officium nostrum publicum est illudque nemini denegare possumus
neque debemus ad predittam eius requisitionem ita fecimus. 139
Unde ad futurum rei memoriam supradictique domini marchionis
certitudinem et cautelam replenam fidem factum et exinde de premissis hoc presens publicum instrumentum per manus mei notarii
supradicti signoque meo solito signatur subscriptione mei qui
supra indicis et nostrorum infrascrittorum testium subscriptioni-
bus
140
roboratum. Quod scripsi et feci ego supradictus Cesar
Damianus publicus et Regius ut supra notarius qui premissis om- .
nibus rogatus interfui ipsumque meo solito et consueto signo
signavi requisitus. I
Ego qui supra Vitus Antonius Russus castri sancti Antimi regius
ad contractusindex nec subscripsimanu propria.
I
lo Marc'Antonius Maistro di Napoli sono testimonio ut supra. I
lo Don Iacopo Antonio Cecere Arciprete di Capo di Monte sono
testimonio ut supra.
I
lo Marco Santuccio sono testimonio ut supra.
lo Paulo Caputo sono testimoniout supra.
I
1
lo Nardo Rendella sono testimonio ut supra.
I
Presentibus indice Vito Antonio Russo regius ad contractus castri
Sancti Antimi.
Nardo Rendella.
Joanne Francisco Maijone.
Marco Antonio Maistro de Neapoli.
Reverendo domino lacobo Antonio Cecere archipresbitero.
Paulo Caputo et Marco Sanctuccio testibus de supradicto casale
Mileti.
Registri della cancelleria Angioina
VoI. II (1265-1281) pago 257
n. 85 - Die V octobris XV ind. (1271) apud Melfiam. Nicolao de
Rugeth et Isabelle Uxori, heredibus etc. (conceduntur) bona que
fuerunt quondam Iacobe Cutone, existentia in Aversa.
(Inter que bona: petia una terre in pertinentiis ville Ma!eti ubi
dicitur ad Castaneam, iuxta terram Ligorii de Pascanid""é"tracobi
154
Pilimarini de Neapoli; item in villa Pascarole peti a una terre iuxta
domum Martini de Rahone de eadem villa et hortum Roberti
Capicis et ibi nemus quod fuit Ioannis de Rebursa; item in pertinentiis Palude Carbonarie terra una iuxta terram Sergii de Iudice
de Neapoli et terram heredum Henrici de Sancto Arcangelo; item
terra una iuxta terram Petri Visconti; item iardenum iuxta terram Roberti Capicis et Ortum Andree de Thomasio) (Reg. 7,
f. 71 e segg.).
VoI. VII (1269-1271) pagg. 183-192
pago 183
n. 67 (Johannis Barberio, fam. concedit nonnulla bona in villa
Maleti, de pertin. Averse). (Reg. 13 f. 17. t.)
pago 192
n. 37 (Mandatum pro Bartholomeo Guindacio miI. et Sigelgayta,
eius uxore, possidentibus bona in villa Maleti, contra Nicolaum
de Roget mil. et Isabellam eius uxorem, molestantes eos protextu
concessionis obtente de bonis qd. Iacobe Cutone). (Reg. 1271 A
f. 80)
VoI. VIII (1271-1272) pagg. 42-77-82
pago 42
n. 40 (Donat Nicolao de Roget mil. quedam bona sita Averse,
in loco Maliti). (Reg. 1271 A f. 214)
pago 77
n. 303 (Executoria concessionis, facte Mattheo de Riccardo de
Archiprete et Girardo de Urbe, quorundam bonorum qd. Iacobe
Cutone, in perminentiis Neapolis, que bona sunt hec vid.: terra
quam laborat Angelus Caputus iuxta bona qd. Iacobi Tomacelli
miI. di Neapolis, Johannis Surrentini, Riccardi Caraczuli miI. et
Ligorii de Carminiano de Neapolis; et in pertinentiis Averse, vid.
in Villa Maleti iuxta bona Matthei Caraczuli miI. de Neapolis, Philippi de Acerra miI. Et redditus est in tarenis Amalfie). (Reg.
1271 A f. 268 e 1.)
pago 82
n. 336 (Mandatum, pro Nicolao de Rogetto, miI. di possessione
155
quorundam bonorum qd. Iacobe Cutone, ei concessorum, in villa
Maleti). (Reg. 1271 A f. 278)
VoI. XXI (1278-1279) pago80
n. 19 (Mentis Bonaiuncte de civitate Firmana, cui donantur nonnulla et confÌnato bona in Neapoli et eius casalibus, vid.: domus
una in platea Nidi, in villa Pluiane fundus unus, in casali Malite
terra una. Item in Neapoli apothece due ... etc. etc.) Dot. XXVIII
ianuarii. (Reg. 28 f. 131 t.)
Da « Regii Neapolitani Archivi Monumenta
»
VoI. V p. 63 Membrana CCCCXX
(Anno 1074) t In nomine domini dei salvatoris nostri Ihesu Christi anno ab incarnatione eius millesimo septuagesimo quarto: Vicesimo quarto ygitur anno regnante. domino riccardo per liguriecampanie tellus comitatum atque principatum capue cum domino
iordano Elio eius gloriosi francorum atque longobardorum principibus. mense aprilis duodecima indictione. Ideoque ego aldoyno
franco. unum ex militibus aversani. videns me habere fegus bene£cii a partibus prefati principibus. pro partibus nostre militie. quapropter per humilitatis compunctionem. exoriendo recordatione
peccata mea et timore divini iudicii quia iniquitatis misterium
plerique erroris ministrat. unde ideo hoportet nos semper deum
timere ne a maioris culpe cumulum perveniamus quia nichil michi
prodesse: prudenti a cum ignorantia dei quia me iusti salubri compungitur quia videlicet si corde credo confessiones horis tenebo.
ad salutem. proinde toto mentis studio per consensum et largietatem nostri seniori gloriosi principibus reddimus atque tradimus
per manus domini stephani ygumini de monasterio sancti sevastiani. quod situm est intus neapoli et in sui sancto cenovio. integra ecclesia sancti nicolay. que constructa adesse videt in loco
malito. cum omnibus fundoras seu terris suis et cum omnibus ad
ipsa ecclesia pertinentes per quolibet modum. et simul pariter
cum omnibus fundoras et terris, seu piscine. et palmenta. cum
suscitorias suas. cum viis et anditas seu introytas earum. et omnibus sibi generaliter et integro pertinentibus ipsius iuri monasterii.
Insimul pertinentes. pro eo quod usque modo causa ipsius monasterii iniuste tenuimus. pro obtoritatis gratia voluntarie nostri
157
seniori. prefati principibus iuste dimittimus. ut per oratione ipsius
servorum dei possumus superna gratia invenire. dum que tibi domino stephano ygumine cuctorumque vestrorum fratruum tradita
sint ovedientiam illa cum suprascripte terras erfundoras, et cum
omnibus eis pertinentibus sicut superius legitur. ut licentiam habeatis. illas tenere, et laborare, seu seminare. et frugiare, sive super
vos ipsos. ve! ad laborandum dare vos et posteris vestris cuncte
et integre faciendi exinde omnia quocumque volueritis. pro utilitate ipsius sancti vestri monasterii. tantumodo. licentiam habeant
homines de suprascripto loco ut in ipsa ecclesia recipiatis illi hominibus pro ofIicium audiendum. et pro sepeliendum. et iterum
nunquam aliquando. nos suprascripto adIoyno. ve! nostris heredibus. aut nostris posteriores. vobis et posteris vestris. aliquod tollamus aut queramus per nullum modum ve! per qualibet persona
summissas. set nos et nostris heredibus ve! nostris posteriores.
vobis suprascripto domino ygumino et vestrum frates seurum et
a vestris posteris. antestare et defensare debeamus ab omnibus hominibus omnique partibus, et si quis ex nos. aut nostris heredibus
ve! posteris nostris irritum fecerit. contra hanc chartulam oblationis maledictionem habeat ab omnipotente deo. et beate marie
et a trecentorum decem et octo patribus. habeat partem cum diavolo. et cum iuda traditore. et cum anna et caypha. et aperiat terra
et deglutiat eos sicut dathan et abylon. et componat pro parte :fide
servantis. auri libra. una. et hec charta oblatione qualiter continet
:firmarobusta permaneat in perpetuum. et te petrus scrivere rogavimus in aversane curie per suprascripta indictione duodecima.
t
t
t
t
Riccardus Princeps
ego aldoyno concessi et subscripsi t
ego grimoaldus concessit et subscripsi
ego savinus presbyter et iudex t
t
Da Regii Neapolitani Archivi Monumenta (VoI. I pago 55 nota 2).
Cum Pratillo vetusta quoedam instrumenta perlustranti occurrisset
mentlo Meliani, Me!ani, ac Maliani, in sua docta admodum dissertatione de Liburia, qua langobardicam Pellegrinii locupletavit historiam, opinatus est huiusmodi nominibus fortasse denotatum
fuisse olim vicum, qui nunc Melito vulgo nuncupatur. At enim158
vero eumdem hunc vicum antiquiore vel aevo appellatum £uisse
Melitum testantur tum praesens membrana, tum aliae quamplurimae ad vetusta item saecula spectantes, in quibus Melitum aut
Malitum memorari, adiecto plerumque to Maius, Claritius docuit.
Quapropter nomina ma, quae Pratillus expiscatus £uit, alios a
Melito vicos indicasse arbitramur, quorum nulla ad nostram aetatem vestigia perennarunt, non secus ac contigit Malitello, sive
Malito piczulo, de quo idem meminit Claritius. Meliti vero nomen
non aliunde arcessitum videtur quam a melois, nempe pomis, quorum etiamdum £eracissimus melitanus est pagus.
Da « Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam Pertinentia»
di Bartolomeo Capasso
VoI. II p. II straleio di pago 176 dal capitolo
Neapolitani Ducatus Descriptio
Ubi et De Liburia
Iuliano oppido (n.J!~Qi.~li~pol~de qua infra, ad sinistram relicto
ac versus orientem iter aggrediendo Malitum (Melito) attinginus.
Tunc habebatur Malitum maius et Malitum pictulum; atque Malitum S. Petri et Malitum S. Neapolitane ecclesiae, partes seilicet
eiusdem, quae ad privatum dominium pertinebant. In Malito orat
ecclesia S. Nicolai et b. Mariae virginis; fossatus publicus, atque
loei vel terrae, quae dicebantur campus de tevorola vel tevorolo,
castanietum, calinera vel kasimera at illa cruce, at terra occanum,
ad ara murata, ad illo aspru, ad terraeianum, at illi catafini 1. Iuxta
Malitum pictulum, deinceps Malitellum, erat Carpinianum posterioribus temporibus destructum 2.
Idem straleio da pago 187-188
. . . Et primo unam, non duplicem esse Liburia contendo, cujus
fines erant a septentrione Clanius fluvius sive Laneum, nunc i
lagni, et aliquanto ulterius etiam mons Cancelli supra Suessulam,
1
Ibid., nn. 448, 549, 604; item 68, 220, 507, 635.
2 Ibid., nn. 269, 507 et noto (1) Ibid. CHIARITO,Op. cit., p. 168.
161
ab ortu ipsius Lanei scatebrae et ager Nolanus, ab occidente tyrrhenum mare, et a meridie, ubi hnes aliquando incerti, ager Neapolitanus et Cumanus sive potius fossatum pubblicum quod erat apud
Grumun et Casandrinum, apud Melitum, :e.~:I)""YBU.Pquli,
et Quartum ... l
l Chartar. S. Blasii n. 40, ubi 1132 in territorio villae Casandrini et Grumi memoratur Iocus qui dicitur fossa de Iu fossato Neapolis; et Regest. Neap. un. 143,
404, 680.
162
Regolamento
di Pubblica Igiene
pel comune
di Melito di Napoli
Napoli 1869
Capo I
Salubrità delle abitazioni e luoghi abitati
Art. 1
Le abitazioni dovranno essere condizionate in modo da comunicare con l'esterno senza difetto di aria, tanto con la costruzione
eli novelle finestre, quanto con l'ampliamento di quelle esistenti.
Art. 2
Ogni casa di nuova costruzione deve avere condotti sufficienti
per le acque sporche: i cessi dovranno essere proporzionati al
numero degli abitanti, distaccati dalle cucine e dai pozzi, e tali
da essere spurgati non più di due volte l'anno; dovranno inoltre
essere condizionati in maniera da non tramandare puzzo.
Art. 3
Le nuove abitazioni debbono essere fornite di acqua sufficieme
al numero degli abitanti.
163
Art. 4
Le case costruite di pianta non possono essere abitate, se non
dopo un anno dal giorno del completamento dell'intonaco; l'istessa
misura s'intende applicare per le stanze che si aggiungono ad una
casa già vecchia, e pei piani separati: che se si tratta semplicemente d'intonaco nuovo, l'abitazione è permessa dopo tre mesi.
Art. 5
Le case sottoposte ai terrapieni non possono essere abitate da
persona qualunque.
Art. 6
Ciascuna casa deve essere fornita di cappa e tubo fumario proporzionato alla capacità del focolaio e consumo del combustibile.
Il tubo che scaturisce il fumo deve terminare sopra dei tetti e
dei terrazzi con convenienti bocche di emissione, e condizionato
in modo da non rimandare il fumo nell'interno dell'abitazione.
Art. 7
I pianterreni, detti comunemente bassi, a cura del proprietario
debbono essere imbiancati, e tenuti sempre puliti, almeno una
volta l'anno.
Art. 8
È vietato di lordare od in qualunque modo corrompere le acque
pubbliche, di lavarvi panni, gramigne o gittarvi corpi di animali
morti od altri oggetti schifosi.
Art. 9
I proprietari sono tenuti a far pulire i pozzi e le cisterne sempreché se ne mostri il bisogno ed immancabilmente nei casi in
cui l'acqua si è resa impura per la caduta di cose immonde.
Qualora poi, data la necessità, non curino di tanto eseguire, dopo
un primo perentorio avviso dell'Autorità Municipale, procederà
questa d'ufficio alle bisognevoli opere, giusta l'art. 104 della Legge
20 marzo 1865, N. 2248, Allegato A.
164
Art. 10
I tubi che portano l'acqua nelle cisterne debbono essere di
ferro, zinco o creta, e le aperture esterne sì di esse che dei pozzi
debbonsi trovare in luoghi ove non è possibile rendere le acque
impure; ed a tal fine i lastrici debbonsi tenere sempre puliti,
curando che l'ingresso ad essi sia chiuso con cancelli a chiave.
Art. 11
Le acque impure derivanti dagli usi domestici debbono essere
versate nelle latrine e non mai gettate nelle vie o in altri luoghi
prossimi all'abitato: quelle dei lavatoi si debbono espilare di notte
non prima di tre ore dopo la caduta del sole.
Art. 12
Saranno chiuse le latrine tanto sul suolo pubblico, quanto su
quello di proprietà privata, ed è vietato di costruirne altre nei muri
fronteggianti le vie pubbliche.
Art. 13
L'Autorità Municipale ordinerà le debite riparazioni ai condotti
interni, delle latrine, quando saranno rotti o forati.
Art. 14
Chiunque vorrà espurgare un cesso è obbligato farlo eseguire
non prima della mezzanotte, e mai più tardi dell'alba. Il vuotamento dallo marzo a tutt'ottobre si eseguirà dopo la mezzanotte,
e negli altri mesi dalle dieci della sera sino all'alba. I fossi di
essi cessi si dovranno disinfettare con sufficiente quantità di satura
soluzione di solfato di ferro e ciò a spesa del proprietario.
Il materiale estratto sarà trasportato lungi dal paese in recipienti
ben chiusi, restando a cura del proprietario di far pulire la strada,
qualora rimanesse imbrattata per siffatta operazione.
Art. 15
I fossi atti a contenere le materie fecali debbono essere molto
profondi e larghi, e rivestiti di smalto idraulico per impedire l'impregnamento del terreno e l'emanazione di miasmi putridi.
165
Art. 16
Le materie tratte dai pozzi neri e fogne debbono essere poste
in botti coverte, e trasportate immediatamente fuori l'abitato,
ove saranno coverte di terra per adoperarle alla concimazione.
Art. 17
È proibito di gettare nelle pubbliche vie o piazze, sia acque che
non servano per innaffiamento sia immondizie di qualunque natura: le quali immondizie si debbono deporre in appositi recipienti
per consegnarsi agli spazzatori, quante volte i proprietari non preferiscano serbare a proprio uso le dette immondezze, purché si
osservino al riguardo le prescrizioni igieniche contenute nel Regolamento.
Art. 18
Le strade saranno a cura del Municipio spazzate tutti i giorni
e sgombre dalle materie lasciatevi dagli animali di transito.
Art. 19
Nei locali in cui si conservano immondezze vi debbono essere
dei ripostigli in luoghi remoti, nei quali raccogliere la spazzatura
di dette immondezze fino al momento in cui si portano via.
Art. 20
I recipienti da usarsi pel trasporto di cui all'articolo precedente
debbono essere costruiti in modo tale che le immondezze non
possano sperdersi anche in minima quantità; e trattandosi di materiali liquidi, i recipienti debbono essere chiusi.
Art. 21
Le immondezze debbono portarsi 300 metri distanti dall'abitato, ove è proibito tenerle all'aria libera: esse debbono essere
allogate in ampie e profonde fosse: le liquide si copriranno di
terreno e le solide di paglia, erba ecc.
166
Art. 22
È vietato assolutamente trasportare allo scoverto cenci non
lavati, ossa molto fresche o non ben disseccate, ed altri avanzi
freschi di macelli: tali materie, a seconda della quantità, debbonsi
trasportare in cesti ben chiusi od in forgoni, carri coverti da tela
catramata.
Art. 23
Chiunque vuole stabilire depositi di cenci deve cercare il permesso all'Autorità Municipale, la quale non concederà la licenza,
se non a condizione che il luogo di deposito sia alla estremità
dell'abitato e tenuto per un periodo non maggiore di giorni 15.
Gli attuali depositi di cenci nel centro del paese sono soppressi,
salvo il disposto dell'art. 88 della Legge di pubblica sicurezza.
Art. 24
Le stalle per gli animali da tiro e da soma, che trovansi nello
abitato, debbonsi mantenere con la massima nettezza, e lo stabbio
unito ai residui di paglia ed alla spazzatura dev'esser tolto continuamente e portato fuori l'abitato, secondo le norme e le ore
stabilite in altro articolo.
Art. 25
Nei luoghi abitati non possonsi tenere mandre di animali vaccini, ovini, suini o di capre.
Art. 26
Coloro che nell'interno del Comune vogliono stabilire stalle di
asine destinate a somministrare il latte, dovranno ottenere il permesso dal Sindaco che l'accorderà dietro parere della Commissione
Municipale di Sanità. TaIe permesso si rilascerà a condizione che
le stalle si stabiliscano in luoghi appartati.
Art. 27
I maiali debbonsi tenere in campagna ed ivi non possonsi mantenere nelle camere ove si dorme. È proibito averli nelle case del
paese.
167
Art. 28
L'arte dei maniscalchi deve esercitarsi fuori del Comune alle
strade esterne. Le località che gli esercenti vogliono occupare debbono essere denunciate all'Autorità Municipale, la q~ale darà il
permesso, dietro ispezione e verifica della Commissione di Sanità.
I maniscalchi poi sono tenuti a lavare e spazzare il terreno ove
scorre il" sangue degli animali che salassano e debbono curare lo
spazzamento degli escrementi che per avventura si formino innanzi
ai loro locali.
Capo II
Cibi e bevande
Art. 29
Tutti gli esercenti arti e mestieri sono sottoposti alla sorveglianza dell'Autorità Municipale per la parte rneribile alla pubblica igiene. Sono passibili di contravvenzione quegli esercenti che
smerciassero alimenti falsificati o adulterati nocivi alla pubblica
salute, giusta l'art. 59 del Regolamento sulla sànità pubblica 8
giugno 1865.
Art. 30
Non si potrà aprire al pubblico bottega per lo smercio di carni
di ogni sorta, se pria non se ne faccia dichiarazione alla Autorità
Municipale, la quale mediante la Commissione igienica verificherà
se i locali scelti abbiano le condizioni volute dal Regolamento.
Tali locali debbono essere ventilati, provvisti di acqua, di pavimenti lastricati, di fogne pel facile scolo e di parete con marmo
o di lavagna.
Art. 31
Nessuna bestia può essere macellata senza la visita del perito
delegato dal Comune. Le carni macellate fuori del Comune non
168
possono vendersi senza le debite verifiche e cautele. Le carni di
animali bovini, ovini ecomorti per accidente o precipitati, di quelli
uccisi quando si veggono presi da malattia di rapido corso, timpanite, colpo di sangue ecc., possono mettersi in vendita soltanto
col permesso del Sindaco, previo parere della Commissione di
Sanità; le bestie da macello si debbono tenere ricettate in luoghi
lontani dall'abitato.
Art. 32
Le carni fresche di maiale non possono vendersi durante i calari
estivi. Il Sindaco, a seconda la temperatura delle stagioni, pubblicherà apposito manifesto indicando l'epoca in cui è permessa la
vendita di tali carni. È proibito il macellamento di maiali di sesso
femminile non stati sanati alla poppa, e così pure lo smercio
delle loro carni e lardo.
Art. 33
I mercivendoli di carni, di pesci e di altri commestibili e sostanze animali in ogni sabato di buon mattino debbono lavare le
panche con soluzione di doruro di calce, e poi novellamente dopo
un'ora con acqua calda. Coloro che non hanno le lastre di marmo,
ma di legno, in ogni sabato debbono grattarle. In tutti i casi le
panche ogni giorno si laveranno con acqua calda.
Art. 34
Il pane dev'essere ben cotto, soffice e formato di farine sane e
ben fermentate. Non può smerciarsi pane muffito, né quello che,
comunque fresco, dà un senso di putente, e quello adulterato con
sostanze eterogenee. In questi casi, assodata la contravvenzione,
i pani saranno confiscati e distrutti.
Art. 35
È proibita la vendita della pasta confezionata con materie estranee, mista ad avena o pietruzza od acida. Assodata la contravvenzione, le paste saranno distrutte.
169
Art. 36
Saranno immediatamente distrutte:
1) Le carni salate, affumicate, disseccate o preparate in qualsiasi modo, anche poste entro intestino o vesciche, quando siano
guaste, corrotte, divenute molli, di colore giallo grigio, o putenti.
2) I caci guasti che abbiano subito una putrida fermentazione,
divenuti molli e puzzolenti.
3) I pesci ammolliti e guasti, i pesci salati, marinati o conservati in olio, aceto ecc. che siano divenuti guasti.
4) Le frutta fracide ed immature.
Art. 37
L'ammollimento dei baccalari, stokfis ecc. infìno a quando il
Municipio non provvederà con apposito locale si farà fuori l'abitato, cambiando spesso le acque e buttandole nelle latrine.
Art. 38
Il vino che s'espone in vendita deve essere di buona qualità,
senza niuna adulterazione: similmente la' birra e gli altri liquori
fermentati ed alcoolici e l'aceto. I venditori di simili generi non
possono far uso di recipienti misure ed utensili di rame e di
piombo, né foderare i loro panconi di lastre di tali metalli. La
Commissione Municipale di Sanità ha la facoltà d'ispezionare,
sempre che le aggrada, i locali ad uso di vendita dei generi nominati; trovandoli guasti o adulterati, li sequestrerà, salvo l'ulteriore
procedimento a carico del contravventore.
Art. 39
I caffettieri, sorbettieri, ristoratori, pasticcieri, ostieri, oliai ed
altri che smerciano cibi e bevande non possono usare o praticare
niuna alterazione o sofisticazione nei rispettivi oggetti. Simili negozi sono soggetti a visite improvvise della Commissione di Sanità.
170
Art. 40
I venditori di sale non possono servirsi di recipienti, misure
e bilance di rame, zinco o piombo; come egualmente non possono
usare vasi di rame non bene stagnati i trattori, bettolieri, ostieri,
caffettieri ecc.
Art. 41
Le prescrizioni contenute nel presente regolamento riguardanti
la salubrità delle abitazioni urbane saranno ugualmente osservate
per quelle rurali.
Art. 42
Le acque stagnanti ed i terreni paludosi, che fossero a tale vicinanza dell'abitato in modo da poter danneggiare la pubblica salute,
saranno prosciugate a cura dei proprietari.
Art. 43
Il bruciamento delle stoppie prima della fine di agosto resta
espressamente vietato.
Art. 44
Quando si conoscerà che sia per entrare nel paese bestiame sospetto, il medesimo dovrà far sosta al confine per alcuni giorni
di osservazione.
Art. 45
Resta espressamente vietato di lasciare nelle pubbliche vie o
nei mondezzai od altri siti animali morti. Essi debbono interrarsi,
almeno a 100 metri di distanza dall'abitato ed a due metri di
profondità. Che se le bestie sono morte di malattia contagiosa,
debbono essere trasportate e non trascinate fino alla fossa, ove
saranno coverte di calce e si curerà di seppellirle con tutta la pelle.
171
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 46
I contravventori al presente Regolamento andranno soggetti alle
pene di polizia sancite dal Codice penale, giusta l'art. 144 della
Legge 20 marzo 1865 sull'Amministrazione Comunale e Provinciale, salvo che non sieno sancite pene speciali da altre leggi e
regolamenti.
Per l'accertamento delle contravvenzioni e pel relativo procedimento si osserveranno le norme stabilite negli articoli 147 e seguenti della citata Legge.
Melito, li 29 aprile 1868
Visto del Sindaco
Vincenzo Piscopo
Per copia conforme
Il Segretario
Capozzi
Visto ed approvato dalla Deputazione provinciale
Napoli 16 aprile 1869
Pel Prefetto
L. RENDINA
Visto al Ministero dell'Interno per gli effetti dell'art. 138 della
Legge Comunale e Provinciale.
Firenze addì 29 maggio 1869
Per il Ministro
GERRA
172
CATALOGO DEI PARROCI
Nomi
Data d'investitura
Ceçere Jacono Antonio.
Arciprete di Capodimonte
Filosa Gennaro
Cepollaro Carlo
De Alteriis Flaminio
Salzano Ambrogio .
Verde Rocco .
Russo Isidoro .
Donadio Felice
Donadio Nicola
Guarano Gaetano .
Franco Carlo.
Capozzi Giuseppe.
Iaccarino Gennaro .
D'Arbitrio Cesare
Balsamo Raffaele
Abete Raffaele.
8-1-1579
.
DATI RIEPILOGATIVI
Data
Al 31-12-64
»31-12-65
»31-12-66
»31-12-67
»31-12-68
»31-12-69
»31-12-70
Censim. 71
Al 31-12-72
»31-12-73
»31-12-74
»31-12-75
. Ottobre 1625
1644
1645
8-1-1657
30-8-1687
18-6-1700
1-2-1709
26-9-1742
21-9-1780
16-7-1799
26-4-1839
19-8-1883
Luglio 1907
1-1-1928
2-2-1971
DEGLI ULTIMI CENSIMENTI
Nati Morti I-gra
269
254
265
247
235
245
225
260
314
328
353
320
84
81
65
56
53
79
63
50
87
89
73
74
204
185
183
209
317
255
573
397
641
598
600
519
Emigrati Eccedenza Ab"
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181
227
207
201
209
247
294
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371
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0,021
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0,034
0,020
0,049
0,068
0,049
0,046
0,044
Comune di Melito di Napoli
Provincia di Napoli
110 Censimento della Popolazione
24-25 ottobre 1971
Delimitazione della Sezione
Via Roma - Circumv.Esterna - Via Mugnano - Strada Torricello
la Sezione
Via Roma
dal n. 1 al n. 70
Mass. Monacelli
Via Cimitero
Mass. Visconti
Mass. Rinchiuso
Via Madonnella
Via Roma dalla 2a trav. alla 6a trav. compreso lO
e 20 Vicoletto
Via Mugnano la Traversa
Via Circumv. Esterna (lato Mugnano)
Delimitazione della Sezione
Via Roma - Cupa S. Stefano - Via Torre Garofalo
delle Grazie
2a Sezione
Via Roma
Via Rose
dal n. 71 al n. 137
175
Vico Franco
Vico Palazzo
Via Casamartino
Mass. Signorelli
Mass. Incurabili
Mass. Fra Diavolo
Via Madonna delle Grazie
Delimitazione della Sezione
Via Roma - Colonne di Giugliano - Cupa Com.1e Starza
Ja Sezione
Via Roma
Via Roma
dal n. 138 al n. 219
dalla 7a trav. alla 11a trav.
Delimitazione della Sezione
Via Roma - Via Lavinaio - Cupa Sant'Antimo
4a Sezione
Via Roma
dal n. 220 al n. 294
Vico Viocciola
Vico Cimmino
Vico Viglione
Vico F. Rossi
Vicoletto Rossi
Via Lavinaio
Piazza G. Marconi
Cupa Sant'Antimo
Delimitazione della Sezione
Via Roma - Cupa Se Stefano - Via Torre Garofalo
5a Sezione
Via Roma
Vico Albo
dal n. 295 al n. 344
176
Vico Donadio
Vico Gelso
Vico Neve
Vico Orefici
Via Pizzone
Vico 10 Pizzone
Vico 20 Pizzone
Cupa S. Stefano
Vico Topa
Via Torre Garofalo
Vico Trinità
Delimitazione della Sezione
12a Traversa - Via Roma - Prolungamento Pizzone
6a Sezione
Via Roma 12a Traversa
Via Roma
dal n. 345 al n. 389
Via Roma 1a Traversa
Via Prol. Pizzone
Via Prolungamento Pizzone dalla 1a alla 4a Traversa
Delimitazione della Sezione
Via Melitiello
r Sezione
Via Melitiello
Via Melitiello
dalla 1a alla
8a
Traversa
177
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Comune codice 045 - Provincia codice 063
XI Censimento Generale della Popolazione
24 Ottobre 1971
RIEPILOGO
DEGLI
STATI
DI SEZIONE
Abitazioni
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216
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330
379
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492
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613
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584
639
702
667
809
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1252
1357
1337
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264
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Attualmente con l'ultima statistica mensile, la popolazione al 31-10-76: maschi 6.007, femmine 6.333, totale 12.340; famiglie 2.912.
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