Pronunce della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità cost.
sentenze
«definiscono il giudizio»
Decisioni
Art. 18,1 L. 87/1953
ordinanze
decisioni «interlocutorie» (per es., «incidenti»)
Art. 18, legge 87/1953
La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli
altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con
ordinanza.
I provvedimenti del Presidente sono adottati con
decreto.
Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo
italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei
motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della
decisione e la sottoscrizione dei giudici e del
cancelliere.
Le ordinanze sono succintamente motivate.
Pronunce della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità cost.
di accoglimento: dichiarazione di
illegittimità costituzionale
di merito
di rigetto: dichiarazione di
infondatezza della questione
sentenze
mancano i requisiti del giudice o del giudizio
l’atto manca della forza di legge
di inammissibilità
Decisioni
Art. 18,1 L. 87/1953
la qlc invade la discrezionalità del legislatore
la qlc è mal formulata
….
di inammissibilità
di restituzione al giudice a quo
ordinanze
di manifesta inammissibilità
di manifesta infondatezza
altre pronunce (per es. cessazione della materia del
contendere nei giudizi in via d’azione)
Scarica

pronunce della Corte - Homepage di Roberto Bin