del TRENTINO
LAGOCCIA
CHEVALE
Speciale “Assemblee annuali 2016”
Abbiamo pensato di creare un inserto speciale di “La Goccia che vale”,
come edizione monotematica (questa volta dedicata alle Assemblee
Annuali), in quanto convinti del fatto che la formazione debba essere continua.
Questo opuscolo non si pone con l’ottica di imporre una linea di
condotta ai Presidenti, ma con la speranza di poter fornire degli
spunti di riflessione sull’importanza dell’appuntamento che tra poche
settimane tutte le Avis affronteranno con i propri soci. Buona lettura!
La redazione dell’area comunicazione
Avis del Trentino equiparata regionale.
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IL PIANO PROVINCIALE SANGUE
è il documento che detta le linee guida dei servizi trasfusionali, fissando
al contempo gli obiettivi riguardanti autosufficienza e sicurezza trasfusionale; esso contiene i seguenti enunciati, che riconoscono l’importanza
delle Associazioni di donatori come Avis, sottolineando altresì i compiti
dove intervenire con maggiore incisività:
RICONOSCIMENTO
La Provincia riconosce il ruolo fondamentale del volontariato organizzato
e rappresentato dalle Associazioni dei donatori volontari di sangue, alle
quali va il merito del conseguimento e mantenimento dell’autosufficienza
di sangue nella provincia di Trento.
CAPACITA’ GESTIONALE E DI PROPAGANDA
La Provincia favorisce lo sviluppo associativo, nella consapevolezza del
ruolo svolto dalle Associazioni nella gestione, in sinergia con il Servizio
Sanitario Provinciale, del livello essenziale di assistenza costituito
dalle terapie trasfusionali, secondo un modello di
sussidiarietà rispetto al servizio pubblico, nonché nella collaborazione alla diffusione di corretti
stili di vita, in sintonia con l’educazione alla salute.
RECLUTAMENTO NUOVI SOCI
La risorsa sangue, generosamente offerta dai donatori, risulta sempre più
strategica per i servizi sanitari e appare quindi cruciale il mantenimento di
una solida base donazionale così come il reclutamento di nuovi donatori.
PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE
La Provincia favorisce la partecipazione delle Associazioni dei donatori
di sangue alla programmazione operativa delle attività annuali, sia negli
organi collegiali del Dipartimento di Immunoematologia e Trasfusione e
nel Comitato Aziendale per il buon uso del sangue, sia nell’ambito della
Commissione Tecnica provinciale per i servizi trasfusionali, istituita con
deliberazione n. 1752 di data 11 luglio 2008.
RUOLO DEL
DONATORE
SCOPI ED
OBIETTIVI
ATTIVITA’
2015
ASSEMBLEA
ANNUALE
AVIS 2016
DOVE FINISCE
IL NOSTRO
SANGUE
CHIAREZZA
DEL BILANCIO
Queste sono soltanto alcune delle domande che saremmo tenuti ad
affrontare nelle Assemblee Annuali, perché i soci avisini devono
essere informati non solo sulla nostra attività, ma soprattutto sul gesto che
compiono ed il perché dell’importanza di tutta una serie di comportamenti.
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AVIS COMUNALE
SCOPI ED OBIETTIVI AVIS COMUNALE
1. Autosufficienza di sangue e suoi derivati nella massima sicurezza trasfusionale e promuovere il buon utilizzo del sangue;
2. Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che ricevono il sangue;
3. Promuovere l’educazione sanitaria dei cittadini;
4. Favorire l’incremento dei propri soci;
5. Promuovere il volontariato e l’associazionismo.
CARATTERISTICHE AVIS COMUNALE
1. Costituita da chi dona volontariamente, gratuitamente, periodicamente,
consapevolmente e anonimamente;
2. E’ dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale;
3. E’ apartitica, aconfessionale, non discrimina per sesso, razza, lingua,
nazionalità, religione ed ideologia politica;
4. Promuove la donazione di sangue come valore universale di solidarietà
e civismo;
5. Aderisce all’Avis nazionale e all’Avis equiparata regionale.
ORGANI DELL’AVIS COMUNALE
(Tutte le cariche sono espletate gratuitamente)
Organi di governo:
1. Assemblea comunale degli Associati;
2. Consiglio Direttivo comunale;
3. Presidente e Vicepresidente;
Organo di controllo:
1. Collegio dei Revisori dei conti.
SOCI DELL’AVIS COMUNALE
1. Soci donatori che periodicamente donano sangue;
2. Soci ex donatori che collaborano all’attività associativa;
CONVOCAZIONE
Lo statuto di Avis prevede che l’Assemblea annuale di base, comunale o
equiparata sia convocata entro febbraio, con avviso scritto del presidente almeno
15 giorni prima della seduta. E’ necessario prevedere prima e seconda convocazione; in caso di assemblea in seconda convocazione deve essere presentato un verbale da cui risulti che la prima convocazione è dichiarata deserta
per carenza di partecipanti. L’assemblea è presieduta dal presidente in carica.
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ORDINE DEL GIORNO
L’ordine del giorno deve prevedere:
- Elezione del segretario dell’assemblea ed i questori di sala;
- Nota di sintesi sulle attività svolte e linee di indirizzo future;
- Presentazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- Relazione dei revisori dei conti (se prevista);
- Relazione dei Probiviri (se previsti);
- Approvazione della nota di sintesi, bilancio consuntivo e relazione dei revisori
dei conti;
- Ratifica del preventivo approvato dal Consiglio Direttivo;
- Lettura e condivisione del codice etico;
- Relazione della Commissione verifica poteri;
- Elezione dei delegati alle assemblee di ordine superiore;
- Votazione della Commissione verifica poteri (obbligo previsto per il 2016, in
quanto nel 2017 si rinnovano le cariche).
E’ facoltativo l’inserimento di altri punti come: interventi delle autorità presenti,
consegna premi, ecc… Per le operazioni di voto si seguono le norme previste dal
Regolamento.
COMMISSIONE VERIFICA POTERI
(Art. 9 comma 5 del Regolamento “Avis del Trentino” equiparata Regionale):
1. A ciascun livello associativo territoriale l’Assemblea competente provvede –
nella seduta ordinaria svolta nell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche
sociali (come ad esempio nel 2016 ndr) – alla nomina di una Commissione
Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l’Assemblea
Regionale degli Associati, dal c.5 dell’art. 6 del presente Regolamento.
2. La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed
elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed
attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone
fisiche e/o giuridiche presenti all’Assemblea territoriale di riferimento […]
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(A cura del dottor Daniele Erler, consulente in materia giuridica per le associazioni di volontariato) - Il codice civile prevede per le associazioni riconosciute
(disciplinate negli articoli da 14 a 35) due organi fondamentali e obbligatori: ed
il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.
CONSIGLIO DIRETTIVO
(organo esecutivo)
ASSEMBLEA DEI SOCI
(organo decisionale)
- Amministra l’ente, secondo
quanto stabilito dallo Statuto;
- Persegue lo scopo sociale;
- Delibera ammissione nuovi soci ed
eventuali esclusioni (per gravi motivi);
- Redige il bilancio annuale consuntivo.
- Elegge organi sociali
(Consiglio Direttivo);
- Approva il programma delle attività;
- Approva il bilancio consuntivo;
→
→
QUANDO SI RIUNISCE
Pur non essendoci nulla di legalmente
stabilito nemmeno per quanto riguarda
il Consiglio Direttivo, esso si riunisce
solitamente a intervalli regolari durante
l’anno, sulla base di quanto è stabilito
nello Statuto e comunque in occasioni
di decisioni importanti che riguardino
la vita associativa.
→
→
COSA FA
La legge non stabilisce nulla circa il numero di volte in cui l’Assemblea deve
riunirsi durante l’anno, lasciando così
ampia libertà ed autonomia agli associati: quello che però è obbligatorio, poiché indicato espressamente dall’articolo
20, comma 1, del codice civile, è che
essa si riunisca almeno una volta l’anno
per l’approvazione del bilancio o rendiconto, secondo il termine previsto nello
Statuto (di solito lo si pone entro 4 mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale: se
il 31 dicembre si chiude l’esercizio, il 30
aprile è il termine per l’approvazione del
bilancio).
Accanto ai due organi fondamentali e obbligatori, possono
poi essere presenti altri organi, quali il
Collegio dei Revisori dei Conti (organo di
controllo contabile) e il Collegio dei Probiviri
(organo di garanzia per quanto riguarda il rispetto dello Statuto sociale).
Essi hanno di solito il compito di attuare un ulteriore controllo e limite all’azione
del Consiglio Direttivo, ma sono organi meramente facoltativi e quindi non obbligatori. Se li si prevede, oltre ovviamente ad eleggerli, è opportuno che lo Statuto
ne disciplini nel dettaglio la composizione, l’organizzazione interna e le funzioni.
Pur non essendovi nel codice civile alcun obbligo specifico relativo alla tenuta
dei libri sociali da una lettura sistematica delle disposizioni relativa alle Associazioni riconosciute e non riconosciute (artt. 14-42 del codice civile) si può
ricavare come sia comunque indispensabile per ogni ente associativo tenere le
seguenti scritture sociali:
- Elenco dei soci;
- Libro verbali delle adunanze dell’Assemblea;
- Libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- Libro verbali delle adunanze del Consiglio dei Revisori.
La tenuta corretta di tali libri è infatti necessaria per rendere conto ai soci e ai
terzi di quale sia in un determinato momento la composizione dell’Associazione
e che tipo di attività essa stia svolgendo, rispettando i principi di correttezza e
trasparenza nella gestione della stessa. Non vi è alcun obbligo di vidimare le
scritture menzionate in precedenza.
→
→
ELENCO
DEI SOCI
LIBRO
VERBALI
deve contenere le seguenti informazioni:
→
→
- Nome e cognome
- Residenza
- Codice fiscale
- Data assunzione come socio
- Eventuale cessazione
- Data
- Elenco presenti
- Ordine del giorno
- Resoconto della discussione
- Deliberazioni finali adottate
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REGISTRO DEI SOCI
Nell’ultimo anno Avis nazionale e Avis equiparata Regionale del Trentino hanno
più volte ripreso il tema del Registro dei Soci, invitando le Avis comunali a compilare regolarmente e correttamente tale scritto. Molti soci pensano che questo
registro sia in realtà un doppione dell’elenco dei soci, ma in realtà esistono profonde differenze, come ci spiega il dottor Daniele Erler, consulente in materia
giuridica per le associazioni di volontariato:
«L’Elenco dei Soci è un documento che ogni associazione è obbligata a redigere e
soprattutto a tenere aggiornato, mentre il Registro dei Soci è un documento che
deve essere tenuto solamente dalle Organizzazioni di Volontariato (OdV), iscritte
nell’apposito Albo provinciale, pena il non riconoscimento come tali e la perdita
della possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Il Decreto Ministeriale del 14/02/92 obbliga le OdV a “tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato”. L’articolo 3, comma 1, prescrive che tale
registro, da redigere in forma cartacea, debba essere numerato progressivamente in
ogni pagina e bollato in ogni foglio da un pubblico ufficiale (segretario comunale o
notaio), il quale deve dichiarare in ultima pagina del registro, da quanti fogli esso
sia composto. Per ogni volontario devono essere riportati nome e cognome, luogo e
data di nascita, luogo di residenza, la data in cui ha cominciato a svolgere l’attività
di volontariato e l’eventuale data in cui ha smesso.
L’obbligo di redigere il Registro dei Soci è legato all’obbligo, previsto dal legislatore,
che ogni OdV stipuli un’assicurazione contro infortuni, malattie e responsabilità
civile connessi all’attività prestata dai propri volontari. Da qui si comprende il motivo di redigere in maniera separata libro soci e registro dei volontari: le persone
che dovranno essere obbligatoriamente assicurate sono quelle inserite nel registro
dei volontari.»
Dubbi sulle tematiche affrontate in questo opuscolo?
Qualche vostro socio vi ha rivolto domande alle quali non sapete
rispondere, o non volete fornire una risposta incompleta?
Proposte da rivolgere al Consiglio di Avis equiparata Regionale?
Per questo ed altro, inviare una mail all’indirizzo
[email protected]
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