D. Lgs. 19.9.94 n. 626
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE
DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO
Attuazione direttive CEE
TITOLO I
MIGLIORAMENTO SICUREZZA
E SALUTE DEI LAVORATORI
Dir. 89/391
Art. 1-29
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
Art. 30-33
Dir. 89/654
TITOLO III
D.Lgs. 626/94
USO DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 34-39
Dir. 89/655 - 95/63
TITOLO IV
MIGLIORAMENTO
SICUREZZA E SALUTE
DEI LAVORATORI
SUL LUOGO
DI LAVORO
USO DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZ. INDIVID.
Dir. 89/656
Art. 40-46
TITOLO V
MOVIMENTAZIONE
MANUALE CARICHI
Dir. 90/269
Art.47-49
TITOLO V bis
PROTEZIONE DA
AGENTI FISICI
Dir. 03/10
Art.49bis – 49 duodecies
TITOLO VI
USO ATTREZZATURE
CON VIDEOTERMINALI
Art. 50-59
Dir. 90/270
TITOLO VII
PROTEZIONE DA AGENTI
CANCEROGENI MUTAGENI
Dir. 90/394 - 97/42 - 99/38
Art. 60-72
TITOLO VII bis
PROTEZIONE DA
AGENTI CHIMICI
D.Lgs. 626/94
MIGLIORAMENTO
SICUREZZA E SALUTE
DEI LAVORATORI
SUL LUOGO
DI LAVORO
Dir. 98/24
Art. 72 bis - 72 terdecies
TITOLO VIII
PROTEZIONE DA
AGENTI BIOLOGICI
Art. 73-89
Dir.90/679 - 93/88
TITOLO VIII bis
PROTEZIONE DA
ATMOSFERE PERICOLOSE
Dir.99/92
Art. 88 bis – 88 undecies
TITOLO IX
SANZIONI
Art. 90-94
TITOLO X
DISP. TRANS. E FINALI
Art. 95-98
D.Lgs. 626/94
CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1-7
CAPO II
TITOLO I
MIGLIORAMENTO
SICUREZZA
E SALUTE DEI
LAVORATORI
Dir. 89/391 Art. 1-29
SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
Art. 8-11
CAPO III
PREVENZ. INCENDI, EVACUAZ.,
PRONTO SOCCORSO
Art. 12-15
CAPO IV
SORVEGLIANZA
SANITARIA
Art. 16-17
CAPO V
CONSULTAZ. E PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI
Art. 18-20
TITOLO I
MIGLIORAMENTO
SICUREZZA
E SALUTE DEI
LAVORATORI
Dir. 89/391 Art. 1-29
CAPO VI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
DEI LAVORATORI
Art. 21-22
CAPO VII
DISPOSIZ. CONCERNENTI LA
PUBBLICA AMMINISTRAZ.
Art. 23-28
CAPO VIII
STATISTICHE INFORTUNI
E MALATTIE PROFESS.LI
D.Lgs. 626/94
Art. 29
Articolo 1
Campo di applicazione
Disposizioni generali
CAPO I
Articolo 2
Definizioni
Valutazione dei rischi
Articolo 3
Eliminaz. / Riduzione
dei rischi alla fonte
Misure generali
di tutela
Articolo 4
Obblighi datore di lavoro,
dirigente, preposto
Programmaz.
della prevenzione
Organizzazione Gestione
Articolo 5
Obblighi lavoratore
Articolo 6
Obblighi progettisti, ecc.
Articolo 7
Contratto appalto, ecc.
D.Lgs. 626/94
CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 1)
IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’
PRIVATI O PUBBLICI:
TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
DURANTE IL LAVORO
SI APPLICA
(Esempi)
• Se vi sono lavoratori
o ad essi equiparati
• Industria
• Artigianato
• Commercio
• Ferrovie
• Ospedali, Case di Cura
• Istit. di Credito, Ass.ne
• Studi professionistici
• Amm.ni Statali e Locali
SI APPLICA tenendo conto
delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato
• Forze Armate e di Polizia
• Servizi di Protezione Civile
• Strutture giudiziarie, penitenziarie
• Università
• Istituti di istruzione e di educazione di
ogni ordine e grado
• Lavoratori a domicilio e con contratto
di portierato (art. 21)
DEFINIZIONI - I ° (Art. 2)
LAVORATORE
Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze
di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato
Equiparati a lavoratori:
- Soci lavoratori di coop. o di società anche di fatto
- Utenti dei serv. di orientam. o di formaz. scolastica, universit., prof.le avviati presso DDL
- Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formaz. prof.le nei
quali si faccia uso di laboratori, macchine, appar. e attrezz.di lavoro, agenti chimici,
fisici, biologici (non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori)
PRIVATO
DATORE DI LAVORO
- Soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore
- Soggetto che ha la responsabilità
dell’impresa o unità produttiva
(stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione di beni o servizi, dotata di
autonomia finanziaria e tecnicofunzionale) in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa.
PUBBLICO
- Dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non con
qualif. dirigenziale, nei soli casi in cui
sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale.
Entro 7.7.96 direzione politica o
vertice amm.vo individua il soggetto
D.D.L.
DEFINIZIONI - II ° (Art. 2)
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda per attività
di prev. e protez. dai rischi professionali nell’azienda o nell’unità produttiva
RESPONSABILE DEL S.P.P.
Persona diplomata o con titolo superiore, designata dal DDL, appositamente
formata e con capacità adeguate ai rischi presenti sul luogo di lavoro
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Persona/e elette o designate per rappresentare i lavoratori nella materia
della salute e sicurezza durante il lavoro
MEDICO COMPETENTE
Medico in possesso di :
- specializzazione in medicina del lavoro o in disciplina equipollente
- autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/91
- ecc.
PREVENZIONE
Disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi prof.li nel rispetto della salute
della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno
MISURE GENERALI DI TUTELA (Art. 3)
VALUTAZIONE
DEI RISCHI
Per attrezz. lavoro, sostanze, sistemaz. amb. di lavoro,
processi produtt., macchine, impianti
Eliminazione dei rischi o, se non possibile, riduzione al minimo
ELIMIN./RIDUZ.
RISCHI ALLA
FONTE
Riduzione dei rischi alla fonte
Sostituz. pericolo con minor pericolo
Rispetto principi ergonomici
PROGRAMMAZ.
DELLA
PREVENZIONE
Limitazione al minimo degli esposti al rischio
Attenuare lavoro monotono /ripetitivo
Priorità protez. collett. su individ.
Limitaz. agenti chimici, fisici, biologici
Controllo sanitario dei lavoratori
ORGANIZZAZ.
GESTIONE
Allontanamento per motivi sanitari
Misure di emergenza
Segnali di avvertimento e sicurezza
Manutenz. di ambienti, attrezz., macchine, imp.ti, disposit. di sicurezza
Informaz., formaz., consultaz., partecipaz., istruzioni adeguate ai lavoratori
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO,
DEL DIRIGENTE, DEL PREPOSTO (Art. 4)
DATORE DI LAVORO
Designa Responsabile e Addetti
(anche con esterni) del S.P.P.
Per nuove attività (pubbl. o
private) “Documento” entro 3
MESI dall’inizio dell’attività
DIRIGENTE
Nomina, nei casi previsti, il Medico Competente
Responsabilità di valutazione
e attuazione continuativa
Elabora, custodisce e aggiorna
il Documento contenente:
- Valutazione dei rischi
- Misure di prevenzione
- Programma di attuazione
Resp. S.P.P.
PREPOSTO
Med. Comp.
Rappr. Sicur.
(consultaz.)
Per az. famil. e fino a 10 dip. autocertificazione
su valutaz. e misure
Adottano e aggiornano le misure di prevenzione necessarie (c. 5)
NOTA: Deroghe per le piccole e medie aziende (Art. 4 c. 9)
OBBLIGHI DEI LAVORATORI (Art. 5)
I LAVORATORI
Devono prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro (azioni - omissioni)
Osservano le disposizioni e le istruzioni
impartite dal DDL, dirigenti, preposti
Non manomettono dispositivi di
sicurezza, segnalaz., ecc.
Non compiono di propria iniziativa
operazioni non di loro competenza
Utilizzano correttamente macchine,
apparecch, utensili, dispositivi di
sicurezza e di protezione
Si sottopongono ai controlli sanitari
previsti
Segnalano immediatamente al DDL,
dirigenti, preposti le deficienze delle
macchine, impianti, dispositivi
Contribuiscono all’adempimento
degli obblighi imposti dall’autorità
competente
OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, FABBRICANTI,
FORNITORI, INSTALLATORI (Art. 6)
PROGETTISTI
Rispettano i principi generali
di prevenzione in materia di
sicurezza e salute
FABBRICANTI
FORNITORI
Sono vietati la vendita, la fabbricazione, il
noleggio, la concessione in uso, la locaz.
finanz. (certificaz. - omologaz. obbligatoria) di
macchine, attrezz. e impianti non rispondenti
alla legislazione vigente
INSTALLATORI
MONTATORI
Scelgono macchine e
dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti
Installano e montano gli impianti ,
macchine e altri mezzi tecnici secondo le
norme di sicurezza e igiene del lavoro e
secondo le istruzioni dei rispettivi
fabbricanti
CONTRATTO DI APPALTO E CONTRATTO
D’OPERA (Art. 7)
DATORE DI LAVORO
VERIFICA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
FORNISCE INFORMAZ. SUI RISCHI SPECIFICI
COOPERA ALL’ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COORDINA E PROMUOVE LA COOPERAZIONE E IL
COORDINAM. DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE (RISCHI DI INTERFERENZA)
IMPRESE
APPALTATRICI
LAVORATORI
AUTONOMI
L’obbligo di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - I
(Art. 8-11)
ALL. I
DATORE DI LAVORO
ISTITUISCE IL SPP
Art. 8
Designa il responsabile
e una o più persone c. 1-2-3
Organizza SPP
(Art. 8)
• Diploma o titolo
superiore
• Ulteriore formazione
specifica
• Numero sufficiente
• Capacità adeguate ai
rischi presenti
• Mezzi e tempo adeguati
Fornisce al SPP tutte le
informaz. necessarie
Comunica nomi, curriculum, ecc.
all’Isp. del Lav. e all’U.S.L.
Az. art. e ind. fino a 30 add.
az. agr. e zoot. fino a 10 add.
az. pesca
fino a 20 add.
altre
fino a 200 add.
SVOLGIM. DIRETTO
DEI COMPITI DEL SPP
Art. 10
Anche con supporto esterno
Dichiaraz. capacità di
svolgimento
Dichiaraz. di ademp. art. 4
(o autocertificazione per az.
familiari e fino a 10 addetti)
ORGANO
DI
VIGILANZA
Relazione infort.-mal. prof.
Attestaz. frequenza a corso
di formaz. (entro 31.12.96)
SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE - II - (Art. 8-11)
E’ strumento del
Datore di Lavoro
Il SPP può essere in tutto o in parte esterno c. 4-6-7-8
Sempre interno se:
- ind. a rischio rilevante
- az. ind con > 200 dip.
- ind. estr. con > 50 dip.
- strutt. ricovero e cura
- centrali termoelettriche
- altre
COMPITI
(Art. 9)
- Individua e valuta i rischi
- Elabora misure prev. e protett.
- Elabora procedure di sicurezza
- Progetta Informaz. e Formaz.
- Fornisce informaz. da art. 21
Riceve le informazioni
necessarie
dal DDL e su queste è tenuto
al segreto industriale
RIUNIONE
PERIODICA (Art. 11)
Partecipanti:
- DDL
- Medico Competente
- Resp. SPP - Rappr. per la Sicur.
Periodicità:
Ordinaria: min. annuale
Straord.: - variaz. significative
- su richiesta del Rappr. Sicur.
Esamina:
- Documento (art. 4)
- idoneità dei Disp. Protez. Individ.
- programmi di informaz. e formaz.
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO (Art. 12-15)
DATORE DI LAVORO
DISPOSIZIONI GENERALI (Art.12)
- Organizza i rapporti con l’esterno
(VV.F., Ospedali, ecc.) per le emergenze
- Designa i lavorat. per le squadre di
emergenza
- Prende provvedim. e programmma
interventi
- Informa i lavoratori sulle misure prese e i
comportamenti da tenere
- Osserva i diritti dei lavoratori (Art. 14)
EVACUAZIONE DEI LAVORAT.
Prende misure per l’evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato
PRONTO SOCCORSO
Prende provvedimenti
per il Pronto Soccorso
DECRETI MINISTERIALI
Stabiliranno linee guida per la
prevenzione incendi e per le
emergenze secondo il tipo di attività
Stabiliranno le attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti e la formazione
del personale secondo l’attività
SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 16 - 17)
E’ EFFETTUATA DAL:
MEDICO
COMPETENTE
interno, esterno,
pubblico, privato
COMPRENDE:
Collabora con il DDL e il SPP per misure di tutela
Accertam. sanitari preventivi e periodici
Giudizi di idoneità alla mansione specifica
Visite mediche richieste dal lavoratore
Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
Visita ambienti almeno 2 v./anno con Resp. del SPP
Informaz. ai lavoratori e al Rappr. per la Sicurezza
ACCERT.
ACCERT.
PREVENT.
PERIOD.
Dà/commenta i risultati collettivi nella riun. period.
Collabora con DDL a organizzare il Pronto Socc.
Collabora all’attività di informazione e formazione
VALUTAZ.
IDONEITA’ ALLA
MANSIONE SPECIFICA
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI (Art. 18 - 20)
RAPPRESENTANTE
PER LA SICUREZZA
NUMERO MIN.
1 fino a 200 dip.
3 da 201 a 1000 dip.
6 oltre i 1000 dip.
- oltre i 15 dip. dai lavoratori tra
le RSU
- fino a 15 dip. tra i lavorat. o tra
più az. (ambito territ./comparto)
COMPITI
Ha accesso ai luoghi
di lavoro
Viene adeguatamente
formato
Partecipa alle
riunioni period.
ELETTO
Opera
- Sulla valutaz. e prevenz. dei rischi
- Nella designaz. degli addetti al SPP,
E’ consultato antincendio, evacuaz., pronto soccorso
- valutaz. rischi e documentaz. su prevenz. rischi,
Riceve su sostanze, organizz., amb. lavoro, ecc.
- informaz. dall’Org. di Vigilanza
- promuove individuaz. e attuaz. delle misure di prevenz.
- fa osservazioni all’Org. di Vigilanza in visita
- fa proposte sull’attività di prevenzione
- segnala al resp. aziendale i rischi individuati
- ricorre all’Org. di Vigilanza in caso di necessità
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
DEI LAVORATORI (Art. 21 - 22)
Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività
Misure e attività di protezione e prevenzione
IL DDL DEVE
INFORMARE
CIASCUN
LAVORATORE SU :
Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali
Responsabile SPP e medico competente
Sostanze pericolose
Antincendio, evacuazione, pronto soccorso
Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza
IL DDL DEVE
FORMARE CIASCUN
LAVORATORE :
Formazione sufficiente e adeguata in materia di
sicurezza e salute con particolare riferim. al
proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni
Durante orario di lavoro
In modo periodico
- All’assunzione
- Cambio mansione
- Cambio attrezz., tecnol., sostanze
In modo particolare per il Rappr. per la Sicur.
In modo mirato gli addetti all’antincendio, ecc.
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (Art. 23-28)
ORGANI DI
VIGILANZA
VIGILI DEL FUOCO
UNITA’ SANITARIA LOCALE
MIN. INDUSTR. (miner.)
ISPETT. DEL LAVORO (per rischi particolarm. elevati
INFORMAZIONE,
CONSULENZA,
ASSISTENZA
COORDINAMENTO
Regioni
Vigili del Fuoco
ISPESL
Isp. del Lavoro
Direz. Gen. miniere
Enti di Patronato
Svolgono attività di
INFORMAZIONE,CONSULENZA,
ASSITENZA, in particolare per
Artigiani,P.M.I. e rispettive Ass.ni
CONSULENZA VIETATA A
SOGGETTI CHE SVOLGONO
ATTIVITA’ DI CONTROLLO E
VIGILANZA
Entro un anno criteri che assicurino
omogeneità di comportamento in tutto il paese
Comm. Consult. Perman. per la Prev.
Infortuni e l’Igiene del Lavoro
LUOGHI DI LAVORO (Art. 30 - 33)
VIE E USCITE DI EMERGENZA
PORTE E PORTONI
VIE DI CIRCOLAZ., PAVIM., ECC.
AERAZ. DI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI
ADEGUAMENTO
DI:
SCADENZA
1 . 3 . 95
TEMPERATURA DEI LOCALI
ILLUM. NATURALE E ARTIFICIALE
PAVIM., MURI, SOFFITTI, FINESTRE
LOCALI DI RIPOSO
SPOGLIATOI E ARMADI
DOCCE E LAVABI
POSTI DI LAV., DI PASS. ED ESTERNI
Per i luoghi di lavoro costruiti
o utilizzati prima del 27.11.94:
adeguamento entro il 1.1.97
Se occorrono concessioni o autorizzazioni
procedere alle rispettive richieste immediatam.
TENER CONTO DI LAVORATORI
PORTATORI DI HANDICAP
(Non per i luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1.1.93)
Se esistono vincoli urbanistici, misure
alternative autorizzate da USL
LUOGHI DI LAVORO
locali ed edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni (Art. 4 punto 12)
Obblighi relativi a interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare la
sicurezza dei locali e degli edificiassegnati in uso a
pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici
In carico all’amministrazione tenuta, per effetto di
norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione
DIRIGENTI O FUNZIONARI
PREPOSTI AGLI UFFICI
per adempiere agli obblighi
richiesta
di adempimento
AMMINISTRAZIONE
COMPETENTE O
SOGGETTO CHE NE HA
L’OBBLIGO GIURIDICO
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO I (Art. 34-39)
ATTREZZATURA DI LAVORO
Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro
Le attrezzature devono soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in
materia di tutela della sicurezza e salute
IL DATORE DI LAVORO :
• Mette a disposizione attrezzature adeguate al lavoro e idonee alla sicurezza e salute
• Attua misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi
connessi al loro uso
• Le sceglie in base al lavoro, tenendo conto sia dei rischi
derivanti dal loro uso che di quelli ambientali
• Prende misure perché tutte le attrezzature siano installate ed
utilizzate correttamente e fatte oggetto di una idonea manutenzione
•Definisce idonee regole per la circolazione delle attrezzature di lavoro
mobili tenendo conto della sicurezza sia dei conducenti che dei pedoni
•Provvede affinché le attrezzature destinate al sollevamento dei carichi
siano utilizzate seguendo precisi criteri di sicurezza
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO II (Art. 34-39)
IL DATORE DI LAVORO :
• Provvede affinché le attrezzature di cui all’allegato XIV siano sottoposte a
verifica sia ad ogni installazione che successivamente a cadenza periodica
• Adegua le attrezzature di lavoro mobili e quelle adibite al sollevamento dei
carichi ai criteri di sicurezza elencati nell’allegato XV entro il 31 dicembre 2002
• Mette a disposizione dei lavoratori le informazioni e le istruzioni d’uso
sulla sicurezza (in forma loro comprensibile)
• Assicura una formazione adeguata sull’uso ai lavoratori incaricati
• Le modifiche apportate alle macchine al fine di migliorarne le condizioni di sicurezza,
se non comportano modifiche alle modalità di utilizzo e alle prestazioni previste dal
costruttore, non configurano una nuova immissione sul mercato ai sensi del DPR 459/96
I LAVORATORI :
• Si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento
•Le utilizzano secondo le informazioni e l’addestramento ricevuti
•Hanno cura delle attrezzature, non vi apportano modifiche e
segnalano immediatamente difetti o inconvenienti
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE I (Art. 40 - 46)
DEFINIZIONI
Qualsiasi attrezzatura indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
OBBLIGO D’USO
I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati
o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
I D.P.I. DEVONO
- Essere conformi alle norme del D.Lgs. 475/92
- Essere adeguati ai rischi da prevenire
- Essere adeguati alle condizioni esistenti nel luogo di lavoro
- Tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- Essere adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE II (Art. 40 - 46)
OBBLIGHI DEL
DATORE DI LAVORO
Effettua l’analisi e la valutazione dei rischi
non evitabili con altri mezzi
Individua le caratteristiche dei DPI, sceglie
quelli sul mercato più adeguati ai rischi
presenti e li mantiene efficienti
Individua la durata dell’uso del DPI per:
* entità del rischio
* frequenza dell’esposizione
* caratteristiche del posto di lavoro
* prestazioni del DPI
Assicura informazioni sui rischi e sui DPI,
e uno specifico addestramento all’uso.
Addestramento obbligatorio per :
* DPI di terza categoria (D.Lgs. 475/92)
* DPI di protezione per l’udito
OBBLIGHI
DEI LAVORATORI
Si sottopongono al programma di
formazione e addestram. (se necessario)
Utilizzano i DPI messi aloro disposizione
in base all’informazione, formazione e
addestramento ricevuti
Hanno cura dei DPI messi aloro
disposizione e non vi apportano
modifiche
Segnalano i difetti rilevati nei DPI messi
a loro disposizione
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE III° (Art. 40 - 46)
NORMA TRANSITORIA
I DPI prodotti entro il 24.12.92
e
commercializzati entro il 31.12.94
I DPI già in uso il 27.11.94 prodotti
conformemente alle normative vigenti
nazionali o di paesi CEE
POSSONO ESSERE IMPIEGATI
FINO AL
31.12.98
Se sono dispositivi di emergenza, destinati
all’autosalvataggio in caso di evacuazione,
possono esser impiegati fino al
31.12.2004
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (Art. 47 - 49)
TRASPORTO O SOSTEGNO
DI UN CARICO CON RISCHIO,
TRA L’ALTRO, DI LESIONI
DORSO-LOMBARI
CARATTERISTICHE DEL CARICO, ecc.
ALLEGATO VI
Adottare misure e mezzi appropriati
per evitare la movimentaz. manuale
IL DATORE DI LAVORO
DEVE
Adottare misure e mezzi appropriati
per ridurre il rischio in caso di movimentaz.
manuale necessaria
Organizza i posti di lavoro
Sottopone i lavoratori a specifica
Sorveglianza Sanitaria
Fornisce ai lavorat. informaz. e formaz. su:
peso, conformazione, movimentaz. corretta
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
(Art. 49 quater)
Protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti dall’esposizione a RUMORE
Valori limite di
esposizione
e valori di azione
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
•Lex,8h = 87 dB(A)
•Ppeak = 200 Pa (140 dB (C) riferito a 20 (micro) Pa)
VALORI SUPERIORI DI AZIONE
•Lex,8h = 85 dB(A) e
•Ppeak = 140 Pa (137 dB (C) riferito a 20 (micro) Pa)
VALORI INFERIORI DI AZIONE
•Lex,8h = 80 dB(A) e
•Ppeak = 112 Pa (135 dB (C) riferito a 20 (micro) Pa)
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
(Art. 49 quinquies ÷ decies)
Compiti del datore di lavoro in ordine a rischio RUMORE
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- MISURAZIONI
QUANDO A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE SI
RITIENE CHE I VALORI INFERIORI DI AZIONE POSSONO ESSERE
SUPERATI
PERSONALE ADEGUATAMENTE QUALIFICATO
- MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- USO DEI D.P.I.
- INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- SORVEGLIANZA SANITARIA
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALE (Art. 50 - 59)
VDT:
LAVORATORI :
Quelli che utilizzano un’attrezzatura con
VDT in modo sistematico ed abituale, per 20
ore settimanali, dedotte le interruzioni
Schermo alfanumerico o grafico a
prescindere dal procedimento di
visualizzazione utilizzato
I posti di lavoro con VDT , utilizzati dopo
il 27.11.94, devono essere conformi alle
prescrizioni dell’All. VII, Circ. Min. Lav.
102/95 e DM 02/10/00; quelli utilizzati
prima del 27.11.94 devono essere adeguati
entro il 1.1.97.
IL DATORE DI LAVORO :
• Analizza i posti di lavoro con particolare riguardo a: - rischi per la vista e gli occhi
- posture ed affaticamento fisico o mentale
- condizioni ergonomiche e di igiene ambientalele
• Adotta le misure per ovviare ai rischi riscontrati
• Assegna mansioni e compiti evitando ripetitività e monotonia
• Dispone pause per gli addetti ai VDT per almeno 4 h consecutive
• Nomina il Medico Competente per il controllo sanitario di tali addetti
• Informa e forma i lavoratori riguardo:
- misure applicabili al posto di lavoro
- modalità di svolgimento dell’attività
- protezione degli occhi e della vista
- cambiamenti tecnologici comportanti mutamenti dell’Organizzaz. del Lavoro pri ma di attuarli
PROTEZIONE DA AGENTI
CANCEROGENI MUTAGENI
I (Art. 60-72)
AGENTE CANCEROGENO: Sostanza o preparato che risponde ai criteri relativi alla
classificazione quali categorie cancerogene di classe 1 o 2, stabiliti ai sensi del DLgs
52/97 e successive modificazioni; una sostanza, un preparato o un processo compresi
nell’allegato VIII, una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto
nell’allegato VIII
AGENTE MUTAGENO: Sostanza o preparato che risponde ai criteri relativi alla
classificazione quali categorie mutagene di classe 1 o 2, stabiliti ai sensi del DLgs 52/97
e successive modificazioni
VALORE LIMITE: il limite di concentrazione media, ponderata nel tempo, di un
agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile nella zona di respirazione del
lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito
nell’allegato VIII-bis
Dal campo di applicazione è escluso l’amianto
PROTEZIONE DA AGENTI
CANCEROGENI MUTAGENI
II (Art. 60-72)
IL DATORE DI LAVORO DEVE :
VERIFICARE LA POSSIBILE
PRESENZA
di agenti cancerogeni e mutageni
leggendo attentamente le etichette e le
schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati nel ciclo produttivo.
EVITARE L’USO DI TALI PRODOTTI:
• Sostituendoli con altri meno pericolosi
• Utilizzandoli in un sistema chiuso
• Ridurre l’esposizione al valore più basso
tecnicamente possibile e comunque non
superiore al valore limite stabilito
Per attività già
nell’allegato VIII-bis
esistenti alla data del
18.04.00 che espongono
a polvere di legno duro,
il datore di lavoro si
adegua entro il
31.12.2002
VALUTARE L’ESPOSIZIONE (compresa quella cutanea)
REDIGERE UN DOCUMENTO CON:
• Le attività che comportano esposizioni
• Le quantità di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni utilizzati
• Il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti
• L’esposizione dei lavoratori (ove nota) ed il grado della stessa
• Le misure preventive e protettive adottate ed il tipo di DPI adottati
• Le indagini svolte per la possibile sostituzione di tali prodotti
PROTEZIONE DA AGENTI
CANCEROGENI MUTAGENI
III (Art. 60-72)
Rifare la valutazione ad ogni modifica del ciclo
produttivo, in ogni caso, trascorsi tre anni
IL DATORE DI LAVORO DEVE :
Quando non è possibile eliminare il
rischio, PROVVEDERE AD
APPLICARE MISURE TECNICHE,
ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
(tra le quali anche la misurazione degli
agenti cancerogeni e mutageni) che
consentano di ridurre l’esposizione dei
lavoratori.
• Informare e formare i lavoratori
•Istituire la sorveglianza sanitaria
•Mettere a disposizione adeguati servizi igienici e
dispositivi di protezione individuale
Adottare provvedimenti procedurali adeguati per casi
di esposizione non prevedibile e per operazioni
lavorative particolari
Istituire ed aggiornare un registro di esposizione con la
collaborazione del medico competente
Per attività già
esistenti alla data del
18.04.00 che espongono
a polvere di legno duro,
il datore di lavoro si
adegua entro il
31.12.2002
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI I (Art. 72 bis-72 ter decies)
AGENTE CHIMICO: gli elementi o composti chimici, da soli o nei loro miscugli, allo
stato naturale oppure ottenuti o utilizzati o smaltiti mediante qualsiasi attività
lavorativa, prodotti intenzionalmente o no, immessi o no sul mercato
AGENTE CHIMICO PERICOLOSO:
•sostanze classificate pericolose ai sensi del DLgs 52/97
•preparati classificati pericolosi ai sensi del DLgs 285/98
•gli agenti chimici che corrispondono ai criteri di classificazione di pericolo
•agenti chimici che pur non essendo classificati come pericolosi possono comportare
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori a causa delle
Sono escluse le sostanze
ed i preparati
loro proprietà chimico-fisiche o tossicologiche e del modo
pericolosi solo per
in cui sono utilizzati o presenti sui luoghi di lavoro
l’ambiente
VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE: il limite di
concentrazione media, ponderata nel tempo, di un agente chimico nell’aria, rilevabile
nella zona di respirazione del lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento
determinato stabilito nell’allegato VIII-ter
VALORE LIMITE BIOLOGICO: il limite della concentrazione dell’agente chimico,
di un suo metabolita o di un indicatore di effetto, nell’ appropriato mezzo
biologico. Un primo elenco si trova nell’allegato VIII-quater
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI II (Art. 72 bis-72 ter decies)
IL DATORE DI LAVORO DEVE :
Quando non è possibile eliminare il
rischio, PROVVEDERE AD
VALUTARE LA PRESENZA DI
APPLICARE MISURE TECNICHE,
AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
SOSTITUIRE
GLI AGENTI
CHIMICI
ORGANIZZATIVE
E PROCEDURALI
esaminando
le etichette
e le schede
di : PERICOLOSI,
IL DATORE
DI LAVORO
DEVE
oveanche
possibile,
con altri degli
(tra le quali
la misurazione
sicurezza dei prodotti utilizzati nel ciclo meno pericolosi
agenti cancerogeni e mutageni) che
produttivo.
consentano di ridurre l’esposizione dei
lavoratori.
INTEGRARE IL DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI CON
• Informare
e formare i lavoratori
• L’indicazione degli agenti chimici
presenti
e delle loro
proprietà pericolose
•Istituire
la sorveglianza
sanitaria
•Le informazioni ricavate
dalle
etichette e schede
di sicurezza
•Mettere
a disposizione
adeguati
servizi igienici e
•Il livello, tipo e durata dell’esposizione
dispositivi di protezione individuale
• Le quantità utilizzate e le modalità di lavoro in presenza di agenti chimici
• IAdottare
valori limite
di esposizione
professionale
o i valori
limite biologici
provvedimenti
procedurali
adeguati
per casi
•I risultati
delle misurazioni
periodiche,
necessarie
di esposizione
non prevedibile
e per se
operazioni
• Gli effetti delle misure
preventive
e protettive adottate o da adottare
lavorative
particolari
• Le conclusioni della sorveglianza sanitaria, se disponibili
•Le misure adottate ai sensi dell’art. 72-quinquies e, ove applicabile, dell’art. 72
sexies
•Attività che possono provocare notevole esposizione, compresa la manutenzione
USL R.E.
SPSAL
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI III (Art. 72 bis-72 ter decies)
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO :
Quando non
Deve
è possibile
essere aggiornata
eliminare il
rischio,
periodicamente
PROVVEDERE
dal datore
AD di
APPLICARE
lavoro, MISURE
in particolare
TECNICHE,
nel caso
Può includere la GIUSTIFICAZIONE che la ORGANIZZATIVE
di notevoliE mutamenti
PROCEDURALI
o
natura e l’entità dei rischi legati ad agenti
(tra le quali quando
anche lalomisurazione
richiede la degli
chimici pericolosi rendono NON
agenti cancerogeni
sorveglianza
e mutageni)
sanitaria che
NECESSARIA un’ulteriore valutazione
consentano di ridurre l’esposizione dei
approfondita e dettagliata dei rischi
lavoratori.
• Informare e formare i lavoratori
sorveglianza
sanitaria
Può portare a risultati che, •Istituire
in base allatipo
e alle quantità
di agente
a disposizione
adeguati
servizi igienici
e
chimico pericoloso e •Mettere
alle modalità
e frequenza
di esposizione
a tale agente,
dispositivi
di protezioneper
individuale
dimostrino vi sia solo un RISCHIO
MODERATO
la salute e la
sicurezza dei lavoratori. Sono quindi sufficienti le misure e i principi
generali per la prevenzione dei rischi (art. 72-quinquies comma 1)
Nel caso di rischio moderato NON SI APPLICANO:
•l’art. 72-sexies (misure specifiche di protezione e prevenzione)
•l’art. 72-septies (disposizioni in caso di incidenti o di emergenze)
•l’art. 72-decies (sorveglianza sanitaria)
•l’art. 72-undecies (cartelle sanitarie e di rischio)
USL R.E.
SPSAL
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI IV (Art. 72 bis-72 ter decies)
IL DATORE DI LAVORO DEVE :
Sulla base dell’attività e dei risultati della
valutazione dei rischi, APPLICARE LE
MISURE SPECIFICHE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Fermo restando quanto previsto dall’art.
3, APPLICARE SEMPRE LE
MISURE E I PRINCIPI GENERALI
PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI
che consentano di eliminare o ridurre al
minimo i rischi
EFFETTUARE periodicamente la misura degli
agenti chimici pericolosi se non dimostra in altro
modo di aver raggiunto un adeguato livello di
prevenzione. Nel caso di superamento del limite
di esposizione, rimuove le cause e adotta subito
misure appropriate di prevenzione e protezione.
• Informare e formare i lavoratori
•Istituire la sorveglianza sanitaria
per lavoratori esposti ad agenti
chimici molto tossici, tossici, nocivi
, sensibilizzanti, irritanti, tossici
per il ciclo riproduttivo
Predisporre procedure di intervento adeguate nel caso
di incidenti o di emergenze da agenti chimici pericolosi
Adottare, su parere del medico competente, misure
preventive e protettive particolari su singoli lavoratori
in base ai risultati degli esami clinici e biologici
Il monitoraggio
biologico è obbligatorio
per lavoratori esposti
ad agenti chimici per i
quali è fissato un valore
limite biologico
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI (Art. 73-85)
AGENTE BIOLOGICO: MICROORG.
CHE PUO’ PROVOCARE INFEZIONI,
ALLERGIE, INTOSSICAZIONI
- Elenco agenti biologici
classificati: allegato XI
- Specifiche sulle misure e
sui livelli di contenimento:
allegato XII
IL DATORE DI LAVORO DEVE :
• Prestare attenzione alla possibile presenza di ag. biol. nell’ambiente di lavoro
con elaborazione di documento di valutazione dei rischi
•Attuare le misure necessarie ad evitare l’esposizione dei lavoratori
• Provvedere a che siano applicate procedure per manipolare, decontaminare ed
eliminare, senza rischi per l’operat. e la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
•Inviare le comunicazioni agli Enti preposti
•Chiedere l’autorizzazione nei casi necessari
•Provvedere all’informazione e formazione
• Nominare il Medico Competente per la sorveglianza sanitaria
• Predisporre il registro dei casi di malattia e decesso
• A mettere a disposizione fornire servizi igienici e D.P.I. adeguati
• Attuare misure di contenimento particolari nei servizi di isolamento che ospitano
pazienti affetti da HIV (alleg. XI)
• Adottare misure specifiche per i laboratori di microbiologia.
PROTEZIONE DA ATMOSFERE PERICOLOSE (Art. 88 bis – 88 undecies)
“ATMOSFERA ESPLOSIVA” :
miscela con l’aria, a condizioni
atmosferiche, di sostanze infiammabili
allo stato di gas, vapori, nebbie o
polveri in cui, dopo accensione, la
combustione si propaga all’insieme
della miscela incombusta.
OBBLIGHI DEL
DATORE DI LAVORO
- Prevenzione e protezione contro le esplosioni
- Valutazione dei rischi di esplosione
- Documento sulla protezione contro le esplosioni
- Verifiche installazioni elettriche
PROTEZIONE DA ATMOSFERE PERICOLOSE
ALLEGATO XV bis
- RIPARTIZIONE DELLE AREE
IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
ALLEGATO XV ter
- PRESCRIZIONI MINIME PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE
ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE
ALLEGATO XV quater
- SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER
INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE
ESPLOSIVE
EX
SANZIONI (Art. 89 - 94)
ARRESTO
AMMENDA
DATORE DI LAVORO
E DIRIGENTE
fino a 6 MESI
fino a € 4.131
PREPOSTO
fino a 2 MESI
fino a € 1.032
FABBRICANTE E
COMMERCIANTE
fino a 6 MESI
fino a € 30.987
PROGETTISTA E
INSTALLATORE
fino a 1 MESE
fino a € 1.032
MEDICO
COMPETENTE
fino a 2 MESI
fino a € 3.098
LAVORATORE
fino a 1 MESE
fino a € 619
Scarica

Decreto Legislativo n. 626