COMUNE DI
OSTUNI
(Provincia di Brindisi)
5° Settore Politiche Sociali ed Educative
partita I.V.A.: 00081090748 – C.F.: 81000090746
COMUNE DI OSTUNI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E
ACCOMPAGNAMENTO DI UTENTI DISABILI DALLE LORO ABITAZIONI AI
CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI E ALLE SCUOLE
2010 – 2014
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto ed accompagnamento delle
persone disabili residenti nel territorio del comune di Ostuni da effettuarsi
secondo le modalità di seguito indicate, con automezzi e personale
dell’appaltatore, nonché con eventuali automezzi forniti dall’amministrazione
comunale, dei quali abbia la disponibilità.
Il servizio, in particolare, ha per oggetto il trasporto e l’accompagnamento
delle persone disabili dalle loro abitazioni ai Centri Riabilitativi e alle scuole, il
cui elenco, di seguito riportato, può subire variazioni in relazione alle esigenze
degli utenti:
Istituto La Nostra Famiglia (Ostuni);
Villa Adele (Ostuni)
Ospedale di Ostuni
Scuole di Ostuni
Servizi speciali eventuali (piscina, terme, ecc.)
Il numero di disabili da trasportare è stimato in circa n. 60 (cinquanta)
utenti, distribuiti in linea di massima come segue:
1. Nostra Famiglia (scuola): n° 10-15
2. Nostra Famiglia (terapie): n° 15-20
3. Villa Adele: n° 10-15
4. scuole: n° 2-5
5. dialisi (ospedale): n° 5-10
6. centri diurni: 5-10
Il numero totale di utenti e la loro distribuzione per destinazione sono
meramente indicativi e non costituiscono obbligo per il Comune di mantenerli
costanti per tutta la durata dell’appalto, sicché possono sia aumentare che
diminuire.
Art. 2 – Durata del contratto d’appalto
Il contratto d’appalto del servizio trasporto ed accompagnamento ha durata
di cinque anni, dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2014; nell’ipotesi in cui le
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operazioni di gara non consentissero l’inizio delle prestazioni nella data prevista,
le stesse decorreranno dal momento della comunicazione effettuata dalla
stazione appaltante, senza alcun riflesso sulla scadenza che pertanto rimane
invariata e, quindi, fissata al 31 dicembre 2014, senza che la ditta
aggiudicataria abbia nulla a pretendere. In tal caso l’importo presunto del
contratto sarà rideterminato in relazione alla effettiva durata del servizio.
L’appalto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza
necessità di preventiva disdetta.
È consentita la proroga del contratto entro i limiti di un anno, alle stesse
condizioni contrattuali vigenti alla scadenza.
Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio
Il servizio è espletato secondo i calendari di apertura e di attività dei centri
socio-riabilitativi, delle scuole e, in ogni caso, delle strutture servite con il
trasporto.
La frequenza da parte degli utenti è variabile, in quanto può essere
giornaliera per sei giorni la settimana, ovvero può avere una minore frequenza
settimanale. In linea di massima non sono comprese le domeniche e le festività,
salvo casi eccezionali per lo più limitati a festività infrasettimanali.
Il servizio oggetto del presente appalto deve essere eseguito secondo le
seguenti modalità:
corsa/e mattutina/e per trasportare gli utenti dalle singole abitazioni
dei medesimi alle strutture servite; nella pianificazione del percorso si
dovrà tener conto della necessità inderogabile di far pervenire gli
utenti alle sedi delle strutture non oltre gli orari di ingresso da esse
prestabiliti, garantendo al tempo stesso la minor permanenza
possibile dei trasportati sugli automezzi; in linea di massima l’orario
di prelevamento del primo utente dalla propria abitazione non potrà
essere anteriore alle ore 7,30;
corsa/e pomeridiana/e in partenza dalle sedi alle ore prestabilite da
ciascuna struttura come conclusione della propria attività, per
ricondurre alle proprie abitazioni gli utenti; l’ultimo utente deve
essere riportato alla propria abitazione non oltre un’ora dopo l’orario
ufficiale di uscita;
corse, sia per l’andata che per il ritorno, in orari differenziati per gli
utenti che frequentano le strutture a tempo parziale (terapie
individuali);
su ciascun automezzo non potrà essere trasportato un numero di
utenti maggiore di quello per cui il mezzo è omologato;
non è consentito il trasporto promiscuo di utenti del servizio oggetto
dell’appalto con utenti di altri servizi. Eventuali variazioni degli orari di
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cui sopra potranno essere fissate esclusivamente su richiesta del
comune.
L’osservanza degli orari è rilevante anche in relazione alla definizione
delle responsabilità per eventuali ritardi, danni o infortuni.
Per abitazione dell’utente si intende quella abituale di residenza, con
esclusione di dimore temporanee. In casi eccezionali potrà essere autorizzato il
trasporto da residenze temporanee (p. es.: estive) qualora questo non comporti
disagio per altri utenti e sia tecnicamente possibile. Eventuali costi
supplementari per soddisfare la specifica domanda dell’utente sono a carico del
richiedente, concordati direttamente da esso con l’appaltatore del servizio.
Art. 4 – Automezzi
Il servizio oggetto del presente appalto deve essere svolto giornalmente
con l’impiego del personale (individuato per qualifica) e degli automezzi indicati
dall’appaltatore in sede di offerta.
Il comune di Ostuni, qualora ne abbia la disponibilità nel corso dell’appalto,
mette a disposizione dell’appaltatore un automezzo, in comodato d’uso, nello
stato in cui si trova al momento della sua consegna per l’avvio del servizio.
In considerazione del servizio da svolgersi e del numero di utenti da
trasportare giornalmente presso ciascun Centro, non può essere previsto
l’impiego contestuale di un numero inferiore a tre automezzi.
L’appaltatore deve svolgere il servizio esclusivamente mediante automezzi
idonei, in buone condizioni di efficienza, aventi le caratteristiche indicate
dall’appaltatore in sede di offerta.
Gli automezzi devono essere autorizzati al trasporto delle persone disabili
a norma della vigente legislazione nazionale ed europea per garantire
l’incolumità, la sicurezza e il benessere dei trasportati. Si richiamano, tra le
altre, le disposizioni contenute nel Codice della Strada.
Gli automezzi devono riportare in modo visibile uno specifico logo che
permetta di individuare chiaramente il comune e l’appaltatore, nonché il suo
utilizzo per il trasporto di persone disabili. L’appaltatore è obbligato a sostenere
tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro gli
automezzi e le attrezzature impiegate per l’espletamento dell’appalto, mediante
ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione,
rinnovamento. Il comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la
revisione degli automezzi impiegati, di proprietà dell’appaltatore, che, a seguito
di valutazione e di accertamenti eseguiti dal Responsabile del servizio, non
ritenga soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro ovvero conformi
alle caratteristiche offerte in sede di gara. Tale sostituzione o revisione è a
carico dell’appaltatore.
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Art. 5 – Personale
L’appaltatore deve fornire, per ogni automezzo destinato all’espletamento
del servizio, il personale offerto in sede di gara. Per ogni automezzo utilizzato
per l’espletamento del servizio dovrà essere impiegato un autista - fornito di
idonea patente di guida e di certificato di abilitazione professionale previsto dal
vigente Codice della Strada - e un accompagnatore. Il compito
dell'accompagnatore è quello di vigilare sull’incolumità degli utenti trasportati, di
assistenza ed aiuto agli stessi, nel salire e scendere dagli automezzi e di
garantire il necessario comfort durante la permanenza sull’automezzo nel
raggiungere le strutture servite.
Il personale impiegato deve essere dotato di idonea strumentazione
(cellulare o dispositivo cerca-persone) per garantirne la reperibilità durante il
servizio. In considerazione delle caratteristiche degli utenti trasportati,
l’appaltatore deve garantire per il personale impiegato nell’espletamento del
servizio la continuità di presenza in modo da limitare il ricorso alle sostituzioni.
L’appaltatore deve comunicare per iscritto, almeno 24 ore prima dell’inizio
del servizio, al Responsabile del servizio e alle Direzioni delle strutture servite, i
nominativi del personale impiegato per ciascun mezzo, così come anche le
eventuali variazioni del personale impiegato nell’espletamento del servizio
(anche a mezzo fax). Analoga comunicazione deve essere preventivamente fatta
anche per le variazioni delle dotazioni di cellulare o dei dispositivi cerca-persona.
La fornitura delle suddette strumentazioni è a totale carico dell’appaltatore, e
deve intendersi comprensiva dei relativi costi di canoni e consumi.
Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell’appaltatore - a
perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati. Il personale adibito al
servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e
correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del
caso.
Il personale, durante l’espletamento del servizio, dovrà sempre tenere in
modo visibile una targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia, dalla
quale risulti che il titolare del documento lavora alle dipendenze dell’appaltatore.
L’appaltatore deve provvedere a sue spese ad idonea formazione del
personale impiegato nell’espletamento dell’appalto in relazione alla tipologia del
servizio prestato, specificatamente per gli accompagnatori. Tale formazione può
essere svolta in collaborazione con i servizi della Asl, ovvero con i Direttori delle
singole strutture, secondo le modalità con gli stessi concordate ed in ordine alle
singole caratteristiche degli utenti trasportati, prevedendo una durata minima di
quattro ore di intervento da effettuarsi entro il primo mese di funzionamento del
servizio.
In caso di avvicendamento del personale impiegato la formazione dovrà
essere ripetuta con i nuovi operatori secondo le medesime modalità.
L’appaltatore è obbligato ad impiegare, per l'espletamento del servizio,
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personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, e a retribuirlo in
misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di
categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali,
assicurativi e similari.
L’appaltatore è tenuto al rispetto del D. L.vo n. 81/2008 e, in particolare, a
dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.
Il numero degli autisti impiegati nel servizio non può essere inferiore a tre
ed in ogni caso deve essere garantita la pronta sostituzione in caso di assenza o
impedimento, al fine di evitare qualsiasi interruzione, anche momentanea, del
servizio.
Art. 6 – Utenti del servizio
Il Responsabile del servizio fornirà all’appaltatore, con appositi elenchi,
all’inizio di ogni anno di attività (settembre), ovvero all’inizio dello specifico
servizio o trattamento terapeutico, i nominativi e gli indirizzi degli utenti da
trasportare.
Nel corso della durata del rapporto contrattuale gli elenchi di cui al comma
precedente potranno subire variazioni in ordine ai nominativi degli utenti del
servizio, e correlativamente alla residenza dei medesimi. In tal caso, qualora
rimanesse invariato il numero complessivo degli utenti ed anche in presenza di
variazioni dei relativi indirizzi, l’appaltatore non avrà diritto a maggiorazione del
prezzo unitario previsto per il trasporto dell’utenza.
Sulla base dell’elenco fornito dal Responsabile del Servizio l’appaltatore
dovrà comunicare, fermo restando il rispetto degli orari di cui al precedente art.
4, per ciascun automezzo utilizzato, i nominativi degli utenti trasportati, nonché
l’orario di passaggio presso le loro abitazioni per far salire e scendere l’utente.
Tale orario e le sue eventuali variazioni dovrà essere comunicato per iscritto alla
famiglia dell’utente ed ai Direttori delle strutture servite con anticipo di almeno
24 ore rispetto alla sua attivazione.
Allo scopo di non imputare ritardi causati dal mancato rispetto degli orari da
parte dell’utenza nella corsa mattutina, l’appaltatore indicherà i minuti massimi
di tolleranza sull’orario di passaggio stabilito, che dovranno essere previsti in
misura uguale per ciascun utente. Oltre tale margine l’appaltatore proseguirà
nel tragitto per non causare disagio all’utenza successiva. L’informazione
attinente al margine di tolleranza dovrà essere indicata nella comunicazione
relativa ai nominativi degli utenti trasportati.
Per il mancato rispetto dell’orario pomeridiano, ovvero di rientro, da parte
dei famigliari in attesa, l’appaltatore informerà il Responsabile del servizio, che
provvederà a richiamare la famiglia interessata sulla necessità del rispetto
dell’orario previsto e a giustificare ai famigliari, che seguono nel percorso, il
conseguente ritardo di arrivo alle abitazioni degli utenti.
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Art. 7- Autorizzazioni
Le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del presente servizio devono
essere chieste al Servizio comunale competente a totale cura e spese
dell’appaltatore entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.
Art. 8 – Obbligo di segnalazione
L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del
servizio eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell’espletamento
del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello
stesso. In caso di mancata segnalazione, le suddette evenienze, anche se non
imputabili all’appaltatore, non potranno essere valutate ai fini della
disapplicazione delle penali.
Art. 9– Spese, imposte e tasse
Tutte le spese per l’organizzazione ed il buon funzionamento del servizio
sono a carico dell’appaltatore, ivi comprese le tasse, imposte e le assicurazioni
sugli automezzi, la loro manutenzione e il materiale di consumo – pezzi di
ricambio, carburante, pneumatici, olio, ecc.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico
dell’appaltatore.
Art. 10 – Documento unico valutazione rischi da interferenza
I luoghi pubblici nei quali verrà svolto il servizio in appalto non presentano
interferenze tra le attività lavorative dei dipendenti comunali e le attività dei
dipendenti dell'appaltatore, di conseguenza non vi sono i presupposti giuridici
necessari per la redazione del DUVRI e, pertanto, l'importo degli oneri di
sicurezza è pari a zero.
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