trafficking ital
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L’azione del Consiglio
d’Europa contro la tratta
degli esseri umani
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La tratta degli esseri umani costituisce una
violazione dei diritti della persona e un affronto
alla dignità e all’integrità dell’essere umano e
può ridurre le sue vittime in stato di schiavitù.
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Citazione tratta dal Preambolo della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani.
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p.17
p.16
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Il meccanismo di
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La portata del fenomeno
La tratta degli esseri umani assume dimensioni preoccupanti in
Europa. Ogni anno, si assiste a un aumento del numero delle
persone che ne sono vittime, essenzialmente a fini di sfruttamento
sessuale (43%), ma anche, in molti casi, di sfruttamento economico,
per fornire manodopera poco retribuita o clandestina in aziende
agricole, laboratori o lavoro domestico presso privati (32%).
Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro
(OIL), sarebbero vittime della tratta oltre 2,45 milioni di persone,
in prevalenza donne e bambini.
Questo traffico odioso, che non consente via di scampo alle sue
vittime, costituisce la forma moderna del vecchio commercio
degli schiavi. Degli esseri umani sono trattati come beni di
consumo, possono essere comprati e venduti, costretti al lavoro
forzato, generalmente nell’industria del sesso, ma anche, per
esempio, in altri settori, quali i lavori nei campi e in laboratori più
o meno clandestini, dove ricevono una retribuzione minima o
non sono nemmeno pagati. Sebbene la maggior parte delle vittime
identificate della tratta siano donne, il traffico di esseri umani
coinvolge anche gli uomini. Inoltre, molte delle vittime sono
giovani, talvolta bambini. Tutte queste persone hanno in
comune la disperata ricerca di un mezzo di sussistenza, per poi
ritrovarsi rovinate, in balia di sfruttatori e sottoposte a estorsioni .
La missione principale del Consiglio d’Europa è salvaguardare e
tutelare i diritti umani degli 800 milioni di europei, senza distinzione
di sesso, razza, origine, colore della pelle o credenze religiose.
La tratta degli esseri umani rappresenta una minaccia per i valori
fondamentali che l’Organizzazione è fermamente determinata a
difendere. Il Consiglio d’Europa, in quanto organizzazione paneuropea, opera in un contesto geografico particolarmente
adatto per contrastare ogni aspetto della tratta degli esseri
umani e proteggerne le vittime, dal momento che tra i suoi 46
Stati membri si contano molti dei paesi di provenienza, o di transito,
o di destinazione delle vittime.
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Page 11
Definizione della tratta
degli esseri umani
La Convenzione del Consiglio d’Europa definisce nel
modo seguente la tratta degli esseri umani:
10
●
“il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una
persona, l’atto di darle ricovero o di accoglierla” ;
●
tramite: “l’impiego o la minaccia dell’impiego della
forza o di altre forme di coercizione, compreso il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o di una
posizione di vulnerabilità, offrire o ricevere somme di
denaro o benefici per ottenere il consenso di una
persona che abbia un rapporto di autorità nei confronti
di un’altra persona ai fini dello sfruttamento” ;
●
"Per sfruttamento si intende, come minimo, lo sfruttamento
della prostituzione altrui, o altre forme di sfruttamento
sessuale, il lavoro forzato o la prestazione forzata di
servizi, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento
o il prelievo di organi” ;
●
Per vittima si intende una persona oggetto di tratta
mediante uno qualsiasi dei mezzi specificati nella
Convenzione. Il consenso della vittima allo sfruttamento
è irrilevante se è stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi
enunciati nella definizione (coercizione, frode, inganno…).
11
trafficking ital
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trafficking ital
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La Convenzione prevede che le autorità possano perseguire i
trafficanti e i loro complici senza che sia necessaria una
denuncia da parte della vittima, al fine di evitare pressioni e
minacce alle vittime da parte dei trafficanti, per dissuaderle
dal ricorrere alle autorità.
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Sono considerate delle aggravanti ai fini della determinazione
delle sanzioni penali per il reato di tratta le seguenti circostanze:
quando il reato, intenzionalmente o per negligenza grave, ha
messo a repentaglio la vita della vittima; è stato commesso
nei confronti di un minore; è stato commesso da un pubblico
ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni; è stato commesso
nel contesto di un’associazione a delinquere.
La Convenzione contiene una disposizione che garantisce,
da parte degli Stati, la non punibilità delle vittime per il loro
coinvolgimento in attività illegali, nella misura in cui esse siano
state costrette a commetterle.
Il meccanismo di controllo
L’efficacia di qualunque trattato viene accertata grazie al
funzionamento del suo meccanismo di controllo. Il sistema di
controllo stabilito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa,
che costituisce senza alcun dubbio uno dei suoi principali
punti di forza, si basa su due organi:
Il GRETA, un gruppo di esperti indipendenti nel campo della
lotta alla tratta degli esseri umani, incaricato del controllo
dell’applicazione della Convenzione. Tale gruppo ha il compito
di elaborare rapporti di valutazione delle misure adottate
dagli Stati e potrà richiedere agli Stati che non rispettano
pienamente le disposizioni contenute nella Convenzione di
prendere provvedimenti urgenti al riguardo.
● Il Comitato delle Parti, composto da rappresentanti degli
Stati sul cui territorio è entrata in vigore la Convenzione,
che, sulla base dei rapporti e delle conclusioni del GRETA,
può ugualmente adottare delle raccomandazioni rivolte a un
determinato Stato.
●
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trafficking ital
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I 46 Stati membri del
Consiglio d’Europa
La Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla lotta contro la tratta
degli esseri umani
Persegue l’obiettivo di:
Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian,
Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Estonia, “ex Repubblica jugoslava di
Macedonia”, Federazione russa, Finlandia, Francia,
Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Moldavia, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, Regno Unito.
> prevenire la tratta
> tutelare i diritti umani delle vittime
> perseguire i trafficanti
Riguarda:
> ogni forma di tratta, in ambito nazionale o transnazionale,
legata o meno alla criminalità organizzata
> tutte le vittime – uomini, donne o bambini
> ogni tipo di sfruttamento (sessuale, lavoro forzato e
prestazione forzata di servizi, schiavitù o condizione
analoga alla schiavitù, asservimento e prelievo di organi).
Redazione a cura della Direzione della Comunicazione - Servizio delle relazioni con il pubblico,
in cooperazione con la Direzione generale dei diritti dell’uomo - Divisione delle pari opportunità.
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Design: The Big Family
Foto: Consiglio d’Europa p.10, p.12, p.13 e Photo Alto p.6, p.8, p.9, p.12, p.15, p. 16
Settembre 2006
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L`azione del Consiglio d`Europa contro la tratta degli esseri umani