TASI - Tassa per i servizi indivisibili
Il comma n. 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, entrata in vigore il 1° gennaio
2014,
ha
previsto
l’istituzione
dell'imposta
unica
comunale
(IUC).
Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali.
La IUC si compone:
- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
e di una componente riferita ai servizi, che si articola
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore
- e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile.
Il gettito TASI è destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, quali
ad esempio:polizia municipale, mobilità, manutenzione suolo e verde pubblico, pubblica
illuminazione, ecc.
La TASI è disciplinata dalla Legge n. 147/2013 – articolo 1 – commi dal 669 al 688.
Nel Comune di Moricone la TASI è disciplinata:
 Dal Regolamento IUC, approvato con delibera del consiglio comunale n. 25 del
28.08.2014;
 Aliquote TASI approvate con delibera del consiglio comunale n. 26 del
28.08.2014.
(Le delibera di approvazione del regolamento e delle aliquote sono state pubblicate sul
sito del Ministero delle Finanze e sul sito istituzionale del Comune di Moricone al seguente
indirizzo: www.comune.moricone.rm.it).
CHI DEVE PAGARE
Il tributo deve essere versato da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze, aree fabbricabili ed altri immobili,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento
dell'unica obbligazione tributaria .
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10%; il restante
90%, è corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
N. B. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello
stesso anno solare, la TASI è dovuta al 100% soltanto dal possessore dei locali e delle
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Si ricorda che il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso
se superiore a detto importo.
Il versamento non è dovuto se l’importo annuo dell’imposta non è superiore a € 12,00.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU), cioè la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per il
coefficiente riferito alla tipologia di immobile:
x 160 categorie A (eccetto A/10) e categorie C/2 – C/6 e C/7
x 140 categorie B e C/3 – C/4 e C/5
x 80 categorie A/10 e D/5
x 60 categorie D (eccetto D/5)
x 55 categoria C/1
sul valore ottenuto, si applica l’aliquota deliberata dal Comune.
QUANDO SI PAGA
La TASI, per il 2014, deve essere versata alle seguenti scadenze:
ACCONTO entro il 16/10/2014
SALDO entro il 16/12/2014
UNICA SOLUZIONE entro il 16/10/2014
COME SI PAGA
La TASI deve essere versata mediante modello F24 o eventualmente tramite apposito
bollettino di conto corrente postale
Codici tributo TASI per pagamento con F24
3958 abitazione principale e relative pertinenze
3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 aree fabbricabili
3961 altri fabbricati
ALIQUOTE TASI COMUNE DI MORICONE
Aliquota dello 1,50 ‰

per tutte le tipologie di immobili;
Aliquota dello 1 ‰

Immobili strumentali all'attività agricola di cui all’articolo 13, comma
8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
SUI TERRENI AGRICOLI LA TASI NON E’ DOVUTA
Scarica

opuscolo tasi - comune di moricone