TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI Maggio 2001– capitolo n° 4 – 1/26 IL RAPPORTO DI LAVORO Maggio 2001– capitolo n° 4 – 2/26 La prestazione di lavoro subordinato Natura Fonti normative Caratteristiche fondamentali Le categorie di prestatori di lavoro subordinato Dirigenti Quadri Impiegati Operai Maggio 2001– capitolo n° 4 – 3/26 Platone La Repubblica – libro secondo La divisione del lavoro nello stato: artigiani, contadini, mercanti, commercianti al minuto e… Costoro, dal momento che offrono una forza lavoro il cui valore prende il nome di salario, sono chiamati, se non erro, salariati Maggio 2001– capitolo n° 4 – 4/26 PLATONE Il rapporto giuridico individuo – azienda si basa su un contratto che prevede prestazioni corrispettive di retribuzione e collaborazione (articolo 2094 Codice Civile) Maggio 2001– capitolo n° 4 – 5/26 Il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 C.C.) È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore Maggio 2001– capitolo n° 4 – 6/26 Categorie di prestatori di lavoro subordinato (art. 2095 C.C. modificato da art. 1 L. 13 maggio 1985, n. 190) I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti quadri impiegati operai Maggio 2001– capitolo n° 4 – 7/26 Rapporti di lavoro Le attività lavorative possono essere classificate in relazione alla natura del rapporto giuridico che ne differenzia la disciplina in quattro diversi tipi: lavoro autonomo lavoro associato lavoro parasubordinato lavoro subordinato Maggio 2001– capitolo n° 4 – 8/26 Lavoro autonomo Il lavoratore assume l’incarico di compiere per conto del committente una determinata opera o servizio Il lavoratore si accolla l’organizzazione dell’impresa e i rischi connessi Il lavoratore opera in piena autonomia Il lavoratore è compensato in base al risultato finale Maggio 2001– capitolo n° 4 – 9/26 Lavoro associato Il lavoratore è direttamente ed immediatamente interessato al fine che si vuole conseguire con il lavoro Il lavoratore presta la propria opera non solo in funzione dell’interesse altrui, ma anche del proprio interesse che tuttavia coincide con quello altrui Maggio 2001– capitolo n° 4 – 10/26 Lavoro parasubordinato Attualmente si esprime nella figura normativa della collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 C.P.C. “i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato” Maggio 2001– capitolo n° 4 – 11/26 Lavoro parasubordinato “Rapporto di lavoro autonomo che si caratterizza oltre che per la continuità, per il carattere strettamente personale della prestazione, integrata dall’impresa e da questa coordinata” Testo della proposta di Legge n. 5651 approvato dal Senato in data 4/2/99 e attualmente presso la Commissione Lavoro della Camera Maggio 2001– capitolo n° 4 – 12/26 Lavoro parasubordinato Caratteri Continuatività: il rapporto deve avere stabilità e durata nel tempo Coordinazione: il lavoratore, compatibilmente con la sua autonomia professionale, è inserito nell’organizzazione del datore di lavoro e sottoposto alle sue direttive Personalità della prestazione: la prestazione è svolta personalmente dal lavoratore e senza l’ausilio di mezzi organizzati di sua proprietà Maggio 2001– capitolo n° 4 – 13/26 Lavoro parasubordinato Caratteristiche prevalenti del lavoratore parasubordinato in Italia Meno di 40 anni: la maggioranza tra i 25 e i 30 anni Maschio: sei “atipici” su dieci sono uomini Residente al nord: molti sono ex lavoratori dipendenti Nel 1999 i lavoratori “atipici” parasubordinati regolarmente iscritti all’INPS erano ben 1.777.315 e sono in costante aumento Maggio 2001– capitolo n° 4 – 14/26 Lavoro subordinato Il lavoratore mette a disposizione la propria attività al datore di lavoro Il lavoratore si pone alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro Il lavoratore collabora per il conseguimento del risultato finale Il lavoratore è ricompensato di norma per il tempo impiegato Maggio 2001– capitolo n° 4 – 15/26 Il rapporto di lavoro subordinato Caratteristiche Obbligazione di fare: consiste in una attività positiva assolta personalmente da colui che ha stipulato il contratto Obbligazione di fare: consiste nell’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro Collaborazione: consiste nell’adempimento dell’obbligazione secondo il principio della buona fede e con l’obbligo della diligenza e fedeltà Maggio 2001– capitolo n° 4 – 16/26 Il rapporto di lavoro subordinato Caratteristiche Onerosità: consiste nella corrispettività tra lavoro e retribuzione Continuità della prestazione: consiste nella disponibilità del lavoratore a prestare la propria opera per tutto il tempo previsto dal contratto Maggio 2001– capitolo n° 4 – 17/26 Il rapporto di lavoro subordinato Il lavoratore Diritti Retribuzione Tutela della libertà e della dignità Tutela della salute e dell’integrità Obblighi Prestazione Subordinazione Collaborazione Diligenza Fedeltà Maggio 2001– capitolo n° 4 – 18/26 Rapporti in azienda Obbligo di diligenza Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti ecc.) rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche apportate agli oggetti in questione Maggio 2001– capitolo n° 4 – 19/26 Rapporti in azienda Obbligo di fedeltà Il lavoratore deve conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; inoltre non dovrà trarre profitto con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue mansioni nell’azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale, né abusare, dopo risolto il rapporto di lavoro ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio Maggio 2001– capitolo n° 4 – 20/26 Rapporti in azienda Obbligo disciplinare Le infrazioni a tali disposizioni daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze Maggio 2001– capitolo n° 4 – 21/26 Il rapporto di lavoro subordinato Il datore di lavoro Poteri Organizzativo Direttivo Disciplinare Obblighi Retribuzione Sicurezza Riposo Maggio 2001– capitolo n° 4 – 22/26 Rapporti in azienda Potere gerarchico Nell’ambito del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori come previsto dall’organizzazione aziendale Potere direttivo Il lavoratore deve osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze, con espresso divieto di fare variazioni o cancellature sulla scheda, di ritirare quella di un altro lavoratore o di tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni dell’orologio controllo Maggio 2001– capitolo n° 4 – 23/26 Rapporti in azienda Potere disciplinare Le infrazioni a tali disposizioni daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze Maggio 2001– capitolo n° 4 – 24/26 La parte dell’ordinamento giuridico - amministrativo che ha per oggetto la regolamentazione dell’attività lavorativa subordinata sotto il suo profilo sociale, politico ed economico è il diritto del lavoro Esso si propone essenzialmente una funzione di protezione della categoria dei lavoratori dipendenti in quanto riconosciuta più debole della opposta categoria dei datori di lavoro con la quale viene spesso in conflitto di interessi Maggio 2001– capitolo n° 4 – 25/26 Lavori socialmente utili (L. 24 giugno 1997, n. 196; D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468) Soggetti fruitori Pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, cooperative sociali o loro consorzi Soggetti utilizzabili Lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, di indennità di mobilità, o altro trattamento di disoccupazione N.B. L’utilizzo dei lavoratori in lavori socialmente utili non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità Maggio 2001– capitolo n° 4 – 26/26 Soci delle cooperative di lavoro A partire dalla L. 236 del 19 luglio 1993, è stata estesa la disciplina prevista per i lavoratori subordinati in tema di: licenziamenti collettivi mobilità cassa integrazione straordinaria ai soci delle cooperative Anche per i soggetti in questione si applica l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e la garanzia del credito per il trattamento di fine rapporto Maggio 2001– capitolo n° 4 – 27/26