Opuscolo Informativo
personale ATA
OPUSCOLO INFORMATIVO SU
 Contrattazione d’Istituto
 35 ore settimanali
 Ferie
 Festività
 Malattia
 Funzioni miste
 Incarichi specifici
PREMESSA
I tagli imposti dall’art. 64 della L. 133/2008 ( 150 mila posti in meno di personale docente e Ata) e
la successiva drastica riduzione dei finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico,
hanno progressivamente messo in discussione il ruolo della scuola pubblica che non riesce più a
garantire neanche l’ordinario funzionamento.
Gli effetti dei citati provvedimenti hanno inciso profondamente sulla didattica, sul funzionamento
di segreterie e laboratori, sull’igiene e la sicurezza delle scuole e sulle condizioni di lavoro del
personale in servizio.
La massiccia riduzione di personale Ata ha creato notevoli problemi per organizzare gli uffici di
segreteria, assicurare le normali attività di vigilanza all’interno dell’orario curricolare degli alunni e
la custodia e la pulizia dei locali scolastici.
Tale situazione rischia di aggravarsi se non saranno risolte le problematiche relative a: inidonei,
dimensionamento, dematerializzazione, mancata sequenza indennità, ecc
Inoltre una parte del lavoro appaltato alle ditte di pulizia si è scaricato sui Collaboratori Scolastici
aumentandone i carichi di lavoro previsti dalle norme contrattuali.
Tutto ciò anche a detrimento dei compiti sempre più complessi e importanti che i collaboratori
scolastici svolgono, come l’accoglienza confronti degli alunni nei periodi immediatamente
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, la vigilanza e l’assistenza durante il pasto
nelle mense scolastiche, l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’uso dei servizi
igienici e nella cura dell’igiene personale.
I collaboratori scolastici vivono poi, in talune realtà, situazioni insostenibili: orario di lavoro
spezzato, ore di straordinario assegnate d’ufficio, mancato riconoscimento del diritto alle 35 ore,
spostamenti di turno e/o di plesso.
È necessario quindi conoscere la normativa, i diritti e i compiti da essa derivante per contrastare
con atti legittimi l’atteggiamento di alcuni dirigenti scolastici che adottano soluzioni organizzative
in palese violazione del CCNL Scuola e della normativa vigente.
Contrattazione integrativa di scuola per il personale ATA
Le condizioni delineate richiedono la partecipazione e la condivisione dei lavoratori sulle scelte
organizzative se si vuole raggiungere l'obiettivo di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi
prestati alla collettività.
Per questo di seguito sono riportati alcuni importanti temi che devono essere affrontati nella
contrattazione d’Istituto:
1. Riunione inizio anno scolastico
Il DSGA convoca un’ apposita riunione di tutto il personale ATA.
Tale riunione, che non è sostitutiva della contrattazione può servire per informare il personale sugli
aspetti di carattere generale ed organizzativo inerenti al P.O.F, per proporre eventualmente
attraverso una votazione a maggioranza qualificata, la chiusura della scuola nei giorni prefestivi.
La stessa riunione potrà fornire utili indicazioni ed evidenziare problematiche, che potranno essere
affrontate nelle assemblee e nel momento della contrattazione di Istituto.
2. Piano delle attività
Il DSGA dopo la riunione formula una proposta di piano delle attività.
Il DS adotta il piano dopo averne verificato la congruenza rispetto al POF.
Nel piano devono essere stabiliti chiaramente quali servizi rientrano nelle attività ordinarie e quali
in quelle aggiuntive. Inoltre vanno indicati le tipologie degli incarichi specifici.
3. Orario di lavoro
L’orario ordinario del personale ATA è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma
antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali. (art. 51.1 CCNL)
4. Turni
Qualora l’attività scolastica richieda l’attivazione di turni di lavoro per il personale ATA sarà
opportuno stabilire, in contrattazione, la rotazione tra tutte le unità dello stesso profilo. Al tempo
stesso vanno esplicitate tutte le deroghe, a favore di alcune categorie di personale che, a richiesta,
possono essere esclusi o beneficiare di un orario più favorevole ( studenti lavoratori, genitori con
figli molto piccoli, portatori d’handicap ecc.)
5. Accordi tra il personale
È opportuno che su orario, turni ma anche ferie, inserire nel contratto di scuola la clausola che
sono sempre consentiti gli accordi tra il personale, che non comportano modifiche organizzative.
6. Straordinario
Le ore prestate in più eccedenti le 35/36 ore danno sempre diritto alla retribuzione.
La contrattazione deve destinare una parte del fondo dell’istituzione al personale che effettua ore
eccedenti.
Il recupero è una scelta individuale e non può essere imposto dal contratto di Istituto.
7. Intensificazione
L’intensificazione del lavoro si ha quando al lavoratore viene richiesto di svolgere, all’interno del
proprio orario di lavoro, prestazioni che eccedono i compiti assegnati dal piano delle attività.
Esempi di prestazioni intensificate: svolgimento parziale dei compiti di altro lavoratore assente e
non sostituito, lavori non previsti dal piano delle attività come traslochi, maggiori pulizie dovute a
feste o ad altro.
Le prestazioni intensificate di norma sono pagate forfettariamente e la contrattazione deve stabilire
i relativi criteri.
N.B. Per lo straordinario e l’intensificazione va richiesta la disponibilità del personale.
8. Riduzione a 35 ore
Il contratto degli Istituti agrari, convitti o scuole che hanno un orario di servizio superiore alle 10
ore per almeno tre giorni a settimana deve prevedere la riduzione oraria del per tutto il personale.
In caso contrario va contrattata solo per coloro che attuano la flessibilità oraria, i turni, oppure
hanno un orario molto sfasato rispetto al turno antimeridiano.
La riduzione spetta anche al lavoratore che ha richiesto la flessibilità oraria, purché si tratti di una
tipologia d’orario compatibile con il piano delle attività.
9. Durata degli orari nell’anno scolastico
La contrattazione deve prevedere la programmazione dei diversi tipi d’orario che si possono
adottare durante l’anno scolastico in base alle esigenze sia della scuola che del personale grazie
alla contrattazione si stabiliscono fin dal suo inizio. Sarebbe bene che nel corso dell’anno si
differenziassero gli orari.
10. Chiusura prefestiva
Il consiglio di Istituto può deliberare la chiusura dei locali durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche. La contrattazione deve indicare le modalità di recupero delle ore non effettuate
in quanto ai lavoratori deve essere data l’opportunità di recuperare le ore non effettuate mediante
articolazioni diverse del proprio orario o ore eccedenti.
Non può essere imposto il recupero mediante compensazione con le ferie.
11. Salario accessorio
Il contratto deve indicare i criteri per accedere al salario accessorio come ad esempio la
disponibilità degli interessati, la professionalità connessa al tipo di attività da svolgere, la
coincidenza tra sede di servizio e svolgimento dell’attività.
12. Assegnazione del personale alle varie sedi e ai corsi serali
Il vigente CCNL assegna alla contrattazione il compito di individuare i criteri relativi
all’assegnazione dei lavoratori ai plessi.
Alcuni Dirigenti ritengono, sulla base di una non condivisibile interpretazione, che il dlgs 150/09
(c.d. “Brunetta”) abbia assegnato questo compito alla loro discrezionalità.
Questa posizione non deve essere condivisa dalla RSU, anche se va ricercato un accordo per
evitare inutili contenziosi e favorire la creazione di un clima partecipativo in grado di assicurare
“[…] l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro
……. con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività […]”.
A tal proposito riteniamo utile che il contratto preveda che i criteri di assegnazione vadano
individuati nella riunione di inizio anno e che la contrattazione li debba assumere. Naturalmente il
DS potrà derogare a quei criteri con adeguata motivazione.
13 Incarichi specifici
Gli incarichi specifici vanno indicati nel piano delle attività proposto all’inizio dell’anno dal DSGA
secondo le finalità del POF. La contrattazione di scuola deve indicare i criteri per l’assegnazione e il
relativo compenso. Il contratto deve indicare altresì i criteri che fanno scattare l’obbligo della
sostituzione in caso di assenza di titolare di incarico specifico e stabilire il compenso da riconoscere
al “sostituto”.
La contrattazione nell'assegnare gli incarichi specifici deve tener conto delle novità legate
all'attuazione dell'ex art. 7 sulla base dell'Intesa nazionale del 13/05/2011.
Si tratta di un beneficio economico annuale utile ai fini di pensione e TFS (compensi comprensivi di
13^ mensilità: 1200 euro per ass. amm tecnici e cuochi, 600 euro per collaboratori scolastici) a
disposizione del personale ATA per lo svolgimento di compiti più complessi che nello specifico
verranno stabiliti dalla contrattazione d'istituto.
Chi beneficia dell'art. 7 o prima posizione economica è escluso dall'attribuzione dei compensi
previsti per gli incarichi specifici, considerato che la maggiore complessità del lavoro è già
riconosciuta dalla specifica posizione economica salvo i casi per cui è prevista l’eventuale
compensazione qualora per le stesse attività sia attribuito un compenso maggiore.
14 Posizioni economiche
Dal 1° settembre 2009 è stata istituita un seconda posizione economica dell’area B per
amministrativi e tecnici. Non si tratta di nuove figure di organico, ma di una posizione economica
per valorizzare professionalmente quei lavoratori che in maniera più pesante hanno portato sulle
spalle i cambiamenti in campo organizzativo (ad es. decentramento amministrativo Non esiste
alcun obbligo per gli assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di
sostituire il DSGA su posto disponibile o vacante per l'intero anno scolastico, sia nella propria
scuola che in altre scuole. L’obbligo scatta solamente in caso di sostituzione temporanea del DSGA
della propria scuola (le cui modalità sono comunque disciplinate con la contrattazione di istituto).
15 La formazione
La scuola può organizzare in proprio attività di aggiornamento per il personale ATA. Il contratto di
scuola deve stabilire i fondi relativi, le finalità e i temi della formazione, chi vi partecipa e chi può
avanzare proposte e progetti. L’entità dei fondi disponibili deve essere resa nota a tutto il
personale e alle RSU.
16 Variazioni al piano delle attività
Il piano delle attività può subire modifiche nel corso dell’anno solo per eventi eccezionali o
esigenze sopravvenute che richiedono una diversa organizzazione del lavoro.
17 Utilizzo dei locali scolastici da parte di esterni
L’utilizzo dei locali da parte di enti, di altre amministrazioni o di privati, comporta spesso un
impegno aggiuntivo per il personale ATA. È necessario, quindi, contrattare i compensi dovuti al
personale che volontariamente si assume questo onere.
18 Funzioni miste
Il comune può proporre alla dirigenza scolastica l’attivazione di funzioni miste per garantire
all’utenza determinanti servizi che sono a carico degli EE.LL. ma che possono essere svolti dal
personale ATA in regime di convenzione. Anche in questo caso è necessario acquisire la
disponibilità dei singoli lavoratori e regolare lo svolgimento delle funzioni nel contratto di scuola. È
bene ricordare che il DS scolastico può sottoscrivere la convenzione con il comune solo dopo il
confronto con la RSU. Le funzioni miste sono state regolate da un accordo del 2001 in una fase di
ampliamento dell’organico ATA. Pertanto sulla carta è tuttora vigente, ma nei fatti, vista l’entità dei
tagli, è sempre più difficile per i lavoratori ATA sostenere incarichi che vanno oltre la missione
istituzionale della scuola.
19 Assistenza agli alunni con disabilità
Il personale ausiliario chiamato a svolgere questo compito ha diritto all’ incarico specifico o ad una
quota di salario accessorio nel caso detto incarico fosse svolto saltuariamente.
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE A.T.A.
Orario di lavoro e sue modalità
35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei
giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive).
Se l’orario giornaliero supera le 6 ore, su richiesta del dipendente, deve essere concessa una pausa
di almeno 30 minuti che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti.
L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali di 7 ore e 12 minuti giornalieri o con
diversa articolazione.
Le suddette modalità possono essere adottate, anche coesistendo nella singola scuola.
Orario di lavoro flessibile
Consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in
cinque giornate lavorative secondo
- le necessità connesse piano dell’offerta formativa,
- la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza,
- l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane.
I dipendenti, che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (ex L. 1204/71 attuale
Dlgs 151/2001, L.903/77 e L. 104/92), vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile.
Possono essere valutate anche altre eventuali necessità del personale (situazioni di
tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di
volontariato di cui alla legge n. 266/91).
Orario plurisettimanale
In particolari periodi di aggravio lavorativo, tenuto conto della disponibilità del personale e previa
programmazione annuale, l’orario settimanale può essere esteso fino a 42 ore settimanali. Questo
orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo
di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero,
riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica ed, inoltre,
possono essere accumulate per le ferie.
orario notturno
va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo;
turno notturno-festivo
è quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno
festivo oppure tra le ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
Per le indennità di lavoro notturno e/o festivo vedasi tab. 7 del CCNL
Turnazione
Consiste nell’avvicendamento del personale in modo da coprire l’intera durata di apertura della
scuola, quando l’organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze di
servizio. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla
base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà
essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.
Nelle Istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma,
essere superiore a 8 turni notturni nell’arco del mese. Nei periodi nei quali i convittori non sono
presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione
educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
Orario degli assistenti tecnici
Le 36 ore di questo personale sono costituite, di norma, da 24 ore settimanali di assistenza alle
esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione
delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni.
Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del
materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.
35 ore settimanali
L’art. 55 comma 2 Ccnl 2007 prevede la riduzione dell’orario di servizio a 35 ore per
1. tutto il personale di istituzioni educative, o aziende agrarie, o scuole che hanno un orario di
servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana;
2. il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni (per la definizione di turno vedi
art. 53.2 lett. c CCNL 2006-2009);
3. il personale che opera secondo un orario con significative oscillazioni rispetto alle ordinarie
6 ore di servizio (è ordinario l’orario di 6 ore continuative antimeridiane, art. 51 CCNL) o
con un orario flessibile (anticipo o posticipo di entrata e uscita anche con orario distribuito
in cinque giornate lavorative, art. 53.2 lett. a CCNL 2006-2009).
La contrattazione di istituto definisce “[…]numero, tipologia, “significatività” dell’oscillazione e
quant’altro necessario ad individuare il personale Ata che può fruire della riduzione dell’orario
settimanale […]” (art. 55.2 CCNL 2006-2009).
FERIE E PERMESSI DEL PERSONALE ATA
Congedi parentali (art. 12 CCNL)
Si applicano le disposizioni in materia di tutela della maternità previste dal Dlgs 151/2001.
Ferie (Art. 13 CCNL)
Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico,
compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste individuali del personale.
Devono essere richieste al DS nei termini previsti dalla contrattazione relativa al piano ferie
Durata
• personale di ruolo: 32 giorni lavorativi all’anno;
• personale neo-assunto: 30 giorni lavorativi all’anno;
• dopo 3 anni di servizio, comunque prestati: 32 giorni lavorativi all’anno;
• nel caso in cui il POF preveda la settimana articolata in 5 giorni di attività, i giorni di ferie goduti
dal personale ATA per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per
ciascun giorno;
• nell’anno di assunzione e di cessazione dal servizio, la durata è in proporzione dei dodicesimi di
servizio prestato; le frazioni superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero;
Le assenze per malattia, anche se protratte per l’intero anno scolastico, non riducono il periodo di
ferie.
Periodo di fruizione: almeno 15 giorni consecutivi nel periodo 1° luglio - 31 agosto; il rimanente
periodo può essere frazionato nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di
servizio.
Il contratto di Istituto deve indicare tempi e criteri per il piano ferie.
Le Ferie non godute per esigenze di servizio, per malattia, o per impedimento di carattere
personale possono essere fruite nell’anno scolastico successivo di norma, non oltre il mese di
aprile, sentito il parere del DSGA.
Interruzione delle ferie per motivi di servizio
Le ferie possono essere interrotte per motivate esigenze di servizio. In questo caso il dipendente ha
diritto:
• al rimborso delle spese documentate per il rientro in sede e per il ritorno al luogo di svolgimento
delle ferie;
• all’indennità di missione per la durata dei due viaggi;
• al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
Interruzione delle ferie per motivi di salute
Il ricovero in ospedale e le malattie di durata superiore a 3 giorni - da comunicare
tempestivamente alla scuola e da documentare - interrompono il periodo di ferie.
FERIE PERSONALE PART-TIME
Sono due le tipologie di Part-time previste:
1.
Orizzontale: prevede la riduzione della durata del servizio
diminuzione dei giorni di servizio settimanali;
in ciascun giorno senza
2. Verticale : prevede la riduzione di certo numero di giorni, proporzionato alle giornate di lavoro
prestate nell’anno scolastico.
Nel caso di part-time orizzontale non è prevista alcuna riduzione delle ferie
Nel caso di part-time verticale la riduzione delle ferie tiene conto dei giorni non lavorati
Festività (art. 14 CCNL)
Sono attribuite 4 giornate di riposo per le festività soppresse da fruire nel corso dell’a.s. cui si
riferiscono.
E’ considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché
ricadente in giorno lavorativo.
Periodo di fruizione: durante tutto l’anno.
Permessi retribuiti (art. 15 CCNL)
Il dipendente ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi
retribuiti per i seguenti casi:
a.
8 gg. comprensivi dei viaggi per concorsi od esami;
b.
3 gg. per la perdita del coniuge, di parenti entro il II grado o convivente stabile e di affini di
I grado;
c.
3 gg. per motivi personali o familiari;
d. 15 gg consecutivi in occasione del matrimonio.
Permessi brevi (art. 16 CCNL)
Compatibilmente con le esigenze di servizio sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda,
brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio, I suddetti permessi non
possono eccedere le 36 ore nel corso dell’a.s.
Il personale deve recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi a quello della fruizione
del permesso.
Ferie del personale assunto a tempo determinato (art. 19 CCNL)
Si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni previste per il personale a
tempo indeterminato salvo alcune precisazioni.
Sono proporzionali al servizio prestato.
La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non è obbligatoria;
Permessi
•
matrimonio: 15 giorni continuativi, interamente retribuiti;
•
per motivi personali o familiari: 6 giorni di permesso non retribuito;
•
per concorsi o esami, compresi quelli del viaggio: 8 gg di permesso non retribuito;
•
congedi parentali.
Il CCNL inoltre estende ai supplenti:
•
la normativa sulle gravi patologie (art. 19 comma15);
•
la normativa sui permessi per lutti familiari ( art. 19 comma 9);
•
i permessi brevi, con obbligo di recupero (art. 16);
Assenze per malattia
Personale tempo indeterminato
La legge 133/2008 dispone la decurtazione del salario accessorio fin dal primo giorno di malattia.
La legge 11/2011 stabilisce l’obbligatorietà della visita fiscale fin dal primo giorno se l’assenza è
nella giornata precedente o successiva a una festiva
1. conservazione del posto per un periodo 18 mesi di assenze nel precedente triennio con
maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti;
2. ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi e senza alcuna retribuzione;
3. Il trattamento economico spettante nel triennio di cui al punto 1 è il seguente:
a. Intera retribuzione fissa mensile, compreso il C.I.A., con esclusione di ogni altro compenso
accessorio, per i primi 9 mesi. Nell’ambito di questo periodo, per le malattie superiori a 15
gg o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza al
lavoratore spetta anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e
continuativo.
b. 90% della retribuzione di cui alla lett. a. per i successivi 3 mesi di assenza;
c. 50% della retribuzione di cui alla lett. a. per gli ulteriori 6 mesi.
4. in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti
sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero
ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle
terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione;
5. l’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata alla scuola di
servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui
essa si verifica, anche nel caso di prosecuzione di tale assenza;
6.
Il lavoratore, che durante l’assenza, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio
deve darne immediata comunicazione, indicando l’indirizzo dove può essere reperito.
7. Il lavoratore assente per malattia, pur in presenza di autorizzazione del medico curante ad
uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio, in ciascun giorno, anche festivo, dalle ore 9 alle 13
e dalle ore 15 alle 18.
8. qualora il lavoratore debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo
comunicato per visite mediche, accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che
devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione
all’amministrazione con l'indicazione della diversa fascia di reperibilità.
Personale assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche
conservazione dei posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico; in ciascun anno
scolastico la retribuzione viene corrisposta:
a. per intero nel primo mese di assenza;
b. al 50% nel secondo e terzo mese;
c. per il restante periodo: conservazione del posto senza assegni e con interruzione
dell’anzianità di servizio.
Personale assunto dal dirigente per supplenze temporanee
conservazione dei posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno, con retribuzione al 50%,
nei limiti della durata dei rapporto di lavoro.
Maturazione dell’anzianità di servizio
• non viene interrotta dalle assenze retribuite, anche parzialmente;
• viene interrotta dalle assenze senza assegni.
Funzioni Miste
In molte scuole si sta riproponendo il problema dello svolgimento delle funzioni miste da parte dei
collaboratori scolastici.
A tal proposito ricordiamo che, ai sensi dell’art. 47 del CCNL i compiti del personale Ata sono
costituiti da
 attività o mansioni previste dall'area di appartenenza (tab. A - tab. C CCNL);
 incarichi specifici
Nella tabella A allegata al contratto, con riferimento al profilo del collaboratore scolastico – Area A
- si legge: “[...] È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza
nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle
attività didattiche e durante la ricreazione….. di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza
e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche [..]”
Il CCNL non ha modificato il profilo del collaboratore i cui compiti di accoglienza e di sorveglianza
nei confronti degli alunni erano già previsti alla data di sottoscrizione dell’Intesa Anci, Miur e
Sindacati Scuola.
Per questo, come riportato nell’intesa del 12.9.2000, sono attribuite alle istituzioni scolastiche le
seguenti competenze:
 mense scolastiche:
o
comunicazione giornaliera numero e tipologia pasti,
o
pulizia refettorio,
o
ordinaria vigilanza e assistenza alunni durante consumazione pasto, ove occorra, in
relazione a specifiche esigenze,
o
assistenza agli alunni disabili nei limiti di quanto previsto dal CCNL.
Rientrano nella competenza degli EE.LL. i seguenti servizi:
 mense scolastiche:
o
ricevimento pasti,
o
predisposizione refettorio,
o
preparazione dei tavoli,
o
scodellamento e distribuzione pasti,
o
pulizia e riordino tavoli,
o
lavaggio e riordino stoviglie,
o
gestione rifiuti.
 attività di pre e post scuola;
 uso delle attrezzature scolastiche in periodi di interruzione delle attività didattiche per
attività educative, culturali, sociali e civili;
 Assistenza specialistica agli alunni disabili all’interno e all’esterno della istituzione scolastica
Le attività, di competenza degli Enti locali, così come stabilisce l’Intesa, possono essere svolte da
operatori scolastici sulla base di apposite convenzioni con oneri finanziari a carico degli Enti Locali.
Le modalità di svolgimento di queste attività sono definite nella convenzione tra scuola e Comune.
Il DS procede alla stipula della convenzione dopo aver svolto la contrattazione integrativa che
definisce la disponibilità del personale, le modalità di svolgimento e la retribuzione che terrà conto
del CCNL e delle disponibilità del fondo specifico.
Attività aggiuntive
Le prestazioni aggiuntive del personale Ata consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario
d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di
organizzazione dell’orario di lavoro determinate dal POF, al maggiore carico di lavoro derivante
dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc.
Il contratto di Istituto deve esplicitare, tenuto conto del Piano delle attività, i criteri per
l’attribuzione delle attività aggiuntive (disponibilità, rotazione, ecc.), il tipo di compenso (forfait
oppure ore) e se esse vanno svolte nel proprio orario oppure in orario aggiuntivo. Le prestazioni
eccedenti, da autorizzare con atto scritto, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione
scolastica. Il dipendente può chiederne il recupero in ore e/o giorni di riposo compensativo. I
recuperi possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in
cui sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite se, per motivate
esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente, non è stato possibile
recuperarle.
Incarichi Specifici art. 47 lett. b CCNL 2006 - 2009
Gli “incarichi specifici … comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori” e “compiti di particolare
responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa ...”.
Il numero e la tipologia di questi incarichi devono essere individuati nel Piano delle attività (art. 47
Ccnl 2007).
Per i collaboratori scolastici sono previsti: assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni con
handicap e primo soccorso.
L’incarico viene conferito dal dirigente scolastico, secondo modalità, criteri e compensi definiti dalla
contrattazione d’istituto.
Esempi di incarichi specifici e di criteri per l’attribuzione:
Assistenti Amministrativi
Tipologia di incarico
Criteri per l’attribuzione
Coordinamento area gestione
formazione specifica
amministrativo/contabile/
competenze certificate in relazione ai compiti
sostituzione DSGA
possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti
Compenso
proposto
1.200
titoli culturali
Coordinamento area personale
formazione specifica
competenze certificate in relazione ai compiti
possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti
1.200
titoli culturali
Coordinamento gestione
manutenzione dei locali
possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti
600
possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti
600
e degli arredi scolastici: rapporti con
il Comune e
provincia, allestimento biblioteca
Gestione reti e software
Collaboratori scolastici
Tipologia di incarico
Assistenza
handicap
alunno
Criteri per l’attribuzione
portatore
Compenso
proposto
di • sede di servizio
600
Cura nell’igiene personale nella scuola • sede di servizio
dell’infanzia – Scuola materna
600
Collaborazione con docenti per • sede di servizio
supporto attività didattica (fotocopie,
ciclostili ecc.)
600
Assistenti Tecnici
Tipologia di incarico
Criteri per l’attribuzione
Compenso
proposto
Gestione manutenzione laboratori
formazione specifica
1.200
competenze certificate in relazione ai compiti
possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti
Gestione reti e software laboratori
formazione specifica
1.200
competenze certificate in relazione ai compiti
possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti
titoli culturali
Coordinamento utilizzo dei laboratori
possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti
1200
Il Sindacato nella tua scuola
La RSU (rappresentanza sindacale unitaria) assicura in ogni scuola:
1. la contrattazione, con il Dirigente scolastico, dei criteri che devono regolare l'organizzazione
del lavoro (orari, carichi di lavoro, assegnazione delle attività aggiuntive e dei relativi
compensi al personale docente ed ATA, ecc.)
2. la vigilanza sulle scelte dell'amministrazione scolastica in merito all'assegnazione di
personale
3. la tutela dei diritti individuali dei lavoratori.
L’ASPI E LA MINI ASPI
L’indennità di disoccupazione ordinaria e quella con requisiti ridotti sono sostituite, dal 1-1-2013,
da ASPI e MINI ASPI
Che cosa è la MINI ASPI?
Sostituisce l’Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti a partire dal 1-1-2013
Tutti Docenti e ATA interessati devono inoltrare domanda al termine del contratto e NON
attendere come prima il mese di marzo dell’anno successivo
Chi ha diritto alla MINIASPI?
Tutti i lavoratori che
1) perdono involontariamente il lavoro dal 1-1-2013
2) sono disoccupati e iscritti ai Centri per l’Impiego
3) possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (non serve il
biennio di anzianità
Come si presenta la domanda?
La domanda di MINIASPI (ex disoccupazione con requisiti ridotti) va presentata con gli stessi
termini previsti per l’ASPI e quindi nei DUE MESI SUCESSIVI AL LICENZIAMENTO, solo ed
esclusivamente per via telematica tramite portale INPS o presso l’INCA CGIL.
Quale importo?
L’importo è uguale a quello definito per l’ASPI e viene corrisposto per un numero di settimane pari
alla metà delle settimane fatte valere nell’anno.
L’indennità non è sospesa per periodi di lavoro di massimo 5 giorni.
Cosa è l’ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)?
È la nuova forma di indennità di disoccupazione per i lavoratori disoccupati a partire dal 1 gennaio
2013
Chi può averla? Con quali requisiti?
I supplenti della scuola Docenti o ATA che hanno cessato la supplenza per scadenza naturale e
NON si sono dimessi volontariamente
L’ASPI è riconosciuta a coloro che:
1. sono disoccupati e sono iscritti ai centri per l’impiego
2. possono far valere 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di
disoccupazione (per il 2013 nel biennio 2011/2012)
3. possono far valere due anni di anzianità contributiva (anche una settimana prima dei due anni
che precedono la disoccupazione)
Quale importo?
L’indennità varia a secondo della retribuzione percepita non può comunque superare un importo
massimo definito annualmente che per l’anno 2013 che è pari a 1.152,90 euro.
L’indennità subisce una decurtazione legata al tempo di percezione se superiore a 6 mesi e varia
secondo l’età anagrafica
Come si presenta la domanda?
Esclusivamente per via telematica tramite portale INPS o Patronato INCA CGIL entro due mesi dalla
data di licenziamento dopo tale termine si perde il diritto
Gli iscritti possono prendere appuntamento per informazioni compilazione e spedizione della
domanda presso lo sportello INCA CGIL al n. 055/ 2700528 di Firenze o presso gli sportelli INCA
aperti nelle sedi periferiche
Sedi FLC CGIL della provincia di Firenze
Sesto F.no
Figline Valdarno
MARTEDI ore 16,00/18,00
GIOVEDI ore 16,00/18,00
via Paganini,6 ([email protected])
Stefania Massetti ([email protected])
tel.055/447241
P.zza S.Francersco D'Assisi,3
fax 055/4493089
tel. 055/915251
Elena Ottonelli
fax 055/9152537
Borgo San Lorenzo
Scandicci
VENERDI ore 15,00/18,00
MARTEDI ore 15,00/18,00
Alessandra Faini ([email protected])
Sabrina Casagrande ([email protected])
P.zza M.L.King,1
Lucia Bani
tel. 055/840261
fax 055/8402650
via Ugo Foscolo,9/11
tel. 055/259461
fax 055/2594625
Empoli
Castelfiorentino
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI
15,00/18,30
Tarani Grazia ([email protected])
Bastone Aldo ([email protected])
via S.Mamante (c/o IPERCOOP)
tel.0571/94211
fax 0571/942190
ore MERCOLEDI ore 15,00/18,30
Bastone Aldo ([email protected])
via delle Fiascaie,3
tel.0571/61620
fax 0571/684766
Certaldo
Firenze
MARTEDI ore MARTEDI ore 15,00/18,30
Bastone Aldo ( [email protected])
via Cavallotti,28
tel.0571/668060
fax 0571/652700
LUNEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI ore 15,00/17,30
Materassi Barbara ([email protected])
Valeri Lucia ([email protected])
Francesco Donadio ([email protected])
via Pier Capponi,7
tel.055/5036249
fax 055/5036270
La previdenza complementare
Con la riforma pensionistica del 1995 i lavoratori possono affiancare alla pensione “tradizionale” un’
eventuale pensione integrativa.
Questa “seconda” pensione si costruisce aderendo ad un sistema di previdenza complementare.
Poiché si tratta di una materia molto complessa diamo solamente alcune indicazioni di massima.
I lavoratori neo assunti, hanno un notevole interesse a costruirsi al più presto una pensione
complementare.
In particolare nel comparto Scuola è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (fondo
ESPERO).
Consigliamo quindi di rivolgersi agli Uffici della FLC territoriale per verificare le condizioni e le
opportunità dell’adesione al fondo ESPERO.
Al fondo ESPERO possono aderire tutti i lavoratori della scuola con contratto a tempo
indeterminato e tutti quelli a tempo determinato, purché il loro contratto sia di durata pari o
superiore a tre mesi continuativi.
L’adesione al fondo ESPERO è volontaria e si effettua con la compilazione e la sottoscrizione del
modulo (che può essere ritirato a scuola o presso le sedi sindacali o scaricata dal sito di ESPERO),
che deve essere consegnato presso la scuola dove si presta servizio.
Il Trattamento di Fine Rapporto
I supplenti annuali, qualora venga a mancare la continuità fra le nomine dei vari anni scolastici,
hanno dritto a percepire il TFR maturato a meno che non ci sia stata adesione al fondo ESPERO: in
questo caso la somma verrà accantonata allo scopo di maturare una integrazione della pensione
(previdenza complementare).
Qualora le nomine si susseguano senza soluzione di continuità il TFR si accumula e sarà percepito
al termine dell’ultimo rapporto di lavoro.
La liquidazione viene effettuata direttamente dall’INPDAP (ora INPS) senza bisogno di presentare
richiesta alla scuola che prepara la documentazione d’ufficio.
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