanti di alcun titolo abilitativo – sono indicati dall’art. 6 del TU; tale norma è stata completamente riscritta dall’art. 5 della legge 73\2010; prima del 25 marzo 2010 erano realizzabili senza titolo edilizio i seguenti interventi: interventi di manutenzione ordinaria interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo 10 Interventi liberi La disciplina dell’art. 6 del TU, oggi applicabile, estende le categorie di intervento “libero” portandole a dieci e prevedendo, per alcune di essere, una comunicazione di inizio lavori da inviare al comune e, per una di esse, anche una relazione tecnica asseverata. Avremo, quindi, tre fattispecie di “attività edilizia libera” così distinguibili: lavori che possono essere eseguiti senza formalità; lavori soggetti a previa comunicazione di inizio lavori; lavori soggetti a previa comunicazione di inizio lavori ed a relazione tecnica asseverata. 11 Lavori eseguibili senza formalità quelli di manutenzione ordinaria; quelli volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. 12 Lavori soggetti comunicazione a preventiva opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 13 Lavori soggetti a comunicazione di inizio lavori ed a relazione tecnica asseverata manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; 14 Interventi soggetti a DIA L’individuazione degli interventi realizzabili mediante DIA viene ricondotta, dall’art. 22 del TU, a due categorie: interventi – conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanisticoedilizia vigente – non riconducibili a quelli previsti dall’articolo 10 e dall’articolo 6; varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. 15 Interventi soggetti a DIA L’elemento comune a tutti gli interventi eseguibili tramite DIA è quello di collocarsi al di sotto della soglia di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. La denuncia di inizio attività (DIA) – da presentare allo sportello unico – deve contenere: una rappresentazione della volontà di dare inizio a lavori edilizi; una relazione asseverata da parte di un progettista abilitato 16 Inapplicabilità della DIA a lavori su manufatti abusivi non sanati In più occasioni la Corte di Cassazione è stata chiamata ad affrontare situazioni in cui erano stati effettuati lavori edilizi, assentibili con semplice DIA, su immobili abusivi che non erano stati oggetto di sanatorie. Secondo la Corte qualsiasi attività posta in essere su di un immobile (abusivo) riprende e rinnova l’illegittimità dell’opera alla quale accede. Cass. pen., sez. III, sent. del 19 aprile 2006, n. 21490 c.c. (dep. 21.6.006) Rv. 234472: in tema di edilizia, il regime di denuncia di inizio attività (DIA) non è applicabile a lavori da eseguirsi su manufatti originariamente abusivi che non risultino oggetto di condono edilizio o di sanatoria, atteso che gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente. 17 La c.d. Super DIA Il d.P.R. n. 380/2001, all’art. 22, comma 3, lett. a), come modificato dal d.lgs. n. 301/2002, ha previsto che – a scelta dell’interessato ed in alternativa al permesso di costruire – possono essere realizzati anche in base a semplice denunzia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c); b) …. c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 18 segue … b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza, si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 19 La SCIA L’art. 49, comma 4 bis del d.l. 78\2010, convertito, con mod., dalla legge 122\2010, ha introdotto la “segnalazione certificata di inizio attività” (Scia), sostituendo integralmente la disciplina della “dichiarazione di inizio attività” (Dia) contenuta nel previgente articolo 19 della legge 241\1990. Il nuovo istituto, sostanzialmente, prevede che l’interessato dopo aver presentato alla pubblica amministrazione un’apposita segnalazione (corredata dalle eventuali attestazioni ed asseverazioni ad opera di tecnici abilitati) possa iniziare immediatamente l’attività oggetto della segnalazione stessa senza la necessità di attendere la scadenza di alcun termine; la pubblica amministrazione potrà intervenire (ove riscontri delle irregolarità) bloccando l’attività, ma decorsi sessanta giorni (dal ricevimento della segnalazione) tale possibilità di intervento è estremamente limitata se non sostanzialmente preclusa. 20 Parere del Ministero per la Semplificazione Normativa – 16.09.2010 argomento letterale, giacché ai sensi del comma 4 - ter dell'articolo 49 della legge 122\2010, le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia“; confronto con la previgente formulazione dell'articolo 19, dove il legislatore ha omesso di indicare la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione; la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anche dalle "asseverazioni" di tecnici abilitati (tipiche dell’edilizia); lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010; l'art. 49, comma 4-ter, primo periodo, della legge n. 122\2010 indica che la disciplina della Scia, tra l'altro, "costituisce livello essenziale delle prestazioni sociali concernenti i diritti civili e ai sensi della lettera m)” dell'art. 117, secondo comma Costituzione. 21 Conclusione del parere La Scia ha sostituito la Dia ma: in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di tutela del vincolo; la disciplina della Scia non si applica né al permesso di costruire né alla Dia alternativa al permesso 22 Conclusioni Ognuna delle ipotesi prospettate è opinabile; quella riferita all'argomento letterale, (nella parte in cui si afferma che le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", "ovunque ricorrano anche come parte di un'espressione più ampia") è infondata in quanto la DIA del TU 380\2001 non è rubricata quale “dichiarazione di inizio attività” bensì quale “denuncia di inizio attività”. Ma il dato fondamentale è che se anche si volesse sostenere che la Scia sostituisce la Dia in edilizia, conseguenza ineludibile sarebbe l’intervenuta abrogazione della Dia così che non sarebbe più possibile (giuridicamente e logicamente) parlare di Dia alternativa in quanto, appunto, la Dia è stata abrogata. 23 Art. 22. TU 380\2001 Interventi subordinati a denuncia di inizio attività. 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 e all’articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono …….. 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: ……………………. 24 Art. 22. TU 380\2001 Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività. 1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 e all’articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono …….. 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività: ……………………. 25 L’autorizzazione unica Art. 87 d.lgs. 259/2003: Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. Art. 12 d.lgs. 387\2003. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 26 Profili penali Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 41598 del 2005: il provvedimento autorizzatorio e la procedura di denunzia di inizio dell'attività previsti dall'art. 87 del D.Lgs. 259\2003, per l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, hanno come contenuto imprescindibile anche la verifica della compatibilità urbanistico- edilizia dell'intervento e non è richiesta, pertanto, la necessità di un distinto titolo abilitativo a fini edilizi; 27 Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 41598 del 2005 Non resta influenzato, in ogni caso, il regime sanzionatorio penale di cui all'art. 44 del T.U. n. 380/2001 e le infrastrutture di comunicazione elettronica specificate al comma 1 dell'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 restano sottoposte, pur sempre, alle sanzioni penali specifiche delle opere soggette a permesso di costruire. Il mutamento della disciplina per l'abilitazione all'intervento edilizio non incide, infatti sulla disciplina sanzionatoria penale, che non viene correlata alla tipologia del titolo abilitativi bensì alla consistenza concreta dell'intervento 28 Abusi edilizi in senso stretto (art. 44 TU 380\2001): soggetti responsabili L’art 29 stabilisce che: il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano; nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. 29 Committente e titolare del permesso Il committente è espressamente individuato dall’art. 29 tra i soggetti responsabili degli abusi edilizi, né poteva essere altrimenti dato che in tanto un’opera (abusiva) viene realizzata in quanto c’è qualcuno interessato all’opera stessa. Lo stesso dicasi per il titolare del permesso il quale, di norma, coinciderà con il committente, ma ben può verificarsi che i due soggetti siano persone diverse. 30 Esecutore dei lavori Obbligato in via diretta al rispetto della normativa urbanistica e del permesso di costruire (ove rilasciato) è l’esecutore dei lavori; egli, prima di iniziarli, dovrà accertarsi: che si tratti di costruzione debitamente autorizzata; che le opere autorizzate siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle previsioni del piano. Cass. pen., sez. III, sent. del 12 novembre 2008 n. 48025 Ud. (dep. 23.12.2008) Rv. 241799: in tema di reati edilizi, è responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l’esecutore dei lavori che collabori all’edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell’immobile (quali la pavimentazione, l’intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori. 31 Il proprietario Si tratta di stabilire se, ed in quali termini, il soggetto proprietario dell’area, che non rivesta anche un’altra qualifica (es. titolare del permesso, committente ecc.), possa essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso, nel reato edilizio commesso da altri. Si pone, allora, il problema di individuare la soglia di comportamenti oltre la quale scatta a suo carico una responsabilità penale; deve trattarsi di elementi che evidenzino un consapevole contributo all’integrazione dell’illecito. Al riguardo, nella ricerca di elementi fattuali atti a dimostrare il suo contributo, la giurisprudenza è ricorsa a diversi indici, quali l’accertamento che il soggetto abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia il destinatario finale dell’opera, che non vi siano state manifestazioni di dissenso, che egli abbia fruito dell’opera secondo le norme civilistiche dell’accessione. 32 Il progettista Il progettista, cioè colui che redige il progetto dell’intervento edilizio, non è stato individuato dal legislatore come uno dei soggetti responsabili degli abusi edilizi e, pertanto, non risponde dei reati posti in essere da chi andrà a realizzare il suo progetto. Cass. Pen: il progettista di un manufatto abusivo non risponde del reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, neanche a titolo di concorso, atteso che la fase di redazione di un progetto, anche se difforme dalla normativa vigente, va tenuta distinta da quella di direzione dei lavori, e non può configurarsi un nesso di causalità tra la redazione del progetto e l'attività di attuazione dello stesso, soltanto per la quale sussiste rilevanza penale Tuttavia ….. 33 … continua Diverso è il caso in cui egli, nel progetto, abbia dolosamente alterato la realtà dei fatti inserendo dati non veritieri o omettendo di indicare elementi rilevanti (es. in materia di superfici, di dimensione del lotto, di distanze dagli altri edifici ecc) così da ottenere il rilascio di provvedimenti abilitativi contenenti dati falsi e che non sarebbero stati rilasciati ove la rappresentazione dei dati fosse stata fedele. In queste situazioni (in relazione ad un permesso di costruire che contenga dati non veritieri, con la PA che viene indotta in errore dal progetto) egli concorre nel reato edilizio ed è altresì responsabile del reato di falso ideologico per induzione (artt. 48 e 479 del codice penale) 34 Le false attestazioni Per le opere soggette a DIA il progettista assume la qualità di esercente un servizio di pubblica necessità e risponde (in caso di falso) del delitto di cui all’art. 481 c.p. Ai sensi dell’art. 23 del TU, qualora il dirigente (o il responsabile del competente ufficio comunale) riscontri delle false attestazioni, da parte del professionista abilitato, ne dovrà informare l’autorità giudiziaria ed il consiglio dell’ordine di appartenenza. La falsa attestazione (481 c.p.) può riguardare sia la relazione di asseverazione Cass. pen., sez. III, sent. del 21 ottobre 2008, n. 1818 Ud. (dep. 19.1.2009) Rv. 242478: in materia di falso, la relazione d’asseverazione del progettista allegata alla denuncia d’inizio d’attività edilizia (DIA) ha natura di “certificato”, sicché risponde del delitto previsto dall’art. 481 c.p. il professionista che redige la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici. sia il collaudo finale, con il quale il tecnico attesta la conformità dell’ opera al progetto presentato ed approvato. 35