LA SUDDIVISIONE
IN LOTTI
DEI CONTRATTI
PUBBLICI
Reggio Emilia
1 aprile 2014
Avv. Federico Ventura
Perché le gare?
Buona spendita denaro pubblico
Imparzialità
Concorrenza (nel/per il mercato)
regio decreto
23 maggio 1924, n. 827
art. 43
comma 1
per il complesso di una sola opera o di un solo lavoro, si può
procedere mediante progetti parziali e contratti distinti con più
imprese solo in caso di “speciali necessità da farsi constare nel
decreto di approvazione del contratto”
comma 2
detta il principio di carattere generale in base al quale, quando i
lavori formino parte di un unico intervento, l’impresa appaltatrice
deve essere la stessa e si deve procedere ad un unico contratto,
non ammettendosi alcuna artificiosa suddivisione.
(segue)
art. 37
del citato regio decreto consente di
appaltare
separatamente
i
lavori,
suddividendoli in lotti, “quando ciò sia
riconosciuto
più
vantaggioso
per
l’amministrazione”.
Legge 109/94
Art. 14, c. 7
consentiva di inserire nella programmazione annuale anche uno
solo o più lotti di un intervento a condizione che sia stata elaborata
la progettazione almeno preliminare dell’intera opera e fossero state
quantificate le risorse finanziarie complessivamente occorrenti, al
fine di raggiungere un sufficiente grado di certezza sulla
realizzabilità dell’intero intervento.
Introdotta la condizione della “funzionalità” del singolo lotto: ha, cioè,
prescritto che, affinchè sia consentita una ripartizione dell’opera, le
stazioni appaltanti debbano necessariamente individuare dei lotti
“funzionali”, ossia delle parti di un lavoro generale la cui
progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità,
fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle
altre parti.
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
art.8, primo comma, lettera p), punto 3
Rup deve certificare
“la funzionalità, fruibilità e fattibilità di
ciascun lotto”
“l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte
funzionale, fattibile e fruibile dell’intero
intervento”.
Codice dei Contratti pubblici
Art. 128
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a
certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun
lotto.
DPR 207/10
ART. 10
1. Il responsabile del procedimento fra l’altro:
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1) l’avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento
nell’elenco annuale, della progettazione preliminare
dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2) la quantificazione, nell’ambito del programma e
dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari
necessari per appaltare l'intero lavoro;
3) l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte
funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
(segue)
Art. 18
Relazione illustrativa
del progetto preliminare
c) aspetti economici e finanziari:
l’eventuale articolazione dell’intervento in stralci
funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e
fruibili per le opere a rete;
SCORPORO
Tale modalità di affidamento, viene
attuata, ad esempio, quando la stazione
appaltante affida, con appalti separati, da
un lato la realizzazione della parte edile di
un’opera pubblica e dall’altro l’esecuzione
delle opere impiantistiche.
ARTIFICIOSO
FRAZIONAMENTO
Art. 29, c. 4 Codice dei contratti pubblici
Nessun progetto d'opera né alcun
progetto di acquisto volto ad ottenere un
certo quantitativo di forniture o di servizi
può essere frazionato al fine di escluderlo
dall'osservanza
delle
norme
che
troverebbero
applicazione
se
il
frazionamento non vi fosse stato.
ARTIFICIOSO
ACCORPAMENTO
Concetto più sfumato, ma presente come
principio generale
Art. 29, c. 6 Codice dei contratti pubblici
Il valore delle forniture o dei servizi non necessari
all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può
essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo
da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi
dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute
nel presente codice.
IMPORTANZA
Documento Preliminare alla progettazione
Studio di fattibilità
Progetto preliminare
Progetto di servizi e forniture
PRINCIPI GENERALI
1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le
stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente
conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.
Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la
motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.
I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere
le piccole e medie imprese.
(comma introdotto dall'art. 44, comma 7, legge n. 214 del 2011, poi così
modificato dall'art. 1, comma 2, legge n. 135 del 2012, poi dall'art. 26bis, comma 1, legge n. 98 del 2013)
MOTIVAZIONE
Determinazione a contrarre
Non suddivisione in lotti
Art. 6, c. 5 Codice
L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di
lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali,
nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del
presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui
all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e
trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle
piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli
affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione
dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle
singole procedure di gara.
(comma così modificato dall'art. 26-bis, comma 2, legge n. 98 del
2013)
Art. 7, c. 8 Codice
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a
50.000 euro:
(importo ridotto da 150.000 a 50.000 euro dall'art. 8, comma 2-bis,
legge n. 94 del 2012)
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di
definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto
dei bandi, con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai
sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i soggetti
invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del
progettista;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113
del 2007, poi dall'art. 26-bis, comma 3, legge n. 98 del 2013)
Art. 28 Codice
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può
dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali
lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di
cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza
comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia
inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i
lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del
valore complessivo di tutti i lotti.
(segue)
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar
luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati,
per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza
comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di
cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza
comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia
inferiore a 80.000 euro e purché il valore cumulato di tali lotti non
superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.
STATUTO DELLE IMPRESE
(legge 180/11)
Art. 13
2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti
pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie
imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti,
purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari,
provvedono a:
a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o
lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la
corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico
bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da
parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;
DIRETTIVA 2014/24
Articolo 46
Suddivisione degli appalti in lotti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
decidere di aggiudicare un appalto sotto
forma di lotti separati e possono
determinare le dimensioni e l’oggetto di tali
lotti.
(segue)
Tranne che per gli appalti la cui
suddivisione sia stata resa obbligatoria a
norma del paragrafo 4 del presente
articolo, le amministrazioni aggiudicatrici
indicano i motivi principali della loro
decisione di non suddividere in lotti; tali
motivi sono riportati nei documenti di gara
o nella relazione unica di cui all’articolo 84.
(segue)
2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o
nell’invito a confermare interesse se le offerte possono essere
presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove esista la
possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il
numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente a
condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato
nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse. Le
amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara le
regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono
applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora
l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione
ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero
massimo.
(segue)
3. Gli Stati membri possono prevedere che,
nei casi in cui al medesimo offerente
possa essere aggiudicato più di un lotto, le
amministrazioni aggiudicatrici possano
aggiudicare appalti che associano alcuni o
tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel
bando di gara o nell’invito a confermare
interesse, che si riservano tale possibilità
e indichino i lotti o gruppi di lotti che
possono essere associati.
(segue)
4. Gli Stati membri possono attuare il
secondo comma del paragrafo 1 rendendo
obbligatorio aggiudicare un appalto sotto
forma di lotti separati a condizioni da
definire conformemente al rispettivo diritto
nazionale e nel rispetto del diritto
dell’Unione. In tali casi si applicano il
paragrafo 2, primo comma e, se del caso,
il paragrafo 3.
OPERATORI ECONOMICI
LEGITTIMAZIONE A CONTRARRE
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Avv. Federico Ventura
Via Santo Stefano 50
Bologna
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Intervento di Federico Ventura - ANCI Emilia